Macchine all’importazione – escavatori – breve confronto tra Direttiva 2006/42/CE e Regolamento (UE) 2023/1230
L’importazione di macchinari da Paesi extra-UE rappresenta un fenomeno di assoluto rilievo per l’economia unionale. Nel 2024, la categoria dei macchinari e mezzi di trasporto ha rappresentato il 32,9% del valore complessivo delle importazioni dell’Unione da Paesi extra-UE, per un valore di circa 801 miliardi di euro. Nello stesso anno, la Cina si è confermata il principale Paese di origine delle importazioni dell’Unione, con 519 miliardi di euro, pari al 21,3% del totale1.
All’interno del più ampio comparto dei macchinari, assumono particolare rilievo le macchine per il movimento terra e, tra queste, gli escavatori. Nel solo 2024 l’Unione europea ha importato dalla Cina 49.749 macchine con sottovoce HS 842952, relativa alle macchine con sovrastruttura girevole a 360°, per un valore di circa 1,2 miliardi di dollari2. Anche il mercato italiano evidenzia dimensioni significative: nello stesso anno sono state importate complessivamente 24.598 macchine appartenenti a tale voce, 9.622 delle quali provenienti dalla Cina3.
Con particolare riferimento agli escavatori compatti, la norma EN 474-1:2022, richiamando la definizione di UNI EN ISO 6165:2023, considera “compatte” le macchine movimento terra aventi massa operativa non superiore a 4.500 kg e, nel caso degli escavatori e dei caricatori cingolati, non superiore a 6.000 kg. Il termine commerciale “mini” non coincide, pertanto, con una categoria normativa autonoma.
Ma quali requisiti devono rispettare tali macchinari per poter essere immessi sul mercato dell’Unione europea e, soprattutto, per essere conformi alla normativa di sicurezza dell’Unione? Essi, innanzitutto, sono disciplinati dalla Direttiva 2006/42/CE, c.d. “Direttiva macchine”, la quale, come tutta la normativa di armonizzazione dell’Unione, si applica ai prodotti destinati a essere immessi sul mercato, ovvero a essere messi in servizio, nonché a qualsiasi operazione successiva di messa a disposizione fino a quando il prodotto raggiunge l’utilizzatore finale; inoltre, vale la pena specificare come per la Direttiva macchine anche l’uso personale equivalga a immissione sul mercato, così come riscontrabile nella definizione di “fabbricante” fornita dalla fonte citata4.
Scendendo più nel dettaglio, tutte le macchine e, pertanto, anche gli escavatori, devono presentare una marcatura contenente, almeno, le indicazioni di cui al punto 1.7.3 dell’Allegato I della Direttiva: ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, qualora nominato, del suo mandatario; designazione della macchina, intesa come il nome comune della categoria di macchina cui appartiene lo specifico modello; marcatura “CE”; designazione della serie o del tipo, elemento che identifica il modello di macchina; numero di serie, se esistente; anno di costruzione, cioè l’anno in cui si è concluso il processo di fabbricazione.
Alcuni aspetti critici riguardanti la marcatura possono sorgere proprio relativamente alla prima delle indicazioni elencate, quella riguardante l’individuazione del fabbricante. La Direttiva prescrive sulla macchina l’indicazione del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario, senza prevedere nella marcatura l’indicazione dell’importatore. Tuttavia, per le macchine soggette alla Direttiva 2006/42/CE, l’articolo 4 del Regolamento (UE) 2019/1020 impone l’esistenza di un operatore economico stabilito nell’Unione responsabile dei compiti di cui al paragrafo 3 e, ai sensi del paragrafo 4, prescrive che il nome o la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e i dati di contatto, compreso l’indirizzo postale, di tale operatore siano indicati sul prodotto, sul suo imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento. L’operatore economico responsabile può essere, a seconda dei casi, il fabbricante stabilito nell’Unione, l’importatore, il mandatario incaricato per iscritto dei compiti previsti dall’articolo 4, paragrafo 3, oppure, in determinate condizioni, il fornitore di servizi di logistica.
A porre maggiore chiarezza sul precipuo aspetto in argomento sarà il Regolamento (UE) 2023/1230, che abrogherà la Direttiva macchine a decorrere dal 20 gennaio 2027. Il nuovo regolamento prevede, per l’importatore, l’indicazione del nome, della denominazione commerciale registrata o del marchio registrato e dell’indirizzo postale nonché, ove disponibili, dei recapiti digitali, sulla macchina o sul prodotto correlato oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento.
Inoltre, si verifica piuttosto frequentemente che le marcature degli escavatori contengano il solo marchio registrato del fabbricante, senza alcuna indicazione circa la sua denominazione e il suo indirizzo completo.
Altro elemento di assoluto rilievo nell’ambito dell’importazione dei macchinari per il movimento terra in parola è rappresentato dalle istruzioni. Ai sensi del punto 1.7.4 dell’Allegato I della Direttiva macchine, esse devono accompagnare la macchina ed essere redatte nella lingua o nelle lingue ufficiali della Comunità richieste dallo Stato membro nel quale la macchina è immessa sul mercato e/o messa in servizio. Pertanto, per macchine destinate al mercato italiano, devono essere disponibili istruzioni in lingua italiana, secondo quanto previsto dal d.lgs. 17/2010. Inoltre, le istruzioni devono recare la dicitura “Istruzioni originali” ovvero, qualora si tratti di una traduzione di queste ultime, quella “Traduzione delle istruzioni originali”, come previsto dal punto 1.7.4.1 dell’Allegato I alla Direttiva 2006/42/CE.
Giova ricordare che la designazione della macchina riportata sulla marcatura deve corrispondere a quella indicata nelle istruzioni e nella dichiarazione di conformità, in aderenza al punto 1.7.4.2 dell’Allegato I. Quanto alla dichiarazione, la Direttiva richiede che il manuale contenga la dichiarazione CE di conformità oppure un documento che ne riporti il contenuto, con i dati relativi alla macchina, senza che sia necessariamente riportato il numero di serie e la firma.
Un aspetto da prendere in considerazione, e di primaria importanza, è quello dei sistemi di sicurezza passiva, che devono essere installati quando risultino necessari alla luce dei rischi presenti sulla specifica macchina e dei requisiti essenziali applicabili.
In apertura di questa tematica è opportuno specificare che i sistemi di sicurezza citati devono essere presenti quando sussista il rischio corrispondente e il requisito essenziale di sicurezza trovi applicazione alla macchina determinata. In particolare, per il rischio di ribaltamento o rovesciamento laterale, il punto 3.4.3 dell’Allegato I della Direttiva 2006/42/CE stabilisce che, ove vi sia tale rischio nelle macchine semoventi con conducente o operatore a bordo, la macchina deve essere munita di un’adeguata struttura di protezione, salvo che ciò aumenti il rischio.
In particolare, la Direttiva macchine contempla le strutture ROPS (Roll-Over Protective Structure) e FOPS (Falling-Object Protective Structure). Per gli escavatori idraulici, la norma EN 474-5:2022 specifica i requisiti relativi alle strutture ROPS e TOPS (Tip-Over Protective Structure). Per gli escavatori compatti con massa operativa superiore a 1 t e fino a 6 t è previsto il TOPS, struttura di protezione dal rovesciamento laterale, conforme alla EN 13531:2001+A1:2008. Per gli escavatori idraulici di massa superiore a 6 t e fino a 50 t, privi di rialzo della cabina o con rialzo fisso fino a 500 mm, è previsto il ROPS, struttura di protezione dal ribaltamento; per quelli con rialzo fisso superiore a 500 mm o con postazione dell’operatore mobile è previsto il TOPS e, qualora esista un rischio di ribaltamento, anche il ROPS.
ROPS e FOPS sono inclusi nell’Allegato IV della Direttiva 2006/42/CE, il quale contempla quelle categorie di macchine caratterizzate dalla presenza di un grave potenziale rischio intrinseco, come specifiche strutture di protezione, e nell’Allegato V come componenti di sicurezza indicativi. Ciò non significa, tuttavia, che la mera presenza di una struttura ROPS o FOPS renda automaticamente l’intera macchina soggetta a una procedura di valutazione della conformità con necessario coinvolgimento di un organismo notificato. L’articolo 12 della Direttiva distingue infatti le macchine elencate nell’Allegato IV e consente, quando ricorrono le condizioni previste, anche il controllo interno della fabbricazione. Per il nuovo Regolamento (UE) 2023/1230, applicabile dal 20 gennaio 2027, l’Allegato I, il quale sostituisce l’attuale Allegato IV della Direttiva, è suddiviso in due parti e l’articolo 6 prevede che la Commissione possa, mediante atti delegati, aggiungere, eliminare o spostare categorie da una parte all’altra. La classificazione tiene conto, tra gli altri elementi, dei dati relativi agli infortuni e ai danni alla salute. La parte A è riservata alle categorie che presentano un grave potenziale rischio intrinseco e soddisfano almeno una delle condizioni supplementari previste dall’articolo 6, paragrafo 7; le altre categorie con grave potenziale rischio intrinseco rientrano nella parte B. Per le categorie della parte B, inoltre, il coinvolgimento di un organismo notificato non è automatico: il controllo interno della produzione è possibile quando la macchina è fabbricata conformemente alle norme armonizzate o alle specifiche comuni che coprono tutti i pertinenti requisiti; in caso contrario devono essere utilizzate le altre procedure previste dall’articolo 25, paragrafo 3.
Riassumendo, gli escavatori compatti fino a sei tonnellate non sono soggetti, in quanto tali, a un obbligo generalizzato di ROPS previsto dalla EN 474-5:2022: per gli escavatori compatti con massa operativa superiore a 1 t e fino a 6 t la norma prescrive il TOPS. Quanto alla protezione contro la caduta di oggetti, la EN 474-1:2022 contiene un requisito generale relativo alle FOPS, mentre la EN 474-5:2022, per gli escavatori idraulici, disciplina specificamente le protezioni dell’operatore.
La questione dei micro-escavatori, con massa operativa inferiore a 1.000 kg, richiede particolare attenzione. La EN 13531:2001+A1:2008, relativa alle TOPS per escavatori compatti, si applica a macchine con massa operativa da 1.000 kg a 6.000 kg e prevede che le strutture siano identificate attraverso una specifica marcatura applicata alla struttura stessa; la EN 474-5:2022 prescrive il TOPS per gli escavatori compatti con massa superiore a 1 t e fino a 6 t. Per una macchina al di sotto di 1.000 kg, pertanto, non deriva da tali disposizioni un obbligo specifico di installare una struttura TOPS. Ciò non significa, però, che il fabbricante possa ignorare il rischio di ribaltamento o rovesciamento laterale: qualora tale rischio sussista, il punto 3.4.3 dell’Allegato I della Direttiva impone un’adeguata struttura di protezione, salvo che essa aumenti il rischio. La valutazione del rischio e le relative misure di riduzione devono risultare dalla documentazione tecnica, la quale conterrà i rapporti e i risultati delle prove effettuate.
È importante che le macchine provenienti da Paesi terzi rispettino i requisiti di sicurezza applicabili e siano accompagnate dalla documentazione necessaria a dimostrarne la conformità. Per i controlli doganali, la verifica della marcatura, delle istruzioni, della dichiarazione di conformità e, quando pertinenti, delle strutture di protezione e della relativa documentazione tecnica può costituire un elemento essenziale per individuare tempestivamente le non conformità.
“le opinioni espresse sono strettamente personali dell’autore”
1 Dati contenuti nel report Eurostat sul commercio internazionale dei beni per l’anno 2024.
2 Dati pubblicati da World Integrated Trade Solution (WITS) della World Bank, utilizzando i dati UN Comtrade, per il codice HS 842952.
3 Dati pubblicati da World Integrated Trade Solution (WITS) della World Bank, importazioni italiane HS 842952 nel 2024.
4 Articolo 2, lettera f), Direttiva 2006/42/CE: “«fabbricante»: persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva, ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina con la presente direttiva ai fini dell’immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale. In mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva”.

