Profili di sicurezza e rintracciabilità

Unione europea. È il caso, ad esempio, di prodotti elettronici funzionalmente collegati tra loro, quali un laptop corredato da mouse oppure un computer all‑in‑one accompagnato da tastiera e mouse. In tali ipotesi assume particolare rilievo il rispetto dei requisiti di rintracciabilità previsti dalla normativa unionale e, più in generale, delle disposizioni in materia di sicurezza dei prodotti.

La Guida Blu 2022 all’attuazione della normativa UE sui prodotti chiarisce che la normativa di armonizzazione dell’Unione si applica non soltanto ai prodotti nuovi, ma anche ai prodotti usati o di seconda mano provenienti da Paesi terzi quando vengono immessi per la prima volta sul mercato unionale. Sotto il profilo della sicurezza, pertanto, i prodotti usati o ricondizionati importati nell’Unione devono essere trattati alla stregua di prodotti nuovi.

In tema di rintracciabilità, il punto di partenza è rappresentato dall’articolo 4 del Regolamento (UE) 2019/1020. Per numerose categorie di prodotti soggetti a normativa di armonizzazione – e, significativamente, per quelli recanti la marcatura CE – deve essere individuabile un operatore economico responsabile stabilito nell’Unione europea. Tale ruolo può essere ricoperto, a seconda dei casi, dal fabbricante, dall’importatore, dal mandatario oppure dal prestatore di servizi di logistica.

Il paragrafo 4 della medesima disposizione prevede che il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, nonché i dati di contatto dell’operatore economico responsabile, siano riportati sul prodotto, sul suo imballaggio, sul pacco oppure in un documento di accompagnamento.

Alle prescrizioni appena richiamate si affiancano quelle contenute nei singoli atti di armonizzazione applicabili ai prodotti interessati, che richiedono anche il rispetto dei requisiti di rintracciabilità oggettiva. Il prodotto deve essere identificabile mediante un numero di tipo, di lotto, di serie oppure attraverso qualsiasi altro elemento che ne consenta l’univoca individuazione.

La tracciabilità assume quindi una funzione essenziale. Non a caso si parla spesso di rintracciabilità “granulare”, ossia della necessità di poter ricostruire con precisione l’identità del prodotto e degli operatori economici coinvolti in ciascuna fase della filiera.

Quando prodotti diversi vengono presentati in set o bundle per l’immissione in libera pratica, il rispetto di tali requisiti presuppone una valutazione preliminare: occorre stabilire se l’insieme costituisca un nuovo prodotto oppure se i singoli elementi mantengano la propria autonomia giuridica e tecnica. Da tale qualificazione discendono conseguenze rilevanti in materia di dichiarazione UE di conformità, documentazione tecnica e marcatura CE.

La Guida Blu 2022 precisa che una combinazione di prodotti finiti, ciascuno conforme alla normativa ad esso applicabile, non costituisce necessariamente un nuovo prodotto soggetto, nel suo insieme, ad una distinta disciplina di armonizzazione. Ciò accade frequentemente nel settore dell’elettronica di consumo, dove prodotti funzionalmente collegati continuano tuttavia a conservare una propria identità autonoma.

Le più recenti posizioni delle Autorità di vigilanza del mercato sembrano muoversi nella medesima direzione. Secondo tale impostazione, i prodotti mantengono la propria qualificazione giuridica autonoma quando non costituiscono un sistema unico progettato e immesso sul mercato come apparecchiatura integrata. Diversamente, quando componenti o sottosistemi vengono incorporati in un prodotto finito, essi perdono la propria autonomia regolatoria e la conformità viene valutata con riferimento al prodotto finale.

È opportuno evidenziare che il riferimento all’“apparecchiatura integrata” non costituisce una categoria espressamente definita dalla Guida Blu. Sul punto permane, quindi, un margine di valutazione caso per caso.

Applicando tali principi all’esempio dei dispositivi elettronici commercializzati in bundle, si può ritenere che ciascun prodotto conservi la propria autonomia e che, conseguentemente, sia corredato da una propria valutazione della conformità, da una propria analisi dei rischi e da una propria dichiarazione UE di conformità redatta dal relativo fabbricante.

Si pone allora una questione pratica: come deve essere gestita la rintracciabilità del kit? Attribuire al bundle un autonomo codice identificativo potrebbe generare una frizione con la funzione stessa della rintracciabilità prevista dalla normativa di armonizzazione. La Guida Blu sottolinea infatti che l’identificativo del prodotto deve consentire un chiaro collegamento con la documentazione pertinente e, in particolare, con la dichiarazione UE di conformità.

Se il kit non costituisce un nuovo prodotto, l’attribuzione di un codice autonomo potrebbe indurre a ricercare una corrispondente dichiarazione UE di conformità e una documentazione tecnica riferite al bundle nel suo complesso, documenti che, secondo l’impostazione sopra descritta, non sarebbero invece richiesti.

Una possibile soluzione consiste nel riportare sull’imballaggio una denominazione descrittiva del kit, accompagnata dall’identificazione dell’operatore economico responsabile stabilito nell’Unione. Dovrebbero inoltre essere indicati i singoli elementi che compongono il bundle, ciascuno con il proprio codice identificativo e con il riferimento al rispettivo fabbricante. In tal modo la tracciabilità resta ancorata ai singoli prodotti e alla relativa documentazione di conformità.

Qualora, invece, l’operatore commercializzi il complesso a proprio nome o marchio in modo tale da assumere il ruolo di fabbricante ai sensi della normativa unionale, la valutazione giuridica potrebbe mutare sensibilmente e richiedere ulteriori approfondimenti in relazione agli obblighi applicabili.

Coerentemente con l’impostazione secondo cui il bundle non costituisce un nuovo prodotto, l’imballaggio non dovrebbe recare una marcatura CE riferita al kit nel suo complesso. La marcatura CE dovrà invece essere presente sui singoli prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione applicabile.

In questo modo risultano salvaguardati sia i requisiti di rintracciabilità soggettiva e oggettiva sia il principio di chiara riconducibilità di ciascun prodotto alla propria documentazione tecnica e alla propria dichiarazione UE di conformità.

Gli operatori economici dovrebbero pertanto prestare particolare attenzione alla fase di approvvigionamento e confezionamento dei bundle provenienti da Paesi terzi, verificando che tutti i prodotti siano correttamente identificati e accompagnati dalla documentazione richiesta. Ciò vale anche quando i prodotti siano usati o ricondizionati, poiché, ai fini della sicurezza, essi vengono trattati dalla normativa unionale come prodotti nuovi al momento della prima immissione sul mercato dell’Unione.

Carlo Leopardi
Funzionario ADM

“le opinioni espresse sono strettamente personali dellautore”

Carlo Leopardi