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	<title>giurisprudenza 2023 &#8211; 03 &#8211; Il Doganalista</title>
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	<description>Rivista giuridico-economica di commercio internazionale</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Dec 2023 09:59:32 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Origine preferenziale: dazio zero  anche in caso di errore</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Sara Armella and Tatiana Salvi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 07:17:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza 2023 - 03]]></category>
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					<description><![CDATA[Se i prodotti importati rispettano le regole di origine preferenziale, un semplice errore di compilazione della dichiarazione doganale non può escludere la possibilità di beneficiare del dazio zero. L’esenzione dai dazi doganali va riconosciuta anche quando, per errore, non è stata indicata l’origine preferenziale delle merci nella bolletta doganale. È questo il principio affermato  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-1" style="--awb-text-transform:none;"><p>Se i prodotti importati rispettano le regole di origine preferenziale, un semplice errore di compilazione della dichiarazione doganale non può escludere la possibilità di beneficiare del dazio zero. L’esenzione dai dazi doganali va riconosciuta anche quando, per errore, non è stata indicata l’origine preferenziale delle merci nella bolletta doganale. È questo il principio affermato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza 17 gennaio 2023, n. 1045. Un principio, destinato ad avere ampia applicazione, che ricorda come la “sostanza” debba prevalere sulla “forma”.</p>
<p>Com’è noto, l’origine doganale identifica il Paese in cui il bene è venuto a esistenza o è stato realizzato. Le regole di origine preferenziale prevedono l’applicazione di un trattamento daziario agevolato per i prodotti originari dei Paesi con i quali l’Unione Europea ha concluso un accordo di libero scambio (Free Trade Agreements, FTA). L’origine preferenziale consente all’operatore di beneficiare dell’esenzione o della riduzione dei dazi doganali, secondo le aliquote indicate nella Taric (Tariffa integrata della Comunità europea).</p>
<p>La corretta applicazione delle regole di origine preferenziale riveste un ruolo cruciale nella pianificazione aziendale. L’origine preferenziale rappresenta, infatti, uno degli elementi alla base della scelta del canale di approvvigionamento del prodotto o del luogo di localizzazione degli impianti produttivi e consente di usufruire di rilevanti vantaggi economici.</p>
<p>In questo ambito, è indispensabile che gli spedizionieri doganali forniscano consulenza e assistenza alle imprese importatrici. Soltanto attraverso la corretta determinazione della voce doganale applicabile alla merce e la verifica delle regole di origine applicabili al prodotto, è possibile fruire delle riduzioni daziarie previste dagli Accordi di libero scambio.</p>
<p>Oltre al puntuale rispetto delle regole di origine contenute negli Accordi di libero scambio è indispensabile anche essere in possesso di documenti idonei a comprovare che i beni importati possiedano tutti i requisiti per essere considerati di origine preferenziale. Anche in questo caso, il ruolo del doganalista è fondamentale per evitare di incorrere in una contestazione.</p>
<p>Nel caso esaminato dal giudice milanese, l’importatore, a causa di un mero errore materiale, non aveva allegato alla dichiarazione doganale di importazione la fattura con l’attestazione di origine giapponese della merce. A seguito dell’operazione, la Società aveva pertanto, richiesto la revisione dell’accertamento su istanza di parte ai sensi dell’art. 173, par. 3, CDU (Reg. Ue 952/2013), integrando la dichiarazione doganale con la prova di origine necessaria e chiedendo il rimborso del maggior dazio erroneamente versato.</p>
<p>In particolare, l’importatore aveva evidenziato che l’articolo 17, paragrafo 3 dell’accordo di partenariato tra UE e Giappone, prevede che l’autorità del Paese importatore non dovrebbe respingere una richiesta di trattamento tariffario preferenziale<strong><em> “</em></strong><em>per errori materiali o discrepanze di scarsa importanza nell’attestazione di origine</em>”. Molti accordi di libero scambio prevedono, infatti, la possibilità di presentare a posteriori la prova dell’origine, nel caso in cui tale attestazione non sia stata rilasciata al momento dell’esportazione a causa di errori, omissioni involontarie, circostanze particolari, o nell’ipotesi di mancata accettazione all’atto dell’importazione per motivi tecnici.</p>
<p>L’Agenzia delle dogane ha, invece, negato il rimborso dei dazi erroneamente versati dall’importatore. Ad avviso della dogana, la mancata allegazione della fattura contenente l’attestazione dell’origine rilasciata dall’esportatore, costituirebbe una incongruenza sostanziale (e non meramente formale) talmente grave da non consentire l’applicazione del trattamento tariffario favorevole.</p>
<p>Con la sentenza in commento, la Corte tributaria milanese ha affermato che anche una dichiarazione di origine “tardiva” dà diritto all’applicazione del trattamento preferenziale.</p>
<p>Un principio già riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione, secondo la quale “<em>il diritto all’applicazione del dazio preferenziale deve essere riconosciuto anche laddove taluni adempimenti procedurali non siano stati assolti secondo la consueta scansione temporale, qualora sussista la produzione di valida prova sull’origine preferenziale volta a dimostrare che i prodotti abbiano tutti i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento per essere considerati di tale origine</em>” (Corte Giust. trib. I grado Milano, 17 gennaio 2023, n. 1045; nello stesso senso Cass., sez. V, ord. 19 dicembre 2019, n. 33958).</p>
<p>In caso di errore, pertanto, l’origine preferenziale della merce può essere provata anche successivamente all’importazione, attraverso una fattura che riporti un’attestazione da cui si evinca che le merci sono originarie del Giappone.</p>
<p>Ciò in quanto, un’irregolarità di natura meramente procedurale, che non coinvolge l’origine della merce, non può determinare l’applicazione di un dazio previsto per i Paesi terzi. Diversamente, risulterebbe violato il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, secondo cui un’irregolarità meramente formale non può giustificare l’applicazione di un regime impositivo sproporzionato, dovendosi privilegiare il profilo sostanziale dell’operazione.</p>
<p>Sul punto, sia la Corte di Giustizia europea che la Corte di Cassazione hanno chiarito che un adempimento formale non può condurre all&#8217;applicazione di un regime impositivo diverso da quello spettante sulla base della fattispecie sostanziale (Cass., sez. V, 28 giugno 2019, nn. 17513 e 17514; Cass., sez. V, 11 giugno 2019, n. 15634). L’Agenzia delle dogane, pertanto, non può negare un diritto dell’operatore <em>“laddove tale autorità disponga di tutte le informazioni necessarie per accertare che i requisiti sostanziali relativi all’esercizio del diritto in parola siano soddisfatti” </em>(Corte di Giustizia, 15 settembre 2016, C-516/14).</p>
<p>Deve quindi attribuirsi maggior rilievo alla “sostanza” rispetto alla “forma”.</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Classificazione doganale onere della prova</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Massimo Monosi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 07:14:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza 2023 - 03]]></category>
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					<description><![CDATA[In sede di accertamento, l’Agenzia delle dogane ha l’onere di provare che la classificazione doganale dichiarata all’importazione non è corretta. È quanto affermato dalla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, 7 febbraio 2023, n. 487, la quale ha chiarito che spetta alla Dogana dimostrare quali sono le caratteristiche tecniche del prodotto  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-2 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-2" style="--awb-text-transform:none;"><p>In sede di accertamento, l’Agenzia delle dogane ha l’onere di provare che la classificazione doganale dichiarata all’importazione non è corretta. È quanto affermato dalla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, 7 febbraio 2023, n. 487, la quale ha chiarito che spetta alla Dogana dimostrare quali sono le caratteristiche tecniche del prodotto che legittimano l’applicazione di una diversa voce doganale e, di conseguenza, della maggiore pretesa daziaria, non essendo possibile rettificare “a tavolino” la voce doganale utilizzata dall’importatore.</p>
<p>Come è noto, la classificazione doganale rappresenta un criterio oggettivo fondamentale per inquadrare correttamente le caratteristiche essenziali dei prodotti importati. La classifica individua, infatti, attraverso un codice numerico di otto/dieci cifre, le caratteristiche e proprietà oggettive della merce e la sua specifica funzione (Corte di Giustizia, 17 luglio 2014, C-472/12, <em>Panasonic; </em>Corte di Giustizia 23 aprile 2015, C-635/13, <em>SC Alka co srl</em>).</p>
<p>La necessità di definire e catalogare le merci sulla base di una nomenclatura predefinita sorge, in primo luogo, per consentire l’individuazione dei singoli prodotti che attraversano le frontiere doganali e per identificare tutti gli adempimenti connessi al passaggio della merce in Dogana. Attribuire a ogni bene un preciso codice doganale, internazionalmente riconosciuto, riveste, pertanto, un ruolo fondamentale per la fluidità degli scambi commerciali.</p>
<p>L’attività e la preparazione dei doganalisti sono fondamentali per le imprese. Individuare la corretta voce doganale di un prodotto è indispensabile non soltanto per determinare la fiscalità doganale, ma svolge anche un ruolo decisivo nell’identificare eventuali restrizioni, all’import o all’export, come embarghi, autorizzazioni dual use, licenze di importazione, misure sanzionatorie o contingenti doganali. Inquadrare correttamente i prodotti oggetto di importazione permette anche di verificare quali sono le regole di origine applicabili e se vi sono agevolazioni o esenzioni daziarie previste da un accordo di libero scambio.</p>
<p>Occorre ricordare, inoltre, che solo attraverso un’uniforme applicazione della classificazione doganale è possibile dare attuazione alla normativa doganale UE nel rispetto del principio di eguaglianza e di non discriminazione. Ciascun bene ha, infatti, diritto a vedersi applicato lo stesso codice numerico in ogni Stato membro dell’Unione europea.</p>
<p>La voce doganale rappresenta pertanto un vero e proprio “passaporto” del prodotto, che ne identifica caratteristiche e proprietà fondamentali.</p>
<p>Le imprese spesso tralasciano di considerare che, secondo la normativa doganale vigente, il compito di determinare la corretta classificazione doganale delle merci è demandato alla responsabilità degli importatori, i quali devono indicare, al momento della dichiarazione, il codice di classificazione della merce importata.</p>
<p>Secondo quanto chiarito ormai dalla giurisprudenza, non è sufficiente affidarsi all’inquadramento previsto dal fornitore estero e non vi è esonero da responsabilità se ci si è appiattiti su quanto un altro operatore privato ha indicato, nella fattura o nei contratti di vendita. Se in alcuni casi, stabilire la classifica di un prodotto è un’operazione relativamente semplice, in molti casi, invece, la complessità intrinseca del bene può generare dubbi circa il codice da attribuire al prodotto. Molto spesso, infatti, inquadrare il prodotto in una delle 20.000 voci doganali esistenti rappresenta un’operazione giuridica e tecnica estremamente complessa. Tali situazioni possono dar luogo a una contestazione sulla voce doganale dichiarata all’importazione. Per le aziende si rende pertanto necessaria un’attenta due diligence sulle caratteristiche e sulla funzione dei prodotti importati, con l’ausilio di un doganalista.</p>
<p>Anche l’Agenzia delle dogane deve prestare particolare attenzione alle proprietà e alla funzione della merce. In sede di accertamento, infatti, anche la Dogana deve valutare le condizioni oggettive del prodotto che giustificano l’attribuzione di un determinato codice doganale.</p>
<p>Con la sentenza in commento, la Corte milanese ha ribadito che esistono precisi limiti all’attività di accertamento della Dogana: l’Agenzia, infatti, non può limitarsi a ipotizzare un diverso uso possibile del prodotto e non può applicare una diversa voce doganale, senza aver dimostrato quali sono le caratteristiche fisiche del bene che giustificano la rettifica.</p>
<p>Nel caso sottoposto alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, una società importatrice di pannelli indicatori aveva dichiarato la voce doganale 8531 2020 90. L’Agenzia delle dogane sosteneva, al contrario, che tali prodotti dovessero essere classificati con la voce doganale 8529 9092 99, senza però precisare quali erano le ragioni tecniche poste a fondamento della rettifica.</p>
<p>Il giudice milanese ha chiarito che, in base al principio dell’onere della prova, compete all’Agenzia delle dogane dimostrare la sussistenza dei presupposti che legittimano l’applicazione di un diverso codice tariffario e, di conseguenza, la maggiore pretesa impositiva.</p>
<p>Tale pronuncia stabilisce un principio fondamentale: l’Agenzia delle dogane non può contestare “a tavolino” la voce doganale dichiarata all’importazione, essendo necessario un attento esame delle caratteristiche del prodotto. Un principio che fa corretta applicazione del nuovo art. 7, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, introdotto dalla riforma della giustizia tributaria. Tale norma prevede espressamente che è onere dell’Amministrazione provare in giudizio la pretesa fiscale contestata. La legge 31 agosto 2022, n. 130 introducendo il comma 5-bis all’art. 7, d.lgs. n. 546/1992, ha, infatti, stabilito che, nei giudizi di impugnazione nei confronti dei provvedimenti impositivi, la Corte di Giustizia tributaria deve verificare che l’Amministrazione abbia assolto l’onere della prova. Se gli elementi di prova alla base dell’accertamento risultano carenti, contraddittori o insufficienti a dare “supporto circostanziato e puntuale” alla pretesa, l’atto emesso dalla Dogana deve annullato.</p>
<p>Nel caso esaminato, i giudici lombardi hanno pertanto ritenuto illegittima la pretesa della Dogana, dal momento che l’Ufficio, in sede di rettifica, non aveva dimostrato le differenti caratteristiche che avrebbero giustificato una classificazione doganale diversa e la conseguente applicazione di un dazio all’importazione più elevato.</p>
<p>Inoltre, come correttamente rilevato dalla Corte, la società aveva effettuato numerose importazioni dello stesso prodotto negli anni precedenti, senza che l’Agenzia delle dogane, a seguito di ripetute verifiche fisiche della merce, avesse mai sollevato alcuna contestazione circa la classificazione doganale dichiarata all’importazione.</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>CBAM nuovo dazio ambientale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Massimo Monosi and Stefano Comisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 07:12:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza 2023 - 03]]></category>
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					<description><![CDATA[Entra in vigore il CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), il nuovo dazio ambientale sulle importazioni dei prodotti realizzati dalle industrie più inquinanti dei Paesi extra-UE. A stabilirlo è il Regolamento UE 10 maggio 2023, n. 956/2023. Un vero e proprio tributo doganale, che interesserà alcuni dei settori più importanti per la nostra economia: il  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-3 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-2 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-3" style="--awb-text-transform:none;"><p>Entra in vigore il CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), il nuovo dazio ambientale sulle importazioni dei prodotti realizzati dalle industrie più inquinanti dei Paesi extra-UE. A stabilirlo è il Regolamento UE 10 maggio 2023, n. 956/2023.</p>
<p>Un vero e proprio tributo doganale, che interesserà alcuni dei settori più importanti per la nostra economia: il nuovo meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere interesserà, infatti, prodotti come cemento, fertilizzanti, ferro e acciaio, idrogeno, alluminio ed elettricità.</p>
<p>Il CBAM rappresenta una vera e propria carbon tax europea, che sarà applicata alle importazioni di prodotti ad alta intensità di carbonio, al fine di ridurre il c.d. “dumping ecologico”, ossia la scelta di delocalizzare la produzione in Paesi che consentono le emissioni di gas a effetto serra. Tale misura, infatti, è volta a eliminare la differenza dei costi di produzione delle aziende extra-UE, dovuta al minore impegno di alcuni Paesi terzi nel contrasto alle emissioni di carbonio.</p>
<p>La normativa dell’Unione europea sulle emissioni di CO<sub>2</sub> è, infatti, molto stringente. In particolare, nell’ambito del Green Deal europeo, gli Stati membri UE si sono impegnati a ridurre, entro il 2030, i gas a effetto serra del 55% rispetto ai livelli degli anni ‘90. Il CBAM è uno degli strumenti previsti dal Green Deal per raggiungere tale importante obiettivo, volto a prevenire i cambiamenti climatici, a tutela dell’ambiente.</p>
<p>Gli sforzi profusi per ridurre l’inquinamento non hanno prodotto gli effetti desiderati. Negli ultimi anni, per  “aggirare” le limitazioni imposte dalle aziende UE, molte aziende hanno iniziato a delocalizzare la produzione verso Paesi extra-UE che hanno una normativa ambientale meno attenta agli effetti climatici delle produzioni inquinanti.</p>
<p>Il CBAM si propone, pertanto, di riequilibrare, dal punto di vista economico, il dumping ambientale realizzato da Paesi non impegnati nell’attuazione dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, secondo il principio “chi inquina paga”. Venuto meno il vantaggio economico della delocalizzazione, il nuovo dazio aspira anche a incentivare il rientro nell’Unione europea di alcune importanti filiere produttive, favorendo il c.d. back-shoring. Con il nuovo tributo ambientale, infatti, i prodotti inquinanti importati nell’Unione europea dovranno scontare un dazio corrispondente alle loro emissioni di carbonio, equivalente al prezzo pagato dai produttori italiani nell&#8217;ambito del sistema europeo di scambio delle quote di emissione EU ETS.</p>
<p>Con l’introduzione del CBAM diventa indispensabile tracciare la filiera produttiva e operare un’accurata selezione dei fornitori. È fondamentale, infatti, tenere conto non soltanto della qualità del prodotto o dei tempi e costi di consegna, ma anche del “modo” in cui il bene è stato realizzato. Particolare attenzione deve essere dedicata non solo alle emissioni dirette, generate dalla produzione dei beni CBAM, ma anche alle emissioni indirette, prodotte dall&#8217;elettricità utilizzata nella fabbricazione di tali prodotti.</p>
<p>Per consentire agli operatori di eseguire accurate indagini sui quantitativi di carbonio emessi per la realizzazione della merce, l’Unione europea ha previsto un periodo transitorio. Dal 1° ottobre 2023 fino a dicembre 2025, gli importatori dovranno rispettare nuovi obblighi di <em>compliance</em>, comunicando alla Commissione europea la quantità di prodotti CBAM importati e delle emissioni incorporate in tali beni.</p>
<p>A partire dal 2026, invece, gli importatori dovranno acquistare i nuovi certificati CBAM, corrispondenti alle emissioni incorporate nei prodotti importati. Restano, tuttavia, escluse dall’applicazione del CBAM le importazioni dei prodotti che sono già soggetti al pagamento dell&#8217;EU ETS, in quanto già applicato nei Paesi terzi o territori o a un sistema di fissazione del prezzo del carbonio pienamente collegato all&#8217;EU ETS.</p>
<p>Dal 2026, le dichiarazioni di importazioni di merci CBAM dovranno essere presentate da un dichiarante autorizzato dall’Agenzia delle dogane. I dichiaranti dovranno sostenere un audit preventivo da parte della Dogana e saranno iscritti in un registro istituito dalla Commissione europea.</p>
<p>Il Regolamento UE 956/2023 chiarisce che se per le operazioni di importazione di merci CBAM, l’importatore delega uno spedizioniere doganale, in qualità di rappresentante indiretto, sarà quest’ultimo a dover essere in possesso della qualifica di dichiarante autorizzato.</p>
<p>Il regolamento introduce anche nuove sanzioni in caso di mancata restituzione dei certificati CBAM. L’importo delle ammende sarà equivalente all&#8217;importo già previsto dal meccanismo EU ETS (fino a 100 euro ogni tonnellata di Co2 emessa da un impianto il cui gestore non ha restituito le quote di emissione, ai sensi dell’art. 16, par. 3 e 4, direttiva 2003/87/CE) nel caso in cui l’omissione sia attribuibile a un dichiarante autorizzato CBAM. Le sanzioni, invece, saranno considerevolmente più alte nel caso in cui le merci dovessero essere introdotte nell&#8217;Unione europea da un soggetto diverso da un dichiarante autorizzato.</p>
<p>Da segnalare che la Commissione europea sta già valutando l’estensione dei nuovi adempimenti anche ad altri beni, tra cui quelli che subiscono processi di fabbricazione complessi, utilizzando diverse materie prime (parti in acciaio, plastica, ecc.) e i prodotti finiti, come automobili e dispositivi elettronici.</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>La Cassazione si pronuncia sui dazi antidumping</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Valentina Picco and Cristina Zunino]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 07:10:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza 2023 - 03]]></category>
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					<description><![CDATA[Con l’ordinanza 11 maggio 2023, n. 12925, la Cassazione: Con l'ordinanza 11 maggio 2023, n. 12925, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che censurava... ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che censurava una sentenza di secondo grado della Commissione tributaria regionale di Genova,  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-4 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-3 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-4" style="--awb-text-transform:none;"><p>Con l’ordinanza 11 maggio 2023, n. 12925, la Cassazione: Con l&#8217;ordinanza 11 maggio 2023, n. 12925, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell&#8217;Agenzia delle dogane e dei monopoli che censurava&#8230; ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che censurava una sentenza di secondo grado della Commissione tributaria regionale di Genova, la quale aveva affermato il diritto del contribuente ad usufruire del dazio <em>antidumping</em> agevolato, previsto dal Reg. Ue 1389/2011, anche se la merce non era stata acquistata dall’importatore direttamente dal produttore asiatico, ma da un intermediario di quest’ultimo.</p>
<p>La vicenda trae origine da un’importazione dalla Cina di composti chimici acquistati da un produttore cinese, previsto dall’allegato del regolamento quale soggetto beneficiario di un’aliquota agevolata, che esportava le proprie merci tramite un intermediario.</p>
<p>L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha contestato a posteriori all’importatore un utilizzo irregolare del codice addizionale Taric per ottenere il dazio <em>antidumping</em> privilegiato, giacché la merce, pur essendo prodotta da un soggetto avente diritto all’agevolazione, veniva acquistata tramite un intermediario e non direttamente dal produttore.</p>
<p>I giudici di merito sia in primo, che in secondo grado hanno riconosciuto il diritto all’agevolazione dell’importatore; in particolare le corti di merito hanno ritenuto che il contribuente avesse adeguatamente documentato, tramite la produzione del certificato di origine e della fattura commerciale con l’apposita dichiarazione prevista dal Reg. 1389/2011, il diritto all’aliquota daziaria agevolata.</p>
<p>La Suprema Corte, con la decisione dell’11 maggio 2023, ha preliminarmente ribadito la natura dei dazi <em>antidumping,</em> affermando che gli stessi “<em>sono quelli che mirano a scoraggiare la pratica del dumping, ovvero l’esportazione di beni a un prezzo inferiore rispetto a quello praticato nel Paese di origine e sono misure che hanno lo scopo di evitare turbative nella concorrenza derivanti dall’immissione nel mercato europeo di merci a un prezzo ritenuto eccessivamente basso rispetto a quello praticato nelle normali transazioni all’interno di tale mercato (Cass., 14 novembre 2019, n. 29649)</em>”.</p>
<p>Entrando nel merito della vicenda, la Corte si è soffermata sul Reg. 1389 del 2011, che ha istituito un dazio <em>antidumping</em> definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico, menzionando le aliquote da applicare alle diverse società produttrici elencate nell’allegato del regolamento.</p>
<p>E invero, il citato regolamento prevede che, al fine di beneficiare delle aliquote agevolate, sulla fattura commerciale all’esportazione debba figurare una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che l’ha emessa, dotata di puntuali requisiti. In particolare, il responsabile del soggetto giuridico deve specificare “<em>il sottoscritto certifica che il quantitativo di (volume) di acido tricoloroisocianurico venduto per l’esportazione nell’Unione europea e coperto dalla presente fattura <u>è stato fabbricato da</u> (nome e indirizzo della società) (codice addizionale taric) in (Paese). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete e esatte. Data e firma</em>”.</p>
<p>La Suprema Corte ha rilevato che, sulla base delle prove fornite dall’importatore, la merce oggetto di accertamento era stata prodotta da uno dei produttori elencati nell’allegato del regolamento, anche se era stata acquistata da una società intermediaria, che la società produttrice utilizzava per la vendita e la fatturazione dei suoi prodotti. E invero, agli atti risultavano due fatture: quella dell’intermediario, che era quella di effettiva vendita e quella del produttore, che era una fattura <em>pro forma</em>, uguale nella lista dei prodotti e nei prezzi, volta esclusivamente a indicare chi era l’effettivo produttore della merce e a dimostrare che la società intermediaria non ricaricava nulla sul prezzo del prodotto concordato con il produttore.</p>
<p>I giudici di legittimità hanno ritenuto tale operazione conforme alla normativa <em>antidumping</em>, precisando che quest’ultima non ha natura sanzionatoria, ma ha lo scopo di evitare turbative nella concorrenza derivanti dall’immissione nel mercato europeo di merci a un prezzo ritenuto eccessivamente basso rispetto a quello praticato nelle normali transazioni all’interno di tale mercato.</p>
<p>La Corte ha pertanto ritenuto che “<em>la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che l’agevolazione sussistesse anche nella fattispecie di vendita attuata da un soggetto diverso dal produttore/fabbricante della merce, in presenza di documentazione attestante che il produttore della merce medesima era un soggetto elencato nell’art. 1, Reg. Ue 1389/2011 e che rilevava, ai fini del riconoscimento del trattamento agevolato, la fattura emessa dalla società intermediaria/agente (oltre che la fattura pro forma emessa dalla società produttrice), ritenendola elemento idoneo a individuare la merce oggetto di vendita e ad attestare la produzione della merce, appare conforme ai principi sopra esposti, dovendosi precisare che peraltro la stessa agenzia ricorrente riconosce che non rilevava chi fosse il venditore, poiché il dazio antidumping si riferiva ai prodotti fabbricati dalle società inserite nell’elenco</em>”.</p>
<p>Tale sentenza costituisce un’importante conferma della tendenza della Suprema Corte ad affermare la prevalenza della sostanza sulla forma, per cui una mera irregolarità di carattere formale, non può condurre al disconoscimento della sostanza giuridica della fattispecie impositiva, laddove i requisiti di effettività e certezza siano soddisfatti.</p>
<p>Anche la Corte di Giustizia ha affermato che una mera irregolarità di carattere formale non può condurre all’applicazione di un regime impositivo diverso da quello spettante sul presupposto della fattispecie sostanziale e ha riconosciuto, in una fattispecie analoga, che è legittimo presentare “<em>successivamente alla dichiarazione in dogana, una fattura commerciale valida, ai fini della fissazione di un dazio antidumping definitivo, quando tutti gli altri presupposti necessari all’ottenimento di un’aliquota di dazio antidumping specifica per l’impresa sono soddisfatti e il rispetto della corretta applicazione dei dazi antidumping è garantito</em>” (Corte Giust., 12 ottobre 2017, n. 156; Corte Giustizia, C-418/14; Corte Giustizia, C-516/14).</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Olaf: in aumento le contestazioni sull’origine e sui dazi antidumping</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Sara Armella]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 07:03:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza 2023 - 03]]></category>
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					<description><![CDATA[Aumentano le contestazioni doganali nei confronti di importatori e rappresentanti doganali indiretti coinvolti in accertamenti che scaturiscono da indagini Olaf: le inchieste più recenti riguardano il settore siderurgico, le e-bike e i pannelli fotovoltaici. Molti i Paesi terzi coinvolti: dall’India alla Thailandia, a Malesia e Turchia. La contestazione è la medesima: la Dogana contesta  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-5 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-4 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-5" style="--awb-text-transform:none;"><p>Aumentano le contestazioni doganali nei confronti di importatori e rappresentanti doganali indiretti coinvolti in accertamenti che scaturiscono da indagini Olaf: le inchieste più recenti riguardano il settore siderurgico, le e-bike e i pannelli fotovoltaici. Molti i Paesi terzi coinvolti: dall’India alla Thailandia, a Malesia e Turchia. La contestazione è la medesima: la Dogana contesta la veridicità dell’origine dichiarata, sulla base delle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf), applicando un dazio antidumping molto elevato e sanzioni spesso del tutto sproporzionate.</p>
<p>Molto importante può essere l’attività di consulenza preventiva del doganalista nei confronti del proprio cliente. In particolare, la segnalazione del rischio relativo a un’eventuale contestazione dell’origine dichiarata, il suggerimento di operare sempre un’attenta selezione dei propri fornitori.</p>
<p>Occorre contribuire a una diffusione della cultura doganale, che passa anche attraverso la consapevolezza, per le imprese italiane, che operare con l’estero comporta anche rischi, oltre alle opportunità, e che occorre presidiare tali rischi con adeguate procedure di compliance. Tra queste, la scelta della propria filiera produttiva non può prescindere da un controllo sul fornitore extra-UE e sulla correttezza dell’origine doganale dichiarata. È fondamentale, inoltre, essere in possesso di un regolare certificato di origine della merce e, per rafforzare la tutela dell’importatore, anche un’Informazione vincolante sull’origine del prodotto, rilasciata dalla competente Dogana del Paese esportatore, come ormai previsto dall’art. 3 del <em>Trade Facilitation Agreement</em>.</p>
<p>Occorre, inoltre, apprestare un’adeguata tutela contrattuale nei confronti del fornitore e meccanismi, anche arbitrali, di rapida risoluzione delle controversie.</p>
<p>Com’è noto, l’Olaf è un organo indipendente della Commissione europea, che ha il potere di svolgere indagini nei confronti di operatori e autorità in Paesi extra-UE, con l’obiettivo di rilevare eventuali casi di frode o di elusione dei dazi doganali. In ambito doganale, assumono particolare rilievo le indagini sull’origine delle merci, finalizzate a rilevare una possibile evasione delle misure di salvaguardia applicate dall’Unione europea, come i dazi <em>antidumping</em>. Tali misure assolvono una funzione non propriamente fiscale, bensì sanzionatoria e di tutela del mercato, mediante un riequilibrio del prezzo del prodotto, con l’intento specifico di equiparare il prezzo del bene estero a quello nel mercato di produzione, mediante un dazio specifico, di importo equivalente al margine di dumping praticato.</p>
<p>I dazi antidumping rappresentano lo strumento più utilizzato, nell’ambito dell’Unione europea, per tutelare il mercato interno e il bilancio unionale. Occorre ricordare, infatti, che nel 2021 erano in vigore 163 misure di difesa commerciale, di cui 109 misure antidumping. Sempre nel 2021 l’Unione europea ha avviato più di 80 inchieste, volte a confermare i dazi antidumping esistenti o a istituirne di nuovi.</p>
<p>Se, da un lato, l’Unione europea istituisce sempre più misure di tutela, soprattutto nei confronti della Cina, dall’altro, è in aumento anche l’attività di indagine nei confronti di operatori in Paesi terzi, che potrebbero realizzare una triangolazione, importando prodotti di origine cinese ed effettuando lavorazioni non idonee all’acquisizione dell’origine doganale, per poi rivenderli nell’Unione europea senza assolvere i dazi antidumping.</p>
<p>Di recente, Olaf ha avviato una nuova indagine sui tubi senza saldatura di ferro (derivanti dalla ghisa) o di acciaio (diversi dall’acciaio inossidabile) importati dalla Thailandia. Secondo l’indagine svolta da Olaf, i prodotti realizzati in Thailandia avrebbero in realtà origine cinese, dal momento che non avrebbero subito una lavorazione sufficiente a determinare l’origine doganale thailandese. Secondo la Dogana, tali prodotti avrebbero pertanto origine cinese, con conseguente applicazione di un dazio antidumping pari al 54,9% del valore della merce.</p>
<p>Da alcuni anni, inoltre, Olaf ha avviato un’indagine sulle importazioni di tubi di acciaio inossidabile importati dall’India. All’esito di un’inchiesta svolta sulla base di un incrocio di dati relativi alle importazioni ed esportazioni dall’India, Olaf è giunto a concludere che i prodotti importati da alcuni fornitori indiani avrebbero origine doganale cinese, con conseguente applicazione di un dazio antidumping pari al 71,9% del valore della merce.</p>
<p>Anche il settore dell’e-bike è oggetto di numerose contestazioni. Nell’ultimo anno, Olaf ha diffuso nuovi Report di indagine, dai quali emergerebbe che le bici elettriche importate dalla Thailandia e dalla Turchia non avrebbero subito una lavorazione sufficiente e dovrebbero, pertanto, considerarsi di origine cinese, con conseguente applicazione di un dazio antidumping pari al 62,10% e di un dazio compensativo pari al 17,20%. Anche in questo caso l’Agenzia delle dogane ha avviato un’attività di accertamento, volta a contestare l’origine dichiarata all’importazione.</p>
<p>Di fronte a questo genere di contestazioni, occorre considerare attentamente tutti gli elementi di prova a supporto del dichiarante doganale. In particolare, assume fondamentale rilievo il certificato di origine non preferenziale rilasciato dalle autorità competenti del Paese terzo da cui provengono i prodotti, in genere dalla Camera di Commercio. Nei casi in cui il fornitore abbia regolarmente richiesto, dando piena garanzia dell’origine della merce da esportare, e ottenuto, all’esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente, regolari certificati di origine della merce dalla Camera di Commercio, la pretesa dell’Agenzia delle dogane è stata ritenuta illegittima (Cassazione, sez. V, 29 aprile 2020, n. 8337; Cassazione, sez. V, 28 febbraio2019, nn. 5931, 5932, 5933, 5934; Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, 23 novembre 2022, n. 1361).</p>
<p>È, infatti, compito della Dogana dimostrare l’invalidità del certificato di origine non preferenziale, come chiaramente espresso dalla fondamentale sentenza della Corte di Giustizia 9 marzo 2006, C-293/04, Beemsterboer Coldstore Services BV. Secondo la Corte di Cassazione, l’onere probatorio in merito alla diversa origine non può ritenersi assolto nell’ipotesi in cui l’Amministrazione doganale si limiti a richiamare un report Olaf, se tale segnalazione non è supportata da ulteriori elementi che dimostrino l’irregolarità dell’operazione, poiché spetta all’Agenzia delle dogane dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi della maggior pretesa tributaria (Cassazione, sez. V, 31 luglio 2020, n. 16469; Cassazione, sez. V, ord. 24 luglio 2020, n. 15864; Cassazione, sez. V, ord. 29 aprile 2020, n. 8337).</p>
<p>Secondo la giurisprudenza, pertanto, al fine di contestare l’origine documentata nel certificato estero, la Dogana deve porre in essere una puntuale e completa istruttoria per confutarne la veridicità e per dimostrare la diversa origine dello specifico prodotto oggetto di contestazione.</p>
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