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	<title>filo diretto 2022 &#8211; 02 &#8211; Il Doganalista</title>
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	<description>Rivista giuridico-economica di commercio internazionale</description>
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		<title>Merce resa EXW: cessioni intracomunitarie non imponibili</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Andrea Toscano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 14:10:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[filo diretto 2022 - 02]]></category>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-1" style="--awb-content-alignment:justify;--awb-text-transform:none;"><p><em>Prova dell’invio dei beni in altro Stato UE</em></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>La Corte di Cassazione con Ordinanza 27 dicembre 2021, n. 41532 ha rigettato il ricorso attivato dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una azienda pugliese per la mancanza della prova dell’avvenuta consegna delle merci ad un cessionario. Come è noto, infatti, le diposizioni  prevedono che al fine di poter considerare non imponibile iva devono essere rispettate tre regole : cessione a titolo oneroso – scambio tra due soggetti iva e prova di consegna delle merci in altro paese comunitario e per quest’ultimo requisito i nostri operatori hanno sempre trovato difficoltà per l’utilizzo della resa franco fabbrica (EXW) che consiste nel limitarsi alla sola consegna delle merci al vettore prescritto, senza neppure preoccuparsi del  carico, che risulta effettuato  dal vettore.  La contestazione trova motivazione sulla falsa applicazione dell’art. 41, comma 1, lett. a, del D.L. 30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni, nella Legge 29 ottobre 1993, n. 427, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la prova del trasporto o della spedizione dei beni in altro Stato membro dell’Unione Europea fosse stata assolta in modo idoneo dalla contribuente. La risoluzione n. 477 del 15 dicembre 2008, a propria volta, precisa che il riferimento contenuto nella risoluzione n. 345 del 28 novembre 2007 relativo all’esibizione del documento di trasporto deve intendersi effettuato a titolo meramente esemplificativo e <u>chiarisce che, nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova in questione potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro</u>. Ai fini della dimostrazione dell’inoltro dei beni in altro Stato dell’Unione Europea, può costituire prova idonea l’esibizione del documento di trasporto da cui si evince l’uscita delle merci dal territorio dello Stato per l’inoltro ad un soggetto passivo d’imposta identificato in altro Paese comunitario. Il contribuente deve conservare sia la documentazione bancaria, dalla quale risulti traccia delle somme riscosse in relazione alle cessioni intracomunitarie effettuate, sia  la copia della fattura, sia degli altri documenti attestanti gli impegni contrattuali che hanno dato origine alla cessione intracomunitaria e al trasporto dei beni in altro Stato membro. In coerenza a tali principi, dunque, il giudice di appello ha correttamente respinto il gravame dell’amministrazione finanziaria sul presupposto che la contribuente avesse provato la consegna delle merci vendute agli acquirenti intracomunitari – oltre che a mezzo del documento di trasporto e l’annotazione nell’elenco delle cessioni intracomunitarie o a mezzo del bonifico bancario e l’annotazione nell’elenco delle cessioni intracomunitarie – anche a mezzo di dichiarazioni rese da questi ultimi sull’acquisto delle merci. Il contenzioso trae origine da un controllo dell’iva relativa all’ano 2009. Quindi sono passati circa tredici anni per poter inserire la parola fine a questa assurda contestazione con danni per l’azienda per i costi legati ai ricorsi posti in essere. Non mi resta che sollecitare i controllori ad una minore rigidità e per quanto sopra <u>suggeriamo di farsi rilasciare periodicamente dai clienti comunitari una attestazione di arrivo a destino delle merci.</u></p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Non si emette fattura Pro-forma ma Lista Valorizzata</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Andrea Toscano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2022 18:01:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[filo diretto 2022 - 02]]></category>
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					<description><![CDATA[Esportazione definitiva senza trasferimento del diritto di proprietà Alla luce dei regolamenti comunitari, non sussiste alcun obbligo di ricorrere al regime del perfezionamento passivo, che costituisce un'agevolazione per il richiedente, Con Risposta ad un  interpello (n. 855/2021). L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, poiché l’operazione di esportazione senza trasferimento del diritto di proprietà in  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-2 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-2" style="--awb-text-transform:none;"><p><strong><em>Esportazione definitiva senza trasferimento del diritto di proprietà</em></strong></p>
<p>Alla luce dei regolamenti comunitari, non sussiste alcun obbligo di ricorrere al regime del perfezionamento passivo, che costituisce un&#8217;agevolazione per il richiedente, Con Risposta ad un  interpello (n. 855/2021).</p>
<p>L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, poiché l’operazione di esportazione senza trasferimento del diritto di proprietà in alternativa al regime del perfezionamento passivo, che consente di esportare temporaneamente merci unionali fuori dal territorio doganale UE per sottoporle a trasformazione e reimportare, i prodotti compensatori in esonero totale/parziale dei dazi all’importazione, gli operatori economici possono ricorrere al regime di esportazione definitiva, senza passaggio della proprietà.</p>
<p>Alla luce dei regolamenti comunitari e non sussiste alcun obbligo di ricorrere al regime del perfezionamento passivo (temporanea esportazione), che costituisce un&#8217;agevolazione per il richiedente.</p>
<p>La presunzione non può considerarsi superata con l&#8217;emissione di una fattura &#8220;pro-forma&#8221;, potendo, tuttavia, essere utilizzato un documento contabile, consistente in un&#8217;apposita &#8220;lista valorizzata” su carta intestata, già previsto da una circolare delle Dogane del 1999 (elenco descrittivo dei beni con i rispettivi valori) da registrare in uno specifico registro tenuto e conservato ai sensi dell&#8217;art. 39 del d.P.R. n. 633 del 1972 In alternativa, può farsi ricorso anche al documento di trasporto o di consegna, di cui all&#8217;art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, senza necessità di annotarlo nel predetto registro, in quanto, per comprovare la movimentazione dei beni, è sufficiente la conservazione, a norma del già richiamato art. 39, di idonea documentazione (documenti di trasporto, doganali o contabili). Pertanto, la documentazione presentata dall&#8217;esportatore a corredo della bolletta di esportazione definitiva emessa, ovvero la lista valorizzata ed il documento di trasporto dovrà essere &#8220;invalidata&#8221; con la dicitura &#8220;non valida ai fini dell&#8217;art. 8 del d.P.R. n. 633 del 1972. Per l’importazione dei prodotti compensatori, il valore imponibile, ai fini IVA, va commisurato al valore doganale dei beni importati, comprensivo, quindi, non solo del compenso pattuito per la lavorazione, ma anche del valore dei beni in precedenza esportati.</p>
<p>La risposta all’interpello prevede anche il caso in cui il cedente italiano possa acquistare i materiali da inviare per la lavorazione in un paese extra ue (operazione triangolare).</p>
<p>Questo interpello modifica il comportamento di molti operatori che non hanno considerato che le fatture pro-forma non scortano merce e che nel valore imponibile all’atto dell’importazione vanno dichiarati anche i valori delle materie prime a suo tempo esportate con bolletta doganale di esportazione definitiva.</p>
</div></div></div></div></div>
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