Scambio di informazioni fra aziende ed autorità: gli strumenti cambiano, ma collaborazione, accuratezza, veridicità e pianificazione restano

Il primo ad intervenire alla tavola rotonda è l’Avvocato Piero Bellante di LegalAssociati Verona e il suo discorso è volto a tracciare il perimetro del tema della giornata dal punto di vista normativo, focalizzando l’attenzione sulla transizione dell’informazione dall’azienda all’autorità doganale, attraverso il ruolo cruciale del Doganalista quale anello imprescindibile nella catena di shipping, forwarding e logistics.

Il momento doganale, ossia il momento della presentazione in dogana delle merci, si è dilatato nel tempo: se dapprima aveva origine con l’arrivo fisico dei beni in dogana, oggi invece viene pianificato in tutte le sue fasi già a livello aziendale raccogliendo le informazioni necessarie a far sì che i prodotti possano entrare nel territorio dell’Unione Europea senza incorrere in criticità nel momento in cui vengono sottoposte alla vigilanza e al controllo doganale, con particolare riguardo agli adempimenti extra tributari.

Il compito del Doganalista dunque non consiste solo nella mera ricezione dei documenti e nella compilazione della dichiarazione doganale, bensì occorre studiare la materia per carpire e capire quale informazione va trasmessa e incanalata alle Autorità attraverso i sistemi digitali.

Si pensi ad esempio ai controlli in materia di sicurezza dei prodotti: guardando solo la punta dell’iceberg delle principali normative unionali, si individuano 70 tra Direttive UE e Regolamenti Comunitari da conoscere e applicare.

Il processo di standardizzazione e digitalizzazione dell’informazione parte da lontano: la necessità di creare modelli unificati a livello mondiale si manifesta già nel 1996 con i primi documenti del WCO (World Customs Organization) e con le semplificazioni dei regimi doganali introdotte dalla Convenzione di Kyoto. Lo sviluppo prosegue nei decenni successivi ed arriva ai giorni nostri con la redazione degli EU Customs Data Model (EUCDM) e la reingegnerizzazione dei sistemi, continuando la concretizzazione dei risultati attraverso la recente emanazione del Reg. UE n.2399/2022 che definisce l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea (EU Single Window Environment for Customs).

Le decisioni e i regolamenti introdotti ed adottati sino ad oggi sono finalizzati ad armonizzare il trasferimento e la gestione dell’informazione, con lo scopo di creare un linguaggio comune, univoco e di facile interpretazione anche a livello internazionale.

Lo scambio di informazioni è governato dal principio di collaborazione reciproca e necessaria con l’Autorità Doganale, principio scritto e ricavabile dalle norme e dalle disposizioni che si trovano nel Codice Doganale dell’Unione[1] e nei regolamenti complementari[2].

A livello nazionale possiamo citare la legge sulla concorrenza dello scorso anno[3], la quale esprime chiaramente il concetto di scambio e trasparenza in una delle sue deleghe promuovendo la «[…] collaborazione tra le amministrazioni e i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità, anche introducendo meccanismi di dialogo […]».

Come previsto dall’art.13 del CDU, la collaborazione può essere necessaria o facoltativa: necessaria quando le informazioni devono essere tassativamente comunicate, facoltativa quando autorità doganali e operatori scambiano dati non specificamente richiesti ai sensi della normativa, al fine di instaurare una cooperazione reciproca atta a identificare e contrastare i rischi. Questa interazione può essere attuata attraverso accordi scritti e può includere l’accesso delle autorità doganali ai sistemi informatici dell’operatore economico.

I principi fondamentali della gestione delle informazioni sono raccolti nell’art.15 del CDU, il quale prevede che chiunque intervenga direttamente o indirettamente nell’espletamento delle formalità doganali è tenuto a fornire alle Autorità la documentazione e l’assistenza prescritte nella forma appropriata ed entro i termini specificati e che tutte le informazioni presentate siano precise, complete e valide.

Ed è proprio in questa fase di scambio che il Doganalista assume la figura di intermediario fondamentale tra Autorità e imprese, in quanto gestisce la comunicazione delle informazioni canalizzandole attraverso i nuovi strumenti digitali e si fa garante dell’accuratezza e della veridicità dei dati trasmessi.

In conclusione, anche in virtù di quanto previsto dal codice deontologico degli Spedizionieri Doganali in merito al dovere di indipendenza, responsabilità, diligenza e competenza, il Doganalista deve sì impadronirsi delle tecnicalità che derivano inevitabilmente dall’utilizzo dei nuovi sistemi informatici, ma non deve trascurare lo studio della materia sostanziale e deve improntare il suo lavoro sulla raccolta e sull’individuazione precisa delle informazioni da trasferire. Non è sufficiente identificare il “codicino” da inserire in un determinato campo del tracciato per “far passare la bolla” in quanto questa modalità operativa a lungo termine può risultare limitante e riduttiva per la professionalità della nostra categoria.

Sara Biazzi

AnaspeDoganaGiovani

[1] Reg. UE n.952/2013

[2] RD n.2446/2015 e RE 2447/2015

[3] Legge 05 Agosto 2022, n.118 – art.27, comma 1, lett.f

Doganalista presso De Lorenzis srl