La recente evoluzione giurisprudenziale ha messo in luce la rilevanza e il significativo impatto che i principi di diritto assumono nell’ambito della normativa doganale. Il più recente esempio è il noto intervento della Corte costituzionale di cui alla sentenza 93/2025 sull’applicazione del principio di proporzionalità con riguardo alla confisca in materia di violazioni sull’IVA all’importazione.
Relativamente recente e temporaneamente di significativo impatto è stato altresì l’intervento della Corte di giustizia nella pronuncia del 12 maggio 2022, C‑714/20 fondata sul principio di certezza del diritto: la Corte ha statuito che il rappresentante doganale indiretto è debitore unicamente dei dazi doganali dovuti per le merci che ha dichiarato in dogana e non anche dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione per le stesse merci. Gli effetti di tale pronuncia, come è noto, sono stati tuttavia superati dalle previsioni contenute negli artt. 27 e 30 dell’allegato 1 al d.lg.s. 141 del 2024.
Usualmente si tende a considerare il riferimento ai principi del diritto come un esercizio teorico, privo di effettivo impatto pratico. Tuttavia, i principi del diritto possono assumere valore di regole, precetti giuridici vincolanti, che le Amministrazioni pubbliche degli Stati membri sono tenute ad applicare.
In particolare, i principi del diritto UE cui ci riferiamo sono elaborati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, che assume sotto questo profilo una funzione produttiva del diritto. Alcuni di questi principi risultano poi riprodotti in specifiche norme: si pensi, ad esempio, al principio del contraddittorio anticipato, elaborato dalla Corte di giustizia sin dagli anni Sessanta del secolo scorso e riprodotto nel vigente codice doganale: in casi come questo, la norma codificata rappresenta una norma di principio, che riflette, cioè, nel suo specifico ambito di applicazione, un principio generale.
Si consideri inoltre il principio di certezza del diritto, in forza del quale la disciplina che impone oneri, anche di carattere fiscale, ad un determinato destinatario deve essere chiara e precisa affinché il soggetto passivo del relativo obbligo possa conoscerne senza ambiguità la relativa portata e possa agire in modo adeguato.
Va ricordato, inoltre, il principio del legittimo affidamento che assume rilevanza ai fini di limitare la revocabilità di atti da parte della pubblica autorità: la revoca di un atto è consentita solo entro un termine ragionevole e se l’istituzione da cui emana ha adeguatamente tenuto conto della misura in cui il destinatario dell’atto ha potuto eventualmente fare affidamento.
I principi di diritto rivestono altresì il ruolo di norme primarie dell’ordinamento UE e assumono efficacia diretta negli ordinamenti degli Stati membri. Il coerente sviluppo di tale premessa è che le autorità degli Stati membri ne devono dare diretta applicazione e non attendere che sia l’interessato ad invocarne l’applicabilità. Questa implicazione è fondamentale alla luce di altro principio contenuto nei trattati UE, ovvero il principio di leale cooperazione.
Se però l’applicazione dei principi deve attendere l’intervento del Giudice nazionale, allora parte sostanziale della loro rilevanza risulta irragionevolmente sminuita.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha costantemente statuito che tutti gli organi nazionali, inclusi gli organi amministrativi, sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con il diritto unionale (cfr. Corte di giustizia, 22 giugno 1989, causa C-103/88 e più recentemente Corte di giustizia, 20 aprile 2023, causa C-348/22).
Lo stesso principio vale ed è ugualmente vincolante per le autorità amministrative: anche recentemente, il Consiglio di Stato ha ribadito che l’obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali contrarie alle regole UE incombe alle autorità amministrative, senza che ciò possa essere condizionato o impedito da interventi del legislatore (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, Sent., 20/05/2024, n. 4481).
Alla luce dell’obbligo di diretta applicazione del diritto unionale è necessario che l’autorità amministrativa, qualora ne ricorrano le condizioni, dia autonoma e diretta attuazione ai principi del diritto UE senza dover attendere che sia il contribuente a eccepire di volersene avvalere, evitando i costi e le incongruenze derivanti da un’applicazione della normativa nazionale inconsistente rispetto all’ordinamento dell’Union europea.
Fabrizio Vismara è partner del dipartimento di Contenzioso e di Diritto Tributario dello studio Squire Patton Boggs presso la sede di Milano.
Avvocato esperto di diritto societario e tributario, nonché professore di diritto internazionale, il Professor Vismara rappresenta clienti italiani e internazionali in materia di regolamentazione finanziaria, societaria e fiscale a livello nazionale e transfrontaliero.


