L’ambiente premia i biocarburanti virtuosi attraverso l’amministrazione doganale, il cui ruolo, (CDU Art.3 comma C) è, fra gli altri, anche quello di preservare la sicurezza e la salubrità del sistema che ci circonda. Infatti, a partire dal D.Lgs. n.43 del 28 marzo 2025 è stata disposta l’applicazione di un’aliquota ridotta sull’accisa relativa ai carburanti – biodiesel e gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO)- aventi caratteristiche di spiccata sostenibilità sotto il profilo ambientale. Tali prodotti infatti non sono stati sottoposti all’aumento di euro 632,40 per mille litri di prodotto, come nel caso del gasolio destinato a carburazione ed hanno mantenuto la precedente imposta pari ad euro 617,40. Le condizioni da rispettare per fruire dell’aliquota ridotta si declinano in:
- Conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 ed ai relativi atti delegati e di esecuzione;
- produzione dei prodotti a partire dalle materie prime elencate nell’Allegato IX della citata Direttiva.
Pertanto, per favorire l’individuazione del carico di imposta sui biocarburanti, a partire dal fatto generatore, ovvero dal momento della produzione, si rende necessario fornire disposizioni sulla tenuta della contabilità delle materie prime utilizzate nella fabbricazione, secondo la classificazione di cui all’elenco – Allegato IX della citata direttiva -.L’elenco evidenzia, nella parte A o B, la tipologia di materie prime cosiddette avanzate o double counting, necessarie per la fabbricazione di un prodotto meritevole di aliquota ridotta, che trova applicazione per un quinquennio, a partire da maggio 2025.
Tale variazione ha comportato la necessità di prescrizioni sul regime di deposito e di circolazione di HVO (NC 2710 1942) e di biodiesel (NC 3826 0010), al fine di garantire l’accertamento alla produzione ed all’importazione, una corretta liquidazione dell’accisa da parte dei depositi autorizzati nel momento dell’immissione in consumo, nonché le disposizioni relative alle miscelazioni con gasoli cosiddetti fossili – meno virtuosi -; quanto sopra al fine di redigere un preciso bilancio di materia presso i depositi fiscali di stoccaggio. La circolare ADM 31/2025 del 1° dicembre 2025 ha provveduto a fornire le istruzioni, ammettendo la possibilità – tenuto anche conto del caso di co-lavorazione delle materie prime e della ristrettezza di numero di serbatoi disponibili presso molti depositi fiscali – dello stoccaggio promiscuo dei due biocarburanti.
Ma, mentre il carico di imposta di HVO e biodiesel discende dalla qualificazione giuridica delle materie prime utilizzate e dalla relativa filiera di provenienza, sul piano oggettivo del prodotto finito, non sussiste differenziazione dal punto di vista della classificazione doganale fra le due voci tariffarie che coincidono sia per il prodotto ad accisa ridotta che per quello ad accisa piena. Da ciò discende l’obbligo, per i depositari autorizzati, della tenuta di una contabilità distinta per le due categorie di prodotto (aliquota ridotta ed aliquota normale), senza peraltro il vincolo di dover richiedere all’UADM competente alcuna modifica nella licenza di esercizio, se non quella derivante dalla aggiunta ex novo o rimozione di questa tipologia di carburanti.
Evidentemente, in assenza di separazione fisica degli stoccaggi, solo la distinzione contabile permette al depositario autorizzato di liquidare correttamente l’imposta dovuta, ovvero di calcolare la garanzia di circolazione impegnata all’atto del trasferimento in sospensione. Pertanto, ai soli fini di stretta competenza dell’Agenzia, sono stati istituiti dei codici addizionali (CADD) che i soggetti obbligati devono utilizzare in combinazione con i relativi codici CPA e NC. Avremo quindi:
- CPA E430 NC 2710 1942 CADD S182 – HVO aliquota normale
- CPA E430 NC 2710 1942 CADD S187 – HVO aliquota ridotta
- CPA E910 NC 3826 0010 CADD S182 – biodiesel aliquota normale
- CPA E910 NC 3826 0010 CADD S187 – biodiesel aliquota ridotta
Il depositario autorizzato può istituire due serie di registri carico/scarico per ciascuna delle aliquote di accisa oppure può optare per un unico registro di prodotti finiti con due distinte sezioni: al momento dell’ attivazione dei registri, lo stesso ripartirà la giacenza contabile tra biocarburante ad aliquota normale e biocarburante ad aliquota ridotta sulla base del bilancio di materia del proprio impianto, redatto secondo i documenti fiscali di trasporto e le certificazioni a disposizione. Le nuove combinazioni, già attive in ambiente di esercizio, consentono all’esercente la trasmissione dei dati contabili in forma esclusivamente telematica. In caso di miscelazione di HVO o biodiesel con gasolio, il depositario è tenuto ad effettuare due distinte comunicazioni telematiche relative, una al biocarburante ad aliquota ridotta, una al biocarburante ad aliquota normale, riportando i rispettivi quantitativi che andrà a evidenziare nella colonna “scarico” del registro.
In importazione i biocarburanti sono contabilizzati sulla base delle informazioni risultanti dalla dichiarazione doganale – quantità, qualità, valore ed origine – nonché da ogni altra informazione a disposizione del depositario – fatture di acquisto, certificati di sostenibilità. La stessa documentazione – sulla base delle informazioni contenute nelle relative e-AD – è utile alla contabilizzazione dei biocarburanti provenienti da altri depositi autorizzati o da impianti di produzione/raffinazione. Al fine del puntuale adempimento delle prescrizioni indicate, l’esercente del deposito fiscale è tenuto a richiedere ai depositanti che ne utilizzano l’impianto, a seguito dell’atto di assenso reso dal depositario, ogni informazione necessaria sulla sostenibilità del biocarburante di loro proprietà, ovvero la certificazione di sostenibilità, i cui estremi lo stesso depositario autorizzato avrà cura di riportare nell’e-DAS o nell’e-AD al momento dell’estrazione. Qualora detto certificato non fosse fornito, il depositario autorizzato ascriverà il prodotto nella colonna “aliquota normale” della propria contabilità, liquidando l’imposta massima (euro 632,40 per mille litri) nel momento della messa in consumo del quantitativo di prodotto estratto. Le criticità operative emerse nel periodo fanno capo evidentemente alla figura del depositario autorizzato che:
- è l’unico soggetto giuridicamente obbligato all’imposta ed è il solo responsabile della liquidazione dell’accisa per le immissioni in consumo effettuate dal proprio deposito;
- è responsabile della detenzione del certificato di sostenibilità con il fine di esibirlo su richiesta dell’autorità doganale ed a corredo del verbale di estrazione;
- è obbligato a registrare nella corretta colonna contabile il biocarburante pervenuto all’impianto in base ai documenti doganali, con riferimento al CADD che vi è riportato;
Dagli stessi depositari autorizzati si apprende inoltre che:
- in caso di prodotto beneficiario di aliquota ridotta, al CADD riportato in dichiarazione, non sempre segue, contestualmente o in tempi utili, il certificato di sostenibilità,
- emerge quindi una seria difficoltà operativa ma soprattutto contabile nel coordinare le giacenze di prodotto stoccato ad aliquota normale (poiché non sostenute dalla presenza del certificato) con le estrazioni ad aliquota ridotta in base al CADD presente sul documento di entrata, pretese dal soggetto depositante.
Si verifica quindi un contrasto tra la tipologia di biocarburante evidenziata nel documento di circolazione e quella che l’operatore – in mancanza del certificato di sostenibilità – dovrebbe contabilizzare, sulla colonna del registro nella parte del carico. Di tutta evidenza la mancanza di corrispondenza fra giacenza fisica e contabile sulle disponibilità del prodotto ripartito nelle due tassazioni con gravi conseguenze sanzionatorie.
Per quanto esposto l’UNEM (Unione Energie per la Mobilità) ed altre associazioni del comparto raffinazione, logistica e distribuzione dei prodotti petroliferi, si sono attivate, su richiesta degli esercenti depositi autorizzati, per sollecitare all’amministrazione doganale ulteriori precisazioni chiarificatrici, in linea con quanto asserito nell’ultimo paragrafo della stessa circolare 31/2025 “suscettibile di eventuali integrazioni e/o di rivisitazione nelle parti che risultassero incompatibili con quanto verrà fissato dal decreto interministeriale da adottare “. L’auspicio è che tale impasse venga superata al più presto per non vanificare un’opzione premiante per chi produce e commercializza biocarburanti “puliti” e di chiaro indirizzo verso quello che sarebbe indispensabile per il futuro energetico del nostro pianeta.
