La nuova disciplina del contratto di spedizione prende forma grazie all’approvazione della Legge n. 233 del 29 dicembre 2021. La misura legislativa, contenuta nell’art. 30 bis del Decreto-legge n. 152/2021 approvato nella versione definitiva dalla Commissione Bilancio della Camera, si inserisce nell’ambito delle disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e nasce da un’importante iniziativa della Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali (FEDESPEDI).

“Intermodalità e logistica integrata: processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche”, rubrica dell’art. 30 bis del decreto-legge, rende l’idea di quale sia stato il primo obiettivo del legislatore: procedere ad un’operazione di ammodernamento della disciplina che si rendeva necessaria da diverso tempo in considerazione del palese disallineamento con la prassi della realtà operativa. Occorre comunque sottolineare un secondo obiettivo, di uguale importanza, ossia il tentativo di supplire ad alcune incertezze emerse durante l’applicazione pratica dalla precedente disciplina.

Si riportano di seguito i testi dei nuovi articoli con, in pronta evidenza, le parti revisionate seguiti da brevi considerazioni su ciascuna norma:

Art. 1696 – Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate

  1. Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.
  2. Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e all’importo di cui all’articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1621, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.
  3. Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.
  4. Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.
  5. Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l’avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l’esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni.

L’art. 1696 c.c. rappresenta una norma di fondamentale importanza. Scopo della revisione è quello di fornire maggior chiarezza circa la disciplina della limitazione della responsabilità vettoriale senza circoscriverla ai soli trasporti terrestri. Vengono così delineati specifici limiti per le diverse modalità di trasporto; in particolare, la novità più rilevante dell’articolo attiene all’inserimento di un nuovo terzo comma contenente uno specifico limite per i trasporti intermodali. Sarà interessante osservare che effetto sortirà l’applicazione pratica di questa nuova norma visto che il limite di 3€/kg potrebbe, in alcuni casi, risultare decisamente più conveniente per il vettore multimodale rispetto alla normativa delle singole tratte.

Art. 1737 – Nozione

  1. Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie.

Con la sostituzione del termine “committente” con “mandante” si è voluto rimarcare la natura del contratto di spedizione quale sottotipo del mandato. La nuova formulazione consente ora l’attribuzione del potere di rappresentanza diretta da parte del mandante in capo allo spedizioniere che, quindi, potrà stipulare contratti “in nome e per conto”.  La specificazione che un unico contratto di spedizione può condurre alla conclusione di una pluralità di contratti di trasporto costituisce un ulteriore ammodernamento della disciplina.

Art. 1739 – Obblighi dello spedizioniere

  1. Nell’esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del mandante.
  2. Lo spedizioniere non ha l’obbligo di provvedere all’assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante.

In questo caso è stato abrogato il terzo comma che imponeva allo spedizioniere l’obbligo di accreditare i premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti al committente.

Art. 1741 – Spedizioniere vettore

  1. Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l’esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.
  2. Nell’ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l’articolo 1696.

Di fondamentale importanza appare il richiamo espresso, all’interno della norma che regola la figura dello spedizioniere-vettore, dell’art. 1696. La modifica risolve, infatti, l’incertezza relativa alla possibilità anche per lo spedizioniere-vettore di avvalersi, in caso di danno, del limite risarcitorio previsto per il trasportatore.

Art. 2761 – Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario

  1. I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d’imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.
  2. I crediti derivanti dall’esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l’esecuzione del mandato.
  3. Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all’articolo 2752.
  4. I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.
  5. Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell’articolo 2756.

La revisione dell’art. 2761 c.c. integra il primo comma attraverso l’estensione del privilegio anche a crediti derivanti dal contratto di spedizione; tale privilegio risulta ora esercitabile non solo sulle cose detenute dallo spedizioniere ma anche, e più in generale, sui beni spediti. In secondo luogo, si è deciso di codificare un consolidato orientamento giurisprudenziale ed estendere, entro certi limiti, il privilegio anche su beni oggetto di trasporto o spedizione differenti rispetto a quelli per cui era sorto il credito. Infine, al terzo comma, si è esteso il privilegio (in precedenza concesso solo allo Stato) anche ai crediti dello spedizioniere che abbia pagato i diritti doganali per conto del mandante.

In definitiva la riforma, in linea con gli obiettivi del PNRR, avvicina ulteriormente la disciplina italiana a quella degli altri paesi membri europei, mantenendo tuttavia la classica tripartizione tipica del nostro sistema (vettore, spedizioniere e spedizioniere-vettore).

L’inserimento dei nuovi limiti di responsabilità, in particolare quello previsto per i trasporti multimodali, avrà verosimilmente un impatto sulle dinamiche quotidiane degli operatori del settore. Non mancheranno sicuramente ripercussioni anche sui rapporti assicurativi in essere e futuri.