<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>altri argomenti &#8211; Il Doganalista</title>
	<atom:link href="https://www.ildoganalista.it/category/altri-argomenti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ildoganalista.it</link>
	<description>Rivista giuridico-economica di commercio internazionale</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 06:50:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Insediamento Consiglio Nazionale</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2026/04/22/insediamento-consiglio-nazionale-2/</link>
					<comments>https://www.ildoganalista.it/2026/04/22/insediamento-consiglio-nazionale-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 14:17:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[primopiano_26_02]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ildoganalista.it/?p=4687</guid>

					<description><![CDATA[Il 27 Marzo 2026 si è svolta la riunione di insediamento del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali eletto il 28 Febbraio 2026. È stato nominato Presidente del Consiglio Nazionale Domenico de Crescenzo e sono state assegnate le cariche per il triennio 2026-2029. Il Consiglio Nazionale è composto da: De Crescenzo Domenico Presidente LOPIZZO Mauro  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-1" style="--awb-text-transform:none;"><p>Il 27 Marzo 2026 si è svolta la riunione di insediamento del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali eletto il 28 Febbraio 2026.</p>
<p>È stato nominato Presidente del Consiglio Nazionale Domenico de Crescenzo e sono state assegnate le cariche per il triennio 2026-2029.</p>
<p>Il Consiglio Nazionale è composto da:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="321">De Crescenzo Domenico</td>
<td style="text-align: left;" width="321">Presidente</td>
</tr>
<tr>
<td width="321">LOPIZZO Mauro</td>
<td style="text-align: left;" width="321">Vicepresidente</td>
</tr>
<tr>
<td width="321">CECCARDI Giuliano</td>
<td style="text-align: left;" width="321">Tesoriere</td>
</tr>
<tr>
<td width="321">LA ROSA Giovanni</td>
<td style="text-align: left;" width="321">Segretario</td>
</tr>
<tr>
<td width="321">DISTEFANO Rossana</td>
<td style="text-align: left;" width="321">Consigliere</td>
</tr>
<tr>
<td width="321">LAUDISIO Michele</td>
<td style="text-align: left;" width="321">Consigliere</td>
</tr>
<tr>
<td width="321">MESTIERI Marica</td>
<td style="text-align: left;" width="321">Consigliere</td>
</tr>
<tr>
<td width="321">MONTI Alessandro</td>
<td style="text-align: left;" width="321">Consigliere</td>
</tr>
<tr>
<td width="321">UMILE Lucia</td>
<td style="text-align: left;" width="321">Consigliere</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: left;"><a class="fusion-builder-modal-save" href="https://www.ildoganalista.it/wp-admin/post.php?post=4687&amp;action=edit#"> Salva </a></p>
<p>Il Collegio dei Revisori è composto da:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="321">PIERANGELI Mario</td>
<td width="321">Presidente</td>
</tr>
<tr>
<td width="321">DEL GOBBO Lorena</td>
<td width="321">Membro effettivo</td>
</tr>
<tr>
<td width="321">MAZZAMAURO Alfonso</td>
<td width="321">Membro effettivo</td>
</tr>
<tr>
<td width="321">CORRIAS Riccardo</td>
<td width="321">Membro supplente</td>
</tr>
<tr>
<td width="321">VISANI Oriano</td>
<td width="321">Membro supplente</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.ildoganalista.it/2026/04/22/insediamento-consiglio-nazionale-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>C’è Evergreen ed Evergreen</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2026/04/22/c-evergreen-ed-evergreen/</link>
					<comments>https://www.ildoganalista.it/2026/04/22/c-evergreen-ed-evergreen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Composta&nbsp;and&nbsp;Silvia Taroni]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 13:26:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[tariffa after eight]]></category>
		<category><![CDATA[tariffaaftereight_26_02]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ildoganalista.it/?p=4659</guid>

					<description><![CDATA[S: Converrete con me che il termine “evergreen” (letteralmente “sempreverde”) incarna un concetto decisamente versatile che attraversa in maniera trasversale differenti ambiti e contesti mantenendo un valore costante nel tempo, quello di “sempre utile”, “valido”, “rilevante”, “non soggetto a mode” o tendenze. “Evergreen” è una canzone che cantiamo da vent’anni e che canteremo per  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-2 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-2" style="--awb-text-transform:none;"><p><strong><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-full wp-image-4660 alignleft" src="https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2026/04/202602-tariffaaftereight.webp" alt="" width="560" height="373" srcset="https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2026/04/202602-tariffaaftereight-200x133.webp 200w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2026/04/202602-tariffaaftereight-300x200.webp 300w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2026/04/202602-tariffaaftereight-400x266.webp 400w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2026/04/202602-tariffaaftereight.webp 560w" sizes="(max-width: 560px) 100vw, 560px" /></strong></p>
<p><strong>S:</strong> Converrete con me che il termine “<em>evergreen”</em> (letteralmente <em>“sempreverde”</em>) incarna un concetto decisamente versatile che attraversa in maniera trasversale differenti ambiti e contesti mantenendo un valore costante nel tempo, quello di <em>“sempre utile”</em>, <em>“valido”, “rilevante”, “non soggetto a mode”</em> o tendenze. <em>“Evergreen”</em> è una canzone che cantiamo da vent’anni e che canteremo per i prossimi venti; magari non è nemmeno una canzone sola ma una serie di canzoni tra loro molto simili, con caratteristiche precise e sempre riconoscibili che ce le rendono tutte ugualmente piacevoli. <em>“Evergreen”</em> è un film che ci ha rapiti da piccoli, che abbiamo condiviso con i figli perché ancora attuale e che non vediamo l’ora di rivedere con i nipoti, con la stessa felicità della prima volta. Ma, inevitabilmente, c’è evergreen ed evergreen. Non tutti sono uguali, non tutti hanno quel senso di immortale perfezione che li caratterizza. Per alcuni l’architettura classica è un “evergreen”, per altri lo è la <em>“Macarena”</em>. Diventa evidente che parliamo di due tipi di <em>“eternità”</em> molto diversi. Di cosa tratteremo dunque oggi? Di nessuno dei due…perché oggetto delle nostre ricerche questo mese è un sempre-verde certamente di nome ma sicuramente non di fatto poiché deve la sua vertiginosa diffusione ad una tendenza modaiola, quella che vuole decine o talvolta centinaia di metri quadri di pareti di aeroporti, hall e ristoranti, ricoperte di verde artificiale tipicamente a fini decorativi.</p>
<p><strong>C:</strong> Immaginiamo, dunque, di dover classificare un pannello quadrato di verde artificiale in plastica, di dimensioni circa 25 cm x 25 cm, con luci LED integrate,<img decoding="async" class="wp-image-4662 alignright" src="https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2026/04/piante-sintetiche.jpg" alt="" width="327" height="282" srcset="https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2026/04/piante-sintetiche-200x173.jpg 200w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2026/04/piante-sintetiche-300x259.jpg 300w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2026/04/piante-sintetiche-400x345.jpg 400w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2026/04/piante-sintetiche-600x518.jpg 600w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2026/04/piante-sintetiche.jpg 638w" sizes="(max-width: 327px) 100vw, 327px" /> progettato per applicazioni in contesti sia domestici che commerciali, interni ed esterni. Trattato in superficie al fine di prevenire l’eventuale ingiallimento, viene generalmente realizzato in diverse varianti che riproducono in maniera realistica l’aspetto di piante o arbusti. L’effetto “parete verde” viene ottenuto dall’unione di più pannelli mediante appositi occhielli maschio-femmina. Una volta messo in opera il risultato è sorprendente, grazie all’effetto naturale e luminoso che simula la texture di una vera copertura green. Quando accese, le luci led amplificano questo effetto scenografico e ci si ritrova immersi in un ambiente che simula il verde naturale. Semplice da classificare? Non proprio, ma sicuramente divertente. Tipicamente questi pannelli sono tutti realizzati con standard costruttivi simili; il fogliame decorativo in PVC o PE che riproduce l’aspetto realistico di piante naturali, è ancorato alla struttura di supporto <strong>tramite incastri</strong>. Allo stesso supporto è fissata la catena di luci LED.</p>
<p><strong>S:</strong> A questo punto la mente del Doganalista si scatena e mette in gioco uno degli “evergreen” preferiti, le <strong>Regole Generali di Interpretazione del Sistema Armonizzato</strong>. Il prodotto analizzato è certamente un prodotto composito ai sensi della Regola 3b) (pannello + catena di luci) ma quale dei due oggetti conferisce all’insieme il carattere essenziale? Ragioniamo insieme e ricordiamoci di un Regolamento che abbiamo analizzato in passato in occasione della classificazione di prodotti natalizi e decorazione da utilizzare durante l’intera stagione invernale, il <strong>Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/517</strong> che classificava una ghirlanda di abete artificiale con catena di luci alla 6702.10.00, tra le foglie artificiali di materie plastiche, in ragione della forte componente decorativa. Tra le motivazioni, infatti, viene chiarito che la ghirlanda conserva la propria funzione decorativa anche a luci spente, pertanto, costituisce a tutti gli effetti l’elemento che conferisce all’articolo il suo carattere essenziale. Per analogia anche il nostro pannello di verde artificiale conserva la propria funzione decorativa anche se spento, pertanto, la classificazione dell’oggetto composito dipende dalla classificazione del suo elemento essenziale. Escludiamo in prima battuta la possibilità che il prodotto possa rientrare sotto la Voce 5703 tra i <em>“tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili (compreso il prato erboso), taftati, anche confezionati”.</em> È pur vero che questa voce comprende anche i tappeti erbosi ma il nostro pannello non viene realizzato secondo le modalità descritte nelle Note Esplicative e non è realizzato a partire da materie tessili.</p>
<p><strong>C:</strong> A questo punto si aprono due strade parallele che conducono a soluzioni differenti in termini di classificazione e, dunque, di esposizione daziaria e misure collegate. Una di queste è una voce “evergreen”, la 3926.90, che sta bene un po’ con tutto: unghie finte, pagaie, triangoli di segnalazione, (<em>certe gallette di riso che sanno di polistirolo…ndr</em>). In particolare, nelle Note Esplicative di Nomenclatura Combinata della <strong>sottovoce 3926.90.97</strong> leggiamo che <em>“rientrano in questa sottovoce i pannelli laterali di plastica rinforzata con fibra di carbonio per la console centrale delle autovetture. (…) Sono fissati alla console centrale delle autovetture e hanno in particolare funzione decorativa”</em>. Pannelli di rivestimento, diversi da quelli di verde artificiale, ma con il medesimo carattere decorativo. Questa è una possibilità. Ma ai sensi della Regola 1 se un oggetto è nominato allora è il testo della voce a determinarne la classificazione e la Voce 6702 comprende <em>“fiori, foglie e frutti artificiali e loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie o frutti artificiali”.</em> In particolare, la Nota 3 b) del Capitolo 67 stabilisce che <em>“la <strong>voce 6702</strong> non comprende le imitazioni di fiori, foglie o frutti, di ceramica, di pietra, di metallo, di legno, ecc., formate di un solo pezzo, gettate, fucinate, scolpite, cesellate, stampate od ottenute con qualsiasi altro procedimento, <strong>né quelle formate di più parti montate insieme con procedimenti diversi dalla</strong> legatura, l&#8217;incollamento, l&#8217;<strong>incastratura</strong> o altri metodi analoghi”.</em></p>
<p><strong>S:</strong> Inoltre, le Note Esplicative di Sistema Armonizzato della Voce 6702 stabiliscono che essa <em>“comprende fiori, le foglie ed i frutti artificiali, cioè gli <strong>oggetti che imitano prodotti naturali, ottenuti riunendo fra loro vari elementi (mediante</strong> legatura, incollatura, <strong>incastratura </strong>o procedimenti analoghi) e oggetti confezionati di fiori, foglie o frutti artificiali, quali, in particolare, i mazzi di fiori, le ghirlande, le corone, <strong>le imitazioni di piante</strong> e qualsiasi altro oggetto, <strong>formato dall’unione di parecchi fiori o foglie</strong> o frutti artificiali, e costituente un motivo ornamentale, una guarnizione, etc”.</em> Infine <strong><em>“La presenza di spine o di un semplice dispositivo di fissazione non influisce sulla classificazione degli oggetti da comprendere in questa voce”</em></strong> e <em>“gli oggetti della specie sono classificati in questa voce indipendentemente dal carattere più o meno accurato della loro esecuzione”.</em> I pannelli decorativi in oggetto riproducono visivamente l’effetto di cespugli e distese di erba/piante/fiori simulandone l’aspetto naturale. I “rametti” vengono incastrati sulla struttura di base a ricreare la texture della pianta ed è proprio l’unione di queste componenti a realizzare l’imitazione del verde. Tale dispositivo di fissaggio è semplice ma funzionale all’ottenimento del risultato. Esistono, tuttavia, alcune ITV emesse dalla Dogana italiana che complicano ulteriormente il ragionamento.</p>
<p><strong>C:</strong> In particolare la <strong>ITBTIIT922104-2024-BTI0297</strong> che ha ad oggetto una <em>“Siepe artificiale in foglie di photinia in Polietilene (PE). Il prodotto è composto da 3 elementi: foglie artificiali; corda; supporto. Ogni foglia artificiale presenta un foro all&#8217;interno del quale viene fatta passare la corda. La corda con attaccate le foglie viene successivamente intrecciata e legata al supporto. Il supporto è realizzato in rete plastica a maglia quadrata. Il prodotto si presenta in rotoli di dimensioni 1 x 3 m e 1,5 x 3 m”.</em> In questo caso il prodotto è stato classificato alla sottovoce 3926.90.97.90 &#8211; altri lavori di materie plastiche &#8211; ai sensi delle Regole 1, 3b e 6 spiegando che il supporto in materia plastica (PE) conferisce all’articolo il carattere essenziale. Se raffrontato con il pannello di verde artificiale con luci led appaiono subito evidenti le differenze sostanziali. Il pannello, infatti, è costituito da una struttura di base su cui vengono fissate, tramite “incastri”, le foglie artificiali con l’intento di riprodurre realisticamente l’aspetto di una copertura naturale. La siepe artificiale, invece, è realizzata facendo passare in un foro, praticato nelle singole foglie, una corda che viene poi intrecciata attorno ad una struttura portante. In questo caso, nonostante l’effetto finale sia quello di una siepe, guardando l’oggetto da vicino si scorge una totale mancanza di rami ed altri elementi naturali che disattende la condizione prevista nelle Note Esplicative di Sistema Armonizzato della Voce 6702 <em>“che comprende oggetti che imitano prodotti naturali, ottenuti riunendo fra loro vari elementi”.</em> E forse proprio perché venduto in rotoli, come una comune rete, la classificazione è stata indirizzata verso il supporto riconoscendo solo come secondario l’elemento decorativo.</p>
<p><strong>S:</strong> Stesso ragionamento nel caso della ITV <strong>ITBTIIT922104-2024-BTI0299</strong> emessa per una <em>“Siepe artificiale in foglie di acero rosso realizzate in Polietilene (PE) Il prodotto è composto da 3 elementi: foglie artificiali; corda; supporto. Le foglie artificiali sono legate alla corda. La corda con attaccate le foglie viene successivamente intrecciata e legata al supporto. Il supporto è costituito da un traliccio estensibile in salice naturale”</em>. In questo caso il prodotto è stato classificato alla sottovoce 4601.19.99.00 &#8211; materiale da intreccio – poiché il supporto in salice naturale conferisce all’articolo il carattere essenziale. Infine, analizziamo una ITV tedesca, la <strong>DEBTI45136/24-1</strong> emessa per <em>“un pannello frangi-vista “edera” realizzato in fogliame artificiale sotto forma di riproduzioni di rami di edera con foglie verdi ottenute da ritagli di pellicola di plastica goffrata e parzialmente stampata, nervature fogliari in plastica incollate sul lato inferiore delle foglie e rami in plastica sui quali le foglie sono inserite. I singoli elementi sono assemblati mediante incollaggio e inserimento reciproco secondo una tecnica di legatura floreale ad un supporto a griglia in plastica”.</em> In questo caso il fogliame artificiale è realizzato incollando e legando tra loro rametti in plastica con foglie verdi dotate di nervature che ricreano in maniera dettagliata e realistica la struttura dell’elemento naturale, pertanto, il prodotto è stato classificato alla sottovoce 6702.10.00 &#8211; fiori, foglie e frutti artificiali e loro parti. I nostri pannelli di verde artificiale, similmente, sono costituiti da una struttura di base su cui vengono fissate, tramite “incastri”, le foglie artificiali ed è proprio l’unione dei diversi rametti a realizzare l’imitazione del verde.</p>
<p><strong>C:</strong> Nel nostro caso potremmo quasi escludere che la struttura di base possa assumere rilevanza ai fini della classificazione poiché rappresenta il supporto a cui vengono fissati i rametti al fine di ricreare l’effetto arbusto / distesa verde. La sua presenza è motivata dalla funzionalità, pertanto, non potrà essere considerata né come elemento che determina il carattere del bene con riferimento alla forma (Regola 3b – carattere essenziale) né come voce alternativa tra quelle suscettibili di essere prese in considerazione (Regola 3c). Quasi quasi chiediamo una ITV e, quando riusciremo ad ottenerla visti i tempi decisamente dilatati dei rilasci, la commenteremo insieme. Cosa c’è di più evergreen di un gruppo di amici che si lamenta dei ritardi delle amministrazioni? Lamentarsi è un evergreen, lamentarsi di un finto evergreen è evergreen al quadrato. Evergreen è ciò che non si lascia attraversare dal tempo, ma lo accoglie senza cambiare anima. È come la primavera che ritorna, ma non è mai la stessa; è ciò che non invecchia, ma si rinnova in silenzio, come la luce di marzo che, anno dopo anno, trova sempre il modo di somigliare a un nuovo inizio. E con l’augurio che le vostre ITV arrivino in fretta vi auguriamo una splendida primavera.</p>
<p><strong>C: Claudia Composta<br />
</strong><strong>S: Silvia Taroni</strong></p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.ildoganalista.it/2026/04/22/c-evergreen-ed-evergreen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miracolo sulla XXa Sezione</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2026/02/03/miracolo-sulla-xxa-sezione/</link>
					<comments>https://www.ildoganalista.it/2026/02/03/miracolo-sulla-xxa-sezione/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Composta&nbsp;and&nbsp;Silvia Taroni]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 09:37:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[tariffa after eight]]></category>
		<category><![CDATA[tariffaaftereight_26_01]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ildoganalista.it/?p=4604</guid>

					<description><![CDATA[S: Immaginate di dover classificare un paffuto pupazzo di neve glitterato alto 1 metro e mezzo o ancor meglio una renna luminosa in plastica che porta al collo una ghirlanda di agrifoglio e appese ai palchi palline dai riflessi rossi ed oro splendenti. Ad Agosto rifiutereste di esporli anche a casa di vostra suocera  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-3 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-2 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-3" style="--awb-text-transform:none;"><p><strong><img decoding="async" class=" wp-image-4605 alignleft" src="https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2026/02/after-eight.webp" alt="" width="660" height="440" srcset="https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2026/02/after-eight-200x133.webp 200w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2026/02/after-eight-300x200.webp 300w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2026/02/after-eight-400x266.webp 400w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2026/02/after-eight-600x400.webp 600w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2026/02/after-eight.webp 698w" sizes="(max-width: 660px) 100vw, 660px" /></strong><strong>S:</strong> Immaginate di dover classificare un paffuto <strong>pupazzo di neve</strong> glitterato alto 1 metro e mezzo o ancor meglio una renna luminosa in plastica che porta al collo una ghirlanda di agrifoglio e appese ai palchi palline dai riflessi rossi ed oro splendenti. Ad Agosto rifiutereste di esporli anche a casa di vostra suocera ma quando Dicembre si avvicina, portato da un vento gelato carico di cristalli di neve, s’insinua come uno spiffero tra le imposte anche l’insana necessità di popolare salotti e cucine con giganteschi e coloratissimi <strong>addobbi</strong> dallo spiccato carattere <strong>natalizio</strong>. Tutti gli anni sempre la stessa storia: possiamo rinunciare all’ennesimo pinguino con sciarpa e cappello ed un sacco pieno di doni sulle spalle? Ma nemmeno per idea; piuttosto rimuoviamo temporaneamente foto di battesimi e matrimoni, ricordi di famiglia…tanto ci si vede tutti il 24 sera o il 25 a pranzo. Se ci sentisse il fantasma del Natale passato…</p>
<p><strong>C:</strong> Era Dicembre del 2023 quando per la prima volta analizzammo con gli occhi da Doganalista una serie di articoli natalizi dal punto di vista della Classificazione (cliccate qui per leggere il nostro “<a href="https://www.ildoganalista.it/2023/12/27/a-christmas-classification-carol/">A Christmas Classification Carol</a>”) e trascorsi due anni abbiamo il piacere di riprendere questo argomento per richiamare la vostra attenzione su una serie di curiose ed interessanti novità. Ma procediamo gradualmente. Con il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/2222 del 5 dicembre 2016 la Commissione europea aveva inserito al <strong>Capitolo 95 la Nota Complementare 1</strong> ai sensi della quale la sottovoce 9505.10 comprendeva, oltre agli oggetti decorativi destinati ad essere appesi agli alberi di Natale, anche <em>“oggetti ampiamente riconosciuti come <strong>tradizionalmente utilizzati in occasione delle feste di Natale</strong> e ideati e fabbricati esclusivamente come oggetti per feste di Natale”</em> quali <em>“oggetti associati alla Natività (ossia oggetti per il presepe tradizionale), quali figurine e animali per il presepe, stelle comete, re magi e scene della Natività</em>” e ancora <em>“oggetti riconosciuti come utilizzati in occasione delle feste di Natale in ragione di antiche tradizioni nazionali, quali alberi di Natale artificiali, calze, ceppi e botti di Natale, babbi Natale con o senza slitta, angeli di Natale”.</em></p>
<p><strong>S:</strong> Sempre ai sensi del Regolamento la Sottovoce <strong>non</strong> comprendeva, però, <em>“oggetti per l&#8217;inverno destinati a un utilizzo più generico come <strong>decorazioni nella stagione invernale</strong>, in ragione delle loro caratteristiche oggettive che indicavano che non erano utilizzati esclusivamente per le feste di Natale, ma principalmente come decorazioni invernali, quali stalattiti, cristalli di neve, stelle, renne, pettirossi, pupazzi di neve e altre immagini associate all&#8217;inverno, anche se i colori o l&#8217;aspetto facevano pensare al Natale”.</em> Proprio in forza di queste esclusioni erano state emesse negli ultimi anni una serie di ITV, il cui destino ora risulta appeso ad un filo. A Giugno 2025, infatti, è stato modificato il testo delle <strong>Note Esplicative di Sistema Armonizzato della 9505</strong> e, ai sensi della nuova formulazione, tale Voce ora comprende articoli decorativi principalmente utilizzati durante le celebrazioni natalizie, come statuine o oggetti da appendere con <strong>simboli legati al Natale</strong> (ad esempio: statuine che tengono un bastoncino di zucchero o che indossano abiti o accessori con colori, design e forme che richiamano quelli di Babbo Natale, etc.).</p>
<p><strong>C:</strong> Coerentemente con la modifica testuale apportata, sono stati rilasciati dal Comitato del Sistema Armonizzato <strong>due nuovi Pareri di Classifica</strong>. Il primo riguarda un articolo decorativo realizzato in plastica a forma di pinguino con cappello e sciarpa decorati con fiocchi di neve ed un regalo nelle mani. La testa risulta inserita all’interno di una palla di neve con glitter. Ai sensi delle Regole di Interpretazione del Sistema Armonizzato 1 e 6 il pinguino è stato classificato alla Sottovoce 9505.10, tra gli Oggetti per feste di Natale, in virtù degli accessori festivi e del design spiccatamente natalizio. Il secondo, invece, riguarda un articolo decorativo da appendere a forma di casetta, realizzato in legno e decorato con un abete ed un pupazzo di neve con cappello e sciarpa natalizi. Al pari del primo anche questo articolo è stato classificato alla Sottovoce 9505.10. A questo punto al fine di garantire l&#8217;uniformità delle norme di classificazione nella Nomenclatura Combinata con l&#8217;interpretazione e l&#8217;applicazione del Sistema Armonizzato adottato dall&#8217;Organizzazione Mondiale delle Dogane e al fine di risolvere divergenze di classificazione esistenti nell&#8217;UE, si è reso necessario <strong>sopprimere la Nota Complementare 1 del Capitolo 95 della NC</strong> con carattere di urgenza.</p>
<p><strong>S:</strong> Pertanto, il 31 ottobre 2025, in occasione della pubblicazione del <strong>Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/1926</strong> della Commissione del 22 settembre 2025 (che modifica l&#8217;allegato I del Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune), ne è stata disposta la cancellazione con efficacia dal 1° novembre 2025. Un vero e proprio <em>“dolcetto o scherzetto”</em> arrivato nel giorno di Halloween. E persi tra le pagine della Tariffa alla ricerca di sottovoci nuove ad alcuni potrebbe essere sfuggito proprio il comma primo dell’Articolo 1 che ha silenziosamente sovvertito anni di regole di classificazione. Ciò che fino a ieri veniva relegato alla 3926.40 tra gli articoli decorativi in plastica – statuette ed altri oggetti di ornamento – dovrà essere oggetto di nuova valutazione alla luce dell’ampliamento della portata della voce 9505. E forse, allora, anche il paffuto pupazzo di neve glitterato alto 1 metro e mezzo, la renna luminosa in plastica che porta al collo una ghirlanda di agrifoglio ed il pinguino che campeggia sulla madia, al posto della festosa immagine della laurea dei nipoti, potranno finalmente essere riconosciuti come articoli per le feste di Natale e non più solo come oggetti decorativi della stagione invernale.</p>
<p><strong>C:</strong> Cambia la voce e, di conseguenza, cambiano anche i dazi e l’impatto è notevole se si passa dal 6,5% al 2,7% (altre materie) o addirittura allo 0% se l’oggetto è realizzato in vetro. Pensiamo, per assurdo, alle <em>“palle di neve”,</em> quelle sfere riempite di liquido e glitter, che generalmente vengono messi in movimento con una semplice rotazione del polso, ed analizziamo un caso pratico. Il 17 Aprile 2023 è stata emessa dalla Dogana tedesca l’ITV <strong>DEBTI10212/23-1</strong> per una <em>“palla di neve, con sfera in vetro comune, riempita con un liquido trasparente contenente particelle visibili e scintillanti in plastica (PET); scuotendo il prodotto le particelle vengono messe in sospensione creando un effetto di nevicata artificiale, all’interno della sfera una rappresentazione figurativa di un pupazzo di neve in plastica (poliresina) che tiene in braccio un piccolo albero di Natale, con base in plastica (poliresina) decorata con pupazzi di neve e alberi di Natale, con altezza di circa 6,5 cm”. </em>Coerentemente con quanto descritto all’interno dell’ITV <em>“il vetro determina il carattere essenziale della merce in ragione della sua importanza ai fini dell’uso, nessuna classificazione come articolo da festa alla voce 9505, a causa del carattere genericamente invernale del prodotto e della mancanza di un riferimento specifico alla festività natalizia”</em>, pertanto, l’articolo viene classificato alla sottovoce 7013.99.00 tra gli oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l&#8217;ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 con un dazio del 11%.</p>
<p><strong>S:</strong> La stessa Dogana tedesca il 27 giugno 2025 ha rilasciato l’ITV <strong>DEBTI12641/25-1</strong> alla 9505.10.10 – Oggetti per feste di Natale di vetro &#8211; per una <em>“sfera in vetro trasparente (diametro 10 cm) riempita con un liquido chiaro e particelle di neve artificiale, all’interno della quale è collocata una figura di Babbo Natale con abiti tradizionali. La sfera di vetro è montata su una base bianca in poliresina, dotata di un modulo musicale integrato, di un vano batterie e di un interruttore ON/OFF. Quando è accesa, l’effetto decorativo della palla di neve, già di per sé ornamentale, può essere ulteriormente amplificato (tramite un moto vorticoso della neve azionato da un motorino con supporto LED e/o con l’aggiunta di musica natalizia). Prodotti realizzati in questo modo servono, secondo la tradizione, a decorare il periodo natalizio o dell’Avvento. Considerata l’importanza della funzione come palla decorativa da scuotere, il carattere della merce è determinato dal vetro. Dal punto di vista tariffario, si tratta di un “articolo per le festività natalizie, di vetro”.</em> E, aggiungiamo noi, in questo caso il dazio è lo 0%. Diviene dunque estremamente evidente come la soppressione della Nota Complementare 1 possa portare ad uno stravolgimento importante nell’universo della classificazione. Uno stravolgimento che dovrebbe portare alla necessaria revoca di alcune ITV.</p>
<p><strong>C:</strong> D’ora in poi, quando scuoteremo quelle sfere scintillanti, sorrideremo pensando alla loro classificazione e magari, sotto al vischio, tra un pupazzo di neve ed una lanterna che lampeggia nella notte, ci augureremo che Babbo Natale controlli sempre due volte la lista… dei codici di Sistema Armonizzato. Che i dazi a 0% siano con tutti voi.</p>
<p><strong>C: Claudia Composta</strong></p>
<p><strong>S: Silvia Taroni</strong></p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.ildoganalista.it/2026/02/03/miracolo-sulla-xxa-sezione/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CERA una volta…</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2025/06/17/cera-una-volta/</link>
					<comments>https://www.ildoganalista.it/2025/06/17/cera-una-volta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Composta,&nbsp;Silvia Taroni&nbsp;and&nbsp;Mirko Antonelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 07:11:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[tariffa after eight]]></category>
		<category><![CDATA[tariffaaftereight_25_03]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ildoganalista.it/?p=4408</guid>

					<description><![CDATA[S: Lo so, l’assenza dell’apostrofo è terribile. Me ne rendo conto, ma non ho potuto farne a meno. Avrei saggiamente dovuto cedere al suggerimento di Claudia con il suo elegante “La candela tra Arte e Dogana: dal Simbolismo libero alla Classificazione oggettiva”, oppure lasciare spazio al più diretto “Come “esaurire” una candela” del nostro  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-4 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-3 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-4" style="--awb-text-transform:none;"><p><strong> <img decoding="async" class=" wp-image-4410 alignleft" src="https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/06/Tariffa-3_25.webp" alt="" width="595" height="595" srcset="https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/06/Tariffa-3_25-66x66.webp 66w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/06/Tariffa-3_25-70x70.webp 70w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/06/Tariffa-3_25-150x150.webp 150w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/06/Tariffa-3_25-200x200.webp 200w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/06/Tariffa-3_25-300x300.webp 300w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/06/Tariffa-3_25-400x400.webp 400w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/06/Tariffa-3_25-600x600.webp 600w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/06/Tariffa-3_25-768x768.webp 768w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/06/Tariffa-3_25.webp 800w" sizes="(max-width: 595px) 100vw, 595px" />S:</strong> Lo so, l’assenza dell’apostrofo è terribile. Me ne rendo conto, ma non ho potuto farne a meno. Avrei saggiamente dovuto cedere al suggerimento di Claudia con il suo elegante <em>“La candela tra Arte e Dogana: dal Simbolismo libero alla Classificazione oggettiva”</em>, oppure lasciare spazio al più diretto <em>“Come “esaurire” una candela”</em> del nostro Mirko, promotore della tematica e vittima entusiasta di questo delirio classificatorio a 6 mani…ma non ho resistito. E vi dirò di più, rido ogni volta che lo leggo. Per farmi perdonare lasciate che vi introduca la protagonista delle nostre indagini e dei nostri ragionamenti: la <strong>candela</strong>; nella speranza che questo articolo possa portare un po’ di luce sulle evidenti complessità tariffarie.</p>
<p><strong>C:</strong> Nel linguaggio dell’Arte e della Musica, gli oggetti possono trasformarsi in potenti simboli che travalicano la loro realtà materiale. Ne è un esempio celebre la canzone <em>“Candle in the Wind”</em> di Elton John, dove la candela diventa metafora della fragilità e transitorietà della vita, immortalando figure leggendarie come Marilyn Monroe o Lady Diana. Analogamente, nel quadro surrealista di René Magritte, una semplice candela assume contorni enigmatici perdendo la sua concretezza per caricarsi di significati più profondi e misteriosi. Indimenticabile anche il famoso <em>“Rimetta a posto la candela!”</em> urlato da Gene Wilder in Frankenstein Junior che dopo tutti questi anni non smette mai di strapparci un sorriso. In questi ambiti creativi può rappresentare contemporaneamente speranza, memoria, spirito o tempo che passa. Ma quando si tratta di Commercio Internazionale e Dogana, non c’è spazio per l’interpretazione simbolica: la candela deve essere classificata in base alle sue <strong>caratteristiche oggettive </strong>nella Voce di <strong>SA 3406</strong> &#8211; <em>Candele, ceri ed articoli simili</em>, compresi i lumini e le candele da notte.</p>
<p><strong> </strong><strong>M:</strong> Spesso accade, tuttavia, che tali oggetti non si presentino nella loro forma essenziale, quella tipica dei cerini da chiesa o delle candeline di compleanno per intenderci, ma più spesso accompagnate da ornamenti, inserite all’interno di contenitori robusti e sfarzosi o ancora a completamento di veri e propri candelabri e bugie. Con l’avvento della stagione calda, infine, quando l’umidità prende il sopravvento e ci troviamo immersi in nuvole ronzanti di zanzare assetate, quale migliore arma di difesa se non una profumata candela alla <strong>citronella</strong> contenente sostanze insettifughe o repellenti per rischiarare l’atmosfera in giardino o sul patio?! In tutti questi casi il processo di classificazione si complica e l’impiego di strumenti come le Note Esplicative e le banche dati di ITV diventa fondamentale. Consideriamo, ad esempio, proprio l’ultimo caso proposto; è vero che le candele sono espressamente nominate ma il contenuto di repellente per insetti ne condiziona caratteristiche fisiche, uso finale e destinazione commerciale.</p>
<p><strong>S:</strong> La presenza di olio di citronella conferisce alla candela una <strong>proprietà insetto-repellente</strong> che ne modifica definitivamente l’impiego e la rende inutilizzabile in ambienti chiusi poiché, accesa, emette un fumo scuro ed un odore invasivo e pungente. In questo caso il prodotto reca sull’etichetta le indicazioni per il solo utilizzo all’esterno e la classificazione slitta alla Voce di SA 3808. In merito esistono nel database statunitense centinaia di Binding Ruling rilasciate per candele alla citronella alla 3808, <strong>mentre</strong> quello unionale riporta pochi esempi, alcuni dei quali piuttosto datati, che sembrano privilegiare la 3406 e che recano descrizioni troppo sintetiche per comprendere se, quelle in oggetto, abbiano una reale funzione repellente. Sempre all’interno della Banca Dati EBTI è interessante constatare che nel 2015 l’autorità doganale spagnola classificava alla Voce di SA 3406 le candele da massaggio (ITV ES-2015-001256) a base di oli essenziali e burro di karité che producono un olio caldo e profumato, poiché si riconosceva come funzione principale quella di essere <strong>accese</strong> per essere sciolte.</p>
<p><strong>C:</strong> Avrete certamente notato che, fino a qualche mese fa, risultavano consultabili sul Database unionale solamente le Decisioni in corso di validità mentre oggi troviamo tutte (forse) le ITV rilasciate. Se da un lato l’idea di mettere a disposizione <strong>l’archivio storico</strong> è interessante ed utile come supporto per una corretta classificazione, dall’altro può rischiare di creare problemi e incertezze o addirittura indurre in errore, poiché <strong>non</strong> sono chiaramente evidenziate quelle eventualmente annullate e/o revocate. Questa improvvisa <em>“messa a disposizione sul mercato”</em> trova il proprio fondamento nella Sentenza del Tribunale dell’UE del 22 Gennaio 2025 &#8211; <strong>Causa T-127/23</strong> &#8211; eClear/ Commissione. Nel settembre 2022 la ditta eClear aveva richiesto, ai sensi del Regolamento (CE) n.1049/2001, l’accesso a tutte le decisioni ITV, in corso di validità e pregresse, ottenendo dalla Commissione risposta sfavorevole. Il diniego era stato motivato con l’impossibilità di fornire l’accesso a documenti definiti <em>“inesistenti”</em> poiché tecnicamente complessi da esportare e da rendere disponibili in massa nonché per ragioni connesse alla protezione di dati personali e tutela di interessi commerciali.</p>
<p><strong>M:</strong> A tre anni dalla prima istanza il Tribunale dell’UE ha, finalmente, stabilito che le Decisioni ITV, comprese quelle non più valide, costituiscono <em>“documenti esistenti”</em> ai sensi dell’art. 3, lett. a), del Regolamento n. 1049/2001, pertanto, il fatto che l’estrazione richieda tempo o uno sforzo tecnico/investimento tecnologico sostanziale non può incidere sulla natura del documento stesso trasformandolo da esistente ad inesistente. Ha, infine, ribadito che l&#8217;accesso a tali documenti è d’importanza fondamentale e che il <strong>principio di trasparenza</strong> non può essere limitato con presunzioni generalizzate senza giustificazioni solide. Ci si augura, dunque, che presto vengano creati degli appositi<em> alert</em> nella Banca Dati EBTI in grado di <strong>segnalare</strong> al lettore quali decisioni sono state revocate o annullate e le rispettive motivazioni, per analogia con altri database performanti come quello statunitense. Ma torniamo ora alle candele ed alla loro complessa e variegata classificazione e cerchiamo di comprendere quale ragionamento seguire quando vengono presentate assieme ad un recipiente decorativo di qualsivoglia materiale costitutivo.</p>
<p><strong>C:</strong> Ai sensi del Regolamento (CE) n.141/2002 tre articoli presentati in una scatola di cartone, destinati alla vendita al <strong>dettaglio</strong>, consistenti in: un recipiente in vetro trasparente provvisto, alla sommità, di un&#8217;apertura circolare, una candela di forma cilindrica, e della sabbia fine da collocare sul fondo per creare un sostegno, devono essere classificati conformemente alle Regole per l&#8217;interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3b) e 6 come merci presentate in assortimento. Il <strong>recipiente</strong> in vetro costituisce l&#8217;elemento che ne determina il carattere essenziale, pertanto, il set va alla Sottovoce 7013.99.00. Medesimo il ragionamento contenuto nel Regolamento di Esecuzione (UE) n.774/2011 con cui un ricettacolo di legno dotato di una rientranza quadrata destinata a contenere una candela e la candela stessa vengono classificati alla Voce 4421.90.98 come merci presentate in <strong>assortimento</strong> a cui l’elemento ligneo conferisce il carattere essenziale. In entrambi i casi proposti viene espressamente escluso il rimando alla Voce 9405.50 che identifica <em>“apparecchi per l’illuminazione non elettrici”</em> quali candelabri, candelieri, bugie, portacandele per pianoforti.</p>
<p><strong>M:</strong> Le Note Esplicative della Nomenclatura Combinata per la 9405.50.00 chiariscono, infatti, che <em>“questa sottovoce include lanterne di qualsiasi materiale (escluse quelle di cui alla nota 1 del capitolo 71), anche con accessorio o dispositivo di fissaggio specifico per una candela o un lumino.” (…) “Tuttavia, i cosiddetti «portalumini», di diversi materiali (vetro, ceramica, legno, plastica ecc.), a forma di ricettacolo di forme diverse, senza accessori o dispositivi di fissaggio specifici per tenere una candela in una posizione fissa, sono esclusi da questa sottovoce e devono essere classificati in base al materiale costitutivo.”</em> La mancanza di un eventuale dispositivo di <strong>fissaggio</strong> ha, pertanto, negli esempi contemplati all’interno dei due Regolamenti (141/2002 e 774/2011) contribuito ad escludere la Voce 9405.50. Accade però spesso che le candele si trovino in commercio non semplicemente accompagnate da contenitori decorativi delle più svariate fogge e dimensioni ma addirittura colate al loro interno a creare un tutt’uno indivisibile. In questi casi la classificazione si complica ulteriormente.</p>
<p><strong>S:</strong> Analizzando le Banca Dati EBTI unionale e quella statunitense abbiamo notato che nei casi in cui la candela è <em>“colata/versata”</em> all’interno del suo contenitore, e quindi saldamente <strong>ancorata</strong> ad esso, le autorità prediligono la classificazione alla 3406 come <em>“prodotto composito”</em> il cui carattere essenziale, in questo caso, è determinato dalla candela stessa. Il fatto che la cera sia <em>“poured”</em> all’interno del recipiente e che debba essere interamente <strong>consumata</strong> prima che il contenitore possa essere diversamente impiegato costituisce un elemento fondamentale che ne condiziona l’utilizzo. Questo anche a discapito della natura del recipiente (vasetto, tazza, etc.) il cui costo, grandezza, importanza, talvolta sembrerebbe prevaricare quello della candela contenuta. Proprio per questo motivo sarebbe interessante venissero apportate modifiche alle Note Esplicative al fine di dirimere la questione e non lasciare più spazio all’interpretazione soggettiva. Fino ad allora il ricorso alle ITV diventa fondamentale per scongiurare errori di classificazione.</p>
<p><strong>C: </strong>Una certezza resta, ai sensi della giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE (vedi Sentenza C-200/12, Dachser), l’interpretazione simbolica o soggettiva non ha alcun <strong>valore</strong> doganale. Conta solo ciò che l’articolo è, non ciò che rappresenta o richiama nella percezione comune. Ma la Classificazione non è sempre semplice e lineare…e siamo certi che alla prossima cena al <strong>lume di candela</strong> la vostra mente di Doganalisti si perderà nel tentativo di associare una Voce a quell’oggetto così romantico ed al contempo sfidante, con buona pace di chi vi sta accanto.</p>
<p><strong>C: Claudia Composta</strong></p>
<p><strong>S: Silvia Taroni<br />
</strong></p>
<p><strong>M: Mirko Antonelli</strong></p>
<p><strong>(immagine realizzata con ChatGPT)</strong></p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.ildoganalista.it/2025/06/17/cera-una-volta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stati Generali ADM &#8211; Roma, 21-22 Maggio 2025</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2025/06/17/approdo-sicuro-del-viaggio-cristiano-copy/</link>
					<comments>https://www.ildoganalista.it/2025/06/17/approdo-sicuro-del-viaggio-cristiano-copy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 07:04:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[attualità_25_03]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ildoganalista.it/?p=4403</guid>

					<description><![CDATA[Si è aperta a Roma, il 21 Maggio 2025, la seconda edizione degli Stati Generali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Evento voluto dal suo direttore, Roberto Alesse, per creare una fondamentale occasione di ascolto e confronto con gli operatori economici che si interfacciano con l’Agenzia. A dare il via alla due giorni  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-5 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-4 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-5" style="--awb-text-transform:none;"><p>Si è aperta a Roma, il 21 Maggio 2025, la seconda edizione degli Stati Generali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Evento voluto dal suo direttore, Roberto Alesse, per creare una fondamentale occasione di ascolto e confronto con gli operatori economici che si interfacciano con l’Agenzia.</p>
<p>A dare il via alla due giorni di incontri e tavole rotonde a Palazzo Wedekind, anche il Viceministro dell’Economia e delle finanze, Maurizio Leo, che con Alesse ha voluto introdurre, quest’anno, un’importante novità: la presentazione dei risultati conseguiti da ADM nel 2024.</p>
<p>Ammontano a oltre 80 miliardi di euro gli introiti derivanti dagli ambiti di competenza di ADM:</p>
<ul>
<li>dogane: 21,2 miliardi di euro, di cui l’84% da IVA all’importazione;</li>
<li>accise: 32,4 miliardi di euro dai prodotti energetici e alcolici. Dai Tabacchi 15,3 miliardi di euro includendo anche l’IVA (il valore più alto degli ultimi cinque anni);</li>
<li>giochi pubblici: 11,6 miliardi di euro, con il 56% dagli apparecchi da intrattenimento.</li>
</ul>
<p><strong>Controlli e legalità</strong></p>
<p>Nel 2024, ADM ha sequestrato quasi 8.000 tonnellate di merci per un valore di circa 260 milioni di euro, irrogando sanzioni per quasi 200 milioni di euro. Il settore dell&#8217;e-commerce è in costante evoluzione: le dichiarazioni doganali sono aumentate del 61%, passando da 54,2 a 87,5 milioni.</p>
<p>Nel settore dei tabacchi, sono stati sequestrati prodotti per 29 milioni di euro, mentre nel comparto del gioco pubblico sono stati controllati 19.000 esercizi e inibiti 721 siti web di gioco illegale (+47% rispetto al 2023).</p>
<p><strong>Tutela del Made in Italy e salute pubblica</strong></p>
<p>L’Agenzia ha intensificato la lotta alla contraffazione, sequestrando oltre 2 milioni di pezzi per un valore di circa 7 milioni di euro, e ha rafforzato la vigilanza nei confronti di prodotti dannosi per la salute, con particolare attenzione ai minori e soggetti vulnerabili.</p>
<p><strong>Proiezione internazionale</strong></p>
<p>ADM ha rafforzato la propria proiezione internazionale, consolidando il ruolo di attore strategico nei processi di cooperazione doganale e sviluppo economico globale. In sinergia con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ADM è oggi uno degli strumenti operativi del Governo per l’attuazione di progetti di ampio respiro come il Piano Mattei.</p>
<p>Questa visione si è tradotta in un’ampia rete di iniziative bilaterali e multilaterali, finalizzate a facilitare le esportazioni italiane, promuovere la sicurezza dei traffici commerciali e modernizzare i sistemi doganali dei Paesi partner.</p>
<p>ADM partecipa attivamente alla riforma del sistema doganale europeo, che porterà entro il 2026 alla nascita della nuova Autorità Doganale dell’Unione Europea e del Data Hub unico, il centro digitale dei dati doganali dell’Unione. Questa infrastruttura sostituirà progressivamente i sistemi informativi nazionali, generando risparmi di spesa e ottimizzando le procedure doganali.</p>
<p><em>“In un contesto globale sempre più interconnesso, l’Agenzia riveste un ruolo cruciale non solo per la salvaguardia dell’economia nazionale, ma anche per gli interessi che si stanno maturando a livello europeo ed extraeuropeo e che la rendono un unicum nel panorama complessivo delle Agenzie fiscali”</em>, ha dichiarato il Direttore dell’Agenzia.</p>
<p>Gli Stati Generali hanno proseguito con tre sessioni tematiche relative rispettivamente al mondo doganale, dei giochi e all’ambito accise.</p>
<p><em>Comunicato stampa tratto dal sito di ADM</em></p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-4405 size-large" src="https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/06/Programma-Stati-Generali-2025-21.05.2025-645x1024.jpg" alt="" width="645" height="1024" srcset="https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/06/Programma-Stati-Generali-2025-21.05.2025-189x300.jpg 189w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/06/Programma-Stati-Generali-2025-21.05.2025-200x317.jpg 200w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/06/Programma-Stati-Generali-2025-21.05.2025-400x635.jpg 400w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/06/Programma-Stati-Generali-2025-21.05.2025-600x952.jpg 600w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/06/Programma-Stati-Generali-2025-21.05.2025-645x1024.jpg 645w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/06/Programma-Stati-Generali-2025-21.05.2025-768x1219.jpg 768w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/06/Programma-Stati-Generali-2025-21.05.2025-800x1269.jpg 800w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/06/Programma-Stati-Generali-2025-21.05.2025-968x1536.jpg 968w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/06/Programma-Stati-Generali-2025-21.05.2025-1200x1904.jpg 1200w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/06/Programma-Stati-Generali-2025-21.05.2025-1291x2048.jpg 1291w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/06/Programma-Stati-Generali-2025-21.05.2025-scaled.jpg 1613w" sizes="(max-width: 645px) 100vw, 645px" /></p>
<p>Il 21 maggio 2025 a Roma si è svolta la  II^ edizione degli Stati Generali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, un’occasione per realizzare un forum per la discussione della trasparenza, dell’innovazione tecnologica nei processi doganali e della compliance, tutti intesi come strumenti fondamentali per migliorare l’efficienza di una moderna dogana e la competitività dell’intero sistema economico nazionale.</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-4406" src="https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/06/20250521_Stati-Generali-ADM_Sessione-Dogane_5-Perticone-scaled.jpeg" alt="" width="2560" height="1433" srcset="https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/06/20250521_Stati-Generali-ADM_Sessione-Dogane_5-Perticone-200x112.jpeg 200w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/06/20250521_Stati-Generali-ADM_Sessione-Dogane_5-Perticone-300x168.jpeg 300w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/06/20250521_Stati-Generali-ADM_Sessione-Dogane_5-Perticone-400x224.jpeg 400w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/06/20250521_Stati-Generali-ADM_Sessione-Dogane_5-Perticone-600x336.jpeg 600w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/06/20250521_Stati-Generali-ADM_Sessione-Dogane_5-Perticone-768x430.jpeg 768w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/06/20250521_Stati-Generali-ADM_Sessione-Dogane_5-Perticone-800x448.jpeg 800w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/06/20250521_Stati-Generali-ADM_Sessione-Dogane_5-Perticone-1024x573.jpeg 1024w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/06/20250521_Stati-Generali-ADM_Sessione-Dogane_5-Perticone-1200x672.jpeg 1200w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/06/20250521_Stati-Generali-ADM_Sessione-Dogane_5-Perticone-1536x860.jpeg 1536w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/06/20250521_Stati-Generali-ADM_Sessione-Dogane_5-Perticone-scaled.jpeg 2560w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>
<p>La Sessione Dogane <em>“Verso una dogana moderna: trasparenza, innovazione tecnologica e compliance”</em> si è articolata in tre tavoli tematici, a cui hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni pubbliche, del mondo accademico e dell’impresa,  con l’obiettivo di individuare strategie per ridurre la burocrazia attraverso la semplificazione, per migliorare il processo di sdoganamento con l’adozione di tecnologie avanzate e per sviluppare la competitività alle imprese per mezzo di strumenti di compliance.</p>
<p><em>“Le procedure doganali innovative &#8211; </em>ha spiegato il direttore della Direzione Dogane, Claudio Oliviero &#8211;<em> hanno lo scopo di semplificare, razionalizzare e rendere più efficaci i processi, riducendo significativamente le tempistiche di sdoganamento”. </em></p>
<p>In tema di compliance, Oliviero ha illustrato le agevolazioni di cui beneficia la figura dell’AEO &#8211; Operatore Economico Autorizzato, che l’Agenzia intende valorizzare per rafforzare la competitività delle imprese italiane.</p>
<p>In rappresentanza del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali erano presenti il presidente del CNSD, Paolo Pasqui che ha partecipato alla tavola rotonda sul tema: <em>“L’innovazione tecnologica per migliorare l’applicazione degli istituti doganali” ed il consigliere Enrico Perticone che ha partecipato alla tavola rotonda “La trasparenza: strumento di efficienza nel processo di sdoganamento”.</em></p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.ildoganalista.it/2025/06/17/approdo-sicuro-del-viaggio-cristiano-copy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Data Set Compliance Met</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2025/04/18/data-set-compliance-met/</link>
					<comments>https://www.ildoganalista.it/2025/04/18/data-set-compliance-met/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Composta&nbsp;and&nbsp;Silvia Taroni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2025 07:36:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[tariffa after eight]]></category>
		<category><![CDATA[tariffaaftereight_25_02]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ildoganalista.it/?p=4371</guid>

					<description><![CDATA[S: È difficile immaginare di poter classificare un prodotto senza averne a disposizione una descrizione completa o quantomeno esaustiva che ne delinei le funzionalità, la destinazione d’uso, la composizione e qualsivoglia altro elemento necessario. Talvolta impieghiamo giorni per individuare il codice di Nomenclatura Combinata/TARIC che pensiamo sia più appropriato. Il binomio Voce Doganale –  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-6 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-5 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-6" style="--awb-text-transform:none;"><p><img decoding="async" class="wp-image-4372 alignleft" src="https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/04/ChatGPT-Image-1-apr-2025-11_02_46.webp" alt="" width="545" height="363" srcset="https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/04/ChatGPT-Image-1-apr-2025-11_02_46-200x133.webp 200w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/04/ChatGPT-Image-1-apr-2025-11_02_46-300x200.webp 300w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/04/ChatGPT-Image-1-apr-2025-11_02_46-400x267.webp 400w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/04/ChatGPT-Image-1-apr-2025-11_02_46-600x400.webp 600w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/04/ChatGPT-Image-1-apr-2025-11_02_46-768x512.webp 768w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/04/ChatGPT-Image-1-apr-2025-11_02_46-800x533.webp 800w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/04/ChatGPT-Image-1-apr-2025-11_02_46-1024x683.webp 1024w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/04/ChatGPT-Image-1-apr-2025-11_02_46-1200x800.webp 1200w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/04/ChatGPT-Image-1-apr-2025-11_02_46.webp 1536w" sizes="(max-width: 545px) 100vw, 545px" /><strong>S:</strong> È difficile immaginare di poter classificare un prodotto senza averne a disposizione una descrizione completa o quantomeno esaustiva che ne delinei le funzionalità, la destinazione d’uso, la composizione e qualsivoglia altro elemento necessario. Talvolta impieghiamo giorni per individuare il codice di Nomenclatura Combinata/TARIC che pensiamo sia più appropriato. Il<strong> binomio Voce Doganale – Descrizione del Prodotto</strong> rappresenta un set di informazioni finito e sufficiente ad identificare dazi, restrizioni, divieti ed ogni altra misura tariffaria o extra-tariffaria associata, e viene impiegato come base per la raccolta, l’elaborazione e la diffusione di statistiche relative al commercio internazionale. Eppure, quando si compilano le Dichiarazioni di Import/Export spesso uno di questi elementi si perde. Si tende, infatti a pensare, che la <strong>Voce Doganale</strong> rappresenti in maniera necessaria e sufficiente la più completa descrizione del nostro bene quando invece non esprime altro che il migliore risultato derivante dall’esercizio della Classificazione. Questo a scapito della <strong>Descrizione del Prodotto</strong> che talvolta viene condensata in pochi vocaboli quando non direttamente sostituita dal testo della Voce. E, quindi, le <em>“unghie finte di diverse dimensioni condizionate per la vendita al minuto”</em> e le “<em>cassette per attrezzi in plastica con ruote e manico telescopico”</em>, così come le <em>“pinzette per rimuovere le zecche” </em>(tutte della Voce 3926.90.97) vengono liquidati nella dichiarazione doganale come <em>“altri lavori di plastica”</em>. La Statistica grida vendetta, ma non è la sola.</p>
<p><strong>C:</strong> Lo stesso Funzionario doganale, in fase di controllo, è chiamato a verificare che la Classificazione sia corretta. Una Descrizione completa ed accurata potrebbe velocizzare notevolmente le tempistiche consentendogli di determinare a vista d’occhio a quali divieti (beni duali, etc.), adempimenti (CBAM, EUDR, etc.), restrizioni (Russia, Bielorussia, etc.) è soggetto un determinato prodotto. L’<strong>EUCDM </strong>(Eu Customs Data Model), costruito sulla base del Data Model elaborato dal WCO, prevede, inoltre, due <strong><em>data element</em></strong> distinti. <strong><em>1809</em></strong> rappresenta il <strong>Codice di Sistema Armonizzato/Nomenclatura Combinata/TARIC</strong>, compresi eventuali codici addizionali; <strong><em>1805</em></strong>, invece, è associato alla <strong>Descrizione del bene</strong> che, ai sensi dei regolamenti Esecutivo e Delegato del CDU, deve essere fornita <em>“in termini sufficientemente precisi da consentire un&#8217;immediata e inequivocabile identificazione e classificazione delle merci”</em>, a meno che non si stratti di sostanze chimiche e preparazioni nel qual caso sarà sufficiente fornire il codice CUS. Non sono ritenuti accettabili termini generici (ad es. &#8220;consolidato&#8221;, &#8220;carico generale&#8221;, &#8220;parti&#8221; o &#8220;merci di ogni tipo&#8221;) o descrizioni non sufficientemente precise. A questo proposito nel 2021 la Commissione UE ha pubblicato una <strong>“Guidance on acceptable and unacceptable terms for the description of goods”</strong>, basata su un precedente elaborato nel 2015 dal WCO, con la quale ha fornito un elenco di parole da non utilizzare ed una serie di alternative utili sotto forma di elenco.</p>
<p><strong>S:</strong> Tale Guida nasce dalla necessità per le amministrazioni doganali di basare la propria <strong>Analisi dei Rischi</strong> su descrizioni adeguate, in particolare nei casi in cui il codice della nomenclatura non venga fornito dal dichiarante. Una caratterizzazione troppo vaga non consentirebbe di identificare le spedizioni che potrebbero rappresentare un rischio per l&#8217;Unione e i suoi cittadini; tutto ciò potrebbe, inoltre, comportare sforzi e costi inutili nonché ritardi nella catena di approvvigionamento dovuti alla necessità di effettuare controlli fisici sui prodotti al fine di accertarne la reale natura. Anche le autorità doganali di Singapore, UK, Svizzera e Stati Uniti hanno ripreso questi medesimi concetti imponendo di non trascurarli e recentemente nella UE la Dogana tedesca ha cercato di sensibilizzare tutti gli operatori a fornire descrizioni quanto più precise possibili e comprensive di elementi di inclusione/esclusione del bene in/da determinati Regolamenti come nel caso del <em>dual-use</em>. Non sempre, tuttavia, questa tipologia di approccio risulta possibile o anche solo economicamente vantaggiosa in termini operativi se si pensa a dichiarazioni contenenti miriadi di beni. Ma il <strong>nuovo Codice Doganale dell’UE</strong>, che ci traghetterà verso un futuro di digitalizzazione ed interconnessione fatto di trasferimenti di dati e non più di dichiarazioni e documenti, viaggia proprio in questa direzione. A quel punto ogni prodotto dovrà essere identificato, in funzione delle proprie caratteristiche, proprio da un <strong>binomio Voce Doganale – Descrizione</strong>, e grazie all’AI nei gestionali delle Aziende questo binomio potrà essere affiancato da altri parametri utili alla gestione interna e tradotto in tutte le lingue possibili.</p>
<p><strong>C:</strong> La <strong>Regola Generale per l’Interpretazione del SA n. 1</strong> prevede che la Classificazione delle merci sia determinata dal testo delle Voci e delle Note premesse alle Sezioni o ai Capitoli; parallelamente numerose <strong>Sentenze della Corte di Giustizia Europea</strong> (Sentenza Panasonic C-472/12, Sentenza Alka C-635/13, etc.), sottolineano come il criterio decisivo vada ricercato, in linea generale, nelle <strong>caratteristiche e proprietà oggettive di dette merci</strong>, come definite dal tenore letterale della Voce in questione e delle corrispondenti Note. Caratteristiche e proprietà che sarebbe, dunque, importante riportare all’interno delle dichiarazioni. Lo stesso CDU, all’articolo 162, prevede che <em>“Le dichiarazioni normali in dogana contengano tutte le indicazioni necessarie per l&#8217;applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci”</em> tra cui una corretta ed il più possibile esaustiva Descrizione. Infine, ricordiamo che tra le esimenti della confisca a seguito di illecito amministrativo sanzionato a norma dell’<strong>articolo 96 delle disposizioni nazionali complementari al CDU</strong> (Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n.141) figura alla lettera a) il caso in cui <em>“pur essendo errati uno o più degli elementi indicati in dichiarazione, gli stessi elementi sono comunque immediatamente desumibili dai documenti di accompagnamento prescritti dalla normativa doganale unionale”</em>. Nella Circolare 28 del 19 dicembre 2024 &#8211; Protocollo 787709 RU – ADM identifica tra le casistiche interessate la possibile <em>“errata classifica della merce, ove sulla base della descrizione presente nei documenti di accompagnamento, tale errore sia immediatamente identificabile”</em>. Una Descrizione precisa ed articolata consentirebbe con ancora maggiore probabilità di poter rientrare nelle casistiche di tale esimente.</p>
<p><strong>S:</strong> Lo abbiamo affermato all’inizio: <em>“è difficile immaginare di poter classificare un prodotto senza averne a disposizione una descrizione completa”</em>. Questo è vero per noi umani come è vero per tutti questi nuovi programmi di classificazione gratuiti o a pagamento sul mercato, siano essi basati su criteri di ricerca per parola chiave o sul <strong><em>Machine Learning</em> &#8211; ML</strong>. Uno dei più noti esempi di approccio basato sull’apprendimento automatico ML a servizio della Classificazione è la <strong>&#8220;AI HS Code Recommendation Platform&#8221;</strong>, sviluppata nell&#8217;ambito del <strong>Progetto BACUDA del WCO</strong> in collaborazione con il Servizio Doganale della Nigeria. Questa piattaforma è stata progettata per prevedere il codice di SA più probabile sulla base di dati estrapolati dalle dichiarazioni doganali. Le risposte vengono presentate sotto forma di elenco, ordinate in base alla probabilità stimata dal modello. Più la qualità dei dati di base è alta tanto più il risultato è coerente, più la descrizione del prodotto associato alla Voce doganale è articolato e completo tanto più il Codice di SA suggerito è preciso. Attualmente possiamo affermare che la piattaforma non presenta un elevato <em>rating</em> di affidabilità deducendone a ritroso che la mole di data implementata non era di fatto ottimale. Ma ci sono margini di miglioramento; lato nostro nella compilazione delle dichiarazioni, lato tecnologia nell’elaborazione e restituzione dei risultati. Da domani, forse, guarderemo in maniera differente quel famoso <strong>binomio Voce Doganale – Descrizione del Prodotto </strong>consapevoli che il <strong>futuro della Compliance</strong> passa anche da lì e che una descrizione ben fatta potrebbe risparmiarci grattacapi ed inconvenienti tariffari ed extra-tariffari. Del resto, se persino l’AI ha bisogno di indizi chiari, figuriamoci gli umani!</p>
<p><strong>C: Claudia Composta</strong></p>
<p><strong>S: Silvia Taroni</strong></p>
<p><strong>(immagine realizzata con ChatGPT)</strong></p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.ildoganalista.it/2025/04/18/data-set-compliance-met/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Approdo sicuro del viaggio cristiano</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2025/02/26/approdo-sicuro-del-viaggio-cristiano/</link>
					<comments>https://www.ildoganalista.it/2025/02/26/approdo-sicuro-del-viaggio-cristiano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 17:59:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[attualità_25_01]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ildoganalista.it/?p=4302</guid>

					<description><![CDATA[Nell'Antico Testamento è codificata la tradizione culturale e religiosa del popolo ebraico che ogni sette anni imponeva un anno sabbatico per il riposo della terra. Ogni sette anni sabbatici ricorreva un anno sabbatico eccezionale, durante il quale non soltanto doveva riposare la terra, ma dovevano essere rimessi i debiti e doveva essere liberato chiunque  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-7 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-6 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-7" style="--awb-text-transform:none;"><p>Nell&#8217;Antico Testamento è codificata la tradizione culturale e religiosa del popolo ebraico che ogni sette anni imponeva un anno sabbatico per il riposo della terra. Ogni sette anni sabbatici ricorreva un anno sabbatico eccezionale, durante il quale non soltanto doveva riposare la terra, ma dovevano essere rimessi i debiti e doveva essere liberato chiunque si era venduto oppure era stato venduto per debiti; inoltre al servo liberato doveva essere restituita la sua terra.</p>
<p>Quest&#8217;anno eccezionale con scadenza semisecolare, sette volte sette anni, era proclamato in modo solenne col suono del corno dell&#8217;ariete davanti all&#8217;Arca Santa e dall&#8217;uso di questo corno o yobel deriva il termine giubilare, per indicare l&#8217;anno consacrato al Signore, che è il padrone della terra.</p>
<p>Anche se i precetti del Levitico e di tanti altri brani biblici rimangono in una prospettiva utopistica, il termine e concetto dell&#8217;anno giubilare diventa fondamentale nella tradizione religiosa ebraica, come una prefigurazione della remissione dei peccati ad opera del Messia.</p>
<p>Dalla tradizione ebraica questo concetto della remissione dei debiti e/o peccati si travasa nella tradizione cristiana con la clausola fonda-mentale del Pater Noster: e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori.</p>
<p>Per primo san Girolamo (347-420 d.C.) traduce l&#8217;ebraico yobel nel latino jubilaeus, spostando decisamente il significato del termine dai contenuti socio-economico-giuridici della tradizione ebraica, liberazione dei servi, restituzione della terra, verso il concetto di anno della remissione dei peccati: in questo senso il giubileo si accomuna al giubilo, alla gioia per la redenzione dal peccato.</p>
<p>Nei primi tempi del cristianesimo si afferma l&#8217;uso del pellegrinaggio nei Luoghi Santi, dove visse e morì Nostro Signore Gesù Cristo, come forma d&#8217;espiazione dei peccati: i pellegrini appartengono ai ceti superiori, ma anche alle classi subalterne e per questi ultimi lo stesso viaggio è un sacrificio.</p>
<p>Nel 638 d.C. la Palestina è definitivamente occupata dagli Arabi e diventa impossibile o difficilissimo il pellegrinaggio.</p>
<p>Inoltre, quando la Cristianità perde il controllo dei Luoghi Santi, arriva a maturazione la frattura tra la Cristianità orientale, che riconosce la sua dipendenza anche religiosa dall&#8217;imperatore di Bisanzio e la Cristianità occidentale, nella quale il papa o vescovo di Roma rivendica la completa autonomia religiosa da Bisanzio e impone il suo primato su tutto l&#8217;Occidente cristiano. In particolare il primato romano rivendica la sua legittimazione in base alla tomba di Pietro, il Principe degli Apostoli, posta sotto l&#8217;altare maggiore della basilica costantiniana in Vaticano.</p>
<p>Dall&#8217;eredità di Pietro, la pietra su cui Cristo ha fondalo la Chiesa, il pontefice romano rivendica la disponibilità delle due chiavi, con le quali «apre e chiude» in campo spirituale e in campo temporale.</p>
<p>Ma il potere concreto dei papi si basa su un fatto specifico. Le donazioni di Costantino e dei suoi successori insieme con le donazioni e le eredità testamentarie degli ultimi discendenti dell&#8217;aristocrazia fondiario-senatoria hanno trasformato la Chiesa d i Roma nel più grande proprietario terriero dell&#8217;Italia peninsulare e insulare.</p>
<p><em>Tratto dal libro “Roma dei Giubilei”.</em></p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.ildoganalista.it/2025/02/26/approdo-sicuro-del-viaggio-cristiano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Roma eterna, Roma universale!</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2025/02/26/roma-eterna-roma-universale/</link>
					<comments>https://www.ildoganalista.it/2025/02/26/roma-eterna-roma-universale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 17:57:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[attualità_25_01]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ildoganalista.it/?p=4300</guid>

					<description><![CDATA[Roma eterna, Roma meta, Roma universale! Sembrano slogan, ma sono definizioni fungibili con tante altre, ormai classiche, quali: Roma «caput mundi», «cattolica»... tanto le stesse son dense di contenuto e tanto è incontrovertibile l'unicità di questa città, che, sola al mondo, è viva ed operante da circa tre millenni, registrando ed evidenziando sul suo  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-8 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-7 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-8" style="--awb-text-transform:none;"><p>Roma eterna, Roma meta, Roma universale! Sembrano slogan, ma sono definizioni fungibili con tante altre, ormai classiche, quali: Roma «caput mundi», «cattolica»&#8230; tanto le stesse son dense di contenuto e tanto è incontrovertibile l&#8217;unicità di questa città, che, sola al mondo, è viva ed operante da circa tre millenni, registrando ed evidenziando sul suo territorio testimonianze storico-artistiche mirabili, in una sequenza pressoché ininterrotta, che va dall&#8217;evo antico ai giorni nostri.</p>
<p>In tale sequenza la Roma di  Virgilio e di Orazio, dei Cesari e dei Papi, d&#8217;Italia e del mondo è e resta perennemente ed essenzialmente se stessa, quasi astraendosi dal tempo e dallo spazio, per farsi semplicemente e mirabilmente metafora. E in quanto metafora, non solo come meta dell&#8217;umanità in cammino, ma, anche, e soprattutto, quale luogo di incontro della storia con la metastoria, assume e rivela capacità e valenza uniche e straordinarie. Se peraltro lo stesso pellegrinaggio è metafora della vita, intesa, questa, quale viaggio dell&#8217;umanità, che in esso vive la propria tensione etico-religiosa, la propria ansia escatologica e la propria speranza di incontro con se stesso e con Dio, Roma, meta del pellegrinaggio, è metafora di quel privilegiato «terminale» del percorso disegnato dal desiderio e annunciato dalla profezia: centro sacrale del «disvelamento», promesso dalla fede ed approntato dalla storia. In essa, infatti, non solo è il compimento celebrativo del mito che si è fallo rito, bensì, anche, è l&#8217;epifania della grazia, che schiude l&#8217;orizzonte metafisico, obbligando l&#8217;infinito e l&#8217;eterno a farsi spazio e tempo nel rinnovantesi «scandalo» dell&#8217;Incarnazione.</p>
<p>Vero è che Roma, centro e meta di potere e di cultura nel mondo antico, una volta segnata dal Verbo, col sangue dei Martiri di Cristo, si fa approdo sicuro del viaggio cristiano, tant&#8217;è che ad essa giungono da ogni parte del mondo quei «viatores», in cerca di Dio, che proprio perché qui diretti si chiaman «romei», come «romee» son dette le vie che a Roma conducono. Ed è tale la gioia che Roma suscita all&#8217;apparire quale fulgida meta dalla ribalta di Monte Mario, che i pellegrini, che quel Monte ribattezzano in «Mons Gaudii», giunti al compimento della faticosa quanto affascinante avventura, allo scioglier del voto sacro, così giubilanti salutano Roma.</p>
<p>E quando nella notte di Natale del 1299, per disegno di provvidenza, quel pellegrinaggio si «canonizza nel giubileo, proclamato, prima ancora che dal Papa, dalla vox populi di romei e romani, Roma sarà inscindibilmente connessa con gli anni santi.</p>
<p><em>Tratto dalla prefazione di Francesco Sisinni, del libro “Roma dei giubilei” a cura di Willy Pocino.</em></p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.ildoganalista.it/2025/02/26/roma-eterna-roma-universale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Trampiamo” di dazi&#8230;la storia si ripete?</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2025/02/26/trampiamo-di-dazi-la-storia-si-ripete/</link>
					<comments>https://www.ildoganalista.it/2025/02/26/trampiamo-di-dazi-la-storia-si-ripete/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Baldi&nbsp;and&nbsp;Lucilla Rafetto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 17:52:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[attualità_25_01]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ildoganalista.it/?p=4298</guid>

					<description><![CDATA[Premessa Con sentenza del 21 novembre 2024, resa nella causa C-297/23, la Corte di Giustizia dell’UE si è pronunciata in merito al noto caso Harley-Davidson. I giudici unionali, in particolare, hanno sposato la posizione sfavorevole alla contribuente già adottata dal Tribunale dell’Unione europea[1], ritenendo prive di giustificazione economica le operazioni di delocalizzazione della produzione  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-9 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-8 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-9" style="--awb-text-transform:none;"><p><strong><em>Premessa</em></strong></p>
<p>Con sentenza del 21 novembre 2024, resa nella causa C-297/23, la Corte di Giustizia dell’UE si è pronunciata in merito al noto caso Harley-Davidson. I giudici unionali, in particolare, hanno sposato la posizione sfavorevole alla contribuente già adottata dal Tribunale dell’Unione europea<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, ritenendo prive di giustificazione economica le operazioni di delocalizzazione della produzione poste in essere dalla Società al fine precipuo di evitare il pagamento dei dazi all’importazione, a prescindere dalla loro effettività.</p>
<p>Tale decisione solleva, tuttavia, non pochi interrogativi su come bilanciare la pianificazione doganale aziendale con il rischio di incorrere in contestazioni relative all’origine delle merci e nel conseguente recupero daziario. A maggior ragione, nello scenario economico globale attuale, dove il pericolo di una guerra commerciale è sempre dietro l’angolo, come dimostra l’annuncio del Presidente degli Stati Uniti Trump di voler introdurre nuovi dazi USA sui prodotti europei, in risposta ai quali non sarebbero da escludere misure di ritorsione da parte dell’Unione. La storia si ripete?</p>
<p><strong><em>Il caso </em></strong></p>
<p>La vicenda in esame trae origine dalla decisione della Società americana di trasferire dagli Stati Uniti alla Thailandia la produzione di alcuni moto-veicoli destinati al mercato dell’Unione, a fronte dei dazi supplementari<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> introdotti dalla Commissione europea per le importazioni di prodotti provenienti dagli Stati Uniti, tra cui anche i motocicli, quale risposta all’istituzione dei dazi sull’acciaio e sull’alluminio imposti dall’allora Amministrazione repubblicana.</p>
<p>In ragione di ciò, al fine di avere certezza in ordine all’origine dei motocicli realizzati in tale Paese, Harley-Davidson ha presentato due richieste di Informazione vincolante in materia di origine (IVO) alle autorità doganali belghe, le quali hanno confermato l’origine thailandese delle moto in questione.</p>
<p>La Commissione europea, tuttavia, ha ritenuto che le operazioni di montaggio effettuate in Thailandia avessero l’obiettivo di eludere l’applicazione dei dazi supplementari imposti dall’UE e, pertanto, non fossero economicamente giustificate.</p>
<p>Tale decisione si è basata sull’interpretazione delle norme unionali che stabiliscono le regole per l’attribuzione dell’origine doganale ai prodotti commercializzati e, in particolare, sull’art. 33 del Regolamento delegato UE 2015/2446 (RD).</p>
<p>E invero, com’è noto, l’art. 60 del Reg. Ue 952 del 2013 (CDU), disciplina l’origine delle merci ai fini dell’attribuzione della tariffa doganale, stabilendo al comma 1 che, per essere originarie di un determinato paese o territorio, le stesse devono essere ivi interamente ottenute o sostanzialmente trasformate. Ai sensi del successivo comma 2, se alla produzione delle merci contribuiscono due o più paesi o territori, queste sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.</p>
<p>In chiave antielusiva, l’art. 33 del Regolamento delegato UE 2015/2446 (RD) precisa, poi, che la trasformazione o la lavorazione non può considerarsi economicamente giustificata ai sensi dell’art. 60, comma 2, CDU ove espressamente finalizzata a evitare l’applicazione di oneri doganali.</p>
<p>Sulla base di tale norma, la Commissione ha imposto la revoca delle IVO rilasciate dalle autorità belghe e il disconoscimento dell’origine non preferenziale thailandese delle motociclette ivi prodotte.</p>
<p><strong><em>Le conclusioni (illuminate) dell’Avvocata generale </em></strong></p>
<p>Harley-Davidson ha proposto ricorso avverso la decisione di esecuzione della Commissione europea davanti al Tribunale dell’UE, il quale ha respinto l’azione legale intentata dalla Società, confermando l’impostazione della Commissione.</p>
<p>Nell’ambito del giudizio di impugnazione instauratosi davanti la Corte di Giustizia dell’Unione europea, l’Avvocata generale ha depositato le proprie conclusioni, con le quali ha proposto alla Corte di Giustizia l’annullamento della decisione adottata dall’organo esecutivo dell’UE.</p>
<p>Muovendo dall’interpretazione letterale dell’art. 33 RD<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> e dalla nozione di giustificazione economica, l’Avvocata generale ha evidenziato come la <em>ratio</em> della norma antielusiva sia quella di far venire meno la giustificazione economica di un’operazione soltanto quando il suo fine sia eludere l’applicazione dei dazi mediante una manipolazione dell’origine.</p>
<p>La nozione di giustificazione economica, infatti, implica l’esistenza di un interesse giuridicamente riconosciuto, il quale manca nel caso di misure illegittime o di elusione non conforme allo scopo di normative. Al contrario, il semplice fatto di evitare l’applicazione di oneri doganali non sarebbe, in quanto tale, né illegittimo né censurabile per altri motivi.</p>
<p>Declinando tali principi nel caso di specie, l’Avvocata ha sottolineato come il divieto di evitare i dazi configuri un’ingerenza significativa nella posizione concorrenziale della Harley-Davidson.</p>
<p>Inoltre, dalla lettura del Considerando 21 del medesimo Regolamento delegato UE 2015/2446, l’art. 33 RD risulta finalizzato a evitare manipolazioni dell’origine delle merci importate al fine di evitare l’applicazione di misure di politica commerciale. Tali “manipolazioni”, alla luce di altre normative unionali, devono intendersi come utilizzo di artifici, inganni o raggiri.</p>
<p>Il Considerando 21 dimostra, pertanto, che l’art. 33 RD non si prefigge di escludere la giustificazione economica dell’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale in ogni caso in cui si eviti semplicemente l’applicazione di dazi, ma soltanto quando ciò avvenga mediante una manipolazione dell’origine. A tal fine, occorre verificare se le operazioni di trasformazione o lavorazione sostanziale svolte in un determinato paese (<em>i.e.</em> Thailandia) siano finalizzate a trarre in inganno riguardo alla circostanza che il prodotto in questione sia in realtà originario del paese nei confronti del quale l’UE ha imposto un dazio supplementare (<em>i.e.</em> Stati Uniti).</p>
<p>Per di più, anche l’obiettivo dei dazi supplementari, ossia arrecare uno svantaggio a un altro paese per peggiorare la posizione concorrenziale dei prodotti ivi fabbricati, depone per un’interpretazione dell’art. 33 RD quale disposizione limitata a un divieto di elusione.</p>
<p>Alla luce di tale ragionamento, l’Avvocata Generale ha rilevato come Harley-Davidson, trasferendo la produzione dagli Stati Uniti in Thailandia, abbia fatto esattamente ciò che i dazi supplementari intendevano ottenere. La rilocalizzazione in Thailandia della fase finale del processo produttivo dei motocicli non sarebbe pertanto idonea a giustificare il raggiro delle misure restrittive, non essendo da sola elemento sufficiente a escludere la giustificazione economica dell’ultima lavorazione o trasformazione sostanziale.</p>
<p><strong><em>La sentenza della Corte di Giustizia</em></strong></p>
<p>Sebbene le conclusioni dell’Avvocata generale abbiano segnato uno sviluppo nell’interpretazione del concetto di lavorazione “economicamente giustificata”, i giudici unionali hanno confermato la decisione del Tribunale dell’UE, asserendo come il fine principale delle operazioni di rilocalizzazione produttiva adottate dalla Società fosse quello di evitare il pagamento dei dazi all’importazione.</p>
<p>Con la pronuncia in commento, la Corte di Giustizia, per la prima volta, ha chiarito che, per essere considerata economicamente giustificata, un’operazione di delocalizzazione deve avere motivazioni essenziali diverse dall’elusione daziaria, da valutarsi sulla base di elementi oggettivi.</p>
<p>In particolare, secondo i giudici unionali, il criterio dirimente ai fini dell’applicazione dell’art. 33 RD deve essere individuato nello scopo principale o prevalente dell’operazione posta in essere, non rilevando a tal proposito la circostanza che la delocalizzazione persegua anche altri obiettivi di carattere secondario; argomentare diversamente, infatti, priverebbe la norma della sua efficacia.</p>
<p>Al fine di valutare lo scopo principale delle operazioni realizzate dalla Società, la Corte di Giustizia ha fatto ricorso agli elementi disponibili della vicenda sottoposta alla sua attenzione. In particolare, i giudici europei hanno concluso che la delocalizzazione fosse volta principalmente a ottenere un vantaggio fiscale dalla “coincidenza temporale” tra l’annuncio di Harley Davidson agli azionisti e l’entrata in vigore del Regolamento unionale.</p>
<p>La Corte di Giustizia è altresì intervenuta in tema di onere della prova, precisando che spetta all’operatore economico interessato dimostrare, attraverso elementi concreti o indizi sufficientemente affidabili e precisi, che le operazioni di fabbricazione nel Paese in cui la produzione è delocalizzata non hanno come obiettivo principale il conseguimento di un indebito vantaggio daziario. In assenza di tale prova, la delocalizzazione della produzione non può considerarsi economicamente giustificata e<em>x</em> art. 33 RD, con conseguente disconoscimento dell’origine del luogo in cui le operazioni di produzione sono svolte, anche in assenza di qualsivoglia manipolazione.</p>
<p>Ciò è quanto è avvenuto nel caso che ci occupa, in cui non è stato oggetto di contestazione l’effettivo, reale e sostanziale svolgimento in Thailandia di operazioni di produzione.</p>
<p>Infine, con riferimento alla nozione di “manipolazioni” riportata nel Considerando 21 RD, i giudici europei hanno affermato che quest’ultimo ricomprende un’ampia gamma di azioni volontarie che comportano un cambiamento di origine delle merci importate, tra le quali devono essere impedite quelle realizzate allo scopo di evitare l’applicazione delle misure tariffarie.</p>
<p>La menzione di tale scopo, pertanto, sarebbe superflua e priva di effetto se il termine “manipolazioni” non fosse interpretato nel senso di riferirsi alle azioni che hanno quale scopo primario l’elusione delle misure di politica commerciale. Inoltre, poiché tale espressione non figura nell’art. 33 RD, non può essere consentita una lettura di tale norma incompatibile con la sua formulazione e con il suo sistema.</p>
<p>La sentenza, pertanto, propone un’interpretazione molto rigida del criterio antielusivo di cui all’art. 33 RD: tale norma, infatti, mira a evitare che operazioni marginali siano poste in essere con il solo fine di attribuire al prodotto finito un’origine diversa da quella applicabile in base alle regole unionali.</p>
<p>Alla luce della pronuncia in commento, per evitare di incorrere nel rischio di una contestazione di condotta elusiva <em>ex </em>art. 33 RD e di gravose misure daziarie, eventuali spostamenti strategici della produzione dovranno essere supportati da motivazioni idonee a dimostrare la sussistenza di ragioni diverse dall’ottenimento di un mero beneficio fiscale.</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> V. sentenza del 1° marzo 2023.</p>
<p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Dapprima del 25% e successivamente del 50%.</p>
<p><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> L’art. 33 RD prevede che “<em>Un’operazione di trasformazione o lavorazione effettuata in un altro paese o territorio non è considerata economicamente giustificata se, sulla base degli elementi disponibili, risulta che lo scopo di tale operazione era quello di evitare l’applicazione delle misure di cui all’articolo 59 del codice</em>”.</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.ildoganalista.it/2025/02/26/trampiamo-di-dazi-la-storia-si-ripete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Easy Rider</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2025/02/26/easy-rider/</link>
					<comments>https://www.ildoganalista.it/2025/02/26/easy-rider/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Composta&nbsp;and&nbsp;Silvia Taroni]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 17:47:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[tariffa after eight]]></category>
		<category><![CDATA[tariffaaftereight_25_01]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ildoganalista.it/?p=4294</guid>

					<description><![CDATA[C: Era il 1969; attraverso il grande schermo cinematografico risuonavano per la prima volta le parole tanto confuse quanto profonde di Jack Nicholson sulla libertà ed il conformismo che avrebbero contribuito a fare di Easy Rider un capolavoro indimenticabile: "(Gli alieni) Beh, sono persone proprio come noi. Provengono dal nostro stesso sistema solare. Solo  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-10 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-9 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-10" style="--awb-text-transform:none;"><p><strong>C:</strong> Era il 1969; attraverso il grande schermo cinematografico risuonavano per la prima volta le parole tanto confuse quanto profonde di Jack Nicholson sulla libertà ed il conformismo che avrebbero contribuito a fare di <strong><em>Easy Rider</em></strong> un capolavoro indimenticabile: <em>&#8220;(Gli alieni) Beh, sono persone proprio come noi. Provengono dal nostro stesso sistema solare. Solo che la loro società è più evoluta. Voglio dire, non hanno guerre, non hanno un sistema monetario, non hanno leader; perché, voglio dire, ogni uomo è un leader. Voglio dire ognuno di loro, grazie alla tecnologia, è in grado di nutrirsi, vestirsi, avere una casa e spostarsi in modo equo e senza sforzo.&#8221;</em> <em>Equo</em>, quindi <em>uguale per tutti</em> e <em>senza sforzo</em>, ovvero <em>semplice</em>. L’articolo 20 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle <strong>Persone con Disabilità</strong>, conclusa a New York il 13 dicembre 2006, approvata a nome della Comunità europea dalla Decisione 2010/48/CE del Consiglio, stabilisce che gli Stati aderenti debbano adottare misure efficaci a garantire alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore autonomia possibile, provvedendo in particolare a facilitare tale mobilità, agevolare l’accesso ad ausili, apparati, accessori e tecnologie di supporto, rendendo questi ultimi disponibili a costi accessibili. Un principio cardine ripreso e discusso proprio in una delle più recenti sentenze della Corte di Giustizia dell’UE &#8211; <strong>Sentenza del 28 novembre 2024 – Cause riunite C-129/23 e C-567/23</strong> &#8211; chiamata ad esprimersi in merito alla Classificazione di alcuni veicoli elettrici a quattro ruote. Ma procediamo con ordine.</p>
<p><strong>S:</strong> Nell’ottobre del 2000 il Comitato del Sistema Armonizzato del WCO era stato invitato dal Segretariato a formulare un Parere di Classifica relativamente ad alcuni <strong>Veicoli (scooters) a tre o quattro ruote</strong> alimentati da motori elettrici a batteria, dotati di una piattaforma orizzontale che collegava la parte anteriore e posteriore, piccoli pneumatici, un sedile girevole con braccioli pieghevoli, colonna di sterzo regolabile fornita di un piccolo pannello di controllo con un interruttore di accensione, quattro pulsanti per selezionare la velocità e leve per accelerare, frenare e invertire la marcia del veicolo. Lo scooter poteva essere dotato di comandi manuali per utenti con una sola mano o con artrite, oltre a opzioni personalizzate per mancini o destrorsi e poteva essere utilizzato su marciapiedi e in spazi pubblici per fare acquisti, pescare, sui campi da golf, etc. Considerato il testo delle Voci e le Note Esplicative, il Comitato aveva, dunque, formulato due possibili ipotesi di classificazione: <strong>8703</strong>  &#8211; <em>“altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702)”</em> <strong>e 8713</strong> – <em>“carrozzelle ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione”</em>. Da un lato le Note Esplicative di SA della 8713 escludevano espressamente i veicoli <strong><em>“semplicemente adattati”</em></strong> per uso degli invalidi, dall’altro le caratteristiche tecniche del bene sembravano identificare come utilizzatori designati persone dotate di mobilità limitata, compresi anziani e disabili. Giunti alla votazione finale il Comitato del SA decise di classificare gli scooter alla <strong>8703.10 in applicazione delle RGI 1 e 6</strong> e di procedere con la pubblicazione di un <strong>Parere di Classifica</strong>.</p>
<p><strong><img decoding="async" class="size-full wp-image-4295 alignright" src="https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/02/1-NENC.jpg" alt="" width="269" height="267" srcset="https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/02/1-NENC-66x66.jpg 66w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/02/1-NENC-70x70.jpg 70w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/02/1-NENC-150x150.jpg 150w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/02/1-NENC-200x199.jpg 200w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/02/1-NENC.jpg 269w" sizes="(max-width: 269px) 100vw, 269px" />C:</strong> Nel gennaio 2005 l’UE decise di integrare le <strong>Note Esplicative della Nomenclatura Combinata</strong>, che si mantengono inalterate anche nella versione attuale, specificando che i veicoli a motore per disabili della <strong>Sottovoce 8713.90.00</strong> si distinguono dai veicoli della voce 8703 principalmente perchè hanno velocità massima di 10 Km/h, larghezza massima di 80 cm, due serie di ruote aderenti al terreno, caratteristiche speciali per alleviare la disabilità (ad es. poggiapiedi per le gambe) e possono essere muniti di una serie supplementare di ruote (antiribaltamento), sterzo e altri comandi (ad es. una leva) di facile utilizzo. Tali <em>“comandi sono collegati di solito ad uno dei braccioli e non si presentano mai come piantone dello sterzo separato, regolabile”.</em> La Sottovoce 8713.90.00 comprende i veicoli elettrici simili alle sedie a rotelle destinati esclusivamente al trasporto dei disabili ed esclude tutti gli scooter a motore (<strong><em>mobility scooters</em> </strong>da classificare alla <strong>Voce 8703 – <em>vedi foto accanto</em></strong>) muniti di un piantone dello sterzo separato, regolabile. Seguirono ulteriori dibattiti e nell’agosto del 2009 venne, finalmente, pubblicato il <strong>Regolamento (CE) 718/2009</strong> relativo alla Classificazione di due veicoli, a tre e quattro ruote, smontabili, con colonna dello sterzo ripiegabile e dotata di un’unità di controllo, in grado di raggiungere una velocità massima di 6.5/8 Km/h. Entrambi vennero classificati alla Sottovoce <strong>8703.10.18 in applicazione delle RGI 1 e 6</strong> quali veicoli per il trasporto di persone. La classificazione alla 8713 venne esclusa poiché, ai sensi delle Note Esplicative di SA per la 8713 e di NC per la 8713.90.00, gli scooter non risultavano <em>“specialmente concepiti per il trasporto di disabili”</em> né riportavano <em>“caratteristiche particolari atte ad alleviare una disabilità”</em>.</p>
<p><strong>S:</strong> Sembrava che il percorso fosse stato delineato in maniera netta, tuttavia, come spesso accade, perplessità tecniche e filosofiche continuavano ad emergere anche in ragione della differenza di trattamento daziario e fiscale (dazio da 10% a 0% ed aliquote IVA ridotte) tra le Sottovoci 8703.10.18 e 8713.90.00. Tra il 2010 ed il 2016 la <strong>Corte di Giustizia dell’UE</strong> aggiunse un’ulteriore serie di punti fermi. Nella Sentenza del 22 dicembre 2010 relativa al <strong>Procedimento C-12/10</strong> venne ribadito che il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci dev’essere ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, pertanto, scooter elettrici con piantone dello sterzo separato che possono raggiungere velocità superiori ai 10 Km/h <em>“devono essere considerati mezzi di trasporto per persone rientranti alla voce 8703”</em>. Ma il grande valore della Sentenza divenne evidente al punto 25: <em>“la mera circostanza che detti scooter elettrici per anziani o disabili possano essere eventualmente utilizzati da disabili, o anche essere oggetto di un adattamento per essere usati da questi ultimi, è irrilevante ai fini della classificazione doganale di tali veicoli, in quanto essi sono adatti allo svolgimento di varie altre attività da parte di persone che non soffrono di alcun handicap, ma che, per motivi diversi, preferiscono spostarsi su piccole distanze in altro modo che non a piedi”.</em></p>
<p><strong>C:</strong> Analizziamo ora le conclusioni tratte dalla Sentenza del 26 maggio 2016 nella <strong>Causa C-198/15</strong>. La Corte, rispondendo puntualmente alle questioni pregiudiziali in merito all’interpretazione delle Voci 8703 e 8713, concluse che: 1 &#8211; l’espressione <em>“per invalidi”</em> identifica prodotti destinati unicamente a persone invalide, 2 &#8211; la circostanza che un veicolo possa essere utilizzato da persone non invalide è irrilevante ai fini della classificazione poiché essa tiene conto non già dell’uso possibile ma solo dell’uso previsto del bene e 3 &#8211; che le Note Esplicative della NC non sono idonee a modificare la portata delle Voci. Infine, dopo aver ripreso le riflessioni contenute nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, evidenziò che <em>“il termine «invalidi» di cui alla voce 8713 deve essere interpretato nel senso che esso designa le persone colpite da una <strong>limitazione non marginale</strong> della capacità di camminare, e che la durata di tale limitazione e l’eventuale presenza di altre limitazioni di capacità sono irrilevanti.”</em> Alcuni di questi principi furono successivamente ripresi nel 2021 con la pubblicazione del nuovo <strong>Regolamento (UE) 2021/1367</strong> relativo alla classificazione di un veicolo elettrico a quattro ruote dotato di piattaforma orizzontale di collegamento tra la parte anteriore a quella posteriore, sedile girevole con supporti e braccioli, una superficie antiscivolo per i piedi, colonna dello sterzo regolabile e pieghevole munita di un pannello di controllo ed un volante atto a consentire le manovre da effettuarsi con una solo mano. Lo scooter poteva raggiungere una velocità massima di circa 15-16 Km/h ed <em>“essere attrezzato con una serie di ruote antiribaltamento posteriori, un cestino per la spesa, un porta-bastone da passeggio etc”.</em></p>
<p><strong>S:</strong> Anche in questo caso venne esclusa la classificazione alla Voce 8713 poiché privo di elementi speciali destinati ad alleviare la disabilità e non progettato appositamente per il trasporto di disabili, ai sensi delle Note Esplicative di SA della 8713 e NC della 8713.90.00 e del Parere di Classifica del WCO pubblicato nel 2001. Vennero, inoltre, citate tra le motivazioni le conclusioni della Corte di Giustizia dell’UE nella Cause C-198/15 e C-286/15 (caratteristiche e proprietà oggettive valutate al momento dello sdoganamento). <strong>Il veicolo venne dunque classificato alla 8703.10.18</strong> come <em>“autoveicolo costruito principalmente per il trasporto di persone, simile agli autoveicoli per il trasporto di persone sui campi da golf”</em> in applicazione delle RGI 1 e 6. Arriviamo, dunque, sino ai giorni nostri ed alla recente Sentenza della Corte di Giustizia dell’UE del 28 novembre 2024 nelle cause riunite <strong>C-129/23 e C-567/23</strong>. La vicenda vede contrapposti la BG Tecnik, un importatore ceco di veicoli elettrici a quattro ruote da lui dichiarati alla Sottovoce 8713.90.00 esente dai dazi, e le Autorità doganali che hanno contestato la classificazione ed imposto la rettifica alla Sottovoce 8703.10.18 soggetta ad aliquota daziaria del 10%. Tali veicoli risultano pressoché identici a quelli oggetto del Regolamento (UE) 2021/1367, descritto pocanzi, che l’importatore contesta poiché a seguito della pubblicazione “<em>non dispone più di alcun margine per indicare qualsiasi dispositivo e caratteristica che ne consenta l’uso da parte di persone disabili”</em>. Lo stesso Ministero dei Trasporti della repubblica ceca lo ha inserito, attraverso una decisione di omologazione tecnica, nella categoria <em>“altri veicoli, carrozzelle per invalidi”</em> e l’Istituto nazionale di Controllo dei Medicinali lo ha qualificato come Dispositivo Medico.</p>
<p><strong><img decoding="async" class="size-fusion-600 wp-image-4296 alignleft" src="https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/02/2-Composta-Taroni-600x343.jpg" alt="" width="600" height="343" srcset="https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/02/2-Composta-Taroni-200x114.jpg 200w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/02/2-Composta-Taroni-300x172.jpg 300w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/02/2-Composta-Taroni-400x229.jpg 400w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/02/2-Composta-Taroni-600x343.jpg 600w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/02/2-Composta-Taroni-768x439.jpg 768w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/02/2-Composta-Taroni-800x457.jpg 800w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/02/2-Composta-Taroni-1024x585.jpg 1024w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/02/2-Composta-Taroni-1200x686.jpg 1200w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/02/2-Composta-Taroni.jpg 1387w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />C:</strong> Infine, questione maggiormente delicata, il giudice del rinvio ha sottolineato come l’applicazione del Regolamento (UE) 2021/1367 sia contraria all’<strong>art. 20 della Convenzione dell’ONU </strong>e limiti sia i diritti delle persone con disabilità, aumentando il prezzo del veicolo, che la progettazione e la produzione di componenti innovativi. È pur vero, tuttavia, che tale veicolo è stato più volte descritto negli atti giudiziari come <em>“progettato segnatamente per persone anziane che soffrono di problemi di salute leggeri, la cui capacità di camminare è limitata in modo marginale”.</em> Nell’argomentare paziente della Corte, punto dopo punto, cogliamo due concetti fondamentali di carattere generale, ovvero che la finalità di un Regolamento di Classificazione è quella di descrivere in modo concreto la merce senza lasciare alcun margine di valutazione soggettiva, pena essere sprovvisto di effetto utile, e che il modo in cui una merce è trattata in forza di una normativa nazionale, che persegue obiettivi diversi da quelli della NC, non è determinante ai fini della classificazione. Infine, viene data risposta alla questione etica posta dal giudice del rinvio, sottolineando che, poichè <em>“detto veicolo non è destinato unicamente agli invalidi, non si può sostenere che l’imposizione dei dazi doganali violi i diritti di tali persone. Peraltro, detta Convenzione e, segnatamente, il suo art. 20, non richiede che i veicoli il cui scopo è agevolare la mobilità siano esentati dai dazi doganali”. </em>La conclusione è cristallina: la Voce 8713 dev’essere interpretata nel senso che essa non si applica al bene commercializzato dalla BG Tecnik. Cristallina per noi, forse, con alle spalle 24 anni di giurisprudenza, meno cristallina per alcuni dei tecnologici sistemi di classificazione gratuiti. ChatGPT resta granitico a favore della 8713, CLASS, invece, dopo numerose prove ed interrogazioni dirette delle Voci fornisce un ulteriore interessante documento, un <strong>Parere del Comitato del Codice Doganale </strong>del 2019 che classifica alla 8703.10.18 questo genere di veicoli. Siamo davvero giunti alla fine? Vedremo…in fondo ognuno di noi è libero di contestare e portare prove a supporto della propria tesi. Perché, come diceva Dennis Hopper in <em>Easy Rider,</em> <strong>“La libertà è tutto”.</strong></p>
<p><strong>C: Claudia Composta</strong></p>
<p><strong>S: Silvia Taroni</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>(immagine realizzata con ChatGPT)</strong></p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.ildoganalista.it/2025/02/26/easy-rider/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
