Il decreto-legge n. 152/2021, convertito nella Legge del 29 dicembre 2021 n. 233, ha riformato la disciplina del contratto di spedizione, di cui agli articoli 1737 e seguenti cod. civ.

La novità che ci interessa qui analizzare è la modifica dell’’articolo 1737 cod. civ., che adesso recita testualmente:

<<Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie.>>

A termini della novellata disposizione lo spedizioniere può ora concludere un contratto di trasporto non solo in nome proprio (sebbene per conto del mandante), ma anche in nome e per conto del mandante, se dotato del potere di rappresentanza. Scompare il riferimento al “committente”, sostituito dal più appropriato termine “mandante” ed è, inoltre, previsto che un unico contratto di spedizione possa avere ad oggetto anche la stipula di più contratti di trasporto con diversi vettori, così come spesso avviene nella prassi.

L’introduzione della fattispecie di mandato con rappresentanza ha ripercussioni sul contratto di trasporto e sulle indicazioni da inserire nella polizza di carico nella casella “shipper”.

È noto infatti che, nella pratica, allorché lo spedizioniere sia nominato dal compratore straniero – nelle vendite con i termini di resa Incoterms 2020 EXW, FCA e FOB – spesso quale caricatore in polizza viene indicato il venditore italiano, che tuttavia è terzo estraneo al contratto di trasporto.

Tale pratica importa non pochi rischi per il venditore; basti pensare al caso, non così raro, della mancata presa in consegna della merce a destinazione, in cui il venditore-shipper si troverebbe a rispondere nei confronti del vettore marittimo per le soste dei container spediti e non ritirati presso il porto di sbarco.

Invero, la giurisprudenza pare oramai consolidata nel senso che la fornitura da parte del vettore di container impiegati per lo stivaggio delle merci dà vita ad un contratto di locazione, distinto dal contratto di trasporto, che espone il caricatore al pagamento di un corrispettivo per l’eventuale ritardato svuotamento e riconsegna.

La modifica della norma consente ora allo spedizioniere italiano di farsi rilasciare un mandato con rappresentanza dal compratore straniero e di comparire quale shipper nella polizza di carico, non in proprio, ma in qualità di rappresentante del proprio mandante, evitando che il venditore italiano che ha stipulato i termini di resa Incoterms 2020 EXW, FCA e FOB assuma rischi relativi a un trasporto a cui rimane del tutto estraneo.

Va tuttavia evidenziato che la cd “spendita del nome”, ossia l’indicazione di agire quale rappresentante del compratore, deve essere chiara nei confronti dei terzi affinché gli atti siano imputati direttamente al mandante ai sensi dell’art. 1388 cod. civ..

Si rammenta, da ultimo, che il mandato con rappresentanza necessita di un separato negozio di conferimento di procura in favore del mandatario; a tale riguardo, l’articolo 1392 cod. civ. chiarisce che “la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere”, talché dovrà avere la stessa forma del contratto oggetto di stipulazione da parte dello spedizioniere, che è poi generalmente quella scritta.