Da direttiva a norma di prodotto: il baricentro si sposta in dogana

Più che una riforma, una rivoluzione: dal 12 agosto 2026 il Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), sostituendo la Direttiva 94/62/CE con un atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, ridisegna l’intero ciclo di vita dell’imballaggio, dalla progettazione all’immissione sul mercato, dall’etichettatura al riutilizzo e al fine vita, e chiama in causa non più soltanto i produttori di imballaggi ma qualunque impresa che commercializzi prodotti confezionati, importatori da Paesi terzi in testa, attorno a pilastri ben definiti: limiti su sostanze pericolose e PFAS, dichiarazione di conformità UE e obblighi di identificazione, responsabilità estesa del produttore e, dal 2030, requisiti di riciclabilità, contenuto riciclato e riutilizzo.

Il PPWR, tuttavia, non è soltanto una norma ambientale: è, prima ancora, una normativa di prodotto, che si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell’Unione indipendentemente dal materiale, dall’impiego e dalla provenienza, unionale o extra-unionale. È proprio quest’ultimo profilo a spostarne il baricentro verso la dogana, poiché, per le merci provenienti da Paesi terzi, l’evento che attiva gli obblighi si realizza di regola con l’immissione sul mercato, sicché la frontiera diviene il primo luogo nel quale la conformità dell’imballaggio è suscettibile di verifica pubblica.

Che cosa e chi: il perimetro del Regolamento

Sul piano oggettivo, l’art. 3, par. 1, punto 1), adotta una definizione funzionale ed espansiva, qualificando come imballaggio qualsiasi articolo destinato a contenere, proteggere, movimentare, consegnare o presentare prodotti, con un’elencazione che l’Allegato I chiarisce attraverso esempi meramente indicativi ad elencati dai punti a) a g), con una importante distinzione tra imballaggi primari, secondari e terziari. La Commissione, nelle FAQ dell’agosto 2026, ha così ricondotto alla nozione, tra l’altro, le sacche antipolvere per calzature, le buste contenenti beni e gli imballaggi acquistati sul mercato e impiegati tra stabilimenti della stessa impresa, escludendone invece le siringhe preriempite, le buste contenenti mera corrispondenza e gli imballaggi prodotti e utilizzati internamente senza alcuna transazione, in difetto della quale non vi è immissione sul mercato.

Sul piano soggettivo, il Regolamento distribuisce le responsabilità tra figure non sovrapponibili, la cui corretta individuazione è il primo passaggio di ogni percorso di adeguamento. Il Fabbricante, definito dal punto 13), risponde secondo la logica del committente, essendo tale anche chi fa progettare o fabbricare l’imballaggio con il proprio nome o marchio; la Commissione ha inoltre precisato che, nell’imballaggio da trasporto “neutro”, ciascun elemento, dalla scatola in cartone al film estensibile per pallet, costituisce un imballaggio autonomo dotato di un proprio fabbricante, sicché una singola spedizione può richiedere più dichiarazioni di conformità. L’Importatore, definito dal punto 17), è invece la persona stabilita nell’Unione che immette sul mercato imballaggi provenienti da un Paese terzo: una nozione sostanziale, non riducibile alla qualifica documentale di dichiarante, in sintonia con la logica accolta dal nuovo CDU (Reg. (UE) 2026/2108), che individua l’Importatore nella persona che ha il potere di decidere, e ha deciso, che le merci siano introdotte nel territorio doganale. Completano il quadro il Distributore, ma soprattutto la figura del Produttore, chiamato a rispondere, in ciascuno Stato membro in cui l’imballaggio è messo a disposizione per la prima volta, degli obblighi di responsabilità estesa.

Dal 12 agosto 2026 al «big shift» del 2030

La chiave di lettura più utile per l’operatore doganale risiede nell’architettura a più velocità del Regolamento, che distingue tra prescrizioni già esigibili e prescrizioni destinate a maturare nel tempo. Dal 12 agosto 2026 si applicano anzitutto i requisiti relativi alle sostanze: l’obbligo di minimizzare la presenza delle sostanze che destano preoccupazione (art. 5, par. 1), il limite di 100 mg/kg per la somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente (par. 4) e il divieto di immettere sul mercato imballaggi destinati al contatto con alimenti contenenti PFAS oltre le soglie previste (par. 5), divieto che non conosce periodi transitori per lo smaltimento delle scorte e per il quale, nel caso di merci importate, il momento rilevante è proprio l’immissione in libera pratica.

Contestualmente scattano gli obblighi documentali: il fabbricante (art. 15) deve espletare la valutazione di conformità di cui all’art. 38, predisporre la documentazione tecnica dell’Allegato VII e redigere la dichiarazione di conformità UE, da aggiornare a ogni modifica dei materiali o dei processi e da collegare all’imballaggio, identificato per tipo, lotto o numero di serie, anche mediante codice QR; l’importatore (art. 18) funge da filtro, dovendo accertare, prima dell’immissione sul mercato, che il fabbricante abbia adempiuto a tali obblighi, indicare i propri dati sull’imballaggio o nei documenti di accompagnamento e conservare la documentazione per cinque anni, dieci nel caso di imballaggi riutilizzabili. Le FAQ hanno poi temperato la transizione, consentendo di utilizzare senza rietichettatura gli imballaggi in giacenza prima del 12 agosto, identificati tramite documento di accompagnamento, e hanno chiarito che le informazioni prescritte dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 non assolvono automaticamente gli obblighi del PPWR e che le merci in mero transito restano estranee al Regolamento.

Le prescrizioni di maggiore impatto sono invece differite, salvi i maggiori termini legati agli atti di esecuzione: la compostabilità delle unità monodose permeabili dal 12 febbraio 2028, l’etichettatura armonizzata sulla composizione dei materiali dal 12 agosto 2028, l’etichetta degli imballaggi riutilizzabili dal 12 febbraio 2029 e, il 1° gennaio 2030, il vero «big shift», nel quale convergono la riciclabilità per progettazione, i contenuti minimi di plastica riciclata, il rapporto massimo di spazio vuoto del 50%, gli obiettivi di riutilizzo, pari al 40% per gli imballaggi da trasporto, e i divieti dell’Allegato V.

Il filtro doganale e il disallineamento delle nozioni

Il presidio fisico della conformità è affidato al capo VII del Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato, che attribuisce alle autorità doganali un ruolo di filtro in sede di immissione in libera pratica: ai sensi dell’art. 26, la dogana sospende lo svincolo quando il prodotto non è accompagnato dalla documentazione prescritta, non reca le marcature o etichettature richieste ovvero vi sono motivi per ritenerlo non conforme, informandone l’autorità di vigilanza, per i profili ambientali il MASE; l’art. 27 dispone che la merce sia svincolata se entro quattro giorni lavorativi dalla sospensione l’autorità di vigilanza non abbia chiesto di mantenerla, mentre l’art. 28 disciplina il rifiuto dell’immissione in libera pratica nei casi di non conformità accertata. Utile, nella prassi, il chiarimento per cui, negli imballaggi generici o privi di marchio, i dati dell’importatore possono figurare nel documento di spedizione, purché completo di tutte le informazioni prescritte (FAQ X.11).

Occorre tuttavia non sovrapporre piani distinti, poiché la nozione di imballaggio del PPWR è autonoma e di matrice ambientale e non incide sugli istituti dell’accertamento doganale: la classificazione tariffaria continua a seguire la regola generale 5, lett. b), che riconduce l’imballaggio alla voce del prodotto; il costo dell’imballaggio concorre al valore in dogana ai sensi dell’art. 71 del CDU, mentre gli oneri di responsabilità estesa maturati nell’Unione, quale il contributo ambientale CONAI, ne restano esclusi ai sensi dell’art. 72, lett. f), purché tenuti distinti dal prezzo; ai fini dell’origine non preferenziale, infine, l’imballaggio classificato con il prodotto non rileva, salvo che la regola applicabile sia fondata su una percentuale di valore aggiunto (art. 36, par. 2, Reg. delegato (UE) 2015/2446).

Prevenzione è velocità: il PPWR nella Trade Compliance

Il PPWR si inserisce in un ecosistema normativo nel quale la frontiera doganale è divenuta il punto di verifica delle politiche di sostenibilità dell’Unione, accanto al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Reg. (UE) 2023/956), alla disciplina sui prodotti a deforestazione zero (Reg. (UE) 2023/1115), al divieto dei prodotti ottenuti con lavoro forzato (Reg. (UE) 2024/3015) e, in prospettiva, al passaporto digitale dei prodotti (Reg. (UE) 2024/1781), rispetto ai quali presenta tuttavia una peculiarità decisiva, poiché l’imballaggio accompagna la quasi totalità delle importazioni e il Regolamento trasferisce sull’importatore la garanzia di conformità di un elemento progettato e realizzato, per lo più, da soggetti stabiliti fuori dall’Unione.

È in questo spazio che le imprese possono costruire una roadmap ordinata, articolata nella qualificazione dei ruoli e nella mappatura degli imballaggi in portafoglio, nella gestione dei fornitori con clausole contrattuali che garantiscano flusso informativo ed evidenze analitiche, a partire dai test sui PFAS, nella strutturazione del fascicolo tecnico, nella revisione dei mandati di rappresentanza doganale e delle dichiarazioni di libera importazione, affinché la documentazione PPWR confluisca nel fascicolo elettronico della dichiarazione, e in protocolli di escalation per gestire tempestivamente sospensioni e richieste dell’ADM. La verifica documentale deve, in definitiva, precedere la spedizione e non attendere l’arrivo in porto: nell’era del PPWR, prevenzione è velocità.

Marco Sella