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	<title>giurisprudenza 2022 &#8211; 03 &#8211; Il Doganalista</title>
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	<description>Rivista giuridico-economica di commercio internazionale</description>
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		<title>Rappresentante indiretto:  no alla responsabilità solidale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Sara Armella]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 13:51:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza 2022 - 03]]></category>
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					<description><![CDATA[È del tutto illegittima la pretesa dell’Iva all’importazione nei confronti del rappresentante indiretto in Dogana. È questo il principio espresso dalla Corte di Giustizia, con la sentenza 12 maggio 2022, C-714/20, la quale ha definitivamente chiarito che l’Iva all’importazione non rientra nella definizione di obbligazione doganale e non può dunque configurarsi nessuna responsabilità solidale  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-1" style="--awb-content-alignment:justify;--awb-text-transform:none;"><p>È del tutto illegittima la pretesa dell’Iva all’importazione nei confronti del rappresentante indiretto in Dogana. È questo il principio espresso dalla Corte di Giustizia, con la sentenza 12 maggio 2022, C-714/20, la quale ha definitivamente chiarito che l’Iva all’importazione non rientra nella definizione di obbligazione doganale e non può dunque configurarsi nessuna responsabilità solidale in ordine a essa.</p>
<p>Nel caso esaminato dal giudice europeo, la vicenda traeva origine da alcuni avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle dogane aveva ritenuto solidalmente responsabili per l’Iva sia l’importatore che il rappresentante indiretto. Ad avviso della Dogana, tale imposta rientrerebbe nella nozione di “obbligazione doganale”, giustificando l’applicazione di una responsabilità solidale del rappresentante, ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 3, Cdu (Reg. UE 952/2013), in forza del quale “il debitore è il dichiarante”.</p>
<p>Al riguardo, occorre rilevare che il codice doganale dell’Unione definisce e circoscrive in maniera chiara cosa si intende per “obbligazione doganale”, precisando che essa è “l’obbligo di una persona di corrispondere l’importo del dazio all’importazione” (art. 5, punto 18, Cdu).</p>
<p>La dottrina da molti anni e la giurisprudenza più recentemente hanno chiarito che l’Iva all’importazione, pur essendo liquidata e riscossa con modalità operative analoghe a quelle dei diritti doganali, non rappresenta un “dazio” in senso proprio, bensì un tributo interno sui consumi.</p>
<p>Occorre rilevare che con la nota sentenza 17 luglio 2014, C-272/13, <em>Equoland scarl</em> e in alcuni significativi precedenti arresti, la Corte di Giustizia aveva già precisato che l’Iva all’importazione è un tributo di diritto interno (nello stesso Corte di Giustizia, 29 luglio 2010, C-248/09, <em>Pakora Plus </em>e Corte di Giustizia, 2 giugno 2016, C-226/14 e C-228/14, <em>Eurogate Distribution e DHL Hub Leipzig</em>).</p>
<p>Tale imposta, infatti, è parte del sistema generale sui consumi ed è intesa a garantire la neutralità del sistema unionale rispetto all’origine dei beni, al fine di porre le merci importate nella stessa situazione dei prodotti nazionali analoghi, per quanto riguarda gli oneri fiscali gravanti sulle due categorie di merci.</p>
<p>Confermando l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza nazionale, con la sentenza in commento, la Corte di Giustizia ha chiarito che il rappresentante doganale indiretto, ossia colui che agisce in nome proprio ma per conto dell’importatore, può essere considerato responsabile unicamente dell’obbligazione doganale (art. 77, par. 3, Cdu). La responsabilità solidale non può estendersi, pertanto, al pagamento dell’Iva all’importazione, trattandosi di un tributo di natura interna, che non rientra nel concetto di obbligazione doganale.</p>
<p>Con la sentenza del 12 maggio 2022, il giudice europeo consolida tale indirizzo, confermando anche le numerose sentenze della Corte di Cassazione intervenute sul punto. Da tempo, ormai, la Suprema Corte riconosce che la responsabilità del rappresentante in Dogana può riferirsi soltanto all’obbligazione doganale in senso proprio, ossia ai dazi, mentre non può estendersi all’Iva all’importazione (Cass., sez. V, 12 novembre 2019, n. 29195; Cass., sez. V, 24 settembre 2019, n. 23674; Cass., sez. V, 14 febbraio 2019, n. 4384). Il fatto generatore e l’esigibilità dell’Iva all’importazione sono collegati a quelli dei dazi, pur rimanendo da questi distinti. La natura interna del tributo, infatti, non ne consente l’assimilazione ai dazi, anche se l’Iva all’importazione condivide con essi la caratteristica di trarre origine dal fatto dell’importazione nell’Unione e della susseguente introduzione nel circuito economico degli Stati membri.</p>
<p>Recentemente, tale principio è stato riconosciuto anche dalla giurisprudenza di merito (con sentenza passata in giudicato), la quale ha chiaramente affermato che l&#8217;obbligazione gravante sul dichiarante doganale ha per oggetto esclusivamente il pagamento dei dazi doganali, che rappresentano risorse proprie dell&#8217;Unione europea e non può estendersi all&#8217;Iva all’importazione (Comm. trib. reg. Ancona, 13 dicembre 2021, n. 1565; Comm. trib. reg. Ancona, 26 marzo 2021, n. 334).</p>
<p>Come riconosciuto dalla giurisprudenza, il rappresentante doganale non può essere considerato debitore in solido dell&#8217;Iva non versata, anche perché egli non è titolare del diritto alla relativa detrazione, diritto che spetta soltanto al proprietario delle merci (Comm. trib. reg. Ancona, 13 dicembre 2021, n. 1565; Comm. trib. reg. Ancona, 26 marzo 2021, n. 334). Deve pertanto escludersi la solidarietà passiva del rappresentante doganale, in quanto l’unico soggetto legittimato al recupero dell’Iva assolta al momento dell’importazione è l’importatore e possessore della merce (Comm. trib. prov. Milano, 27 gennaio 2022, n. 270).</p>
<p>Il quadro di riferimento, dopo molti anni di contrasti giurisprudenziali, è ora confermato anche dall’Agenzia delle entrate che, intervenendo sul punto, ha chiarito che il soggetto passivo Iva è sempre l’effettivo proprietario dei beni e che non vi è responsabilità in ordine all’Iva, da parte del rappresentante doganale (principio di diritto 29 settembre 2021, n. 13/2021, confermato dalla risposta ad interpello 1° ottobre 2021, n. 644). Il solo soggetto legittimato alla detrazione dell’Iva, anche in caso di accertamento doganale, è infatti l’importatore della merce e non il suo rappresentante doganale.</p>
<p>È auspicabile che l’importante principio riconosciuto dalla Corte di Giustizia trovi presto attuazione anche da parte dell’Agenzia delle dogane, superando l’attuale prassi che prevede la contestazione nei confronti del rappresentante indiretto, in caso di accertamento a posteriori, dell’Iva all’importazione.</p>
<p>Tale recepimento, oltre a contribuire a una riduzione del contenzioso, limiterebbe anche l’importo iscritto a ruolo in caso di accertamento, con significativi risparmi anche in termini di rischio economico della contestazione e di riduzione della garanzia.</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Prodotti tessili dal Bangladesh:  importazioni non più sospette</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Stefano Comisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 13:18:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza 2022 - 03]]></category>
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					<description><![CDATA[Le importazioni di prodotti tessili dal Bangladesh non sono più “sospette”. Ad affermarlo è la Commissione europea con l’avviso agli importatori 2022/C 166/06, del 20 aprile 2022 che, superando una precedente nota del 2008, chiarisce come non vi sia più nessun “fondato dubbio” sulla veridicità delle attestazioni di origine rilasciate dalle autorità del Bangladesh.  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-2 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-2" style="--awb-content-alignment:justify;--awb-text-transform:none;"><p>Le importazioni di prodotti tessili dal Bangladesh non sono più “sospette”. Ad affermarlo è la Commissione europea con l’avviso agli importatori 2022/C 166/06, del 20 aprile 2022 che, superando una precedente nota del 2008, chiarisce come non vi sia più nessun “fondato dubbio” sulla veridicità delle attestazioni di origine rilasciate dalle autorità del Bangladesh.</p>
<p>Com’è noto, il Bangladesh rientra tra i Paesi in via di sviluppo economico, destinatari di agevolazioni unilaterali concesse dall’Unione europea nel quadro del Sistema delle preferenze generalizzate (c.d. Spg, disciplinato dal Reg. UE 978/2012). Tale strumento, adottato nell’ambito del principio di cooperazione allo sviluppo (art. 208 Tfue), è volto a garantire un accesso agevolato, mediante esenzioni o riduzioni tariffarie, ai prodotti originari dei Paesi meno sviluppati, per promuoverne la crescita economica e la riduzione della povertà. Tale concessione rappresenta, inoltre, la più importante deroga al principio Wto della “nazione più favorita”, nel quadro della c.d. “<em>enabling clause</em>”, condivisa internazionalmente.</p>
<p>Va rilevato che il Spg rappresenta un incentivo non soltanto allo sviluppo della produzione locale e al potenziamento del commercio internazionale dei Paesi interessati, ma tende a valorizzare e promuovere un modello di crescita economica, politica e sociale. Le agevolazioni, infatti, sono subordinate alla reale applicazione di misure di tutela dei diritti dei lavoratori, dell’ambiente, nonché a contrastare fenomeni di corruzione. Il sistema delle preferenze generalizzate è, pertanto, oggetto di un continuo monitoraggio, che porta, nel tempo, a un aggiornamento costante dei Paesi beneficiari.</p>
<p>Per usufruire delle agevolazioni tariffarie previste dal Spg, i prodotti importati dai Paesi in via di sviluppo devono rispettare i presupposti sostanziali previsti dall’art. 64, par. 3, Reg. UE 952/2013 (prodotti interamente ottenuti o lavorazioni sufficienti nel Paese beneficiario) ed essere accompagnati da una prova documentale dell’origine preferenziale (certificato di origine o dichiarazione su fattura).</p>
<p>Negli ultimi anni, le attestazioni di origine rilasciate dall’Autorità del Bangladesh sono state oggetto di numerose contestazioni. L’Agenzia delle dogane ha, infatti, notificato a molte società importatrici diversi avvisi di rettifica, contestando l’origine dei prodotti tessili realizzati in Bangladesh.</p>
<p>La contestazione dell’Agenzia delle dogane si fonda su un “avviso agli importatori” del 2008 (2008/C 41/06), con il quale la Commissione UE ha informato gli operatori europei dell’esistenza di “fondati sospetti” in merito all’origine dei prodotti classificati nei capitoli 61 e 62 del Sistema Armonizzato, ossia indumenti e accessori di abbigliamento a maglia e altri indumenti e accessori di abbigliamento diversi da quelli a maglia. La Commissione europea ha ipotizzato che tali prodotti fossero soltanto provenienti dal Bangladesh ma che, dal punto di vista dell’origine doganale, non integrassero le condizioni sostanziali per essere considerati di “origine doganale Bangladesh”. Secondo quanto riportato dalla nota agli importatori del 2008, nell&#8217;ambito di una missione di cooperazione unionale, condotta con l&#8217;assistenza delle autorità locali, sarebbe, infatti, emerso che una percentuale di certificati di origine “Form A” risultavano “falsi o rilasciati sulla base di informazioni fraudolente o fuorvianti”.</p>
<p>Occorre segnalare, tuttavia, che l’Unione europea non ha stabilito che tutti i certificati di origine emessi in Bangladesh fossero falsi, ma si è limitata a esortare gli importatori unionali a prestare “attenzione”, al fine di adottare opportune misure di prevenzione dei rischi di contestazione, sia attraverso un’attenta selezione dei fornitori che mediante opportune clausole contrattuali.</p>
<p>A seguito della pubblicazione di tale avviso, l’Agenzia delle dogane ha dato vita a numerosi accertamenti sull’origine dei prodotti importati dal Bangladesh, contestando la veridicità dei certificati di origine rilasciati dalle autorità estere competenti.</p>
<p>Generalmente, in questi casi, la Dogana richiede all’autorità del Bangladesh conferma dell’autenticità e della regolarità delle fatture e dei certificati di origine presentati all’importazione per beneficiare dell’esenzione daziaria. Poiché spesso tali autorità non forniscono un tempestivo riscontro, l’Ufficio delle dogane ipotizza che non ricorrano le condizioni per beneficiare dell’esenzione daziaria di cui al Regolamento UE n. 978/2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze generalizzate a favore dei prodotti originari del Bangladesh, e applica il dazio previsto per gli scambi con i Paesi terzi, pari al 12%.</p>
<p>Tuttavia, occorre segnalare che, in casi del tutto analoghi, dopo aver ricevuto (anche tardivamente) conferma dalle Autorità del Bangladesh circa la regolarità delle operazioni doganali eseguite, la Dogana ha annullato in autotutela i provvedimenti di rettifica.</p>
<p>Con il nuovo “avviso agli importatori” del 2022 (2022/C 166/06 del 20 aprile 2022), l’Unione europea ha riconosciuto che “i ragionevoli dubbi di cui sopra non sono più suffragati da alcun elemento di prova che dimostri il persistere dei rischi sottostanti”.</p>
<p>Dal 1° gennaio 2021, infatti, in ambito Spg si è optato per il superamento del certificato delle autorità doganali di esportazione, per evolvere verso un sistema di autocertificazione dell’origine preferenziale da parte dell’esportatore registrato al sistema Rex. Gli esportatori dei Paesi beneficiari Spg, preventivamente autorizzati dalla Dogana, possono dichiarare l’origine dei prodotti in fattura, riportando il proprio codice Rex. Le autorità governative dei Paesi beneficiari Spg, pertanto, non devono più rilasciare certificati di origine “Form A”.</p>
<p>Come rilevato dalla Commissione UE, “l’avviso agli importatori pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 41 del 15 febbraio 2008 è pertanto divenuto privo di oggetto per quanto riguarda le partite dei prodotti in questione dichiarate per l’immissione in libera pratica a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso, ed è pertanto revocato”.</p>
<p>Anche se è efficace soltanto dal 20 aprile 2022, tale recente chiarimento assume fondamentale rilievo per le contestazioni già in essere, poiché potrebbe essere idoneo a dimostrare che non vi è più nessun “fondato dubbio” sulla veridicità delle attestazioni di origine rilasciate dalle competenti autorità in Bangladesh.</p>
<p><strong>Stefano Comisi</strong></p>
<p><strong>Tatiana Salvi</strong></p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Royalties non daziabili se vi è solo un controllo di qualità</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Massimo Monosi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 13:01:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza 2022 - 03]]></category>
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					<description><![CDATA[Il mero controllo sulla qualità dei prodotti non è determinante ai fini della daziabilità delle royalties. È quanto affermato dalla sentenza 22 febbraio 2022, n. 52 della Commissione tributaria provinciale di La Spezia, la quale, aderendo al recente orientamento della Corte di Cassazione, ha ribadito che i diritti di licenza non devono essere inclusi  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-3 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-2 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-3" style="--awb-content-alignment:justify;--awb-text-transform:none;"><p>Il mero controllo sulla qualità dei prodotti non è determinante ai fini della daziabilità delle <em>royalties</em>. È quanto affermato dalla sentenza 22 febbraio 2022, n. 52 della Commissione tributaria provinciale di La Spezia, la quale, aderendo al recente orientamento della Corte di Cassazione, ha ribadito che i diritti di licenza non devono essere inclusi nel valore doganale se il controllo della licenziante riguarda unicamente la qualità dei prodotti, al solo fine di proteggere l’immagine del marchio.</p>
<p>Com’è noto, la fiscalità doganale ha per oggetto l’importazione di beni e, soltanto in casi eccezionali, può interessare anche le prestazioni di servizi, quali il diritto all’utilizzo di una licenza o di un marchio. Trattandosi di corrispettivi dovuti per beni tipicamente immateriali, il pagamento di <em>royalties</em>, in sé, non ne comporta l’automatica tassazione doganale, giacché esse rappresentano componenti del valore in Dogana soltanto se integrano specifiche condizioni.</p>
<p>Il Codice doganale dell’Unione (c.d. Cdu, Reg. UE 952/2013) prevede che le <em>royalties</em> devono essere incluse nel valore doganale dei prodotti importati soltanto se il compratore è tenuto a pagarle, direttamente o indirettamente, come “condizione della vendita”, nella misura in cui le stesse non siano già state incluse nel prezzo effettivamente pagato o da pagare e purché si riferiscano alle merci oggetto di valutazione (art. 71 Cdu).</p>
<p>Secondo la normativa unionale, il requisito della “condizione di vendita” si realizza quando il titolare del diritto di licenza esercita un controllo sul produttore, ossia quando il licenziante è in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un “potere di costrizione o di orientamento” sul fornitore.</p>
<p>Negli ultimi anni, il tema della daziabilità delle <em>royalties </em>è stato oggetto di un ampio dibattito giurisprudenziale, sia a livello unionale che nazionale, che ha fornito diverse interpretazioni sulla definizione di “controllo” sul produttore.</p>
<p>Inizialmente la Corte di Cassazione aveva aderito a una nozione particolarmente ampia del requisito del “controllo”, sino a ricomprendervi anche alcune clausole del contratto di licenza, legate unicamente alla tutela del marchio commerciale. Secondo tale orientamento, il controllo sul fornitore estero si realizzerebbe anche nelle situazioni in cui la licenziante impone alcune regole di produzione, al solo fine di tutelare la qualità dei prodotti contraddistinti dal marchio oggetto di licenza o di garantire il rispetto dei codici etici.</p>
<p>Tali previsioni non rappresentano un indice del controllo del licenziante sul fornitore, ma sono normalmente inserite nei contratti di licenza con l’obiettivo di assicurare che il produttore rispetti gli <em>standard</em> di sicurezza e non incorra in una violazione dei diritti dei lavoratori e dell’ambiente, a tutela della reputazione commerciale, assicurata oggi anche dal profilo etico del marchio.</p>
<p>Come riconosciuto da un più recente indirizzo interpretativo espresso dalla Corte di Cassazione (sentenze 21 gennaio 2021, n. 1041, 9 ottobre 2020, n. 21775 e 16 ottobre 2020, n. 22480), occorre pertanto tenere distinti il “controllo sul produttore”, indice della condizione di vendita richiesta dalla normativa UE, dal semplice “controllo sul prodotto”, che, al contrario, non determina la daziabilità delle <em>royalties</em>. La linea di confine non è vaga e indeterminata, ma si fonda sulla presenza di una serie di indici oggettivi, rivelatori di un concreto potere di “controllo” e di orientamento del licenziante sui fornitori esteri.</p>
<p>In particolare, la Corte di Cassazione ha riconosciuto che non sussiste un controllo della licenziante sui fornitori, nell’ipotesi in cui questi ultimi non siano imposti dall’impresa titolare del marchio, non siano legati a essa da un rapporto contrattuale e non siano soggetti a controlli di fatto sulla produzione, sulla logistica o sulla consegna delle merci. Analogamente, tale controllo non può ritenersi sussistente quando al licenziante non venga riconosciuto un potere di interdizione sulla produzione o sulla consegna dei beni all’importatore (Cass., sez. V, 9 ottobre 2020, n. 21775; Cass., sez. V, 5 giugno 2020, n. 10687).</p>
<p>Aderendo al più recente orientamento della Corte di Cassazione, anche la Commissione tributaria provinciale di La Spezia, con la sentenza 22 febbraio 2022, n. 52, ha chiarito che se il controllo del licenziante riguarda unicamente la qualità del prodotto, le <em>royalties</em> non devono essere incluse nel valore doganale. Ad avviso dei giudici spezzini, infatti, le verifiche di qualità non sono idonee a integrare un legame, tra il licenziante e i fornitori extra-UE, non configurando, pertanto, un “controllo sul produttore”.</p>
<p>La Commissione tributaria provinciale di La Spezia ribadisce il principio, più volte espresso anche dalla giurisprudenza di merito, secondo cui le <em>royalties</em> non sono daziabili in assenza di un reale e concreto controllo da parte del licenziante sui produttori esteri (Comm. trib. reg. Venezia, 22 dicembre 2020, n. 804; Comm. trib. reg. Milano, 27 marzo 2019, n. 1396; Comm. trib. reg. Genova, 2 maggio 2017, n. 652).</p>
<p>Non operando nessun automatismo in ordine alla daziabilità delle <em>royalties</em>, è pertanto necessario verificare, volta per volta, se ricorrono i presupposti individuati dal Cdu, valutando quando e a quali condizioni i diritti di licenza devono essere inclusi nel valore in Dogana. Tale operazione richiede un accurato esame dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti, in particolare delle clausole dell’accordo di licenza e del contratto di fornitura stipulati. Come chiarito anche dalla Corte di Giustizia nella sentenza 9 luglio 2020, C-76/19, <em>Curtis Balkan</em>, occorre, pertanto, svolgere un’attenta interpretazione dei contratti in essere, al fine di verificare se sussiste la condizione del “controllo sul produttore”.</p>
<p>Tale controllo, secondo i giudici liguri, non può ravvisarsi nel caso in cui la fattispecie presenti due rapporti contrattuali tra loro distinti e indipendenti, uno relativo alla cessione del marchio (tra licenziante e licenziataria) e l’altro inerente la produzione delle merci (tra licenziataria e fornitore estero).</p>
<p>A seguito di una scrupolosa disamina dei rapporti contrattuali, la sentenza in commento ha escluso l’esistenza di un potere di indirizzo, di fatto o di diritto, della licenziante nei confronti dell’impresa produttrice estera, non essendo sufficiente a tale fine che venga esercitato un semplice presidio di qualità sui prodotti importati dalla licenziataria. Tale tipologia di clausole contrattuali persegue esclusivamente la finalità di tutelare la reputazione sociale della titolare del segno distintivo, non comportando alcuna influenza e orientamento, “di fatto o di diritto”, sullo svolgimento dell’attività del produttore.</p>
<p>La Commissione di La Spezia ha, pertanto, escluso la sussistenza dei presupposti di daziabilità dei corrispettivi di licenza, affermando che essi non devono essere inclusi nel valore in dogana della merce, aprendo anche lo spazio per azioni di rimborso dei diritti già assolti nei tre anni precedenti.</p>
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		<title>Rettifica del valore: obblighi della Dogana</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Sara Armella]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 12:02:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza 2022 - 03]]></category>
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					<description><![CDATA[In caso di fondati dubbi sulla veridicità del valore dichiarato, è onere della Dogana dimostrare di aver applicato, in sede di rettifica, i metodi immediatamente sussidiari stabiliti dal Codice doganale, secondo la rigida sequenza prevista, dovendo eventualmente dar conto delle ragioni per cui l’applicazione dei precedenti criteri non sia stata possibile. È questo il  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-4 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-3 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-4" style="--awb-content-alignment:justify;--awb-text-transform:none;"><p>In caso di fondati dubbi sulla veridicità del valore dichiarato, è onere della Dogana dimostrare di aver applicato, in sede di rettifica, i metodi immediatamente sussidiari stabiliti dal Codice doganale, secondo la rigida sequenza prevista, dovendo eventualmente dar conto delle ragioni per cui l’applicazione dei precedenti criteri non sia stata possibile. È questo il principio di diritto che emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione 16 maggio 2022, n. 15540, secondo cui deve ritenersi illegittima la rettifica dell’Ufficio fondata direttamente sul valore medio di merci similari.</p>
<p>Com’è noto, il criterio primario per la determinazione del valore doganale è rappresentato dal prezzo di transazione, ossia quello effettivamente pagato per i prodotti importati (art. 29 del Codice doganale comunitario, vigente <em>ratione temporis</em>, Reg. CE 2913/1992, ora sostituito dall’art. 70 Cdu, Reg. UE 952/2013). Solo quando non sia possibile individuare il prezzo di transazione della merce, è ammesso il ricorso ai criteri alternativi di stima dei beni importati individuati dalla normativa doganale, da utilizzarsi in rigoroso ordine gerarchico<em>.</em></p>
<p>La normativa unionale in tema di valutazione doganale mira, infatti, a stabilire un sistema equo, uniforme e neutro, che esclude l’impiego di valori in Dogana arbitrari o fittizi (Corte di Giustizia, 20 dicembre 2017, C-529/16, <em>Hammamatsu Photonics Deutschland GmbH</em>). Il valore in Dogana deve pertanto riflettere il costo economico reale della merce importata, tenendo conto di tutti gli elementi che contribuiscono alla sua determinazione.</p>
<p>Come ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 16 maggio 2022, n. 15540, la normativa prevista dal Codice doganale impone all’Agenzia delle dogane un preciso onere procedimentale per superare il prezzo indicato dall’operatore nei documenti allegati alla dichiarazione doganale.</p>
<p>In primo luogo, ai sensi dell’art. 181 bis Reg. CEE 2454/1993 (ora sostituito dall’art. 140 Reg. UE 2447/2015), il valore dichiarato in sede di importazione può essere oggetto di revisione soltanto quando le Autorità doganali nutrano motivati e fondati dubbi in ordine al corrispettivo indicato, a seguito di uno speciale contraddittorio preventivo, previsto come obbligatorio.</p>
<p>Al riguardo, la Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha precisato che ove emergano fondati sospetti che il valore dichiarato all’importazione non corrisponda a quello effettivo dei beni, “l’autorità doganale deve chiedere informazioni complementari e sollecitare il contraddittorio prima di decidere di non determinare il valore in dogana delle merci importate in base alla regola generale” (nello stesso senso, Cass., sez. V, 17 gennaio 2019, nn. 1114 e 1115).</p>
<p>In particolare, secondo la Suprema Corte, per disattendere il valore di transazione della merce è necessario che: <em>i)</em> l’Agenzia delle dogane abbia fondati dubbi sull’attendibilità del prezzo dichiarato e <em>ii) </em>che tali dubbi persistano anche dopo una richiesta di ulteriori informazioni e di documentazione e dopo aver fornito all’interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni difensive.</p>
<p>L’Agenzia delle dogane, pertanto, non può limitarsi a informare il contribuente del suo diritto al contraddittorio, ma deve attivarsi per realizzare un confronto effettivo, allo scopo di rideterminare, in via “condivisa” il valore doganale dei beni importati.</p>
<p>Da segnalare che il mancato rispetto del diritto al contraddittorio dell’importatore comporta l’illegittimità del provvedimento impugnato, poiché, come precisato dalla Suprema Corte, “l’obbligo di sollecitare il contraddittorio ha carattere generale e deve essere sempre ottemperato” (Cass., sez. V, 13 novembre 2020, n. 25724; Cass., sez. V, 27 settembre 2018, nn. 23244, 23245, 23246).</p>
<p>In secondo luogo, la rettifica del valore deve rispettare non soltanto i criteri di determinazione previsti dal Codice doganale, ma anche il loro ordine di applicazione. Secondo il principio di diritto affermato dalla sentenza in commento, infatti, la Dogana, infatti, è “tenuta a dimostrare, con onere probatorio a proprio carico, di avere applicato, nella rideterminazione del valore in dogana, i metodi immediatamente sussidiari di cui agli artt. 30 e 31 del codice doganale, secondo la rigida sequenza ivi prevista in successione ovvero è tenuta a dare conto delle ragioni per cui il rispetto del detto ordine previsto dal Codice doganale comunitario non sia stato possibile&#8221; (Cass., sez. V, 16 maggio 2022, n. 15540).</p>
<p>Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, l’Agenzia delle dogane aveva impiegato un metodo di rideterminazione non immediatamente sussidiario rispetto a quello del prezzo di transazione, facendo ricorso al valore medio di merci similari, senza dimostrare per quale ragione non era stato possibile rispettare la precisa sequenza dei metodi individuati dal Codice doganale, utilizzando il criterio fondato sul valore di transazione di merci identiche.</p>
<p>Occorre rilevare, inoltre, che spesso l’Agenzia delle dogane fonda il proprio accertamento sul raffronto con banche dati a uso interno (come i sistemi M.E.R.C.E. o T.H.E.S.E.U.S.) per ricavare il valore di merci similari. Tale meccanismo è già stato dichiarato illegittimo dalla Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che deve ritenersi illegittima la pretesa della Dogana nell’ipotesi in cui la rettifica sia avvenuta traendo dal “datawarehouse M.E.R.C.E” i valori successivamente posti a base dell’accertamento (Cass., sez. V, 17 gennaio 2019, n. 1115).</p>
<p>Tali banche dati, infatti, non sono riconosciute e previste da nessuna fonte normativa e non sono accessibili o conoscibili dagli operatori. Sono pertanto del tutto ignoti il numero e la tipologia delle importazioni registrate, così come le metodologie di calcolo attraverso cui è elaborato un prezzo medio statistico per le voci doganali delle merci importate, nonché le oscillazioni entro le quali tale importo può eventualmente variare.</p>
<p>È, pertanto, impossibile verificare la corrispondenza tra i prodotti presi a campione e i prodotti importati, anche in ragione del fatto che in ciascuna categoria merceologica sono ricomprese diverse tipologie di beni, con differenti caratteristiche qualitative e, conseguentemente, con un diverso valore unitario<strong>.</strong></p>
<p><strong>Sara Armella</strong></p>
<p><strong>Massimo Monosi</strong></p>
</div></div></div></div></div>
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