La Corte di giustizia dell’Unione europea è intervenuta con la sentenza C-489/20 del 7 aprile 2022 (ECLI:EU:C:2022:277) per risolvere una questione rilevante in materia di IVA all’importazione, nei casi in cui merce introdotta in modo irregolare nel territorio doganale dell’Unione sia oggetto di sequestro e successiva confisca. Ai sensi dell’art. 124, comma 1, lett. e), codice doganale dell’Unione (reg. (UE) n. 952/13, CDU 2013), infatti, l’obbligazione doganale si estingue «quando le merci soggette a dazi all’importazione o all’esportazione vengono confiscate o sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate».
Poiché oggetto dell’obbligazione doganale, ai sensi dell’art. 5, punto 18, CDU 2013 è costituito dai soli «dazi all’importazione», in questi casi si pone la questione se per effetto del sequestro e della successiva confisca della merce debbano ritenersi estinte non solo l’obbligazione doganale, ma anche le obbligazioni tributarie connesse all’importazione e riferite alle accise e all’IVA gravanti sulla stessa merce.
La risposta della Corte UE in entrambi i casi è negativa: «l’estinzione dell’obbligazione doganale per la causa prevista all’art. 124, paragrafo 1, lett. e), del regolamento n. 952/2013 non comporta l’estinzione dell’obbligazione connessa, rispettivamente, alle accise e all’imposta sul valore aggiunto per merci introdotte illegalmente nel territorio doganale dell’Unione europea» (C-489-20, dispositivo n. 2).
La Corte di giustizia si è pronunciata a seguito di una richiesta avanzata in sede di rinvio pregiudiziale dalla Corte amministrativa suprema della Lituania e riguardava un caso dove era stato disposto il sequestro e la confisca di una partita di tabacchi lavorati (sigarette) oggetto di contrabbando, introdotti nell’Unione europea attraverso il territorio lituano. L’autorità doganale aveva richiesto al soggetto che si era reso responsabile dei fatti di contrabbando il pagamento delle accise e dell’IVA all’importazione, oltre ai relativi interessi di mora. L’interessato aveva contestato il diritto dell’autorità doganale al recupero di queste ulteriori imposte, perché connesse all’obbligazione doganale che doveva ritenersi estinta per effetto delle misure cautelari e della successiva sanzione accessoria che erano state adottate (sequestro e confisca), secondo quanto disposto dall’art. 124 CDU 2013.
Respinto il ricorso in primo grado, in sede di appello i giudici avevano invece ritenuto necessario richiedere alla Corte di giustizia un approfondimento sul tema, posto che le direttive 2008/118/CE (accise) e IVA vigenti all’epoca dei fatti non disciplinano la sorte delle rispettive obbligazioni nel caso di sequestro e confisca di merce introdotta irregolarmente nei territori fiscali di riferimento.
La Corte UE innanzitutto, sempre su richiesta dei giudici lituani, nella sentenza in commento precisa che l’obbligazione doganale si estingue ai sensi dell’art. 124 CDU 2013 anche a seguito di sequestro e confisca disposti successivamente al momento in cui le merci siano state introdotte illegalmente nel territorio doganale dell’Unione; a differenza di quanto previsto dall’art. 233, comma 1, lett. d) del codice doganale comunitario (reg. (CE) n. 2913/92), infatti, la norma contenuta nel CDU 2013 non prevede più che l’effetto estintivo dell’obbligazione consegua al sequestro e alla confisca disposti «all’atto dell’introduzione irregolare».
Fatta questa premessa, la Corte di giustizia muove dal contenuto delle due direttive (accise ed IVA) applicabili al caso di specie, prendendo atto che in entrambi i sistemi descritti da queste direttive l’imposta diviene esigibile nel momento dell’immissione in consumo nel territorio dello Stato membro di riferimento.
Per quanto riguarda le accise, l’art. 7, paragrafo 2, lett. d) della direttiva 2008/118/CE del Consiglio include nella definizione di immissione in consumo anche «l’importazione, anche irregolare, dei prodotti sottoposti ad accisa» fatte salve le ipotesi in cui questi prodotti non siano immediatamente vincolati ad un regime sospensivo.
Per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto, l’art. 70 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio prevede che il «fatto generatore dell’imposta si verifica e l’imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata l’importazione di beni». Sotto questo profilo, la Corte di giustizia è categorica nell’affermare in questa sentenza che «un’obbligazione a titolo di IVA può aggiungersi all’obbligazione doganale qualora il comportamento illecito che ha generato quest’ultima permetta di presumere che le merci in questione sono entrate nel circuito economico dell’Unione e hanno potuto essere oggetto di consumo, determinando così il realizzarsi del fatto generatore dell’IVA» (C-429/20, punto 48).
In entrambi i casi le direttive non contengono disposizioni analoghe a quella prevista per l’estinzione dell’obbligazione doganale. Quest’ultima ha ad oggetto, è bene ricordarlo, solo dazi all’importazione e all’esportazione, ove mai questi ultimi fossero stabiliti dalla Commissione europea, oltre alle tasse ad effetto equivalente di cui all’art. 28 (ex art. 23 TCE) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), della decisione 2053/20/UE del Consiglio attualmente in vigore e relativa al sistema delle risorse proprie.
In mancanza di diverse disposizioni, la conclusione cui giunge la Corte UE in via pregiudiziale interpretativa è obbligata: poiché in entrambi i casi la merce irregolarmente introdotta nel territorio doganale dell’Unione deve intendersi anche definitivamente «immessa in consumo» nel territorio dell’Unione ai fini delle normative armonizzate unionali accise ed IVA, l’estinzione dell’obbligazione doganale conseguente al sequestro e successiva confisca della merce introdotta irregolarmente nel territorio doganale dell’Unione non comporta anche l’estinzione dell’obbligazione tributaria ad essa connessa e relativa ad accise e all’imposta sul valore aggiunto perché il fatto generatore di queste due imposte si è ormai verificato.
Piero Bellante
LegalAssociati Verona
Avvocato, patrocinante in Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori. Studia il diritto doganale dal 1980 ed ha acquisito una particolare esperienza anche nel relativo contenzioso. In questa materia collabora come docente a contratto con i Dipartimenti di Scienze Giuridiche e di Economia Aziendale dell’Università di Verona, e con alcune associazioni imprenditoriali e professionali. Partner e fondatore dal 2000 dello Studio legale Bellante & La Lumia, in Verona, è presidente del Consiglio di Disciplina per il Veneto e Trentino Alto Adige presso il Consiglio Territoriale degli Spedizionieri Doganali del Veneto. E’ componente del consiglio direttivo della Camera degli avvocati tributaristi del Veneto, aderente all’Unione Nazionale delle Camere Avvocati Tributaristi (UNCAT) e svolge funzioni di coordinatore della Commissione fiscale e tributaria del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Verona nell'attuale consiliatura.