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	<title>giurisprudenza 2023 &#8211; 04 &#8211; Il Doganalista</title>
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	<description>Rivista giuridico-economica di commercio internazionale</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Sep 2023 14:07:46 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Daziabilità delle royalties nel valore in dogana</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Gabriele Damascelli&nbsp;and&nbsp;Fabio Ciani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 16:30:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza 2023 - 04]]></category>
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					<description><![CDATA[Per la Cassazione, ord. 18543/2023, è ribadita la necessità di verificare sia il contratto di licenza sia le clausole contrattuali che possono rivelare l’esistenza di una condizione della vendita incidente sul valore. Nell’ordinanza n. 18543/2023 della Cassazione i giudici hanno escluso l’esistenza di un mero controllo sulla qualità del prodotto da parte della licenziante  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-1" style="--awb-text-transform:none;"><p><strong><em>Per la Cassazione, ord. 18543/2023, è ribadita la necessità di verificare sia il contratto di licenza sia le clausole contrattuali che possono rivelare l’esistenza di una condizione della vendita incidente sul valore.</em></strong></p>
<p>Nell’ordinanza n. 18543/2023 della Cassazione i giudici hanno escluso l’esistenza di un mero controllo sulla qualità del prodotto da parte della licenziante extra UE in relazione all’eccepita esclusione delle royalties nel valore in dogana da parte dell’acquirente, sostenendo invece l’incidenza su tale elemento dell’obbligazione doganale dei compensi corrisposti dalla società importatrice alla licenziante, a titolo di royalties, in quanto condizione della vendita, data la “natura gestionale” del controllo della licenziante in grado di incidere sulla gestione della società importatrice e dei produttori terzi, alla luce dell’analisi della documentazione complessiva nonché della corretta interpretazione delle clausole contrattuali tra licenziante e licenziataria.</p>
<p>Dal contratto emergeva, riferisce la Cassazione, tanto l’obbligo dell’acquirente di consegnare alla licenziante un prodotto finito rappresentativo della linea quanto la necessità che questo corrispondesse agli standard della licenziante (pena la rimozione del marchio), oltre alla garanzia in capo a quest’ultima del diritto di ispezionare i prodotti nonché di autorizzare preventivamente l’uso di qualsiasi forma di pubblicità o imballaggio, oltre all’obbligo per i fornitori terzi di rispettare il Codice di condotta imposto dalla licenziante e per la licenziataria di presentare annualmente alla licenziante il business plan della produzione e vendita della merce.</p>
<p>La Cassazione ha valorizzato le argomentazioni esposte dalla Dogana in sede di ricorso, tese ad evidenziare la necessità di analisi delle clausole del contratto di licenza dal quale si poteva evincere, da parte della licenziante, sia il potere di controllo sulla scelta del produttore e sulla sua attività sia la circostanza di essere la destinataria delle suddette royalties da parte dell’acquirente.</p>
<p>In assenza di una definizione in ambito CDU e GATT 1994 relativa ai due elementi delle royalties e dei corrispettivi versati dal compratore, ci si può affidare alla definizione contenuta nell’art. 12 del modello di convenzione fiscale dell’OCSE (ed. 2017), richiamato anche nella Section 3 &#8211; Royalties and licence fees, par. 3.2, p. da 1 a 3, del Compendium of Customs Valuation texts della DG TAXUD, ed. 2022 (Commento n. 13 agli artt. 128 e 136 RE).</p>
<p>Tali elementi, però, influiscono sul valore di transazione solo qualora, ai sensi dell’art. 136 RE, i diritti trasferiti siano incorporati nelle merci oggetto di valutazione e costituiscano condizione della vendita, nella misura in cui i primi non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare, in tal modo escludendo qualsiasi automatica attrazione nel campo del valore, come evidenziato, altresì, dal medesimo Compendium (v. Section 3, par. 3.7, p. 8).</p>
<p>La presenza di una condizione della vendita, sovente di difficile individuazione, può essere rintracciata sulla base delle “indicazioni” fornite dall’art. 136, par. 4, lett. a), b) e c), RE, similmente a quanto evidenziato anche dal Compendium (v. Section 3, par. 3.6, p. 2), verificando quindi se il venditore può vendere o se l’acquirente può acquistare la merce senza il pagamento di una royalty o di un corrispettivo.</p>
<p>Qualora il versamento sia dovuto non direttamente al licenziante/venditore bensì ad un venditore terzo (estraneo a tale rapporto di licenza), può risultare più difficile verificare l’eventuale collegamento tra le due distinte operazioni al fine di evidenziare la presenza di una condizione della vendita. Un aiuto è offerto ad esempio dell’elenco, non esaustivo, degli indicatori contenuti nel Commentary 25.1, by the WCO Technical Committee on Customs Valuation, piuttosto che da ultimo nel Compendium della DG TAXUD 2022, il quale però non contiene più il Commento n. 11, richiamato dalla Cassazione in ordinanza e riportante alcuni indicatori che, sebbene non giuridicamente cogenti (v. C-76/19 punto 44), consentivano di dedurre, dalle “circostanze della vendita”, l’esistenza di un controllo tra licenziante e venditore (v. ora il p. 3.7, par. 5 e 6, del Compendium 2022).</p>
<p>Occorre perciò, come anche in parte evidenziato nell’ordinanza n. 18543/2023, verificare attentamente e singolarmente ogni aspetto sia dell’accordo di licenza sia del contratto di vendita al fine di individuare l’eventuale presenza di un controllo, di fatto o di diritto, del licenziante sul venditore o sull’acquirente dal quale possa emergere l’obbligo per quest’ultimo di effettuare tali pagamenti, escludendo di contro ogni automatismo in tal senso (v. Cass. 13384/2019, 17529/2019, 15346/2019, nonché Corte UE in C-76/19, p. 52 e 55, C-173/15, p. 53, nonché da ultimo C-775/19, p. 31, 36, 43-47, che richiama C-116/12, p. 45 e C-173/15, p. 60).</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Valore doganale: stop alle rettifiche fondate sulla banca dati M.E.R.C.E.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Massimo Monosi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 16:05:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza 2023 - 04]]></category>
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					<description><![CDATA[È illegittima la contestazione dell’Agenzia sul valore doganale se l’accertamento si fonda su un sistema di rilevazione statistica, come la banca dati M.E.R.C.E. A stabilirlo è, ancora una volta, la Corte di Cassazione che, con la sentenza 24 luglio 2023, n. 22200 ribadisce un principio ormai più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Com’è  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-2 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-2" style="--awb-text-transform:none;"><p>È illegittima la contestazione dell’Agenzia sul valore doganale se l’accertamento si fonda su un sistema di rilevazione statistica, come la banca dati M.E.R.C.E. A stabilirlo è, ancora una volta, la Corte di Cassazione che, con la sentenza 24 luglio 2023, n. 22200 ribadisce un principio ormai più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità.</p>
<p>Com’è noto, secondo la normativa doganale, l’unico valore rilevante ai fini dell’obbligazione doganale è il prezzo di transazione, ossia il costo effettivamente pagato per i prodotti importati (art. 29 Codice doganale comunitario, vigente <em>ratione temporis</em>, Reg. CE 2913/1992, ora sostituito dall’art. 70 Cdu, Reg. UE 952/2013). Il prezzo di transazione rappresenta quindi il criterio primario per la determinazione del valore doganale, da cui è possibile discostarsi soltanto in ipotesi eccezionali e rispettando una serie di limiti chiaramente individuati dal legislatore unionale.</p>
<p>Il Codice doganale dell’Unione europea mira, infatti, a stabilire un sistema equo, uniforme e neutro, che esclude l’impiego di valori in Dogana arbitrari o fittizi (Corte di Giustizia, 20 dicembre 2017, C-529/16, <em>Hammamatsu Photonics Deutschland GmbH</em>). Il valore in Dogana deve pertanto riflettere il costo economico reale della merce importata, tenendo conto di tutti gli elementi che contribuiscono alla sua determinazione. Soltanto nel caso in cui non sia possibile individuare il prezzo di transazione della merce, infatti, è ammesso il ricorso ai criteri alternativi di stima dei beni importati individuati dalla normativa doganale, da utilizzarsi in rigoroso ordine gerarchico<em>.</em></p>
<p>Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione, tornando su un argomento di grande interesse per gli operatori, ha ribadito che in caso di fondati dubbi sulla veridicità del valore dichiarato, è onere della Dogana dimostrare di aver applicato, in sede di rettifica, i metodi immediatamente sussidiari stabiliti dal Codice doganale, secondo la rigida sequenza prevista, dovendo eventualmente dar conto delle ragioni per cui l’applicazione dei precedenti criteri non sia stata possibile.</p>
<p>Deve pertanto ritenersi illegittima la rettifica dell’Ufficio, nel caso in cui l’accertamento sia fondato unicamente su una rilevazione di dati statistici relativa al valore medio di merci similari.</p>
<p>In particolare, nel caso esaminato dalla Suprema Corte, l’Agenzia delle dogane aveva rideterminato il valore dichiarato una società, per l’importazione di alcune ciabatte in plastica “da giardino”. Secondo la Dogana, il prezzo dichiarato sarebbe stato inferiore rispetto a quello di merci similari. I “fondati dubbi” dell’Ufficio erano sorti dal confronto del valore dichiarato rispetto ai valori medi di prodotti simili estrapolati dalla banca dati M.E.R.C.E.</p>
<p>I giudici di merito avevano dichiarato illegittima la pretesa dell’Agenzia, evidenziando che i prodotti importati erano realizzati con materiali di scarsa qualità ed erano privi di marchi o loghi che ne incrementassero l’appetibilità commerciale. Le ciabatte oggetto di contestazione erano, inoltre, destinate a essere rivendute a grossisti della grande distribuzione del settore low cost.</p>
<p>Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza resa dai giudici di merito, rilevando che non è possibile contestare il valore dichiarato all’importazione riferendosi a rilevazioni puramente statistiche. Il valore doganale deve coincidere, infatti, con il prezzo reale del prodotto, tenendo conto delle sue caratteristiche.</p>
<p>In particolare, la Suprema Corte ha ricordato che la normativa prevista dal Codice doganale impone all’Agenzia delle dogane un preciso onere procedimentale per superare il prezzo indicato dall’operatore nei documenti allegati alla dichiarazione doganale.</p>
<p>In primo luogo, ai sensi dell’art. 181 bis Reg. CEE 2454/1993 (ora sostituito dall’art. 140 Reg. UE 2447/2015), il valore dichiarato in sede di importazione può essere oggetto di revisione soltanto quando le Autorità doganali nutrano motivati e fondati dubbi in ordine al corrispettivo indicato, a seguito di uno speciale contraddittorio preventivo, previsto come obbligatorio.</p>
<p>Al riguardo, la Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha precisato che ove emergano fondati sospetti che il valore dichiarato all’importazione non corrisponda a quello effettivo dei beni, l’autorità doganale è obbligata a “chiedere informazioni complementari e sollecitare il contraddittorio prima di decidere di non determinare il valore in dogana delle merci importate in base alla regola generale” (nello stesso senso, Cass., sez. V, 16 maggio 2022, n. 15540; Cass., sez. V, 17 gennaio 2019, nn. 1114 e 1115).</p>
<p>Per disattendere il valore di transazione della merce è necessario, pertanto, che: <em>i)</em> l’Agenzia delle dogane abbia fondati dubbi sull’attendibilità del prezzo dichiarato e <em>ii) </em>che tali dubbi persistano anche dopo una richiesta di ulteriori informazioni e di documentazione e dopo aver fornito all’interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni difensive.</p>
<p>Secondo la Corte di Cassazione, i “fondati dubbi” dell’Agenzia non possono basarsi esclusivamente sui dati estrapolati dalla banca dati M.E.R.C.E. Si tratta, infatti, di uno strumento di rilevazione statistica a cui si può fare riferimento soltanto in via residuale. Tale meccanismo era già stato dichiarato illegittimo dalla Corte di Cassazione, la quale aveva chiarito che deve ritenersi illegittima la pretesa della Dogana nell’ipotesi in cui la rettifica sia avvenuta traendo dal “datawarehouse M.E.R.C.E” i valori successivamente posti a base dell’accertamento (Cass., sez. V, 17 gennaio 2019, n. 1115).</p>
<p>L’Agenzia delle dogane, inoltre, non può limitarsi a informare il contribuente del suo diritto al contraddittorio, ma deve attivarsi per realizzare un confronto effettivo, allo scopo di rideterminare, in via “condivisa” il valore doganale dei beni importati.</p>
<p>Da segnalare che il mancato rispetto del diritto al contraddittorio dell’importatore comporta l’illegittimità del provvedimento impugnato, poiché, come precisato dalla Suprema Corte, “l’obbligo di sollecitare il contraddittorio ha carattere generale e deve essere sempre ottemperato” (Cass., sez. V, 13 novembre 2020, n. 25724; Cass., sez. V, 27 settembre 2018, nn. 23244, 23245, 23246).</p>
<p>In secondo luogo, la rettifica del valore deve rispettare non soltanto i criteri di determinazione previsti dal Codice doganale, ma anche il loro ordine di applicazione. Secondo il principio di diritto affermato dalla sentenza in commento, infatti, la Dogana, infatti, è tenuta a dimostrare, con onere probatorio a proprio carico, di avere applicato, nella rideterminazione del valore in dogana, i metodi immediatamente sussidiari di cui agli artt. 30 e 31 del Codice doganale, secondo la rigida sequenza ivi prevista in successione ovvero è tenuta a dare conto delle ragioni per cui il rispetto del detto ordine previsto dal Codice doganale comunitario non sia stato possibile.</p>
<p>La Suprema Corte ha pertanto dichiarato illegittimo l’accertamento dell’Agenzia delle dogane, la quale aveva impiegato un metodo di rideterminazione non immediatamente sussidiario rispetto a quello del prezzo di transazione, facendo ricorso al valore medio di merci similari, senza dimostrare per quale ragione non era stato possibile rispettare la precisa sequenza dei metodi individuati dal Codice doganale, utilizzando il criterio fondato sul valore di transazione di merci identiche.</p>
<p>Tali banche dati, infatti, non sono riconosciute e previste da nessuna fonte normativa e non sono accessibili o conoscibili dagli operatori. Sono pertanto del tutto ignoti il numero e la tipologia delle importazioni registrate, così come le metodologie di calcolo attraverso cui è elaborato un prezzo medio statistico per le voci doganali delle merci importate, nonché le oscillazioni entro le quali tale importo può eventualmente variare. È, pertanto, impossibile verificare la corrispondenza tra i prodotti presi a campione e i prodotti importati, anche in ragione del fatto che in ciascuna categoria merceologica sono ricomprese diverse tipologie di beni, con differenti caratteristiche qualitative e, conseguentemente, con un diverso valore unitario<strong>.</strong></p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Dichiarante autorizzato CBAM  vantaggi e rischi per i doganalisti</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Stefano Comisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 15:59:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza 2023 - 04]]></category>
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					<description><![CDATA[Il “CBAM” (Carbon Border Adjustment Mechanism), il nuovo dazio ambientale fortemente voluto dall’Unione europea, costituirà un’occasione professionale per moltissimi spedizionieri doganali. Occorre però prestare particolare attenzione ai rischi di contestazione. La figura del dichiarante autorizzato sarà, infatti, centrale nelle future operazioni doganali di importazioni in territorio unionale di beni CBAM. Otre a essere l’unico  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-3 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-2 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-3" style="--awb-text-transform:none;"><p>Il “CBAM” (<em>Carbon Border Adjustment Mechanism</em>), il nuovo dazio ambientale fortemente voluto dall’Unione europea, costituirà un’occasione professionale per moltissimi spedizionieri doganali. Occorre però prestare particolare attenzione ai rischi di contestazione.</p>
<p>La figura del dichiarante autorizzato sarà, infatti, centrale nelle future operazioni doganali di importazioni in territorio unionale di beni CBAM. Otre a essere l’unico soggetto legittimato allo sdoganamento di tali merci, avrà la facoltà di chiedere una riduzione del numero di certificati da restituire, corrispondenti al prezzo del carbonio effettivamente pagato nel Paese di origine per le emissioni incorporate dichiarate.</p>
<p>Tutte le dichiarazioni di importazione di merci CBAM dovranno essere presentate da un dichiarante autorizzato dall’Autorità doganale competente (in Italia sarà l’Agenzia delle dogane). Coloro che saranno interessati dovranno sostenere un audit preventivo. L’Ente verificherà l’assenza di gravi e ripetute violazioni della normativa doganale e fiscale, nonché l’assenza di precedenti condanne penali in capo al richiedente l’autorizzazione. Quest’ultimo dovrà anche dimostrare di possedere la necessaria capacità finanziaria e operativa per poter adempiere agli obblighi derivanti dall’autorizzazione. A tal fine la Dogana sarà legittimata a richiedere la prestazione di una garanzia (art. 17, Reg. UE 2023/956).</p>
<p>L’art. 5 del regolamento CBAM (Reg UE 2023/956, in vigore dallo scorso 17 maggio) chiarisce che se l’importare incaricherà per le operazioni di importazione di merci CBAM uno spedizioniere doganale, in qualità di rappresentante indiretto, sarà quest’ultimo a dover essere in possesso della qualifica di dichiarante autorizzato. Per gli spedizionieri, il CBAM rappresenta, pertanto, un’opportunità professionale da non sottovalutare. Va tuttavia rilevato che, diventando dichiarante autorizzato, il rappresentante doganale indiretto si assumerà la responsabilità in ordine a dati di cui solo l’importatore è a conoscenza. Il dichiarante CBAM dovrà, infatti, dichiara annualmente le emissioni verificate incorporate nelle importazioni e il prezzo del carbonio pagato nel Paese di origine.</p>
<p>Per evitare il rischio di incorrere nell’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento CBAM, gli spedizionieri potranno, in ogni caso, agire come rappresentanti diretti in Dogana, se l’importatore è registrato come dichiarante autoriz      zato.</p>
<p>Tutti i soggetti autorizzati saranno iscritti in un apposito registro, una banca dati elettronica prevista dall’art. 14 del regolamento CBAM, che conterrà tutti i dati dei soggetti autorizzati.</p>
<p>La Commissione UE istituirà tale registro dei dichiaranti autorizzati, rendendo le informazioni ivi contenute disponibili automaticamente e in tempo reale alle Autorità doganali competenti e alle altre Autorità richiedenti.</p>
<p>La Commissione UE assegnerà a ciascun dichiarante un numero unico di conto CBAM. Il dichiarante autorizzato dovrà garantire che il numero di certificati CBAM sul suo conto, al termine di ogni trimestre, corrisponda ad almeno l&#8217;80% delle emissioni incorporate. In caso di violazione di tale disposizione, la Commissione UE informerà l&#8217;autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il dichiarante (art. 22, commi 2 e 3, Reg. UE 2023/956).</p>
<p>Su richiesta del dichiarante autorizzato, entro il 30 giugno di ogni anno in cui i certificati CBAM saranno stati restituiti, lo Stato membro in cui il richiedente risiede dovrà riacquistare l&#8217;eccedenza dei certificati CBAM rimanenti sul suo conto dopo che i certificati dell’anno precedente saranno stati restituiti. La Commissione Ue, tramite la piattaforma centrale comune, riacquisterà l&#8217;eccedenza dei certificati CBAM per conto dello Stato membro, fino alla concorrenza di un terzo di quelli acquistati dal richiedente nell’anno precedente e allo stesso prezzo di acquisto (art. 23, Reg. UE 2023/956).</p>
<p>Il 1° luglio di ogni anno la Commissione europea cancellerà i certificati CBAM acquistati nel corso dell&#8217;anno anteriore all&#8217;anno precedente che sono rimasti sul conto di un dichiarante CBAM.</p>
<p>Lo status di dichiarante autorizzato sarà revocabile qualora i requisiti di accesso all’autorizzazione dovessero venir meno o in caso di violazioni relative ai certificati CBAM. In tale ipotesi il conto verrà chiuso. La decisione di revoca potrà essere impugnata con ricorso.</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Revisione di accertamento prova nelle istanze</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Valentina Picco&nbsp;and&nbsp;Cristina Zunino]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 15:29:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza 2023 - 04]]></category>
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					<description><![CDATA[Con la sentenza 5 luglio 2023, n. 504/2023, i giudici tributari di secondo grado di Genova si sono pronunciati su una richiesta di rimborso in relazione a quattro importazioni di casse acustiche provenienti dalla Repubblica popolare cinese, enunciando un principio degno di nota. Nella fattispecie esaminata, le bollette doganali di importazione erroneamente riportavano la  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-4 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-3 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-4" style="--awb-text-transform:none;"><p>Con la sentenza 5 luglio 2023, n. 504/2023, i giudici tributari di secondo grado di Genova si sono pronunciati su una richiesta di rimborso in relazione a quattro importazioni di casse acustiche provenienti dalla Repubblica popolare cinese, enunciando un principio degno di nota.</p>
<p>Nella fattispecie esaminata, le bollette doganali di importazione erroneamente riportavano la voce doganale 8518220090 (altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica &#8211; altri), che prevedeva un dazio pari al 3,4% del valore della merce, anziché la corretta voce doganale 8518210090 (altoparlante unico montato nella sua cassa acustica &#8211; altri), che prevede dazio zero.</p>
<p>Successivamente alle importazioni, la Società ha presentato all’Agenzia delle dogane quattro istanze di revisione dell’accertamento dei dazi e relative richieste di rimborso, fornendo la documentazione attestante l’errore commesso all’atto dell’importazione e la correttezza della voce proposta nell’istanza di revisione.</p>
<p>Nello specifico, la Società ha sottolineato che la ragione per la quale è stata richiesta la riclassificazione della merce quale “altoparlante unico” risiedeva nel fatto che l’altoparlante più piccolo, montato nella parte superiore delle casse acustiche, non era funzionante, ma soltanto un elemento decorativo. Tale caratteristica era verificabile unicamente smontando l’apparecchio e quindi non accertabile a un controllo puramente visivo e/o documentale.</p>
<p>L’Agenzia delle dogane ha rigettato tre richieste di rimborso, affermando che “<em>l’importatore ha comunicato l’indisponibilità della merce delle importazioni in oggetto per la verifica fisica e la disponibilità solo di merce identica”.</em></p>
<p>Per quanto concerne la quarta bolletta doganale lo stesso Ufficio ha riconosciuto il rimborso richiesto sulla base di una ITV la cui validità decorreva da una data antecedente a quella della dichiarazione doganale in questione.</p>
<p>La Società ha, pertanto, proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Genova, evidenziando la correttezza della voce doganale richiesta in revisione e l’applicabilità delle ITV rilasciate alla casa madre olandese della Società anche alle altre tre importazioni.</p>
<p>La Commissione tributaria provinciale di Genova ha accolto il ricorso della Società; tale sentenza è stata confermata dalla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado di Genova, la quale ha affermato che “<em>prevale nettamente l’opinione (vedi per tutte, sentenza CTP Mantova, 28 settembre 2020, n. 64) per cui (…) il controllo a posteriori delle merci e il conseguente cambiamento della loro classificazione doganale possono essere effettuati sulla base di documenti scritti senza che l’autorità doganale sia tenuta a ispezionare materialmente dette merci. Ne consegue che, l’istanza di revisione dell’accertamento deve essere accolta e il rimborso delle maggiori imposte essere accordato laddove dalla documentazione doganale in  atti, non contestata dall’Ufficio, risultino in modo incontrovertibile le caratteristiche delle merci importate per le quali è chiesta la revisione dell’accertamento, nonché l’identità delle merci in questione con quelle oggetto di ITV e la corretta classificazione delle stesse all’interno del sistema di nomenclatura combinata”.</em></p>
<p>Tale pronuncia è degna di nota, in quanto smentisce la ricorrente tesi dell’Ufficio secondo la quale la revisione dell’accertamento e il conseguente rimborso sono consentiti soltanto laddove il contribuente consenta l’ispezione di un campione della medesima partita di merce oggetto dell’operazione.</p>
<p>Tuttavia, poiché nella prassi è improbabile che l’importatore conservi un campione per ogni operazione nell’eventualità che nei tre anni successivi sia necessario chiedere la revisione dell’accertamento, la sentenza ritiene accoglibile una richiesta di rimborso anche attraverso l’utilizzo di prove alternative, aventi la medesima forza vincolante dell’ispezione materiale di un campione.</p>
<p>La sentenza merita attenzione anche in ordine all’efficacia delle ITV, sia emesse successivamente alle importazioni, sia rilasciate a un soggetto diverso dall’istante.</p>
<p>Nella fattispecie, il contribuente, a ulteriore supporto della correttezza della classificazione doganale richiesta nelle istanze di revisione presentate, ha evidenziato che, a seguito di un’istanza della casa madre della società, la Dogana olandese ha rilasciato specifiche informazioni tariffarie vincolanti aventi a oggetto proprio i prodotti per i quali sono state presentate le istanze di revisione.</p>
<p>L’Ufficio ha contestato che tali ITV, emesse successivamente alle importazioni in contestazione e che riconoscevano la correttezza della voce doganale chiesta in revisione, potessero trovare applicazione nella fattispecie, non avendo efficacia retroattiva.</p>
<p>Al riguardo, i giudici europei avevano già sancito che l’ITV può essere fatta valere come prova da un soggetto terzo per i medesimi prodotti, affermando, in particolare, che “<em>Tuttavia, un’ITV può essere fatta valere come prova da un soggetto diverso dal suo titolare (…) D’altronde, la Corte ha dichiarato che il fatto che le autorità doganali di un altro Stato membro abbiano rilasciato ad un soggetto terzo (…) un’ITV per un prodotto determinato, che sembra corrispondere a una diversa interpretazione delle voci della NC rispetto a quella che il detto giudice ritiene di dover accogliere nei confronti di un prodotto simile di cui trattasi nella detta controversia, deve certamente incoraggiare tale giudice ad essere particolarmente attento nella sua valutazione relativa ad un’eventuale assenza di ragionevole dubbio in merito alla corretta applicazione della NC (…).</em></p>
<p><em>Da tale giurisprudenza discende che un’ITV rilasciata a un terzo può essere presa in considerazione come prova da un giudice investito di una controversia relativa alla classificazione doganale di una merce e al successivo pagamento dei dazi doganali.</em></p>
<p><em>Alla luce di tali considerazioni, si deve risolvere la prima questione come segue: gli artt. 12, nn. 2 e 5, e 217, n. 1, del codice doganale, nonché l’art. 11 del regolamento d’applicazione, in combinato disposto con l’art. 243 del codice doganale, devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito di un procedimento di riscossione di dazi doganali, la parte interessata può contestare tale riscossione presentando, a titolo di prova, un’ITV rilasciata per gli stessi prodotti in un altro Stato membro</em>” (Corte di Giustizia, 7 aprile 2011, C-153/10, punti 41-44, <em>Sony Supply Chain Solutions</em>).</p>
<p>La giurisprudenza comunitaria era quindi già chiaramente orientata nel senso di soddisfare la necessità di garantire un certo grado di certezza del diritto agli operatori economici nell’esercizio della loro attività, di agevolare il lavoro dei servizi doganali e di ottenere maggiore uniformità nell’applicazione della legislazione doganale comunitaria.</p>
<p>Anche la Suprema Corte, in una vicenda analoga, ha rigettato il ricorso in Cassazione dell’Agenzia delle dogane, affermando che “<em>la Commissione tributaria regionale non ha inteso applicare erroneamente la suddetta norma</em> [sull’efficacia delle ITV per il futuro, n.d.r.], <em>bensì ha ritenuto (…) che le merci importate rispettassero esattamente la classificazione dichiarata in dogana, proprio in forza di quanto attestato dalla successiva ITV emessa su sua richiesta dall’Autorità doganale</em>” (Cass., 19 aprile 2019, n. 11052).</p>
<p>Sul punto si è allineata altresì la giurisprudenza di merito, affermando che “<em>la Corte di Giustizia europea, con decisione n. C-153/10 del 7 aprile 2011 ha stabilito che nell’ambito di un procedimento di riscossione di dazi doganali, la parte interessata può contestare detta riscossione presentando, come prova, un’ITV rilasciata per gli stessi prodotti in un altro Stato membro dell’Unione europea</em>” (Comm. trib. prov. Genova, 13 novembre 2018, n. 1306/2018).</p>
<p>Conformemente alla suddetta giurisprudenza, la sentenza in esame ha correttamente affermato che “<em>in ogni caso, l’ITV, pur non avendo efficacia retroattiva costituisce un punto di riferimento privilegiato per la decisione del giudice sull’esatta qualificazione della merce; come è pacifico in causa, la classificazione di un bene dipende pur sempre e solo dalle sue caratteristiche oggettive e non necessariamente dal possesso di una ITV, il cui rilascio, altrimenti, sarebbe obbligatorio</em>”.</p>
<p>Sulla base di tali premesse, i giudici genovesi hanno riconosciuto che “<em>la qualità delle merci importate è stata accertata e definita anche dalle autorità doganali olandesi, riguardo alla stessa tipologia di merce; (…) le quattro operazioni doganali di importazione di merci provenienti dalla Repubblica popolare cinese (…) emergono essere del tutto analoghe riguardo sia la descrizione delle merci, sia riguardo alle ITV, sia riguardo ai valori e prezzi esposti; (…) Seppur effettivamente non fosse e non è più possibile un riscontro diretto della merce importata, non di meno la società appellata ha così dimostrato con un sufficiente grado di probabilità – che confina con la ragionevole certezza – di avere sempre e costantemente riportato stesso tipo di merce. Tanto emerge pure dalla documentazione che comprova le importazioni in vari Paesi europei, con descrizioni del tutto simili, anzi identiche, e con le stesse ITV</em>”.</p>
<p>Alla luce di quanto esposto emerge che, in presenza di prodotti aventi natura e caratteristiche sostanziali pienamente corrispondenti a quelli oggetto di ITV, le Autorità doganali debbano valutare attentamente la documentazione prodotta a sostegno di una revisione a istanza di parte, a prescindere da una verifica fisica di campioni, al fine di riconoscere la medesima classificazione doganale e di perseguire una uniforme applicazione della tariffa.</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Riforma del Codice doganale:  cosa cambia per l’AEO</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Sara Armella]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 15:26:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza 2023 - 04]]></category>
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					<description><![CDATA[Il forte incremento delle operazioni internazionali, l’evoluzione digitale, la crescente complessità del quadro regolatorio dei prodotti e la necessità di un coordinamento più stretto tra le Dogane europee sono alla base del progetto di riforma del sistema doganale dell’Unione europea. Il 17 maggio scorso, la Commissione europea ha presentato un ambizioso progetto di riforma  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-5 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-4 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-5" style="--awb-content-alignment:justify;--awb-text-transform:none;"><p>Il forte incremento delle operazioni internazionali, l’evoluzione digitale, la crescente complessità del quadro regolatorio dei prodotti e la necessità di un coordinamento più stretto tra le Dogane europee sono alla base del progetto di riforma del sistema doganale dell’Unione europea. Il 17 maggio scorso, la Commissione europea ha presentato un ambizioso progetto di riforma che prevede l’integrale riscrittura delle regole contenute nel codice doganale europeo, mandando in quiescenza il codice attuale, approvato nel non troppo lontano 2013.</p>
<p>Il nuovo codice prevede un ulteriore potenziamento della dimensione digitale dei processi doganali, con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare gli obblighi di dichiarazione doganale, a vantaggio, soprattutto, degli operatori commerciali. La riforma prevede un nuovo centro doganale digitale europeo, ossia una piattaforma online che consentirà alle imprese, che intendono introdurre merci nell’Unione, di registrare tutte le informazioni inerenti i prodotti da importare.</p>
<p>Dal punto di vista del coordinamento delle dogane europee, il progetto di riforma prevede un nuovo soggetto istituzionale, la Dogana dell’unione europea, con l’obiettivo di superare la frammentazione attuale, che assegna a 27 autorità doganali europee l’applicazione delle regole comuni, senza un reale coordinamento da parte di Bruxelles.</p>
<p>La spinta alla digitalizzazione delle procedure doganali non deve far pensare, tuttavia, che vendere all’estero o acquistare dall’estero implichi soltanto adempimenti procedurali fortemente standardizzati e dunque privi della necessità di adeguato approfondimento e considerazione. Al contrario, operare con l’estero continua a essere un’attività estremamente vantaggiosa ma complessa, che richiede competenze nel settore della contrattualistica internazionale e delle regole fondamentali inerenti le merci: la loro classificazione merceologica, l’origine doganale, la possibilità di utilizzare la marcatura “made in Italy”, le regole relative all’export control e al dual use. In altri termini, se l’interfaccia con la Dogana è oggi molto semplificato dal punto di vista informatico, d’altro lato si sono spostate sul versante delle imprese molte forme di responsabilizzazione sui prodotti e sul rispetto della normativa doganale sostanziale. Un esempio è rappresentato dall’esportatore autorizzato e registrato, ossia imprese che autocertificano l’origine preferenziale del prodotto esportato, senza più necessità dell’emissione di un certificato da parte delle autorità doganali. Maggiori vantaggi, ma maggiori responsabilità.</p>
<p>Tra i soggetti coinvolti nella riforma figura l’operatore economico autorizzato (AEO). Attualmente in Italia vi sono 1.681 soggetti AEO (dati aggiornati al 27 luglio 2023). Un numero ancora inferiore rispetto a quello di altri Paesi UE, come la Germania, dove attualmente si registrano 6.391 autorizzazioni AEO.</p>
<p>Con la relazione n. 13/2023, la Corte dei Conti europea analizza il programma AEO ed evidenzia come gli operatori economici autorizzati assumano una funzione centrale nello svolgimento delle attività doganali.</p>
<p>L’autorizzazione AEO è una certificazione internazionale che consente alle imprese di accedere a notevoli semplificazioni nello svolgimento di operazioni doganali e, inoltre, attesta l’elevata competenza e professionalità dei soggetti autorizzati. La Corte dei Conti europea rileva come il programma AEO faciliti i flussi commerciali e produca un miglioramento nell’efficienza delle imprese e delle Dogane.</p>
<p>Il programma AEO è attuato dagli Stati membri, le cui autorità doganali sono responsabili del rilascio e della gestione delle autorizzazioni AEO nell’Ue. Le autorità doganali degli Stati membri possono concedere lo status di AEO a qualsiasi operatore economico stabilito nel territorio doganale dell’Unione europea, se soddisfa determinati criteri: conformità alle norme doganali e fiscali; tenuta dei registri; solvibilità finanziaria; competenza nella gestione e nell’applicazione della normativa doganale. Tra i benefici riconosciuti ai soggetti AEO vi sono: minori controlli, notifica preventiva in caso di selezione per il controllo sulle merci, trattamento prioritario (lo svolgimento delle verifiche avviene prioritariamente sui prodotti dei soggetti autorizzati), accesso più facile alle semplificazioni doganali (es. dichiarazione semplificata, esonero dall’obbligo di presentazione delle merci in Dogana) oltre a numerosi benefici indiretti (i cui effetti sono riconducibili all’ambito operativo e commerciale dell’impresa).</p>
<p>Il progetto di riforma introduce, inoltre, un gruppo specifico di operatori “Trust &amp; Check”. Si tratta di un sistema che rafforza i vantaggi e il ruolo dell’attuale figura dell’operatore economico autorizzato. Gli operatori Trust and Check dovranno soddisfare diversi criteri: non dovranno aver commesso alcun reato, dovranno attuare un elevato livello di controllo delle loro operazioni e della catena di fornitura e dovranno fornire la prova di solvibilità finanziaria. Essi dovranno anche fornire reali dati temporali relativi al trasporto delle loro merci e la prova della loro conformità a tutti i relativi requisiti tramite l’utilizzo del centro dati doganali dell’UE.</p>
<p>Se sono soddisfatte tali condizioni, gli operatori Trust and Check potranno importare merci senza bisogno di un intervento doganale attivo, controllare autonomamente la conformità delle loro merci e pagare i dazi periodicamente, senza presentare dichiarazioni doganali per ogni spedizione.</p>
<p>Il tema dell’AEO mette al centro la capacità delle imprese di sapersi muovere sui mercati internazionali, anche attraverso professionalità, all’interno dell’azienda, che conoscono gli elementi fondamentali del diritto doganale.</p>
<p>Anche la riforma valorizza l’importanza della formazione e del costante aggiornamento, anche attraverso i Corsi che assicurano il conseguimento della qualifica di Responsabile delle questioni doganali aziendali AEO.</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Articolo 303 TULD dichiarata l’inapplicabilità</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Piero Bellante]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 14:55:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza 2023 - 04]]></category>
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					<description><![CDATA[Con l’ordinanza n. 20058 dell’8.3.2023, depositata il 13 luglio scorso, la Corte di cassazione interviene in modo netto sull’illegittimità della disposizione contenuta nell’art. 303, comma 3, TULD in materia di sanzioni tributarie doganali. L’ordinanza, apparentemente emessa in tema di IVA all’importazione, in realtà riguarda l’intero impianto sanzionatorio del terzo comma art. 303 TULD. Le  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-6 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-5 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-6" style="--awb-content-alignment:justify;--awb-text-transform:none;"><p>Con l’ordinanza n. 20058 dell’8.3.2023, depositata il 13 luglio scorso, la Corte di cassazione interviene in modo netto sull’illegittimità della disposizione contenuta nell’art. 303, comma 3, TULD in materia di sanzioni tributarie doganali. L’ordinanza, apparentemente emessa in tema di IVA all’importazione, in realtà riguarda l’intero impianto sanzionatorio del terzo comma art. 303 TULD. Le sanzioni <em>ex</em> art. 303 TULD sono infatti riferite all’omessa dichiarazione dei <strong>diritti doganali,</strong> tra cui sono compresi sia le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea (diritti di confine come ad es. i dazi), sia l’IVA all’importazione. Nel caso sottoposto ai giudici della Corte di cassazione, a fronte di un tributo asseritamente non versato di poco superiore a 4 000 euro, era stata applicata la sanzione minima di cui alla lett. e) dell’art. 303 TULD, pari a 30 000 euro. In esito al contenzioso, la sanzione era stata ridotta dal giudice di appello ad una somma pari a circa il 10 per cento del tributo. Senza mezzi termini, la Corte di cassazione conferma la legittimità dell’operato del giudice di appello e in questa ordinanza fissa questo principio di diritto:</p>
<table width="84%">
<tbody>
<tr>
<td width="100%"><em>“le <strong>modalità di quantificazione</strong> delle sanzioni previste dall’art. 303, comma 3, lett. e) del d.P.R. n. 43 del 1973 (TULD), come sostituito dall’art. 11 del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, […], che le determinano per il diritto di confine non dichiarato in un importo minimo di 30.000 euro, <strong>eccedono</strong> il limite necessario per assicurare l’esatta riscossione dell’imposta ed evitare l’evasione di un dazio doganale non versato superiore a 4mila […], attesa la misura fissa del minimo e <strong>l’impossibilità di adeguare</strong> le sanzioni alle <strong>circostanze specifiche</strong> del singolo caso, <strong>per cui vanno disapplicate in quanto contrarie al diritto comunitario</strong>, così come interpretato dalla Corte di giustizia [della UE, n.d.r.]”.</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Dopo alcune recenti oscillazioni, la giurisprudenza della Corte di cassazione sembra dunque orientarsi verso un divieto generale di irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 303, comma 3, TULD ogni volta che non sia possibile, in concreto, adeguare la sanzione alla condotta del trasgressore secondo il principio di proporzionalità. Di conseguenza, il giudice di merito è tenuto a <strong>disapplicare</strong> la norma in questione, in quanto contraria al diritto dell’Unione europea ispirato al rispetto di questo principio. Nel caso di specie, la sanzione irrogata, sia pure nel minimo, superava di oltre sei volte l’importo del tributo dovuto.</p>
<p>La Corte di giustizia dell’Unione europea ha più volte richiamato l’attenzione dei legislatori degli Stati membri al rispetto del principio secondo cui le misure amministrative o repressive <strong>non devono eccedere i limiti di ciò che è necessario al conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti, né essere sproporzionate rispetto ai medesimi scopi</strong>. La Corte UE si è pronunciata in tal senso fin dalla sentenza 17 luglio 2014, Equoland, C-272/13 ed è significativo il fatto che la vicenda Equoland traesse origine proprio da una vertenza sorta nei confronti dell’Agenzia delle dogane italiana. Ai fini della valutazione di proporzionalità della norma è determinante la possibilità che la sanzione sia modulabile <strong>in concreto</strong>, ha detto più volte la Corte UE, per evitare che lo strumento sanzionatorio ecceda «il limite necessario per assicurare l’esatta riscossione dell’imposta ed evitare l’evasione».</p>
<p>Ma la modulazione, aggiungiamo noi, <em>deve essere possibile già in sede di irrogazione</em> da parte dell’ufficio e non può essere lasciata alla determinazione del giudice al di fuori di un preciso quadro normativo di riferimento, senza con ciò violare i fondamenti dello stato di diritto che è ispirato al principio di predeterminazione delle pene. Se la modulazione della sanzione necessaria per ricondurne la misura al principio di proporzionalità non è possibile nella fase di irrogazione, allora <strong>significa che la norma è illegittima e non può essere applicata</strong>; questo è il senso e, contemporaneamente, la <strong>novità</strong> dell’ordinanza in questione.</p>
<p>Il punto è che la determinazione dei limiti edittali previsti nel terzo comma dell’art. 303 TULD appare del tutto avulsa da criteri di <strong>proporzionalità e ragionevolezza</strong> in relazione alle soglie di punibilità, raggiungendo i minimi, in alcun casi, importi <strong>fino al 650% del tributo</strong>; nella prassi, inoltre, il terzo comma dell’art. 303 TULD continua ad essere applicato in modo esponenziale tenendo conto della regola della <strong>dichiarazione multipla</strong>, secondo cui «quando una dichiarazione in dogana riguarda merci che rientrano in due o più articoli, si considera che le indicazioni relative alle merci che rientrano in ciascun articolo costituiscano una dichiarazione separata» (cfr. art. 190, comma 2, 194, comma 2, CDU 2013). Questo avviene nonostante la Corte di cassazione abbia ormai <strong>ammesso l’applicazione dell’illecito continuato </strong>previsto dall’art. 12, commi 1 e 2, d.lgs. n. 472/1997, anche ai fini del sistema sanzionatorio doganale (per tutte, Cass. trib. 12.11.2020, n. 25509). Nei casi di «illecito continuato», riferibili alle ipotesi di dichiarazione multipla, è possibile infatti irrogare un’unica sanzione, parametrata alla violazione più grave, aumentata dal quarto al doppio a seconda delle circostanze oggetto di valutazione. Ma anche in tali casi la misura della sanzione applicabile potrebbe risultare in concreto esorbitante ed in contrasto con i principi indicati dalla Corte UE.</p>
<p>Sul tema della proporzionalità delle sanzioni tributarie è intervenuta, in generale, anche la Corte costituzionale con la sentenza n. 46 del 17 marzo 2023. In questa sentenza la Corte ha richiamato l’attenzione dei giudici tributari sulla possibilità di ridurre del 50% la sanzione irrogata oggetto di impugnazione, ai sensi dell’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992 che reca la disciplina del processo tributario; questa possibilità consentirebbe, in extremis, di ricondurre ai principi sopra delineati la sanzione amministrativa che fosse esorbitante e sproporzionata. Tuttavia, nel caso del terzo comma dell’art. 303 TULD anche la riduzione del 50% della sanzione potrebbe non essere sufficiente allo scopo, in relazione all’ammontare del tributo asseritamente non dichiarato: a fronte di un recupero diritti di 4000 euro, sarebbe sempre irrogabile una sanzione pari nel minimo a 15 000 euro, quasi quattro volte il tributo.</p>
<p>Nel caso di specie il giudice di appello aveva determinato nel 10% del tributo la sanzione irrogabile (circa 400 euro) ritenendo di poter far ricorso all’applicazione analogica della disciplina sanzionatoria prevista da una legge speciale in materia di mercato dell’oro; la merce oggetto di contestazione, infatti, consisteva in monete d’oro introdotte nel territorio dell’Unione europea a seguito viaggiatore. Il contribuente non ha proposto ricorso incidentale davanti alla Corte di cassazione ed è rimasto inerte di fronte al ricorso proposto dall’ufficio, che è stato respinto con l’ordinanza in questione. L’ordinanza non avrebbe potuto avere altro contenuto poiché si è potuta pronunciare soltanto sui motivi di ricorso dell’ufficio. Tuttavia, anche la pur encomiabile decisione del giudice di appello si sarebbe prestata ad alcuni approfondimenti critici, primo fra tutti l’aver utilizzato il principio dell’analogia nella materia sanzionatoria e l’aver applicato in via analogica una sanzione prevista da una legge speciale che sanziona la <strong>mancata</strong> dichiarazione alle autorità competenti di operazioni di trasferimento o commercio di oro, non già la <strong>minor</strong> dichiarazione del valore della merce <strong>dichiarata</strong> in dogana, come era invece avvenuto nel caso di specie.</p>
<p>Il disegno di legge delega presentato nel corso dell’attuale legislatura per la riforma fiscale, pendente al Senato con AS 797 (<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>), prevede all’art. 11 la «revisione della disciplina doganale», in particolare procedendo «al riassetto del quadro normativo in materia doganale attraverso l’aggiornamento o l’abrogazione delle disposizioni attualmente vigenti, in conformità al diritto dell’Unione europea in materia doganale». Questa sarà l’ultima occasione per il legislatore italiano per evitare l’instaurazione di una <strong>procedura di infrazione</strong> da parte della Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana, per la mancata ed improcrastinabile conformazione al diritto dell’Unione europea del sistema sanzionatorio di cui all’art. 303 TULD e non solo, che affonda le sue radici nelle normative doganali italiane di fine ‘800.</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"></a></p>
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