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	<title>giurisprudenza 2022 &#8211; 04 &#8211; Il Doganalista</title>
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	<description>Rivista giuridico-economica di commercio internazionale</description>
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		<title>Valore doganale: i chiarimenti  della Corte di Giustizia</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Stefano Comisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2022 15:05:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza 2022 - 04]]></category>
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					<description><![CDATA[È illegittima la rettifica del valore doganale se l’Ufficio viola i criteri stabiliti dalla normativa dell’Unione europea. È questo il principio ribadito da due recenti sentenze della Corte di Giustizia, che individuano i limiti che l’Agenzia delle dogane deve rispettare nella rideterminazione del valore in Dogana (sentenze 9 giugno 2022, C-599/20 e C-187/21). Com’è  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-1" style="--awb-content-alignment:justify;--awb-text-transform:none;"><p>È illegittima la rettifica del valore doganale se l’Ufficio viola i criteri stabiliti dalla normativa dell’Unione europea. È questo il principio ribadito da due recenti sentenze della Corte di Giustizia, che individuano i limiti che l’Agenzia delle dogane deve rispettare nella rideterminazione del valore in Dogana (sentenze 9 giugno 2022, C-599/20 e C-187/21).</p>
<p>Com’è noto, secondo la normativa UE, il criterio primario di determinazione del prezzo è rappresentato dal valore di transazione, ossia dal prezzo stabilito e pagato dalle parti (art. 29 Reg. CEE 2913/1992, ora sostituito dall’art. 70, Reg. UE 952/2013, Cdu). L’obiettivo del Codice doganale è stabilire un sistema equo e uniforme, che escluda l’impiego di valori in Dogana arbitrari o fittizi. Il prezzo dichiarato all’importazione deve, pertanto, riflettere il costo economico reale della merce, tenendo conto degli ulteriori elementi che possono contribuire alla sua determinazione.</p>
<p>In ambito doganale, l’esistenza di un legame tra le parti non è, di per sé, sufficiente per considerare inattendibile il valore dei beni dichiarato in importazione. Il metodo di determinazione del valore primario rimane, infatti, quello del prezzo, purché la relazione tra le parti non lo abbia influenzato.</p>
<p>Al riguardo, i giudici europei hanno chiarito che lo stretto legame fiduciario tra importatore e fornitore non è sufficiente per ritenere inattendibile il prezzo dichiarato in Dogana, in assenza di una connessione qualificata tra il fornitore estero e l’acquirente europeo. L’Agenzia delle dogane, infatti, non può semplicemente presumere che un rapporto di lunga durata e l’assenza di un contratto di vendita siano idonei a integrare una forma di “controllo” sul fornitore (sentenza 9 giugno 2022, C-599/20).</p>
<p>In particolare, la Corte di Giustizia ha chiarito che poiché il prezzo di transazione rappresenta il criterio prioritario di determinazione del valore doganale, eventuali altri parametri di valutazione devono essere interpretati restrittivamente. Le situazioni che configurano l’esistenza di un controllo, individuate dall’art. 143, Reg. CEE 2454/1993 (ora confluito nell’art. 127, Reg. UE 2447/2015), devono pertanto essere applicate letteralmente, non potendo estendersi anche a fattispecie analoghe.</p>
<p>Il Codice doganale fornisce una vera e propria definizione di “legame” tra parti correlate, individuando le situazioni in presenza delle quali si ipotizza una convergenza di interessi, finalizzata a una dichiarazione errata del valore della merce.</p>
<p>In primo luogo, si considerano “legate” due o più persone che rivestono la qualifica giuridica di associati (art. 143, Reg. CEE 2454/1993, ora art. 127, Reg. UE 2447/2015). La nozione di legame ricomprende anche la situazione in cui una persona controlla direttamente o indirettamente l’altra o l’ipotesi in cui entrambe sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona. Tale legame non può tuttavia configurarsi in presenza di un’associazione di fatto, ossia quando il venditore e il fornitore siano semplicemente legati da un rapporto commerciale di lunga durata. Al riguardo, il giudice europeo ha chiarito che l’esistenza di un tale legame si realizza solo se tra le parti vi è un’associazione di diritto, ossia quando compratore e venditore sono vincolati da un documento che consenta di accertarne la relazione.</p>
<p>In secondo luogo, potrebbe ipotizzarsi la presenza di un legame quando l’acquirente esercita un controllo di fatto sul fornitore extra-UE, ossia un potere di costrizione o di orientamento su tale soggetto. I giudici europei hanno, tuttavia, escluso anche l’esistenza di tale controllo di fatto, riconoscendo che i solidi rapporti commerciali con il fornitore non sono sufficienti per configurare un legame qualificato, idoneo a consentire una rettifica del valore.</p>
<p>Con la seconda sentenza in commento, resa nella causa C-187/21, la Corte di Giustizia ha chiarito che l’Agenzia delle dogane, in sede di contestazione del valore, è tenuta a garantire all’operatore un contraddittorio effettivo e ad assicurare il rispetto dei criteri previsti dal Codice doganale unionale.</p>
<p>Il Codice doganale, infatti, impone all’Agenzia delle dogane un preciso onere procedimentale per superare il prezzo indicato dall’operatore nei documenti allegati alla dichiarazione doganale. In particolare, in caso di fondati dubbi sulla correttezza del valore dichiarato dall’importatore, l’Agenzia delle dogane può rideterminare il prezzo della merce soltanto nel caso in cui nutra motivati e fondati dubbi sulla correttezza del corrispettivo indicato e dopo aver avviato un contraddittorio preventivo con l’operatore (art. 181 bis Reg. CEE 2454/1993, ora sostituito dall’art. 140 Reg. UE 2447/2015). La normativa unionale prevede, inoltre, che se la Dogana è in grado di dimostrare che il prezzo di transazione della merce non è attenibile, deve utilizzare i criteri sussidiari di stima dei beni importati individuati dalla normativa doganale.</p>
<p>Sul punto, occorre precisare che la rettifica del valore deve rispettare non soltanto i criteri di determinazione previsti dal Codice doganale, ma anche il loro ordine di applicazione. È infatti onere della Dogana dimostrare di aver applicato, in sede di rettifica, i metodi immediatamente sussidiari stabiliti dal Codice doganale, secondo la rigida sequenza prevista, dovendo eventualmente dar conto delle ragioni per cui l’applicazione dei precedenti criteri non sia stata possibile (Cass., sez. V, 16 maggio 2022, n. 15540).</p>
<p>L’Agenzia delle dogane, pertanto, deve fare ricorso, in primo luogo, al criterio immediatamente sussidiario rispetto a quello del prezzo di transazione, ossia il valore di merci “identiche” e, soltanto in un secondo momento, può ricorrere al valore medio di prodotti “similari”, dimostrando per quale ragione non è stato possibile rispettare la precisa sequenza dei metodi individuati dal Codice doganale.</p>
<p>Generalmente, per individuare il valore di beni simili a quelli importati, l’Ufficio si affida a banche dati a uso interno, che non sono liberamente accessibili agli operatori. Al riguardo, la Corte di Giustizia ha chiarito che la Dogana non è obbligata a consultare anche <em>database </em>dell’Unione europea, quando i dati estrapolati dalla banca dati nazionale utilizzata dall’Agenzia siano già di per sé sufficienti per ottenere le informazioni relative al valore. Diversamente, l’Ufficio potrebbe rivolgersi alle autorità di un Paese terzo per ottenere dati supplementari ai fini della determinazione del valore di transazione di prodotti simili.</p>
<p><strong>Stefano Comisi</strong></p>
<p><strong>Tatiana Salvi</strong></p>
<p><em>Studio Armella &amp; Associati</em></p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Fallace indicazione del Made in:  conseguenze penali e amministrative</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Massimo Monosi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2022 15:02:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza 2022 - 04]]></category>
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					<description><![CDATA[L’indicazione del marchio “Italy” sui prodotti importati di origine estera costituisce un comportamento penalmente rilevante, punito dall’art. 517 del codice penale, rappresentando una falsa indicazione dell’origine delle merci, in grado di trarre in inganno i consumatori. Al contrario, la semplice apposizione di un nome italiano sui beni, in assenza di evidenti indicazioni sull’origine cinese,  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-2 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-2" style="--awb-content-alignment:justify;--awb-text-transform:none;"><p>L’indicazione del marchio “<em>Italy</em>” sui prodotti importati di origine estera costituisce un comportamento penalmente rilevante, punito dall’art. 517 del codice penale, rappresentando una falsa indicazione dell’origine delle merci, in grado di trarre in inganno i consumatori. Al contrario, la semplice apposizione di un nome italiano sui beni, in assenza di evidenti indicazioni sull’origine cinese, comporta esclusivamente una violazione amministrativa, punita con una sanzione compresa tra un minimo edittale di 10.000 euro e un massimo di 250.000 euro. È questo il principio espresso dalle recenti sentenze della Corte di Cassazione, sez. I civile, 23 giugno 2022, n. 20226 e sez. III penale, 21 giugno 2022, n. 23850, con le quali la Suprema Corte ha precisato il differente ambito di applicazione tra le violazioni delle regole del “<em>made in Italy”</em>, distinguendo le ipotesi penalmente rilevanti da quelle che implicano una semplice violazione amministrativa.</p>
<p>La tutela del <em>Made in, </em>intesa come protezione delle eccellenze nazionali in determinati settori produttivi, è regolata, a livello internazionale, dall’Accordo di Madrid mentre, sotto un profilo nazionale, trova la sua norma di riferimento nella legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004), all’art. 4, commi da 49 a 49-<em>quater</em>.</p>
<p>L’articolo 4, comma 49, l. 350 del 2003, in particolare, punisce la condotta di falsa indicazione di origine, ove sia indebitamente utilizzata la specifica espressione <em>Made in Italy</em> (si veda, sul tema, <em>Il doganalista</em>, n. 2/2014) con il fine di trarre in inganno i consumatori italiani in merito all’origine della merce.</p>
<p>Tale disposizione prevede l’inclusione della fallace indicazione dell’origine italiana dei prodotti tra le fattispecie penalmente rilevanti, punite dall’art. 517 del codice penale (“vendita di prodotti industriali con segni mendaci”), passibili di reclusione sino a due anni e di una multa sino a ventimila euro.</p>
<p>Il medesimo articolo 4, al comma 49 <em>bis</em> della l. 24 dicembre 2003, n. 350 prevede, invece, una sanzione amministrativa compresa tra un minimo edittale di 10.000 euro e un massimo di 250.000 euro, in caso di imprecisa indicazione nell&#8217;uso del marchio da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, in assenza di indicazioni chiare ed evidenti sulla provenienza estera della merce.</p>
<p>È in tale quadro normativo che si inseriscono le due recenti pronunce della Suprema Corte, le quali hanno chiarito i diversi presupposti tra le violazioni penali e quelle amministrative in materia di “<em>Made in Italy</em>”.</p>
<p>Come riconosciuto dalla Cassazione penale nella sentenza 21 giugno 2022, n. 23850, infatti, l’indicazione della scritta “<em>Italy</em>” sulla merce importata, in assenza di ogni altra indicazione sulla corretta origine doganale dei prodotti, rappresenta un comportamento penalmente rilevante, punito ai sensi dell’art. 517 del codice penale.</p>
<p>Come riconosciuto dalla Suprema Corte, rientrano tra le fattispecie sanzionate penalmente la diretta stampa del marchio “<em>made in Italy</em>” su prodotti non originari nel territorio nazionale ai sensi della normativa doganale europea in materia di origine non preferenziale.</p>
<p>Rappresenta una violazione penale anche la presentazione di etichette fuorvianti, come le indicazioni di formule quali “100% Italia” “tutto italiano” o “<em>full made in Italy</em>”. La Corte di Cassazione ha, tuttavia, riconosciuto che anche il semplice uso di segni, figure o marchi che inducano il consumatore a ritenere la provenienza italiana del prodotto, in assenza di ogni altra indicazione dell’origine è un comportamento punito dall’art. 517 del codice penale.</p>
<p>Nel caso esaminato dalla Cassazione penale, in particolare, la questione verteva sull’importazione di alcune barre di metallo, provenienti dalla Turchia, le quali presentavano chiaramente l’indicazione “<em>Italy</em>” sulla superficie, senza nessun’altra precisazione in merito alla corretta origine delle merci.</p>
<p>I giudici di legittimità hanno, pertanto, ritenuto tale fattispecie punibile ai sensi dell’art. 4, comma 49, l. 350 del 2003, visto l’ingannevole richiamo alla produzione dei beni in Italia, senza nessuna ulteriore indicazione in merito all’effettiva origine doganale dei prodotti (nel medesimo senso, Cass. penale, sez. III, 23 settembre 2013, n. 39093; Cass. penale, sez. III, 9 febbraio 2010, n. 19746).</p>
<p>La Corte di Cassazione ha, in particolare, ribadito l’irrilevanza dell’assenza della dicitura “<em>made in</em>”, giacché il semplice richiamo all’Italia, inciso sulla superficie delle merci, è sufficiente a configurare un comportamento mirato esclusivamente a trarre in inganno i consumatori, con la conseguente contestazione del reato di cui all’art. 517 del codice penale.</p>
<p>Occorre, invero, evidenziare come tale pronuncia si collochi in un quadro giurisprudenziale ormai consolidato, che riconosce chiaramente l’importanza dirimente della volontarietà del comportamento, nella valutazione in merito alla possibile rilevanza penale (da ultimo Cass. penale, sez. III, 14 gennaio 2021, n. 1298).</p>
<p>Al contrario, nella sentenza della Cassazione civile, sez. I, 23 giugno 2022, n. 20226, sono state specificate le circostanze in base alle quali è possibile contestare esclusivamente la violazione amministrativa della fallace indicazione dell’origine, (art. 4, comma 49<em> bis,</em> l. 24 dicembre 2003, n. 350).</p>
<p>Nel caso oggetto del giudizio civile, alcune calzature di origine cinese erano state commercializzate apponendo un marchio di chiara origine italiana (consistente in un nome e cognome di persona fisica italiana, simbolo registrato nel Regno Unito), indicando la dicitura “<em>made in China</em>” esclusivamente in una parte poco visibile dei prodotti (in particolare, nella tomaia).</p>
<p>In tale ipotesi, pertanto, sebbene il semplice marchio di commercializzazione dei beni potesse ritenere sussistente la provenienza italiana delle merci, era in ogni caso presente un’indicazione della corretta origine cinese.</p>
<p>La Suprema Corte ha, tuttavia, riconosciuto che tale dicitura fosse stata presentata con una minore visibilità, non potendo qualificarsi come un evidente riferimento della corretta origine dei beni. Da ciò consegue che l’apposizione di un marchio aziendale con un nome italiano nelle confezioni delle merci, pur in assenza di ogni riferimento esplicito all’Italia, può in ogni caso rappresentare una condotta idonea a trarre in inganno il consumatore in merito all’esatta origine geografica del prodotto.</p>
<p>La sanzione amministrativa in tema di “made in Italy” colpisce, invero, esclusivamente la mancata osservanza dell’obbligo di accompagnare i prodotti con indicazioni sufficienti a evitare qualsiasi errore incolpevole del consumatore sull’effettiva origine del prodotto, ipotesi ritenuta sussistente nel caso oggetto della Cassazione civile, e non l’ingannevole richiamo alla produzione in Italia dei prodotti importati, punito, invece, dall’art. 517 del codice penale.</p>
<p><strong>Massimo Monosi</strong></p>
<p><em>Studio Armella &amp; Associati</em></p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Obbligazione doganale:  riflessi in materia di accise ed IVA</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Piero Bellante]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2022 14:59:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza 2022 - 04]]></category>
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					<description><![CDATA[La Corte di giustizia dell’Unione europea è intervenuta con la sentenza C-489/20 del 7 aprile 2022 (ECLI:EU:C:2022:277) per risolvere una questione rilevante in materia di IVA all’importazione, nei casi in cui merce introdotta in modo irregolare nel territorio doganale dell’Unione sia oggetto di sequestro e successiva confisca. Ai sensi dell’art. 124, comma 1, lett.  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-3 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-2 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-3" style="--awb-content-alignment:justify;--awb-text-transform:none;"><p>La Corte di giustizia dell’Unione europea è intervenuta con la sentenza C-489/20 del 7 aprile 2022 (ECLI:EU:C:2022:277) per risolvere una questione rilevante in materia di IVA all’importazione, nei casi in cui merce introdotta in modo irregolare nel territorio doganale dell’Unione sia oggetto di sequestro e successiva confisca. Ai sensi dell’art. 124, comma 1, lett. e), codice doganale dell’Unione (reg. (UE) n. 952/13, CDU 2013), infatti, l’obbligazione doganale si estingue «quando le merci soggette a dazi all’importazione o all’esportazione vengono confiscate o sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate».</p>
<p>Poiché oggetto dell’obbligazione doganale, ai sensi dell’art. 5, punto 18, CDU 2013 è costituito dai soli «dazi all’importazione», in questi casi si pone la questione se per effetto del sequestro e della successiva confisca della merce debbano ritenersi estinte non solo l’obbligazione doganale, ma anche le obbligazioni tributarie connesse all’importazione e riferite alle accise e all’IVA gravanti sulla stessa merce.</p>
<p>La risposta della Corte UE in entrambi i casi è negativa: «l’estinzione dell’obbligazione doganale per la causa prevista all’art. 124, paragrafo 1, lett. e), del regolamento n. 952/2013 non comporta l’estinzione dell’obbligazione connessa, rispettivamente, alle accise e all’imposta sul valore aggiunto per merci introdotte illegalmente nel territorio doganale dell’Unione europea» (C-489-20, dispositivo n. 2).</p>
<p>La Corte di giustizia si è pronunciata a seguito di una richiesta avanzata in sede di rinvio pregiudiziale dalla Corte amministrativa suprema della Lituania e riguardava un caso dove era stato disposto il sequestro e la confisca di una partita di tabacchi lavorati (sigarette) oggetto di contrabbando, introdotti nell’Unione europea attraverso il territorio lituano. L’autorità doganale aveva richiesto al soggetto che si era reso responsabile dei fatti di contrabbando il pagamento delle accise e dell’IVA all’importazione, oltre ai relativi interessi di mora. L’interessato aveva contestato il diritto dell’autorità doganale al recupero di queste ulteriori imposte, perché connesse all’obbligazione doganale che doveva ritenersi estinta per effetto delle misure cautelari e della successiva sanzione accessoria che erano state adottate (sequestro e confisca), secondo quanto disposto dall’art. 124 CDU 2013.</p>
<p>Respinto il ricorso in primo grado, in sede di appello i giudici avevano invece ritenuto necessario richiedere alla Corte di giustizia un approfondimento sul tema, posto che le direttive 2008/118/CE (accise) e IVA vigenti all’epoca dei fatti non disciplinano la sorte delle rispettive obbligazioni nel caso di sequestro e confisca di merce introdotta irregolarmente nei territori fiscali di riferimento.</p>
<p>La Corte UE innanzitutto, sempre su richiesta dei giudici lituani, nella sentenza in commento precisa che l’obbligazione doganale si estingue ai sensi dell’art. 124 CDU 2013 anche a seguito di sequestro e confisca disposti <strong>successivamente</strong> al momento in cui le merci siano state introdotte illegalmente nel territorio doganale dell’Unione; a differenza di quanto previsto dall’art. 233, comma 1, lett. d) del codice doganale comunitario (reg. (CE) n. 2913/92), infatti, la norma contenuta nel CDU 2013 non prevede più che l’effetto estintivo dell’obbligazione consegua al sequestro e alla confisca disposti «all’atto dell’introduzione irregolare».</p>
<p>Fatta questa premessa, la Corte di giustizia muove dal contenuto delle due direttive (accise ed IVA) applicabili al caso di specie, prendendo atto che in entrambi i sistemi descritti da queste direttive l’imposta diviene esigibile nel momento <strong>dell’immissione in consumo</strong> nel territorio dello Stato membro di riferimento.</p>
<p>Per quanto riguarda le accise, l’art. 7, paragrafo 2, lett. d) della direttiva 2008/118/CE del Consiglio include nella definizione di immissione in consumo anche «l’importazione, anche irregolare, dei prodotti sottoposti ad accisa» fatte salve le ipotesi in cui questi prodotti non siano <strong>immediatamente</strong> vincolati ad un regime sospensivo.</p>
<p>Per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto, l’art. 70 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio prevede che il «fatto generatore dell’imposta si verifica e l’imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata <strong>l’importazione</strong> di beni». Sotto questo profilo, la Corte di giustizia è categorica nell’affermare in questa sentenza che «un’obbligazione a titolo di IVA può aggiungersi all’obbligazione doganale qualora il comportamento illecito che ha generato quest’ultima permetta di presumere che le merci in questione sono entrate nel circuito economico dell’Unione e hanno potuto essere oggetto di consumo, determinando così il realizzarsi del fatto generatore dell’IVA» (C-429/20, punto 48).</p>
<p>In entrambi i casi le direttive non contengono disposizioni analoghe a quella prevista per l’estinzione dell’obbligazione doganale. Quest’ultima ha ad oggetto, è bene ricordarlo, solo dazi all’importazione e all’esportazione, ove mai questi ultimi fossero stabiliti dalla Commissione europea, oltre alle tasse ad effetto equivalente di cui all’art. 28 (ex art. 23 TCE) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), della decisione 2053/20/UE del Consiglio attualmente in vigore e relativa al sistema delle risorse proprie.</p>
<p>In mancanza di diverse disposizioni, la conclusione cui giunge la Corte UE in via pregiudiziale interpretativa è obbligata: poiché in entrambi i casi la merce irregolarmente introdotta nel territorio doganale dell’Unione deve intendersi anche definitivamente «immessa in consumo» nel territorio dell’Unione ai fini delle normative armonizzate unionali accise ed IVA, l’estinzione dell’obbligazione doganale conseguente al sequestro e successiva confisca della merce introdotta irregolarmente nel territorio doganale dell’Unione non comporta anche l’estinzione dell’obbligazione tributaria ad essa connessa e relativa ad accise e all’imposta sul valore aggiunto perché il fatto generatore di queste due imposte si è ormai verificato.</p>
<p><strong>Piero Bellante</strong></p>
<p><em>LegalAssociati Verona</em></p>
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		<title>Olaf sull’origine dei prodotti:  necessario certificato di origine</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Sara Armella]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2022 14:56:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza 2022 - 04]]></category>
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					<description><![CDATA[L’Agenzia delle dogane non può contestare l’origine dei prodotti importati sulla base di un’indagine a tavolino dell’Olaf, priva di riscontri sulle specifiche operazioni contestate, se la merce è scortata da un regolare certificato rilasciato dall’Autorità estera competente. A stabilirlo è la sentenza 9 giugno 2022, n. 2422, con la quale la Commissione tributaria regionale  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-4 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-3 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-4" style="--awb-text-transform:none;"><p>L’Agenzia delle dogane non può contestare l’origine dei prodotti importati sulla base di un’indagine a tavolino dell’Olaf, priva di riscontri sulle specifiche operazioni contestate, se la merce è scortata da un regolare certificato rilasciato dall’Autorità estera competente. A stabilirlo è la sentenza 9 giugno 2022, n. 2422, con la quale la Commissione tributaria regionale di Milano ha precisato che, dal punto di vista probatorio, l’attestazione dell’origine rappresenta uno strumento indispensabile per gli importatori.</p>
<p>La sentenza in commento si inserisce in un ampio dibattito giurisprudenziale, relativo a uno dei sempre più frequenti casi di applicazione dei dazi <em>antidumping</em> sulle importazioni di tubi di acciaio, che coinvolgono molte imprese italiane. Nel caso in esame, secondo la Dogana, i prodotti importati, dichiarati di origine indiana, avrebbero avuto invece origine cinese, con conseguente applicazione di un dazio <em>antidumping </em>pari al 71,9% del valore della merce.</p>
<p>Come rilevato dal giudice milanese, l’Agenzia delle dogane non ha però fornito nessuna prova dell’origine cinese dei beni importati, limitandosi a fondare la propria contestazione unicamente su un Report dell’Olaf, ormai noto a diverse imprese unionali che importano tubi di acciaio dall’India.</p>
<p>L’Olaf (Ufficio europeo per la lotta antifrode), è un organo della Commissione europea che ha il potere di svolgere, in piena indipendenza, indagini interne o esterne, nei confronti di altri Paesi terzi.</p>
<p>L’obiettivo dell’Organismo antifrode europeo è quello di rilevare eventuali casi di frode e corruzione o altre attività illecite, che potrebbero danneggiare gli interessi finanziari dell’Unione. Dal punto di vista doganale, assumono particolare rilievo le indagini sull’origine dei prodotti, volte ad accertare possibili elusioni o evasioni dei dazi <em>antidumping</em>.</p>
<p>Occorre tuttavia precisare che, per quanto autorevoli, tali indagini possono fondare un accertamento doganale soltanto se si riferiscono alle specifiche operazioni contestate dall’Agenzia delle dogane. È necessario pertanto verificare, caso per caso, se le conclusioni dell’Olaf siano sufficienti a giustificare una rettifica dell’origine dei prodotti importati.</p>
<p>Al riguardo, la Commissione tributaria regionale di Milano, con la sentenza in commento, ha precisato che l’Agenzia delle dogane non può fondare il proprio accertamento unicamente sull’esistenza di un Report dell’Olaf, essendo necessario un concreto riscontro in merito alle specifiche operazioni contestate, alle imprese, ai luoghi di produzione e ai flussi delle merci oggetto di importazione.</p>
<p>Tale pronuncia recepisce il già consolidato orientamento della Corte di Cassazione, che da tempo ha chiarito come il mero riferimento a un operatore estero, nell’ambito di un report Olaf, non rappresenta una prova sufficiente per contestare l’origine dei beni importati, essendo necessaria una connessione diretta tra le importazioni contestate e i prodotti oggetto dell’indagine internazionale (Cass., sez. V, 31 luglio 2020, n. 16469; Cass., sez. V, 24 luglio 2020, n. 15864; Cass., sez. V, 29 aprile 2020, n. 8337).</p>
<p>Occorre infatti rilevare che, poiché generalmente le conclusioni dell’Olaf si riferiscono a migliaia di operazioni e a diversi esportatori, è onere dell’Amministrazione provare che l’indagine sia direttamente riferibile proprio ai prodotti sottoposti a rettifica. È infatti necessario che ogni attività di accertamento, comprese quelle svolte da organismi internazionali di rilevante prestigio, approdi alla dimostrazione, fondata su dati oggettivi, dei presupposti alla base della revisione doganale.</p>
<p>Tali principi sono stati ampiamente accolti anche dalla giurisprudenza di merito che, ancora recentemente, ha chiarito che la pretesa della Dogana non può essere fondata unicamente su un Report Olaf, quando quest’ultimo non sia suffragato da nessun elemento di prova idoneo a dimostrare l’irregolarità dell’operazione contestata (Comm. trib. prov. La Spezia, 24 maggio 2022, n. 149 e 150; nello stesso senso Comm. trib. prov. La Spezia, 29 giugno 2021, n. 130).</p>
<p>In fattispecie assolutamente identiche a quella esaminata dalla sentenza in commento, la giurisprudenza ha inoltre precisato che l’Olaf non avrebbe dovuto limitarsi a fondare la propria indagine sull’incrocio di dati statistici generali, ma avrebbe invece dovuto tracciare il percorso seguito dai beni prima dell’importazione, attraverso i codici identificativi della merce e dei <em>container</em> che li trasportavano, al fine di verificare se la dichiarata origine indiana fosse compatibile con la necessaria durata dei tempi di lavorazione dei tubi e la loro permanenza in India (Comm. trib. prov. Venezia, 7 giugno 2021, n. 456 e 457).</p>
<p>A fronte di un Report Olaf che contiene soltanto una descrizione generale della situazione accertata, l’Agenzia delle Dogane, pertanto, dovrebbe porre in essere una puntuale e completa istruttoria per dimostrare l’origine cinese individuando, ad esempio, gli effettivi stabilimenti produttivi del fornitore.</p>
<p>Peraltro, occorre rilevare che, nel caso di specie, anche la Commissione europea ha avviato un’inchiesta sulle imprese indiane produttrici di tubi esaminate dall’Olaf, svolgendo una specifica attività di controllo <em>in loco</em> presso gli stabilimenti, per accertare le attività concretamente svolte e il livello di lavorazione del prodotto. A differenza dell’Olaf, che in tale caso non ha effettuato ispezioni presso le aziende esportatrici, la Commissione UE, a seguito di un’approfondita e attenta indagine, ha confermato l’origine indiana dei prodotti oggetto di contestazione (Reg. di esecuzione Ue n. 2017/2093).</p>
<p>Inoltre, nel caso esaminato dal giudice milanese, poiché per ogni operazione contestata, l’importatore ha richiesto e regolarmente ottenuto un certificato di origine non preferenziale, rilasciato dall’autorità preposta ad attestare il carattere originario dei beni (Camera di Commercio indiana), grava sull’Agenzia delle dogane l’onere di dimostrare l’origine cinese dei prodotti importati.</p>
<p>Com’è noto, il certificato di origine non preferenziale è rilasciato dalle autorità competenti del Paese terzo da cui sono originari i prodotti (in questo caso, dalla Camera di Commercio indiana). Come previsto dalla normativa internazionale del WCO (<em>World Customs Organization</em>), il certificato di origine è il documento con cui l’autorità pubblica del Paese di esportazione attesta l’origine dei prodotti esportati, secondo le norme applicabili. Tale documento deve essere redatto sulla base del formulario approvato dal legislatore europeo con tutte le indicazioni per l’identificazione della merce cui si riferiscono e sono rilasciati dalle autorità pubbliche competenti, all’esito di una specifica valutazione e prima che i prodotti siano dichiarati per l’esportazione verso il Paese terzo (all. 22-14 e art. 57, par. 3, Reg. 2447/2015).</p>
<p>Come previsto dalla normativa unionale, se l’Agenzia delle Dogane ha “fondati dubbi” sull’esattezza delle informazioni in esso contenute, è necessario attivare una richiesta di cooperazione amministrativa ai sensi dell’art. 59 Reg. 2447/2015, chiedendo alle autorità competenti di verificare se l’origine dichiarata sia stata stabilita correttamente.</p>
<p>È pertanto onere della Dogana dimostrare l’invalidità del certificato di origine non preferenziale, come riconosciuto anche dalla Corte di Giustizia (sentenza 9 marzo 2006, C-293/04, <em>Beemsterboer Coldstore Services BV</em>) e dalla Corte di Cassazione, la quale ha ormai stabilito che i certificati di origine hanno valore di “prova legale”. Grava pertanto sull’Agenzia delle dogane l’onere di <em>“fornire elementi idonei ad invalidare detta prova</em>”, qualora la ritenga non veritiera o intenda dimostrare che tali certificati di origine sono errati (Cass., sez. V, 4 luglio 2019, n. 17945).</p>
<p>Come rilevato anche dalla Commissione tributaria regionale di Milano, pertanto, è compito delle autorità doganali dello Stato di importazione provare che il rilascio, da parte delle autorità doganali estere, di un certificato di origine inesatto è imputabile alla presentazione inesatta dei fatti da parte dell’esportatore.</p>
<p><strong>Sara Armella</strong></p>
<p><em>Studio Armella &amp; Associati</em></p>
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		<title>Imbarcazioni da diporto non unionali procedure doganali e adempimenti</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Valentina Picco&nbsp;and&nbsp;Cristina Zunino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2022 14:43:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza 2022 - 04]]></category>
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					<description><![CDATA[Con la circolare 27 maggio 2022, n. 20, l’Agenzia delle accise, dogane e monopoli illustra la corretta disciplina che devono seguire i soggetti che introducono imbarcazioni da diporto non unionali in acque dell’Unione europea. Tale circolare si è resa necessaria in considerazione delle esigenze di semplificazione operativa e riduzione degli oneri amministrativi nel settore  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-5 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-4 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-5" style="--awb-text-transform:none;"><p>Con la circolare 27 maggio 2022, n. 20, l’Agenzia delle accise, dogane e monopoli illustra la corretta disciplina che devono seguire i soggetti che introducono imbarcazioni da diporto non unionali in acque dell’Unione europea.</p>
<p>Tale circolare si è resa necessaria in considerazione delle esigenze di semplificazione operativa e riduzione degli oneri amministrativi nel settore economico della cantieristica nazionale interessato allo svolgimento di attività di manutenzione e lavorazione.</p>
<p>In particolare, in detta circolare l’Agenzia illustra i regimi dell’ammissione temporanea e del perfezionamento attivo, specificandone le modalità operative.</p>
<p>AMMISSIONE TEMPORANEA</p>
<p>Come noto, in materia di ammissione temporanea, i mezzi di trasporto usufruiscono di una particolare forma di semplificazione, in base alla quale il semplice ingresso nell’ambito delle acque territoriali dello Stato membro dell’Unione, ricomprese nelle 12 miglia dalla costa, permette il vincolo del bene al regime di ammissione temporanea, essendo lo stesso sufficiente a vincolare il bene a tale regime.</p>
<p>In alcuni casi, il soggetto interessato sceglie di non usufruire della semplificazione operativa sopra citata e preferisce utilizzare la dichiarazione verbale di vincolo al regime, presentando un apposito formulario utile ad attestare la data di arrivo dell’imbarcazione del territorio unionale, ai fini del rispetto dei termini massimi per l’appuramento del regime.</p>
<p>Il regime di ammissione temporanea consente l’introduzione nel territorio dell’Unione europea, in esenzione dai dazi, dei mezzi di trasporto immatricolati in un Paese terzo, di proprietà e utilizzati in territorio unionale da un soggetto non stabilito nell’Unione europea, entro un periodo massimo di 18 mesi.</p>
<p>Tale periodo deve essere considerato globalmente anche se le merci vengono vincolate dal titolare del regime di ammissione temporanea ad un altro regime speciale (come il perfezionamento attivo) e poi nuovamente poste in regime di ammissione temporanea.</p>
<p>Nel settore della nautica, frequentemente, l’imbarcazione privata è vincolata al regime di ammissione temporanea dal titolare della stessa; il regime di perfezionamento attivo, invece, in caso di attività di riparazione e lavorazione, viene richiesto dal cantiere, una volta terminate le lavorazioni.</p>
<p>Nella circolare è stato precisato che è ammesso il vincolo a tale regime a prescindere dalla circostanza che l’imbarcazione sia funzionante o necessiti di manutenzione o riparazione; la stessa mantiene pertanto la natura di “mezzo di trasporto” anche se viene trasferita via terra da un confine nazionale ad un altro luogo nel territorio unionale, utilizzando un altro mezzo di trasporto.</p>
<p>Un’imbarcazione, vincolata al regime di ammissione temporanea, può essere sottoposta altresì a lavori di manutenzione e riparazione ordinaria dell’unità, del materiale a bordo e dei <em>tender</em>, purché non ne modifichino la struttura o non comportino miglioramenti della <em>performance</em> o considerevole aumento del valore della stessa.</p>
<p>Lo svolgimento delle suddette attività di riparazione/manutenzione non comporta l’obbligo di prestazione della garanzia che è invece dovuta ricorrendo al regime di perfezionamento attivo.</p>
<p>Nell’applicazione della suddetta procedura, ai fini della tutela degli interessi finanziari unionali e nazionali, dovranno essere adottati i seguenti adempimenti:</p>
<ol>
<li>il soggetto (titolare dell’imbarcazione o un suo rappresentante), che richiede lo svolgimento dell’attività di manutenzione in regime di ammissione temporanea, deve dimostrare il momento di ingresso dell’imbarcazione nelle acque unionali, attraverso la presentazione dell’allegato 71-01, Reg. Ue n. 2446 del 2015 (RD), all’Ufficio doganale competente del luogo ove deve essere effettuata la manutenzione;</li>
<li>il medesimo soggetto, titolare del regime di ammissione temporanea, trasferisce i diritti e gli obblighi derivanti dal regime al cantiere incaricato di svolgere i lavori, che pertanto avrà, per un determinato lasso temporale, la disponibilità del bene;</li>
</ol>
<ul>
<li>il titolare/responsabile del cantiere, che ha acquisito la responsabilità del regime, annota nelle proprie scritture contabili le informazioni relative alle imbarcazioni in regime di ammissione temporanea (documento TORO), le date di inizio e fine lavori, eventuali parti e pezzi sostituiti.</li>
</ul>
<p>Ai fini dell’eventuale insorgenza dell’obbligazione doganale, il cantiere è pertanto responsabile dei beni sottoposti a manutenzione quando sono nella disponibilità dello stesso e presso i propri spazi/locali, mentre la responsabilità ricadrà sul titolare dell’imbarcazione quando l’attività di manutenzione viene svolta sull’imbarcazione stessa in banchina, senza il trasferimento presso il cantiere o negli spazi a sua disposizione.</p>
<p>Ai fini Iva, le prestazioni per lavorazioni svolte in regime di ammissione temporanea rientrano fra i casi di non imponibilità, previsti dall’art. 9, primo comma, n. 9, d.p.r. 633 del 1972.</p>
<p>PERFEZIONAMENTO ATTIVO</p>
<p>Per le attività più rilevanti, che consistono in operazioni che comportano interventi strutturali delle imbarcazioni (<em>refitting</em>) e quindi attività che apportano delle migliorie di carattere sostanziale al bene, è necessario utilizzare il regime di perfezionamento attivo.</p>
<p>In particolare, devono essere svolte in regime di perfezionamento attivo le seguenti operazioni:</p>
<p>&#8211; rifacimento degli interni dell’imbarcazione;</p>
<p>&#8211; variazione della compartimentazione interna della nave;</p>
<p>&#8211; estensione o modifica dello scafo;</p>
<p>&#8211; allungamento della carena o dei ponti;</p>
<p>&#8211; sostituzione integrale degli apparati motori;</p>
<p>&#8211; sostituzione o installazione di impianti con soluzioni più efficienti e innovative.</p>
<p>Le operazioni in questione devono essere autorizzate dall’Ufficio doganale competente con l’emissione di una decisione doganale, utilizzando il sistema CDMS (<em>Customs Decision Management System</em>).</p>
<p>Una volta rilasciata l’autorizzazione al regime di perfezionamento attivo, verranno presentate una o più dichiarazioni doganali di vincolo al regime per l’imbarcazione o per parti di essa.</p>
<p>Nel regime di perfezionamento attivo se la garanzia è utilizzata esclusivamente nello Stato membro ove è costituita (garanzia nazionale), la disciplina del codice si applica “almeno” all’importo del dazio (articolo 89.2 c.d.u); relativamente alla fiscalità interna, la Dogana ha scelto di continuare ad applicare la disciplina nazionale, sia per la sua determinazione, sia con riguardo all’applicazione dell’esonero <em>ex</em> articolo 90 Tuld.</p>
<p>Per quanto concerne il valore dell’imbarcazione da vincolare al regime di perfezionamento attivo (individuato su dichiarazione di parte in sede di presentazione dell’istanza) al quale commisurare la garanzia, in assenza di parametri/documenti (atto di compravendita, fattura di acquisto, contratto di assicurazione) che consentano di considerarlo congruo, lo stesso dovrà essere comprovato da una perizia giurata.</p>
</div></div></div></div></div>
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