RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Cari colleghi, come è noto gli Stati membri dell’UE hanno la facoltà di disciplinare in maniera autonoma le sanzioni amministrative a condizione che le stesse siano effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto previsto dall’art. 42 del Regolamento UE 952/2013. Per porre rimedio ai guasti prodotti dall’art. 303 del TULD, l’Italia ha modificato l’art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 prevedendo l’istituto del ravvedimento operoso in modo da rendere le sanzioni meno sproporzionate.

La Direzione Interregionale Emilia Romagna Marche dell’ADM, con nota prot. 11748/RU del 26 maggio 2022 ha risposto positivamente ad una mia istanza presentata alla Direzione della dogana di Bologna.

Infatti esiste una possibilità di ravvedimento operoso “active repentance” con la possibilità di godere della misura più favorevole: dopo aver verificato la portata della Legge 190/2014, cosiddetta Legge di Stabilità 2015 e del D.L. fiscale n. 193 del 2016, con l’applicazione quindi del comma 1, lettera a-bis), dell’art. 13 del D. Lgs n. 472/1997.

Con molta soddisfazione la giro a tutti voi, pregandovi di leggerla con attenzione e, se del caso, adottarne i comportamenti necessari per poter usufruire di questo abbattimento di un nono, anziché di un quinto del minimo edittale.

Nel caso in cui un funzionario doganale in sede di controllo documentale o di verifica merce  dovesse ritenere errata una informazione descritta sulla bolletta doganale di immissione in libera pratica e consumo o di vincolo ad altro regime e il doganalista  ritenesse valida la contestazione  verbale   con la conseguenza di un recupero diritti doganali e proposizione di una sanzione amministrativa, al fine di poter assolvere la sanzione ridotta nella misura  di un nono del minimo edittale, deve mettere in atto questo comportamento:

prima che il funzionario doganale emetta il verbale di constatazione   lo si avvisa di voler usufruire del ravvedimento operoso di tipo “pentimento attivo”.

Conseguentemente dopo essersi confrontati con il proprio cliente si effettua a favore dell’ufficio doganale il versamento dei maggiori diritti doganali eventuali, se del caso interessi di mora, insieme al versamento della sanzione ridotta nella misura di un nono del minimo edittale, facendo riferimento agli estremi della bolletta doganale con la seguente giustificazione: “trattasi di ravvedimento operoso – pentimento attivo”.

Per essere più precisi è opportuno citare il comma 1 lett. a) bis e comma 1 ter dell’art.13 del D. Lgs.472/1997 ed a questo punto si consegna la documentazione al funzionario doganale.

Il verbale sarà sottoscritto dalle parti, esplicitando però nello stesso che i maggiori diritti risultano già versati insieme alla sanzione ridotta in misura di un nono del minimo edittale, tramite ravvedimento operoso “pentimento attivo”.

Al fine di evitare dubbi, il doganalista, potrà mostrargli il provvedimento della Direzione interregionale.

Sperando di aver fatto cosa gradita ai colleghi che sino ad ora non ne fossero a conoscenza, non dimenticando che la nostra Categoria, a differenza di altri professionisti, presenta giornalmente migliaia di dichiarazioni doganali con una maggiore possibilità di commettere errori, con un TULD vetusto dell’anno 1973, che nessuno desidera aggiornare seguendo le direttive unionali.

Tauro Stella

Coproprietario presso STELLA OPERAZIONI DOGANALI SRL e IL CAD SRL - Cavaliere Ordine "al Merito della Repubblica Italiana"