Esaurimento del contingente – Modifica dichiarazione doganale per beneficiare del contingente – Nozione di “modifica che consente al dichiarante di adempiere ai suoi obblighi riguardanti il vincolo delle merci al regime doganale in questione” – Articolo 173, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 952/2013» (causa T-177/25 – sentenza del 26/01/2026)
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea nella causa T-177/25, resa dalla Quinta Sezione, offre un’importante precisazione in ordine alla portata dell’art. 173, paragrafo 3, del Codice doganale dell’Unione[1], sottolineando i limiti entro i quali è consentita la modifica della dichiarazione doganale già accettata in dogana con svincolo della merce al fine di beneficiare di un trattamento tariffario più favorevole non richiesto originariamente.
La vicenda trae origine dall’importazione di miele dall’Ucraina da parte di una società polacca. Per questa merce era stato previsto un contingente tariffario a dazio zero ma alla data di entrata in vigore del Regolamento non era stato tecnicamente possibile inserire il codice del contingente nella dichiarazione doganale al momento della presentazione perché il codice non era stato ancora integrato nel sistema europeo TARIC (tariffa integrata dell’Unione europea) e nel sistema polacco ISZTAR (sistema integrato d’informazione sulle tariffe doganali). Tale circostanza aveva indotto diversi operatori a presentare comunque la dichiarazione senza indicare il contingente e a presentare poi una richiesta di rettifica della dichiarazione per l’inserimento del codice dopo la sua integrazione nel sistema, così da beneficiare della priorità cronologica per l’accesso al contingente. La società ricorrente invece aveva presentato una dichiarazione con richiesta di accedere al contingente solo dopo che il codice era stato integrato. La richiesta, però, era stata respinta dalle autorità doganali, che le avevano applicato il dazio erga omnes dopo aver constatato che il contingente era ormai stato esaurito.
La questione sottoposta al Tribunale europeo riguarda, dunque, l’interpretazione dell’art. 173 CDU e, in particolare, la possibilità di utilizzare la revisione della dichiarazione su istanza di parte per ottenere un beneficio tariffario non richiesto originariamente al momento della presentazione della dichiarazione in dogana.
Nell’affrontare la questione, il Tribunale muove da una considerazione di sistema: la dichiarazione doganale costituisce l’atto centrale del meccanismo su cui si fonda il diritto doganale dell’Unione, il quale – come emerge dal Codice doganale dell’Unione – è volto, da un lato, a semplificare le formalità e i controlli e, dall’altro, a garantire l’efficacia della lotta contro frodi e irregolarità. In tale contesto, l’art. 15 CDU impone al dichiarante un preciso obbligo di fornire informazioni accurate, veritiere e complete[2], proprio in ragione della funzione essenziale che la dichiarazione assolve nel sistema.
È in questa cornice che si colloca il principio – ribadito dal Tribunale – della sostanziale irrevocabilità della dichiarazione doganale una volta accettata. La possibilità di modifica prevista dall’art. 173 CDU, in particolare dal suo paragrafo 3, si configura pertanto come un’eccezione a tale principio e, in quanto tale, deve essere interpretata restrittivamente[3].
Ne consegue che la modifica della dichiarazione da parte del dichiarante può essere autorizzata esclusivamente quando si tratti di riallineare il contenuto della dichiarazione alla realtà esistente al momento della sua presentazione[4].Tale facoltà non può invece essere utilizzata per introdurre elementi nuovi che riflettano una diversa volontà o una scelta strategica dell’operatore.
Sulla base di tali premesse, il Tribunale ha evidenziato che “la presentazione di una dichiarazione in dogana non accompagnata da una domanda mirante ad ottenere il beneficio di un contingente tariffario aperto dalla normativa dell’Unione prima dell’integrazione, nei sistemi TARIC e ISZTAR, del numero di tale contingente sembra una scelta volontaria da parte del dichiarante, il che spetta al giudice del rinvio verificare”.
Il Tribunale ha concluso quindi che la modifica della dichiarazione non può consistere nell’aggiunta ex post di un contingente tariffario, perché un simile intervento non sembra integrare una rettifica, bensì una riformulazione della dichiarazione per includere una nuova dichiarazione di volontà, incompatibile con i limiti dell’art. 173 CDU[5].
Tale conclusione, secondo il Tribunale, risulta coerente anche con la disciplina dei contingenti tariffari, che impone la presentazione della relativa domanda contestualmente alla dichiarazione doganale, atteso che la data di accettazione della dichiarazione rileva ai fini dell’ordine cronologico di assegnazione. Ammettere modifiche successive altererebbe, infatti, il meccanismo di gestione dei contingenti, compromettendo i principi di certezza e parità di trattamento tra operatori.
In definitiva, la pronuncia in esame rafforza l’idea per cui la dichiarazione doganale deve essere, sin dall’origine, completa e corretta in tutti i suoi elementi essenziali, non potendo essere successivamente “modificata” per esprimere una volontà diversa o più conveniente, ma solo per eliminare errori involontari che ne abbiano inficiato l’esattezza.
Aurora Bonso
Funzionario ADM
Francesca Messina
Funzionario ADM
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[1] Art. 173 CDU: “1. Su sua richiesta, il dichiarante è autorizzato a modificare una o più indicazioni della dichiarazione in dogana dopo l’accettazione di quest’ultima da parte delle autorità doganali. La modifica non può far diventare oggetto della dichiarazione in dogana merci diverse da quelle che ne costituivano l’oggetto iniziale. 2. Tuttavia siffatte rettifiche non possono più essere autorizzate se la richiesta è fatta dopo che le autorità doganali: a) hanno informato il dichiarante che intendono procedere alla visita delle merci; b) hanno stabilito che le indicazioni della dichiarazione in dogana sono inesatte; c) hanno svincolato le merci. 3. Su richiesta del dichiarante, entro tre anni dalla data di accettazione della dichiarazione in dogana, la modifica della stessa può essere autorizzata dopo lo svincolo delle merci per consentire al dichiarante di adempiere ai suoi obblighi riguardanti il vincolo delle merci al regime doganale in questione”.
[2] Cfr. Corte Giustizia UE – sentenza 9 luglio 2020, Unipack, C-391/19 (p. 22)
[3] Cfr. Corte Giustizia UE – sentenza 8 giugno 2023, Zes Zollner Electronic, C-640/21 (p. 43 e 44)
[4] Per interpretare l’art. 173, paragrafo 3, CDU, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea formatasi rispetto al previgente Codice doganale comunitario. In particolare, il Tribunale ha ricordato che “la Corte ha dichiarato che l’articolo 78, paragrafo 3, del codice doganale comunitario, che prevedeva la possibilità per le autorità doganali di adottare le misure necessarie per ristabilire la situazione sulla base di nuovi elementi, si applicava in particolare in presenza di errori od omissioni non intenzionali e involontarie che viziavano una dichiarazione in dogana (v., in tal senso, sentenze del 20 ottobre 2005, Overland Footwear, C-468/03, EU:C:2005:624, punti 69 e 70, e del 10 luglio 2019, CEVA Freight Holland, C-249/18, EU:C:2019:587, punto 38).”