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	<title>Il Doganalista</title>
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	<description>Rivista giuridico-economica di commercio internazionale</description>
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		<title>Riduzione accise biocarburanti: criticità operative</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Rossana Distefano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 14:39:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[dogane]]></category>
		<category><![CDATA[dogane_26_02]]></category>
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					<description><![CDATA[L’ambiente premia i biocarburanti virtuosi attraverso l’amministrazione doganale, il cui ruolo, (CDU Art.3 comma C) è, fra gli altri, anche quello di preservare la sicurezza e la salubrità del sistema che ci circonda. Infatti, a partire dal   D.Lgs. n.43 del 28 marzo 2025 è stata disposta l’applicazione di un’aliquota ridotta sull’accisa relativa ai carburanti  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-1" style="--awb-text-transform:none;"><p>L’ambiente premia i biocarburanti virtuosi attraverso l’amministrazione doganale, il cui ruolo, (CDU Art.3 comma C) è, fra gli altri, anche quello di preservare la sicurezza e la salubrità del sistema che ci circonda. Infatti, a partire dal   D.Lgs. n.43 del 28 marzo 2025 è stata disposta l’applicazione di un’aliquota ridotta sull’accisa relativa ai carburanti – biodiesel e gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO)- aventi caratteristiche di spiccata sostenibilità sotto il profilo ambientale. Tali prodotti infatti non sono stati sottoposti all’aumento di euro 632,40 per mille litri di prodotto, come nel caso del gasolio destinato a carburazione ed hanno mantenuto la precedente imposta pari ad euro 617,40. Le condizioni da rispettare per fruire dell’aliquota ridotta si declinano in:</p>
<ul>
<li>Conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 ed ai relativi atti delegati e di esecuzione;</li>
<li>produzione dei prodotti a partire dalle materie prime elencate nell’Allegato IX della citata Direttiva.</li>
</ul>
<p>Pertanto, per favorire l’individuazione del carico di imposta sui biocarburanti, a partire dal fatto generatore, ovvero dal momento della produzione, si rende necessario fornire disposizioni sulla tenuta della contabilità delle materie prime utilizzate nella fabbricazione, secondo la classificazione di cui all’elenco – Allegato IX della citata direttiva -.L’elenco evidenzia, nella parte A o B,  la tipologia di materie prime cosiddette <em>avanzate</em> o <em>double counting</em>, necessarie per la fabbricazione di un prodotto meritevole di aliquota ridotta, che trova applicazione per un quinquennio, a partire da maggio 2025.</p>
<p>Tale variazione ha comportato la necessità di prescrizioni sul regime di  deposito e di circolazione di HVO (NC 2710 1942) e di biodiesel (NC 3826 0010), al fine di garantire l’accertamento alla produzione ed all’importazione, una corretta liquidazione dell’accisa da parte dei depositi autorizzati nel momento dell’immissione in consumo, nonché le disposizioni relative alle miscelazioni con gasoli cosiddetti fossili  &#8211; meno virtuosi -; quanto sopra al fine di redigere un preciso bilancio di materia presso i depositi fiscali di stoccaggio. La circolare ADM 31/2025 del 1° dicembre 2025 ha provveduto a fornire le istruzioni, ammettendo la possibilità – tenuto anche conto del caso di co-lavorazione delle materie prime e della ristrettezza di numero di serbatoi disponibili presso molti depositi fiscali – dello stoccaggio promiscuo dei due biocarburanti.</p>
<p>Ma, mentre il carico di imposta di HVO e biodiesel discende dalla qualificazione giuridica delle materie prime utilizzate e dalla relativa filiera di provenienza, sul piano oggettivo del prodotto finito, non sussiste differenziazione dal punto di vista della classificazione doganale fra le due voci tariffarie   che coincidono sia per il prodotto ad accisa ridotta che per quello ad accisa piena. Da ciò discende l’obbligo, per i depositari autorizzati, della tenuta di una contabilità distinta per le due categorie di prodotto (aliquota ridotta ed aliquota normale), senza peraltro il vincolo di dover richiedere all’UADM competente alcuna modifica nella licenza di esercizio, se non quella derivante dalla aggiunta ex novo o rimozione di questa tipologia di carburanti.</p>
<p>Evidentemente, in assenza di separazione fisica degli stoccaggi, solo la distinzione contabile permette al depositario autorizzato di liquidare correttamente l’imposta dovuta, ovvero di calcolare la garanzia di circolazione impegnata all’atto del trasferimento in sospensione. Pertanto, ai soli fini di stretta competenza dell’Agenzia, sono stati istituiti dei codici addizionali (CADD) che i soggetti obbligati devono utilizzare in combinazione con i relativi codici CPA e NC. Avremo quindi:</p>
<ul>
<li>CPA E430 NC 2710 1942 CADD S182 – HVO aliquota normale</li>
<li>CPA E430 NC 2710 1942 CADD S187 – HVO aliquota ridotta</li>
<li>CPA E910 NC 3826 0010 CADD S182 – biodiesel aliquota normale</li>
<li>CPA E910 NC 3826 0010 CADD S187 – biodiesel aliquota ridotta</li>
</ul>
<p>Il depositario autorizzato può istituire due serie di registri carico/scarico per ciascuna delle aliquote di accisa  oppure può optare per un unico registro di prodotti finiti con due distinte sezioni: al momento dell’ attivazione dei registri, lo stesso ripartirà la giacenza contabile tra biocarburante ad aliquota normale e biocarburante ad aliquota ridotta sulla base del bilancio di materia del proprio impianto, redatto secondo i documenti fiscali di trasporto e le certificazioni a disposizione. Le nuove combinazioni, già attive in ambiente di esercizio, consentono all’esercente la trasmissione dei dati contabili in forma esclusivamente telematica. In caso di miscelazione di HVO o biodiesel con gasolio, il depositario è tenuto ad effettuare due distinte comunicazioni telematiche relative, una al biocarburante ad aliquota ridotta, una al biocarburante ad aliquota normale, riportando i rispettivi quantitativi che andrà a evidenziare nella colonna “scarico” del registro.</p>
<p>In importazione i biocarburanti sono contabilizzati sulla base delle informazioni risultanti dalla dichiarazione doganale – quantità, qualità, valore ed origine – nonché da ogni altra informazione a disposizione del depositario – fatture di acquisto, certificati di sostenibilità. La stessa documentazione – sulla base delle informazioni contenute nelle relative e-AD – è utile alla contabilizzazione dei biocarburanti provenienti da altri depositi autorizzati o da impianti di produzione/raffinazione. Al fine del puntuale adempimento delle prescrizioni indicate, l’esercente del deposito fiscale è tenuto a richiedere ai depositanti che ne utilizzano l’impianto, a seguito dell’atto di assenso reso dal depositario, ogni informazione necessaria sulla sostenibilità del biocarburante di loro proprietà, ovvero la certificazione di sostenibilità, i cui estremi lo stesso depositario autorizzato avrà cura di riportare nell’e-DAS o nell’e-AD al momento dell’estrazione. Qualora detto certificato non fosse fornito, il depositario autorizzato ascriverà il prodotto nella colonna “aliquota normale” della propria contabilità, liquidando l’imposta massima (euro 632,40 per mille litri) nel momento della messa in consumo del quantitativo di prodotto estratto. Le criticità operative emerse nel periodo fanno capo evidentemente alla figura del depositario autorizzato che:</p>
<ul>
<li>è l’unico soggetto giuridicamente obbligato all’imposta ed è il solo responsabile della liquidazione dell’accisa per le immissioni in consumo effettuate dal proprio deposito;</li>
<li>è responsabile della detenzione del certificato di sostenibilità con il fine di esibirlo su richiesta dell’autorità doganale ed a corredo del verbale di estrazione;</li>
<li>è obbligato a registrare nella corretta colonna contabile il biocarburante pervenuto all’impianto in base ai documenti doganali, con riferimento al CADD che vi è riportato;</li>
</ul>
<p>Dagli stessi depositari autorizzati si apprende inoltre che:</p>
<ul>
<li>in caso di prodotto beneficiario di aliquota ridotta, al CADD riportato in dichiarazione, non sempre segue, contestualmente o in tempi utili, il certificato di sostenibilità,</li>
<li>emerge quindi una seria difficoltà operativa ma soprattutto contabile nel coordinare le giacenze di prodotto stoccato ad aliquota normale (poiché non sostenute dalla presenza del certificato) con le estrazioni ad aliquota ridotta in base al CADD presente sul documento di entrata, pretese dal soggetto depositante.</li>
</ul>
<p>Si verifica quindi un contrasto tra la tipologia di biocarburante evidenziata nel documento di circolazione e quella che l’operatore – in mancanza del certificato di sostenibilità – dovrebbe contabilizzare, sulla colonna del registro nella parte del carico. Di tutta evidenza la mancanza di corrispondenza fra giacenza fisica e contabile sulle disponibilità del prodotto ripartito nelle due tassazioni con gravi conseguenze sanzionatorie.</p>
<p>Per quanto esposto l’UNEM (Unione Energie per la Mobilità) ed altre associazioni del comparto raffinazione, logistica e distribuzione dei prodotti petroliferi, si sono attivate, su richiesta degli esercenti depositi autorizzati, per sollecitare all’amministrazione doganale ulteriori precisazioni chiarificatrici, in linea con quanto asserito nell’ultimo paragrafo della stessa circolare 31/2025 “suscettibile di eventuali integrazioni e/o di rivisitazione nelle parti che risultassero incompatibili  con quanto verrà fissato dal decreto interministeriale da adottare “. L’auspicio è che tale impasse venga superata al più presto per non vanificare un’opzione premiante per chi produce e commercializza biocarburanti “puliti” e di chiaro indirizzo verso quello che sarebbe indispensabile per il futuro energetico del nostro pianeta.</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Dazi Antidumping</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Francesca Messina&nbsp;and&nbsp;Aurora Bonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 14:34:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[dogane]]></category>
		<category><![CDATA[dogane_26_02]]></category>
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					<description><![CDATA[Importazione di parti di bici elettriche. Il rinvio pregiudiziale al Tribunale dell’Unione europea sulla regola 2 a) di interpretazione della classificazione tariffaria (causa T-529/25) In diverse occasioni la prassi doganale e il panorama giudiziario hanno registrato l’utilizzo dell’operazione di assemblaggio quale mezzo per evitare l’applicazione di misure antidumping o compensative previste sui prodotti finiti  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-2 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-2" style="--awb-text-transform:none;"><p><strong><em>Importazione di parti di bici elettriche. Il rinvio pregiudiziale al Tribunale dell’Unione europea sulla regola 2 a) di interpretazione della classificazione tariffaria (causa T-529/25)</em></strong></p>
<p>In diverse occasioni la prassi doganale e il panorama giudiziario hanno registrato l’utilizzo dell’operazione di assemblaggio quale mezzo per evitare l’applicazione di misure antidumping o compensative previste sui prodotti finiti ed ottenere una posizione tariffaria più favorevole.</p>
<p>La questione accennata ha interessato molti Paesi dell’UE ed in Italia è stata oggetto di accertamento presso diversi uffici doganali a seguito dell’introduzione di dazi antidumping e compensativi sulle importazioni di bici a pedalata assistita dotate di un motore elettrico ausiliario (meglio note come e-bike) di origine cinese.</p>
<p>In diversi casi, infatti, dall’esame della documentazione posta a corredo della dichiarazione doganale, gli Uffici doganali hanno constatato come molte aziende avessero importato in Italia parti di bici elettriche di origine cinese, senza classificarle come bici, limitandosi ad effettuare un mero riassemblaggio sul territorio unionale presso la propria sede o presso terzi.</p>
<p><strong><u>La normativa:</u></strong></p>
<p>Rispetto alle importazioni di biciclette elettriche, la Commissione UE, con il Reg. di esecuzione n. 2018/1012, entrato in vigore il 19.07.2018, ha istituito un dazio antidumping provvisorio – nella misura dell’83,6% – per i prodotti di cui ai codici NC 8711 6010 ed ex 8711 6090 (codice TARIC 8711 690 10) originari della repubblica Popolare cinese (RPC).</p>
<p>La decisione della Commissione Europea, istitutiva del dazio antidumping in narrativa, è stata originata dalla denuncia presentata dall&#8217;Associazione europea dei produttori di biciclette («EBMA») per conto di produttori dell&#8217;Unione, che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell&#8217;Unione di biciclette elettriche. La denuncia conteneva elementi di prova delle pratiche di dumping messe in atto dagli operatori della RPC e del conseguente grave pregiudizio per la produzione europea di biciclette elettriche.</p>
<p>Le conclusioni dell’attività istruttoria hanno quindi portato all’adozione dei seguenti Regolamenti:</p>
<ul>
<li>Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2019/72 del 17 gennaio 2019, istitutivo del dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore elettrico ausiliario, originarie della Repubblica Popolare Cinese, classificate ai codici NC 8711 60 10 ed ex 8711 60 90 (codice TARIC 8711 60 90 10).<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a></li>
<li>Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2019/73 del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese.<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a></li>
</ul>
<p><strong><u>La questione in materia di classificazione e il rinvio al Tribunale europeo</u></strong></p>
<p>A seguito dell’inasprimento del regime tariffario, si è frequentemente posto il problema della corretta classificazione doganale delle parti di e-bike di origine cinese presentate all’importazione.</p>
<p>Infatti, da un lato, la classificazione<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> delle singole componenti come parti distinte rispetto al prodotto finito comporterebbe l’inapplicabilità delle misure antidumping e compensative previste per le biciclette complete; dall’altro lato, le Regole generali di interpretazione della Nomenclatura combinata possono, in presenza di determinate condizioni, condurre a qualificare tali componenti alla stregua di un prodotto completo, con conseguente applicazione dei relativi dazi.</p>
<p>In particolare, assume rilievo la Regola generale di interpretazione 2, lettera a), di cui all’Allegato I del Reg. (CEE) n. 2658/87, secondo cui qualsiasi riferimento ad un oggetto in una determinata voce comprende tale oggetto anche se incompleto o non finito, purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito, nonché quando esso sia presentato smontato o non montato<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.</p>
<p>Ne discende che i componenti di una bicicletta elettrica, importati smontati ma destinati all’assemblaggio, possono essere considerati, in presenza dei presupposti richiesti, quale prodotto completo ai fini della classificazione tariffaria.</p>
<p>In alcuni arresti la Corte di giustizia dell’Unione europea ha precisato che la regola si riferisce alle merci presentate contemporaneamente in dogana<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>, senza che rilevi, di per sé, la circostanza che il dichiarante abbia presentato dichiarazioni distinte, atteso che né il testo delle Regole né le relative note esplicative impongono l’unicità della dichiarazione.<a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a></p>
<p>Nel caso esaminato dalla Corte, il dichiarante aveva presentato nel medesimo giorno e presso lo stesso ufficio doganale più dichiarazioni relative a parti di un prodotto finito, destinate a società diverse ma tra loro collegate. Secondo la Corte, anche in questa situazione trova applicazione la Regola, anche considerato che un’interpretazione diversa consentirebbe agli operatori economici di incidere artificiosamente sulla classificazione delle merci mediante una semplice frammentazione delle dichiarazioni, con evidente pregiudizio per l’effettività delle misure di difesa commerciale. Nell&#8217;interpretazione della regola, dunque, oltre al criterio letterale, di fatto, la Corte ha tenuto conto anche di un’esigenza antielusiva.</p>
<p>Non di rado, tuttavia, le merci vengono importate smontate, come componenti del prodotto, con dichiarazioni distinte presentate in momenti diversi e presso uffici doganali differenti.</p>
<p>In tali ipotesi, parte della giurisprudenza nazionale, anche di legittimità, ha ritenuto che, al ricorrere di determinate condizioni, i componenti possano comunque essere considerati come un prodotto completo. A tal fine, si era fatto riferimento all’art. 5 del D.P.R. n. 723/1965, secondo cui i pezzi di merci che, riuniti, costituiscono un determinato oggetto, anche incompleto, qualora siano presentati insieme allo sdoganamento e compresi nella stessa dichiarazione, ovvero in diverse dichiarazioni intestate alla medesima persona, sono soggetti a tassazione come l’oggetto che sono destinati a formare, anche se contenuti in colli distinti o alla rinfusa.</p>
<p>Secondo la Corte di cassazione<a href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>, infatti, la locuzione “presentati insieme allo sdoganamento” non dovrebbe essere intesa in senso strettamente letterale, quale contemporaneità assoluta, ma potrebbe essere interpretata in chiave teleologica, con riferimento alla complessiva unitarietà dell’operazione commerciale, ancorché non esaurita nel medesimo momento temporale.</p>
<p>Una recente pronuncia di merito ha tuttavia adottato un orientamento più restrittivo e ha ritenuto che la Regola 2, lettera a), trovi applicazione soltanto in presenza di spedizioni unitarie sotto il profilo spaziale e temporale, richiamando quanto affermato dalla CGUE nella causa C-35/93.</p>
<p>La questione è stata recentemente sottoposta all’attenzione del Tribunale dell’Unione europea mediante rinvio pregiudiziale effettuato da una Corte d’appello belga (causa T-529/2025). Nel caso oggetto del rinvio, le parti di biciclette elettriche erano state prodotte da fornitori diversi, trasportate in contenitori distinti e dichiarate dal medesimo dichiarante in nome e per conto dello stesso destinatario, proprietario delle merci al momento dell’immissione in libera pratica. Le dichiarazioni erano state presentate presso il medesimo ufficio doganale nell’arco di un periodo esteso sino a diversi mesi.</p>
<p>Il giudice del rinvio ha chiesto se, in un caso come quello esaminato, la Regola generale 2, lettera a), debba essere interpretata nel senso che le parti di una bicicletta elettrica, destinate, dopo l’immissione in libera pratica, ad essere assemblate in un unico prodotto, debbano essere classificate come biciclette elettriche presentate smontate e ricondotte ad un’unica voce tariffaria, qualora elementi oggettivi dimostrino che tali parti costituiscono un insieme unitario comprendente tutti i componenti essenziali del bene.</p>
<p>La futura pronuncia del Tribunale sarà dunque utile per chiarire la portata applicativa della Regola 2, lettera a) in caso di operazioni di importazione cronologicamente non contestuali. Ciò nondimeno, anche qualora tale regola non fosse ritenuta applicabile ai fini della classificazione della merce, non sembra preclusa la possibilità di contestazioni laddove emergano schemi elusivi, in particolare quando l’assemblaggio sul territorio nazionale risulti privo di una giustificazione</p>
<p><em>Di  <strong>Francesca Messina<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[0]</a> </strong>e<strong>  Aurora Bonso<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[0]</a></strong></em></p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[0]</a> Funzionario ADM. <em>Le opinioni espresse in questo documento sono strettamente personali e non impegnano in alcun modo l’Amministrazione di appartenenza.</em></p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> L&#8217;aliquota del dazio compensativo definitivo è quella prevista nel medesimo regolamento ed è applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell&#8217;U.E.</p>
<p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> L&#8217;aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell&#8217;U.E., per i prodotti descritti nel regolamento è del 62,1 % ma varia, fino ad arrivare al 70,1% per le società che non hanno collaborato all’inchiesta.</p>
<p><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> La classificazione è basata sul Regolamento (CEE) n.2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa comune.</p>
<p><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> La regola corrisponde alla regola 2a) per l’interpretazione del Sistema Armonizzato, che è formulata negli stessi termini. Inoltre, nel punto VII) della nota esplicativa relativa a quest’ultima regola del SA emerge che si deve considerare come oggetto presentato smontato o non montato quello i cui differenti elementi sono destinati ad essere assemblati sia con dispositivi di fissaggio (come viti, bulloni, dadi) sia con ribattini o con saldatura, purché si tratti soltanto di operazioni di montaggio. A tal riguardo, la stessa nota esplicativa specifica che non si deve prendere in considerazione la complessità del metodo di montaggio. Tuttavia, i vari elementi non dovranno subire alcuna operazione di lavorazione tale da completarne la fabbricazione.</p>
<p><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> CGUE sentenza 16 giugno 1994, causa C-35/93.</p>
<p><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> CGUE sentenza 27 aprile 2023, causa C-107/22.</p>
<p><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Cass., nn. 28663/2018 e 14050/2006: “<em>La locuzione &#8220;presentati insieme allo sdoganamento&#8221; non va, pertanto, intesa nel senso rigorosamente letterale di contemporaneità o simultaneità, che escluda quelle situazioni ravvicinate nel tempo e/o inserite in un contesto commerciale unitario, secondo l&#8217;insindacabile apprezzamento di merito, ma può essere (come nella specie) rapportata, secondo una più confacente interpretazione teleologica, alla complessiva unitarietà delle operazioni ancorché non esaurite nello stesso momento temporale</em>&#8221;</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Lettera del nuovo Presidente del CNSD, Domenico De Crescenzo, agli Spedizionieri doganali</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Domenico De Crescenzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 14:31:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[editoriale_26_02]]></category>
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					<description><![CDATA[Gentili Colleghe e Colleghi, è con profonda emozione e un forte senso di responsabilità che mi rivolgo a voi dopo la mia nomina a Presidente del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali. Questo prestigioso incarico non rappresenta un traguardo personale, ma il riconoscimento dell’impegno collettivo che la nostra categoria dimostra quotidianamente. Desidero esprimere la mia  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-3 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-2 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-3" style="--awb-text-transform:none;"><p>Gentili Colleghe e Colleghi,</p>
<p>è con profonda emozione e un forte senso di responsabilità che mi rivolgo a voi dopo la mia nomina a Presidente del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali.<br />
Questo prestigioso incarico non rappresenta un traguardo personale, ma il riconoscimento dell’impegno collettivo che la nostra categoria dimostra quotidianamente.<br />
Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine per la fiducia che avete riposto in me.</p>
<p>Ecco i pilastri su cui baserò il mio mandato:</p>
<ul>
<li>Unità e Ascolto &#8211; il Consiglio Nazionale sarà la casa di tutti gli iscritti. L’apporto di ogni singolo professionista è fondamentale per affrontare le sfide del commercio internazionale.</li>
<li>Valorizzazione della Professione &#8211; continueremo a lavorare per rafforzare il ruolo dello Spedizioniere Doganale come figura strategica e garante della legalità e della fluidità degli scambi.</li>
<li>Innovazione e Formazione &#8211; Investiremo in competenze e digitalizzazione per permettere alla nostra categoria di essere sempre protagonista nei nuovi scenari globali.</li>
<li>Rapporto costante con le Istituzioni e dialogo aperto con tutti gli interlocutori della pubblica amministrazione e rappresentanze associative, certi che la vera forza sta nell’unità del sistema.</li>
</ul>
<p>Un ringraziamento speciale va ai membri del Consiglio Nazionale, con i quali ho condiviso passi importanti e con cui continuerò a collaborare fianco a fianco per il bene della nostra istituzione.<br />
Sono consapevole della delicatezza del momento che viviamo, ma sono altrettanto certo che, restando uniti, sapremo dare nuovo slancio alla nostra professione.</p>
<p>Con stima e spirito di servizio.</p>
<p>Il Presidente<br />
Domenico de Crescenzo</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>E.A. Origine &#8211; esportatore autorizzato</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2026/04/22/ea-origine-esportatore-autorizzato/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Andrea Toscano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 14:28:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[filo diretto]]></category>
		<category><![CDATA[filodiretto_26_02]]></category>
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					<description><![CDATA[Non so se piangere o ridere nel leggere le disposizioni relative alle nuove modalità sull’origine perché nel 1981 quando si compilavano le bollette di esportazione sul Modello S2, nel citato modello si doveva indicare, anche in lettere, i pesi e il numero di colli nonché i  valori. A quei tempi l’origine preferenziale veniva confermata  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-4 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-3 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-4" style="--awb-text-transform:none;"><p>Non so se piangere o ridere nel leggere le disposizioni relative alle nuove modalità sull’origine perché nel 1981 quando si compilavano le bollette di esportazione sul Modello S2, nel citato modello si doveva indicare, anche in lettere, i pesi e il numero di colli nonché i  valori.</p>
<p>A quei tempi l’origine preferenziale veniva confermata compilando un modello DD1, che era un documento doganale, usato nel commercio internazionale per attestare il paese di produzione, permettendo l&#8217;applicazione di dazi ridotti o nulli, spesso sostituito da dichiarazioni più moderne come EUR.1. Ma il termine DD1 (o DD3 per merci deperibili) indicava ancora il modello normativo originale europeo. Era fondamentale per l&#8217;esportazione verso Paesi con accordi preferenziali e veniva rilasciato dalle Camere di Commercio e non si poteva correggere con la gomma perché lo stampato era zigrignato. Lo status di EA semplifica le formalità di esportazione, consentendo all’operatore economico titolare di EA, di attestare autonomamente, tramite una dichiarazione di origine su fattura o su un altro documento commerciale, l’origine preferenziale delle merci esportate.</p>
<p>Pertanto, l’EA non è tenuto a richiedere, per ogni esportazione, il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, poiché la dichiarazione da esso rilasciata ha lo stesso valore giuridico dei certificati sopra menzionati.</p>
<p>L&#8217;azienda però deve dimostrare di esportare frequentemente, averne conoscenza e applicare correttamente le regole di origine preferenziale, ed essere affidabili. Per questo motivo ritengo che l’autorizzazione E,A verrà principalmente richiesta dai dichiaranti doganali, che già sono autorizzati AEO, anche se solo i doganalisti sono esperti in materia di origine.</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>Insediamento Consiglio Nazionale</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2026/04/22/insediamento-consiglio-nazionale-2/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 14:17:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[primopiano_26_02]]></category>
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					<description><![CDATA[Il 27 Marzo 2026 si è svolta la riunione di insediamento del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali eletto il 28 Febbraio 2026. È stato nominato Presidente del Consiglio Nazionale Domenico de Crescenzo e sono state assegnate le cariche per il triennio 2026-2029. Il Consiglio Nazionale è composto da: De Crescenzo Domenico Presidente LOPIZZO Mauro  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-5 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-4 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-5" style="--awb-text-transform:none;"><p>Il 27 Marzo 2026 si è svolta la riunione di insediamento del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali eletto il 28 Febbraio 2026.</p>
<p>È stato nominato Presidente del Consiglio Nazionale Domenico de Crescenzo e sono state assegnate le cariche per il triennio 2026-2029.</p>
<p>Il Consiglio Nazionale è composto da:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="321">De Crescenzo Domenico</td>
<td style="text-align: left;" width="321">Presidente</td>
</tr>
<tr>
<td width="321">LOPIZZO Mauro</td>
<td style="text-align: left;" width="321">Vicepresidente</td>
</tr>
<tr>
<td width="321">CECCARDI Giuliano</td>
<td style="text-align: left;" width="321">Tesoriere</td>
</tr>
<tr>
<td width="321">LA ROSA Giovanni</td>
<td style="text-align: left;" width="321">Segretario</td>
</tr>
<tr>
<td width="321">DISTEFANO Rossana</td>
<td style="text-align: left;" width="321">Consigliere</td>
</tr>
<tr>
<td width="321">LAUDISIO Michele</td>
<td style="text-align: left;" width="321">Consigliere</td>
</tr>
<tr>
<td width="321">MESTIERI Marica</td>
<td style="text-align: left;" width="321">Consigliere</td>
</tr>
<tr>
<td width="321">MONTI Alessandro</td>
<td style="text-align: left;" width="321">Consigliere</td>
</tr>
<tr>
<td width="321">UMILE Lucia</td>
<td style="text-align: left;" width="321">Consigliere</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: left;"><a class="fusion-builder-modal-save" href="https://www.ildoganalista.it/wp-admin/post.php?post=4687&amp;action=edit#"> Salva </a></p>
<p>Il Collegio dei Revisori è composto da:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="321">PIERANGELI Mario</td>
<td width="321">Presidente</td>
</tr>
<tr>
<td width="321">DEL GOBBO Lorena</td>
<td width="321">Membro effettivo</td>
</tr>
<tr>
<td width="321">MAZZAMAURO Alfonso</td>
<td width="321">Membro effettivo</td>
</tr>
<tr>
<td width="321">CORRIAS Riccardo</td>
<td width="321">Membro supplente</td>
</tr>
<tr>
<td width="321">VISANI Oriano</td>
<td width="321">Membro supplente</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.ildoganalista.it/2026/04/22/insediamento-consiglio-nazionale-2/feed/</wfw:commentRss>
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			</item>
		<item>
		<title>Violazione delle misure restrittive dell’UE e le modifiche del Decreto 231</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2026/04/22/violazione-delle-misure-restrittive-dellue-e-le-modifiche-del-decreto-231/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Michele Ippolito]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 14:14:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[dogane]]></category>
		<category><![CDATA[dogane_26_02]]></category>
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					<description><![CDATA[Le responsabilità che incombono in capo ai soggetti economici che pongono in essere operazioni con l’estero risultano significativamente incrementate per effetto del D.Lgs. 211/2025, entrato in vigore il 24 gennaio 2026. Questo decreto attua quanto previsto dalla Direttiva UE n. 2024/1226, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-6 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-5 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-6" style="--awb-text-transform:none;"><p>Le responsabilità che incombono in capo ai soggetti economici che pongono in essere operazioni con l’estero risultano significativamente incrementate per effetto del <strong>D.Lgs. 211/2025</strong>, entrato in vigore il 24 gennaio 2026.</p>
<p>Questo decreto attua quanto previsto dalla <strong>Direttiva UE n. 2024/1226</strong>, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle <strong>misure restrittive dell&#8217;Unione</strong> <strong>europea</strong>.</p>
<p>Per misure restrittive dell&#8217;Unione europea si intendono le misure restrittive adottate dall&#8217;Unione europea sulla base dell&#8217;art. 29 del Trattato sull&#8217;Unione europea (TUE) e dell&#8217;art. 215 del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea (TFUE).</p>
<p style="text-align: center;">***</p>
<p>L’art. 3 del decreto interviene sul <strong>codice penale (c.p.)</strong>, introducendo il nuovo capo I-bis, rubricato “Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell&#8217;Unione europea”, nel quale sono ricomprese diverse fattispecie incriminatrici.</p>
<p>Le <strong>nuove fattispecie di reato</strong> sono la violazione delle misure restrittive dell’Unione europea (art. 275-bis c.p.), la violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell&#8217;Unione europea (art. 275-ter c.p.), la violazione delle condizioni dell&#8217;autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275-quater c.p.) e la violazione colposa di misure restrittive dell&#8217;Unione europea (art. 275-quinquies c.p.).</p>
<p>Sono state introdotte anche delle circostanze aggravanti (per esempio se il fatto è commesso nell&#8217;esercizio di un&#8217;attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria) e delle circostanze attenuanti (per esempio, la pena viene diminuita per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l&#8217;attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l&#8217;individuazione degli altri responsabili).</p>
<p>In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell&#8217;art. 444 c.p.p. per uno dei reati sopra citati, è sempre disposta la <strong>confisca</strong> delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Qualora la confisca diretta non sia possibile, è ordinata la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prezzo, al prodotto o al profitto del reato (<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>).</p>
<p>La sola condanna comporta, inoltre, la <strong>pubblicazione della sentenza</strong> quando è irrogata una pena detentiva non inferiore a tre anni di reclusione (<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>).</p>
<p>***</p>
<p>Le nuove fattispecie di reato sono state inserite tra i <strong>reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti</strong> ai sensi del <strong>D.Lgs. 231/2001 </strong>(<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>).</p>
<p>In relazione alla commissione di tali delitti si applicano, a seconda dei casi e con diverse percentuali, <strong>sanzioni pecuniarie</strong> parametrate al fatturato dell’ente. Qualora non sia possibile determinare il fatturato, la sanzione è stabilita, a seconda dei casi, in un importo compreso tra 1 milione di euro e 40 milioni di euro.</p>
<p>In talune ipotesi trovano applicazione anche <strong>sanzioni interdittive</strong>, quali la sospensione o la revoca di autorizzazioni, nonché il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione per un determinato periodo di tempo.</p>
<p>***</p>
<p>La previsione dei nuovi reati in materia di violazione di misure restrittive dell’Unione europea e la loro introduzione quali reati presupposto ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, impongono agli operatori economici che effettuano importazioni ed esportazioni, all’esito di un’attenta valutazione del rischio (c.d. <em>risk assessment</em>), di procedere all’integrazione della <strong>parte speciale del</strong> <strong>modello di organizzazione, gestione e controllo (c.d. MOG)</strong>, mediante l’inserimento delle nuove fattispecie di reato.</p>
<p>Gli enti dovranno inoltre introdurre nelle <strong>aree a rischio</strong> (in particolare quelle dedicate all’<em>export</em>, ai processi di vendita, alla logistica e ai pagamenti) specifici <strong>protocolli</strong>, definendo procedure e controlli idonei a garantire il rispetto delle misure restrittive dell’Unione europea.</p>
<p>Tali presìdi dovranno includere, in particolare, adeguate attività di <em>due diligence</em> sui <em>partner </em>commerciali, sistemi di verifica delle controparti e delle merci, flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza (OdV) e programmi di formazione del personale coinvolto nelle operazioni di importazione ed esportazione.</p>
<p>Queste procedure potranno coincidere, in tutto o in parte, con quelle già previste per la mitigazione del rischio di <strong>contrabbando</strong>, reato presupposto ai fini del D.Lgs. 231/2001 dal 30 luglio 2020 (<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>). Esse potranno altresì essere integrate con le procedure previste da un <strong>programma interno di conformità (Internal Compliance Programme – ICP)</strong> adottato dagli esportatori per il rispetto delle condizioni delle autorizzazioni previste dalla disciplina relativa ai <strong>beni a duplice uso (c.d. <em>dual use</em>) </strong>(<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>).</p>
<p>Al riguardo, si segnala che il 14 novembre 2025 è stato pubblicato il Regolamento UE 2025/2003 che ha modificato l’all. I del Regolamento UE 2021/821, contenente l’elenco dei beni e delle tecnologie a duplice uso.</p>
<p>Con riferimento all’<strong>Organismo di Vigilanza</strong>, in particolare in presenza di un organismo collegiale, appare opportuno che l’ente nomini almeno un componente dotato di specifiche competenze in materia di <em>export control</em>, che potrà essere individuato, ad esempio, in un dipendente interno, in un avvocato o in un dottore commercialista specializzati in materia, ovvero in uno spedizioniere doganale.</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Art. 275-octies cp.</p>
<p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Art. 275-novies cp.</p>
<p><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Art. 25-octies1, D.Lgs. 231/2001, “Reati in materia di violazione di misure restrittive dell&#8217;Unione europea”.</p>
<p><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> In dottrina, mi permetto di rinviare a Ippolito M., <em>231 e Tax control framework doganale</em>, in <em>Il Doganalista</em>, n. 5/2023, p. 7.</p>
<p><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> In dottrina, v. Vismara F., <em>Il commercio dei prodotti a duplice uso nel diritto dell&#8217;Unione europea</em>, Giappichelli, 2025; Vismara F., <em>Corso di diritto doganale. Parte generale e parte speciale</em>, Giappichelli, II ed., 2023, p. 369.</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>Il Consiglio nazionale degli Spedizionieri doganali cambia look</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Domenico De Crescenzo&nbsp;and&nbsp;Mauro Lopizzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 14:04:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[editoriale_26_02]]></category>
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					<description><![CDATA[… per adeguare la professionalità dei doganalisti alla destabilizzazione del commercio mondiale che si ripercuote su dinamiche di supply chain e catene globali del valore. Il programma relativo alla consiliatura 2026-2028 nasce dalla consapevolezza del profondo cambiamento dei flussi commerciali, modellati dalla frammentazione geopolitica, con accelerazione delle transizioni digitali ed ambientali, nonché da norme  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-7 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-6 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-7" style="--awb-text-transform:none;"><p>… per adeguare la professionalità dei doganalisti alla destabilizzazione del commercio mondiale che si ripercuote su dinamiche di supply chain e catene globali del valore.</p>
<p>Il programma relativo alla consiliatura 2026-2028 nasce dalla consapevolezza del profondo cambiamento dei flussi commerciali, modellati dalla frammentazione geopolitica, con accelerazione delle transizioni digitali ed ambientali, nonché da norme sempre più rigide a sostegno di una crescita resiliente e inclusiva.</p>
<p><em>Lo standing professionale</em> sarà un obiettivo ambizioso, e non velleitario, per incentivare l’interesse dei giovani ad intraprendere una professione stimolante, offrendo loro strumenti concreti per sviluppare competenze innovative e qualificanti.</p>
<p>La prima componente attrattiva nel catturare l’interesse delle <em>next generation</em> sarà il premio <em>“Talenti per il futuro”</em> riservato a giovani che hanno superato gli esami col massimo dei voti e si iscrivono all’Albo.</p>
<p>Abbiamo disegnato il futuro della professione orientandola verso la valorizzazione del doganalista nel solco della collaborazione istituzionale in ottica di un Sistema Paese, unitario e competitivo.</p>
<p>L’attrattività verso il nuovo modello della professione transita percorrendo la seguente <em>road map</em>:</p>
<ul>
<li>valorizzare il ruolo del doganalista nel sistema economico nazionale ed unionale;</li>
<li>incentivare il <em>presidio di prossimità</em> mediante il connubio tra i Consigli Territoriali ed il territorio;</li>
<li>essere attrattivi, soprattutto, per le nuove generazioni;</li>
<li>curare la transizione digitale, mediante un profondo cambiamento culturale, operativo e organizzativo;</li>
<li>attivare reti trasversali (networking) per affermare le peculiarità ed il Know-how del doganalista, anche mediante “<em>Protocolli d’intesa</em>”;</li>
<li>promuovere un percorso strategico di “<em>comunicazione e marketing</em>” per una efficace risonanza mediatica, mediante un mix di canali digitali e tradizionali;</li>
<li>intraprendere un dialogo costruttivo, periodico, seppur ecclettico, con le associazioni di categoria;</li>
<li>istituire un calendario strutturato di incontri con ciascun CT per un feedback efficace e costruttivo;</li>
<li>rimodulare le “Commissioni di studio” e i percorsi formativi al passo con nuove esigenze digitali, sostenibili e geopolitiche, mediante un Comitato Scientifico e la valenza della “S.A.D. Servizi ai Doganalisti Srl”</li>
</ul>
<p>Il CNSD rappresenterà un Hub polifunzionale per il doganalista e non un cespuglio per gli iscritti all’Albo.                                                                                                                                             Sicuramente il nuovo CNSD interpreterà dignitosamente il ruolo ricevuto: con spirito di ricerca, capacità di mettersi in discussione e grande tenacia, saper resistere agli urti del cambiamento della professione senza crollare.</p>
<p>La nostra è una missione al servizio di tutti gli iscritti all’Albo!</p>
</div></div></div></div></div>
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		<item>
		<title>Corso Università dell’Insubria, CNSD-Sad Srl</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 14:01:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[primopiano_26_02]]></category>
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					<description><![CDATA[Il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, in collaborazione con l’Università dell’Insubria ha organizzato un corso universitario finalizzato alla preparazione al prossimo esame per il conseguimento della patente di Spedizioniere Doganale, indetto ai sensi dell’articolo 1-bis della Legge n. 213/2000 come modificato dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 141/2024 e con determinazione direttoriale dell’Agenzia delle  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-8 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-7 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-8" style="--awb-text-transform:none;"><p>Il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, in collaborazione con l’Università dell’Insubria ha organizzato un corso universitario finalizzato alla preparazione al prossimo esame per il conseguimento della patente di Spedizioniere Doganale, indetto ai sensi dell’articolo 1-bis della Legge n. 213/2000 come modificato dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 141/2024 e con determinazione direttoriale dell’Agenzia delle Dogane prot. n. 885927/RU del 30 Dicembre 2025.</p>
<p>Il corso tratterà le seguenti materie teoriche:</p>
<ol>
<li>Istituzioni di diritto privato</li>
<li>Nozioni di diritto tributario</li>
<li>Diritto doganale</li>
<li>Nozioni di diritto dell’UE e di diritto internazionale</li>
<li>Geografia economica e commerciale</li>
<li>Lingua inglese</li>
<li>Nozioni di contabilità di Stato e sulle risorse proprie, sul sistema sanzionatorio e sul contenzioso in materia doganale</li>
</ol>
<p>La durata complessiva del corso è di 33 ore, che si svolgeranno, secondo l’ordine sopra indicato, nelle seguenti fasce orarie:</p>
<p>Mercoledì: 15:00 –18:00 (3 ore)</p>
<p>Sabato: 09:00 – 12:00 (3 ore)</p>
<p>Date delle lezioni</p>
<ul>
<li>6, 16, 23, 30 Maggio 2026</li>
<li>5, 6, 13, 17, 19, 20, 27 Giugno 2026.</li>
</ul>
<p>Tutte le lezioni, ad eccezione di Lingua Inglese e Geografia Economica e Commerciale, saranno registrate con modalità “audio” e potranno essere riascoltate fino al 18 Luglio 2026 tramite apposito link fornito dall’Università.</p>
<p>Per ogni informazione è possibile contattare:</p>
<p><strong>Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali  </strong></p>
<p><strong>Tel. 06.42013720</strong></p>
<p><strong>info@cnsd.it </strong></p>
<p><strong>SAD Srl Servizi ai Doganalisti sadsrl@cnsd.it.</strong></p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
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		<item>
		<title>Formare i Professionisti di domani, un impegno condiviso</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2026/04/22/formare-i-professionisti-di-domani-un-impegno-condiviso/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 13:51:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[primopiano_26_02]]></category>
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					<description><![CDATA[Il lungo percorso di preparazione all’esame per il conseguimento della patente di Spedizioniere Doganale rappresenta un momento di grande valore per la nostra professione; un’occasione non solo di studio ma anche di crescita, confronto e trasmissione di competenze. In occasione della pubblicazione della Determinazione ADM n. 583647 del 19-12-2022, il Consiglio Territoriale Emilia Romagna  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-9 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-8 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-9" style="--awb-text-transform:none;"><p>Il lungo percorso di preparazione all’esame per il conseguimento della patente di Spedizioniere Doganale rappresenta un momento di grande valore per la nostra professione; un’occasione non solo di studio ma anche di crescita, confronto e trasmissione di competenze.</p>
<p>In occasione della pubblicazione della Determinazione ADM n. 583647 del 19-12-2022, il Consiglio Territoriale Emilia Romagna unitamente al Consiglio Territoriale Puglia/Molise/Basilicata, ha organizzato un corso di formazione nato proprio con questo obiettivo: accompagnare i candidati lungo un percorso impegnativo, fornendo loro strumenti concreti per affrontare con consapevolezza la prova di accesso ad una professione tanto affascinante quanto complessa. Ed ora che questo percorso si è concluso vorremmo ringraziare chi ci ha supportato e sopportato, chi ha studiato con noi, chi ha insegnato per ore ed ore conservando sempre l’entusiasmo dei primi incontri, chi ha fatto le ore piccole per non tralasciare nulla, chi ha sacrificato il proprio tempo e speso energie solo per il piacere di poter dare un contributo.</p>
<p>Un sentito ringraziamento va, innanzitutto, ai colleghi dei Consigli, che con dedizione e spirito di servizio hanno reso possibile l’organizzazione del Corso, coordinando attività, contenuti e relazioni. Il loro impegno testimonia quanto sia forte il senso di appartenenza a una comunità professionale che crede nel valore della condivisione e nel passaggio di competenze tra generazioni.</p>
<p>Il ringraziamento più vivo ed entusiasta va certamente rivolto ai Docenti, veri protagonisti di questo percorso formativo. In un contesto normativo articolato ed in continua evoluzione come quello doganale, il loro ruolo assume un valore che va ben oltre la semplice attività didattica. Ognuno di loro ha saputo tradurre la complessità della materia in contenuti accessibili, offrendo chiavi di lettura, esempi concreti e strumenti operativi indispensabili per affrontare l’esame, ma soprattutto per esercitare la professione. Ciò che ha reso il loro contributo ancora più significativo è stata la capacità di affiancare alla preparazione teorica una dimensione pratica, fondata sull’esperienza diretta. Attraverso casi reali, approfondimenti e confronto aperto, hanno trasmesso non solo conoscenze, ma anche metodo, rigore e senso critico: elementi imprescindibili per un futuro Doganalista.</p>
<p>Docenti tra loro molto diversi ma che hanno saputo donare ai ragazzi la propria esperienza ed il proprio punto di vista arricchiti di spunti e riflessioni grazie al dialogo constante ed alla genuina attenzione prestata alle esigenze dei singoli. Un investimento autentico sulle nuove generazioni, che riflette la consapevolezza di quanto sia fondamentale formare professionisti preparati, responsabili e capaci di ragionare adattandosi rapidamente al variare delle condizioni.</p>
<p>A coloro che hanno superato l’esame va il nostro più caloroso plauso: il risultato raggiunto è frutto di impegno e determinazione e la fatica per raggiungere il traguardo va conservata nel cuore come prezioso ricordo di tutto l’impegno profuso. Insieme abbiamo condiviso dubbi, abbiamo riso ed esorcizzato la paura della “notte prima degli esami”. Ora sta a voi regalarvi un futuro radioso e pieno di soddisfazioni senza dimenticare tutti coloro che verranno dopo e per i quali potreste essere di supporto come chi lo è stato fino a ieri per voi.</p>
<p>La figura dello Spedizioniere Doganale, oggi più che mai, richiede competenze trasversali, aggiornamento continuo e capacità di interpretare scenari internazionali in rapido mutamento. Non si tratta soltanto di conoscere norme e procedure, ma di saperle applicare con rigore, responsabilità e visione. È proprio in questa complessità che risiede la bellezza del nostro lavoro: un’attività che unisce tecnica e strategia, precisione ed intuizione, rendendo il doganalista un attore fondamentale nei processi del commercio internazionale.</p>
<p>E adesso si riparte con una nuova sfida: con Determinazione ADM n. 885927 del 30-12-2025 è stato, finalmente, indetto il nuovo Bando d’Esame per il conseguimento della Patente di Spedizioniere Doganale, aperto sia a diplomati che laureati. In questa occasione tutti i 14 Consigli Territoriali</p>
<p>hanno unito le forze e deciso di organizzare un nuovo corso di formazione rivolto a tutti coloro che vorranno usufruirne.</p>
<p>E’ dunque a loro che  oggi rivolgiamo un sincero in bocca al lupo, con l’auspicio che il percorso intrapreso possa tradursi presto in un traguardo professionale.</p>
<p>Investire nella formazione dei giovani significa garantire continuità, qualità e credibilità alla professione. Ed è grazie ad un impegno condiviso che questo obiettivo può dirsi, ogni volta, sempre più concreto.</p>
<p><strong>Consiglio Territoriale Emilia Romagna</strong></p>
<p><strong>Consiglio Territoriale Puglia/Molise/Basilicata</strong></p>
</div></div></div></div></div>
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			</item>
		<item>
		<title>Osservatorio di giurisprudenza unionale e nazionale</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2026/04/22/osservatorio-di-giurisprudenza-unionale-e-nazionale-02-2026/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Fruscione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 13:46:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[osservatorio]]></category>
		<category><![CDATA[osservatorio_26_02]]></category>
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					<description><![CDATA[Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sezione V, sentenza 5/2/2026, causa C-619/24 – Pres. Arastey Sahùn, Rel. Gratsias – JG c/ Hauptzollamt Dusseldorf Misure restrittive in considerazione delle azioni della Federazione russa che destabilizzano la situazione in Ucraina - Regolamento (UE) n. 833/2014 - Articolo 3 decies, paragrafi 1 e 3 bis quinquies - Allegato  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-10 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-9 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-10" style="--awb-text-transform:none;"><p><strong>Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sezione V, sentenza 5/2/2026, causa C-619/24 – Pres. Arastey Sahùn, Rel. Gratsias – </strong><strong>JG c/ Hauptzollamt Dusseldorf</strong></p>
<p><strong>Misure restrittive in considerazione delle azioni della Federazione russa che destabilizzano la situazione in Ucraina &#8211; Regolamento (UE) n. 833/2014 &#8211; Articolo 3 decies, paragrafi 1 e 3 bis quinquies &#8211; Allegato XXI &#8211; Divieto di importare nell&#8217;Unione europea beni che generano introiti significativi per la Federazione russa &#8211; Importazione di un veicolo </strong></p>
<p><em>L&#8217;</em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000802590ART450?pathId=9e55c1fa2079a" target="_blank" rel="noopener"><em>articolo 3 decies</em></a><em>, paragrafo 1, del </em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000802590SOMM?pathId=9e55c1fa2079a" target="_blank" rel="noopener"><em>Regolamento (UE) n. 833/2014</em></a><em> del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, come modificato dal </em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000925439SOMM?pathId=9e55c1fa2079a" target="_blank" rel="noopener"><em>Regolamento (UE) 2022/576</em></a><em> del Consiglio, dell&#8217;8 aprile 2022, deve essere interpretato nel senso che il divieto di acquisto, di importazione o di trasferimento, nell&#8217;Unione europea, che tale disposizione prevede, si applica a qualsiasi bene rientrante nell&#8217;ambito dei codici della nomenclatura combinata citati nell&#8217;allegato XXI di tale Regolamento, come modificato dal </em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000932937SOMM?pathId=9e55c1fa2079a" target="_blank" rel="noopener"><em>Regolamento (UE) 2022/1904</em></a><em> del Consiglio, del 6 ottobre 2022, senza che sia necessario verificare per ciascuna operazione, considerata individualmente, se l&#8217;acquisto, l&#8217;importazione o il trasferimento in questione generi introiti significativi per la Federazione russa.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Il 27 gennaio 2023 il ricorrente, cittadino russo residente a Düsseldorf (Germania), ha acquistato in Russia un autoveicolo usato, che ha fatto immatricolare a suo nome in Russia e con il quale, l&#8217;11 maggio 2023, si è recato in Polonia. Dal territorio di detto Stato membro tale veicolo, privo di targa d&#8217;immatricolazione, è stato trasportato su un rimorchio fino a Düsseldorf, dove è stato dichiarato per l’importazione definitiva. Tuttavia, l&#8217;ufficio doganale ha sequestrato il veicolo in questione e ha invalidato la dichiarazione in dogana in quanto l&#8217;importazione era vietata dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000802590ART450?pathId=9e55c1fa2079a" target="_blank" rel="noopener">articolo 3 decies</a>, paragrafo 1, del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000802590SOMM?pathId=9e55c1fa2079a" target="_blank" rel="noopener">Regolamento n. 833/2014</a>, come modificato dal <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000925439SOMM?pathId=9e55c1fa2079a" target="_blank" rel="noopener">Regolamento 2022/576</a>.</p>
<p>A fronte del ricorso avverso il provvedimento di sequestro, il Finanzgericht Düsseldorf (Tribunale tributario di Düsseldorf, Germania) ha deciso di sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione una questione pregiudiziale.</p>
<p>In particolare, è stato chiesto alla Corte se l&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000802590ART450?pathId=c25cf6d8f7323" target="_blank" rel="noopener">articolo 3 decies</a>, paragrafo 1, del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000802590SOMM?pathId=c25cf6d8f7323" target="_blank" rel="noopener">Regolamento n. 833/2014</a>, come modificato dal <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000925439SOMM?pathId=c25cf6d8f7323" target="_blank" rel="noopener">Regolamento 2022/576</a>, dovesse essere interpretato nel senso che il divieto di acquisto, di importazione o di trasferimento, nell&#8217;Unione, che tale disposizione prevede, si applicasse a qualsiasi bene rientrante nell&#8217;ambito dei codici della NC citati nell&#8217;allegato XXI di tale Regolamento, come modificato dal <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000932937SOMM?pathId=c25cf6d8f7323" target="_blank" rel="noopener">Regolamento 2022/1904</a>, senza che fosse necessario verificare, per ciascuna operazione, considerata individualmente, se l&#8217;acquisto, l&#8217;importazione o il trasferimento in questione generi introiti significativi per la Federazione russa: ciò in quanto le versioni in lingua tedesca e neerlandese di detta disposizione potevano essere intese nel senso che, per rientrare nell&#8217;ambito di applicazione del divieto previsto alla medesima disposizione, un&#8217;operazione vertente sui beni elencati nell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000802590ART530?pathId=c25cf6d8f7323" target="_blank" rel="noopener">allegato XXI</a> del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000802590SOMM?pathId=c25cf6d8f7323" target="_blank" rel="noopener">Regolamento n. 833/2014</a>, come modificato dal <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000932937SOMM?pathId=c25cf6d8f7323" target="_blank" rel="noopener">Regolamento 2022/1904</a>, doveva, in aggiunta, generare concretamente introiti per la Federazione russa. Al contrario, altre versioni linguistiche, quali quelle in lingua spagnola, inglese e francese non potevano essere oggetto di una siffatta interpretazione.</p>
<p>Nel rispondere nel senso di cui alla massima, la Corte ha osservato che la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell&#8217;Unione non può essere l&#8217;unico elemento a sostegno dell&#8217;interpretazione di tale disposizione, né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Le disposizioni del diritto dell&#8217;Unione devono infatti essere interpretate e applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell&#8217;Unione. In caso di divergenza tra le diverse versioni linguistiche di un testo del diritto dell&#8217;Unione, la disposizione di cui trattasi deve essere interpretata in funzione dell&#8217;economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte.</p>
<p>Pertanto, per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000802590ART450?pathId=c25cf6d8f7323" target="_blank" rel="noopener">articolo 3 decies</a>, paragrafo 1, in esame, la Corte ha ricordato che il <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000802590SOMM?pathId=c25cf6d8f7323" target="_blank" rel="noopener">Regolamento n. 833/2014</a> mira, conformemente all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000653341ART506?pathId=c25cf6d8f7323" target="_blank" rel="noopener">articolo 215</a> <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000653341SOMM?pathId=c25cf6d8f7323" target="_blank" rel="noopener">TFUE</a>, all&#8217;adozione delle misure necessarie per conferire efficacia alla <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000802591SOMM?pathId=c25cf6d8f7323" target="_blank" rel="noopener">decisione 2014/512</a>, come risulta altresì dal considerando 2 del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000925439SOMM?pathId=c25cf6d8f7323" target="_blank" rel="noopener">Regolamento 2022/576</a>. A tale titolo, l&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000802591ART389?pathId=c25cf6d8f7323" target="_blank" rel="noopener">articolo 4 duodecies</a>, paragrafo 1, della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000802591SOMM?pathId=c25cf6d8f7323" target="_blank" rel="noopener">decisione 2014/512</a>, come modificata dalla <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000925444SOMM?pathId=c25cf6d8f7323" target="_blank" rel="noopener">decisione 2022/578</a>, dispone che è vietato acquistare, importare o trasferire nell&#8217;Unione, direttamente o indirettamente, se sono originari della Russia o sono esportati dalla Russia, i beni che generano introiti significativi per la Federazione russa consentendole di intraprendere azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina. Peraltro, il paragrafo 6 di tale articolo 4 duodecies enuncia che &#8220;<em>l&#8217;Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente articolo</em>&#8220;.</p>
<p>Dalle disposizioni di detto articolo 4 duodecies risulta che, nell&#8217;ambito del regime introdotto da tale articolo, l&#8217;Unione è competente a determinare i prodotti il cui acquisto, importo o trasferimento devono essere considerati all&#8217;origine di introiti significativi per la Federazione russa e, pertanto, rientranti nell&#8217;ambito di applicazione del divieto di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000802591ART389?pathId=c25cf6d8f7323" target="_blank" rel="noopener">articolo 4 duodecies</a>, paragrafo 1, della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000802591SOMM?pathId=c25cf6d8f7323" target="_blank" rel="noopener">decisione 2014/512</a>, come modificata dalla <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000925444SOMM?pathId=c25cf6d8f7323" target="_blank" rel="noopener">decisione 2022/578</a>, nonché all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000802590ART450?pathId=c25cf6d8f7323" target="_blank" rel="noopener">articolo 3 decies</a>, paragrafo 1, del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000802590SOMM?pathId=c25cf6d8f7323" target="_blank" rel="noopener">Regolamento n. 833/2014</a>, come modificato dal <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000925439SOMM?pathId=c25cf6d8f7323" target="_blank" rel="noopener">Regolamento 2022/576</a>.</p>
<p>Di conseguenza, l&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000802590ART450?pathId=c25cf6d8f7323" target="_blank" rel="noopener">articolo 3 decies</a>, paragrafo 1, del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000802590SOMM?pathId=c25cf6d8f7323" target="_blank" rel="noopener">Regolamento n. 833/2014</a>, come modificato dal <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000925439SOMM?pathId=c25cf6d8f7323" target="_blank" rel="noopener">Regolamento 2022/576</a>, vieta l&#8217;acquisto, l&#8217;importazione o il trasferimento, nell&#8217;Unione, di un bene soltanto qualora, considerata individualmente, una siffatta operazione generi introiti significativi per la Federazione russa. Tale disposizione vieta l&#8217;insieme delle operazioni vertenti su uno dei beni elencati nell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000802590ART530?pathId=c25cf6d8f7323" target="_blank" rel="noopener">allegato XXI</a> del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000802590SOMM?pathId=c25cf6d8f7323" target="_blank" rel="noopener">Regolamento n. 833/2014</a>, come modificato dal <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000932937SOMM?pathId=c25cf6d8f7323" target="_blank" rel="noopener">Regolamento 2022/1904</a>.</p>
<p>Tale interpretazione è corroborata dalle eccezioni al divieto previsto all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000802590ART450?pathId=c25cf6d8f7323" target="_blank" rel="noopener">articolo 3 decies</a>, paragrafo 1, del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000802590SOMM?pathId=c25cf6d8f7323" target="_blank" rel="noopener">Regolamento n. 833/2014</a>, come modificato dal <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000925439SOMM?pathId=c25cf6d8f7323" target="_blank" rel="noopener">Regolamento 2022/576</a>, che risultano dall&#8217;inserimento, a tale articolo 3 decies, di un paragrafo 3 bis dal <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000932937SOMM?pathId=c25cf6d8f7323" target="_blank" rel="noopener">Regolamento 2022/1904</a>, e dei paragrafi 3 bis bis e 3 bis ter dal <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000958105SOMM?pathId=c25cf6d8f7323" target="_blank" rel="noopener">Regolamento 2023/2878</a>. Infatti, ai sensi della prima di tali eccezioni, il divieto previsto all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000802590ART450?pathId=c25cf6d8f7323" target="_blank" rel="noopener">articolo 3 decies</a>, paragrafo 1, del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000802590SOMM?pathId=c25cf6d8f7323" target="_blank" rel="noopener">Regolamento n. 833/2014</a>, come modificato dal <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000925439SOMM?pathId=c25cf6d8f7323" target="_blank" rel="noopener">Regolamento 2022/576</a>, non si applica, in particolare, agli acquisti in Russia che sono necessari all&#8217;uso personale dei cittadini degli Stati membri e dei loro familiari diretti. Analogamente, le altre eccezioni consentono alle autorità competenti degli Stati membri di consentire, da un lato, l&#8217;importazione di beni che sono destinati all&#8217;uso strettamente personale da parte di persone fisiche che si recano nell&#8217;Unione o dei loro familiari più stretti e limitatamente agli effetti personali appartenenti a tali persone e che sono manifestamente non destinati alla vendita, nonché, dall&#8217;altro lato, l&#8217;ingresso nell&#8217;Unione di un veicolo non destinato alla vendita e appartenente a un cittadino di uno Stato membro o un suo familiare più stretto che è residente in Russia ed entra nell&#8217;Unione alla guida di tale veicolo per uso strettamente personale.</p>
<p>Orbene, se il divieto stabilito all&#8217;articolo 3 decies, paragrafo 1, di tale Regolamento, come modificato dal <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000925439SOMM?pathId=c25cf6d8f7323" target="_blank" rel="noopener">Regolamento 2022/576</a>, si applicava soltanto qualora l&#8217;acquisto, l&#8217;importazione o il trasferimento in questione, considerati individualmente, fosse tale da generare, viste le sue particolari caratteristiche, introiti significativi per la Federazione russa, non sarebbe necessario prevedere tali eccezioni. Infatti, queste ultime riguardano, da un lato, beni acquistati in Russia che sono necessari all&#8217;uso personale delle persone fisiche interessate. Tale esigenza sottolinea che si tratta di beni che sono considerati indispensabili a tal riguardo, escludendo qualsiasi bene di lusso o di valore superiore alla media che possa, per tale motivo, generare siffatti introiti. Dall&#8217;altro lato, i beni considerati da dette eccezioni devono appartenere alle persone fisiche interessate e l&#8217;importazione di questi ultimi si limita ai loro effetti personali e a beni che non sono manifestamente destinati alla vendita. Ne consegue che tali eccezioni vertono su operazioni che, per loro stessa natura, non sono in grado di generare siffatti introiti.</p>
<p>Un&#8217;interpretazione secondo la quale il divieto previsto all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000802590ART450?pathId=c25cf6d8f7323" target="_blank" rel="noopener">articolo 3 decies</a>, paragrafo 1, del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000802590SOMM?pathId=c25cf6d8f7323" target="_blank" rel="noopener">Regolamento n. 833/2014</a>, come modificato dal <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000925439SOMM?pathId=c25cf6d8f7323" target="_blank" rel="noopener">regolamento 2022/576</a>, si applica a tutti i beni elencati nell&#8217;allegato XXI di tale Regolamento, come modificato dal <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000932937SOMM?pathId=c25cf6d8f7323" target="_blank" rel="noopener">Regolamento 2022/1904</a>, senza che sia necessario verificare, per ciascuna operazione, considerata individualmente, se l&#8217;acquisto, l&#8217;importazione o il trasferimento in questione generi introiti significativi per la Federazione russa è inoltre corroborata dalla finalità perseguita dalla normativa in cui tale disposizione si inserisce.</p>
<p>Infatti, dal considerando 2 del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000802590SOMM?pathId=c25cf6d8f7323" target="_blank" rel="noopener">Regolamento n. 833/2014</a> emerge che esso ha come scopo di applicare misure restrittive supplementari &#8220;<em>onde aumentare i costi delle azioni intraprese dalla Russia per compromettere l&#8217;integrità territoriale, la sovranità e l&#8217;indipendenza dell&#8217;Ucraina e onde promuovere una soluzione pacifica della crisi</em>&#8220;.</p>
<p>Peraltro, il <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000802590SOMM?pathId=c25cf6d8f7323" target="_blank" rel="noopener">Regolamento n. 833/2014</a>, come modificato dal <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000925439SOMM?pathId=c25cf6d8f7323" target="_blank" rel="noopener">Regolamento 2022/576</a>, mira all&#8217;adozione delle misure necessarie per conferire efficacia alla <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000802591SOMM?pathId=c25cf6d8f7323" target="_blank" rel="noopener">decisione 2014/512</a>. A tal riguardo, la Corte ha osservato che, secondo il considerando 6 della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000925444SOMM?pathId=c25cf6d8f7323" target="_blank" rel="noopener">decisione 2022/578</a>, la quale ha modificato tale <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000802591SOMM?pathId=c25cf6d8f7323" target="_blank" rel="noopener">decisione 2014/512</a>, occorreva, in vista della gravità della situazione e in risposta all&#8217;aggressione militare della Federazione russa nei confronti dell&#8217;Ucraina, introdurre ulteriori misure restrittive relative, in particolare, all&#8217;introduzione di &#8220;<em>ulteriori restrizioni all&#8217;importazione di taluni beni esportati o provenienti dalla Russia</em>&#8220;.</p>
<p>Orbene, l&#8217;applicazione del divieto previsto all&#8217;articolo 3 decies, paragrafo 1, di tale Regolamento, come modificato dal <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000925439SOMM?pathId=c25cf6d8f7323" target="_blank" rel="noopener">Regolamento 2022/576</a>, a qualsiasi bene rientrante nei codici della NC citati nell&#8217;allegato XXI di tale Regolamento, come modificato dal <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000932937SOMM?pathId=c25cf6d8f7323" target="_blank" rel="noopener">Regolamento 2022/1904</a>, è atto a perseguire, in modo efficace, siffatti obiettivi, mentre la realizzazione di questi ultimi sarebbe, al contrario, compromessa se tale applicazione fosse subordinata alla constatazione che il prodotto in questione, considerato individualmente, genera introiti significativi per la Federazione russa.</p>
<p><strong>Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sezione IV, sentenza 26/1/2026, cause riunite C-72/24 e 73/24 – Pres. Jarukaitis, Rel. Frendo – </strong><strong>HF e WI c/ </strong><strong>Anexartiti Archi Dimosion Esodon</strong></p>
<p><strong>Unione doganale &#8211; Regolamento (CEE) n. 2913/92 &#8211; Codice doganale comunitario &#8211; Regolamento (UE) n. 952/2013 &#8211; Codice doganale dell&#8217;Unione &#8211; Importazioni di merci &#8211; Valore in dogana &#8211; Sottovalutazione &#8211; Metodi secondari di determinazione del valore in dogana &#8211; Metodo fondato sul &#8220;prezzo minimo accettabile&#8221; (PMA) calcolato sulla base di valori statistici aggregati stabiliti a livello dell&#8217;Unione europea – Ammissibilità &#8211; Condizioni</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><em>L&#8217;articolo 31, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere f) e g), del codice </em><em>doganale</em><em> comunitario, come modificato dal </em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000197238SOMM?pathId=3373c9c17e5638" target="_blank" rel="noopener"><em>Regolamento (CE) n. 82/97</em></a><em> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, nonché l&#8217;</em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000790383ART157?pathId=3373c9c17e5638" target="_blank" rel="noopener"><em>articolo 74</em></a><em>, paragrafo 3, del codice </em><em>doganale</em><em> dell&#8217;Unione, letto in combinato disposto con l&#8217;articolo 144, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere f) e g), del </em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000822714SOMM?pathId=3373c9c17e5638" target="_blank" rel="noopener"><em>Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447</em></a><em> della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del codice </em><em>doganale</em><em> dell&#8217;Unione, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che, nel corso di un controllo a posteriori durante il quale, da un lato, un controllo fisico delle merci importate non sia possibile e, dall&#8217;altro, la descrizione di queste ultime nei documenti che accompagnano la dichiarazione in dogana sia effettuata in termini generici e imprecisi, cosicché non sia possibile determinare il valore in dogana delle merci importate in conformità agli </em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000196307ART30?pathId=3373c9c17e5638" target="_blank" rel="noopener"><em>articoli 29</em></a><em> e </em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000196307ART31?pathId=3373c9c17e5638" target="_blank" rel="noopener"><em>30</em></a><em> del codice doganale comunitario, come modificato, nonché all&#8217;articolo 70 e all&#8217;</em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000790383ART157?pathId=3373c9c17e5638" target="_blank" rel="noopener"><em>articolo 74</em></a><em>, paragrafo 2, del codice doganale dell’Unione, esso possa essere determinato sulla base di un &#8220;prezzo minimo accettabile&#8221; (lowest acceptable price &#8211; PMA), il quale è calcolato sulla base di valori statistici aggregati stabiliti a livello dell&#8217;Unione europea, a condizione che l&#8217;operatore economico interessato benefici della possibilità di giustificare i prezzi più bassi indicati nella dichiarazione in dogana.</em></p>
<p><em>L&#8217;</em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000196307ART32?pathId=3373c9c17e5638" target="_blank" rel="noopener"><em>articolo 31</em></a><em>, paragrafo 1, del codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 82/97, e l&#8217;</em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000790383ART157?pathId=3373c9c17e5638" target="_blank" rel="noopener"><em>articolo 74</em></a><em>, paragrafo 3, del </em><em>codice doganale dell’Unione, </em><em>devono essere interpretati nel senso che, quando il valore in dogana è valutato in considerazione di un &#8220;prezzo minimo accettabile&#8221; (lowest acceptable price &#8211; PMA) calcolato sulla base di valori statistici aggregati stabiliti a livello dell&#8217;Unione europea, da un lato, le importazioni utilizzate per ottenere tali dati devono essere le importazioni effettuate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento di quelle oggetto del controllo a posteriori e, dall&#8217;altro, il termine di 90 giorni, previsto all&#8217;</em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000206700ART148?pathId=3373c9c17e5638" target="_blank" rel="noopener"><em>articolo 152</em></a><em>, paragrafo 1, lettera b), delle disposizioni d&#8217;applicazione del codice </em><em>doganale</em><em> comunitario, come modificato dal </em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000201162SOMM?pathId=3373c9c17e5638" target="_blank" rel="noopener"><em>regolamento (CE) n. 3254/94</em></a><em> della Commissione, del 19 dicembre 1994, e all&#8217;</em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000822714ART277?pathId=3373c9c17e5638" target="_blank" rel="noopener"><em>articolo 142</em></a><em>, paragrafo 2, del </em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000822714SOMM?pathId=3373c9c17e5638" target="_blank" rel="noopener"><em>regolamento di esecuzione 2015/2447</em></a><em>, è altresì applicabile, per analogia, e tale termine può essere applicato con una ragionevole elasticità.</em></p>
<p><em>L&#8217;</em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000196307ART82?pathId=3373c9c17e5638" target="_blank" rel="noopener"><em>articolo 81</em></a><em> del codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 82/97, e l&#8217;</em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000790383ART338?pathId=3373c9c17e5638" target="_blank" rel="noopener"><em>articolo 177</em></a><em> del codice doganale dell’Unione devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che le autorità doganali effettuino la rivalutazione del valore in dogana delle merci di cui trattasi, a seguito di un controllo a posteriori, secondo il metodo di semplificazione delle dichiarazioni in dogana previsto in detti articoli 81 e 177, che sia stato utilizzato al momento dell&#8217;importazione di queste ultime su domanda del dichiarante.</em></p>
<p><em>L&#8217;</em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000484094ART202?pathId=3373c9c17e5638" target="_blank" rel="noopener"><em>articolo 201</em></a><em> della </em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000484094SOMM?pathId=3373c9c17e5638" target="_blank" rel="noopener"><em>direttiva 2006/112/CE</em></a><em> del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d&#8217;imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che la persona considerata proprietaria dei beni importati a titolo del pagamento dell&#8217;imposta sul valore aggiunto all&#8217;importazione può essere debitrice di tale imposta, qualora determinate disposizioni nazionali la designino o la riconoscano, in modo esplicito e inequivocabile, come tale.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>I fatti alla base delle due cause sono sostanzialmente i medesimi e riguardano l’acquisto, tra il 2014 e il 2016, di prodotti tessili in Turchia da parte due soggetti nell’ambito della loro attività commerciale.</p>
<p>Dichiarazioni in dogana relative a tali prodotti sono state presentate presso le autorità doganali greche conformemente alla procedura semplificata di dichiarazione di cui all’articolo 81 del codice doganale comunitario, che prevedeva che tali autorità potessero accettare, su richiesta del dichiarante, che l’intera spedizione di merci di diversa classificazione tariffaria venisse tassata secondo la classificazione tariffaria della merce soggetta al dazio all’importazione più alto.</p>
<p>Nel corso dell’anno 2016, a seguito di una denuncia per sottovalutazione di merci importate, le autorità doganali hanno condotto un’indagine, al termine della quale è emerso che sussistevano fondati indizi del fatto che il valore in dogana indicato in diverse dichiarazioni in dogana presentate era inesatto e che il destinatario delle merci designato in tali dichiarazioni non era il proprietario reale di tali merci.</p>
<p>A causa dei loro dubbi, le autorità doganali hanno effettuato, il 14 dicembre 2016, un controllo a posteriori di tali dichiarazioni in dogana, al termine del quale hanno concluso che esisteva un sistema di contrabbando che era all’origine di 289 false dichiarazioni di importazione. A tal riguardo le autorità doganali hanno considerato che, mediante un meccanismo complesso di evasione, tale sistema comportasse la dichiarazione di valori in dogana significativamente inferiori ai valori minimi commercialmente sostenibili.</p>
<p>Tuttavia le autorità doganali hanno ritenuto che, a causa dell’impossibilità di un controllo fisico a posteriori delle merci in questione e della descrizione generale di queste ultime nelle fatture corrispondenti, esse non erano in grado di ricostruire i prezzi reali effettivamente pagati per tali merci ai fornitori turchi.</p>
<p>Date tali circostanze, al fine di determinare il valore in dogana di dette merci le autorità doganali si sono dunque basate su un “prezzo di entrata” o “prezzo minimo accettabile” (lowest acceptable price; in prosieguo: il “PMA”) utilizzando uno strumento di valutazione dei rischi basato su dati a livello dell’Unione, elaborato dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).</p>
<p>Tale metodo consiste, anzitutto, nel calcolare un “prezzo medio rettificato” (cleaned average price; in prosieguo: il “PMR”), denominato anche il “prezzo equo” (fair price o fair value). I PMR, espressi in prezzo al chilogrammo, sono calcolati sulla base dei prezzi mensili all’importazione dei prodotti di cui trattasi provenienti dalla Turchia estratti da Comext, la banca dati di riferimento per le statistiche dettagliate del commercio internazionale dei beni gestita da Eurostat.</p>
<p>Viene poi calcolata una media per tutta l’Unione sulla base aritmetica, vale a dire la media non ponderata, dei PMR di tutti gli Stati membri. Per il calcolo di tale media i valori estremi (outliers), vale a dire i valori anormalmente alti o bassi, sono esclusi.</p>
<p>Infine, viene calcolato un valore corrispondente al 50% dei PMR, che costituisce il PMA. Quest’ultimo, anch’esso espresso in prezzo al chilogrammo, è utilizzato come profilo o soglia di rischio che consente alle autorità doganali degli Stati membri di individuare i valori particolarmente bassi dichiarati all’importazione e, di conseguenza, le importazioni che presentano un rischio significativo di sottovalutazione.</p>
<p>Infatti, le autorità doganali di tutti gli Stati membri hanno a loro disposizione un sistema di comunicazione, vale a dire il sistema d’informazione antifrode (Anti Fraud Information System; in prosieguo: l’”AFIS”), al quale partecipa anche l’OLAF. Mediante tale sistema e utilizzando, più specificamente, il programma di monitoraggio automatizzato corrispondente (Automated Monitoring Tool; in prosieguo: l’”AMT”), è per loro possibile individuare i casi di sottovalutazione.</p>
<p>Nel caso di specie, sulla base del PMA così calcolato le autorità greche hanno determinato il “prezzo unitario” ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del codice doganale comunitario. Dette autorità hanno motivato tale scelta alla luce dell’impossibilità di basarsi, da un lato, sul valore negoziale fittizio dei prodotti di cui trattasi, deliberatamente sottovalutati, e, dall’altro, sul valore negoziale di prodotti identici o similari, tenuto conto della descrizione incompleta di tali prodotti nelle fatture allegate alle dichiarazioni in dogana presentate. Inoltre, dette autorità non sono state in grado di controllare materialmente le merci di cui trattasi all’atto del loro controllo a posteriori, dato che queste ultime erano sfuggite al sequestro.</p>
<p>A tal riguardo, le autorità doganali hanno constatato che nessuno dei partecipanti al sistema di contrabbando di cui trattasi aveva fornito, nell’ambito delle sue spiegazioni, elementi che consentissero di ritenere che i valori in dogana presi in considerazione fossero molto più alti dei prezzi effettivamente pagati.</p>
<p>A fronte dei ricorsi degli interessati, il Tribunale amministrativo di primo grado di Salonicco, Grecia, ha posto alla Corte di Giustizia dell’Unione una serie di questioni pregiudiziali, risolte con le massime che precedono.</p>
<p>Con le questioni dalla prima alla terza nelle due cause, è stato chiesto alla Corte di chiarire, in sostanza, se l’articolo 30 e l’articolo 31, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere f) e g), del codice doganale comunitario, e l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000790383ART157?pathId=3373c9c17e5638" target="_blank" rel="noopener">articolo 74</a> del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000790383SOMM?pathId=3373c9c17e5638" target="_blank" rel="noopener">codice doganale dell’Unione</a> debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che, nel corso di un controllo a posteriori durante il quale, da un lato, un controllo fisico delle merci importate non sia possibile e, dall’altro, la descrizione di queste ultime nei documenti che accompagnano la dichiarazione in dogana sia effettuata in termini generici e imprecisi, cosicché il valore in dogana non possa essere determinato sulla base del valore di transazione di tali merci in conformità all’articolo 29 del codice doganale comunitario e all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000790383ART153?pathId=3373c9c17e5638" target="_blank" rel="noopener">articolo 70</a> del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000790383SOMM?pathId=3373c9c17e5638" target="_blank" rel="noopener">codice doganale dell’Unione</a>, tale valore sia determinato sulla base del PMA, che è calcolato sulla base di valori statistici aggregati stabiliti a livello dell’Unione.</p>
<p>La Corte ha osservato che, allorquando non sia possibile disporre del valore di transazione, la valutazione in dogana è effettuata conformemente alle disposizioni dell’articolo 30 del codice doganale comunitario o dell’articolo 74, paragrafi 1 e 2, del codice doganale dell’Unione, applicando, in sequenza, i metodi previsti a tali disposizioni.</p>
<p>Tuttavia, qualora – come nella vicenda esaminata dalla Corte &#8211; non sia possibile determinare il valore in dogana delle merci importate neppure sulla base dell’articolo 30 del codice doganale comunitario e dell’articolo 74, paragrafi 1 e 2, del codice doganale dell’Unione, la valutazione in dogana deve essere effettuata conformemente alle disposizioni dell’articolo 31 del codice doganale comunitario e dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000790383ART157?pathId=3373c9c17e5638" target="_blank" rel="noopener">articolo 74</a>, paragrafo 3, del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000790383SOMM?pathId=3373c9c17e5638" target="_blank" rel="noopener">codice doganale dell’Unione</a>.</p>
<p>A tal fine la Corte ha ricordato che, in virtù dell’articolo 31, paragrafo 1, del codice doganale comunitario e dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000790383ART157?pathId=3373c9c17e5638" target="_blank" rel="noopener">articolo 74</a>, paragrafo 3, del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000790383SOMM?pathId=3373c9c17e5638" target="_blank" rel="noopener">codice doganale dell’Unione</a>, quando il valore in dogana delle merci importate non può essere determinato a norma, rispettivamente, degli articoli 29 e 30 del codice doganale comunitario, da un lato, e dell’articolo 74, paragrafi 1 e 2, del codice doganale dell’Unione, dall’altro, esso viene determinato, sulla base dei dati disponibili nell’Unione, mediante mezzi ragionevoli compatibili con i principi e con le disposizioni generali degli accordi internazionali nonché con il capo 3 di tali codici.</p>
<p>Per quanto riguarda, in primo luogo, la questione se l’articolo 31, paragrafo 1, del codice doganale comunitario non osti all’utilizzo di un PMA, la Corte ha rilevato che il punto 2 della nota interpretativa in materia di valore in dogana relativa a tale disposizione, che figura nell’allegato 23 al Regolamento di applicazione, sottolinea che i metodi di valutazione da utilizzare a norma di detta disposizione devono essere quelli definiti dagli articoli da 29 a 30, paragrafo 2, di tale codice, ma che una “ragionevole elasticità” nell’applicazione di tali metodi è conforme agli obiettivi e alle disposizioni dell’articolo 31, paragrafo 1, di detto codice.</p>
<p>Tenuto conto di tale esigenza e della “ragionevole elasticità” con la quale, in conformità al punto 2 della nota interpretativa, i metodi di determinazione del valore in dogana definiti dall’articolo 29 all’articolo 30, paragrafo 2, del codice doganale comunitario devono essere applicati nell’ambito dell’articolo 31, paragrafo 1, del codice doganale comunitario, la Corte ha concluso che dati come il PMA calcolato sulla base di valori statistici aggregati stabiliti a livello dell’Unione e contenuti in una banca dati stabilita a livello dell’Unione costituiscono “dati disponibili nella Comunità”, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, del codice doganale comunitario ed è possibile prenderli in considerazione ai fini della determinazione del valore in dogana delle merci di cui trattasi, fermo restando che, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2, lettere f) e g), del codice doganale comunitario, nessun valore in dogana deve essere determinato sulla base, rispettivamente, di valori in dogana minimi e di valori in dogana arbitrari o fittizi. Identico ragionamento è stato poi sviluppato dalla Corte con riguardo all’art. 74, paragrafo 3, CDU, che si richiama similmente ad una “ragionevole flessibilità”.</p>
<p>E’ stato poi chiesto ai Giudici eurounionali di chiarire se l’articolo 31, paragrafo 1, del codice doganale comunitario e l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000790383ART157?pathId=3373c9c17e5638" target="_blank" rel="noopener">articolo 74</a>, paragrafo 3, del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000790383SOMM?pathId=3373c9c17e5638" target="_blank" rel="noopener">codice doganale dell’Unione</a> debbano essere interpretati nel senso che, nel caso in cui essi non ostino all’utilizzo di un PMA, calcolato sulla base di valori statistici aggregati stabiliti a livello dell’Unione per la determinazione del valore in dogana delle merci importate, le importazioni utilizzate per ottenere tali dati devono essere le importazioni effettuate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento di quelle oggetto del controllo a posteriori e, se del caso, se l’intervallo di tempo massimo che deve essere preso in considerazione tra le importazioni oggetto di tale controllo e quelle cui si riferisce il PMA possa, per analogia, essere quello di 90 giorni, previsto all’articolo 152, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento di applicazione e all’articolo 142, paragrafo 2, del Regolamento di esecuzione.</p>
<p>Al riguardo, la Corte ha osservato che l’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice doganale comunitario e l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000790383ART157?pathId=3373c9c17e5638" target="_blank" rel="noopener">articolo 74</a>, paragrafo 2, lettere a) e b), del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000790383SOMM?pathId=3373c9c17e5638" target="_blank" rel="noopener">codice doganale dell’Unione</a> statuiscono l’obbligo di tener conto del valore di transazione delle merci esportate “<em>nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento</em>” delle merci da valutare mira a garantire che siano prese in considerazione le operazioni avvenute in una data sufficientemente prossima a quella di esportazione, in modo da evitare il rischio di una modifica sostanziale delle pratiche commerciali e delle condizioni di mercato che incidono sui prezzi delle merci da valutare.</p>
<p>Quindi, all’atto della determinazione del valore in dogana in conformità a tali disposizioni, l’autorità doganale può limitarsi ad utilizzare dati relativi a valori di mercato relativi ad un periodo di 90 giorni, di cui 45 precedenti e 45 successivi allo sdoganamento delle merci da valutare. Infatti, tale periodo appare sufficientemente prossimo alla data di esportazione, in modo da evitare il rischio di una modifica sostanziale delle pratiche commerciali e delle condizioni di mercato che incidono sui prezzi delle merci da valutare.</p>
<p>Inoltre, la Corte ha osservato che l’articolo 152, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento di applicazione e l’articolo 142, paragrafo 2, del Regolamento di esecuzione dispongono che, nel caso in cui le merci importate o le merci identiche o similari importate non siano vendute al momento, o pressappoco al momento, dell’importazione delle merci oggetto della valutazione, il valore in dogana delle merci importate è basato sul prezzo unitario al quale sono vendute, tali e quali, nell’Unione dette merci, o merci identiche o similari, importate alla data più ravvicinata successiva all’importazione delle merci oggetto della valutazione, e comunque entro 90 giorni da tale importazione.</p>
<p>Infine la Corte &#8211; dopo aver affermato anche il principio per cui l’articolo 81 del codice doganale comunitario e l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000790383ART338?pathId=3373c9c17e5638" target="_blank" rel="noopener">articolo 177</a> del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000790383SOMM?pathId=3373c9c17e5638" target="_blank" rel="noopener">codice doganale dell’Unione</a> devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che le autorità doganali effettuino la rivalutazione del valore in dogana delle merci di cui trattasi, a seguito di un controllo a posteriori, secondo il metodo di semplificazione delle dichiarazioni in dogana previsto in detti articoli 81 e 177, che sia stato utilizzato al momento dell’importazione di queste ultime su domanda del dichiarante &#8211; con riguardo alla sesta questione posta nella causa C-72/24 (con cui è stato chiesto, in sostanza, di chiarire se l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000484094ART202?pathId=3373c9c17e5638" target="_blank" rel="noopener">articolo 201</a> della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000484094SOMM?pathId=3373c9c17e5638" target="_blank" rel="noopener">direttiva 2006/112</a> debba essere interpretato nel senso che la persona considerata proprietaria dei beni importati a titolo del pagamento dell’IVA all’importazione può essere debitrice di tale imposta, qualora determinate disposizioni nazionali la designino o la riconoscano espressamente come tale) ha osservato che dalla formulazione dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000484094ART202?pathId=3373c9c17e5638" target="_blank" rel="noopener">articolo 201</a> della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000484094SOMM?pathId=3373c9c17e5638" target="_blank" rel="noopener">direttiva 2006/112</a>, secondo cui l’IVA all’importazione “<em>è dovuta dalla o dalle persone designate o riconosciute come debitrici dallo Stato membro d’importazione</em>”, risulta che tale articolo lascia un potere discrezionale agli Stati membri per designare i soggetti debitori di tale imposta.</p>
<p>Tuttavia, è indispensabile che la situazione giuridica derivante dalle misure nazionali di recepimento di una direttiva sia tanto precisa e chiara da permettere agli interessati di conoscere la portata dei loro diritti e obblighi.</p>
<p>Inoltre, il principio di certezza del diritto esige segnatamente che le norme giuridiche siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, in particolare qualora esse possano avere conseguenze sfavorevoli per gli individui e le imprese: in tali circostanze, incombe agli Stati membri, ai fini dell’applicazione dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000484094ART202?pathId=3373c9c17e5638" target="_blank" rel="noopener">articolo 201</a> della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000484094SOMM?pathId=3373c9c17e5638" target="_blank" rel="noopener">direttiva 2006/112</a>, designare o riconoscere la persona o le persone debitrici dell’IVA all’importazione mediante disposizioni nazionali sufficientemente chiare e precise, nel rispetto del principio di certezza del diritto.</p>
<p>Ne consegue che un’eventuale designazione della persona considerata proprietaria dei beni importati a titolo del pagamento dell’IVA all’importazione prevista da uno Stato membro deve essere stabilita, in modo esplicito e inequivocabile, da tali disposizioni nazionali.</p>
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