In seguito alla destabilizzazione e l’invasione di alcuni territori dell’Ucraina, l’Unione Europea ha introdotto dal 31 luglio 2014 nei confronti della Federazione Russa un intervento normativo di  sanzioni economiche e finanziarie, con il Reg.to UE n. 833/2014 e il Reg.to UE 269/2014, di concerto con il Reg. UE 208/2014.

Il 24 febbraio 2022, seguito invasione della Russia nel territorio ucraino, il Consiglio Europeo in riunione straordinaria ha concordato un primo pacchetto di nuove sanzioni in coordinamento con altri Paesi Partner.

Qui di seguito uno schema dell’evoluzione del regime restrittivo sanzionatorio connesso alle azioni  di destabilizzazione dell’Ucraina da parte della UE, da febbraio 2022 ad oggi.

FOCUS XI PACCHETTO RUSSIA

opo undici tranche sanzionatorie, le misure ad oggi in vigore, si assestano su un valore di 48 miliardi di euro, sul fronte delle restrizioni all’esportazione di beni e tecnologie. Con l’ultima tornata sanzionatoria del giugno 2023, di fatto l’Unione europea può affermare di colpire in totale oltre la metà (per la precisione il 54%) delle sue esportazioni verso la Russia rispetto ai valori del 2021. Allo stesso tempo risulta interessato dalle sanzioni UE circa il 58% del volume delle importazioni, pari a un valore di oltre 912 miliardi di euro.

L’XI pacchetto

Il divieto di esportazione di beni industriali dall’Unione europea alla Russia è stato esteso, includendo nelle liste beni nonché specifici settori merceologici come componenti elettronici, materiali semiconduttori, apparecchiature di fabbricazione e di prova per circuiti integrati elettronici e schede di circuiti stampati, precursori di materiali energetici e precursori di armi chimiche, componenti ottici, strumenti di navigazione, metalli impiegati nel settore della difesa. Inoltre, sono state inserite nell’elenco delle società e soggetti colpiti da sanzioni europee ulteriori 87 entità associate al complesso militare-industriale russo, tra cui – per la prima volta – entità registrate in Cina, Uzbekistan, Emirati Arabi Uniti, Siria e Armenia portando a 593 il totale degli utenti finali militari inseriti nell’elenco unionale (All. IV – Reg. UE 833/2014). Infine, le misure di Bruxelles hanno colpito il segmento dei macchinari industriali, nel settore delle macchine per l’elaborazione dell’informazione e vedono un inasprimento delle restrizioni sulle importazioni di prodotti siderurgici. Nel dettaglio le sanzioni introdotte si sono delineate nell’XI pacchetto in 2 ambiti specifici, come di seguito.

1. Sanzioni mirate (designazioni)

Un asset di misure di tipo soggettivo che ha visto oltre 104 designazioni, 71 persone fisiche e 33 entità, includendo, tra le altre, società informatiche russe e banche che operano con le forze armate russe. Le due banche di nuova designazione sono MRB Bank e CMR Bank. Di particolare rilevanza, il criterio di designazione per elusione è stato applicato per la prima volta contro SPS CJSC, un’entità con sede in Russia per essere stata accusata di  essere “coinvolta in transazioni attraverso la sua partnership con un’entità con sede nell’UE, vale a dire Woerd-Tech BV, con sede nei Paesi Bassi“.

Va sottolineata anche la portata di un nuovo strumento antielusivo, orientato a limitare i casi di diversione: attraverso il neo allegato XXXIII, per tramite dell’articolo 12 septies (Reg. UE 833/2014). Questo consentirà all’UE di limitare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di determinati beni e tecnologie sanzionati, anche non originari dell’unione, a determinati paesi terzi le cui giurisdizioni sono considerate in via continuativa particolarmente ad alto rischio di elusione. I paesi e i prodotti coinvolti da tale misura all’atto dell’emissione dell’XI pacchetto non risultano ancora identificati ma sarà opportuno verificarne l’evoluzione da parte degli operatori, stante il carattere di potenziale extraterritorialità che tale misura introduce.

Complessivamente, pertanto, le misure restrittive dell’UE si applicano ad oggi a un totale di 1544 persone e 238 entità.

2. Misure di controllo del commercio previste dal Reg. 833/2014

Con l’ultimo pacchetto si è assistito anche ad una riveduta portata dei divieti di transito per talune merci sensibili (ad esempio tecnologie avanzate, materiali connessi all’aviazione) esportate dall’UE verso paesi terzi, attraverso la Russia [Allegati VII, XI e XX]. Il regolamento (UE) 2023/1214 del Consiglio rafforza le restrizioni applicabili ai prodotti militari, ai prodotti a duplice uso, alle tecnologie avanzate, alle armi da fuoco, all’industria aerospaziale, al carburante per aerei e agli additivi per carburanti e ai beni di lusso e apporta modifiche significative all’elenco dei beni che potrebbero contribuire al miglioramento delle capacità industriali russe, prevedendo nel contempo nuove esenzioni e deroghe.

In ambito di esportazione, a titolo di sintesi, l’elenco di articoli soggetti a restrizioni è stato esteso in relazione alle tecnologie avanzate [allegato VII], sia sulla base delle specifiche tecniche come circuiti stampati, marine boilers, leghe di tungsteno, laminatori a rulli, tubi e valvole, relè, ecc., sia basato sulla classificazione doganale come dispositivi a semiconduttore, talune apparecchiature elettroniche di fabbricazione e di prova, componenti ottici ed elettrici/magnetici, materiali energetici e precursori e dispositivi, nonché moduli e assiemi.

Si segnala inoltre un ampliamento della portata restrittiva dei prodotti listati, tra i quali numerosi articoli migrati dall’elenco dei beni di lusso (allegato XVIII del regolamento 833/2014) all’allegato XXIII, il quale non risulta prevedere l’esenzione per particolari soglie di valore.

In tale frangente vengono altresì riorganizzate le merci che possono contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe [allegato XXIII], eliminando le suddivisioni in “Parti A/B/C” con definizioni di prodotti più ampie per articoli che erano già elencati, ad esempio identificati ora per intere voci doganali in luogo dei codici a 6-digits, nonché per beni introdotti ex-novo che estendono significativamente l’elenco degli articoli controllati. In tale frangente si denota un ulteriore periodo di wind-down (deroga) per beni specifici e di nuova listatura, per l’esecuzione fino al 25 settembre 2023 di contratti conclusi prima del 24 giugno 2023 e relativi contratti accessori.

Parimenti in Importazione l’elenco degli articoli che rientrano nei divieti è stato ampliato con un intervento sui beni che generano entrate significative per la Russia [Allegato XXI]). Si denota altresì un inasprimento delle restrizioni alle importazioni di prodotti siderurgici, imponendo agli importatori di tali prodotti sanzionati, che sono stati trasformati in un paese terzo, di dimostrare che i fattori produttivi di ferro e acciaio utilizzati non provengono dalla Russia.

Questo potrà risultare di particolare rilevanza stante l’obbligo di provare l’origine dei prodotti siderurgici elencati nell’allegato XVII del regolamento (UE) n. 833/2014, a partire dal 30 settembre 2023, dal 1° aprile 2024 o dal 1° ottobre 2024, a seconda della classificazione doganale.

 

Misure sui Trasporti

Particolare attenzione si può porre in ultima battuta sulle nuove misure, in ottica logistica, con una espansione del divieto di trasporto di merci su strada all’interno dell’UE oltre alle imprese di trasporto su strada stabilite in Russia. Di fatto il divieto di trasportare merci su strada all’interno dell’UE (compreso il transito) si applica ora alle imprese di trasporto su strada che utilizzano rimorchi o semirimorchi immatricolati in Russia, anche se questi sono trainati da autocarri immatricolati in altri paesi. In aggiunta vige ora un divieto di accesso ai porti dell’UE per le navi che effettuano trasferimenti da nave a nave, o che manipolano o disattivano il loro sistema di localizzazione della navigazione durante il trasporto, sospettate di violare il divieto russo di importazione di petrolio o il massimale di prezzo della coalizione G7.

RUSSIA: Lo status quo dopo 18 mesi di sanzioni

Lo scenario complessivo che si è venuto a creare pertanto delinea la designazione di quasi 1800 entità, tra individui, aziende, banche e assicurazioni con misure restrittive di varia natura, dal divieto di viaggio, al congelamento dei beni sino al divieto di fornire e mettere a disposizioni fondi e risorse economiche.

L’asset sanzionatorio dislocato dal Reg. UE 833/2014 nel corso di un anno e mezzo dall’avvio del conflitto Russo-Ucraino ha coinvolto, implementando e modificando, numerose misure all’Esportazione, primariamente in ambito di:

  • Beni Dual-Use (Art. 2),  di cui all’Allegato I del Reg. (UE) 2021/821. Tuttavia le Autorità possono autorizzare, ai sensi della procedura ex Reg. (UE) 2021/821, per un uso non militare e per utenti finali non militari, per specifiche finalità (es. scopi umanitari o cooperazione intergovernativa, effetti personali) [Art. 2, par. 3, 4 e 5)]
  • Beni considerati ad Alta Tecnologia (Art. 2-bis), elencati Beni all’ Allegato VII, suddivisi in 10 categorie e 2 PARTI, ovvero:
    • PARTE A – Materiali elettronici; Calcolatori; Telecomunicazioni e Sicurezza dell’informazione; Sensori e laser; Materiale avionico e di navigazione; Materiale navale; Materiale aerospaziale e propulsione, “Varie” (inclusi i Beni di Repressione); Materiali speciali e relative apparecchiature (incluse le Sostanze Chimiche); Trattamento e lavorazione dei materiali.
    • Parte B (new – HS Code) – Dispositivi a semiconduttore, Circuiti Integrati elettronici, Apparecchi Fotografici, Altri Componenti Elettrici/Magneti oltre a componenti elettronici, materiali semiconduttori, apparecchiature di fabbricazione e di prova per circuiti integrati elettronici e schede di circuiti stampati, precursori di materiali energetici e precursori di armi chimiche, componenti ottici, strumenti di navigazione, metalli impiegati nel settore della difesa ed equipaggiamento marittimo (Aggiunti con l’XI Pacchetto).

Va ricordato come per questi non viga il principio dell’”Elemento principale” come per i beni duali.

  • Beni per prospezione di petrolio e gas: elencati nell’Allegato II del reg. (UE) 833/2014.
  • Beni per raffinazione del petrolio e la liquefazione del gas naturale: elencati nell’allegato X.
  • Beni dei settori avionico e spaziale (Art. 3-quater), elencati nell’allegato XI e carboturbi e gli additivi per carburanti (Art. 3-quater), elencati nell’All. XX.
  • Beni del settore navigazione marittima elencati nell’allegato XVI.
  • Beni di lusso (Art. 3-nonies): elencati nell’allegato XVIII.
  • Beni   di    alto    contributo   al    rafforzamento   delle    capacità industriali della Russia (Art. 3-duodecies) elencati nell’allegato XXIII, questi ampiamente estesi con l’XI pacchetto tramite un’unificazione delle precedenti suddivisioni, la migrazione di numerosi items listati precedentemente nell’allegato VII, oltre a una integrazione della portata delle voci coinvolte.
  • Armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni elencate nell’All. I del Reg. (UE) 258/2012, anche non originari.
  • Divieto di Transito per i beni afferenti agli Allegati VII, XI, XX (Aggiunti con l’XI Pacchetto), oltre ai beni a duplice uso (salvo deroghe, ex Art. 2 p. 1bis) nonché alle armi (Art. 2 bis bis).

Parimenti, l’assetto sanzionatorio adottato si declina all’importazione tramite una serie di misure atte a colpire, tra gli altri, i prodotti siderurgici (Art. 3-octies), beni che generano introiti significativi per la Russia (Art. 3-decies), oro e gioielleria, nonché l’inclusione in quest’ultimo, di carbone e combustibili fossili solidi (originariamente inclusi nel soppresso Art. 3-undecies).

Si ricorda infine che l’articolo 5-quindecies del Regolamento (EU) 833/2014 vieta la fornitura di servizi di contabilità, revisione contabile, consulenza fiscale, consulenza aziendale e gestionale, pubbliche relazioni, architettura, ingegneria, consulenza legale, consulenza informatica, ricerche di mercato, sondaggi di opinione, collaudi tecnici e servizi di analisi e pubblicità a entità russe. Da segnalare come il Regolamento 2023/1214 del Consiglio introduca ad ogni buon conto una nuova deroga al riguardo della rimozione delle barriere di controllo.

LA DUE DILIGENCE OGGETTIVA.

Una volta fissato il contesto normativo (importanza della conoscenza della norma) e secondariamente identificati gli aggiornamenti all’undicesimo pacchetto (importanza dell’aggiornamento), risulta opportuno porre l’attenzione sulle attività di due diligence oggettiva da attivare per essere compliant al regime restrittivo unionale ed una migliore gestione del rischio.

È necessario considerare diversi approcci nella due diligence oggettiva, ossia nell’attività di controllo delle restrizioni o divieti relativamente a ciascun item, in considerazione:

  • delle caratteristiche tecniche di ogni item;
  • delle descrizioni e voci doganali di ogni item;
  • della tipologia di operazione soggetta a restrizione;
  • del settore finale o comunque legato alla fornitura e/o utilizzazione finale.
  • Controllo delle restrizioni in considerazione delle caratteristiche tecniche di ogni item.

Tale controllo presuppone la conoscenza:

  • delle caratteristiche tecniche dell’item e della sua funzione,
  • del regime unionale di controllo dei beni a duplice uso cui al Reg UE 2021/821 richiamato dall’art 2 del Reg UE n. 833/2014 e ss. mm., e
  • del regime unionale verso la Russia di cui al Reg UE 833/2014, nei precetti relativi alle tecnologie quasi duali cui all’art. 2 bis e ss.mm. che richiama l’Allegato VII e ai beni e tecnologie per la navigazione marittima cui all’art. 3 septies che richiama l’Allegato XVI.
  • Controllo delle restrizioni in considerazione delle descrizioni e voci doganali di ogni item.

Tale controllo presuppone:

  • la correttezza della voce doganale attribuita all’item. Tutti gli Allegati del Reg UE n. 833/2014 e ss mm ad esclusione di quanto richiamato al punto 1) richiamano voci doganali.
  • In tale frangente diventa fondamentale una verifica accurata della classificazione doganale di ciascun item e una valutazione su eventuale domanda di Informazione Tariffaria Vincolante laddove ci siano dei dubbi o, comunque, si voglia avere una certezza a fronte di una decisione vincolante di ADM.
  • Controllo in considerazione della tipologia di operazione soggetta a restrizione.

Tale controllo presuppone la conoscenza delle operazioni oggetto di restrizioni:

  • vendite, forniture, trasferimenti, esportazioni dirette ed indirette;
  • acquisti, importazioni, trasferimenti diretti o indiretti;
  • vendite e trasferimenti intangibili, ossia che non presuppongono una dichiarazione doganale di esportazione e una spedizione fisica;
  • servizi di assistenza tecnica, intermediazione e altri connessi alla fornitura, fabbricazione, manutenzione, uso dei beni, nonché all’utilizzo di licenze e proprietà intellettuali;
  • altri servizi, di trasporto e stoccaggio, finanziari, d’investimento, di assicurazione, di consulenza, di contabilità, di analisi, di collaudo, ecc.
  • Controllo in considerazione del settore finale o comunque legato alla fornitura e/o utilizzazione finale.

Tale controllo presuppone già in fase di trattativa, se non addirittura antecedentemente, di conoscere la controparte per gli adeguati controlli (due diligence soggettiva) e il settore e/o utilizzo finale, al fine di presidiare i seguenti utilizzi/settori finali:

  • applicazioni esplosive militari o nucleari, in impianti per attività nucleari civili non coperte da clausola di salvaguardia A.I.E.A. (Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica) o in applicazioni relative allo sviluppo e/o alla produzione di armi chimiche e armi di distruzione di massa e missili utilizzabili come tali vettori di armi;
  • applicazione militare, ossia: incorporazione in articoli militari elencati nell’elenco militare degli Stati membri, apparecchiature di produzione, collaudo e analisi e relativi componenti, per lo sviluppo, la produzione oppure la manutenzione di articoli militari, oppure impiego di eventuali semilavorati in uno stabilimento per la produzione o la manutenzione di articoli militari di cui al precedente elenco;
  • settore degli armamenti legato di divieti di cui all’art. 2 bis bis, divieto di transito attraverso il territorio russo e all’art. 4, divieto di servizi di assistenza tecnica, finanziaria, intermediazione e altri servizi connessi;
  • settore petrolifero e del gas

progetto relativo all’esplorazione e produzione di petrolio in acque profonde, esplorazione e produzione di petrolio nell’Artico o progetti di petrolio di scisto in Russia (settore sensibile a cui sono collegati per gli items di cui all’art 3 e all’Allegato II), fornitura/acquisto di petrolio greggio e prodotti petroliferi a cui è legato il divieto di cui all’art. 3 quaterdecies e l’Allegato XXV, raffinazione del petrolio o liquefazione del gas naturale, settore sensibile a cui è collegato l’art 3 ter e all’Allegato X;

  • settore dell’energia e settore chimico, in particolare relativo a carboturbi e additivi per carburanti a cui sono collegati gli items di cui all’art. 3 quater e all’Allegato XX e all’art. 3 decies che si riferisce anche all’acquisto di carbone e altri combustibili fossili;
  • settori di aviazione, industria spaziale, navigazione marittima, settori sensibili a cui sono collegati gli items di cui agli art.li 3 quater, 3 septies, agli Allegati XI, XVI;
  • settore legato alla fornitura/acquisto di prodotti siderurgici richiamato dall’art. 3 octies e dall’Allegato XVII.

La conoscenza del settore e dell’utilizzo finale permette anche una più accurata verifica delle deroghe alle restrizioni.

EFFETTI SANZIONATORI

Le misure adottate dall’Unione e di volta in volta prorogate, coinvolgono una serie di settori strategici, quali import – export, trasporti, aviazione, informazione.

I numerosi emendamenti adottati subito dopo l’attacco russo all’Ucraina hanno ampliato la portata delle sanzioni originariamente previste dalla normativa UE del 2014 (Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014; Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, Regolamento (UE) n. 692/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014) che ora comprendono, inter alia, il divieto di esportazione di beni a duplice uso, restrizioni all’esportazione e alla fornitura di assistenza finanziaria in relazione a determinati beni e attrezzature nel settore petrolifero, restrizioni finanziarie sulle transazioni con alcuni soggetti russi e restrizioni– per alcune banche e società russe nei settori militare ed energetico – all’accesso ai mercati dei capitali, e altre sanzioni relative ai settori del petrolio e del gas, economico e finanziario.

Tali sanzioni sono uno strumento di natura diplomatica o economica che intende determinare un cambiamento di attività o politiche, come le violazioni del diritto e della sicurezza internazionale, dei diritti umani, dello stato di diritto o dei principi democratici. Esse sono dirette contro governi di Paesi terzi, nonché contro entità non statali e persone fisiche o giuridiche.

Benché i Regolamenti UE adottati siano, per loro natura, direttamente applicabili in tutti gli Stati Membri dell’UE, a questi ultimi è affidato il compito di determinare le conseguenze delle violazioni di tali misure restrittive, attraverso l’adozione di un impianto sanzionatorio di diritto interno. Vale a dire in sostanza che, ad oggi, mentre tutti i cittadini dell’Unione Europea sono tenuti al rispetto delle medesime misure restrittive nei confronti della Russia, le conseguenze di eventuali violazioni variano di Paese in Paese (esiste, comunque, una proposta di direttiva mira ad armonizzare le normative degli Stati membri).

In Italia la normativa di riferimento è il D.L. n. 221/2017 (“Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all’esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell’applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti”), emanata in risposta ai regolamenti europei sui prodotti a duplice uso, alle misure restrittive dell’UE e agli embarghi commerciali. Essa contiene un rimando non soltanto ai regolamenti europei emanati nel 2014, ma anche al Regolamento n. 428/2009. Ad oggi essa non risulta essere stata specificamente aggiornata in seguito agli ultimi interventi dell’Unione in materia, tuttavia è necessario che le disposizioni ivi contenute siano interpretate come implicitamente riferite anche ai Regolamenti n. 833/2014, n. 692/2014 e n. 269/2014 nelle loro versioni aggiornate al 2022, includendo così le nuove “misure restrittive” introdotte dai recenti provvedimenti adottati dal Consiglio nel febbraio e marzo 2022.

Tale normativa pone sotto il controllo statale le operazioni di import – export, ma anche trasferimento intermediazione, transito, assistenza tecnica e le altre attività per le quali sono imposti divieti o autorizzazioni preventive. L’art. 18 del D.lgs. n. 221/2017 stabilisce che chiunque svolga operazioni senza la relativa autorizzazione, ovvero in difformità dagli obblighi prescritti dalla stessa, sia punito con la reclusione fino a 6 anni e con una multa fino a 250.000 euro, nonché con la confisca dei beni destinati a commettere il reato.

Una sanzione amministrativa fino a 90.000 euro colpisce invece esportatore o l’intermediario – come specifica la norma – che ometta di comunicare all’autorità competente le variazioni di informazioni e di dati rilevanti, ovvero che non adempia agli obblighi di conservazione della documentazione previsti.

Ciò che appare singolare è che non sembrano essere state pubblicate negli ultimi anni decisioni di Tribunali italiani basate sulle sanzioni previste dal D.lgs. n. 221/2017.

In ordine ai chiarimenti resisi necessari dopo l’emanazione delle recenti norme europee, si è mossa l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Con il Provvedimento n. 99410 del 2 marzo 2022, l’Agenzia ha definito nuove regole per gli scambi con le zone di guerra di Russia e Ucraina, specificando in quali casi scattano i divieti e le restrizioni previste in base alle sanzioni UE inflitte alla Russia. La nuova normativa europea, infatti, specifica merci e casistiche per i quali si applicano le nuove misure e aggiorna anche le regole per importazione ed esportazione di merci a rischio, con i relativi obblighi per gli operatori economici.

Con successivo avviso del 9 giugno 2022 (in occasione di chiarimenti in seguito all’emanazione del sesto pacchetto di sanzioni UE, ed in particolare al divieto di importazione ed esportazione di prodotti petroliferi), l’Agenzia ha sottolineato che per l’attuazione delle deroghe, la Commissione ha creato, nella banca dati TARIC, dei codici documento che l’operatore deve dichiarare nel campo di testo libero della dichiarazione doganale di importazione.

Concludendo, il regime della UE verso la Russia è indubbiamente il regime sanzionatorio più pensante che abbiamo mai potuto affrontare. E’ necessario rimanere aggiornati al fine di evitare di incorrere in gravi sanzioni e danni reputazionali. Sarà cura della nostra Commissione fornirvi un focus anche sulla due diligence soggettiva, elemento fondamentale della compliance in caso di operazioni verso questo Paese”.

Significative novità sono state  introdotte dal recente decreto-legge n. 69/2023, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano“, che ha modificato il decreto legislativo n. 221/2017, ampliando il campo di applicazione delle sanzioni sia per le operazioni di esportazione che di importazione.

Le principali modifiche introdotte, possono essere sintetizzate in alcune macroaree:

Violazione delle misure restrittive dell’UE:

Viene inasprita la pena per l’esportazione e l’importazione di prodotti precedentemente non regolamentati: trattasi di pena detentiva fino a sei anni invece di “due a sei anni” (viene meno, quindi, la specifica circa una pena minima).

Nello  specifico, l’’art. 18, comma 1 del “nuovo” dl 221/2017, punisce  con la reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000, chiunque effettui operazioni di esportazione di prodotti a duplice uso listati (un ambito, quest’ultimo, che prima non era regolamentato) o di prodotti a duplice uso non listati, anche in forma intangibile, di transito o di trasferimento all’interno dell’Unione europea, ovvero presti servizi di intermediazione o assistenza tecnica concernenti i prodotti medesimi, senza la relativa autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta mediante dichiarazioni o documentazione false. Il secondo comma, punisce con una pena detentiva fino a 4 anni (oltre sanzione pecuniaria da 15.000,00 a 150.000,00 €) chi effettui le medesime operazioni in difformità della citata autorizzazione.

L’art. 20, comma 1, a sua volta, sanziona con la reclusione fino a sei anni chiunque, in violazione dei divieti contenuti nei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive,  effettui operazioni di esportazione o importazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, presti servizi di qualsiasi natura soggetti a misure restrittive unionali, ovvero partecipi, a qualsiasi titolo, a procedure per l’affidamento di contratti di appalto pubblico o di concessione soggetti a misure restrittive unionali.

Violazione della normativa sui beni a duplice uso:

L’ art. 20, comma 2, del novellato Dl. 221/2017, prevede una pena detentiva fino a sei anni e multe da 25.000 a 250.000 euro per chiunque, senza autorizzazione o con dichiarazioni o documentazioni false:

  1. a) effettui un’operazione di esportazione, transito, trasferimento all’interno dell’Unione Europea, ovvero
  2. b) presti un servizio di intermediazione o assistenza tecnica circa prodotti a duplice uso listati o non listati.

L’effettuazione di operazioni o la prestazione di servizi in violazione degli obblighi prescritti dall’autorizzazione è punita con reclusione fino a quattro anni e multe da 15.000 a 150.000 euro.

In tutti i casi, non viene specificata una pena minima e viene introdotta la possibilità di applicare sanzioni amministrative in parallelo alle sanzioni penali.

Inoltre, sono previste sanzioni amministrative (comma 3 bis) da 15.000 a 90.000 euro per omissioni come la mancata comunicazione delle variazioni dei dati e delle informazioni, la mancata conservazione della documentazione richiesta o la mancata presentazione dei documenti richiesti dall’Autorità competente.

Novità in tema di clausola “catch all”

ll decreto-legge n. 69/2023 introduce anche sanzioni specifiche nel caso di violazione delle clausole onnicomprensive mirate (catch-all, di cui all’art. 9) previste dal Regolamento UE 821/2021, per le quali sono ora previste pene detentive fino a due anni e multe da 15.000 a 90.000 euro.

Aumenta pertanto il controllo su tutti quei prodotti non tassativamente elencati nel medesimo Regolamento. La clausola, com’è noto, consente di vietare o sottoporre ad autorizzazione l’esportazione di beni non elencati nell’Allegato I, qualora gli Stati membri siano venuti a conoscenza o siano stati informati, anche dallo stesso esportatore, dell’uso di tali beni per scopi militari o per la produzione di armi di distruzione di massa o in violazione dei diritti umani.

Confisca

È stato infine aggiunto un nuovo articolo, il 21-bis, che prevede, nel caso di condanna, la confisca di quanto è servito o è stato destinato a commettere i reati, nonché delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca, il giudice procede per equivalente.

La confisca per equivalente, è legittima anche quando riguardi beni dei quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.

Commissione di Studio Export controlli, Dual Use, Embargo

Carlotta Bugamelli, Marco Sella, Lucia Umile, Massimiliano Mercurio, Manuel Venuti, Lorena Del Gobbo

Il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali (di seguito CNSD) ha istituito, con propria delibera, le seguenti Commissioni di Studio del CNSD:

Commissione di Studio “Tariffa doganale e misure collegate alla TARIC”.
Commissione di Studio “Origine e lotta alla contraffazione”.
Commissione di Studio “Valore in dogana”.
Commissione di Studio “Regimi doganali e contenzioso”.

Le Commissioni sono istituite con le seguenti finalità:

Fornire attività di supporto tecnico ed operativo mediante lo studio e l’analisi della normativa di interesse per l’esercizio professionale.
Effettuare studi ed indagini in specifici settori oggetto dell’attività professionale.
Organizzare eventi seminariali e convegnistici.
Formulare proposte, documenti e pareri.
Produrre materiale utile all’aggiornamento professionale.
Agevolare la consapevolezza e la crescita professionale degli iscritti all’Albo.
Le Commissioni possono realizzare elaborati, pareri, trattazioni, opere comunque denominate da loro prodotte.