Ricordo che l’articolo 41 della legge n. 206 del 27 dicembre 2023, ha previsto un contrassegno per il Made in Italy che recita: il decreto previsto dall’articolo 41 della legge n.206 del 2023, di concerto con il MEF ed il MAECI, non è stato ancora emanato.

  1. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione internazionale e con il Ministro dell’economia e  delle  finanze,  da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della presente  legge,  nel  rispetto  della  normativa  doganale   europea sull’origine dei prodotti, è adottato un contrassegno  ufficiale  di attestazione dell’origine italiana delle merci, di cui è  vietato  a chiunque l’uso, da solo o congiuntamente  con  la  dizione  «made in Italy», fuori dei casi consentiti ai sensi del presente articolo.
  2. Ai fini della tutela  e  della  promozione  della  proprietà intellettuale  e  commerciale  dei  beni  prodotti   nel   territorio nazionale e di un più efficace contrasto  della  falsificazione,  le imprese che producono beni sul territorio nazionale, ai  sensi  della vigente normativa dell’Unione Europea, possono, su  base  volontaria apporre il contrassegno di cui al comma 1 sui predetti beni.
  3. Il contrassegno di cui al comma 1, in ragione della sua natura funzione, è carta valori ai sensi dell’articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, ed è realizzato con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o  similare  o  di  altri  materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed  elettronici  in grado,  unitamente  alle  relative  infrastrutture,   di   assicurare un’idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni.
  4. Con il decreto di cui al comma 1 sono disciplinati:

a) le forme grafiche e le tipologie di supporti ammesse per il contrassegno di cui al comma 1, individuando le caratteristiche tecniche minime che questo deve possedere, con particolare  riguardo ai metodi per il contrasto della falsificazione;

b) le forme grafiche per i segni descrittivi.

Considerato che a tutt’oggi non è ancora stato pubblicato il contrassegno per un importantissimo argomento, è stata mia premura scrivere al competente Ministero, che mi ha risposto con una mail che riporto di seguito:

“Gent.mo, sul decreto previsto dall’articolo 41 della legge n. 206/2023 emanato di concerto con il MEF ed il MAECI, sono in corso i necessari propedeutici confronti con le associazioni di categoria delle imprese per la definizione condivisa delle modalità operative.

Firmato Segreteria del Capo Dipartimento per il Mercato”.

Fondatore e pioniere della materia doganale in ambito nazionale.
Fondatore nel 1981 dello Studio Toscano srl.
Membro degli esperti in Commissione EU a Bruxelles, consulente in varie sedi Confindustriali e docente delle migliori scuole di formazione.
Membro del Gruppo Esperti Legislazione Doganale di Confindustria Roma.
Autore di svariate pubblicazioni specialistiche in materia doganale.
Iscritto all'albo dei giornalisti ha collaborato con Il Sole 24 Ore, Italia Oggi, Il Doganalista.