L’Informazione Tariffaria Vincolante rappresenta un importante espediente deflattivo, volto a rassicurare l’operatore economico per un dato periodo di tempo sulla esattezza della classificazione di una merce nella nomenclatura doganale e quindi sulla individuazione del suo corretto trattamento tariffario.

Si configura, in buona sostanza, come un parere vincolante adottato dall’autorità doganale sulla base di una istanza presentata a nome dell’operatore economico (o di un suo rappresentante indiretto) in conformità con l’art. 14 del CDU: deve essere cioè necessariamente relazionata ad una operazione relativa agli scambi internazionali concreta e realmente prevista.

Sui confini di tale efficacia vincolante l’art. 33 del CDU lascia poco margine ai dubbi: essa si esprime soltanto per quanto riguarda la classificazione tariffaria ed entro i seguenti limiti:

  1. per le autorità doganali, nei confronti del destinatario della decisione, soltanto in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono espletate dopo la data a decorrere dalla quale la decisione ha efficacia;
  1. per il destinatario della decisione, nei confronti delle autorità doganali, soltanto a decorrere dalla data in cui riceve o si ritiene che abbia ricevuto notifica della decisione.

Queste caratteristiche fanno delle ITV un utilissimo strumento di compliance preventiva sul quale la stessa autorità doganale ripone affidamento a tal punto da emanare una apposita circolare [la n° 11 del 31 marzo 2023] che riassume (senza aggiungere nulla di nuovo ma sottolineandone i tratti fondamentali) gli “Orientamenti amministrativi sul processo di rilascio delle informazioni tariffarie vincolanti” della Commissione europea. Quasi a voler ricordare a tutti che questo strumento esiste, è messo gratuitamente a disposizione degli operatori economici ed è opportuno incentivarne il ricorso.

Ma al di là della efficacia vincolante e deflattiva (che deve necessariamente precedere il compimento delle formalità doganali per le quali si esprime) può essere riconosciuta alle ITV anche una valenza come strumento di compliance successiva? In altre parole può un interpello sulla classificazione delle merci rilasciato dopo il compimento delle operazioni doganali avere una qualche utilità pratica per l’operatore economico che la richiede?

La risposta è affermativa ed opera sul piano probatorio: una informazione vincolante rilasciata a posteriori può essere impiegata come mezzo di prova della correttezza di una classificazione tariffaria, sia nei confronti dell’autorità doganale che, eventualmente, in giudizio. Ma a quali condizioni?

La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la valenza probatoria di una ITV rilasciata dopo le operazioni di importazione contestate, sul presupposto della dimostrazione della identità dei beni oggetto di verifica (Cass. 19 aprile 2019 n. 11052). Qualora invece non sia possibile provare con ragionevole certezza che la merce per la quale è stata rilasciata l’informazione tariffaria vincolante abbia le medesime caratteristiche di quella precedentemente importata, l’ITV non può essere utilmente invocata a supporto dell’operatore economico (Cass. 18 settembre 2020 n. 19452).

Riconoscere capacità probatoria all’interpello successivo sulla classificazione della merce si pone in linea con l’essenziale obiettivo di garantire una interpretazione uniforme e coerente della normativa doganale, oltre che con il riconoscimento del diritto della parte interessata a presentare istanza per ottenere la revisione della dichiarazione doganale in caso di errori – compresi quelli riferiti alla classificazione – che abbiano portato alla riscossione di un dazio diverso da quello riferibile alle caratteristiche oggettive del bene.

Prendiamo ad esempio il caso un produttore unionale di devices per l’automazione industriale che per anni ha importato il medesimo dissipatore passivo della CPU in rame dalla Cina (utilizzato per raffreddare il processore), classificandolo come “altri lavori di rame” (VD 7419): dazio WTO previsto del 3%. Da una analisi del doganalista incaricato emerge come il prodotto in questione andrebbe correttamente classificato alla VD 8473 come “parti destinate principalmente a macchine della voce 8471, non assemblate a circuito elettronico (insieme)”, per la quale il dazio previsto è dello 0%. Si decide dunque di richiedere una ITV relativa alla merce oggetto di indagine che confermi la correttezza delle valutazioni del consulente. Una volta ottenuta, essa non solo ha permesso all’operatore economico unionale di porsi al riparo da future contestazioni in ordine all’esatto trattamento tariffario, ma è stata anche impiegata a supporto dell’istanza di revisione delle dichiarazioni presentate nei 3 anni precedenti, con conseguente richiesta di restituzione del dazio indebitamente versato. Il tutto a fronte della presentazione di prove idonee a dimostrare che le caratteristiche del dissipatore oggetto dell’ITV erano le stesse dei dissipatori precedentemente importati (ad esempio attraverso schede tecniche, ordini di acquisto, analisi delle giacenze di magazzino).

Non si tratta in questo caso di una efficacia vincolante retroattiva, che farebbe sorgere un obbligo in capo all’autorità doganale (efficacia che può essere riconosciuta, in via eccezionale ed entro determinati limiti, solo ai regolamenti di classifica). Si tratta piuttosto di una efficacia probatoria, spendibile anche in giudizio in termini di prova documentale (nei sistemi in cui tale mezzo di prova risulti allegabile).

L’invito dunque è quello promuovere il ricorso a questo strumento sia in una ottica preventiva che, con la dovuta attenzione ed una opportuna valutazione dei presupposti, anche successiva alla esecuzione delle formalità doganali.

Consulente doganale presso Sigma srl