Importazione di parti di bici elettriche. Il rinvio pregiudiziale al Tribunale dell’Unione europea sulla regola 2 a) di interpretazione della classificazione tariffaria (causa T-529/25)

In diverse occasioni la prassi doganale e il panorama giudiziario hanno registrato l’utilizzo dell’operazione di assemblaggio quale mezzo per evitare l’applicazione di misure antidumping o compensative previste sui prodotti finiti ed ottenere una posizione tariffaria più favorevole.

La questione accennata ha interessato molti Paesi dell’UE ed in Italia è stata oggetto di accertamento presso diversi uffici doganali a seguito dell’introduzione di dazi antidumping e compensativi sulle importazioni di bici a pedalata assistita dotate di un motore elettrico ausiliario (meglio note come e-bike) di origine cinese.

In diversi casi, infatti, dall’esame della documentazione posta a corredo della dichiarazione doganale, gli Uffici doganali hanno constatato come molte aziende avessero importato in Italia parti di bici elettriche di origine cinese, senza classificarle come bici, limitandosi ad effettuare un mero riassemblaggio sul territorio unionale presso la propria sede o presso terzi.

La normativa:

Rispetto alle importazioni di biciclette elettriche, la Commissione UE, con il Reg. di esecuzione n. 2018/1012, entrato in vigore il 19.07.2018, ha istituito un dazio antidumping provvisorio – nella misura dell’83,6% – per i prodotti di cui ai codici NC 8711 6010 ed ex 8711 6090 (codice TARIC 8711 690 10) originari della repubblica Popolare cinese (RPC).

La decisione della Commissione Europea, istitutiva del dazio antidumping in narrativa, è stata originata dalla denuncia presentata dall’Associazione europea dei produttori di biciclette («EBMA») per conto di produttori dell’Unione, che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di biciclette elettriche. La denuncia conteneva elementi di prova delle pratiche di dumping messe in atto dagli operatori della RPC e del conseguente grave pregiudizio per la produzione europea di biciclette elettriche.

Le conclusioni dell’attività istruttoria hanno quindi portato all’adozione dei seguenti Regolamenti:

  • Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2019/72 del 17 gennaio 2019, istitutivo del dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore elettrico ausiliario, originarie della Repubblica Popolare Cinese, classificate ai codici NC 8711 60 10 ed ex 8711 60 90 (codice TARIC 8711 60 90 10).[1]
  • Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2019/73 del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese.[2]

La questione in materia di classificazione e il rinvio al Tribunale europeo

A seguito dell’inasprimento del regime tariffario, si è frequentemente posto il problema della corretta classificazione doganale delle parti di e-bike di origine cinese presentate all’importazione.

Infatti, da un lato, la classificazione[3] delle singole componenti come parti distinte rispetto al prodotto finito comporterebbe l’inapplicabilità delle misure antidumping e compensative previste per le biciclette complete; dall’altro lato, le Regole generali di interpretazione della Nomenclatura combinata possono, in presenza di determinate condizioni, condurre a qualificare tali componenti alla stregua di un prodotto completo, con conseguente applicazione dei relativi dazi.

In particolare, assume rilievo la Regola generale di interpretazione 2, lettera a), di cui all’Allegato I del Reg. (CEE) n. 2658/87, secondo cui qualsiasi riferimento ad un oggetto in una determinata voce comprende tale oggetto anche se incompleto o non finito, purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito, nonché quando esso sia presentato smontato o non montato[4].

Ne discende che i componenti di una bicicletta elettrica, importati smontati ma destinati all’assemblaggio, possono essere considerati, in presenza dei presupposti richiesti, quale prodotto completo ai fini della classificazione tariffaria.

In alcuni arresti la Corte di giustizia dell’Unione europea ha precisato che la regola si riferisce alle merci presentate contemporaneamente in dogana[5], senza che rilevi, di per sé, la circostanza che il dichiarante abbia presentato dichiarazioni distinte, atteso che né il testo delle Regole né le relative note esplicative impongono l’unicità della dichiarazione.[6]

Nel caso esaminato dalla Corte, il dichiarante aveva presentato nel medesimo giorno e presso lo stesso ufficio doganale più dichiarazioni relative a parti di un prodotto finito, destinate a società diverse ma tra loro collegate. Secondo la Corte, anche in questa situazione trova applicazione la Regola, anche considerato che un’interpretazione diversa consentirebbe agli operatori economici di incidere artificiosamente sulla classificazione delle merci mediante una semplice frammentazione delle dichiarazioni, con evidente pregiudizio per l’effettività delle misure di difesa commerciale. Nell’interpretazione della regola, dunque, oltre al criterio letterale, di fatto, la Corte ha tenuto conto anche di un’esigenza antielusiva.

Non di rado, tuttavia, le merci vengono importate smontate, come componenti del prodotto, con dichiarazioni distinte presentate in momenti diversi e presso uffici doganali differenti.

In tali ipotesi, parte della giurisprudenza nazionale, anche di legittimità, ha ritenuto che, al ricorrere di determinate condizioni, i componenti possano comunque essere considerati come un prodotto completo. A tal fine, si era fatto riferimento all’art. 5 del D.P.R. n. 723/1965, secondo cui i pezzi di merci che, riuniti, costituiscono un determinato oggetto, anche incompleto, qualora siano presentati insieme allo sdoganamento e compresi nella stessa dichiarazione, ovvero in diverse dichiarazioni intestate alla medesima persona, sono soggetti a tassazione come l’oggetto che sono destinati a formare, anche se contenuti in colli distinti o alla rinfusa.

Secondo la Corte di cassazione[7], infatti, la locuzione “presentati insieme allo sdoganamento” non dovrebbe essere intesa in senso strettamente letterale, quale contemporaneità assoluta, ma potrebbe essere interpretata in chiave teleologica, con riferimento alla complessiva unitarietà dell’operazione commerciale, ancorché non esaurita nel medesimo momento temporale.

Una recente pronuncia di merito ha tuttavia adottato un orientamento più restrittivo e ha ritenuto che la Regola 2, lettera a), trovi applicazione soltanto in presenza di spedizioni unitarie sotto il profilo spaziale e temporale, richiamando quanto affermato dalla CGUE nella causa C-35/93.

La questione è stata recentemente sottoposta all’attenzione del Tribunale dell’Unione europea mediante rinvio pregiudiziale effettuato da una Corte d’appello belga (causa T-529/2025). Nel caso oggetto del rinvio, le parti di biciclette elettriche erano state prodotte da fornitori diversi, trasportate in contenitori distinti e dichiarate dal medesimo dichiarante in nome e per conto dello stesso destinatario, proprietario delle merci al momento dell’immissione in libera pratica. Le dichiarazioni erano state presentate presso il medesimo ufficio doganale nell’arco di un periodo esteso sino a diversi mesi.

Il giudice del rinvio ha chiesto se, in un caso come quello esaminato, la Regola generale 2, lettera a), debba essere interpretata nel senso che le parti di una bicicletta elettrica, destinate, dopo l’immissione in libera pratica, ad essere assemblate in un unico prodotto, debbano essere classificate come biciclette elettriche presentate smontate e ricondotte ad un’unica voce tariffaria, qualora elementi oggettivi dimostrino che tali parti costituiscono un insieme unitario comprendente tutti i componenti essenziali del bene.

La futura pronuncia del Tribunale sarà dunque utile per chiarire la portata applicativa della Regola 2, lettera a) in caso di operazioni di importazione cronologicamente non contestuali. Ciò nondimeno, anche qualora tale regola non fosse ritenuta applicabile ai fini della classificazione della merce, non sembra preclusa la possibilità di contestazioni laddove emergano schemi elusivi, in particolare quando l’assemblaggio sul territorio nazionale risulti privo di una giustificazione

Di  Francesca Messina[0] e  Aurora Bonso[0]

[0] Funzionario ADM. Le opinioni espresse in questo documento sono strettamente personali e non impegnano in alcun modo l’Amministrazione di appartenenza.

[1] L’aliquota del dazio compensativo definitivo è quella prevista nel medesimo regolamento ed è applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’U.E.

[2] L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’U.E., per i prodotti descritti nel regolamento è del 62,1 % ma varia, fino ad arrivare al 70,1% per le società che non hanno collaborato all’inchiesta.

[3] La classificazione è basata sul Regolamento (CEE) n.2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa comune.

[4] La regola corrisponde alla regola 2a) per l’interpretazione del Sistema Armonizzato, che è formulata negli stessi termini. Inoltre, nel punto VII) della nota esplicativa relativa a quest’ultima regola del SA emerge che si deve considerare come oggetto presentato smontato o non montato quello i cui differenti elementi sono destinati ad essere assemblati sia con dispositivi di fissaggio (come viti, bulloni, dadi) sia con ribattini o con saldatura, purché si tratti soltanto di operazioni di montaggio. A tal riguardo, la stessa nota esplicativa specifica che non si deve prendere in considerazione la complessità del metodo di montaggio. Tuttavia, i vari elementi non dovranno subire alcuna operazione di lavorazione tale da completarne la fabbricazione.

[5] CGUE sentenza 16 giugno 1994, causa C-35/93.

[6] CGUE sentenza 27 aprile 2023, causa C-107/22.

[7] Cass., nn. 28663/2018 e 14050/2006: “La locuzione “presentati insieme allo sdoganamento” non va, pertanto, intesa nel senso rigorosamente letterale di contemporaneità o simultaneità, che escluda quelle situazioni ravvicinate nel tempo e/o inserite in un contesto commerciale unitario, secondo l’insindacabile apprezzamento di merito, ma può essere (come nella specie) rapportata, secondo una più confacente interpretazione teleologica, alla complessiva unitarietà delle operazioni ancorché non esaurite nello stesso momento temporale

Francesca Messina
Aurora Bonso