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	<title>Claudia Composta &#8211; Il Doganalista</title>
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	<description>Rivista giuridico-economica di commercio internazionale</description>
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		<title>Miracolo sulla XXa Sezione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Claudia Composta&#160;and&#160;Silvia Taroni]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 09:37:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[tariffa after eight]]></category>
		<category><![CDATA[tariffaaftereight_26_01]]></category>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-1" style="--awb-text-transform:none;"><p><strong><img fetchpriority="high" decoding="async" class=" wp-image-4605 alignleft" src="https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2026/02/after-eight.webp" alt="" width="660" height="440" srcset="https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2026/02/after-eight-200x133.webp 200w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2026/02/after-eight-300x200.webp 300w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2026/02/after-eight-400x266.webp 400w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2026/02/after-eight-600x400.webp 600w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2026/02/after-eight.webp 698w" sizes="(max-width: 660px) 100vw, 660px" /></strong><strong>S:</strong> Immaginate di dover classificare un paffuto <strong>pupazzo di neve</strong> glitterato alto 1 metro e mezzo o ancor meglio una renna luminosa in plastica che porta al collo una ghirlanda di agrifoglio e appese ai palchi palline dai riflessi rossi ed oro splendenti. Ad Agosto rifiutereste di esporli anche a casa di vostra suocera ma quando Dicembre si avvicina, portato da un vento gelato carico di cristalli di neve, s’insinua come uno spiffero tra le imposte anche l’insana necessità di popolare salotti e cucine con giganteschi e coloratissimi <strong>addobbi</strong> dallo spiccato carattere <strong>natalizio</strong>. Tutti gli anni sempre la stessa storia: possiamo rinunciare all’ennesimo pinguino con sciarpa e cappello ed un sacco pieno di doni sulle spalle? Ma nemmeno per idea; piuttosto rimuoviamo temporaneamente foto di battesimi e matrimoni, ricordi di famiglia…tanto ci si vede tutti il 24 sera o il 25 a pranzo. Se ci sentisse il fantasma del Natale passato…</p>
<p><strong>C:</strong> Era Dicembre del 2023 quando per la prima volta analizzammo con gli occhi da Doganalista una serie di articoli natalizi dal punto di vista della Classificazione (cliccate qui per leggere il nostro “<a href="https://www.ildoganalista.it/2023/12/27/a-christmas-classification-carol/">A Christmas Classification Carol</a>”) e trascorsi due anni abbiamo il piacere di riprendere questo argomento per richiamare la vostra attenzione su una serie di curiose ed interessanti novità. Ma procediamo gradualmente. Con il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/2222 del 5 dicembre 2016 la Commissione europea aveva inserito al <strong>Capitolo 95 la Nota Complementare 1</strong> ai sensi della quale la sottovoce 9505.10 comprendeva, oltre agli oggetti decorativi destinati ad essere appesi agli alberi di Natale, anche <em>“oggetti ampiamente riconosciuti come <strong>tradizionalmente utilizzati in occasione delle feste di Natale</strong> e ideati e fabbricati esclusivamente come oggetti per feste di Natale”</em> quali <em>“oggetti associati alla Natività (ossia oggetti per il presepe tradizionale), quali figurine e animali per il presepe, stelle comete, re magi e scene della Natività</em>” e ancora <em>“oggetti riconosciuti come utilizzati in occasione delle feste di Natale in ragione di antiche tradizioni nazionali, quali alberi di Natale artificiali, calze, ceppi e botti di Natale, babbi Natale con o senza slitta, angeli di Natale”.</em></p>
<p><strong>S:</strong> Sempre ai sensi del Regolamento la Sottovoce <strong>non</strong> comprendeva, però, <em>“oggetti per l&#8217;inverno destinati a un utilizzo più generico come <strong>decorazioni nella stagione invernale</strong>, in ragione delle loro caratteristiche oggettive che indicavano che non erano utilizzati esclusivamente per le feste di Natale, ma principalmente come decorazioni invernali, quali stalattiti, cristalli di neve, stelle, renne, pettirossi, pupazzi di neve e altre immagini associate all&#8217;inverno, anche se i colori o l&#8217;aspetto facevano pensare al Natale”.</em> Proprio in forza di queste esclusioni erano state emesse negli ultimi anni una serie di ITV, il cui destino ora risulta appeso ad un filo. A Giugno 2025, infatti, è stato modificato il testo delle <strong>Note Esplicative di Sistema Armonizzato della 9505</strong> e, ai sensi della nuova formulazione, tale Voce ora comprende articoli decorativi principalmente utilizzati durante le celebrazioni natalizie, come statuine o oggetti da appendere con <strong>simboli legati al Natale</strong> (ad esempio: statuine che tengono un bastoncino di zucchero o che indossano abiti o accessori con colori, design e forme che richiamano quelli di Babbo Natale, etc.).</p>
<p><strong>C:</strong> Coerentemente con la modifica testuale apportata, sono stati rilasciati dal Comitato del Sistema Armonizzato <strong>due nuovi Pareri di Classifica</strong>. Il primo riguarda un articolo decorativo realizzato in plastica a forma di pinguino con cappello e sciarpa decorati con fiocchi di neve ed un regalo nelle mani. La testa risulta inserita all’interno di una palla di neve con glitter. Ai sensi delle Regole di Interpretazione del Sistema Armonizzato 1 e 6 il pinguino è stato classificato alla Sottovoce 9505.10, tra gli Oggetti per feste di Natale, in virtù degli accessori festivi e del design spiccatamente natalizio. Il secondo, invece, riguarda un articolo decorativo da appendere a forma di casetta, realizzato in legno e decorato con un abete ed un pupazzo di neve con cappello e sciarpa natalizi. Al pari del primo anche questo articolo è stato classificato alla Sottovoce 9505.10. A questo punto al fine di garantire l&#8217;uniformità delle norme di classificazione nella Nomenclatura Combinata con l&#8217;interpretazione e l&#8217;applicazione del Sistema Armonizzato adottato dall&#8217;Organizzazione Mondiale delle Dogane e al fine di risolvere divergenze di classificazione esistenti nell&#8217;UE, si è reso necessario <strong>sopprimere la Nota Complementare 1 del Capitolo 95 della NC</strong> con carattere di urgenza.</p>
<p><strong>S:</strong> Pertanto, il 31 ottobre 2025, in occasione della pubblicazione del <strong>Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/1926</strong> della Commissione del 22 settembre 2025 (che modifica l&#8217;allegato I del Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune), ne è stata disposta la cancellazione con efficacia dal 1° novembre 2025. Un vero e proprio <em>“dolcetto o scherzetto”</em> arrivato nel giorno di Halloween. E persi tra le pagine della Tariffa alla ricerca di sottovoci nuove ad alcuni potrebbe essere sfuggito proprio il comma primo dell’Articolo 1 che ha silenziosamente sovvertito anni di regole di classificazione. Ciò che fino a ieri veniva relegato alla 3926.40 tra gli articoli decorativi in plastica – statuette ed altri oggetti di ornamento – dovrà essere oggetto di nuova valutazione alla luce dell’ampliamento della portata della voce 9505. E forse, allora, anche il paffuto pupazzo di neve glitterato alto 1 metro e mezzo, la renna luminosa in plastica che porta al collo una ghirlanda di agrifoglio ed il pinguino che campeggia sulla madia, al posto della festosa immagine della laurea dei nipoti, potranno finalmente essere riconosciuti come articoli per le feste di Natale e non più solo come oggetti decorativi della stagione invernale.</p>
<p><strong>C:</strong> Cambia la voce e, di conseguenza, cambiano anche i dazi e l’impatto è notevole se si passa dal 6,5% al 2,7% (altre materie) o addirittura allo 0% se l’oggetto è realizzato in vetro. Pensiamo, per assurdo, alle <em>“palle di neve”,</em> quelle sfere riempite di liquido e glitter, che generalmente vengono messi in movimento con una semplice rotazione del polso, ed analizziamo un caso pratico. Il 17 Aprile 2023 è stata emessa dalla Dogana tedesca l’ITV <strong>DEBTI10212/23-1</strong> per una <em>“palla di neve, con sfera in vetro comune, riempita con un liquido trasparente contenente particelle visibili e scintillanti in plastica (PET); scuotendo il prodotto le particelle vengono messe in sospensione creando un effetto di nevicata artificiale, all’interno della sfera una rappresentazione figurativa di un pupazzo di neve in plastica (poliresina) che tiene in braccio un piccolo albero di Natale, con base in plastica (poliresina) decorata con pupazzi di neve e alberi di Natale, con altezza di circa 6,5 cm”. </em>Coerentemente con quanto descritto all’interno dell’ITV <em>“il vetro determina il carattere essenziale della merce in ragione della sua importanza ai fini dell’uso, nessuna classificazione come articolo da festa alla voce 9505, a causa del carattere genericamente invernale del prodotto e della mancanza di un riferimento specifico alla festività natalizia”</em>, pertanto, l’articolo viene classificato alla sottovoce 7013.99.00 tra gli oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l&#8217;ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 con un dazio del 11%.</p>
<p><strong>S:</strong> La stessa Dogana tedesca il 27 giugno 2025 ha rilasciato l’ITV <strong>DEBTI12641/25-1</strong> alla 9505.10.10 – Oggetti per feste di Natale di vetro &#8211; per una <em>“sfera in vetro trasparente (diametro 10 cm) riempita con un liquido chiaro e particelle di neve artificiale, all’interno della quale è collocata una figura di Babbo Natale con abiti tradizionali. La sfera di vetro è montata su una base bianca in poliresina, dotata di un modulo musicale integrato, di un vano batterie e di un interruttore ON/OFF. Quando è accesa, l’effetto decorativo della palla di neve, già di per sé ornamentale, può essere ulteriormente amplificato (tramite un moto vorticoso della neve azionato da un motorino con supporto LED e/o con l’aggiunta di musica natalizia). Prodotti realizzati in questo modo servono, secondo la tradizione, a decorare il periodo natalizio o dell’Avvento. Considerata l’importanza della funzione come palla decorativa da scuotere, il carattere della merce è determinato dal vetro. Dal punto di vista tariffario, si tratta di un “articolo per le festività natalizie, di vetro”.</em> E, aggiungiamo noi, in questo caso il dazio è lo 0%. Diviene dunque estremamente evidente come la soppressione della Nota Complementare 1 possa portare ad uno stravolgimento importante nell’universo della classificazione. Uno stravolgimento che dovrebbe portare alla necessaria revoca di alcune ITV.</p>
<p><strong>C:</strong> D’ora in poi, quando scuoteremo quelle sfere scintillanti, sorrideremo pensando alla loro classificazione e magari, sotto al vischio, tra un pupazzo di neve ed una lanterna che lampeggia nella notte, ci augureremo che Babbo Natale controlli sempre due volte la lista… dei codici di Sistema Armonizzato. Che i dazi a 0% siano con tutti voi.</p>
<p><strong>C: Claudia Composta</strong></p>
<p><strong>S: Silvia Taroni</strong></p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>CERA una volta…</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Claudia Composta,&#160;Silvia Taroni&#160;and&#160;Mirko Antonelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 07:11:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[tariffa after eight]]></category>
		<category><![CDATA[tariffaaftereight_25_03]]></category>
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<p><strong>C:</strong> Nel linguaggio dell’Arte e della Musica, gli oggetti possono trasformarsi in potenti simboli che travalicano la loro realtà materiale. Ne è un esempio celebre la canzone <em>“Candle in the Wind”</em> di Elton John, dove la candela diventa metafora della fragilità e transitorietà della vita, immortalando figure leggendarie come Marilyn Monroe o Lady Diana. Analogamente, nel quadro surrealista di René Magritte, una semplice candela assume contorni enigmatici perdendo la sua concretezza per caricarsi di significati più profondi e misteriosi. Indimenticabile anche il famoso <em>“Rimetta a posto la candela!”</em> urlato da Gene Wilder in Frankenstein Junior che dopo tutti questi anni non smette mai di strapparci un sorriso. In questi ambiti creativi può rappresentare contemporaneamente speranza, memoria, spirito o tempo che passa. Ma quando si tratta di Commercio Internazionale e Dogana, non c’è spazio per l’interpretazione simbolica: la candela deve essere classificata in base alle sue <strong>caratteristiche oggettive </strong>nella Voce di <strong>SA 3406</strong> &#8211; <em>Candele, ceri ed articoli simili</em>, compresi i lumini e le candele da notte.</p>
<p><strong> </strong><strong>M:</strong> Spesso accade, tuttavia, che tali oggetti non si presentino nella loro forma essenziale, quella tipica dei cerini da chiesa o delle candeline di compleanno per intenderci, ma più spesso accompagnate da ornamenti, inserite all’interno di contenitori robusti e sfarzosi o ancora a completamento di veri e propri candelabri e bugie. Con l’avvento della stagione calda, infine, quando l’umidità prende il sopravvento e ci troviamo immersi in nuvole ronzanti di zanzare assetate, quale migliore arma di difesa se non una profumata candela alla <strong>citronella</strong> contenente sostanze insettifughe o repellenti per rischiarare l’atmosfera in giardino o sul patio?! In tutti questi casi il processo di classificazione si complica e l’impiego di strumenti come le Note Esplicative e le banche dati di ITV diventa fondamentale. Consideriamo, ad esempio, proprio l’ultimo caso proposto; è vero che le candele sono espressamente nominate ma il contenuto di repellente per insetti ne condiziona caratteristiche fisiche, uso finale e destinazione commerciale.</p>
<p><strong>S:</strong> La presenza di olio di citronella conferisce alla candela una <strong>proprietà insetto-repellente</strong> che ne modifica definitivamente l’impiego e la rende inutilizzabile in ambienti chiusi poiché, accesa, emette un fumo scuro ed un odore invasivo e pungente. In questo caso il prodotto reca sull’etichetta le indicazioni per il solo utilizzo all’esterno e la classificazione slitta alla Voce di SA 3808. In merito esistono nel database statunitense centinaia di Binding Ruling rilasciate per candele alla citronella alla 3808, <strong>mentre</strong> quello unionale riporta pochi esempi, alcuni dei quali piuttosto datati, che sembrano privilegiare la 3406 e che recano descrizioni troppo sintetiche per comprendere se, quelle in oggetto, abbiano una reale funzione repellente. Sempre all’interno della Banca Dati EBTI è interessante constatare che nel 2015 l’autorità doganale spagnola classificava alla Voce di SA 3406 le candele da massaggio (ITV ES-2015-001256) a base di oli essenziali e burro di karité che producono un olio caldo e profumato, poiché si riconosceva come funzione principale quella di essere <strong>accese</strong> per essere sciolte.</p>
<p><strong>C:</strong> Avrete certamente notato che, fino a qualche mese fa, risultavano consultabili sul Database unionale solamente le Decisioni in corso di validità mentre oggi troviamo tutte (forse) le ITV rilasciate. Se da un lato l’idea di mettere a disposizione <strong>l’archivio storico</strong> è interessante ed utile come supporto per una corretta classificazione, dall’altro può rischiare di creare problemi e incertezze o addirittura indurre in errore, poiché <strong>non</strong> sono chiaramente evidenziate quelle eventualmente annullate e/o revocate. Questa improvvisa <em>“messa a disposizione sul mercato”</em> trova il proprio fondamento nella Sentenza del Tribunale dell’UE del 22 Gennaio 2025 &#8211; <strong>Causa T-127/23</strong> &#8211; eClear/ Commissione. Nel settembre 2022 la ditta eClear aveva richiesto, ai sensi del Regolamento (CE) n.1049/2001, l’accesso a tutte le decisioni ITV, in corso di validità e pregresse, ottenendo dalla Commissione risposta sfavorevole. Il diniego era stato motivato con l’impossibilità di fornire l’accesso a documenti definiti <em>“inesistenti”</em> poiché tecnicamente complessi da esportare e da rendere disponibili in massa nonché per ragioni connesse alla protezione di dati personali e tutela di interessi commerciali.</p>
<p><strong>M:</strong> A tre anni dalla prima istanza il Tribunale dell’UE ha, finalmente, stabilito che le Decisioni ITV, comprese quelle non più valide, costituiscono <em>“documenti esistenti”</em> ai sensi dell’art. 3, lett. a), del Regolamento n. 1049/2001, pertanto, il fatto che l’estrazione richieda tempo o uno sforzo tecnico/investimento tecnologico sostanziale non può incidere sulla natura del documento stesso trasformandolo da esistente ad inesistente. Ha, infine, ribadito che l&#8217;accesso a tali documenti è d’importanza fondamentale e che il <strong>principio di trasparenza</strong> non può essere limitato con presunzioni generalizzate senza giustificazioni solide. Ci si augura, dunque, che presto vengano creati degli appositi<em> alert</em> nella Banca Dati EBTI in grado di <strong>segnalare</strong> al lettore quali decisioni sono state revocate o annullate e le rispettive motivazioni, per analogia con altri database performanti come quello statunitense. Ma torniamo ora alle candele ed alla loro complessa e variegata classificazione e cerchiamo di comprendere quale ragionamento seguire quando vengono presentate assieme ad un recipiente decorativo di qualsivoglia materiale costitutivo.</p>
<p><strong>C:</strong> Ai sensi del Regolamento (CE) n.141/2002 tre articoli presentati in una scatola di cartone, destinati alla vendita al <strong>dettaglio</strong>, consistenti in: un recipiente in vetro trasparente provvisto, alla sommità, di un&#8217;apertura circolare, una candela di forma cilindrica, e della sabbia fine da collocare sul fondo per creare un sostegno, devono essere classificati conformemente alle Regole per l&#8217;interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3b) e 6 come merci presentate in assortimento. Il <strong>recipiente</strong> in vetro costituisce l&#8217;elemento che ne determina il carattere essenziale, pertanto, il set va alla Sottovoce 7013.99.00. Medesimo il ragionamento contenuto nel Regolamento di Esecuzione (UE) n.774/2011 con cui un ricettacolo di legno dotato di una rientranza quadrata destinata a contenere una candela e la candela stessa vengono classificati alla Voce 4421.90.98 come merci presentate in <strong>assortimento</strong> a cui l’elemento ligneo conferisce il carattere essenziale. In entrambi i casi proposti viene espressamente escluso il rimando alla Voce 9405.50 che identifica <em>“apparecchi per l’illuminazione non elettrici”</em> quali candelabri, candelieri, bugie, portacandele per pianoforti.</p>
<p><strong>M:</strong> Le Note Esplicative della Nomenclatura Combinata per la 9405.50.00 chiariscono, infatti, che <em>“questa sottovoce include lanterne di qualsiasi materiale (escluse quelle di cui alla nota 1 del capitolo 71), anche con accessorio o dispositivo di fissaggio specifico per una candela o un lumino.” (…) “Tuttavia, i cosiddetti «portalumini», di diversi materiali (vetro, ceramica, legno, plastica ecc.), a forma di ricettacolo di forme diverse, senza accessori o dispositivi di fissaggio specifici per tenere una candela in una posizione fissa, sono esclusi da questa sottovoce e devono essere classificati in base al materiale costitutivo.”</em> La mancanza di un eventuale dispositivo di <strong>fissaggio</strong> ha, pertanto, negli esempi contemplati all’interno dei due Regolamenti (141/2002 e 774/2011) contribuito ad escludere la Voce 9405.50. Accade però spesso che le candele si trovino in commercio non semplicemente accompagnate da contenitori decorativi delle più svariate fogge e dimensioni ma addirittura colate al loro interno a creare un tutt’uno indivisibile. In questi casi la classificazione si complica ulteriormente.</p>
<p><strong>S:</strong> Analizzando le Banca Dati EBTI unionale e quella statunitense abbiamo notato che nei casi in cui la candela è <em>“colata/versata”</em> all’interno del suo contenitore, e quindi saldamente <strong>ancorata</strong> ad esso, le autorità prediligono la classificazione alla 3406 come <em>“prodotto composito”</em> il cui carattere essenziale, in questo caso, è determinato dalla candela stessa. Il fatto che la cera sia <em>“poured”</em> all’interno del recipiente e che debba essere interamente <strong>consumata</strong> prima che il contenitore possa essere diversamente impiegato costituisce un elemento fondamentale che ne condiziona l’utilizzo. Questo anche a discapito della natura del recipiente (vasetto, tazza, etc.) il cui costo, grandezza, importanza, talvolta sembrerebbe prevaricare quello della candela contenuta. Proprio per questo motivo sarebbe interessante venissero apportate modifiche alle Note Esplicative al fine di dirimere la questione e non lasciare più spazio all’interpretazione soggettiva. Fino ad allora il ricorso alle ITV diventa fondamentale per scongiurare errori di classificazione.</p>
<p><strong>C: </strong>Una certezza resta, ai sensi della giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE (vedi Sentenza C-200/12, Dachser), l’interpretazione simbolica o soggettiva non ha alcun <strong>valore</strong> doganale. Conta solo ciò che l’articolo è, non ciò che rappresenta o richiama nella percezione comune. Ma la Classificazione non è sempre semplice e lineare…e siamo certi che alla prossima cena al <strong>lume di candela</strong> la vostra mente di Doganalisti si perderà nel tentativo di associare una Voce a quell’oggetto così romantico ed al contempo sfidante, con buona pace di chi vi sta accanto.</p>
<p><strong>C: Claudia Composta</strong></p>
<p><strong>S: Silvia Taroni<br />
</strong></p>
<p><strong>M: Mirko Antonelli</strong></p>
<p><strong>(immagine realizzata con ChatGPT)</strong></p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Data Set Compliance Met</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Claudia Composta&#160;and&#160;Silvia Taroni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2025 07:36:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[tariffa after eight]]></category>
		<category><![CDATA[tariffaaftereight_25_02]]></category>
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					<description><![CDATA[S: È difficile immaginare di poter classificare un prodotto senza averne a disposizione una descrizione completa o quantomeno esaustiva che ne delinei le funzionalità, la destinazione d’uso, la composizione e qualsivoglia altro elemento necessario. Talvolta impieghiamo giorni per individuare il codice di Nomenclatura Combinata/TARIC che pensiamo sia più appropriato. Il binomio Voce Doganale –  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-3 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-2 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-3" style="--awb-text-transform:none;"><p><img decoding="async" class="wp-image-4372 alignleft" src="https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/04/ChatGPT-Image-1-apr-2025-11_02_46.webp" alt="" width="545" height="363" srcset="https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/04/ChatGPT-Image-1-apr-2025-11_02_46-200x133.webp 200w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/04/ChatGPT-Image-1-apr-2025-11_02_46-300x200.webp 300w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/04/ChatGPT-Image-1-apr-2025-11_02_46-400x267.webp 400w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/04/ChatGPT-Image-1-apr-2025-11_02_46-600x400.webp 600w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/04/ChatGPT-Image-1-apr-2025-11_02_46-768x512.webp 768w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/04/ChatGPT-Image-1-apr-2025-11_02_46-800x533.webp 800w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/04/ChatGPT-Image-1-apr-2025-11_02_46-1024x683.webp 1024w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/04/ChatGPT-Image-1-apr-2025-11_02_46-1200x800.webp 1200w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/04/ChatGPT-Image-1-apr-2025-11_02_46.webp 1536w" sizes="(max-width: 545px) 100vw, 545px" /><strong>S:</strong> È difficile immaginare di poter classificare un prodotto senza averne a disposizione una descrizione completa o quantomeno esaustiva che ne delinei le funzionalità, la destinazione d’uso, la composizione e qualsivoglia altro elemento necessario. Talvolta impieghiamo giorni per individuare il codice di Nomenclatura Combinata/TARIC che pensiamo sia più appropriato. Il<strong> binomio Voce Doganale – Descrizione del Prodotto</strong> rappresenta un set di informazioni finito e sufficiente ad identificare dazi, restrizioni, divieti ed ogni altra misura tariffaria o extra-tariffaria associata, e viene impiegato come base per la raccolta, l’elaborazione e la diffusione di statistiche relative al commercio internazionale. Eppure, quando si compilano le Dichiarazioni di Import/Export spesso uno di questi elementi si perde. Si tende, infatti a pensare, che la <strong>Voce Doganale</strong> rappresenti in maniera necessaria e sufficiente la più completa descrizione del nostro bene quando invece non esprime altro che il migliore risultato derivante dall’esercizio della Classificazione. Questo a scapito della <strong>Descrizione del Prodotto</strong> che talvolta viene condensata in pochi vocaboli quando non direttamente sostituita dal testo della Voce. E, quindi, le <em>“unghie finte di diverse dimensioni condizionate per la vendita al minuto”</em> e le “<em>cassette per attrezzi in plastica con ruote e manico telescopico”</em>, così come le <em>“pinzette per rimuovere le zecche” </em>(tutte della Voce 3926.90.97) vengono liquidati nella dichiarazione doganale come <em>“altri lavori di plastica”</em>. La Statistica grida vendetta, ma non è la sola.</p>
<p><strong>C:</strong> Lo stesso Funzionario doganale, in fase di controllo, è chiamato a verificare che la Classificazione sia corretta. Una Descrizione completa ed accurata potrebbe velocizzare notevolmente le tempistiche consentendogli di determinare a vista d’occhio a quali divieti (beni duali, etc.), adempimenti (CBAM, EUDR, etc.), restrizioni (Russia, Bielorussia, etc.) è soggetto un determinato prodotto. L’<strong>EUCDM </strong>(Eu Customs Data Model), costruito sulla base del Data Model elaborato dal WCO, prevede, inoltre, due <strong><em>data element</em></strong> distinti. <strong><em>1809</em></strong> rappresenta il <strong>Codice di Sistema Armonizzato/Nomenclatura Combinata/TARIC</strong>, compresi eventuali codici addizionali; <strong><em>1805</em></strong>, invece, è associato alla <strong>Descrizione del bene</strong> che, ai sensi dei regolamenti Esecutivo e Delegato del CDU, deve essere fornita <em>“in termini sufficientemente precisi da consentire un&#8217;immediata e inequivocabile identificazione e classificazione delle merci”</em>, a meno che non si stratti di sostanze chimiche e preparazioni nel qual caso sarà sufficiente fornire il codice CUS. Non sono ritenuti accettabili termini generici (ad es. &#8220;consolidato&#8221;, &#8220;carico generale&#8221;, &#8220;parti&#8221; o &#8220;merci di ogni tipo&#8221;) o descrizioni non sufficientemente precise. A questo proposito nel 2021 la Commissione UE ha pubblicato una <strong>“Guidance on acceptable and unacceptable terms for the description of goods”</strong>, basata su un precedente elaborato nel 2015 dal WCO, con la quale ha fornito un elenco di parole da non utilizzare ed una serie di alternative utili sotto forma di elenco.</p>
<p><strong>S:</strong> Tale Guida nasce dalla necessità per le amministrazioni doganali di basare la propria <strong>Analisi dei Rischi</strong> su descrizioni adeguate, in particolare nei casi in cui il codice della nomenclatura non venga fornito dal dichiarante. Una caratterizzazione troppo vaga non consentirebbe di identificare le spedizioni che potrebbero rappresentare un rischio per l&#8217;Unione e i suoi cittadini; tutto ciò potrebbe, inoltre, comportare sforzi e costi inutili nonché ritardi nella catena di approvvigionamento dovuti alla necessità di effettuare controlli fisici sui prodotti al fine di accertarne la reale natura. Anche le autorità doganali di Singapore, UK, Svizzera e Stati Uniti hanno ripreso questi medesimi concetti imponendo di non trascurarli e recentemente nella UE la Dogana tedesca ha cercato di sensibilizzare tutti gli operatori a fornire descrizioni quanto più precise possibili e comprensive di elementi di inclusione/esclusione del bene in/da determinati Regolamenti come nel caso del <em>dual-use</em>. Non sempre, tuttavia, questa tipologia di approccio risulta possibile o anche solo economicamente vantaggiosa in termini operativi se si pensa a dichiarazioni contenenti miriadi di beni. Ma il <strong>nuovo Codice Doganale dell’UE</strong>, che ci traghetterà verso un futuro di digitalizzazione ed interconnessione fatto di trasferimenti di dati e non più di dichiarazioni e documenti, viaggia proprio in questa direzione. A quel punto ogni prodotto dovrà essere identificato, in funzione delle proprie caratteristiche, proprio da un <strong>binomio Voce Doganale – Descrizione</strong>, e grazie all’AI nei gestionali delle Aziende questo binomio potrà essere affiancato da altri parametri utili alla gestione interna e tradotto in tutte le lingue possibili.</p>
<p><strong>C:</strong> La <strong>Regola Generale per l’Interpretazione del SA n. 1</strong> prevede che la Classificazione delle merci sia determinata dal testo delle Voci e delle Note premesse alle Sezioni o ai Capitoli; parallelamente numerose <strong>Sentenze della Corte di Giustizia Europea</strong> (Sentenza Panasonic C-472/12, Sentenza Alka C-635/13, etc.), sottolineano come il criterio decisivo vada ricercato, in linea generale, nelle <strong>caratteristiche e proprietà oggettive di dette merci</strong>, come definite dal tenore letterale della Voce in questione e delle corrispondenti Note. Caratteristiche e proprietà che sarebbe, dunque, importante riportare all’interno delle dichiarazioni. Lo stesso CDU, all’articolo 162, prevede che <em>“Le dichiarazioni normali in dogana contengano tutte le indicazioni necessarie per l&#8217;applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci”</em> tra cui una corretta ed il più possibile esaustiva Descrizione. Infine, ricordiamo che tra le esimenti della confisca a seguito di illecito amministrativo sanzionato a norma dell’<strong>articolo 96 delle disposizioni nazionali complementari al CDU</strong> (Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n.141) figura alla lettera a) il caso in cui <em>“pur essendo errati uno o più degli elementi indicati in dichiarazione, gli stessi elementi sono comunque immediatamente desumibili dai documenti di accompagnamento prescritti dalla normativa doganale unionale”</em>. Nella Circolare 28 del 19 dicembre 2024 &#8211; Protocollo 787709 RU – ADM identifica tra le casistiche interessate la possibile <em>“errata classifica della merce, ove sulla base della descrizione presente nei documenti di accompagnamento, tale errore sia immediatamente identificabile”</em>. Una Descrizione precisa ed articolata consentirebbe con ancora maggiore probabilità di poter rientrare nelle casistiche di tale esimente.</p>
<p><strong>S:</strong> Lo abbiamo affermato all’inizio: <em>“è difficile immaginare di poter classificare un prodotto senza averne a disposizione una descrizione completa”</em>. Questo è vero per noi umani come è vero per tutti questi nuovi programmi di classificazione gratuiti o a pagamento sul mercato, siano essi basati su criteri di ricerca per parola chiave o sul <strong><em>Machine Learning</em> &#8211; ML</strong>. Uno dei più noti esempi di approccio basato sull’apprendimento automatico ML a servizio della Classificazione è la <strong>&#8220;AI HS Code Recommendation Platform&#8221;</strong>, sviluppata nell&#8217;ambito del <strong>Progetto BACUDA del WCO</strong> in collaborazione con il Servizio Doganale della Nigeria. Questa piattaforma è stata progettata per prevedere il codice di SA più probabile sulla base di dati estrapolati dalle dichiarazioni doganali. Le risposte vengono presentate sotto forma di elenco, ordinate in base alla probabilità stimata dal modello. Più la qualità dei dati di base è alta tanto più il risultato è coerente, più la descrizione del prodotto associato alla Voce doganale è articolato e completo tanto più il Codice di SA suggerito è preciso. Attualmente possiamo affermare che la piattaforma non presenta un elevato <em>rating</em> di affidabilità deducendone a ritroso che la mole di data implementata non era di fatto ottimale. Ma ci sono margini di miglioramento; lato nostro nella compilazione delle dichiarazioni, lato tecnologia nell’elaborazione e restituzione dei risultati. Da domani, forse, guarderemo in maniera differente quel famoso <strong>binomio Voce Doganale – Descrizione del Prodotto </strong>consapevoli che il <strong>futuro della Compliance</strong> passa anche da lì e che una descrizione ben fatta potrebbe risparmiarci grattacapi ed inconvenienti tariffari ed extra-tariffari. Del resto, se persino l’AI ha bisogno di indizi chiari, figuriamoci gli umani!</p>
<p><strong>C: Claudia Composta</strong></p>
<p><strong>S: Silvia Taroni</strong></p>
<p><strong>(immagine realizzata con ChatGPT)</strong></p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Easy Rider</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Claudia Composta&#160;and&#160;Silvia Taroni]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 17:47:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[tariffa after eight]]></category>
		<category><![CDATA[tariffaaftereight_25_01]]></category>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-4 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-3 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-4" style="--awb-text-transform:none;"><p><strong>C:</strong> Era il 1969; attraverso il grande schermo cinematografico risuonavano per la prima volta le parole tanto confuse quanto profonde di Jack Nicholson sulla libertà ed il conformismo che avrebbero contribuito a fare di <strong><em>Easy Rider</em></strong> un capolavoro indimenticabile: <em>&#8220;(Gli alieni) Beh, sono persone proprio come noi. Provengono dal nostro stesso sistema solare. Solo che la loro società è più evoluta. Voglio dire, non hanno guerre, non hanno un sistema monetario, non hanno leader; perché, voglio dire, ogni uomo è un leader. Voglio dire ognuno di loro, grazie alla tecnologia, è in grado di nutrirsi, vestirsi, avere una casa e spostarsi in modo equo e senza sforzo.&#8221;</em> <em>Equo</em>, quindi <em>uguale per tutti</em> e <em>senza sforzo</em>, ovvero <em>semplice</em>. L’articolo 20 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle <strong>Persone con Disabilità</strong>, conclusa a New York il 13 dicembre 2006, approvata a nome della Comunità europea dalla Decisione 2010/48/CE del Consiglio, stabilisce che gli Stati aderenti debbano adottare misure efficaci a garantire alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore autonomia possibile, provvedendo in particolare a facilitare tale mobilità, agevolare l’accesso ad ausili, apparati, accessori e tecnologie di supporto, rendendo questi ultimi disponibili a costi accessibili. Un principio cardine ripreso e discusso proprio in una delle più recenti sentenze della Corte di Giustizia dell’UE &#8211; <strong>Sentenza del 28 novembre 2024 – Cause riunite C-129/23 e C-567/23</strong> &#8211; chiamata ad esprimersi in merito alla Classificazione di alcuni veicoli elettrici a quattro ruote. Ma procediamo con ordine.</p>
<p><strong>S:</strong> Nell’ottobre del 2000 il Comitato del Sistema Armonizzato del WCO era stato invitato dal Segretariato a formulare un Parere di Classifica relativamente ad alcuni <strong>Veicoli (scooters) a tre o quattro ruote</strong> alimentati da motori elettrici a batteria, dotati di una piattaforma orizzontale che collegava la parte anteriore e posteriore, piccoli pneumatici, un sedile girevole con braccioli pieghevoli, colonna di sterzo regolabile fornita di un piccolo pannello di controllo con un interruttore di accensione, quattro pulsanti per selezionare la velocità e leve per accelerare, frenare e invertire la marcia del veicolo. Lo scooter poteva essere dotato di comandi manuali per utenti con una sola mano o con artrite, oltre a opzioni personalizzate per mancini o destrorsi e poteva essere utilizzato su marciapiedi e in spazi pubblici per fare acquisti, pescare, sui campi da golf, etc. Considerato il testo delle Voci e le Note Esplicative, il Comitato aveva, dunque, formulato due possibili ipotesi di classificazione: <strong>8703</strong>  &#8211; <em>“altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702)”</em> <strong>e 8713</strong> – <em>“carrozzelle ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione”</em>. Da un lato le Note Esplicative di SA della 8713 escludevano espressamente i veicoli <strong><em>“semplicemente adattati”</em></strong> per uso degli invalidi, dall’altro le caratteristiche tecniche del bene sembravano identificare come utilizzatori designati persone dotate di mobilità limitata, compresi anziani e disabili. Giunti alla votazione finale il Comitato del SA decise di classificare gli scooter alla <strong>8703.10 in applicazione delle RGI 1 e 6</strong> e di procedere con la pubblicazione di un <strong>Parere di Classifica</strong>.</p>
<p><strong><img decoding="async" class="size-full wp-image-4295 alignright" src="https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/02/1-NENC.jpg" alt="" width="269" height="267" srcset="https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/02/1-NENC-66x66.jpg 66w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/02/1-NENC-70x70.jpg 70w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/02/1-NENC-150x150.jpg 150w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/02/1-NENC-200x199.jpg 200w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/02/1-NENC.jpg 269w" sizes="(max-width: 269px) 100vw, 269px" />C:</strong> Nel gennaio 2005 l’UE decise di integrare le <strong>Note Esplicative della Nomenclatura Combinata</strong>, che si mantengono inalterate anche nella versione attuale, specificando che i veicoli a motore per disabili della <strong>Sottovoce 8713.90.00</strong> si distinguono dai veicoli della voce 8703 principalmente perchè hanno velocità massima di 10 Km/h, larghezza massima di 80 cm, due serie di ruote aderenti al terreno, caratteristiche speciali per alleviare la disabilità (ad es. poggiapiedi per le gambe) e possono essere muniti di una serie supplementare di ruote (antiribaltamento), sterzo e altri comandi (ad es. una leva) di facile utilizzo. Tali <em>“comandi sono collegati di solito ad uno dei braccioli e non si presentano mai come piantone dello sterzo separato, regolabile”.</em> La Sottovoce 8713.90.00 comprende i veicoli elettrici simili alle sedie a rotelle destinati esclusivamente al trasporto dei disabili ed esclude tutti gli scooter a motore (<strong><em>mobility scooters</em> </strong>da classificare alla <strong>Voce 8703 – <em>vedi foto accanto</em></strong>) muniti di un piantone dello sterzo separato, regolabile. Seguirono ulteriori dibattiti e nell’agosto del 2009 venne, finalmente, pubblicato il <strong>Regolamento (CE) 718/2009</strong> relativo alla Classificazione di due veicoli, a tre e quattro ruote, smontabili, con colonna dello sterzo ripiegabile e dotata di un’unità di controllo, in grado di raggiungere una velocità massima di 6.5/8 Km/h. Entrambi vennero classificati alla Sottovoce <strong>8703.10.18 in applicazione delle RGI 1 e 6</strong> quali veicoli per il trasporto di persone. La classificazione alla 8713 venne esclusa poiché, ai sensi delle Note Esplicative di SA per la 8713 e di NC per la 8713.90.00, gli scooter non risultavano <em>“specialmente concepiti per il trasporto di disabili”</em> né riportavano <em>“caratteristiche particolari atte ad alleviare una disabilità”</em>.</p>
<p><strong>S:</strong> Sembrava che il percorso fosse stato delineato in maniera netta, tuttavia, come spesso accade, perplessità tecniche e filosofiche continuavano ad emergere anche in ragione della differenza di trattamento daziario e fiscale (dazio da 10% a 0% ed aliquote IVA ridotte) tra le Sottovoci 8703.10.18 e 8713.90.00. Tra il 2010 ed il 2016 la <strong>Corte di Giustizia dell’UE</strong> aggiunse un’ulteriore serie di punti fermi. Nella Sentenza del 22 dicembre 2010 relativa al <strong>Procedimento C-12/10</strong> venne ribadito che il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci dev’essere ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, pertanto, scooter elettrici con piantone dello sterzo separato che possono raggiungere velocità superiori ai 10 Km/h <em>“devono essere considerati mezzi di trasporto per persone rientranti alla voce 8703”</em>. Ma il grande valore della Sentenza divenne evidente al punto 25: <em>“la mera circostanza che detti scooter elettrici per anziani o disabili possano essere eventualmente utilizzati da disabili, o anche essere oggetto di un adattamento per essere usati da questi ultimi, è irrilevante ai fini della classificazione doganale di tali veicoli, in quanto essi sono adatti allo svolgimento di varie altre attività da parte di persone che non soffrono di alcun handicap, ma che, per motivi diversi, preferiscono spostarsi su piccole distanze in altro modo che non a piedi”.</em></p>
<p><strong>C:</strong> Analizziamo ora le conclusioni tratte dalla Sentenza del 26 maggio 2016 nella <strong>Causa C-198/15</strong>. La Corte, rispondendo puntualmente alle questioni pregiudiziali in merito all’interpretazione delle Voci 8703 e 8713, concluse che: 1 &#8211; l’espressione <em>“per invalidi”</em> identifica prodotti destinati unicamente a persone invalide, 2 &#8211; la circostanza che un veicolo possa essere utilizzato da persone non invalide è irrilevante ai fini della classificazione poiché essa tiene conto non già dell’uso possibile ma solo dell’uso previsto del bene e 3 &#8211; che le Note Esplicative della NC non sono idonee a modificare la portata delle Voci. Infine, dopo aver ripreso le riflessioni contenute nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, evidenziò che <em>“il termine «invalidi» di cui alla voce 8713 deve essere interpretato nel senso che esso designa le persone colpite da una <strong>limitazione non marginale</strong> della capacità di camminare, e che la durata di tale limitazione e l’eventuale presenza di altre limitazioni di capacità sono irrilevanti.”</em> Alcuni di questi principi furono successivamente ripresi nel 2021 con la pubblicazione del nuovo <strong>Regolamento (UE) 2021/1367</strong> relativo alla classificazione di un veicolo elettrico a quattro ruote dotato di piattaforma orizzontale di collegamento tra la parte anteriore a quella posteriore, sedile girevole con supporti e braccioli, una superficie antiscivolo per i piedi, colonna dello sterzo regolabile e pieghevole munita di un pannello di controllo ed un volante atto a consentire le manovre da effettuarsi con una solo mano. Lo scooter poteva raggiungere una velocità massima di circa 15-16 Km/h ed <em>“essere attrezzato con una serie di ruote antiribaltamento posteriori, un cestino per la spesa, un porta-bastone da passeggio etc”.</em></p>
<p><strong>S:</strong> Anche in questo caso venne esclusa la classificazione alla Voce 8713 poiché privo di elementi speciali destinati ad alleviare la disabilità e non progettato appositamente per il trasporto di disabili, ai sensi delle Note Esplicative di SA della 8713 e NC della 8713.90.00 e del Parere di Classifica del WCO pubblicato nel 2001. Vennero, inoltre, citate tra le motivazioni le conclusioni della Corte di Giustizia dell’UE nella Cause C-198/15 e C-286/15 (caratteristiche e proprietà oggettive valutate al momento dello sdoganamento). <strong>Il veicolo venne dunque classificato alla 8703.10.18</strong> come <em>“autoveicolo costruito principalmente per il trasporto di persone, simile agli autoveicoli per il trasporto di persone sui campi da golf”</em> in applicazione delle RGI 1 e 6. Arriviamo, dunque, sino ai giorni nostri ed alla recente Sentenza della Corte di Giustizia dell’UE del 28 novembre 2024 nelle cause riunite <strong>C-129/23 e C-567/23</strong>. La vicenda vede contrapposti la BG Tecnik, un importatore ceco di veicoli elettrici a quattro ruote da lui dichiarati alla Sottovoce 8713.90.00 esente dai dazi, e le Autorità doganali che hanno contestato la classificazione ed imposto la rettifica alla Sottovoce 8703.10.18 soggetta ad aliquota daziaria del 10%. Tali veicoli risultano pressoché identici a quelli oggetto del Regolamento (UE) 2021/1367, descritto pocanzi, che l’importatore contesta poiché a seguito della pubblicazione “<em>non dispone più di alcun margine per indicare qualsiasi dispositivo e caratteristica che ne consenta l’uso da parte di persone disabili”</em>. Lo stesso Ministero dei Trasporti della repubblica ceca lo ha inserito, attraverso una decisione di omologazione tecnica, nella categoria <em>“altri veicoli, carrozzelle per invalidi”</em> e l’Istituto nazionale di Controllo dei Medicinali lo ha qualificato come Dispositivo Medico.</p>
<p><strong><img decoding="async" class="size-fusion-600 wp-image-4296 alignleft" src="https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/02/2-Composta-Taroni-600x343.jpg" alt="" width="600" height="343" srcset="https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/02/2-Composta-Taroni-200x114.jpg 200w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/02/2-Composta-Taroni-300x172.jpg 300w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/02/2-Composta-Taroni-400x229.jpg 400w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/02/2-Composta-Taroni-600x343.jpg 600w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/02/2-Composta-Taroni-768x439.jpg 768w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/02/2-Composta-Taroni-800x457.jpg 800w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/02/2-Composta-Taroni-1024x585.jpg 1024w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/02/2-Composta-Taroni-1200x686.jpg 1200w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/02/2-Composta-Taroni.jpg 1387w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />C:</strong> Infine, questione maggiormente delicata, il giudice del rinvio ha sottolineato come l’applicazione del Regolamento (UE) 2021/1367 sia contraria all’<strong>art. 20 della Convenzione dell’ONU </strong>e limiti sia i diritti delle persone con disabilità, aumentando il prezzo del veicolo, che la progettazione e la produzione di componenti innovativi. È pur vero, tuttavia, che tale veicolo è stato più volte descritto negli atti giudiziari come <em>“progettato segnatamente per persone anziane che soffrono di problemi di salute leggeri, la cui capacità di camminare è limitata in modo marginale”.</em> Nell’argomentare paziente della Corte, punto dopo punto, cogliamo due concetti fondamentali di carattere generale, ovvero che la finalità di un Regolamento di Classificazione è quella di descrivere in modo concreto la merce senza lasciare alcun margine di valutazione soggettiva, pena essere sprovvisto di effetto utile, e che il modo in cui una merce è trattata in forza di una normativa nazionale, che persegue obiettivi diversi da quelli della NC, non è determinante ai fini della classificazione. Infine, viene data risposta alla questione etica posta dal giudice del rinvio, sottolineando che, poichè <em>“detto veicolo non è destinato unicamente agli invalidi, non si può sostenere che l’imposizione dei dazi doganali violi i diritti di tali persone. Peraltro, detta Convenzione e, segnatamente, il suo art. 20, non richiede che i veicoli il cui scopo è agevolare la mobilità siano esentati dai dazi doganali”. </em>La conclusione è cristallina: la Voce 8713 dev’essere interpretata nel senso che essa non si applica al bene commercializzato dalla BG Tecnik. Cristallina per noi, forse, con alle spalle 24 anni di giurisprudenza, meno cristallina per alcuni dei tecnologici sistemi di classificazione gratuiti. ChatGPT resta granitico a favore della 8713, CLASS, invece, dopo numerose prove ed interrogazioni dirette delle Voci fornisce un ulteriore interessante documento, un <strong>Parere del Comitato del Codice Doganale </strong>del 2019 che classifica alla 8703.10.18 questo genere di veicoli. Siamo davvero giunti alla fine? Vedremo…in fondo ognuno di noi è libero di contestare e portare prove a supporto della propria tesi. Perché, come diceva Dennis Hopper in <em>Easy Rider,</em> <strong>“La libertà è tutto”.</strong></p>
<p><strong>C: Claudia Composta</strong></p>
<p><strong>S: Silvia Taroni</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>(immagine realizzata con ChatGPT)</strong></p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>IdentiKIT di un SET</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Claudia Composta&#160;and&#160;Silvia Taroni]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2024 10:46:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[tariffa after eight]]></category>
		<category><![CDATA[tariffaaftereight_24_06]]></category>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-5 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-4 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-5" style="--awb-text-transform:none;"><p><strong>S:</strong> IdentiKIT di un SET – un titolo misterioso ed emblematico che, forse, anche un pluripremiato scrittore, autore di decine di <em>legal thriller,</em> come <strong>John Grisham</strong> ci invidierebbe. Fatto sta che John Grisham nacque nel sud degli Stati Uniti nel 1955 proprio mentre dall’altra parte del globo veniva firmato un fondamentale Protocollo di aggiornamento della <strong>Nomenclatura di Brussels</strong> che istituiva un sistema integrato di Regole generali, Voci, Note Legali e Note Esplicative finalizzato alla realizzazione di uno strumento uniforme e condiviso per la Classificazione. Centrale fin dal principio fu la definizione del concetto di “set” che portò all’individuazione di Voci specifiche per alcune tipologie di merci come, ad esempio, i <em>kit di primo soccorso</em> della 30.05, i <em>set di colori</em> della 32.10, gli <em>assortimenti di cancelleria</em> della 48.14 o ancora i <em>set per manicure</em> della 82.13. Altri beni, che pur venivano commercializzati sotto forma di assortimenti, non condivisero la medesima fortunata sorte e divennero presto oggetto di studio poiché presentavano criticità notevoli in termini di classificazione. Con l’intento di semplificare il compito di Autorità doganali ed Operatori economici finalmente nel 1974 venne inserito all’interno della Regola 3(b) un riferimento a <strong><em>“merci presentate in assortimenti (set)”</em></strong>. Tuttavia, per raggiungere una formulazione prossima a quella attuale ed introdurre il concetto di <em>“vendita al minuto”</em> dovremo attendere ancora qualche anno; proprio quel 1982 in cui Grisham ambienterà il suo primo indiscusso successo letterario.</p>
<p><strong>C:</strong> Tra i 66 set inizialmente analizzati dal Comitato della Nomenclatura era presente anche un <em>“Kit di emergenza stradale per veicoli”</em> al quale si valutò, in fase iniziale, di attribuire una Voce specifica &#8211; 87.06. Sfortunatamente a tal proposta non fu dato seguito ma lo studio condotto sul prodotto servì come base per l’elaborazione di un pensiero logico condiviso e come strumento fondamentale per la formulazione del testo della Regola 3(b). Stesso contributo giunse dall’analisi di un <em>set da toeletta</em> e di un <em>assortimento di cancelleria</em> da ufficio. Ma, come nei migliori romanzi, questo era solo il preludio di un’avventura grandiosa. Nell’ottobre 2005 il Segretariato del WCO ricevette dal Customs and Border Protection statunitense una richiesta di assistenza per la classificazione di un Kit di 99 pezzi per il soccorso stradale  &#8211; <strong>99 piece Roasdside Emergency Kit  &#8211;</strong> composto da: cavo di avviamento, guida informativa, coperta termica, acqua per il radiatore, bastoncini luminosi, fascette per tubi, sifone per carburante, guanto in vinile, bandiera con la scritta “Emergency Help Call Police”, panno rosso da officina, coltello multifunzione, torcia, batterie, poncho, rotolo di nastro, fusibili,  fascette di nylon, sigillante per pneumatici e kit di pronto soccorso, il tutto confezionato all&#8217;interno di una borsa in plastica rinforzata con la scritta “Emergency Roadside Kit”. Basandosi sul contenuto appena descritto l’Autorità doganale americana riteneva che il kit non potesse essere classificato sulla base della Regola 3(b) poiché non ravvisava nel concetto di “emergenza stradale” il carattere di “bisogno specifico” o di “esercizio di una determinata attività”.</p>
<p><strong>S:</strong> Come ben sappiamo, infatti, ai sensi della <strong>Regola Generale per l’Interpretazione del Sistema Armonizzato 3(b)</strong> <em>“i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall&#8217;assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in <strong>assortimenti condizionati per la vendita al minuto</strong>, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3(a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l&#8217;oggetto che conferisce agli stessi il loro <strong>carattere essenziale</strong>”</em>. La Nota Esplicativa (X), inoltre, precisa che si considerano presentate in <strong>assortimento</strong> <em>“le merci che soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni: a) essere composte di almeno due oggetti diversi che, a prima vista, sono suscettibili di appartenere a voci differenti; b) essere composti di prodotti o oggetti presentati assieme per la soddisfazione di un <strong>bisogno specifico, o l&#8217;esercizio di una determinata attività</strong>: c) essere presentate in imballaggi per la vendita diretta all&#8217;utilizzatore finale senza modificarne il condizionamento”.</em> In assenza di anche uno solo dei predetti requisiti la condizione di “assortimento” viene meno. E fu proprio a causa della opinabile mancanza del presupposto (b) che il CBP statunitense propose al Segretariato di classificare separatamente ed in maniera indipendente ciascun componente. Tuttavia, sulla scorta degli studi condotti in passato, con particolare riferimento al <em>set di cancelleria </em>analizzato dal Comitato della Nomenclatura, il Segretariato decise di adottare un’interpretazione estensiva del concetto di “bisogno specifico/esercizio di attività” confermando la classificazione del Kit di emergenza come assortimento “per emergenze stradali di varia natura”.</p>
<p><strong>C:</strong> A questo punto si rendeva necessario individuare l’elemento atto a conferire all’insieme il carattere essenziale e vennero, dunque, richieste ulteriori specifiche in termini di funzionalità dei singoli componenti, natura, quantità, valore, peso ed ogni altro “criterio” dirimente. Interessante notare che tra gli articoli figurava anche un “kit di primo soccorso”, il cui prezzo e il cui valore intrinseco avrebbero da soli potuto incoronarlo come bene atto a conferire il carattere essenziale, portando a classificare il 99 piece Roasdside Emergency Kit alla Voce 30.06. Tuttavia, ai sensi della Nota 4 al Capitolo 30, nella 30.06 risultano <em>“compresi soltanto”</em> una serie di prodotti farmaceutici specificamente elencati nel testo <em>“da classificare in questa voce e non in altra voce della nomenclatura”</em>. Tale previsione creava un’incompatibilità insuperabile, rendendo complesse ulteriori valutazioni in termini di classificazione sulla base del “carattere essenziale”. Persino Grisham nell’<em>impasse </em>avrebbe vacillato. Era il 2007 e nelle librerie usciva “Playing for Pizza” mentre il Comitato del Sistema Armonizzato rifletteva su come conciliare le previsioni contenute nelle Note di Capitolo con il testo delle Voci e le Regole di Interpretazione. Dopo un lungo e sofferto confronto il Comitato decise, 11 voti a 10, che il kit fosse da classificare come assortimento condizionato per la vendita e che non fosse possibile ravvisare in nessuno degli elementi costitutivi quello in grado di conferire all’insieme il carattere essenziale. Si decise dunque di procedere gerarchicamente con l’applicazione della Regola 3(c), ai sensi della quale <em>“nei casi in cui le Regole 3(a) o 3(b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima fra quelle validamente suscettibili di essere prese in considerazione”</em>. Pertanto, <strong>il Kit venne classificato alla Voce 85.44.42 in applicazione delle Regole 3(c) e 6 </strong>ma si decise di non far seguire alla Decisione la pubblicazione di un Parere di Classifica per mancanza di informazioni dettagliate sul prodotto. Venne, comunque, messo a verbale che lo studio del 99 piece Roasdside Emergency Kit aveva stabilito una serie importante di punti fermi per l’applicazione e formalizzazione della Regola 3.</p>
<p><strong>S:</strong> Dieci anni dopo, nel luglio 2017, il Segretariato ricevette dell’Autorità doganale del Costa Rica una richiesta di assistenza per la classificazione di un <strong>“Kit di Emergenza per Veicoli”</strong> costituito da: borsa da trasporto rettangolare, set di cavi per batteria, cinghia di fissaggio, nastro adesivo, misuratore di pressione per pneumatici, taglierino, lampada frontale, batterie, triangolo riflettente in plastica per segnalazione, coperta in tessuto, fascette per cavi, guanti in nitrile e poncho in plastica. Secondo il parere dell’Amministrazione la borsa, non specificamente suddivisa in comparti destinati all’alloggiamento dei vari componenti, avrebbe potuto essere impiegata per altri scopi. Questo, unito al fatto che non sembrava possibile ravvisare un chiaro intento comune agli oggetti presenti nel set, spingeva verso una classificazione per singolo componente in applicazione delle Regole 1 e 6. Anche il Delegato dell’Unione europea, in occasione della 60° Sessione del Comitato del Sistema Armonizzato, espresse le proprie perplessità in merito alla presenza nel set di un elemento del tutto estraneo: 5 fascette per cavi, la cui funzione risultava inadatta al soddisfacimento del bisogno specifico di far fronte ad un’emergenza stradale di qualsivoglia natura. Il fatto che in passato fosse stato classificato un kit simile in applicazione di determinate regole non avrebbe dovuto trarre in inganno poiché ogni bene va valutato in maniera indipendente sulla base di caratteristiche merceologiche, tecniche e commerciali per come si presenta di volta in volta.</p>
<p><strong>C:</strong> Quando la questione venne sottoposta a votazione 26 delegati su 45 confermarono la classificazione come assortimento ma ribadirono la difficoltà nell’individuare il bene che avrebbe dovuto impartire all’insieme il carattere essenziale, pertanto, si decise di fare ricorso alla Regola 3(c). A questo punto anche <strong>il nuovo Kit venne classificato alla Voce 85.44.42</strong>. Seguì una discussione animata, guidata dai Commissari di Costa Rica ed Unione europea, sull’interpretazione dell’espressione “<em>voci egualmente suscettibili di essere prese in considerazione”</em>. Oggetto del contendere era la presenza nell’assortimento di un misuratore di pressione per pneumatici, assente nella versione originale del 99 piece Roasdside Emergency Kit. Poiché tale strumento rappresentava a tuti gli effetti un bene di primaria importanza per il controllo delle gomme, al fine di garantire una guida sicura, il Commissario UE richiamò l’attenzione sulla necessità di modificare la Decisione di Classificazione poiché ai sensi della Regola 3(c) l’ultima voce <strong>“<em>fra quelle validamente suscettibili di essere prese in considerazione”</em></strong> sarebbe stata la 90.26  &#8211; Strumenti ed apparecchi di misura della pressione. Ribadì, infine, la necessità di chiarire in via definitiva il significato letterale dell’espressione per non dover incorrere in futuro nella medesima problematica. Era il 2018 e dopo anni di confronti serrati eravamo arrivati alla “Resa dei Conti”, quella letteraria di John Grisham sotto forma di viaggio incredibile alla ricerca della verità, e quella tecnica, espressione del Comitato del Sistema Armonizzato che decise di <strong>ri-classificare il Kit come assortimento alla 90.26.20 in applicazione delle Regole 1, 3(c) e 6.</strong></p>
<p><strong>S:</strong> Prima che potesse essere pubblicato il Parere di Classifica predisposto dal Comitato, tuttavia, nel novembre 2018 l’Amministrazione delle Filippine, in accordo con i Rappresentanti di Argentina, Colombia e Costa d’Avorio, chiese il riesame della Decisione, sostenendo ancora una volta la mancanza del presupposto del <em>“soddisfacimento di un bisogno specifico”</em>. Sottoposto nuovamente a votazione il Kit venne confermato come assortimento classificabile alla Voce 90.26.20. Per evitare ulteriori future contestazioni il Commissario egiziano propose la creazione di una Voce specifica all’interno del Sistema Armonizzato per questa tipologia di beni e quello del Canada un’ulteriore modifica alle Note Esplicative della Regola 3(b) per integrare una spiegazione ancora più chiara e dettagliata del concetto di <em>“assortimento condizionato per la vendita al minuto”</em>. Finalmente nel 2021 venne pubblicato il <strong>Parere di Classifica relativo al Kit di Emergenza per Veicoli in applicazione delle Regole 1, 3(c) e 6</strong>. Capita, tuttavia, di imbattersi ancora in Binding Ruling statunitensi o ITV unionali rilasciate per voci differenti o in applicazione di Regole diverse che sembrano disapplicare il Parere in questione e non considerare decenni di riflessioni e conquiste. A questo punto la certezza è solo una: ad ogni compleanno letterario di Grisham viene rispolverata e contestata la classificazione del Kit di Emergenza, a tal punto che la sua intera esistenza si è svolta in parallelo al processo di studio, ricerca e definizione del concetto di “assortimento”. Probabilmente non lo saprà mai, a meno che non gli capiti tra le mani un giorno una copia de Il Doganalista. Ma sia ben chiaro, ci rendiamo sin da ora disponibili a collaborare con lui alla stesura del primo Legal Thriller a sfondo Tariffario; il titolo? Signore in Giallo  &#8211; IdentiKIT di un SET.</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Tariffa d’Autore</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Claudia Composta&#160;and&#160;Silvia Taroni]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 14:49:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[tariffa after eight]]></category>
		<category><![CDATA[tariffaaftereight_24_05]]></category>
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					<description><![CDATA[C: “Requisito essenziale per la grandezza di un artista è la sua morte”. Dura lex, sed lex potremmo commentare. Artista è chi traduce le proprie idee, emozioni e visioni in un’opera, spesso sfidando le convenzioni e offrendo nuove prospettive. Da sempre la tecnologia ha influenzato l’arte, pensiamo all’avvento della stampa, dei colori ad olio  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-6 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-5 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-6" style="--awb-text-transform:none;"><p><strong><em>C:</em></strong> <em>“Requisito essenziale per la grandezza di un artista è la sua morte”.</em> <em>Dura lex, sed lex</em> potremmo commentare. Artista è chi traduce le proprie idee, emozioni e visioni in un’opera, spesso sfidando le convenzioni e offrendo nuove prospettive. Da sempre la tecnologia ha influenzato l’arte, pensiamo all’avvento della stampa, dei colori ad olio ed all’impiego di materiali innovativi. Era il 2023 quando per la prima volta, nell’articolo <a href="https://www.ildoganalista.it/2023/07/13/lo-strano-caso-dellaspirapolvere/"><em>“Lo strano Caso dell’Aspirapolvere”</em></a>, avevamo descritto gli scenari futuribili di un mondo in rapida evoluzione, sospinto dai venti delle innovazioni tecnologiche e dall’avvento delle <strong>Disruptive Technologies</strong>, o tecnologie dirompenti. Blockchain, Internet delle Cose, Intelligenza Artificiale, Big Data, Droni e <strong>Stampa 3D</strong> stanno entrando sempre più prepotentemente in tutti gli ambiti delle nostre vite, regalandoci, da un lato, progresso e semplificazioni e generando, dall’altro, nuove domande e problemi da risolvere. In campo artistico tutto ciò si declina nella possibilità di fruire l’arte in modo più primordiale grazie alle esperienze immersive generate con la Realtà Virtuale, che consentono agli spettatori di interagire in modi innovativi, alla creazione  ex-novo di veri e propri capolavori per mano dell’Intelligenza Artificiale, spingendosi fino alla Blockchain, che ha rivoluzionato il modo in cui le opere vengono commerciate, ed alla Stampa 3D che consente di realizzare sculture e installazioni complesse che sarebbero difficili o impossibili da ottenere con tecniche tradizionali.</p>
<p><strong><em>S:</em></strong> La Stampa 3D, o Fabbricazione Adittiva, consente di creare oggetti solidi tridimensionali partendo da un file digitale grazie all’impiego di un macchinario e materie prime come plastica, gomma, metallo, ceramica, etc. Questa tecnologia sovverte le modalità produttive, innesca riflessioni profonde in tema di Origine del bene, trasforma il ruolo delle Autorità Doganali e apre crepe profonde nella Classificazione e nella Fiscalità interna. Consideriamo il <strong>caso emblematico</strong> di un artista che, con l’ausilio di un computer e di software tridimensionali, progetta figurine originali che vengono successivamente modellate con stampanti a fabbricazione additiva. Una volta ottenute le forme grezze si procede all’ eventuale lisciatura e verniciatura o ulteriore lavorazione condotta artigianalmente. Le opere sono realizzate in pezzi unici oppure in serie limitate. Una domanda scaturisce immediata: <strong>sotto i profili artistico, fiscale, doganale e commerciale si tratta di vere e proprie Opere d’Arte? </strong>Procediamo in maniera ordinata. <strong>Da un punto di vista prettamente artistico</strong> possiamo affermare che si tratta di creazioni contemporanee, di cui non esiste una vera e propria definizione normativa, se non per distinzione dai beni culturali tutelati dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 &#8211; <em>Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio</em>. Per essere definita contemporanea l’opera deve essere stata realizzata da non più di 70 anni o da artista ancora vivente. Artista sì, quindi, ma non Grande come il nostro esordio vorrebbe.</p>
<p><strong><em>C:</em></strong> <strong>Dal punto di vista fiscale</strong> ci viene in aiuto l’Agenzia delle Entrate con <em>la </em><a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+303+del+2020.pdf/907a73a3-a850-4849-8907-4630065901b5" target="_blank" rel="noopener"><strong><em>Risposta ad Interpello n. 303/2020</em></strong></a> che conferma come non ricorrano, in questo particolare caso, le condizioni necessarie per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10% spettante agli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione, poiché le statuette ottenute tramite Stampa 3D non sono eseguite interamente dell’artista ma sono realizzate in tutto o in parte attraverso l’utilizzo di procedimenti meccanici e con intervento solo residuale da parte dell’autore. <strong>Dal punto di vista doganale</strong>, infine, tali opere d’arte non possono essere classificate alla voce di Sistema Armonizzato 9703 <em>“Opere originali dell&#8217;arte statuaria o dell&#8217;arte scultoria, di qualsiasi materia”</em> poiché le Note Esplicative, pur non essendo vincolanti, ci indirizzano verso beni, antichi o moderni, eseguiti da un&#8217;artista scultore attraverso ben definiti procedimenti che impongono come criterio cardine la <em>“realizzazione a mano”,</em> in un unico o pochi altri esemplari. Del resto, il <strong>Regolamento (UE) n. 731/2010</strong> in tempi non sospetti aveva già chiarito che non potevano essere classificati alla 9703 quali <em>“sculture” </em>né un’installazione video-sonora definita <em>“opera di arte moderna”</em>, composta da lettori DVD, proiettori LCD, altoparlanti e DVD, modificati dall’artista senza alterarne le funzioni, né un’installazione luminosa costituita da tubi fluorescenti e apparecchi per l’illuminazione che producono come <em>“opera d’arte”</em> spettacolari effetti luminosi. Pertanto, se non classificabili come opere originali, all’atto dell’importazione da paesi terzi tali beni non potranno godere dell’aliquota daziaria pari a 0% né di quella ridotta del 10% per l’IVA, pensate per agevolare il mercato dell’arte contemporanea e attrarre potenziali investitori.</p>
<p><strong><em>S:</em></strong> Soffermiamoci ora un istante ad analizzare la <a href="https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=%2522arte%2Bcontemporanea%2522&amp;docid=93193&amp;pageIndex=0&amp;doclang=IT&amp;mode=req&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=14910600" target="_blank" rel="noopener"><strong>Sentenza C155/84 </strong></a><strong>della Corte di Giustizia UE</strong> che nel lontano 1985 si era pronunciata in merito alla classificazione di un’opera d’arte tridimensionale consistente in un rilievo murale di cartapesta, polistirolo, filo di ferro e resina, montato su un pannello di legno, ad opera di un artista americano ed importata da un commerciante di oggetti d’arte tedesco.  L’importatore aveva dichiarato la merce in dogana, classificandola alla voce 9903 che allora identificava le <strong><em>“opere originali dell’arte statuaria e dell’arte scultorea, di qualsiasi materia”</em></strong>, esenti da dazi doganali, attribuendo al Capitolo 99 un’interpretazione estensiva ed inclusiva, dunque, anche delle opere artistiche realizzate con tecniche inesistenti all’epoca in cui era stata definita la portata della voce. L’autorità doganale tedesca aveva riclassificato l’oggetto importato alla 3907 <em>“lavori delle sostanze comprese nelle voci da 3901 a 3906”</em> in quanto riteneva potessero essere considerate opere d’arte solo le sculture fabbricate in base a tecniche tradizionali. In questa occasione anche la Commissione UE aveva presentato le proprie osservazioni sottolineando come l’allora Capitolo 99 (oggi Capitolo 97) non contenesse alcuna voce generica o residuale, ma soltanto voci specifiche. Inoltre, la Nota 4a (oggi nota 5a) in premessa al Capitolo stabiliva che <em>“gli oggetti suscettibili di rientrare sia in questo che in altri capitoli della tariffa dovessero essere classificati in questo capitolo”.</em> Sulla scorta di questi due elementi la Commissione aveva suggerito venisse applicata un’interpretazione estensiva, così da inglobare anche tecniche artistiche moderne. Peraltro, l&#8217;applicazione dell&#8217;aliquota prescritta per la materia costitutiva ad un valore in dogana stabilito in base al carattere artistico di un&#8217;opera, avrebbe portato ad un&#8217;imposizione non coerente con il costo di tale materia.</p>
<p><strong><em>C:</em></strong> La Corte di Giustizia, nel sottolineare in via preliminare che si trattava di un’opera d’arte originale, trovava giustificata la posizione della Commissione e confermava la classificazione dell’opera <em>de quo</em> alla voce 9903 (oggi 9703). L’interpretazione altamente tecnica della Commissione e a seguire della Corte di Giustizia, in relazione al valore in dogana del materiale utilizzato, potrebbe oggi essere ripresa in relazione ad un’opera d’arte moderna ottenuta con Stampa 3D al fine di giustificare la classificazione nel capitolo 97. Rimarrebbe, comunque, il limite del <strong><em>“lavoro delle mani dell’artista”</em></strong>, che potrebbe essere superato con un aggiornamento delle note esplicative del S.A. e/o della N.C., finalizzato all’introduzione esplicita di opere realizzate con tecnologie moderne, oppure estendendo il concetto di <em>“opere originali”</em> a tutte quelle derivanti da un progetto unico creato dall’artista o da una visione e intenzione creativa, indipendentemente dal metodo di produzione. In caso di domanda pregiudiziale alla CdG oggi potrebbe essere data continuità alla Sentenza C155/84 argomentando che il <strong>principio di originalità</strong> si applica indipendentemente dal metodo di produzione, poiché l’originalità e il valore artistico di un’opera sono determinati dal concetto e dall’espressione creativa dell’artista, piuttosto che dalla tecnica manuale utilizzata, con l’intento di garantire che le opere d’arte moderne siano tassate sulla base del valore di transazione.</p>
<p><strong><em>S:</em></strong> Le nuove tecnologie stanno avendo un impatto significativo sul mondo dell&#8217;arte, trasformando i modi di creare, esporre e fruire le opere. La Stampa 3D è solo una delle possibili declinazi<img decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-4146" src="https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2024/10/naturamorta-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" srcset="https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2024/10/naturamorta-66x66.jpg 66w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2024/10/naturamorta-70x70.jpg 70w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2024/10/naturamorta-150x150.jpg 150w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2024/10/naturamorta-200x199.jpg 200w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2024/10/naturamorta-300x300.jpg 300w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2024/10/naturamorta-400x398.jpg 400w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2024/10/naturamorta-600x597.jpg 600w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2024/10/naturamorta-768x765.jpg 768w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2024/10/naturamorta-800x796.jpg 800w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2024/10/naturamorta.jpg 914w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />oni. Siamo nel mondo delle <strong>Installazioni Interattive</strong> e delle <strong>Tecnologie Sensoriali</strong> che coinvolgono il pubblico in modo attivo, utilizzando sensori e dispositivi per rispondere ai movimenti o alle azioni degli spettatori e creare esperienze artistiche uniche e personalizzate. Siamo nell’era del <strong>Videomapping </strong>che utilizza proiezioni digitali per trasformare superfici tridimensionali in spazi artistici dinamici, e dell&#8217;<strong>Arte Generativa </strong>che sfrutta algoritmi e sistemi per creare opere che possono variare ogni volta che vengono visualizzate. Queste tecnologie non solo stanno cambiando le modalità di produzione artistica, ma stanno anche ampliando il concetto di Arte stessa, rendendola più accessibile e interattiva. La variabilità della creatività conserva, comunque, in ambito doganale una certezza assoluta, quella dell’Informazione Tariffaria Vincolante quale strumento di tutela e compliance. L’arte è di per sé originale e lo è anche se a crearla è un’Intelligenza Artificiale. Chiudiamo dunque con una frase generata da ChatGPT, interrogato su cosa sia l’Arte: <em>&#8220;L&#8217;arte è il linguaggio silenzioso con cui il cuore parla al mondo, una danza tra materia e sogno che trasforma il tempo in eternità&#8221;.</em> E per non farci mancare nulla le abbiamo chiesto di creare quello che siamo certe diverrà un pezzo immancabile delle vostre collezioni private, un’Opera audace e raffinata: <strong>“Natura Morta con Doganalista”.</strong></p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Umpa-Classification-Lumpa</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Claudia Composta&#160;and&#160;Silvia Taroni]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 07:46:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[tariffa after eight]]></category>
		<category><![CDATA[tariffaaftereight_24_03]]></category>
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					<description><![CDATA[S: È stato chiaro fin da subito, fin dalla scelta del nome per la nostra bimestrale Rubrica di deliri classificatori, di rocambolesche incursioni negli archivi storici e futuribili interrogazioni di intelligenze artificiali generative: l’interesse primario non è la Classificazione in sé per sé ma quel gustoso meccanismo che innesca il ragionamento quando la Sig.ra  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-7 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-6 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-7" style="--awb-text-transform:none;"><p><strong><em>S:</em></strong> È stato chiaro fin da subito, fin dalla scelta del nome per la nostra bimestrale Rubrica di deliri classificatori, di rocambolesche incursioni negli archivi storici e futuribili interrogazioni di intelligenze artificiali generative: l’interesse primario non è la Classificazione in sé per sé ma quel gustoso meccanismo che innesca il ragionamento quando la Sig.ra Composta ed io ci troviamo a disquisire di cioccolatini, navi da guerra, bulloni e pomodori. La letteratura insegna che <em>“non c&#8217;è niente di meglio che un amico, a meno che non sia un amico con del cioccolato”</em>, quindi, tuffiamoci insieme in un delizioso mondo di dolci interrogativi tariffari. Partiamo da un simbolo indiscusso delle merende di milioni di bambini: il Kinder Sorpresa; un ovetto di cioccolato al latte, ricoperto da uno strato di cioccolato bianco, che racchiude un piccolo contenitore in plastica giallo tuorlo al cui interno è custodito un giocattolo da costruire e che celebra proprio in questo 2024 un festoso mezzo-secolo. Nato dal genio Ferrero, l’ovetto ha collezionato in 50 anni di carriera numerosi riconoscimenti ma non tutti sanno che è stato oggetto di un dibattuto <strong>Parere di Classifica</strong> del WCO.</p>
<p><strong><em>C:</em></strong> Era il dicembre 1993 quando al Segretariato venne trasmessa una richiesta di chiarimento in merito alla classificazione del piccolo uovo. Il punto focale consisteva nella difficile individuazione dell’elemento atto a conferire al bene composito il proprio <strong><em>“carattere essenziale”</em></strong><em>.</em> Se avessero interpellato noi avremmo risposto: “l’elemento sorpresa” ma si sa che, per quanto immensamente poetica, la Tariffa ha altri termini di giudizio, pertanto la discussione fu circoscritta al cioccolato ed al giocattolo contenuto al suo interno. Il Segretariato era convinto che la componente edibile prevalesse su quella ludica, l’Amministrazione, al contrario, faceva della sorpresa collezionabile l’elemento fondamentale. Dirimente fu l’intervento del Comitato del Sistema Armonizzato che venne invitato a formulare la propria opinione sotto forma di Parere di Classifica. Mentre giovani (dentro e fuori) scartavano i Kinder Sorpresa in cerca dei Panda-Party e dei Pingui-Beach, il WCO ponderava opinioni e ripercorreva precedenti al fine di raggiungere una conclusione gustosamente definitiva. Con 23 voti a favore e solo 2 contrari si decise di classificare il bene alla <strong>Voce 1806.90</strong> sulla base della <strong>Regola Generale per l’Interpretazione del Sistema Armonizzato 3(b)</strong>. 1 a 0 per il cioccolato.</p>
<p><img decoding="async" class="alignleft wp-image-3955" src="https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2024/06/PEZ.jpg" alt="" width="118" height="258" /></p>
<p><strong><em>S:</em></strong> Gustiamoci ora la storia di un altro prodotto iconico: le caramelle PEZ <em>“a brand new sweet, fun to offer, fun to eat”</em>, come recitavano i vecchi cartelloni. Inventate a Vienna nel 1927 dal re dei confetti austriaco Eduard Haas III traevano il proprio nome dalla parola <em>“PfeffErminZ”</em>, menta piperita, ed erano destinate prevalentemente ad una clientela adulta e pubblicizzate come valido sostituto delle sigarette. Inizialmente vendute dentro piccole confezioni d’alluminio, le inconfondibili caramelle a forma di mattoncino spopolarono quando nel 1948 vennero commercializzate unitamente ad un dispenser meccanico che nel corso degli anni venne arricchito in sommità da colorate teste in plastica di personaggi amati dai bambini come Popeye, Mickey Mouse ed altri protagonisti della scena pop. E fu proprio nel 1992 che questo dolce tesoro dei collezionisti raggiunse l’attenzione del Segretariato del WCO. Le PEZ venivano vendute sotto forma di set composto da due piccoli pacchetti di caramelle e un dispenser in plastica, riuniti all’interno di un contenitore di polietilene. <em>“Fun in a box”</em> direbbe il Dott. Seuss. Tanto il divertimento quanti gli interrogativi legati alla <strong>classificazione</strong>.</p>
<p><strong><em>C:</em></strong> Il punto maggiormente dibattuto fu decidere sulla natura di <strong><em>“set/assortimento”</em></strong> delle PEZ. Sappiamo che si considerano come presentate in assortimento, e quindi classificabili ai sensi della Regola 3(b), le merci che soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni: essere composte da almeno due oggetti diversi che sono, <em>prima facie</em>, classificabili in voci differenti, essere composte da prodotti o articoli presentati insieme per la soddisfazione di uno specifico bisogno o per lo svolgimento di una determinata attività, essere condizionate in modo idoneo alla vendita diretta senza ricondizionamento. Fu lungamente discusso il concetto di <strong><em>“bisogno specifico/attività”</em></strong> in relazione al set, perché è pur vero che le caramelle possono essere trasportate anche senza il dispenser e che tale dispenser è pensato prevalentemente per fini ludici, ma non si può trascurare che è stato progettato per ospitare quella specifica tipologia di caramelle e che assieme si configurano come oggetti complementari. Restava, a quel punto, da determinare quale tra la componente edibile ed il contenitore conferisse all’insieme il carattere essenziale. Era il 1993 e, mentre i Flintstones impazzavano sui dispenser, il Comitato del Sistema Armonizzato decise di classificare le PEZ alla <strong>Voce 1704.90</strong>  &#8211; prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao. 2 a 0 per i dolciumi.</p>
<p><strong><em><img decoding="async" class="alignleft wp-image-3956" src="https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2024/06/MMs-300x240.jpg" alt="" width="248" height="198" srcset="https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2024/06/MMs-177x142.jpg 177w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2024/06/MMs-200x160.jpg 200w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2024/06/MMs-300x240.jpg 300w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2024/06/MMs-400x319.jpg 400w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2024/06/MMs-600x479.jpg 600w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2024/06/MMs-768x613.jpg 768w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2024/06/MMs-800x639.jpg 800w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2024/06/MMs-1024x818.jpg 1024w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2024/06/MMs.jpg 1043w" sizes="(max-width: 248px) 100vw, 248px" />S:</em></strong> Concludiamo il nostro viaggio ad elevato contenuto glicemico analizzando alcuni prodotti del famosissimo<em> brand </em>creato negli anni ’40 dalla zuccherosa visione dei Signori Mars &amp; Murrie, le amatissime M&amp;M’s. Nel luglio 2016 l’Amministrazione russa decise di rivolgersi al Segretariato del WCO affinché si esprimesse in merito alla classificazione di due articoli compositi. Il primo consisteva in un assortimento condizionato formato da un ventilatore portatile in plastica con batterie, sorretto da Yellow, una delle mascotte del <em>brand</em>, e collegato ad un cilindro atto ad ospitare 20g di cioccolatini. Il secondo si presentava in forma di set composto da due pacchetti di cioccolatini (peso netto totale di 90g) inseriti in un contenitore dotato di un simpatico dispenser riutilizzabile. Entrambi gli articoli ponevano interessanti interrogativi in materia di classificazione a causa della presenza di elementi ludici di rilievo. Nella Versione 2007 del Sistema Armonizzato, infatti, era stata introdotta la <strong>Nota 4 al Capitolo 95</strong> con l’intento di semplificare l’individuazione della corretta posizione tariffaria di giocattoli commercializzati con articoli promozionali gratuiti di qualsiasi genere, una sorta di “alternativa” all’applicazione della Regola 3(b) studiata specificamente per queste particolari casistiche.</p>
<p><strong><em>C:</em></strong> Ai sensi delle <strong>Note Esplicative della 9503</strong> <em>“questa voce contempla, su riserva delle disposizioni della nota 1 del presente capitolo, gli articoli di questa voce combinati con uno o più articoli che, se presentati separatamente, sarebbero classificati in altre voci, fin tanto che: (a) gli articoli combinati siano condizionati insieme per la vendita al minuto ma che tale combinazione non possa essere considerata come un assortimento ai sensi della Regola 3 (b); e (b) queste combinazioni presentino la caratteristica essenziale di giocattoli. Tali combinazioni sono generalmente costituite da un articolo di questa voce e di uno o più articoli di minore importanza (per esempio, piccoli articoli promozionali o piccole quantità di dolciumi).”</em> In applicazione della Regola 1 (Nota 4 al Capitolo 95) il primo dei due articoli venne classificato dal Comitato alla <strong>9503.00</strong> poiché venne riconosciuta al ventilatore l’identità di giocattolo. Diversa, invece, fu la valutazione sul secondo prodotto; riprendendo le considerazioni fatte per le caramelle PEZ, venne rilasciato un Parere di Classifica alla <strong>Voce 1806.90</strong> in applicazione delle Regole 1,3(b) e 6.</p>
<p><strong><em>S:</em></strong> La partita termina sul 3 a 1 per i dolci. Un match avvincente, ricco di colpi di scena e confronti serrati, culminati in una vittoria gustosa. Un viaggio divertente attraverso le intricate Regole di Classificazione. In un tripudio di gusti, Pareri e riflessioni, il cioccolato si conferma campione nella nostra delirante Rubrica. Ma come in ogni incontro che si rispetti, gli sconfitti – i dispenser – promettono di tornare sul terreno di gioco, più determinati che mai, pronti a lanciare nuove e dolcissime sfide. Al prossimo appuntamento, cari lettori, dove ogni partita è una golosa scoperta!</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>POMODORI AMLETICI</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Claudia Composta&#160;and&#160;Silvia Taroni]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 07:38:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[tariffa after eight]]></category>
		<category><![CDATA[tariffaaftereight_24_02]]></category>
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					<description><![CDATA[C.: Il Sistema Armonizzato è un ordinamento in grado di contenere tutti i prodotti di oggi, di ieri e di domani, che necessita di interpretazione e attenta valutazione, poiché non si basa su un metodo scientifico. La prima criticità che si coglie nel classificare un prodotto non è la determinazione del corretto codice doganale,  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-8 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-7 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-8" style="--awb-text-transform:none;"><p><strong>C.: </strong>Il Sistema Armonizzato è un ordinamento in grado di contenere tutti i prodotti di oggi, di ieri e di domani, che necessita di interpretazione e attenta valutazione, poiché non si basa su un metodo scientifico.</p>
<p>La prima criticità che si coglie nel classificare un prodotto non è la determinazione del corretto codice doganale, bensì la corretta <strong>identificazione</strong> del prodotto stesso.</p>
<p>Prendiamo ad esempio il <strong>pomodoro</strong>: è frutta o verdura?</p>
<p style="text-align: left;"><strong>S.: </strong>Dal punto di vista <strong>botanico</strong> il pomodoro è un <strong>frutto</strong>, poiché cresce da un fiore e contiene semi e come tale è considerato insieme a mele, pere, meloni e zucche nella Direttiva 2001/113/CE <em>relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all&#8217;alimentazione umana</em>, che abroga la Direttiva 79/693/CE. <img decoding="async" class=" wp-image-3879 alignright" src="https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2024/04/pomodoo-216x300.png" alt="" width="202" height="281" srcset="https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2024/04/pomodoo-200x278.png 200w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2024/04/pomodoo-216x300.png 216w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2024/04/pomodoo.png 265w" sizes="(max-width: 202px) 100vw, 202px" /></p>
<p>Dal punto di vista <strong>culinario</strong> è invece utilizzato in piatti salati ed è considerato una <strong>verdura</strong>, termine gastronomico-nutrizionale che indica varie parti di piante utilizzate nell&#8217;alimentazione umana, quali radici, semi o foglie.</p>
<p>Dal punto di vista <strong>doganale</strong> la questione è stata affrontata nel 1893 in America, dove frutta e verdura differivano anche in un altro interessante aspetto: le verdure importate venivano colpite con un dazio del 10% al loro arrivo negli Stati Uniti, mentre la frutta importata era esente.  Nel celebre caso Nix v. Hedden la Corte Suprema decise che il pomodoro dovesse essere classificato come verdura al capitolo 7  “<em>ortaggi o legumi, piante radici e tuberi mangerecci</em>”, alla voce 0702 “<em>Pomodori, freschi o refrigerati”. </em>poiché essi sono definiti “verdura” nel linguaggio comune della gente, con riferimento anche alla Sentenza della Corte Suprema nel caso Robertson v. Salomon nel 1892 in cui i fagioli furono classificati non come <em>semi </em>ma come<em> verdure </em>in base all’uso <strong>comune</strong> a cui essi sono destinati<em>. </em>Nel 1937, quando la Società delle Nazioni cercò di classificare frutta, verdura e altri beni allo scopo di coordinare le tariffe, i pomodori finirono sotto la voce “verdure/piante commestibili/radici e tuberi”, in linea con l’opinione delle Corti Supreme americane.</p>
<p>Successivamente il Regolamento UE 2020/2080 ha classificato i pomodori tagliati a metà, salati ed essiccati adatti al consumo immediato nella VD 2002  “<em>Pomodori preparati o conservati ma non nell&#8217;aceto o acido acetico</em>” ed ha escluso sia la classificazione alla 0711” <em>Ortaggi o legumi temporaneamente conservati, ma non atti al consumo immediato nello stato in cui sono pres</em>entati”  sia la classificazione alla VD 0712 “<em>Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati</em>”</p>
<p>Come il pomodoro anche la zucca, il peperone e la melanzana sono frutti dal punto di vista botanico, mentre per il Sistema Armonizzato sono ortaggi, che, se freschi o refrigerati, rientrano nella VD 0709.</p>
<p><strong>C.: </strong>Altrettando difficoltosa è la classificazione del <strong>mascarpone</strong>: formaggio o crema di latte? Ci viene in aiuto la scheda ONAF del mascarpone secondo cui il mascarpone è un prodotto di origine animale di derivazione lattiero casearia eventualmente riconducibile ad un latticino (esempio ricotta).</p>
<p>Considerando la <strong>definizione</strong> <strong>normativa</strong> di “formaggio” ai sensi art.32 del R.D.L. 15/10/1925, che recita “<em>il nome formaggio o cacio è destinato al prodotto che si ricava dal latte intero, ovvero parzialmente o totalmente scremato oppure dalla crema, in seguito a coagulazione acida o presamica, anche facendo uso di fermenti e di sale da cucina</em>”, si può dedurre che il mascarpone rispetta la norma essendo prodotto con crema di latte (panna) e frutto di coagulazione acida, pur consapevoli che nel 1925 per coagulazione acida molto probabilmente si intendeva l’acidificazione determinata da batteri (quindi in modo naturale), mentre nel mascarpone essa avviene attraverso  acidi organici, quali ad esempio l’acido citrico. Se chiedessimo il parere di un <strong>microbiologo</strong> su come definirebbe il mascarpone, egli affermerebbe che non essendo un elemento “fermentato”, non è un formaggio, visto che il formaggio, come prodotto dell’alimentazione, appartiene alla categoria degli alimenti fermentati cioè quelli influenzati spesso da batteri lattici o altri tipi di batteri che provocano, prima nel latte e poi nel formaggio una serie di fermentazioni quali ad esempio lattica, propionica, butirrica, alcoolica. Anche in questo caso prevale <strong>l’uso comune</strong>, per cui il Mascarpone rientra nella VD 0406 “<em>Formaggi e latticini</em>” alla NC 0406 10 80 “<em>formaggio fresco (non stagionato), compreso il formaggio di siero di latte e i latticini, aventi tenore, in peso di materi grasse superiore a 40%”,</em> per altro oggi monitorato nelle statistiche export con il CADD U014.</p>
<p><strong>S.: </strong>La <strong>seconda</strong> criticità che si incontra nel classificare un prodotto è l’interpretazione <strong>nel</strong> <strong>tempo</strong> del Sistema Armonizzato <strong>all’interno</strong> del WCO. Il Comitato di classificazione del WCO nella 71a sessione di Marzo 2023 ha classificato i “<strong>Sunquick Ice Lollies</strong>”, ghiaccioli pronti da congelare, nella sottovoce 2106.90 “<em>altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove</em>”. La Corte di Giustizia UE nella causa C-114/80 aveva classificato un prodotto con caratteristiche simili nella sottovoce 2202.10 “<em>Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti</em>”, considerando l’espressione “altre bevande” qualsiasi liquido destinato al consumo umano e ribadendo il valore fondamentale dei criteri oggettivi ai fini della corretta classificazione.  Ugualmente il Comitato di Classificazione del WCO nella 55a sessione di Marzo 2015 ha classificato lo “<strong>smartwatch</strong>” nella sottovoce 8517 <em>“Altri apparecchi telefonici per abbonati, compresi gli smartphone e altri telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528”</em>, mentre la Commissione Europea ha adottato il <strong>recente</strong> Regolamento di Esecuzione (UE) n.2024/964  con il quale classifica il prodotto <strong>più moderno</strong> “smartwatch” nella NC 9102 12 00 come «<em>orologio da polso a funzionamento elettrico, anche con un contatore di tempo incorporato: solamente con indicatore optoelettronico</em>» in applicazione della RGI n.3c, non essendo predominante nessuna delle funzioni tra apparecchio per la comunicazione, pedometro, apparecchio di misura o di controllo e orologio da polso e non essendo tale oggetto assimilabile all’articolo descritto nel parere di classificazione 8517.62 del WCO.</p>
<p><strong>C.:</strong> Concludiamo queste nostre considerazioni chiedendo ancora una volta all’intelligenza artificiale di fornirci la classificazione dei prodotti precedentemente analizzati e l’AI HS CODE RECOMMENDATION PLATFORM del WCO propone <strong>a seconda</strong> della descrizione e della lingua utilizzata:- per il mascarpone le sottovoci 0406.10, 0406.30, 0406.90 se effettuiamo la ricerca in inglese “mascarpone cheese” e le sottovoci 0406.90 e 1904.20 se effettuiamo la ricerca senza definire il “mascarpone” un “cheese”;- per i “fresh tomatoes” la sottovoce 0702.00, per i “pomodori freschi” la sottovoce 0804.10 o 0810.90 0 3307.90 e per i “tomatoes” nella 0702.00 o 0705.19 o 0809.29.- per lo smartwatch i codici 9102.99 o 9101.19. o 9113.10; &#8211; per i Sunquick Ice Lollies le sottovoci 1704.90, 2009.89 e 2105.00. <strong>S.: </strong>L’intelligenza artificiale fornisce un dato di output, la cui qualità è strettamente dipendente dalla <strong>qualità del dato</strong> <strong>di input</strong> derivante a sua volta dall’intelligenza umana e dalla competenza professionale del <strong>doganalista</strong>.</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Sistema Antropizzato</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Claudia Composta&#160;and&#160;Silvia Taroni]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2024 09:20:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[tariffa after eight]]></category>
		<category><![CDATA[tariffaaftereight_24_01]]></category>
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					<description><![CDATA[S: Definire cosa sia “ontologicamente” il Sistema Armonizzato rappresenta un interessante esercizio di ricerca e rielaborazione che non si esaurisce nell’analisi delle definizioni mutuate dai testi giuridici dai quali ha tratto la propria forma, ma che coinvolge una serie di applicazioni, implicazioni ed impieghi che lo hanno appuntato, negli ultimi 36 anni, come il  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-9 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-8 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-9" style="--awb-text-transform:none;"><p><strong><em>S:</em></strong> Definire cosa sia “ontologicamente” il <strong>Sistema Armonizzato</strong> rappresenta un interessante esercizio di ricerca e rielaborazione che non si esaurisce nell’analisi delle definizioni mutuate dai testi giuridici dai quali ha tratto la propria forma, ma che coinvolge una serie di applicazioni, implicazioni ed impieghi che lo hanno appuntato, negli ultimi 36 anni, come il <strong>“vero linguaggio del commercio internazionale”</strong>. Era il 1° gennaio 1988 quando entrò in vigore la Convenzione sul Sistema Armonizzato composta da un solido Preambolo, contenente le ragioni e le speranze della comunità internazionale, 20 Articoli, incentrati sugli obblighi delle parti contraenti, il ruolo del Consiglio e del Comitato, la risoluzione delle controversie e la procedura di modifica, ed un articolato Allegato che rappresenta, appunto, la Nomenclatura stessa. La definizione la troviamo nell’incipit dell’Art.1: “per Sistema Armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, in seguito denominato <em>“SA”</em> s’intende <em>“la Nomenclatura che comprende le Voci, le Sottovoci e i relativi Codici Numerici, le Note di Sezioni, di Capitoli e di Sottovoci, nonché le Regole Generali per l&#8217;Interpretazione del Sistema Armonizzato, figuranti nell&#8217;Allegato”</em>.</p>
<p><strong><em>C:</em></strong> Ma, come ben sappiamo, il SA non è solo questo. Disegnato e sviluppato dal WCO come <em>“core system”</em> per tutte le ulteriori Nomenclature di stampo nazionale, rappresenta uno strumento importantissimo per coloro che agiscono all’interno del mercato globale. Se, da un lato, rappresenta il più efficace metodo di riscossione dei dazi, dall’altro si pone come <strong>minimo comune denominatore</strong> quando si tratta di Regole di Origine, monitoraggio di merci controllate, negoziazioni commerciali, imposte interne, tariffe di trasporto, analisi statistica, <em>risk assessment</em> e <em>compliance</em>. Il SA rappresenta un modello dinamico che varia al variare dei trend commerciali, politici, economici e, negli ultimi anni, anche ambientali. Pensiamo alla pandemia, alla crisi climatica, all’inquinamento da plastiche, alla sicurezza in campo agro-alimentare, alla biodiversità, alle economie circolari. Quello che era nato come sistema di codificazione armonizzata di merci ha virato negli ultimi anni verso nuove frontiere spinto dai venti del cambiamento.</p>
<p><strong><em>S:</em></strong> Siamo passati <strong>da un Sistema Armonizzato ad un Sistema Antropizzato</strong>, figlio delle necessità sorte a causa dell’azione modificatrice massiva dell’uomo sull’ambiente. Oggi più di ieri è divenuto fondamentale poter monitorare nuovi flussi di prodotti “critici” o sottoposti a specifiche misure commerciali. Il SA può e deve far fronte a questi nuovi imperativi ma le modalità di attuazione offrono non pochi interrogativi e spunti di riflessione sulla “adattabilità” del sistema e su come queste previsioni possano essere adeguatamente integrate. <em>“Oggi siamo agli albori di una nuova convergenza di tecnologie della comunicazione e regime energetico. Il connubio di tecnologie di comunicazione in rete ed energie da fonti rinnovabili sta dando il via alla Terza rivoluzione industriale”</em>, queste le parole del famoso economista statunitense <strong>Jeremy Rifkin</strong>. Una rivoluzione che deve essere introiettata e digerita nel SA perché possa continuare a rappresentare uno strumento di analisi e scambio performante, anche alla luce delle innovazioni e delle necessità introdotte dalla <em>Green Agenda</em>.</p>
<p><strong><em>C:</em></strong> E proprio negli ultimi anni al Segretariato del WCO è stato dato mandato di condurre uno <strong>Studio Esplorativo su una possibile Revisione Strategica del SA</strong> il cui Rapporto Intermedio è stato pubblicato sul sito ufficiale il 18 gennaio 2024 con l’obiettivo di raccogliere opinioni dagli stakeholders per testarne l’efficacia e lo “stato di salute” e ricevere suggerimenti per migliorarlo e renderlo più rispondente alla contingenza. Lo Studio ha evidenziato una serie di conclusioni elaborate sulla base delle opinioni raccolte e si è pronunciato sulla fattibilità di alcune strategie evidenziando un concetto fondamentale: il SA non identifica i beni ma crea delle “classi”, degli insiemi, entro i quali le merci possono trovare la propria collocazione. Più quella classe è specifica più sarà semplice attribuire al mio bene una classificazione (es. 9401.10 – mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei), più è generale più sarà complesso definire cosa è compreso o escluso da quella categoria (es. 7326.90 &#8211; lavori di ferro o acciaio).</p>
<p><strong><em>S:</em></strong> Un <strong>Sistema di Identificazione</strong> è altro rispetto ad un <strong>Sistema di Classificazione</strong>. Il sistema GTIN di GS1, ad esempio, (i numeri che si trovano sotto la maggior parte dei codici a barre) è un Sistema di Identificazione delle merci. Ogni GTIN è collegato a una linea di prodotti specifica; GS1 ha emesso GTIN per oltre 250 milioni di prodotti ma ancora non copre tutte le merci commercializzate. Il SA, invece, è un Sistema di Classificazione e diventa, dunque, essenziale bilanciare al suo interno la necessità di creare classi ampie che garantiscano la possibilità di ricomprendere tutte le merci possibili, con la necessità di creare anche classi più circoscritte che descrivano solo prodotti di particolare interesse, il tutto cercando di evitare sovrapposizioni. Tuttavia, la struttura numerica impone limiti rigidi su quante “posizioni” possano essere create a livello di Voci e Sottovoci. Se in molti casi questo non è un problema, per alcune Voci il limite è già stato raggiunto (pensiamo ad esempio alla 2903.7).</p>
<p><strong><em>C:</em></strong> Altri aspetti decisamente interessanti che emergono dalla lettura dello Studio in questione riguardano la comprensione e l’utilizzo delle <strong>Regole Generali per l&#8217;Interpretazione</strong>, che costituiscono per definizione uno degli elementi fondanti del SA. Quasi un quarto dei partecipanti al sondaggio ha confessato di <strong>utilizzarle raramente</strong> e più della metà ha espresso difficoltà nel comprenderne l’applicabilità. È noto, infatti, che le note relative al loro utilizzo sono state rilasciate dal WCO solo a pagamento. Le RGI presentano un elevato livello di “soggettività”; espressioni come <em>“carattere essenziale”, “più specificamente”, “beni confezionati per la vendita al minuto”</em>, tra le altre, causano, appunto, notevoli <strong>difficoltà interpretative</strong>. Un ulteriore rischio è rappresentato dal fatto che alcune Note forniscono importanti elementi per determinare la classificazione di un prodotto, prevenendo talvolta l’utilizzo delle RGI. Ultimo dato significativo: la presenza di alcuni termini come, ad esempio, <em>“parti ed accessori”</em> che hanno valenze leggermente diverse nelle 200 lingue dei paesi aderenti alla Convenzione, contribuiscono ad aumentare l’entropia nel processo di classificazione. Pensiamo, infine, alla congiunzione “o”. Nel SA è intesa con <strong>valenza inclusiva</strong> (o l’uno, o l’altro, o entrambi) a meno che non sia previsto diversamente nel testo.</p>
<p><strong><em>S:</em></strong> Il SA è <strong>basato sul linguaggio</strong> e, poiché l’ambiguità lessicale di alcuni idiomi è spiccatamente accentuata, tutto il sistema ne risente. Pensiamo all’Inglese; uno studio ha stimato che nella lingua anglosassone circa l’80% delle parole abbia più di un significato. In molte occasioni le traduzioni in inglese e francese (le due lingue ufficiali) divergono e conducono a revisioni, dibattiti, negoziazioni che richiedono anni per essere dipanate. Alcune Note o Definizioni, poi, mostrano il segno del tempo che passa e si rivelano in tutta la loro obsolescenza. Leggere attentamente questo Studio significa entrare dietro le quinte di un sistema complesso, basato su regole stratificate e continui rimandi, ed al contempo versatile, ottimista e pronto a cogliere le opportunità e le richieste di un futuro di grande fermento tecnologico ed industriale. Siamo partiti da un <strong>Sistema Armonizzato</strong> in grado di facilitare i commerci; stiamo transitando nell’era del <strong>Sistema Antropizzato</strong>, scandito dalle conseguenze dell’ingerenza dell’uomo sul territorio; probabilmente tra qualche anno approderemo ad un <strong>Sistema Aumentato</strong>, dove le vecchie previsioni e le Nuove Tecnologie collaboreranno per creare uno strumento in grado di soddisfare nuove esigenze a livello commerciale, politico ed informatico. E noi Doganalisti saremo lì.</p>
<p><strong>C&amp;S:</strong> Ecco il link ufficiale attraverso cui potrete avere accesso ai documenti pubblicati dal WCO e alla versione integrale dello <strong>Studio Esplorativo su una possibile Revisione Strategica del SA</strong>: <a href="https://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/activities-and-programmes/exploratory-study-on-a-possible-strategic-review-of-the-hs.aspx" target="_blank" rel="noopener">https://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/activities-and-programmes/exploratory-study-on-a-possible-strategic-review-of-the-hs.aspx</a></p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>“A Christmas Classification Carol”</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Claudia Composta&#160;and&#160;Silvia Taroni]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2023 09:40:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[tariffa after eight]]></category>
		<category><![CDATA[tariffaaftereight_23_06]]></category>
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					<description><![CDATA[TARIFFA AFTER EIGHT “CHRISTMAS EDITION” Ogni regalo nel sacco di Babbo Natale ha il suo giusto codice nella Tariffa Doganale; lui non si serve di intelligenza artificiale, preferisce usare il metodo tradizionale. Gli elfi ci provano a classificare…ma meglio chiedere ai Doganalisti, che lo sanno fare! Tra un pacchetto, un abbraccio e una buona  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-10 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-9 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-10" style="--awb-text-transform:none;"><p><strong>TARIFFA AFTER EIGHT “CHRISTMAS EDITION”</strong></p>
<p><span style="color: #ff0000;">Ogni regalo nel sacco di Babbo Natale ha il suo giusto codice nella Tariffa Doganale; lui non si serve di intelligenza artificiale, preferisce usare il metodo tradizionale. Gli elfi ci provano a classificare…ma meglio chiedere ai Doganalisti, che lo sanno fare! Tra un pacchetto, un abbraccio e una buona azione Vi Auguriamo Buone Feste e Buona Classificazione!</span></p>
<p><strong>S:</strong> La si sente arrivare da lontano, ha l’inconfondibile profumo dei biscotti nel forno, del pranzo in famiglia, della neve fresca: è la stagione delle luci scintillanti, dei canti festosi e dei regali avvolti con cura. Ed io, che i regali inizio ad acquistarli quando le foglie non hanno ancora cominciato a cadere, mi trovo a dover affrontare sempre lo stesso problema; il pacchetto è pronto, niente etichette per non destare curiosità, lo prendo e lo ripongo con cura accanto a tutti gli altri…e adesso? Come li distinguo? Ringrazio lo Spirito del Natale Passato che mi ha resa più saggia e oggi, ad ogni pacchetto, attacco un bigliettino dal contenuto curioso, una combinazione di sole 8 cifre accoppiate a due a due che solo io in casa posso decifrare e la cui soluzione è contenuta in un libro (la Tariffa) la cui copertina rossa come il Natale celebra l’Arte della Classificazione. Lo faccio distrattamente, senza pensarci troppo, ma il Doganalista che è in me continua ad interrogarsi sulla correttezza di quel codice poiché la <strong>9505.10 &#8211; Oggetti per feste di Natale</strong> &#8211; è una scatola magica che esclude più cose di quante ne contenga.</p>
<p><strong>C:</strong> Pensiamo, ad esempio, ad uno degli articoli più richiesti in questa stagione, il <strong>costume da Babbo Natale</strong>. Non quello <em>tailor-made</em> di B.N. in persona, la cui realizzazione a partire da tessuti di origine preferenziale lappone, sapientemente confezionati dagli Elfi, consente di poter apporre la targhetta <em>“Made in Rovaniemi – 100% Magic”</em>, ma quello che solitamente si acquista in occasione delle feste. Dalla lettura combinata delle Note premesse al Capitolo 95 e delle Note Esplicative di Sistema Armonizzato e di Nomenclatura Combinata per la Voce 95.05 si evince che essa comprende <em>“oggetti per feste di fabbricazione semplice e poco robusta”</em> esclusi <em>“gli abiti da travestimento di materie tessili dei capitoli 61 o 62”</em> e gli oggetti <em>“che hanno una funzione di utilità”</em>. Questo fa del <strong>cappello natalizio rosso</strong> bordato di bianco e impreziosito di un morbido pon-pon un copricapo nominato alla 65.05 come da Regolamento UE n.401/2012 e non un <em>“oggetto per feste” </em>in virtù della sua funzione pratica ed in applicazione delle Regole Generali 1 e 6.</p>
<p><strong>S:</strong> Curioso, anche, il caso portato sulle prime pagine dei giornali qualche anno fa in occasione del processo “Rubie’s Costume Co. VS United States” nel quale, diciamocelo, la Corte del Commercio Internazionale degli Stati Uniti ha palesato una totale mancanza di <strong>spirito natalizio</strong>. Oggetto del contendere era un set da Babbo Natale di buona fattura composto da giacca, pantaloni, cappello, guanti, cintura, sacco per i regali, barba e baffi. La Dogana statunitense ha preteso che gli articoli venissero classificati separatamente, ciascuno alla propria Voce (6203-3926-6505-etc.) in contrasto con quanto proposto dall’importatore che aveva espresso la propria preferenza per la 95.05 che sconta un dazio pari allo 0%. Gli avvocati e gli esperti hanno a lungo dibattuto sulla completezza delle Note Esplicative, sulla loro interpretazione e se elementi come la “qualità” del capo, la presenza di etichette di lavaggio e di eventuali orlature e rifiniture potessero costituire una discriminante. Vero è che le Note della 95.05 hanno subito <strong>numerose variazioni</strong> nel corso del tempo e forse avrebbe senso confezionarne una versione meno criptica.</p>
<p><strong>C:</strong>Risale, appunto, al 15 novembre 2023 l’ultimo aggiornamento alle Note della Nomenclatura Combinata (C/2023/916), che va a modificare quanto precedentemente introdotto nel 2020 (2020/C 221/04). Ad oggi i <strong>palloncini semplici, anche con luci a LED</strong> di breve durata, anche con un’iscrizione che identifica un’occasione, ad esempio <em>Buon Natale/Buon Compleanno</em>, sono definitivamente esclusi dalla 95.05 e andranno classificati ad “altri giocattoli” nella 95.03. E proprio l’importazione di giocattoli è stata al centro di un’altra importante decisione nel processo <em>“Toy Biz VS United States”</em> che, nel 2003, ha generato grande scompiglio tra i fan della Marvel. Secondo il giudice, infatti, i personaggi degli <strong>X-Men </strong>devono essere classificati a <em>“giocattoli raffiguranti soggetti non umani”</em>, non a <em>“bambole”</em>, e questo ha generato due reazioni opposte: gioia incontenibile per l’importatore che ha ottenuto una significativa diminuzione dell’aliquota daziaria, forte malcontento nel popolo degli amanti dei fumetti. Perché, tutti lo sanno, gli X-Men si battono da sempre per l’uguaglianza e perché ai mutanti siano riconosciuti gli stessi diritti degli umani.</p>
<p><strong>S:</strong> Vero è che nessun oggetto natalizio sembra pienamente soddisfatto della propria collocazione in Tariffa e questo sembra destare grande preoccupazione ed un certo smarrimento anche nello Spirito del Natale Presente. Pensiamo al <strong>Principe Schiaccianoci</strong>, nella sua forma più tipica con l’abito da soldatino ed il cappello. In molte ITV figura come articolo ornamentale e viene classificato sulla base della materia costitutiva ma se reca una scritta o un motivo prettamente natalizi o, ancora, vanta una bella barba bianca allora magicamente finisce nella scatola della 95.05. Allo stesso modo ballerine danzanti e cagnolini infiocchettati, che poco in sé recano di natalizio, se muniti di occhiello per essere appesi e opportunamente condizionati per la vendita in preziose confezioni festose ricadono tra le decorazioni per alberi di Natale. <strong>Frosty il Pupazzo di Neve</strong>, invece, rientra nella 95.05 solo se in grado di cantare a squarciagola la propria canzone natalizia, diversamente, se afono per malanni di stagione, viene relegato ad oggetto ornamentale poiché utilizzato come generica <em>“decorazione invernale”</em>.</p>
<p><strong>C:</strong> Ebenezer Scrooge! Cosa c’è di più natalizio? Dickens lo ha reso protagonista di uno dei racconti sull’amicizia più belli di sempre. Sì, perché senza il buon vecchio Marley, disposto a mostrargli da morto quanto non era riuscito a fargli comprendere in vita, la storia non sarebbe nemmeno iniziata. Beh, Scrooge, non è di fatto un <em>“oggetto per feste di Natale”</em>, e forse lo Scrooge delle prime pagine ne sarebbe anche contento. Terminiamo la carrellata dei “non è” con le <strong>ghirlande di abete artificiali</strong> avvolte da una catena di luci LED. Ai sensi del Regolamento UE 2020/517 si esclude la classificazione nella 9505.10 poiché si ritiene che possa essere utilizzata come decorazione durante l’intera stagione invernale. <em>“L’articolo andrà, pertanto, classificato alla 6702 tra le foglie artificiali di materie plastiche”</em>. La 95.05 è una scatola magica al quadrato: lo è per definizione e lo è per contenuto perché non sai mai cosa potresti trovarci dentro. Chissà se lo Spirito del Natale Futuro potrà regalarci delle Note Esplicative che non “includono ed escludono” contemporaneamente <strong>gli angioletti</strong>, ad esempio. Ma in fondo poco importa in questo momento perché nell’aria già si sente quell’inconfondibile profumo di biscotti nel forno e di carta da regalo e la Tariffa 2024 è già in viaggio, con la sua copertina rossa che promette regali di Sottovoci nuove. Con la speranza che questa stagione possa portare serenità e pace, Buon Natale Doganalista a tutti noi!</p>
<p><strong>C: Claudia “Ebenezer” Composta</strong></p>
<p><strong>S: Silvia “Scrooge” Taroni</strong></p>
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