Con riferimento alle casistiche in oggetto due importanti compagne armatoriali una nazionale ed una extra UE, hanno, più volte, chiesto chiarimenti sul diverso trattamento in Italia, rispetto ad alcuni porti UE del Nord Europa, in occasione dello sbarco dalle proprie navi adibite a traffico internazionale di contenitori o merci varie, di dotazioni ed attrezzature di bordo destinate alla riparazione o alla semplice sosta per poter poi essere reimbarcate sulla stessa nave o altra della stessa compagine sociale.

In particolare entrambe le richiedenti lamentano che, al contrario di quanto ordinariamente avviene in Italia, nei porti UE del Nord Europa, le predette dette attrezzature, a loro dire, circolerebbero liberamente senza la scorta di documenti doganali mentre Italia, allo sbarco, vengono sistematicamente assoggettate, quanto meno, a regime di transito esterno o regime di perfezionamento attivo.

Prescindendo, per il momento, dalle disposizioni nazionali legislative e di prassi emanate in materia, si osserva che in base alla legislazione dell’Unione, pur rispettando le normative doganali, vi è effettivamente la possibilità di vedere in qualche modo realizzata l’ipotesi richiamata dalle richiedenti, sia pure a determinate condizioni:

Infatti, nonostante in linea di principio l’ammissione temporanea sia consentita quando le merci non sono destinate a subire alcuna modifica sostanziale (vedi articolo 250(2) CDU), eccetto la normale svalutazione dovuta al loro uso normale, l’articolo 204(2) del Reg. 2015/2446 disponendo: “Possono tuttavia essere autorizzate le riparazioni e le operazioni di manutenzione, incluse le revisioni e le messe a punto o le misure destinate a conservare le merci o a garantirne la compatibilità con i requisiti tecnici indispensabili per consentire il loro utilizzo nell’ambito del regime”.

Ciò senza imporre discrimine tra mezzi di trasporto, privati, commerciali o da diporto, include la possibilità di applicare la procedura di ammissione temporanea per operazioni di riparazione e manutenzione dei mezzi di trasporto nonché per i loro pezzi di ricambio e accessori.

La procedura doganale dell’ammissione temporanea può quindi essere utilizzata  per poter effettuare riparazioni di dotazioni di bordo e/o parti di navi, a prescindere dalla  attività, commerciale o da diporto che sia, svolta dal natante.

La facilitazione non pare di poco conto tenuto presente che, in pratica, potrebbe appunto consentire indubbi vantaggi operativi alle società armatoriali interessate, ponendole, quantomeno al pari a quanto riferiscono sia consentito in altri porti dell’Unione.

Vi è tuttavia da rispettare una importante limitazione essendo la procedura consentita per operazioni di riparazione e manutenzione ordinaria che sono mirate a mantenere o restituire all’oggetto la sua piena operatività funzionale, anche dal punto di vista del suo utilizzo a bordo in sicurezza, e che sostanzialmente non mutano la natura delle dotazioni sbarcate per le quali non è obbligatorio presentare una dichiarazione doganale standard di transito per l’invio ad una officina, o di traffico in perfezionamento attivo per effettuare una riparazione, infatti a  queste due opzioni possibili se ne aggiunge una terza a favore degli operatori economici che in applicazione dei predetti principi, possono legittimamente utilizzare anche il regime della ammissione temporanea.

Appare utile richiamare alcuni principi:

–    in conformità alle disposizioni dell’art. 141.1 lettera d) del regolamento 2015/2446, i mezzi di trasporto, compresi quelli adibiti al traffico marittimo internazionale delle merci, si considerano vincolati ad una dichiarazione di ammissione temporanea o una dichiarazione di riesportazione, al semplice passaggio della frontiera.

–    I mezzi di trasporto, i pezzi di ricambio e i loro accessori possono essere vincolati al regime della A.T. mediante una dichiarazione orale per ammissione temporanea e riesportazione o tramite qualsiasi altro atto in conformità agli articoli 136(1)(a), 139(1) e 141(1) CDU-DA e, che

–    Una dichiarazione doganale verbale è considerata una domanda di ammissione temporanea, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 165 del regolamento 2015/2664, se il dichiarante presenta il documento di cui all’allegato 71-01 dello stesso regolamento;

–    L’allegato 71-01 costituisce senz’altro un utile e pratico strumento anche per il controllo dei termini di appuramento del regime.

–    L’esenzione totale dai dazi all’importazione si rende applicabile ai mezzi di trasporto a condizione che siano soddisfatte le condizioni stabilite dall’articolo 212, mentre, ai sensi dell’art. 213 Reg. 2015/2446, per le parti e le attrezzature dei mezzi di trasporto non sono previste particolari condizioni.

Riguardo alla norma nazionale, il D.Lgs. 141/2025, all’articolo 73, dell’allegato 1, senza altra specifica, rimanda direttamente alla norma unionale, disponendo:

“1. Per l’ammissione temporanea di veicoli, navi e aeromobili si osservano le condizioni stabilite dalla normativa doganale unionale e dai trattati internazionali vigenti in materia”, pertanto, dovrà farsi riferimento alla normativa UE, citata.

Anche la prassi nazionale, seppure limitatamente agli adempimenti relativi alla nautica da diporto da ultimo, tratta, l’argomento in discussione con la circolare ADM 8/2025, e, allineandosi alla normativa unionale già richiamata, rilascia alcuni chiarimenti e ribadisce l’immutata applicabilità delle precedenti disposizioni di cui alla circolare ADM 20/2022, peraltro anch’essa conformata alla  medesima normativa unionale.

E’ doveroso rammentare che queste disposizioni di ADM sono principalmente orientate a regolare e fornire soluzioni operative nell’ambito delle lavorazioni richieste dal mondo della nautica da diporto per riparazioni complesse del mezzo di trasporto che spesso viene addirittura tratto a terra presso i cantieri navali specializzati, più che delle dotazioni di bordo e delle attrezzature e parti staccate a cui sono, in questo caso, maggiormente interessate le società istanti.

Da ultimo, vale la pena sottolineare che ADM, sempre nell’ultima circolare n.8/2025 del 10/04/2025, porge anche un importante chiarimento sulle dotazioni di bordo in arrivo da paesi terzi vincolate al transito e destinate all’imbarco.

La circolare, infatti, al punto 3) chiarisce inequivocabilmente che in tal caso (arrivo da Paesi terzi dotazioni di bordo vincolate al transito, il regime del transito si conclude  presentando la merce in dogana (art.215 CDU) che, se le dotazioni in arrivo devono essere sottoposte a qualche trattamento, potranno essere vincolate al regime della ammissione temporanea con dichiarazione verbale, mediante l’utilizzo dell’allegato 71-02  del Reg. 2012/2446, e che, a sua volta, a chiusura ed ad appuramento del regime di ammissione temporanea, potrà essere completato con le attestazioni d’imbarco del Capitano.

È dunque ovvio e lapalissiano, e comunque non contraddicibile in forza di alcuna norma  unionale o nazionale, che se la merce a seguito della presentazione in dogana e dell’invio dei relativi messaggi informatici (art.215 CDU), non deve, invece, essere sottoposta ad alcun trattamento, potrà ben essere imbarcata direttamente sul mezzo di trasporto destinatario a fronte del documento di transito T1. Nel qual caso, per l’appuramento del regime di transito, si applicano le stesse norme previste per la “chiusura” del regime di esportazione, con l’iscrizione delle merci a Manifesto o, nel caso delle dotazioni di bordo, con la medesima ricevuta del Capitano, prevista per l’imbarco delle esportazioni di dotazioni e approvvigionamenti navali.

L’applicazione uniforme della normativa unionale sul territorio richiede l’applicazione dei suddetti principi escludendo “prassi ed interpretazioni locali” che comportano sempre e comunque vulnus importati dei diritti dei cittadini e delle imprese.

Maurizio Macera

Doganalista presso Macera e Maltinti