La legge 17 Marzo 2026, n. 40, ha modificato alcuni degli istituti più rilevanti della disciplina

 La disciplina della circolazione internazionale dei beni culturali rappresenta da sempre uno degli ambiti più delicati per gli operatori del mercato dell’arte. Accanto alle regole doganali trovano infatti applicazione le disposizioni del Codice dei beni culturali, che incidono direttamente sulla gestione documentale, sulle autorizzazioni all’esportazione e sulla possibilità di effettuare movimentazioni internazionali delle opere. In questo contesto si inserisce la legge 17 marzo 2026, n. 40, che ha modificato alcuni degli istituti più rilevanti della disciplina con l’obiettivo di semplificare le procedure e favorire una maggiore competitività del mercato italiano, cercando al contempo di preservare le esigenze di tutela del patrimonio culturale.

La novità di maggiore impatto ha riguardato l’innalzamento da 13.500 a 50.000 euro della soglia di valore oltre la quale è richiesto l’attestato di libera circolazione per l’uscita definitiva delle opere realizzate da oltre settant’anni da autore non più vivente. Mentre sono rimaste ferme le esclusioni previste per i beni archeologici e la disciplina specifica applicabile ai beni librari. La modifica va sostanzialmente a ridurre il numero delle operazioni soggette ad autorizzazione preventiva, alleggerendo potenzialmente il carico amministrativo degli uffici esportazione e favorendo, auspicabilmente, una maggiore fluidità delle operazioni di movimentazione internazionale.

Dal punto di vista operativo, gli effetti della riforma potrebbero riflettersi in un’effettiva riduzione del numero delle richieste di attestato, contribuendo a razionalizzare l’attività degli uffici competenti e producendo possibili benefici anche in termini di riduzione dei tempi di evasione delle pratiche che continuano a richiedere il rilascio dell’autorizzazione.

Un ulteriore intervento ha riguardato l’estensione da sei mesi a cinque anni della validità della documentazione relativa alle opere che si posizionano sotto la nuova soglia di valore. La maggiore durata dei documenti potrebbe offrire agli operatori una più ampia flessibilità nella gestione delle movimentazioni internazionali, riducendo la necessità di ripetere gli adempimenti per opere frequentemente trasferite tra diversi Paesi o custodite, ad esempio, presso depositi specializzati.

Nella stessa direzione si collocano le modifiche ai certificati di avvenuta spedizione o importazione temporanea (CAS e CAI). La riforma ha infatti introdotto la possibilità di certificare formalmente l’ingresso nel territorio nazionale anche delle opere di autori viventi. Questa misura appare idonea a superare una criticità operativa che poteva emergere al momento della successiva riesportazione, qualora fossero nel frattempo mutati i requisiti soggettivi o temporali previsti dalla disciplina dei beni culturali. La misura potrebbe quindi rafforzare la continuità documentale delle movimentazioni internazionali, aspetto particolarmente rilevante nelle operazioni connesse al trasferimento ed alla gestione delle collezioni costituite in buona parte da opere di autori viventi.

La legge è intervenuta anche sul rilascio dell’attestato di libera circolazione per le opere di autori stranieri, prevedendo che l’eventuale diniego debba essere fondato su una concreta e motivata connessione dell’opera con la storia della cultura italiana. La disposizione è destinata a limitare il ricorso a valutazioni generiche e potrebbe contribuire ad aumentare la prevedibilità dei procedimenti autorizzativi, favorendo al contempo un’applicazione più uniforme della disciplina da parte dei diversi uffici esportazione.

La semplificazione procedurale non ha tuttavia comportato un’attenuazione degli obblighi di compliance. Rimane come sempre essenziale assicurare la piena coerenza tra documentazione commerciale, dichiarazioni doganali, valore attribuito all’opera e documentazione attestante provenienza e legittima detenzione del bene. In questo contesto assume particolare rilievo la corretta valorizzazione economica delle opere, soprattutto nei casi in cui il valore dichiarato si collochi in prossimità della nuova soglia di esenzione.

Nel suo complesso, la legge n. 40/2026 ha perseguito un nuovo equilibrio tra tutela del patrimonio culturale ed esigenze di semplificazione delle movimentazioni internazionali. Pur avendo ridotto gli oneri amministrativi in numerose operazioni di esportazione, la riforma conferma la centralità della corretta gestione documentale e della compliance doganale, che continuano a rappresentare presupposti essenziali per assicurare la regolarità della circolazione internazionale delle opere d’arte.

Tax | Global Trade Advisory STS Deloitte - Spedizioniere Doganale presso Euro Pool Liguria S.r.l. - Laurea in Economia delle Aziende Marittime, della Logistica e dei Trasporti - Master in Economia e Management Marittimo e Portuale

Matteo Rumor