Richiesta di chiarimenti per la corretta prassi da adottare nel caso di imbarco di dotazioni di bordo scortate da T1- La dogana di xxx, richiede preliminare importazione della merce e poi la presentazione di una dichiarazione di esportazione.

 Un armatore chiede se oggi, alla luce delle disposizioni di cui all’art. 74 del D.Lgs 141/2024 e della abrogazione del DPR 23/01/1973 n.43 (TULD), per l’imbarco di forniture di bordo scortate da documento T1, sia legittima la richiesta da parte di un Ufficio Doganale di preventiva importazione e successivo imbarco a fronte di dichiarazione di esportazione.

In merito ai chiarimenti richiesti sulle procedure per l’imbarco di merci destinate all’approvvigionamento di navi, da ultimo disposte con l’art. 74 del D. Lgs. 141/2024, preliminarmente si deve osservare che le citate disposizioni complementari, in quanto norma di carattere subordinato,  non possono che recepire unicamente la sovraordinata normativa unionale.

L’art. 74 in parola, senza alcun riferimento allo status unionale o non unionale delle merci, specifica cosa si intende per provviste di bordo e cosa si intende per dotazioni di bordo.

E, al comma 4, genericamente prevede: “Fermo quanto previsto dagli obblighi internazionali, per le provviste e le dotazioni di bordo, la dichiarazione di esportazione costituisce prova dell’avvenuto imbarco, ai sensi della normativa doganale unionale”.

La circolare 20/D del 04/10/2024, in commento del citato articolo, chiarisce che il contenuto dell’art. 74, in parola è riferito all’art. 269, CDU, che reca disposizioni solo sulle esportazioni delle merci unionali.

La circolare, a proposito delle “procedure” da porre in essere per queste merci,  ricorda come agli approvvigionamenti in parola non si applichi il regime doganale di esportazione (art.269 comma 2 lett.c) e precisa che alle merci esenti Iva o Accise, si applicano solo le formalità dell’esportazione, quindi limitatamente alla presentazione, registrazione, svincolo e successiva “chiusura” da parte dell’Ufficio Doganale,  di una dichiarazione EX o CO, ma non di vincolo al regime (art. 269, comma 3).

Si fa notare come già le merci vincolate al transito interno (art. 268 comma 2 lett. d) siano a priori escluse dal vincolo dell’esportazione.

Tuttavia, per le forniture di approvvigionamenti unionali in questione, pur non essendo da vincolare al regime doganale di esportazione né per le quali si debba inviare la dichiarazione di pre partenza di cui all’art. 245, comma 1 lett. o) del regolamento 2015/2446, è prevista la presentazione formale della dichiarazione di esportazione, infatti la circolare precisa: “la dichiarazione di esportazione è tuttavia richiesta al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • trattasi di una fornitura di beni che beneficia di una esenzione dal pagamento dell’IVA o delle accise;
  • è necessario fornire la prova di tale approvvigionamento”.

Ovvero la dichiarazione di esportazione è richiesta per la fornitura di provviste e dotazioni unionali per la cessione delle quali si rende necessaria la prova dall’avvenuto imbarco al fine di giustificare la non imponibilità dell’imposta ex art. 8 bis DPR 633/72, esposta in fattura.

E, di conseguenza, a tale ultimo fine, per queste forniture la circolare precisa: “in linea con quanto previsto dalla normativa unionale, l’art. 74 dispone che per le provviste e le dotazioni di bordo la dichiarazione di esportazione costituisce prova dell’avvenuto imbarco”.

Dopo aver chiarito l’ambito applicativo dell’art. 74 delle recenti  disposizioni complementari nazionali e dell’articolo 269 del  CDU, per dare effettiva risposta al quesito posto e risolvere il problema  insorto circa la richiesta di importazione  preventiva della merce vincolata al transito e, immediatamente come tale destinata ad approvvigionamento navale,  si deve, piuttosto, esaminare il caso della fornitura di approvvigionamenti di beni non Unionali, o meglio, in particolare di forniture  vincolate al regime di transito esterno (documento T1 o D1.

Orbene le disposizioni complementari evocate dall’Ufficio non recano norme in merito, pertanto in  caso di merce vincolata al transito esterno  (T1 o D1), cioè alle merci non unionali destinate all’uscita dal territorio doganale UE, non si deve fare più riferimento alla norma nazionale  ma  si rende oggi  direttamente applicabile la norma unionale di cui all’art. 270,  commi 1 e 2 del CDU, che reca disposizioni per la riesportazione di merci non unionali, in uscita dal territorio dell’Unione assoggettandole, in via generale al regime della “riesportazione”.

Non di meno il comma 3 del medesimo art. 270 precisa tre casi di non applicazione dei commi 1 e 2 (destinati alla riesportazione) e,  in particolare,  per quanto ci interessa relativamente alle merci vincolate a T1, al comma 3 detta: “3. Il paragrafo 1 non si applica alle seguenti merci: a) merci vincolate al regime di transito esterno che si limitano ad attraversare il territorio doganale dell’Unione”.

Il motivo di detta chiara esclusione è palese in quanto in tal caso la merce non unionale non è oggetto né di manipolazioni né di lavorazioni, né proviene da un regime di deposito ma si limita a transitare, allo stato non unionale, nel territorio e a raggiungere la nave destinataria all’imbarco.

D’altro canto, rispetto alla fornitura di merce unionale da assoggettare a non imponibilità IVA ex art. 8 bis del DPR 633/72, nel caso di merce in transito, la cessione rimane oggettivamente,fuori campo IVA, ex art.7 dello stesso DPR.

Tanto pare sufficiente a legittimare e consentire l’imbarco di approvvigionamenti navali che si presentino in dogana scortati da documento di transito esterno, ovvero il vecchio documento DAT – T1 o l’attuale DAT – D1, senza, come parrebbe richiesto, dover preventivamente provvedere alla importazione della fornitura, per poi vincolarla a dichiarazione di esportazione sui generis  di cui all’art. 74 del D.Lgs. 141/2024.

Applicare una diversa prassi nazionale per l’esito di approvvigionamenti navali di merce non unionale scortata da T1 e/o D1 parrebbe contraria alla applicazione uniforme della normativa dell’Unione perché non si rinviene, in tal senso, nessuna traccia di norma unionale impositiva, né si rinviene traccia nella normativa nazionale.

Maurizio Macera

Doganalista presso Macera e Maltinti