La legge n. 130 del 31 agosto 2022 contiene nuove disposizioni in materia di giustizia e processo tributario, alcune delle quali sono entrate in vigore a partire dal 16 settembre, altre, invece, entreranno in vigore nei prossimi mesi.

Dal 16 settembre 2022 sono entrate in vigore le seguenti novità:

  • le Commissioni tributarie provinciali e regionali diventano “Corti di giustizia di primo grado” e “Corti di giustizia di secondo grado”. La giurisdizione tributaria verrà esercitata dai nuovi magistrati tributari a tempo pieno, reclutati mediante procedure concorsuali secondo le nuove previsioni normative. Viene previsto lo svolgimento di un tirocinio da parte dei magistrati tributari vincitori di concorso e un apposito regolamento del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria disciplinerà la formazione professionale dei magistrati;
  • nel reclamo/mediazione, la condanna al pagamento delle spese di giudizio può rilevare ai fini dell’eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che immotivatamente ha rigettato il reclamo o non ha accolto la proposta;
  • viene introdotto il nuovo comma 5 bis all’art. 7 del D.Lgs. 546/1992 in merito all’onere della prova. La novità prevede che l’Amministrazione debba provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice, che deve fondare la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio, procede all’annullamento dell’atto impositivo se manca la prova della sua fondatezza o la prova della sua fondatezza risulta contraddittoria o comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni;
  • si riformula la sospensione dell’atto impugnato nel senso che l’udienza cautelare viene fissata nei trenta giorni successivi al relativo deposito, e non più entro la prima camera di consiglio utile.

Ai ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 130/2022, vale a dire dal 16 settembre 2022, si applicano le seguenti novità:

  • l’ammissione da parte del giudice tributario della prova testimoniale in forma scritta se ritenuta necessaria ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti. La prova testimoniale deve essere assunta secondo i contenuti di cui all’articolo 257-bis c.p.c. È la parte che ha richiesto l’assunzione della prova a predisporre il modello di testimonianza e a farlo notificare al testimone; il testimone dovrà rendere la deposizione compilando il modello e fornendo risposta separata a ciascuno dei quesiti, spedendo poi le risposte in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice. Il giudice, una volta esaminate le risposte, può disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato. Si evidenzia, tuttavia, che nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale;
  • per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro assoggettate all’istituto del reclamo/mediazione, al giudice tributario viene riconosciuta la possibilità di formulare alle parti una proposta conciliativa. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale e produce l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
  • per quanto concerne le norme vigenti in materia di spese di giudizio a carico della parte soccombente, si prevede una maggiorazione del 50% qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall’altra parte senza giustificato motivo. In caso di conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione stessa.

Un certo interesse sta riscuotendo la definizione delle controversie tributarie pendenti alla data del 15 luglio 2022 presso la Corte di Cassazione. Tali controversie possono essere definite:

  • previo pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia nel caso in cui il valore della controversia non sia superiore a 000 euro e l’Agenzia delle Entrate risulti integralmente soccombente nei precedenti gradi di giudizio;
  • previo pagamento di un importo pari al 20% del valore della controversia nel caso in cui il valore della controversia non sia superiore a 000 euro e l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito.

La domanda deve essere presentata entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della L. 130/2022 che cade di sabato, 14 gennaio 2023 ovvero il 16 gennaio, con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Il giudice monocratico sarà operativo per i ricorsi notificati dal 1° gennaio 2023 e per le liti del valore sino a 3.000 euro. In pratica, il ricorso viene intestato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e verrà assegnato al giudice monocratico ad opera del Presidente della Corte.