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	<title>giurisprudenza &#8211; Il Doganalista</title>
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	<description>Rivista giuridico-economica di commercio internazionale</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2026 11:30:24 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Giurisprudenza unionale e nazionale</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2026/10/16/giurisprudenza-unionale-e-nazionale-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Fruscione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 11:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[osservatorio]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione umana]]></category>
		<category><![CDATA[classificazione tariffaria]]></category>
		<category><![CDATA[osservatorio_26_05]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti della pesca]]></category>
		<category><![CDATA[rappresentanza fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità solidale IVA]]></category>
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					<description><![CDATA[La rassegna esamina la classificazione doganale di pesci e ritagli non destinati all’alimentazione umana e i limiti della responsabilità IVA del rappresentante fiscale.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-1"><h2><strong>Corte di Giustizia dell’Unione europea, Sezione IX, sentenza 10/9/2026, causa C-406/25 – Pres. Condinanzi, Rel. Kornezov – Skatteministeriet c/ F.S. A/S</strong></h2>
<p><strong>Tariffa doganale comune &#8211; Classificazione doganale &#8211; Nomenclatura combinata &#8211; Voci 0302 e 0511 &#8211; Nozione di “pesci non atti all&#8217;alimentazione umana per la loro natura o per il loro stato di presentazione” &#8211; Portata &#8211; Pesci e ritagli di pesci</strong></p>
<blockquote>
<p><em>La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione applicabile ai fatti del procedimento, deve essere interpretata nel senso che rientrano nella voce 0511, intitolata “Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana”:</em></p>
</blockquote>
<ul>
<li><em>pesci interi, che sono stati conservati a bordo delle navi da cattura per un lungo periodo mediante l’aggiunta di acido acetico o di un altro acido a una temperatura variabile che può superare i limiti previsti dalla normativa dell’Unione in materia di igiene dei prodotti alimentari, che presentano tenori diversi di azoto basico volatile totale, alcuni superiori ai limiti previsti da tale normativa, che sono stati immagazzinati alla rinfusa, che non sono stati manipolati secondo le norme derivanti dalle disposizioni di detta normativa, e i cui documenti commerciali di accompagnamento indicano che sono stati pescati e venduti ai fini della produzione di mangime per gli animali, nonché</em></li>
<li><em> ritagli di pesci che non sono stati manipolati secondo le norme derivanti dalle disposizioni della stessa normativa e i cui documenti commerciali di accompagnamento indicano che costituiscono sottoprodotti di animali idonei al consumo umano ma che, per motivi commerciali, non sono destinati a tale consumo, e che sono stati prodotti e venduti ai fini della produzione di mangime per gli animali.</em></li>
</ul>
<p>La F.S. ha importato, principalmente dalla Norvegia, pesci e ritagli di pesci da essa utilizzati nella produzione di farina di pesce, di olio di pesce e di altri prodotti destinati all’alimentazione animale.</p>
<p>Nel novembre 2016 la dogana danese ha effettuato un’ispezione delle importazioni di pesci interi dichiarati dalla F.S. come rientranti nel capitolo 5, parte seconda, della NC, per verificare sia se fossero o meno atti all’alimentazione umana, sia la classificazione doganale.</p>
<p>Tali autorità hanno concluso che i pesci interi e i ritagli di pesci importati dalla Società tra il 2015 e il 2017 dovevano essere classificati nel capitolo 3 della seconda parte della NC quando il tenore medio di ABVT (Azoto Basico Volatile Totale) di ciascun lotto, misurato da tale Società, era inferiore a 35 mg/100 g per le specie appartenenti alla famiglia dei Madidi, inclusi i ritagli di pesci, e a 60 mg/100 g per tutte le altre specie.</p>
<p>La F.S. adiva l’autorità giudiziaria e nel corso del contenzioso la Corte di Giustizia dell’Unione veniva investita di una serie di questioni pregiudiziali volte a comprendere, in sostanza, in quale tra le voci NC 0305 e 0511 dovessero essere classificati pesci interi e ritagli di pesci connotati da tenori diversi di ABVT, che non erano stati manipolati, che erano stati conservati a temperature variabili e i cui documenti commerciali indicavano che erano stati venduti per la produzione di mangime per gli animali.</p>
<p>Nel rispondere nel senso di cui alla massima che precede, la Corte di Giustizia ha premesso che le merci di cui trattasi rientrano nella sezione I della seconda parte della NC, intitolata “<em>Animali vivi e prodotti del regno animale</em>”.</p>
<p>Ha osservato la Corte che tale sezione è suddivisa in cinque capitoli, tra i quali il capitolo 3, intitolato “<em>Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici</em>”, contiene la voce 0302, intitolata “<em>Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304</em>”, e il capitolo 5, intitolato “<em>Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove</em>”, contiene la voce 0511, intitolata “<em>Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana</em>”. Dalla formulazione di detto capitolo 5 la Corte ha ricavato che lo stesso concerne i prodotti che non corrispondono a nessuna denominazione degli altri quattro capitoli di tale sezione. Inoltre, la nota 1, lettera a), del medesimo capitolo 5 precisa che quest’ultimo non comprende i prodotti commestibili diversi da budella, vesciche e stomaci di animali e dal sangue animale.</p>
<p>La nota 1, lettera c), del capitolo 3 della seconda parte, sezione I, della NC enuncia che tale capitolo non comprende i pesci non atti all’alimentazione umana in ragione della loro natura o del loro stato di presentazione. Per la Corte, emerge dal tenore letterale di tale nota che il criterio decisivo per determinare se un pesce rientri nel suddetto capitolo 3 risiede nella sua attitudine o meno all’alimentazione umana. In tali circostanze, la questione decisiva è se, al momento dello sdoganamento, le merci di cui si tratta fossero atte all’alimentazione umana.</p>
<p>Al fine di stabilire se un prodotto sia atto o meno all’alimentazione umana, ai sensi di detta nota, per la Corte occorre tener conto di tutti gli elementi pertinenti relativi alle sue caratteristiche e alle proprietà oggettive ad esso inerenti.</p>
<p>La Corte ha rilevato che dagli atti di causa si ricavavano diversi elementi relativi al modo in cui le merci di cui trattasi erano state trattate prima del loro sdoganamento, quali l’aggiunta di acido acetico o di un altro acido, il loro immagazzinamento alla rinfusa e una manipolazione che non rispetta le norme di igiene alimentare, un elevato tenore di ABVT, una temperatura elevata e un lungo periodo di conservazione delle stesse.</p>
<p>Simili elementi si riferiscono alle caratteristiche e alle proprietà oggettive inerenti alle merci di cui trattasi, quindi idonei a determinare se esse siano atte o meno all’alimentazione umana.</p>
<p>Infatti, a causa delle caratteristiche del processo della sua fabbricazione, non può essere esclusa la presenza, in un prodotto, di sostanze nocive per la salute umana: ciò costituisce un elemento pertinente, atto a giustificare la qualificazione di un siffatto prodotto come non alimentare, alla luce delle sue caratteristiche e delle sue proprietà oggettive, al pari delle informazioni fornite dal fabbricante.</p>
<p>Analogamente, la Corte ha rilevato che un fenomeno di decomposizione o un deterioramento dei materiali animali dà luogo a tossine che rendono tali materiali, in linea di principio, inadatti al consumo umano e producono altresì un rischio, in particolare, per la salute umana.</p>
<p>La Corte si è poi chiesta se sia consentito tener conto della normativa dell’Unione in materia di prodotti alimentari e di igiene alimentare al fine di determinare se le catture di cui trattasi nel procedimento principale siano “non atte all’alimentazione umana”.</p>
<p>A tale riguardo, la Corte ha osservato che la classificazione di una merce dipende dalla NC, ma la normativa unionale in materia di igiene e prodotti alimentari costituisce, comunque, uno degli elementi da prendere in considerazione a tal fine.</p>
<p>Dalle informazioni contenute nel fascicolo processuale, la Corte ha concluso che era stata accertata la presenza, tra i prodotti di cui trattasi, di pesci il cui tenore di ABVT superava i limiti previsti dalla normativa dell’Unione, il che suggerisce uno stato di decomposizione avanzata e quindi un rischio per la salute umana in caso di consumo; è stata altresì ritenuta pertinente la circostanza secondo cui il trattamento dei pesci e dei ritagli di pesci di cui trattasi non era conforme alla normativa dell’Unione in materia di igiene alimentare, nella misura in cui quest’ultima verte proprio sui pericoli che i prodotti alimentari possono presentare per la salute.</p>
<p>In particolare, dall’articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento n. 853/2004 emerge che quest’ultimo stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, destinate agli operatori del settore alimentare che integrano quelle previste dal regolamento n. 852/2004 e che si applicano ai prodotti di origine animale trasformati e non. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 853/2004, gli operatori del settore alimentare rispettano, in particolare, le pertinenti disposizioni dell’allegato III di tale regolamento.</p>
<p>La sezione VIII, intitolata “Prodotti della pesca”, di tale allegato III contiene, in particolare, requisiti applicabili alle navi, requisiti applicabili durante e dopo le operazioni di sbarco di tali prodotti, requisiti applicabili agli stabilimenti, incluse le navi, in cui detti prodotti sono lavorati, norme sanitarie applicabili ai medesimi prodotti, nonché requisiti relativi alla loro conservazione. Tale sezione VIII contiene altresì diversi requisiti relativi alla temperatura dei prodotti della pesca, tra cui quelli previsti ai punti I, B, 1 e I, B, 3, del suo capitolo I, al punto 1, lettera b), ii), del suo capitolo II nonché al punto 1 del suo capitolo VII e al punto 1, lettera a), del suo capitolo VIII, che mirano, in sostanza, a garantire, in particolare, che i prodotti della pesca freschi e i prodotti della pesca non trasformati decongelati siano mantenuti, durante la conservazione e il trasporto, incluse le operazioni di scarico e di sbarco, ad una temperatura vicina a quella del ghiaccio in fusione.</p>
<p>Peraltro, il punto C del capitolo V della sezione VIII dell’allegato III del regolamento n. 853/2004 vieta l’immissione sul mercato dei prodotti che superano i limiti di tenore di ABVT previsti dal Regolamento n. 2074/2005.</p>
<p>In tali circostanze, la Corte ha concluso che l’inosservanza della normativa dell’Unione in materia di igiene dei prodotti alimentari può incidere sulla questione se un prodotto, in particolare a causa di un’eventuale contaminazione o a causa del suo stato di decomposizione, presenti un rischio per la salute umana e sia, pertanto, non atto all’alimentazione umana.</p>
<p>Infine, circa la rilevanza di documenti commerciali quali i contratti di acquisto delle catture di cui trattasi, i quali indicano che tali catture erano destinate alla produzione industriale di mangime per animali e non al consumo umano, siffatti documenti possono costituire elementi pertinenti relativi alle caratteristiche e alle proprietà oggettive di cui occorre tener conto ai fini della classificazione dei prodotti.</p>
<p>Quanto, poi, ai ritagli di pesci importati nell’Unione come sottoprodotti di origine animale rientranti nella categoria 3, conformemente all’articolo 3, punto 1, all’articolo 7, paragrafo 1, e all’articolo 10, lettera a), del Regolamento n. 1069/2009, la Corte ha ricordato che rientrano in tale categoria i materiali che sono stati considerati dal legislatore dell’Unione come “a basso rischio” per la salute pubblica e degli animali, in particolare, le carcasse e le parti di animali macellati che sono “idonee al consumo umano”, ma che non sono destinate a tale consumo per motivi commerciali.</p>
<p>La circostanza che tali ritagli di pesci importati dalla Società F.S. rientrino in detta categoria può quindi indicare che tali prodotti non sono atti all’alimentazione umana per il loro stato di presentazione, ai sensi della nota 1, lettera c), del capitolo 3 della seconda parte, sezione I, della NC, e deve altresì essere presa in considerazione ai fini della classificazione di detti prodotti nella voce appropriata della NC.</p>
<h2><strong>Tribunale di I° Grado dell’Unione europea, Sezione V, sentenza 8/7/2026, causa T-356/25 [Rapera] – Pres. Papasavvas, Rel. Sampol Pucurull – AY c/ Anexartiti Archi Dimosion Esodon</strong></h2>
<p><strong>Sistema comune dell’IVA – Rappresentante fiscale designato come debitore dell’IVA – Articolo 204 della direttiva 2006/112/CE – Responsabilità solidale – Articolo 205 della direttiva 2006/112 – Normativa nazionale che designa il rappresentante fiscale come debitore dell’IVA e ne prevede la responsabilità solidale – Proporzionalità</strong></p>
<blockquote>
<p><em>L&#8217; articolo 204 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d&#8217;imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un rappresentante fiscale di un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro sia ritenuto debitore dell&#8217;imposta, ai sensi di detta disposizione, laddove tale rappresentante fiscale non sia coinvolto nelle operazioni imponibili effettuate dal soggetto passivo, e purché egli sia stato designato come tale da quest&#8217;ultimo.</em></p>
</blockquote>
<blockquote>
<p><em>L&#8217;articolo 205 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2019/1995, letto alla luce del principio di proporzionalità, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un rappresentante fiscale che non è designato come debitore dell&#8217;imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, bensì è incaricato di adempiere, per conto di un siffatto soggetto passivo, obblighi dichiarativi in materia di IVA, senza dover tenere libri contabili né rilasciare documenti sulle operazioni effettuate da tale soggetto passivo, possa essere ritenuto solidalmente responsabile del versamento dell&#8217;IVA dovuta, laddove né l&#8217;autorità fiscale né il giudice competente siano legittimati a verificare se egli sia stato coinvolto nell&#8217;attività economica del soggetto passivo, se sapesse o avrebbe dovuto sapere che l&#8217;imposta non sarebbe stata versata e se abbia agito o meno in buona fede e abbia adottato tutte le misure che si possono ragionevolmente richiedere al fine di garantire il rispetto degli obblighi in materia di IVA.</em></p>
</blockquote>
<blockquote>
<p><em>Il fatto che l&#8217;operazione per la quale l&#8217;IVA è dovuta sia stata effettuata utilizzando il numero individuale di identificazione IVA attribuito al soggetto passivo dallo Stato membro in cui è stabilito o utilizzando quello attribuito dallo Stato membro in cui l&#8217;IVA è dovuta non può essere determinante per le risposte che figurano ai capoversi che precedono.</em></p>
</blockquote>
<blockquote>
<p><em>L&#8217; articolo 205 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2019/1995, letto alla luce dell&#8217;articolo 204, paragrafo 1, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che un debitore dell&#8217;imposta designato ai sensi di tale articolo 204 non può essere altresì responsabile in solido ai sensi dell&#8217;articolo 205 della medesima direttiva.</em></p>
</blockquote>
<p>AY è una spedizioniera doganale, registrata in Grecia in qualità di rappresentante fiscale della O., una società con sede in Italia. Secondo una procura speciale del 2022 depositata presso il registro dell’amministrazione finanziaria competente, AY è stata designata “delegata fiscale” della O. in Grecia e aveva per compito la “rappresentanza fiscale della società” dinanzi alle autorità doganali e fiscali, la “presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA”, il “versamento da parte della società e per conto di quest’ultima degli importi fissati dalle autorità doganali e fiscali per conto della società” e “lo svolgimento di formalità doganali di qualsiasi natura collegate allo sdoganamento delle merci per conto della società tramite gli uffici doganali del paese, firmando i documenti necessari”.</p>
<p>La O. è titolare di un numero di identificazione IVA italiano nonché di un numero di identificazione IVA greco. La sua attività principale consiste nell’immissione in commercio di cellulosa, materia prima destinata alla produzione di carta igienica. A tal fine, essa immagazzina merci di provenienza dalla Finlandia in varie aree di stoccaggio situate all’interno del territorio greco.</p>
<p>Nel 2023 l’AADE (Autorità indipendente greca delle Entrate pubbliche) ha proceduto ad una verifica sugli esercizi d’imposta 2020-2022. Tale verifica verteva, da un lato, sulle cessioni intracomunitarie effettuate dalla O. utilizzando il suo numero di identificazione IVA greco a destinazione di clienti stabiliti in Bulgaria e in Italia e, dall’altro lato, sulle cessioni intracomunitarie effettuate utilizzando il suo numero di identificazione IVA italiano a destinazione di clienti stabiliti in Grecia.</p>
<p>Al termine di tale verifica, l’AADE ha accertato che lo stabilimento greco della O. aveva omesso di pagare un importo totale d’IVA pari a EUR 3344061,47.</p>
<p>In tali circostanze, l’AADE ha adottato, nei confronti della O. e di AY, in qualità di rappresentante fiscale di tale società, un provvedimento recante misure cautelari consistenti nel congelamento di una parte dei depositi che esse detenevano in alcuni istituti di credito in Grecia.</p>
<p>AY ha proposto un ricorso di annullamento avverso tale provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo di primo grado di Salonicco, che ha investito il Tribunale unionale di alcune questioni pregiudiziali.</p>
<p>In particolare, il giudice del rinvio ha chiesto al Tribunale se, alla luce della giurisprudenza della Corte europea, in particolare delle sentenze del 20 maggio 2021, ALTI, e del 12 maggio 2022, U.I. (Rappresentante doganale indiretto), le disposizioni della direttiva IVA, e in particolare il suo articolo 205, dovessero essere interpretate nel senso che esse consentono di istituire una responsabilità solidale per il versamento dell’IVA dovuta a titolo di acquisti intracomunitari di beni nei confronti di una persona che si limita a presentare le relative dichiarazioni IVA e a versare l’imposta dovuta senza tenere libri contabili né rilasciare documenti sulle operazioni effettuate dal suo mandante.</p>
<p>Inoltre, il giudice del rinvio si è interrogato sulle condizioni alle quali il rappresentante fiscale di un soggetto passivo ai fini dell’IVA stabilito in un altro Stato membro può essere ritenuto debitore ai sensi dell’articolo 204 della direttiva IVA, in particolare laddove né l’autorità fiscale né il giudice competente siano legittimati a verificare se tale rappresentante sia stato effettivamente coinvolto nell’attività economica del soggetto passivo che egli rappresenta.</p>
<p>Infine, il giudice del rinvio ha chiesto, al fine di valutare se le disposizioni nazionali applicate dall’AADE soddisfacessero i requisiti di chiarezza e di precisione e fossero conformi al principio della certezza del diritto, di chiarire se l’articolo 204, paragrafo 1, e l’articolo 205 della direttiva IVA dovessero essere interpretati nel senso che una persona può essere ritenuta contemporaneamente responsabile del versamento dell’IVA ai sensi di entrambe le disposizioni.</p>
<p>Nel rispondere nel senso di cui alla massima che precede, il Tribunale ha osservato in primo luogo, quanto all’art. 204 della direttiva IVA, che la designazione di un rappresentante fiscale in qualità di debitore dell’imposta prevista all’articolo 204, paragrafo 1, primo comma, della direttiva IVA, nonostante sia soltanto una facoltà per il soggetto passivo, consente una riscossione dell’IVA più efficace di quella che risulterebbe dall’applicazione delle regole normali, secondo le quali il debitore d’imposta è, in linea di principio, il soggetto passivo stesso.</p>
<p>In tale contesto, una condizione collegata alla facoltà di designare un rappresentante fiscale in qualità di debitore dell’imposta, quale il requisito di una partecipazione alle operazioni effettuate dal soggetto passivo rappresentato, può restringerne la portata e, pertanto, comprometterne l’effetto utile alla luce dell’obiettivo generale che consiste nel garantire una riscossione dell’IVA quanto più efficace possibile nel rispetto del principio di proporzionalità. Infatti, l’introduzione di un simile requisito è di natura tale da limitare il ricorso a tale facoltà, riducendone il contributo al recupero effettivo dell’IVA.</p>
<p>Quanto all’art. 205, il Tribunale ha rilevato che esso non precisa né le persone che possono essere designate debitrici in solido né le situazioni in cui una tale designazione può essere effettuata, limitandosi a conferire agli Stati membri il potere di determinare le condizioni e le modalità di applicazione della responsabilità in solido che esso prevede, nel rispetto, in particolare, dei principi della certezza del diritto e di proporzionalità.</p>
<p>Le misure che gli Stati membri possono adottare sulla base dell’articolo 205 della direttiva IVA non possono eccedere quanto è necessario per preservare i diritti dell’Erario. In particolare, le misure nazionali che conducono, nella pratica, a instaurare un sistema di responsabilità solidale oggettiva eccedono quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo. Ciò è quanto si verifica, in particolare, qualora un soggetto diverso dal debitore dell’IVA si trova obbligato a versare l’IVA dovuta da quest’ultimo senza avere la possibilità di esimersi da tale responsabilità solidale dimostrando di essere completamente estraneo alla condotta di tale debitore. Risulterebbe infatti chiaramente sproporzionato imputare, in modo incondizionato, al citato soggetto la perdita di gettito fiscale causata dalla condotta di un terzo soggetto passivo sulla quale egli non ha alcuna influenza.</p>
<p>Non è invece contrario al diritto dell’Unione esigere che un soggetto diverso dal debitore dell’imposta adotti tutte le misure che si possono ragionevolmente richiedere da parte sua al fine di assicurarsi che l’operazione effettuata non lo conduca a essere partecipe di un’evasione fiscale.</p>
<p>Pertanto, la circostanza che un soggetto diverso dal debitore dell’imposta abbia agito in buona fede utilizzando tutta la diligenza di un operatore avveduto, che abbia adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere e che sia esclusa la sua partecipazione a un’evasione costituiscono elementi da prendere in considerazione per determinare la possibilità di obbligare in solido tale soggetto a versare l’IVA dovuta.</p>
<p>Quanto al rapporto tra le due norme, il Tribunale ha rilevato che il rappresentante fiscale designato come debitore dell’imposta in applicazione dell’articolo 204 della direttiva IVA non può essere ritenuto solidalmente responsabile del debito dell’IVA del soggetto passivo che egli rappresenta, poiché l’articolo 205 di tale direttiva prevede che il responsabile in solido non possa essere il debitore dell’imposta.</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regolamento contro il lavoro forzato: in vigore da&#8230; oggi?</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2026/10/16/regolamento-contro-il-lavoro-forzato-in-vigore-da-oggi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Comisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 11:29:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[dazi statunitensi]]></category>
		<category><![CDATA[divieti di importazione]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza_26_05]]></category>
		<category><![CDATA[indagini sulle filiere]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro forzato]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni commerciali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ildoganalista.it/?p=4942</guid>

					<description><![CDATA[Il regolamento europeo contro i prodotti ottenuti con lavoro forzato, i suoi effetti per le imprese e il procedimento di indagine, con un confronto con le misure statunitensi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-2 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-2"><p style="text-align: center;"><strong>Lo sfruttamento lavoro forzato nella fabbricazione di prodotti di largo consumo è un tema di portata globale. </strong></p>
<p>Secondo le stime dell&#8217;Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), nel 2022 circa 27,6 milioni di persone a livello mondiale versavano in una situazione di lavoro forzato, tra cui 3,3 milioni di minori. Con l’obiettivo di contrastare tale fenomeno, l’Unione europea ha adottato il Regolamento UE 27 novembre 2024, n. 2024/3015 (Regolamento UE sul lavoro forzato), che introduce il divieto per gli operatori di esportare, immettere o mettere a disposizione sul mercato dell’Unione europea prodotti ottenuti con il lavoro forzato.</p>
<p>La disciplina si applica a qualsiasi merce ottenuta in tutto o in parte con il lavoro forzato, in una qualunque fase della catena di approvvigionamento. Ai fini dell’applicazione del regolamento è irrilevante la percentuale di prodotto realizzata mediante lavoro forzato, essendo sufficiente che quest’ultimo abbia interessato, anche solo parzialmente, una qualsiasi fase del processo produttivo.</p>
<p>Il regolamento recepisce la definizione di lavoro forzato contenuta nell’articolo 2 della Convenzione OIL del 1930 n. 29, ai sensi della quale costituisce “lavoro forzato” qualsiasi lavoro o servizio estorto a una persona, anche minore, sotto la minaccia di una pena e per il quale la medesima non si sia offerta spontaneamente.</p>
<p>La nozione base si compone di tre elementi, ossia l’esistenza di un’attività lavorativa o di un servizio, l’assenza di consenso libero e volontario del lavoratore e il ricorso a forme di coercizione, compresa la violenza fisica, la servitù per debiti, il trattenimento della retribuzione, il sequestro o la trattenuta dei documenti di identità, intimidazioni o minacce, in forma diretta o indiretta.</p>
<p>Il lavoro forzato può essere suddiviso in due macro-categorie, a seconda che sia imposto da soggetti privati (<em>privately imposed forced labour</em>) o dallo Stato (<em>State-Imposed Forced Labour – SIFL</em>), ossia dalle autorità statali, da soggetti che agiscono per conto dello Stato ovvero da enti che esercitano poteri assimilabili a quelli pubblici.</p>
<p>Il divieto introdotto dal regolamento UE si estende anche ai prodotti offerti mediante piattaforme di <em>e-commerce</em> o altri mezzi di vendita a distanza se messi a disposizione sul mercato dell’Unione, ossia se l’offerta di vendita è destinata agli utilizzatori finali nell’Unione.</p>
<p>Fuori dall’ambito di applicazione restano le prestazioni di servizi, anche qualora siano funzionali all’immissione sul mercato di un prodotto del lavoro forzato, quali, per esempio, trasporto, deposito, magazzinaggio o attività logistiche. Parimenti, sono esclusi il lavoro domestico e i prodotti che hanno già raggiunto gli utilizzatori finali.</p>
<p>Il regolamento è entrato in vigore il 13 dicembre 2024 ma sarà pienamente applicabile dal 14 dicembre 2027. In attesa di tale data, il 3 settembre 2026, la Commissione europea ha pubblicato in Gazzetta ufficiale Linee guida illustrative, contenenti indicazioni operative sugli obblighi di <em>due diligence</em> necessari per conformarsi alla nuova disciplina.</p>
<p>Un’importante precisazione: la Commissione ha precisato che le nuove regole non interesseranno soltanto i prodotti realizzati dopo il 14 dicembre 2027, ma anche quelli già presenti sul mercato europeo a quella data. Saranno quindi soggette al divieto le merci conservate nei magazzini, esposte nei punti vendita o offerte attraverso piattaforme online e altri canali di vendita a distanza, anche se prodotte o importate prima dell’entrata in vigore del regolamento.</p>
<p>Sebbene, pertanto, l’entrata in vigore del regolamento sia prevista fra più di un anno, le imprese potrebbero essere destinatarie domani di beni immessi in consumo oggi!</p>
<p>Ma come funzionerà il procedimento sanzionatorio? Secondo le linee guida della Commissione, si articolerà in diverse fasi. In primo luogo, l’Autorità procederà alla raccolta e alla valutazione di tutte le informazioni pertinenti e verificabili per stabilire se vi sia una probabile violazione del divieto di lavoro forzato.</p>
<p>Se vi sarà un rischio probabile di violazione, l’Autorità potrà avviare una fase preliminare rispetto all’indagine formale per raccogliere ulteriori informazioni dagli operatori economici e verificare l’esistenza di un fondato motivo di preoccupazione.</p>
<p>In tal caso, l’Autorità avvierà un’indagine formale che dovrà concludersi entro nove mesi. Agli operatori economici coinvolti dovrà essere concesso un termine compreso tra trenta e sessanta giorni lavorativi per fornire le informazioni richieste. In fase di indagine l’Autorità potrà prendere in considerazione anche le trascrizioni dei colloqui, foto, video delle condizioni di lavoro, dei dormitori, note di conversazioni, copie di messaggi o corrispondenza per posta elettronica, immagini satellitari e geolocalizzazione degli impianti.</p>
<p>All’esito dell’indagine, nel caso in cui sia accertata la violazione, l’Autorità potrà adottare una decisione che vieti l’immissione sul mercato unionale dei prodotti interessati e la pubblica sul Portale Unico sul Lavoro Forzato (<em>Forced Labour Single Portal</em>). Il divieto avrà efficacia generale e si applicherà anche agli altri operatori che commercializzino o esportino tali prodotti. Per i beni appartenenti a catene di approvvigionamento strategiche o critiche, l’Autorità potrà imporre il trattenimento temporaneo dei prodotti, anziché il loro smaltimento, fino all’eliminazione della “componente” di lavoro forzato, ove possibile. La decisione dovrà indicare un termine ragionevole entro il quale gli operatori dovranno conformarsi agli ordini e alle informazioni sulla possibilità di chiedere all’autorità competente di riesaminarla o ritirarla, nonché sulle opzioni di ricorso contro di essa nella giurisdizione competente.</p>
<p>Gli Stati membri UE, entro il prossimo dicembre, dovranno stabilire le sanzioni applicabili in caso di inosservanza di una decisione, tenendo conto di diversi fattori, tra cui la gravità e la durata dell’inosservanza, le precedenti violazioni e il grado di cooperazione degli operatori coinvolti, oltre a eventuali fattori attenuanti o aggravanti.</p>
<p>Da osservare che, nel caso in cui, durante l’indagine, emerga un rischio o un caso di lavoro forzato, l’operatore sarà tenuto ad adottare tempestivamente misure idonee a prevenirlo, eliminarlo o attenuarlo. Si tratta di un aspetto rilevante, poiché l’Autorità potrà decidere di non avviare l’indagine qualora ritenga che non sussista più un sospetto fondato proprio in ragione delle misure adottate dall’impresa.</p>
<p>Per le imprese sarà fondamentale dotarsi di un sistema di <em>due diligence</em> idoneo a prevenire e gestire i rischi di lavoro forzato lungo l’intera catena di approvvigionamento.</p>
<p>Per realizzare gli obiettivi imposti dal Regolamento, la Commissione si è impegnata a cooperare e collaborare con le autorità designate da ciascun Stato membro, ma anche con quelle di Paesi terzi, organizzazioni internazionali, rappresentanti della società civile e altri pertinenti portatori di interessi.</p>
<p>Anche gli Stati Uniti hanno adottato una normativa nazionale che vieta l’importazione di merci prodotte con il lavoro forzato.</p>
<p>Nel caso statunitense, tuttavia, più che l’intento umanitario sembra prevalere ancora una volta la volontà di utilizzare lo strumento sanzionatorio come arma geopolitica.</p>
<p>Il 23 luglio scorso, l’Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti (USTR) ha concluso le indagini ai sensi della <em>Section 301</em> del <em>Trade Act</em> del 1974. All’esito a tali indagini, sono stati applicati, nei confronti di 60 Paesi, dazi con aliquote pari al 10% e al 12,5%, per la mancata imposizione e applicazione effettiva del divieto di importazione di merci prodotte con lavoro forzato.</p>
<p>La misura tariffaria americana è entrata in vigore il 24 luglio 2026 e si applica alle merci dichiarate per il consumo (<em>entry for consumption</em>) o estratte da un deposito per il consumo.</p>
<p>L’aliquota fissa del 10% si applica a 17 Paesi che prevedono un divieto di importazione di merci prodotte con lavoro forzato, e che si sono impegnati a rispettarlo tramite un Accordo di reciprocità commerciale con gli Stati Uniti o che hanno adottato un regime parziale; l’aliquota del 12,5% si applica, invece, a tutte le altre nazioni.</p>
<p>Per l’Unione europea e Taiwan, il dazio imposto sulla base della <em>Section 301</em> è limitato in modo che il suo valore, sommato al dazio MFN (<em>most favorite nation</em>) su un determinato bene, non superi il 10%. Lo stesso meccanismo si applica ai beni importati da Giappone, Corea del Sud e Svizzera, ma con l’aliquota, al netto del dazio MFN, pari al 12,5%.</p>
<p>A differenza delle precedenti misure di politica economica, i dazi adottati sulla base della Section 301 non presentano un limite di tempo determinato, ma sono subordinati ai progressi di ogni singolo Stato nella lotta alle pratiche di lavoro forzato.</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>ADM: ammissione temporanea imbarcazioni da diporto extra-UE</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2026/10/16/adm-ammissione-temporanea-imbarcazioni-da-diporto-extra-ue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valentina Picco and Cristina Zunino]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 11:27:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[acque territoriali unionali]]></category>
		<category><![CDATA[ammissione temporanea]]></category>
		<category><![CDATA[appuramento del regime]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza_26_05]]></category>
		<category><![CDATA[imbarcazioni da diporto]]></category>
		<category><![CDATA[yacht commerciali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ildoganalista.it/?p=4941</guid>

					<description><![CDATA[I chiarimenti ADM sull’ammissione temporanea delle imbarcazioni extra-UE: durata del regime, prova dell’uscita, uso privato e disciplina degli yacht commerciali.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-3 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-2 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-3"><p>A seguito di quesiti formulati da associazioni di categoria e da uffici territoriali in merito alle modalità di applicazione del regime di ammissione temporanea alle imbarcazioni da diporto immatricolate in Paesi terzi impiegate per uso privato o commerciale, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la circolare n. 11/D del 15 maggio 2026, è intervenuta fornendo ulteriori indicazioni operative.</p>
<p>La circolare si inscrive in un percorso di progressivo affinamento della prassi amministrativa, andando a integrare e consolidare i chiarimenti già forniti con le circolari nn. 20/D del 2022 e 8/D del 2025.</p>
<p>L’Agenzia innanzitutto conferma il principio cardine già sancito dalla prassi precedente: le imbarcazioni immatricolate in un Paese terzo che fanno ingresso nel territorio dell’Unione europea beneficiano di una forma di semplificazione in virtù della quale il semplice attraversamento della frontiera consente di vincolare automaticamente il mezzo al regime di ammissione temporanea, ai sensi dell’art. 141, par. 1, lett. d), RD. Per le imbarcazioni da diporto, ciò significa che l’ingresso nelle acque territoriali dello Stato membro entro le 12 miglia dalla costa è, in linea di principio, sufficiente a produrre tale effetto.</p>
<p>In alternativa alla semplificazione automatica, il soggetto interessato può optare per la dichiarazione verbale di vincolo al regime, presentando l’apposito formulario di cui all’allegato 71-01 RD, ai sensi dell’art. 165 RD, strumento utile in quanto consente di attestare in modo formale la data di arrivo dell’imbarcazione nel territorio unionale. La stessa attestazione può essere ottenuta recandosi presso l’Ufficio della Capitaneria di Porto.</p>
<p>La scelta tra le due opzioni è rilevante ai fini della certezza probatoria: qualora l’Autorità doganale effettui un controllo, l’onere della prova circa la data di ingresso nel territorio UE — e, ove applicabile, la successiva uscita — grava sul titolare del regime.</p>
<h2><strong>Il periodo massimo di permanenza e il computo del termine di appuramento</strong></h2>
<p>Per le imbarcazioni ad uso privato, il periodo massimo di permanenza in regime di ammissione temporanea è di 18 mesi ai sensi dell’art. 217 RD.</p>
<p>La circolare chiarisce un aspetto di frequente applicazione nella pratica della nautica: il termine di 18 mesi deve essere considerato complessivamente, anche nel caso in cui il bene sia stato temporaneamente vincolato a un altro regime speciale — ad esempio il perfezionamento attivo per lavori di riparazione o lavorazioni non effettuabili in ammissione temporanea — e successivamente tornato in ammissione temporanea. Il suddetto chiarimento si inserisce nell’evoluzione della posizione della Commissione europea, che ha inteso superare le divergenze applicative tra i diversi Stati membri, allineando la prassi nazionale a un’interpretazione uniforme a livello unionale.</p>
<p>Tuttavia, tale principio di computo cumulativo trova applicazione solo qualora il bene sia vincolato a diversi regimi dal medesimo soggetto e per la medesima finalità (uso privato). Nel settore della nautica è frequente che l’ammissione temporanea sia in capo al proprietario dell’imbarcazione a uso privato, mentre il regime di perfezionamento attivo per i lavori sia richiesto dal cantiere: poiché in tal caso differiscono sia i soggetti titolari che le finalità, ai fini del calcolo del termine massimo rilevano esclusivamente i periodi in cui l’imbarcazione è vincolata all’ammissione temporanea dal medesimo soggetto.</p>
<h2><strong>L’appuramento del regime: la prova dell’uscita dalle acque unionali</strong></h2>
<p>Recependo le indicazioni dei Servizi della Commissione europea — volte a superare le divergenze applicative tra Stati membri — l’Agenzia delle dogane nella circolare precisa che il regime di ammissione temporanea si considera appurato con l’uscita dell’imbarcazione a uso privato dalle acque territoriali dell’UE.</p>
<p>La prova di tale uscita può essere fornita attraverso molteplici strumenti:</p>
<ol>
<li>il sistema di rilevazione satellitare A.I.S. (Automatic Identification System) che attesti l’arrivo della nave in acque internazionali;</li>
<li>documentazione attestante l’arrivo in un porto terzo o dalla quale risultino i bunkeraggi effettuati all&#8217;estero;</li>
<li>le annotazioni sul diario di bordo.</li>
</ol>
<p>Dopo aver chiarito le modalità di vincolo al regime e le regole per il calcolo del termine di appuramento, la circolare affronta, al punto 2, una questione preliminare e altrettanto rilevante sul piano operativo: l’individuazione del soggetto legittimato a utilizzare l&#8217;imbarcazione in regime di ammissione temporanea e, conseguentemente, del titolare dell’autorizzazione al regime.</p>
<p>Come noto, l’art. 212, par. 2 e par. 3, RD, dispone che le imbarcazioni ad uso privato devono essere utilizzate da soggetti stabiliti fuori dal territorio dell’Unione e l’autorizzazione al regime va concessa al soggetto che ha il controllo fisico delle merci al momento del vincolo, salvo che questi agisca per conto di un’altra persona, nel qual caso l’autorizzazione spetta a quest’ultima. Inoltre, un mezzo immatricolato in un Paese terzo può essere utilizzato anche da soggetti terzi purché autorizzati dal titolare del regime, consentendo così — a titolo esemplificativo — che un’imbarcazione di proprietà di una società extra-UE venga usata da dipendenti o collaboratori della stessa.</p>
<p>Per agevolare l’individuazione concreta del soggetto da considerare “utilizzatore”, l’Agenzia richiama la Guida per gli Stati membri e gli operatori relativa alle procedure speciali (TAXUD/A2/SPE/2016/001/REV24 del 5 novembre 2025), illustrando tre esempi pratici.</p>
<h3><em>Esempio 1 — Uso privato: proprietario a bordo</em></h3>
<p>Il proprietario dello <em>yacht</em>, stabilito fuori dall’UE, assume uno skipper e un equipaggio anch’essi extra-UE. Il proprietario si trova a bordo al momento dell’ingresso nel territorio doganale dell’Unione. Lo scopo è il trasporto di persone senza retribuzione ai sensi dell’art. 207 CDU e conseguentemente si tratta di uso privato. L’autorizzazione va concessa al proprietario, in quanto lo skipper agisce per suo conto (artt. 212, par. 2, e 163, par. 1, punto 4, lett. c), RD). L’utilizzatore è il proprietario ai sensi dell&#8217;art. 212, par. 3, lett. b), RD, nonostante lo skipper abbia il controllo fisico dell’imbarcazione al momento dell&#8217;ingresso.</p>
<h3><em>Esempio 2 — Uso privato: proprietario non a bordo </em></h3>
<p>Il proprietario, stabilito fuori dall’UE, mette l’imbarcazione a disposizione di skipper ed equipaggio — anch’essi extra-UE — disponendo che la conducano da un Paese terzo nel territorio unionale per la stagione estiva, mentre lui la raggiunge successivamente in aereo. Lo scopo rimane il trasporto di persone senza retribuzione, quindi si tratta ancora di uso privato. Anche qui l’autorizzazione è concessa al proprietario (skipper come mandatario: artt. 212, par. 2, e 163, par. 1, punto 4, lett. c), RD) e l’utilizzatore è il proprietario ai sensi dell’art. 212, par. 3, lett. b), RD, ancorché non fosse fisicamente a bordo al momento dell&#8217;ingresso nel territorio doganale dell&#8217;Unione.</p>
<h3><em>Esempio 3 — Uso commerciale</em></h3>
<p>Il proprietario, stabilito fuori dall’UE, noleggia la propria imbarcazione con equipaggio e capitano, anch’essi extra-UE. Lo yacht entra nel territorio doganale dell’Unione con lo scopo di trasportare persone a titolo oneroso (art. 207 CDU): si tratta pertanto di un caso di uso commerciale dei mezzi di trasporto. In questo caso l’autorizzazione va concessa al comandante, in quanto ha il controllo fisico dell’unità al momento dell’ingresso e non agisce per conto dell’armatore (artt. 212, par. 2, e 163, par. 1, punto 4, lett. c), RD). L’utilizzatore è lo skipper ai sensi dell&#8217;art. 212, par. 3, lett. b), RD.</p>
<p>Il filo conduttore dei tre esempi conduce a ritenere che <em>discrimen</em> tra uso privato e uso commerciale non dipende dalla mera presenza o assenza del proprietario a bordo, bensì dallo scopo del trasporto — gratuito o oneroso — e dal rapporto giuridico che lega skipper e armatore. Quando lo skipper è un mandatario del proprietario, l’autorizzazione resta in capo a quest’ultimo; quando invece lo skipper opera in modo autonomo in esecuzione di un contratto di noleggio a titolo oneroso, diventa egli stesso titolare dell’autorizzazione e utilizzatore del mezzo.</p>
<h2><strong>I commercial yacht: la disciplina speciale per uso commerciale e noleggio/charter</strong></h2>
<p>La Circolare n. 11/D del 2026 dedica particolare attenzione agli yacht impiegati a fini commerciali, categoria che comprende il trasporto di persone a titolo oneroso (noleggio/charter).</p>
<p>La regola fondamentale è che i <em>commercial yacht</em> — vale a dire quelli operanti in presenza di un contratto commerciale a titolo oneroso — non possono essere considerati mezzi di trasporto marittimo ad uso privato e i relativi termini di appuramento seguono la disciplina dell&#8217;art. 217, lett. b), RD, in base alla quale il mezzo può permanere nel territorio UE per il tempo necessario a effettuare le operazioni di trasporto.</p>
<p>La circolare precisa altresì che, anche per i <em>commercial yacht</em>, rimangono consentite le attività di manutenzione e riparazione ordinaria in regime di ammissione temporanea quando necessarie nel corso dello svolgimento della propria attività commerciale. Le imbarcazioni si considerano in manutenzione sia che le attività vengano svolte all’interno dei cantieri, che in rada; una volta conclusa la manutenzione, dovrà essere ripresa l’attività commerciale prevista per poter continuare a usufruire del regime.</p>
<p>L’Agenzia chiarisce altresì il regime transitorio nel caso in cui lo yacht entri nelle acque unionali senza che sia ancora in vigore un contratto di noleggio: in tal caso l’ingresso avviene in ammissione temporanea ad uso privato. Qualora, prima della scadenza del termine di appuramento, il mezzo divenga oggetto di un contratto a titolo oneroso, lo yacht dovrà uscire dal territorio doganale dell’Unione per appurare il regime di ammissione temporanea privata, e solo successivamente potrà rientrare in ammissione temporanea per uso commerciale. In tal caso il <em>commercial yacht</em> immatricolato in un Paese terzo, i cui utilizzatori (equipaggio e turisti) siano stabiliti in un Paese terzo, può permanere nelle acque territoriali dell’UE per il periodo indicato nel contratto e per l’itinerario ivi previsto, Una volta completata l’attività, l’imbarcazione dovrà uscire dalle acque territoriali, dando evidenza dell’uscita con le modalità indicate sopra.</p>
<p>La circolare conclude precisando che anche per le imbarcazioni vincolate al regime è consentita la sottoposizione a operazioni di manutenzione e riparazione ordinaria a condizione che tali interventi non ne modifichino la struttura, non comportino miglioramenti delle prestazioni e non determinino un considerevole aumento di valore. A differenza del regime di perfezionamento attivo, l’esecuzione di tali attività ordinarie non comporta l’obbligo di prestazione della garanzia.</p>
<p>Con la circolare in esame, l’Agenzia intende fornire chiarimenti sulle procedure applicabili in una materia che, soprattutto nel settore della charter nautica, ha generato — e continua a generare — rilevanti incertezze interpretative nella prassi operativa. Tra i profili di maggiore interesse figurano il computo cumulativo del termine massimo di 18 mesi per le imbarcazioni ad uso privato, le modalità di prova dell’appuramento mediante strumenti alternativi — quali i sistemi AIS, il diario di bordo e la documentazione attestante l’arrivo in un porto di un Paese terzo — nonché la distinzione tra uso privato e uso commerciale degli yacht, con le relative conseguenze sui termini di permanenza nel territorio doganale dell’Unione. La circolare si inserisce, inoltre, nel solco delle indicazioni provenienti dalla Commissione europea e conferma l’intento dell’Amministrazione doganale nazionale di favorire un’applicazione uniforme della disciplina a livello unionale, riducendo le incertezze e le difformità interpretative emerse nella prassi dei diversi Stati membri.</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il nuovo CDU: tutte le novità della riforma doganale europea</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2026/10/16/il-nuovo-cdu-tutte-le-novita-della-riforma-doganale-europea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sara Armella and Tatiana Salvi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 11:26:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[autorità doganale europea]]></category>
		<category><![CDATA[centro doganale digitale]]></category>
		<category><![CDATA[commercio elettronico]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza_26_05]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità doganale]]></category>
		<category><![CDATA[riforma del codice doganale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ildoganalista.it/?p=4940</guid>

					<description><![CDATA[Le novità della riforma doganale europea: autorità comune, gestione centralizzata dei dati, commercio elettronico, nuovi operatori affidabili e responsabilità degli importatori.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-4 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-3 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-4"><p><em><strong>Una riforma epocale per il commercio internazionale: il nuovo Codice doganale europeo (Reg. Ue 2026/2108), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 settembre 2026, riscrive le regole del diritto doganale, valorizzando la compliance e istituendo un sistema di controllo integrato tra gli Stati membri e la Commissione europea.</strong></em></p>
<p>La maggior parte delle nuove disposizioni non è immediatamente applicabile, essendo prevista una scansione temporale molto ampia, a partire dal 21 settembre 2027. Il legislatore europeo dovrà adottare, inoltre, i regolamenti delegati e di esecuzione.</p>
<p>Le disposizioni che, invece, entrano in vigore subito, sono quelle relative alla nuova tassa di gestione europea per i piccoli pacchi ordinati da Paesi extra-UE: la nuova <em>fee</em> sarà applicabile entro il 1° novembre 2026, andandosi a sommare al dazio fisso di 3 euro, per ogni tipologia di prodotto importato, già applicabile da luglio. La conferma della <em>handling fee </em>allontana probabilmente la tassa italiana prevista dalla Legge di bilancio, che rischia di sovrapporsi, in maniera poco coordinata, rispetto a queste due iniziative europee.</p>
<p>La <em>handling fee </em>europea sarà formalmente a carico delle piattaforme, ma verosimilmente sarà ribaltata sui consumatori. L’importo esatto della tassa di gestione, che i paesi UE inizieranno a riscuotere entro il 1° novembre 2026, sarà stabilito dalla Commissione europea e rivisto ogni due anni, per mantenerlo proporzionato ai costi effettivi.</p>
<p>Il nuovo Codice doganale dell’Unione introduce anche regole più stringenti per le piattaforme di commercio elettronico dei Paesi terzi: i venditori e le piattaforme e-commerce saranno considerati importatori e, quindi, obbligati al pagamento dei relativi dazi, oltre a rispondere della conformità dei prodotti.</p>
<p>Tra le novità del nuovo CDU si segnalano, inoltre, un’analisi dei rischi comune, un unico sistema informatico di gestione, l’Autorità doganale europea e il rafforzamento dei controlli extra-fiscali.</p>
<p>Attualmente, l’unione doganale e il funzionamento del mercato interno sono in gran parte demandati alle autorità doganali, cui sono affidati anche i compiti di proteggere i cittadini contro i rischi non finanziari connessi all’importazione di merci estere, l’efficace gestione di nuovi modelli di business, quali le vendite a distanza (<em>e-commerce</em>), la digitalizzazione, l’efficienza dei processi doganali e l’applicazione di pratiche uniformi nei diversi Paesi membri.</p>
<p>Proprio in queste aree si è rilevata la debolezza dell’architettura del Codice doganale del 2016 (Reg. Ue 2013/952), causata anche dell’eccessiva frammentazione dovuta ai 111 diversi sistemi informatici applicati dalle 27 autorità doganali nazionali.</p>
<p>A tal fine, il nuovo Codice prevede l’istituzione di una struttura centrale comune, ossia l’Autorità doganale dell’UE (<em>EU Customs Authority</em>, EUCA), con sede a Nizza, operativa a partire dal 2027.</p>
<p>EUCA agirà come un’unica entità, assumendo una funzione centrale nella <em>governance</em> del sistema doganale europeo, esercitando compiti di coordinamento delle attività di controllo, di gestione comune del rischio e di supporto tecnico-operativo alle autorità doganali degli Stati membri. La nuova autorità si occuperà, in particolare, della gestione e della manutenzione del <em>Data hub</em> europeo, l’infrastruttura digitale che costituirà il fulcro del futuro ecosistema informativo doganale dell&#8217;Unione, mediante l’integrazione delle dichiarazioni doganali, dei dati commerciali e delle informazioni rilevanti ai fini dell’analisi dei rischi.</p>
<p>L’Autorità ha il compito di sviluppare e coordinare l’analisi dei rischi in tutto il territorio dell’Unione, grazie ai dati di importazione ed esportazione inseriti nel nuovo <em>Data hub</em> europeo, assicurando un più rapido ed efficiente sdoganamento per gli scambi commerciali a basso rischio, grazie anche a una migliore individuazione delle frodi doganali.</p>
<p>Il nuovo sistema prevede, infatti, che gli scambi informativi, sia con le autorità doganali che con gli altri soggetti che intervengono nella catena di approvvigionamento, avvengano in via elettronica, attraverso questa unica interfaccia multifunzionale.</p>
<p>Il <em>Data hub </em>sarà operativo dal 2028 nel settore dell’e-commerce e dal 2034 diventerà obbligatorio per tutti gli operatori.</p>
<p>Il nuovo Codice doganale si propone, inoltre, di regolamentare la transizione da un sistema integralmente basato sulle dichiarazioni doganali di parte a un sistema basato sulla fornitura di informazioni al <em>Data hub</em> europeo (considerando n. 40 del nuovo CDU). Quando le funzionalità del Centro dati doganali dell’UE saranno disponibili, agli operatori dovrebbe essere data la possibilità di fornire o rendere disponibili informazioni alle autorità doganali tramite il <em>Data hub</em>.</p>
<p>Occorre considerare, inoltre, che, come evidenziato dai “considerando” del nuovo Codice, dal 2016 il ruolo delle autorità doganali si è evoluto, fino a comprendere sempre più una serie di regole di natura non finanziaria riguardanti la sicurezza, la protezione, l’accessibilità per le persone con disabilità, la sostenibilità, la salute e la tutela della vita umana, animale e vegetale, l’ambiente, la protezione dei diritti umani e della proprietà intellettuale, nonché la salvaguardia dei valori dell’Unione e il rispetto degli standard necessari per l’ingresso e la circolazione nel mercato interno.</p>
<p>L’ampliamento delle funzioni doganali comporta, sul versante privato, un nuovo e più ampio perimetro di responsabilità per l’importatore e l’esportatore, non più soltanto responsabili dell’obbligazione doganale, ma anche della conformità delle merci, anche per rischi extra-fiscali, in base alla legislazione specifica dei prodotti.</p>
<p>Parimenti, anche la responsabilità del rappresentante doganale indiretto, che secondo il testo del nuovo Codice “è considerato l’importatore o l’esportatore” si estende a tutti gli obblighi, non solo di carattere fiscale, gravanti su tali soggetti, ma anche a quelli relativi alla <em>compliance</em> del prodotto (art. 134 del nuovo Codice).</p>
<p>La riforma introduce, inoltre, una nuova figura di operatore doganale, che si affiancherà allo status AEO, ossia il <em>Trust and Check Traders </em>(T&amp;C). Rispetto alla proposta di riforma della Commissione europea, pubblicata nel 2023, che inizialmente immaginava una progressiva sostituzione degli operatori AEO con la nuova figura del T&amp;C, il testo approvato dal Consiglio prevede invece entrambe le autorizzazioni.</p>
<p>I criteri e le condizioni per diventare un <em>Trust and Check Trader</em> si basano sui criteri AEO, ma si prevede la necessità che tale soggetto sia “trasparente” per le autorità doganali. Ciò significa che gli operatori dovranno dotarsi di sistemi elettronici che tengano traccia della loro conformità e del movimento dei loro beni e concederne l’accesso alle autorità doganali.</p>
<p>La trasparenza è controbilanciata da significativi vantaggi, che consistono nella riduzione al minimo degli adempimenti e delle formalità doganali. Tra questi figurano la possibilità di svincolare le merci senza l’intervento della dogana e di non presentare una dichiarazione doganale per ogni importazione, assolvendo ai dazi con cadenza periodica e verificando in autonomia la conformità dei prodotti.</p>
<p>La nuova disciplina dedica, inoltre, particolare attenzione alle PMI e alle microimprese. La Commissione europea è chiamata a definire procedure per garantire l’accesso alle autorizzazioni di AEO e T&amp;C meno onerose e parametrare alle risorse finanziarie di cui dispongono.</p>
<p>Anche sul fronte sanzionatorio sono previste importanti novità. Il nuovo Codice prevede, come linea di indirizzo generale, un elenco minimo di infrazioni delle norme doganali (art. 273 ss del nuovo CDU), rimettendo, però, la scelta della misura appropriata agli Stati membri, con monitoraggio da parte della Commissione europea. L’obiettivo è quello di contrastare il fenomeno dello “shopping dei confini” da parte degli operatori che effettuano vendite a distanza. Restano di competenza dei singoli Stati le norme procedurali nazionali riguardanti le sanzioni amministrative, così come la designazione dell’autorità competente a erogare la sanzione.</p>
<p>Una disciplina sanzionatoria <em>ad hoc</em> è prevista in caso di vendite a distanza (art. 276 nuovo CDU). In particolare, nel caso in cui sia accertato un inadempimento sistematico da parte di un soggetto che opera nell’ambito del commercio a distanza, sarà irrogata una sanzione pecuniaria compresa tra l’1% e il 4% del valore totale delle merci importate nell&#8217;UE nei 12 mesi precedenti.</p>
<p>Violazioni sistematiche nell’ambito del commercio a distanza, classificheranno l’operatore tra i soggetti “ad alto rischio” nel <em>Customs Data hub</em>, con rilevanti implicazioni ai fini della definizione dei parametri di rischio e della determinazione dei controlli.</p>
<p>La riforma si presenta, invece, in forte continuità con il CDU 2016 sui principali aspetti sostanziali, quali la disciplina dell’obbligazione doganale, dei soggetti obbligati, le norme su classifica, origine, valore, regimi, cause di estinzione dell’obbligazione, poteri di accertamento, anche a posteriori e termini di prescrizione. Anche gli strumenti di compliance mantengono una disciplina pressocché invariata, a eccezione di quella relativa alle Informazioni vincolanti sul valore, completamente innovata.</p>
<p>Non si segnalano modifiche significative in tema di diritti degli operatori (diritto di ascolto e di impugnare le decisioni dell’Agenzia delle dogane), così come per le regole sulla revisione di parte e in materia di sgravio e rimborso.</p>
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		<title>Compliance doganale rafforzata: ADM valorizza l’adempimento spontaneo</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2026/08/07/compliance-doganale-rafforzata-adm-valorizza-ladempimento-spontaneo/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Sara Armella and Tatiana Salvi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 16:01:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza_26_04]]></category>
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					<description><![CDATA[Potenziato l’adempimento spontaneo in Dogana, con misure premiali per gli operatori, che consentono di ridurre al minimo le conseguenze sanzionatorie, sia dal punto di vista amministrativo che penale. La circolare dell’Agenzia delle dogane 19/06/2026, n. 16/D favorisce la compliance doganale, chiarendo che è sempre possibile correggere eventuali errori, anche per evitare un procedimento penale  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-5 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-4 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-5" style="--awb-text-transform:none;"><p>Potenziato l’adempimento spontaneo in Dogana, con misure premiali per gli operatori, che consentono di ridurre al minimo le conseguenze sanzionatorie, sia dal punto di vista amministrativo che penale.</p>
<p>La circolare dell’Agenzia delle dogane 19/06/2026, n. 16/D favorisce la <em>compliance</em> doganale, chiarendo che è sempre possibile correggere eventuali errori, anche per evitare un procedimento penale per contrabbando. Una possibilità che è ammessa anche quando il pagamento della sanzione avvenga in misura ridotta.</p>
<p>La correzione spontanea degli errori diventa così uno strumento premiale che, oltre a ridurre o azzerare le sanzioni, può arrivare fino all’estinzione del reato di contrabbando o alla non punibilità, offrendo in un quadro normativo in evoluzione una lettura organica degli istituti deflattivi e superando le incertezze applicative della prassi.</p>
<p>La Circolare 19 giugno 2026, n. 16/D, rappresenta un contributo di grande utilità pratica per gli operatori del settore doganale. Attraverso una lettura coordinata delle Disposizioni nazionali complementari (allegato I, d.lgs. 141/2024, Dnc) e della disciplina sanzionatoria tributaria (d.lgs., 18 dicembre 1997, nn. 471/472), l’Agenzia delle dogane traccia con chiarezza i confini e le opportunità della revisione della dichiarazione su istanza di parte e del ravvedimento operoso, provando a colmare alcune lacune interpretative.</p>
<p>Il sistema che emerge è coerente con i principi unionali di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni doganali, nonché con la logica premiale che deve permeare il rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente. In questo quadro, la scelta tra revisione su istanza di parte e ravvedimento operoso non è meramente formale, ma incide in modo sostanziale sulla misura delle conseguenze sanzionatorie.</p>
<p>Nell’ambito della revisione dell’accertamento su istanza di parte, la presentazione da parte del contribuente dell’istanza di revisione prima dell’avvio di qualsiasi attività di controllo, consente di correggere la dichiarazione doganale senza applicazione di sanzioni.</p>
<p>La presentazione dell’istanza esclude non soltanto l’applicazione delle sanzioni amministrative (art. 96, c. 13, Dnc), ma evita anche ogni eventuale contestazione penale. Già con la precedente circolare 10/12/2024, n. 25/D, l’Agenzia delle dogane aveva chiarito che in caso di revisione su istanza di parte non vi sono conseguenze penali per gli operatori.</p>
<p>Ciò in quanto, se l’operatore chiede spontaneamente di correggere errori o inesattezze non può esservi contrabbando. La sanzione penale richiede, infatti, l’elemento soggettivo del dolo (ossia dell’intenzionalità): se l’operatore rimedia a un errore doganale non può essere ritenuto penalmente responsabile.</p>
<p>Diversamente, il ravvedimento operoso (art. 13, d.lgs., 18 dicembre 1997, n. 472) presenta un maggiore ambito di operatività, essendo esperibile dal contribuente a partire dal momento in cui emerge l’irregolarità e fino alla notifica dell’avviso di accertamento da parte dell’Ufficio, garantendo una sanzione ridotta in base al momento in cui ci si avvale di tale istituto. Una misura premiale, che consente di ottenere uno sconto sulle sanzioni, garantendo un forte risparmio per gli operatori.</p>
<p>Facendo chiarezza su un aspetto fortemente dibattuto nella prassi applicativa, la circolare chiarisce che il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso non esclude la possibilità di accedere alla causa di estinzione del reato prevista dall’art. 112, primo comma, Dnc.</p>
<p>Al contrario, anche se la norma richiede il pagamento integrale del tributo e il versamento di una sanzione tra il 100 e il 200% dell’importo dei diritti contestati, tale somma può essere versata in misura ridotta.</p>
<p>Ciò in quanto le Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale (art. 104 Dnc) ammettono la possibilità di applicare gli istituti previsti dal d.lgs. 472/1997, tra cui rientra anche il ravvedimento operoso.</p>
<p>Di conseguenza, il pagamento del tributo e della sanzione, anche in misura ridotta, avvalendosi del ravvedimento operoso, comporta, a seconda della fattispecie, l’estinzione del reato o la sua non punibilità, se ricorrono tutti presupposti indicati dall’art. 112 Dnc.</p>
<p>Tale istituto, per produrre effetti, deve essere necessariamente integrale, comprensivo cioè di tributo, sanzioni (in misura anche ridotta) e interessi, se dovuti.</p>
<p>Tale adempimento presuppone, infatti, l’accettazione del risultato del controllo effettuato dalla Dogana, prima o dopo la consegna del verbale di contestazione. Il contribuente, inoltre, ha l’obbligo di comunicare l’avvenuto pagamento all’Agenzia delle dogane, in modo da permettere le opportune verifiche prima dello svincolo.</p>
<p>Una delle novità più rilevanti introdotte riguarda l’applicazione del cumulo giuridico nell’ambito del ravvedimento operoso in presenza di una pluralità di violazioni doganali (art. 12 d.lgs. 472/1997).</p>
<p>In tale ambito, dove l’ipotesi di concorso configurabile è quella del concorso materiale (più violazioni della stessa norma con più azioni od omissioni), il cumulo giuridico è applicabile sia in presenza di una pluralità di dichiarazioni errate (art. 79, Dnc), che in caso di una pluralità di omesse dichiarazioni (art. 78, Dnc).</p>
<p>A seguito della riforma fiscale (d.lgs. 87/2024), per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, l’importatore può calcolare la sanzione attraverso il cumulo giuridico, utilizzando anche il ravvedimento operoso. In tale caso, tuttavia, il cumulo opera soltanto per le violazioni della medesima disposizione commesse all’interno dello stesso periodo di imposta (anno solare). La circolare precisa, inoltre, che la sanzione va calcolata dalla data dell’importazione in cui è stata commessa la prima violazione ricompresa nel cumulo.</p>
<p>La circolare previsa, infine, che l’istituto del ravvedimento operoso incontra un preciso limite temporale nel caso di regolarizzazione a posteriori per tardiva presentazione della dichiarazione. L&#8217;accesso alla misura non è infatti più consentito qualora la dichiarazione doganale di regolarizzazione venga presentata con un ritardo superiore a 90 giorni dalla data di immissione in consumo.</p>
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		<title>Commercio internazionale: la forza supera il diritto?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Valentina Picco and Cristina Zunino]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 15:59:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza_26_04]]></category>
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					<description><![CDATA[Ogni volta che una crisi internazionale mette in discussione confini, sovranità o assetti geopolitici, riaffiora una domanda antica: prevale il diritto o prevale la forza? Questa domanda è oggi più che mai attuale anche nel commercio internazionale. Il dibattito contemporaneo tende spesso a presentare le due dimensioni (diritto e forza) come alternative tra loro.  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-6 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-5 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-6" style="--awb-text-transform:none;"><p>Ogni volta che una crisi internazionale mette in discussione confini, sovranità o assetti geopolitici, riaffiora una domanda antica: prevale il diritto o prevale la forza?</p>
<p>Questa domanda è oggi più che mai attuale anche nel commercio internazionale.</p>
<p>Il dibattito contemporaneo tende spesso a presentare le due dimensioni (diritto e forza) come alternative tra loro. Da un lato, vi sarebbe il diritto internazionale, fondato su regole, principi e istituzioni; dall’altro lato, la forza, la guerra e l’imposizione del potere.</p>
<p>Eppure, la storia delle relazioni internazionali mostra una realtà assai più complessa.</p>
<p>Il commercio internazionale si dovrebbe fondare sul diritto, su leggi sovranazionali, principi globali e istituzioni internazionali, ma negli ultimi anni il crescente ricorso indiscriminato a dazi, sanzioni e misure unilaterali ha dimostrato come invece, nei momenti di tensione geopolitica, i rapporti di forza tendano spesso a prevalere sulle regole condivise.</p>
<p>Tuttavia, la forza può controllare uno spazio, ma è unicamente la legalità che consente di governarlo.</p>
<p>Fino a qualche tempo fa il sistema del commercio internazionale era governato da norme sovranazionali, nelle quali i Paesi si riconoscevano, anche quando evitavano di ratificarle, come il caso degli Stati Uniti con la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto marittimo.</p>
<p>Quel sistema prevedeva una libertà degli scambi quasi incontrastata e garantiva che le navi cariche di petrolio, gas o container, affrontassero i mari ed entrassero in quasi tutti i porti senza rischi. L’Organizzazione mondiale del commercio (WTO) aveva un organismo d’appello, con sede a Ginevra, che si pronunciava sulle dispute fra Paesi e i relativi governi ne accettavano quasi sempre le sentenze. Questo organismo è stato di fatto paralizzato e reso inattivo: dal 30 novembre 2020 non ha più alcun membro in carica, poiché gli Stati Uniti hanno bloccato il rinnovo e la nomina dei giudici che ne facevano parte.</p>
<p>Il Tribunale internazionale per il diritto del mare (ITLOS) garantisce da Amburgo il rispetto della Convenzione sul diritto marittimo, che sancisce il principio della libertà di navigazione attraverso tutte le rotte commerciali e gli stretti del pianeta.</p>
<p>Queste norme e organismi hanno assicurato l’ossatura della globalizzazione dell’ultimo mezzo secolo.</p>
<p>Tuttavia, questo sistema di legalità e garanzie sta cessando di esistere.</p>
<p>Aveva già cominciato a declinare qualche tempo fa quando la Cina ha infranto ogni principio del WTO e quando il primo governo di Donald Trump, così come quello di Joe Biden, hanno paralizzato il suo organismo d’appello.</p>
<p>Ma il 2026, con il disastro di Hormuz, segna il naufragio definitivo del sistema di libertà commerciali delle ultime generazioni: al posto del diritto internazionale, ci sarà quello del più forte; al posto della libertà di navigazione, ci saranno le pretese di controllo e le manifestazioni di potere.</p>
<p>Il significato della crisi di Hormuz resterà non solo per il Golfo Persico, ma lascerà un segno profondo anche sul commercio globale e sul prezzo del petrolio.</p>
<p>Al cuore del problema c’è il progetto dell’Iran, implicitamente accettato dagli Stati Uniti nel <em>memorandum</em> di giugno 2026, di controllare Hormuz in quanto proprie «acque costiere»; si transita, chiedendo il permesso e magari pagando, solo se si accetta il predominio del regime di Teheran nell’area che fornisce un quinto del petrolio e del gas naturale liquefatto al resto del mondo.</p>
<p>E l’aver resistito alle bombe ha reso ancora più intransigente l’ala dura dei guardiani della rivoluzione. Il fatto che la guida suprema Mojtaba Khamenei abbia visto morire sotto le bombe di Trump suo padre Ali Khamenei, sua madre, sua moglie, uno dei suoi figli e altri parenti vicini senz’altro non lo induce al compromesso.</p>
<p>Il precedente di Hormuz sta già cambiando gli assetti del commercio internazionale delle grandi potenze anche lontano dal Medio Oriente.</p>
<p>La Russia impone già il suo sistema di licenze e pedaggi per il passaggio dall’Artico (e lo permette solo a navi cinesi).</p>
<p>L’11 giugno 2026, Pechino ha dichiarato unilateralmente che i 130 chilometri dello stretto di Taiwan sono parte del proprio territorio, non acque internazionali nelle quali valga la libertà di navigazione; in sostanza la Cina fa con Taiwan quanto Teheran pretende di fare con Hormuz e quel passaggio nel Pacifico è il primo al mondo per il traffico navale. Chi controlla lo stretto di Taiwan, controlla il 90% dei semiconduttori dell’intelligenza artificiale e dell’economia del pianeta.</p>
<p>L’ossessione di Trump per la conquista della Groenlandia fa parte della stessa tendenza.</p>
<p>La costante minaccia degli Houthi filoiraniani sull’accesso al Mar Rosso e a Suez — parzialmente chiuso da quasi tre anni — si rivela come la prova generale di una dinamica molto più vasta.</p>
<p>E se la Russia sconfiggesse l’Ucraina, avrebbe un potere diretto sul Bosforo e sui Dardanelli, quindi sul Mediterraneo.</p>
<p>Quando prevale soltanto la forza, il sistema scivola verso l’anarchia e perde contatto con la realtà.</p>
<p>In fondo, la questione fondamentale non è se debba prevalere il diritto o la forza. La vera domanda è come trasformare la forza in legalità e la legalità in ordine stabile.</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Valore doganale e banche dati, limiti all&#8217;attività di rettifica</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Tatiana Salvi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 15:57:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza_26_04]]></category>
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					<description><![CDATA[Illegittimo il ricorso ai database interni dell’Agenzia delle dogane per rideterminare il valore doganale dichiarato dall’importatore. La Corte di Cassazione, con la sentenza 20 giugno 2026, n. 20998, è tornata a esprimersi sui limiti imposti dalla normativa europea all’attività di rideterminazione del valore doganale da parte dell’Agenzia. I dati estrapolati dalle banche dati interne,  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-7 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-6 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-7" style="--awb-text-transform:none;"><p>Illegittimo il ricorso ai database interni dell’Agenzia delle dogane per rideterminare il valore doganale dichiarato dall’importatore. La Corte di Cassazione, con la sentenza 20 giugno 2026, n. 20998, è tornata a esprimersi sui limiti imposti dalla normativa europea all’attività di rideterminazione del valore doganale da parte dell’Agenzia.</p>
<p>I dati estrapolati dalle banche dati interne, come il sistema M.E.R.C.E.-Cognos, possono essere utilizzati, infatti, per dare inizio all’attività di accertamento, potendo giustificare un “fondato dubbio” sulla correttezza del prezzo indicato dall’importatore.</p>
<p>L’Agenzia delle dogane, tuttavia, non può fare riferimento ai valori statistici estrapolati da tali database per ricalcolare il prezzo dei beni oggetto di valutazione.</p>
<p>Con la sentenza 20/06/2026, n. 20998, la Corte di Cassazione ha ribadito che il valore doganale deve essere calcolato secondo i criteri previsti dal Codice dell’Unione (Cdu). Il ricorso a banche dati interne all’Agenzia è possibile soltanto in via residuale, come “mezzo ragionevole” compatibile con i principi e le disposizioni generali previste dall’articolo VII dell’accordo Gatt 1994.</p>
<p>Come riconosciuto dalla sentenza, infatti, la banca dati M.E.R.C.E. contiene rilevazioni “astratte e ufficiose”, non riconducibili a specifiche transazioni aventi a oggetto beni similari.</p>
<p>Uno strumento che può essere utilizzato, quindi, in via sussidiaria e in ultima istanza, soltanto quando non sia possibile fare ricorso ai criteri alternativi di determinazione del valore previsti dal Codice doganale dell’Unione.</p>
<p>Com’è noto, secondo la normativa doganale, l’unico valore rilevante ai fini dell’obbligazione doganale è il prezzo di transazione, ossia il costo effettivamente pagato per i prodotti importati (art. 70 Cdu). Il prezzo di transazione rappresenta, infatti, il criterio primario per la determinazione del valore doganale, da cui è possibile discostarsi soltanto in ipotesi eccezionali e rispettando una serie di limiti chiaramente individuati dal legislatore unionale.</p>
<p>In particolare, il valore dichiarato in sede di importazione può essere oggetto di revisione soltanto quando le Autorità doganali nutrano motivati e fondati dubbi in ordine al corrispettivo indicato, a seguito di uno speciale contraddittorio preventivo, previsto come obbligatorio. Nel caso in cui, all’esito del contraddittorio, non sia possibile individuare il prezzo di transazione della merce, è ammesso il ricorso ai criteri alternativi di stima dei beni importati individuati dalla normativa doganale, da utilizzarsi in rigoroso ordine gerarchico<em>.</em></p>
<p>La rettifica del valore deve rispettare non soltanto i criteri di determinazione previsti dal Codice doganale, ma anche il loro ordine di applicazione.</p>
<p>Se ritiene inapplicabile il criterio del valore di transazione, l’Agenzia deve necessariamente valutare l’applicabilità del criterio delle merci identiche o similari (art. 74, par. 2, lett. a) e b) Cdu). Tale adempimento richiede, in particolare, l’esame di elementi quali le caratteristiche fisiche, la qualità, la notorietà, l&#8217;intercambiabilità delle merci nonché il livello commerciale delle vendite prese in considerazione (Corte di Giustizia, 9 giugno 2022, FAWKES, C-187/21).</p>
<p>Solo in via sussidiaria, dopo che è stata appurata l’impossibilità di definire il valore doganale della merce ricorrendo a tali criteri, l’Agenzia può ricorrere all’utilizzo di banche dati.</p>
<p>I dati statistici ivi raccolti non possono sostituire, tuttavia, i criteri di determinazione del valore gerarchicamente sovraordinati. La sentenza chiarisce che i valori raccolti nei database dell’Agenzia, raccolti sia a livello nazionale che unionale, come quelli relativi al “prezzo minimo accettabile”, non contengono elementi che ne permettano un utilizzo ai fini della determinazione del valore in dogana secondo il criterio delle merci identiche o similari, tanto meno per una valutazione in dogana in base al criterio del valore di transazione, in ragione del carattere aggregato e della loro natura riservata.</p>
<p>È pertanto illegittima la rettifica dell’Ufficio, nel caso in cui l’accertamento sia fondato unicamente su una rilevazione di dati statistici relativa al valore medio di merci similari.</p>
<p>La sentenza della Corte di Cassazione si allinea ai principi già espressi anche dalla Corte di Giustizia europea. Recentemente, la sentenza 29 gennaio 2026, C-72/24 e 73/24, <em>Kelandis</em>) ha precisato &#8211; in un caso in cui non è stato possibile compiere nessun controllo fisico a posteriori delle merci, né ricostruire la reale natura delle merci in considerazione della loro descrizione generica in fattura – che è legittimo fare ricorso alle banche dati sul valore soltanto in “ultima istanza” e che esso va ricondotto al criterio sussidiario di determinazione del valore in dogana di cui agli artt. art. 74, par. 3 reg. UE 2013/952 (Cdu).</p>
<p>Anche nel caso <em>Vàm4all</em> (T-224/25), il Tribunale europeo ha ritenuto ammissibile il ricorso a una banca dati interna dell’Agenzia soltanto perché si trattava di merce “alla rinfusa” che non presentavano caratteristiche uniche o particolari. In questo caso, il rappresentante doganale non era stato in grado di dimostrare il pagamento effettivo del prezzo di acquisto della merce ed era stato escluso il ricorso ai metodi alternativi di determinazione del valore.</p>
<p>Il ricorso a banche dati interne all’Agenzia è possibile, pertanto, esclusivamente in via residuale, come “mezzo ragionevole” compatibile con i principi e le disposizioni generali previste dall’articolo VII dell’accordo Gatt 1994.</p>
<p>Con la sentenza 19927/2026 i giudici di legittimità recepiscono i pienamente i principi elaborati dalla Corte di Giustizia, in base ai quali i dati in questione possono essere utilizzati per la determinazione del valore delle merci, ma solo “in ultima istanza”, ricordando che i metodi di determinazione del valore in dogana di cui agli articoli 70 e 74 Cdu si trovano tra loro in rapporto di sussidiarietà.</p>
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		<title>Origine doganale delle merci: trasformazione sostanziale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Sara Armella]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 15:55:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza_26_04]]></category>
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					<description><![CDATA[La Corte di Cassazione, con la sentenza del 15 giugno 2026, n. 19927, si pronuncia sull’origine doganale dei tubi importati dalla Thailandia, confermando la prevalenza del criterio della lavorazione sostanziale rispetto a quello del cambiamento di voce tariffaria. La sentenza estende i principi espressi dalla Corte di Giustizia europea nei casi Stappert (C-210/22 del  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-8 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-7 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-8" style="--awb-text-transform:none;"><p>La Corte di Cassazione, con la sentenza del 15 giugno 2026, n. 19927, si pronuncia sull’origine doganale dei tubi importati dalla Thailandia, confermando la prevalenza del criterio della lavorazione sostanziale rispetto a quello del cambiamento di voce tariffaria.</p>
<p>La sentenza estende i principi espressi dalla Corte di Giustizia europea nei casi Stappert (C-210/22 del 23 settembre 2023) e Direct Line Inox (C-827/24) anche a casi analoghi, che interessano le lavorazioni effettuate nei Paesi extra-UE sui tubi importati nell’Unione europea.</p>
<p>La Corte di Giustizia europea ha, infatti, espresso un principio chiaro in materia di origine doganale: non è sufficiente un criterio formale, come il cambio di voce tariffaria, ma occorre guardare al Paese in cui il prodotto ha subito l’ultima lavorazione sostanziale.</p>
<p>Cambiano, così, i criteri per stabilire l’origine doganale dei tubi importati: se la lavorazione effettuata in Thailandia rappresenta una trasformazione irreversibile, tale trasformazione è in grado di determinare il cambio di origine doganale.</p>
<p>Un passaggio che supera l’impostazione seguita finora dall’Olaf (Ufficio europeo per la lotta antifrode), da cui erano scaturiti numerosi accertamenti nei confronti di alcune imprese che operano nel settore siderurgico. Secondo l’Agenzia delle dogane, i prodotti importati, dichiarati di origine thailandese, avrebbero avuto invece origine cinese. Ciò in quanto la lavorazione effettuata in Thailandia, sul prodotto di partenza di origine cinese, non avrebbe determinano il passaggio da una voce doganale del Sistema Armonizzato a un’altra voce.</p>
<p>La decisione della Corte di Cassazione ridimensiona la “regola” contenuta nell’Allegato 22‑01 del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446.  I giudici europei hanno chiarito che tale regola ha natura meramente interpretativa e deve in ogni caso rispettare il principio di “lavorazione sostanziale” stabilito dall’art. 60, par. 2, del Codice doganale dell’Unione.</p>
<p>La sentenza ribalta così il dato formale, recepito nel regolamento di esecuzione della Commissione europea sull’origine doganale, per fare spazio a un criterio di natura sostanziale.</p>
<p>I giudici di legittimità, richiamandosi ai numerosi precedenti della Corte di Giustizia europea, hanno chiarito che la tariffa doganale comune è stata concepita in funzione di specifiche esigenze, tra le quali non rientra la determinazione dell’origine delle merci. Ne consegue che il cambiamento di classificazione tariffaria di una merce, pur potendo rappresentare un’indicazione del carattere sostanziale della sua lavorazione, non implica un’automatica esclusione del carattere sostanziale di una lavorazione in mancanza di un cambiamento di classificazione tariffaria.</p>
<p>È quindi possibile che vi sia una lavorazione sostanziale, idonea a determinare l’origine della merce, anche in assenza di un cambiamento di voce tariffaria. Le regole sulla classificazione doganale sono state concepite, infatti, in funzione di esigenze diverse e non al fine di consentire la determinazione dell’origine delle merci.</p>
<p>Nella determinazione dell’origine doganale occorre valutare, pertanto, la sostanza dell’operazione intervenuta sulla merce. Se la lavorazione eseguita nel Paese di esportazione &#8211; nel caso in esame in Thailandia &#8211; è irreversibile, allora il prodotto acquisisce l’origine doganale del Paese dove questa è avvenuta.</p>
<p>A prescindere dalle condizioni imposte dal regolamento delegato, quindi, l’origine deve essere determinata sulla base del criterio dell’ultima trasformazione sostanziale della merce.</p>
<p>È stato, così, ribadito l’ordine gerarchico dei criteri per la determinazione dell’origine doganale delle merci, riconoscendo la prevalenza dell’art. 60 del Cdu rispetto alle regole contenute nell’Allegato 22-01 del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446. Di conseguenza, qualora alla produzione di una merce contribuiscano due o più Paesi o territori, assume rilievo determinante il criterio dell’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo ovvero abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.</p>
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		<title>Circolare n. 18/D: i perché di un intervento atteso e controverso</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Stefano Comisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 15:52:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza_26_04]]></category>
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					<description><![CDATA[Con un avviso pubblicato il 13 luglio 2026, l'Agenzia delle dogane ha sospeso la Circolare n. 18/D dell'8 luglio 2026, con cui aveva riconosciuto la distinzione tra “immissione sul mercato” e “immissione in libera pratica”, cruciale per molti contenziosi in materia di conformità dei prodotti, specialmente relativi alla disciplina delle pile e dei rifiuti  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-9 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-8 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-9" style="--awb-text-transform:none;"><p>Con un avviso pubblicato il 13 luglio 2026, l&#8217;Agenzia delle dogane ha sospeso la Circolare n. 18/D dell&#8217;8 luglio 2026, con cui aveva riconosciuto la distinzione tra “immissione sul mercato” e “immissione in libera pratica”, cruciale per molti contenziosi in materia di conformità dei prodotti, specialmente relativi alla disciplina delle pile e dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).</p>
<p>In base a quanto riportato nel comunicato stampa, l’Agenzia delle dogane avrebbe rilevato dei “profili di criticità” in merito alla compatibilità del documento con il diritto unionale.</p>
<p>La circolare è stata collegata a vicende relative alle forniture di dispositivi sanitari che hanno portato alla sospensione. Come è stato raccontato da alcuni organi di stampa, la circolare rischiava, in altre parole, di smentire le accuse mosse dall’attuale governo sull’operato dell’esecutivo in carica durante l’emergenza Covid riguardo alle mascherine cinesi acquistate nel 2020. L’attuale maggioranza ha infatti sostenuto che non vi fosse stata adeguata vigilanza su dispositivi poi risultati in parte non a norma, sostenendo che fosse illegittimo sdoganare merce priva di marcatura CE certificata. La circolare, tuttavia, confermava che sdoganare prodotti privi dei requisiti di conformità sarebbe possibile, purché l’operatore si impegni a non immetterli in commercio prima delle verifiche tecniche.</p>
<p>La circolare prendeva posizione circa un’importante problematica interpretativa, che riguarda moltissimi contenziosi pendenti tra la Pubblica amministrazione e gli importatori in materia di conformità dei prodotti sensibili provenienti da Paesi extra-UE.</p>
<p>Del tutto in linea con il diritto europeo la definizione di &#8220;immissione sul mercato&#8221;, già definita dal Regolamento (UE) 2019/1020 e dal d.lgs. n. 157/2022, come la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell&#8217;Unione europea per la distribuzione, il consumo o l&#8217;uso nell&#8217;ambito di un&#8217;attività commerciale (art. 2, par. 1, nn. 1 e 2, Reg. UE 1020/2019). Muovendo da tale definizione, la Circolare spiega correttamente che l'&#8221;immissione sul mercato&#8221; non coincide necessariamente con l'&#8221;immissione in libera pratica&#8221;, la quale può costituire, in determinati casi, un’azione meramente prodromica rispetto alla successiva messa a disposizione sul mercato.</p>
<p>A sostegno di tale ricostruzione, la circolare richiama la “Guida blu all’attuazione della normativa UE sui prodotti 2022” della Commissione europea e individuava tre diversi scenari.</p>
<p>Nel primo, relativo alle vendite B2C (<em>Business to Consumer</em>), in cui i beni sono importati per essere direttamente distribuiti a un consumatore finale, l’“immissione sul mercato” può verificarsi anche prima dell’“immissione in libera pratica”. Il secondo scenario, invece, riguarda la vendita B2B (<em>Business to Business</em>), con cui una Società importa i prodotti senza metterli direttamente a disposizione di un privato, bensì per rivenderli successivamente a un altro distributore. In questo caso l’“immissione sul mercato” si considera avere luogo soltanto dopo l’“immissione in libera pratica”, quando il bene è effettivamente fornito a un soggetto per l’uso o il consumo. Infine, la circolare evidenziava che, in alcune ipotesi, l’“immissione sul mercato” può non verificarsi affatto, ad esempio quando le merci, pur immesse in libera pratica, sono successivamente esportate verso un Paese terzo senza essere distribuite nel mercato dell’Unione europea.</p>
<p>Con la circolare in oggetto, in realtà, l&#8217;Agenzia ha recepito un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Negli ultimi anni, infatti, numerosi importatori sono stati destinatari di rilevanti sanzioni amministrative pur avendo introdotto nel territorio unionale merci non destinate alla commercializzazione nei confronti del consumatore finale.</p>
<p>Sul tema è intervenuta più volte la giurisprudenza di merito (primo e secondo grado di giudizio) che in numerose pronunce ha annullato gli atti di accertamento e i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative, nei casi in cui fosse stato dimostrato che le merci immesse in libera pratica facevano parte di vendite B2B.</p>
<p>Di recente, il Tribunale di Genova, con la sentenza 10 giugno 2026, n. 3775, ha stabilito che la configurabilità degli illeciti relativi alla conformità dei prodotti dipende proprio dall’effettiva “immissione sul mercato” del prodotto e che tale momento non può sempre ritenersi realizzato quando la merce è stata solamente “immessa in libera pratica”.</p>
<p>Non si tratta, peraltro, di una pronuncia isolata. Il Tribunale di Genova ha già avuto modo, in più occasioni, di esprimersi sulla nozione di “immissione sul mercato”, consolidando un orientamento ormai chiaro, che distingue in maniera molto netta tali fasi dell’importazione (cfr. Trib. Genova, 6 marzo 2026, n. 1147; Trib. Genova, 1° ottobre 2024, n. 2513).</p>
<p>In linea con tale solido precedente giurisprudenziale e con la normativa unionale, la circolare chiarisce che nel caso di un’importazione di merci non conformi, nell’ambito di una vendita B2B, l’Ufficio non deve procedere alla contestazione della violazione, posto che l’“immissione sul mercato”, in tali casi, è successiva all’“immissione in libera pratica” e di conseguenza nessuna sanzione dovrebbe essere applicata all’importatore.</p>
<p>La sospensione della circolare n. 18/D non incide sulla distinzione tra “immissione sul mercato” e “immissione in libera pratica”, che resta valida in quanto chiaramente prevista dal diritto unionale, ma elimina, almeno per il momento, il tentativo dell&#8217;Amministrazione doganale di tradure tale distinzione in istruzioni operative uniformi. In allegato alla circolare è stata presentata un’autodichiarazione che l’importatore avrebbe dovuto sottoscrivere e allegare alla dichiarazione di importazione, volta a dimostrare che la merce presentata in Dogana non è destinata alla distribuzione, al consumo o all’uso sul mercato dell’Unione, ma per essere distribuita sul canale B2B. Attraverso la presentazione di questa autodichiarazione, l’importatore avrebbe potuto evitare l’applicazione di sanzioni amministrative in caso di mancata conformità normativa dei prodotti importati, rendendo noto fin da subito alle autorità competenti che i prodotti non erano destinati ad essere immessi sul mercato (presupposto della sanzione).</p>
<p>Ne consegue che gli operatori dovranno continuare a fare riferimento al quadro normativo vigente e alla giurisprudenza formatasi sul punto.</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Osservatorio di giurisprudenza unionale e nazionale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Fruscione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 15:50:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[osservatorio]]></category>
		<category><![CDATA[osservatorio_26_04]]></category>
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					<description><![CDATA[Corte di Giustizia dell’Unione europea, Sezione IX, sentenza 11/6/2026, causa C-601/24 – Pres. Condinanzi, Rel. Kornezov – V.B. [Gotka] Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio – Ippocampo giapponese – Regolamento (CE) n. 338/97 – Articolo 2, lettera t) – Nozione di “esemplare” – Articolo 4, paragrafo  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-10 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-9 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-10" style="--awb-text-transform:none;"><p><strong>Corte di Giustizia dell’Unione europea, Sezione IX, sentenza 11/6/2026, causa C-601/24 – Pres. Condinanzi, Rel. Kornezov – </strong><strong>V.B. [Gotka]</strong></p>
<p><strong>Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio – Ippocampo giapponese – Regolamento (CE) n. 338/97 – Articolo 2, lettera t) – Nozione di “esemplare” – Articolo 4, paragrafo 2 – Licenza di importazione – Articolo 2, lettera j), e articolo 7, paragrafo 3 – Oggetti personali o domestici – Articolo 16 – Sanzioni penali – Introduzione nell’Unione europea di esemplari privi di licenza di importazione – Regolamento (CE) n. 865/2006 – Articolo 57 – Introduzione di oggetti personali o domestici nell’Unione</strong></p>
<p><em> </em><em>L’articolo 2, lettera t), del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, come modificato dal regolamento (CE) n. 398/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «esemplare», ai sensi di tale disposizione, un preparato la cui composizione contiene, in particolare, un estratto di ippocampo giapponese, elencato nell’allegato B al regolamento n. 338/97, come modificato.</em></p>
<p><em>L’articolo 2, lettera j), e l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 338/97, come modificato dal regolamento n. 398/2009, devono essere interpretati nel senso che un preparato la cui composizione contiene un estratto di ippocampo giapponese, elencato nell’allegato B al regolamento n. 338/97, come modificato, legalmente acquistato in un paese terzo e introdotto nell’Unione europea per le esigenze terapeutiche proprie di un privato o per quelle di un parente e non a fini commerciali, deve essere considerato come rientrante nella nozione di «oggetti personali o domestici», la cui introduzione nell’Unione è sottratta all’obbligo di presentazione di una licenza di importazione o, se del caso, di un documento di (ri)esportazione, purché siano soddisfatte le condizioni previste a tal fine dall’articolo 57, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.</em></p>
<p><em>L’articolo 16 del regolamento n. 338/97, come modificato dal regolamento n. 398/2009, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede l’imposizione di sanzioni penali per l’introduzione nell’Unione europea, senza licenza di importazione o, eventualmente, senza un documento di (ri)esportazione, di un preparato legalmente acquistato in un paese terzo, la cui composizione contiene un estratto di ippocampo giapponese elencato nell’allegato B al regolamento n. 338/97, come modificato, da parte di un privato, per le esigenze terapeutiche proprie o per quelle di un parente e non a fini commerciali, per di più rientrando una siffatta introduzione nella deroga prevista dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 338/97, come modificato, e precisata dall’articolo 57 del regolamento n. 865/2006. Viceversa, esso non osta a una siffatta normativa nazionale quando l’introduzione nell’Unione di un siffatto preparato non rientra in tale deroga, a condizione che la sanzione penale applicabile sia conforme ai requisiti di proporzionalità inerenti al paragrafo 2 di detto articolo 16.</em></p>
<p><strong> </strong>Il 16 aprile 2024 V.B., cittadino ucraino, ha introdotto in Polonia, senza licenza di importazione, quattro scatole da 100 compresse ciascuna di un preparato contenente un estratto di ippocampo giapponese che aveva acquistato in Ucraina per uso personale.</p>
<p>Indagato dall’autorità giudiziaria penale per la violazione dell’articolo 128, punto 1, della legge polacca sulla tutela dell’ambiente, per tale introduzione senza licenza d’importazione, V.B. si difendeva contestando le accuse e il Giudice penale investiva la Corte di Giustizia dell’Unione di alcune questioni sull’interpretazione del Regolamento (CEE) n. 338/97.</p>
<p>A tal riguardo esso chiedeva, in primo luogo, se un siffatto preparato, nella misura in cui contiene un estratto di ippocampo giapponese, dovesse essere considerato rientrante nella nozione di «esemplare», ai sensi dell’articolo 2, lettera t), di tale regolamento. L’autorità procedente precisava che tale preparato soddisfaceva le condizioni per essere qualificato come medicinale e si chiedeva, in particolare, se una siffatta qualificazione incidesse sull’interpretazione di detta nozione di «esemplare».</p>
<p>In secondo luogo, il giudice del rinvio rilevava che V.B. aveva acquistato il preparato in questione in una farmacia in Ucraina, dove era venduto legalmente, e l’aveva introdotto nell’Unione per le proprie esigenze terapeutiche o per quelle di un parente, e non a fini commerciali. Pertanto, il Giudice si è chiesto se, in tali circostanze, tale preparato dovesse essere considerato come appartenente agli “oggetti personali o domestici” dell’imputato, ai sensi dell’articolo 2, lettera j), del regolamento n. 338/97, i quali, conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento, sono esenti dall’obbligo di presentare una licenza di importazione al momento della loro introduzione nell’Unione.</p>
<p>Infine, il giudice del rinvio chiedeva se il diritto dell’Unione ostasse a una normativa nazionale che consente di perseguire penalmente un consumatore che introduce nell’Unione, senza licenza di importazione, per le proprie esigenze terapeutiche o per quelle di un parente, un preparato come quello in questione, legalmente acquistato in un paese terzo, qualora nulla indichi che esso sia destinato ad un uso commerciale.</p>
<p>Nel fornire le risposte di cui alle massime che precedono, la Corte ha rilevato che un’interpretazione restrittiva della nozione di “esemplare” (nel senso che ne sarebbero esclusi taluni prodotti trasformati o derivati contenenti estratti di un animale o di una pianta protetti) avrebbe la conseguenza di sottrarre tali prodotti dall’obbligo di presentazione di una licenza di importazione al momento della loro introduzione nell’Unione e, quindi, dai controlli sul loro commercio istituiti dal regolamento n. 338/97, quando invece tale regolamento ha l’obiettivo, come risulta dal suo articolo 1, di proteggere le specie di fauna e flora selvatiche e di garantirne la conservazione controllandone il commercio. Pertanto, una siffatta interpretazione rischierebbe di compromettere la protezione e la conservazione di tali specie, a nulla rilevando che nel caso di specie si tratti di un “medicinale”.</p>
<p>Quanto al secondo quesito la Corte ha poi rilevato che sia dalla formulazione dell’articolo 57, paragrafo 1, del regolamento n. 865/2006 sia da quella della risoluzione 13.7 della Conferenza delle Parti della CITES risulta che l’assenza di finalità commerciali dell’esemplare importato costituisce un criterio decisivo ai fini della sua qualificazione come “oggetto personale o domestico”, interpretazione altresì corroborata dagli scopi perseguiti dal regolamento n. 338/97.</p>
<p>Da ciò consegue che l’introduzione nell’Unione di un preparato contenente prodotti derivati da esemplari morti o da parti di esemplari, per le esigenze terapeutiche proprie di un privato o per quelle di un parente, e non a fini commerciali, può rientrare nella deroga applicabile agli “oggetti personali o domestici” prevista dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 338/97, purché siano soddisfatte le altre condizioni ai fini dell’applicazione di quest’ultima, previste dall’articolo 57 del regolamento n. 865/2006.</p>
<p><strong>Tribunale di I° grado dell’Unione Europea, Sezione V, sentenza 3/6/2026, causa T-224/25 – Pres. Sampoll Pucurull, Rel. Valasidis – </strong><strong>V. Kft. &#8220;felszámolás alatt&#8221; c/ Nemzeti Adó-és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága</strong></p>
<p><strong>Codice doganale dell&#8217;Unione &#8211; Metodo di determinazione del valore in dogana &#8211; Valore di transazione dichiarato &#8211; Articolo 140 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 &#8211; Metodi secondari – Articolo 74 del regolamento n. 952/2013 &#8211; Metodo residuale o &#8220;fall back&#8221; &#8211; Articolo 144 del regolamento di esecuzione 2015/2447 &#8211; Importazione di merci alla rinfusa &#8211; Assenza di prova dell&#8217;effettivo pagamento &#8211; Insufficienza di dati sulle caratteristiche essenziali delle merci &#8211; Utilizzo dei dati disponibili nella banca dati nazionale &#8211; Media aritmetica semplice dei prezzi unitari – Possibilità &#8211; Condizioni</strong></p>
<p><em>L&#8217;articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune di disposizioni del Codice doganale dell’Unione, deve essere interpretato nel senso che nel caso di importazioni di merci alla rinfusa che non presentano caratteristiche uniche o particolari, le autorità doganali possono legittimamente nutrire fondati dubbi sul fatto che il valore di transazione dichiarato rappresenti l&#8217; importo totale pagato o da pagare ai sensi dell&#8217; articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 952/2013 qualora il rappresentante doganale indiretto, pur essendo invitato a farlo, non dimostri, mediante affidabili prove documentali, che il prezzo è stato effettivamente pagato.</em></p>
<p><em>L&#8217;articolo 74, paragrafi 1 e 2, del Codice doganale dell’Unione deve essere interpretato nel senso che se un rappresentante doganale indiretto non ha potuto dimostrare il pagamento effettivo del prezzo di acquisto di merci importate alla rinfusa che non presentavano caratteristiche uniche o particolari, ciò che ha così portato al rigetto, da parte delle autorità doganali, del valore di transazione dichiarato di dette merci, le autorità in parola possono escludere il ricorso ai metodi secondari di cui al paragrafo 2 di detto articolo qualora abbiano esaminato ciascuno di tali metodi con la dovuta diligenza e il rappresentante in discussione, debitamente messo in grado di farlo, non abbia potuto fornire dati sufficienti sulle caratteristiche essenziali di dette merci, che si tratti delle loro caratteristiche fisiche o dei loro aspetti qualitativi, senza che incida sull&#8217;esclusione di tali metodi la circostanza che le autorità in parola non si siano previamente avvalse dei poteri di cui all&#8217;articolo 188 di detto Codice.</em></p>
<p><em>L&#8217; articolo 144, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/2447 deve essere interpretato nel senso che quando le autorità doganali hanno potuto dimostrare, in modo circostanziato, che il paragrafo 1 di tale articolo non poteva essere applicato, costituisce un altro metodo appropriato, ai sensi del paragrafo 2 dell&#8217;articolo in parola, il fatto che dette autorità doganali determinino il valore in dogana di merci importate alla rinfusa le quali non presentano caratteristiche individuali o specifiche basandosi esclusivamente su dati tratti dalla banca dati doganale nazionale, relativi a merci provenienti dallo stesso paese delle merci importate, classificate con il medesimo codice TARIC di tali merci e immesse in libera pratica nel corso dei 45 giorni precedenti e dei 45 giorni successivi alla data di accettazione della dichiarazione in dogana, utilizzando, dopo il filtraggio di detti dati, la media aritmetica semplice dei prezzi unitari per chilogrammo delle merci alle quali tali dati corrispondono.</em></p>
<p>La V. “felszámolás alatt”, che funge da rappresentante doganale indiretto, tra il 25 gennaio e l&#8217;8 luglio 2019 ha presentato dichiarazioni doganali per merci alla rinfusa importate dalla Cina, utilizzando il metodo del valore di transazione di cui all’art. 70, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione (CDU). A sostegno delle sue dichiarazioni, ha fornito fatture con un termine di pagamento di 120 giorni dalla consegna.</p>
<p>Il 7 aprile 2020 l&#8217;autorità doganale ungherese ha avviato un controllo e ha chiesto ripetutamente documenti comprovanti il valore di transazione, ma tali richieste non hanno ottenuto risposta adeguata.</p>
<p>Dopo ulteriori richieste, la V. ha fornito documenti aggiuntivi, incluse fatture commerciali, distinte del carico, documenti di trasporto via nave, dichiarazioni di valore in dogana e fotografie provenienti dall’importatore. Inoltre, l&#8217;istituto finanziario dell&#8217;importatore, ancora su richiesta della dogana, ha trasmesso dati di pagamento che però non consentivano di accertare il valore delle merci, che erano già state vendute e dunque non potevano essere oggetto di controllo fisico. Pertanto, l&#8217;autorità doganale ha escluso il metodo del valore di transazione e i metodi secondari di cui all’art. 74, paragrafo 2, lettere da a) a d), e ha determinato un nuovo valore in dogana utilizzando il metodo alternativo di cui all’art. 74, paragrafo 3, CDU.</p>
<p>In seguito, l&#8217;autorità ha calcolato un debito doganale di 65.427.800 fiorini ungheresi (circa 163.570 euro) per la V., che ha contestato la decisione in via amministrativa, vedendosela confermare. Essa ha quindi presentato un ricorso giurisdizionale e il Giudice adito ha investito il Tribunale di Primo Grado dell&#8217;Unione di alcune questioni interpretative.</p>
<p>Con la prima questione è stato chiesto al Tribunale di chiarire se l’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/2447 debba essere interpretato nel senso che, nel caso di importazioni di merci alla rinfusa che non presentano caratteristiche uniche o particolari, le autorità doganali possono legittimamente nutrire fondati dubbi sul fatto che il valore di transazione dichiarato rappresenti l’importo totale pagato o da pagare ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione qualora il rappresentante doganale indiretto, pur essendo invitato a farlo, non dimostri, mediante affidabili prove documentali, che il prezzo è stato effettivamente pagato.</p>
<p>Nell’affermare il principio di cui alla prima massima che precede, il Tribunale ha rilevato che, qualora dopo la scadenza del termine di pagamento di merci importate alla rinfusa che non presentano caratteristiche uniche o particolari, l’autorità doganale chieda al rappresentante doganale indiretto di comprovare il pagamento effettivo del prezzo di acquisto delle merci in parola, si deve ritenere che l’assenza di prova di tale pagamento appaia sufficiente a fondare i dubbi nutriti da detta autorità sulla realtà stessa dell’operazione di cui si tratta e, pertanto, sui valori di transazione dichiarati.</p>
<p>Con altre due questioni esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio ha chiesto se l’articolo 74, paragrafi 1 e 2, del codice doganale dell’Unione debba essere interpretato nel senso che le autorità doganali possono escludere il ricorso ai metodi secondari di determinazione del valore in dogana, di cui al paragrafo 2 di detto articolo, di merci alla rinfusa che non presentano caratteristiche uniche o particolari, qualora, da un lato, il rappresentante doganale indiretto non abbia fornito dati sulle caratteristiche essenziali di tali merci, che si tratti delle loro caratteristiche fisiche o dei loro aspetti qualitativi, e, dall’altro, le autorità in parola, pur essendo in grado di farlo, non hanno esercitato i poteri di cui all’articolo 188 di detto codice, ma hanno proceduto a un controllo <em>a posteriori</em> in applicazione dell’articolo 48 del medesimo codice.</p>
<p>Il Tribunale, sul punto, ha osservato che la circostanza che le autorità doganali non si siano avvalse, in una fattispecie come quella in esame, ossia l’importazione di merci alla rinfusa che non presentano caratteristiche uniche o particolari, dell’articolo 188 del codice doganale dell’Unione e, in particolare, della possibilità prevista dall’articolo 188, lettera d), di tale codice, di prelevare campioni per l’analisi o per un controllo approfondito delle merci, non può influire sull’applicazione, da parte delle autorità in parola, nell’ambito di un controllo <em>a posteriori</em>, dell’articolo 74 di detto codice e, in particolare, sull’esclusione, da parte di tali autorità, dei metodi secondari elencati al paragrafo 2 di quest’ultimo articolo.</p>
<p>Inoltre, per quanto riguarda la possibilità stessa di escludere i metodi secondari elencati all’articolo 74, paragrafo 2, del codice doganale dell’Unione, quando le autorità doganali si trovavano nell’impossibilità di controllare fisicamente le merci importate al fine di determinare se esse siano identiche o similari a quelle che dovevano utilizzare per stabilire il valore in dogana e poiché la descrizione di tali merci nelle fatture allegate alle dichiarazioni in dogana è sommaria o incompleta, le autorità in parola non dispongono delle informazioni necessarie per applicare i metodi previsti all’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice doganale dell’Unione: spetta tuttavia al giudice nazionale il compito di verificare la fondatezza delle spiegazioni fornite al riguardo dalle autorità doganali.</p>
<p>Il giudice del rinvio ha infine chiesto se l’articolo 144, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/2447 debba essere interpretato nel senso che:</p>
<ul>
<li>consente alle autorità doganali di determinare il valore in dogana esclusivamente sulla base di dati tratti dalla banca dati, relativi a merci provenienti dallo stesso paese delle merci importate, classificate con il medesimo codice TARIC di tali merci e immesse in libera pratica nel corso dei 45 giorni precedenti e dei 45 giorni successivi alla data di accettazione della dichiarazione in dogana;</li>
<li>consente altresì alle autorità in parola di prendere in considerazione, sulla base del filtraggio dei dati summenzionati, la media aritmetica semplice dei prezzi unitari per chilogrammo delle merci alle quali tali dati corrispondono.</li>
</ul>
<p>Dalla formulazione stessa dell’articolo 144 del regolamento di esecuzione 2015/2447 risulta che il paragrafo 2 di tale articolo si applica solo se le autorità doganali si sono trovate nell’impossibilità di attuare il paragrafo 1 di detto articolo, vale a dire di utilizzare una “ragionevole flessibilità” o il metodo del valore di transazione, ai sensi dell’articolo 70 del codice doganale dell’Unione, o i metodi secondari, ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2, di detto codice. Di conseguenza l’articolo 144, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/2447, presuppone l’accertamento che il paragrafo 1 di tale articolo non poteva essere applicato nel caso di specie.</p>
<p>Alla luce degli elementi forniti dal giudice del rinvio non appare escluso che nella vicenda in discorso il rappresentante doganale indiretto, nella sua qualità di dichiarante, abbia fornito troppo pochi elementi quanto al tenore e alla qualità delle merci importate perché sia applicabile l’articolo 144, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/2447. In tal caso, le autorità doganali devono utilizzare “altri metodi appropriati”, ai sensi dell’articolo 144, paragrafo 2, del regolamento in parola.</p>
<p>Nel caso di specie, il metodo adottato dall’autorità doganale è consistito, in sostanza, nel determinare il valore in dogana sulla base di dati estratti dalla banca dati, relativi a merci provenienti dallo stesso paese delle merci in discussione, classificate con lo stesso codice TARIC di tali merci e immesse in libera pratica nel corso dei 45 giorni precedenti e dei 45 giorni successivi alla data di accettazione della dichiarazione in dogana. Dopo aver filtrato siffatti dati, è stata ottenuta la media aritmetica semplice dei prezzi unitari per chilogrammo delle merci alle quali tali dati corrispondono.</p>
<p>Tale modalità è stata condivisa dal Tribunale, in quanto deve essere qualificata come il ricorso a “<em>dati disponibili nel territorio doganale dell’Unione</em>”, ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione, “<em>mediante mezzi ragionevoli compatibili con tutti i principi e con tutte le disposizioni generali</em>” cui tale disposizione si riferisce.</p>
<p>Questa sola constatazione è sufficiente, in linea di principio, ad escludere che una siffatta prassi si basi su valori arbitrari o fittizi, ai sensi dell’articolo 144, paragrafo 2, lettera g), del regolamento di esecuzione 2015/2447. Inoltre, il fatto di ricorrere alla media aritmetica semplice dei prezzi unitari per chilogrammo delle merci cui corrispondono i dati presi in considerazione dall’autorità doganale consente di rispettare il divieto enunciato all’articolo 144, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione 2015/2447, che vieta l’utilizzo del valore più elevato possibile di due valori in dogana, poiché, da un lato, una media aritmetica fornisce un solo valore e, dall’altro, per definizione, tale valore è un valore medio, il che esclude la selezione sistematica del valore più elevato.</p>
<p>Infine, il fatto che l’autorità doganale di primo grado abbia preso in considerazione un periodo di 90 giorni, comprendente i 45 giorni precedenti e i 45 giorni successivi alla data di accettazione della dichiarazione in dogana, non disattende l’articolo 144, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/2447.</p>
<p><strong>Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza 20/6/2026, n. 20998 – Pres. Perrino, Rel. Galasso – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli c/ C. L. S. S.r.l.</strong></p>
<p><strong>Valore in dogana delle merci – Rideterminazione del valore in base ai dati risultanti da sistemi statistici in uso alle autorità di controllo – Utilizzabilità &#8211; Limiti</strong></p>
<p><em>Ai fini della determinazione in dogana del valore delle merci importate, i dati risultanti dai sistemi statistici in uso alle autorità di controllo (nella specie, Cognos/M.E.R.C.E.) possono essere utilizzati solo quali criteri residuali ai sensi dell&#8217;art. 31 reg. CEE 2913/1992 (oggi art. 74 par. 3 reg. UE 952/2013) e non anche per la determinazione del valore ai sensi dell&#8217;art. 30 reg. CEE 2913/1992 (oggi art. 74 parr. 1 e 2 reg. UE 952/2013).</em></p>
</div></div></div></div></div>
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