Con la sentenza n. 93 del 3 luglio 2025, la Corte Costituzionale, che svolge un ruolo in modo imparziale, neutrale e tecnico, garantendo la legalità costituzionale ha definito l’illegittimità dell’art. 70, primo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione agli artt. 282 e 301 TULD, nella parte in cui nello stabilire che “si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine”, non prevede che in caso di applicazione dell’art. 301 TULD, le cose che costituiscono oggetto della violazione non sono confiscate se l’obbligato provvede al pagamento integrale dell’importo evaso, degli accessori, comprensivi gli interessi, e della sanzione pecuniaria.

Sarebbe, infatti, “giurisprudenza consolidata (v. ex multis Cass. n. 16109 del 29/07/2015; Cass. n.8473 del 06/04/2018; Cass. n. 5962 del 28/02/2019) in base alle ripetute affermazioni della Corte di giustizia, che l’IVA all’importazione non è un diritto di confine (riconducibile all’art. 34 TULD) al pari dei dazi doganali, ma, quanto alle sue caratteristiche, è la medesima imposta intraunionale e domestica”.

Quindi, secondo la suprema Corte Costituzionale, sebbene l’IVA all’importazione e il dazio, pur avendo un fatto generatore in comune hanno una natura radicalmente diversa che non è assolutamente incisa dalla qualificazione fornita dall’articolo 27 delle Disposizioni nazionali complementari del CDU (DNC).

Non a caso questi due principi sono stati espressamente definiti dalla Sentenza 93/2025 della Corte Costituzionale, obiettando la bollinatura dell’Avvocatura dello Stato che considerava superata la questione mediante l’approvazione delle DNC.

La giurisprudenza di legittimità, in linea con quella unionale, avrebbe costantemente affermato l’identità strutturale tra IVA all’importazione e quella interna, ma nonostante ciò vi sarebbe un differente trattamento sanzionatorio, perché, mentre le conseguenze che l’ordinamento prevede per le condotte di evasione dell’IVA interna sarebbero sostanzialmente limitate all’applicazione della sanzione pecuniaria di cui al D. Lgs. 471/1997, invece nel caso di IVA all’importazione, alle sanzioni pecuniarie si aggiunge la misura della confisca.

Inoltre il disallineamento è ravvisabile sia:

  • Nel caso di una realizzazione di una condotta penalmente rilevante, in quanto l’IVA domestica trova applicazione all’art.12-bis, legge 74/2000, che prevede la possibilità di evitare la confisca mediante il pagamento del debito tributario, mentre nel caso di IVA all’importazione, trova applicazione la confisca obbligatoria ex art. 301 TULD;
  • Nel caso di IVA all’importazione a differenza di evasione dei dazi, il CDU prevede l’effetto estintivo dell’obbligazione doganale (art. 124 CDU) in caso di confisca. Difatti, sotto tale profilo, l’applicazione della misura della confisca doganale va al di fuori del contesto cui ontologicamente appartiene.

Il giudice rimettente ha richiamato l’illegittimità della norma in contrasto:

  • Alle disposizioni di cui all’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (Principio di legalità e proporzionalità dei reati e delle pene);
  • All’art. 3, primo comma, della Costituzione (principio di uguaglianza e di pari dignità).

Difatti se lo Stato recupera il debito tributario, viene meno quello della funzione di garanzia che motiva la necessità di sottoporre a confisca il bene.

Pertanto, rilevo l’illegittimità sia dell’art. 112, comma 1 delle DNC, nel caso in cui il soggetto passivo estingue il reato con l’assolvimento dei diritti dovuti, degli interessi, e delle sanzioni (principio disatteso dal Governo in sede di approvazione del correttivo Dl. Lgs. 81/2025, nonostante sia stato valorizzato dalla Commissione Finanze della Camera in sede di esame preliminare); e dell’art. 118, comma 8 delle DNC che prevede il riscatto della merce previo il pagamento del valore della stessa, dei diritti dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione.

Sicuramente le principali novità definite in giudizio della Corte Costituzionale indurranno il Governo ad un ulteriore correttivo della riforma fiscale, approvato dal Consiglio dei Ministri, lunedì 14 luglio, per evitare procedure di infrazione violando gli obblighi derivanti dal diritto primario unionale (artt. 258 e 259 TFUE).

A seguito i tali modifiche legislative, le aziende dovranno riqualificare gli adempimenti doganali ed adottare cautele contrattuali connesse al commercio internazionale avvalendosi di qualificati doganalisti, non tralasciando un maggior rigore per le dichiarazioni doganali (ovvero non banalizzare le clausole Incoterms EXW).

Doganalista presso Lopizzo srl - servizi doganali: consulenza, formazione e rappresentanza in Dogana. Delegato alla formazione del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali