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	<title>filo diretto &#8211; Il Doganalista</title>
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	<description>Rivista giuridico-economica di commercio internazionale</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2026 13:31:15 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Il pericolo di utilizzare l’Incoterms EXW</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2026/06/14/il-pericolo-di-utilizzare-lincoterms-exw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Toscano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 12:35:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[filo diretto]]></category>
		<category><![CDATA[esportazioni]]></category>
		<category><![CDATA[filodiretto_26_03]]></category>
		<category><![CDATA[formalità doganali]]></category>
		<category><![CDATA[Incoterms EXW]]></category>
		<category><![CDATA[resa FCA]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto internazionale]]></category>
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					<description><![CDATA[Prendo spunto da quanto ha scritto il mio amico avvocato Benedetto Santacroce a proposito della modalità di resa ella merce. In verità non è possibile rendere le merci con resa EXW - franco fabbrica come da incoterms. Con questa resa il venditore dovrebbe disinteressarsi di trasporto e delle…]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Prendo spunto da quanto ha scritto il mio amico avvocato Benedetto Santacroce a proposito della modalità di resa ella merce. In verità non è possibile rendere le merci con resa EXW &#8211; franco fabbrica come da incoterms.</p>
<p>Con questa resa il venditore dovrebbe disinteressarsi di trasporto e delle dogane, portando così tutte le spese sul destinatario. Quali sono le contro indicazioni utilizzando detta resa, che risultano essere le seguenti:</p>
<ul>
<li>lasciando al destinatario la scelta dello spedizioniere doganale per eseguire correttamente le formalità doganali quindi non conosce il prodotto e la relativa origine;</li>
<li>negli scambi intracomunitari l’esportatore dovrà provare documentalmente che le merci hanno lasciato il Paese del mittente e sia stato consegnato al destinatario;</li>
<li>lo spedizioniere doganale prescritto, per quanto riguarda le tariffe, non ha abituali rapporti con il mittente, quindi sarà più oneroso, senza calcolare che la ditta mittente può beneficiare di tutte le facilitazioni offerte doganalmente, come AEO ovvero CAD;</li>
<li>la ditta mittente poi nelle rese EXW, si deve limitare solamente a mettere a disposizione la merce senza sapere se il vettore prescritto è in condizione di eseguire il carico sul proprio mezzo.</li>
</ul>
<p>A questo punto, considerata la mia lunga esperienza dei trasporti non mi resta che consigliare vivamente di eliminare la resa EXW, sostituendola con FCA (FREE CARRIER / FRANCO VETTORE); con detto termine il venditore consegna la merce sdoganata per l&#x27;esportazione, al vettore o altra persona designata dall&#x27;acquirente nel luogo convenuto, magazzino del venditore, terminal. Il rischio passa al compratore al momento della consegna al vettore.</p>
<p>Tutto questo non toglie al mittente di scegliere un incoterms nel quale lo stesso si impegna a curare e pagare tutto il trasporto per le condizioni di favore offerte al venditore dallo spedizioniere doganale.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>E.A. Origine &#8211; esportatore autorizzato</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2026/04/22/ea-origine-esportatore-autorizzato/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Andrea Toscano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 14:28:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[filo diretto]]></category>
		<category><![CDATA[filodiretto_26_02]]></category>
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					<description><![CDATA[Non so se piangere o ridere nel leggere le disposizioni relative alle nuove modalità sull’origine perché nel 1981 quando si compilavano le bollette di esportazione sul Modello S2, nel citato modello si doveva indicare, anche in lettere, i pesi e il numero di colli nonché i  valori. A quei tempi l’origine preferenziale veniva confermata  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-1" style="--awb-text-transform:none;"><p>Non so se piangere o ridere nel leggere le disposizioni relative alle nuove modalità sull’origine perché nel 1981 quando si compilavano le bollette di esportazione sul Modello S2, nel citato modello si doveva indicare, anche in lettere, i pesi e il numero di colli nonché i  valori.</p>
<p>A quei tempi l’origine preferenziale veniva confermata compilando un modello DD1, che era un documento doganale, usato nel commercio internazionale per attestare il paese di produzione, permettendo l&#8217;applicazione di dazi ridotti o nulli, spesso sostituito da dichiarazioni più moderne come EUR.1. Ma il termine DD1 (o DD3 per merci deperibili) indicava ancora il modello normativo originale europeo. Era fondamentale per l&#8217;esportazione verso Paesi con accordi preferenziali e veniva rilasciato dalle Camere di Commercio e non si poteva correggere con la gomma perché lo stampato era zigrignato. Lo status di EA semplifica le formalità di esportazione, consentendo all’operatore economico titolare di EA, di attestare autonomamente, tramite una dichiarazione di origine su fattura o su un altro documento commerciale, l’origine preferenziale delle merci esportate.</p>
<p>Pertanto, l’EA non è tenuto a richiedere, per ogni esportazione, il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, poiché la dichiarazione da esso rilasciata ha lo stesso valore giuridico dei certificati sopra menzionati.</p>
<p>L&#8217;azienda però deve dimostrare di esportare frequentemente, averne conoscenza e applicare correttamente le regole di origine preferenziale, ed essere affidabili. Per questo motivo ritengo che l’autorizzazione E,A verrà principalmente richiesta dai dichiaranti doganali, che già sono autorizzati AEO, anche se solo i doganalisti sono esperti in materia di origine.</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Sanzioni modelli Intrastat</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2026/02/03/sanzioni-modelli-intrastat/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Andrea Toscano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 07:54:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[filo diretto]]></category>
		<category><![CDATA[filodiretto_26_01]]></category>
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					<description><![CDATA[dal 1/07/2030 la direttiva 2025/516 introduce l’obbligo di fatturazione Si sta parlando della eliminazione dei modello Intrastat, che avverrà il 1° luglio 2030, infatti la direttiva 2025/516 introduce l’obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni intra-UE e la comunicazione digitale, perciò ho ritenuto importante ricordare a tutte le aziende quali sono le sanzioni relative  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-2 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-2" style="--awb-text-transform:none;"><h4 style="text-align: center;"><em>dal 1/07/2030 la direttiva 2025/516 introduce l’obbligo di fatturazione</em></h4>
<p>Si sta parlando della eliminazione dei modello Intrastat, che avverrà il 1° luglio 2030, infatti la direttiva 2025/516 introduce l’obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni intra-UE e la comunicazione digitale, perciò ho ritenuto importante ricordare a tutte le aziende quali sono le sanzioni relative a detti modelli. Secondo quanto di­spo­sto dall’articolo 11 comma 4 del D.Lgs. 471/1997.</p>
<p>L’omessa presentazione degli elenchi riepilogativi, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione, è punita con la sanzione da 500 a 1.000 euro per ciascuno di essi, ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di 30 giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. Non sono, invece, sanzionate la correzione dei dati inesatti e l’integrazione dei dati mancanti, purché ciò avvenga spontaneamente o, comunque, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dei competenti uffici doganali.</p>
<p>Sanzioni:</p>
<ul>
<li>omessa presentazione elenco riepilogativo da 500 a 1.000 Euro;</li>
<li>presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio da 250 a 500 Euro;</li>
<li>presentazione elenco incompleto, inesatto o irregolare da 500 a 1.000 Euro.</li>
</ul>
<p>Regolarizzazione spontanea dell’interessato, entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio doganale, nessuna sanzione.</p>
<p>Regolarizzazione degli errori od omissioni dopo la constatazione da parte dell’Amministrazione 100 Euro (1/5 del minimo), la sanzione si paga con F24, codice tributo 8911, indicando quale anno di riferimento quello cui la violazione si riferisce. Ora resta il problema relativo al lavoro che i doganalisti perdono con l’eliminazione dei modelli intrastat, ma hanno ben cinque anni per trovare una alternativa.</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Il Carnet Ata passaporto per le merci</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2025/12/03/il-carnet-ata-passaporto-per-le-merci/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Andrea Toscano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 16:11:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[filo diretto]]></category>
		<category><![CDATA[filodiretto_25_06]]></category>
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					<description><![CDATA[Finalmente l’Agenzia delle Dogane ha preso in considerazione il vecchio Carnet Ata che è il documento doganale internazionale utilizzato per manifestazioni, eventi o occasioni particolari, in quanto consente la temporanea esportazione, l’importazione e il transito di merci di vario genere (ad es. materiali professionali) da utilizzare esclusivamente nell’ambito degli eventi, senza dover garantire il  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-3 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-2 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-3" style="--awb-text-transform:none;"><p>Finalmente l’Agenzia delle Dogane ha preso in considerazione il vecchio Carnet Ata che è il documento doganale internazionale utilizzato per manifestazioni, eventi o occasioni particolari, in quanto consente la temporanea esportazione, l’importazione e il transito di merci di vario genere (ad es. materiali professionali) da utilizzare esclusivamente nell’ambito degli eventi, senza dover garantire il deposito cauzionale dei diritti doganali.</p>
<p>Il carnet viene rilasciato agli operatori dalle Camere di commercio competenti per territorio   In linea con l’impegno di ADM per la digitalizzazione e semplificazione delle procedure doganali<strong>, è attualmente in fase di sperimentazione il carnet ATA digitale che diventerà pienamente operativo dal 1° gennaio 2027</strong>.</p>
<p>Istituito dalla Convenzione di Bruxelles del 6 dicembre 1961, il carnet ATA ha come obiettivo quello di favorire il movimento internazionale di determinate merci, semplificando le procedure doganali.</p>
<p>Le merci che rientrano nella convenzione del carnet ATA prevedono: Materiali professionali Merci per esposizioni Materiale pedagogico e scientifico, Campioni   Film   Il documento è composto da una copertina sul cui retro sono indicate tutte le principali informazioni relative al suo corretto utilizzo, di una seconda copertina color verde e di un numero variabile di fogli costituiti di due parti.</p>
<p>Nella prima pagina della copertina verde sono indicati i dati generali indispensabili, nella seconda l&#8217;elenco descrittivo delle merci, oggetto dell&#8217;agevolazione e nella terza pagina le avvertenze per l&#8217;uso del documento.</p>
<p>I fogli interni invece sono costituiti da una parte fissa e una parte rimovibile che costituisce la dichiarazione doganale</p>
</div></div></div></div></div>
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			</item>
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		<title>“Made in Italy” ancora in alto mare!?!</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2025/10/19/made-in-italy-ancora-in-alto-mare/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Andrea Toscano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2025 18:05:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[filo diretto]]></category>
		<category><![CDATA[filodiretto_25_05]]></category>
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					<description><![CDATA[Ricordo che l’articolo 41 della legge n. 206 del 27 dicembre 2023, ha previsto un contrassegno per il Made in Italy che recita: il decreto previsto dall’articolo 41 della legge n.206 del 2023, di concerto con il MEF ed il MAECI, non è stato ancora emanato. Con decreto del Ministro delle imprese e del  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-4 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-3 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-4" style="--awb-text-transform:none;"><p>Ricordo che l’articolo 41 della legge n. 206 del 27 dicembre 2023, ha previsto un contrassegno per il Made in Italy che recita: il decreto previsto dall’articolo 41 della legge n.206 del 2023, di concerto con il MEF ed il MAECI, non è stato ancora emanato.</p>
<ol>
<li>Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione internazionale e con il Ministro dell&#8217;economia e  delle  finanze,  da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della presente  legge,  nel  rispetto  della  normativa  doganale   europea sull&#8217;origine dei prodotti, è adottato un contrassegno  ufficiale  di attestazione dell&#8217;origine italiana delle merci, di cui è  vietato  a chiunque l&#8217;uso, da solo o congiuntamente  con  la  dizione  «made in Italy», fuori dei casi consentiti ai sensi del presente articolo.</li>
<li>Ai fini della tutela  e  della  promozione  della  proprietà intellettuale  e  commerciale  dei  beni  prodotti   nel   territorio nazionale e di un più efficace contrasto  della  falsificazione,  le imprese che producono beni sul territorio nazionale, ai  sensi  della vigente normativa dell&#8217;Unione Europea, possono, su  base  volontaria apporre il contrassegno di cui al comma 1 sui predetti beni.</li>
<li>Il contrassegno di cui al comma 1, in ragione della sua natura funzione, è carta valori ai sensi dell&#8217;articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, ed è realizzato con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o  similare  o  di  altri  materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed  elettronici  in grado,  unitamente  alle  relative  infrastrutture,   di   assicurare un&#8217;idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni.</li>
<li>Con il decreto di cui al comma 1 sono disciplinati:</li>
</ol>
<p style="padding-left: 40px;">a) le forme grafiche e le tipologie di supporti ammesse per il contrassegno di cui al comma 1, individuando le caratteristiche tecniche minime che questo deve possedere, con particolare  riguardo ai metodi per il contrasto della falsificazione;</p>
<p style="padding-left: 40px;">b) le forme grafiche per i segni descrittivi.</p>
<p>Considerato che a tutt’oggi non è ancora stato pubblicato il contrassegno per un importantissimo argomento, è stata mia premura scrivere al competente Ministero, che mi ha risposto con una mail che riporto di seguito:</p>
<p>“Gent.mo, sul decreto previsto dall’articolo 41 della legge n. 206/2023 emanato di concerto con il MEF ed il MAECI, sono in corso i necessari propedeutici confronti con le associazioni di categoria delle imprese per la definizione condivisa delle modalità operative.</p>
<p>Firmato Segreteria del Capo Dipartimento per il Mercato”.</p>
</div></div></div></div></div>
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			</item>
		<item>
		<title>Cessioni intra comunitarie prove della consegna delle merci</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2025/07/28/cessioni-intra-comunitarie-prove-della-consegna-delle-merci/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Andrea Toscano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 10:53:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[filo diretto]]></category>
		<category><![CDATA[filodiretto_25_04]]></category>
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					<description><![CDATA[Costituiscono cessioni non imponibili le cessioni a titolo oneroso di beni trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro dal cedente, dall’acquirente o da terzi per loro conto, nei confronti di soggetti passivi d’imposta (articolo 41, comma 1, lettera a) del D.L. del 30 agosto 1993, n. 331). In sostanza, secondo la  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-5 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-4 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-5" style="--awb-text-transform:none;"><p>Costituiscono cessioni non imponibili le cessioni a titolo oneroso di beni trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro dal cedente, dall’acquirente o da terzi per loro conto, nei confronti di soggetti passivi d’imposta (articolo 41, comma 1, lettera a) del D.L. del 30 agosto 1993, n. 331).</p>
<p>In sostanza, secondo la normativa nazionale, per la realizzazione di una cessione intracomunitaria, con la conseguente emissione di fattura non imponibile IVA, devono sussistere i seguenti requisiti:</p>
<ol>
<li>onerosità dell’operazione;</li>
<li>acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;</li>
<li>status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario;</li>
<li>effettiva movimentazione del bene dall’Italia ad un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.</li>
</ol>
<p>Tali requisiti devono ricorrere congiuntamente; in mancanza anche di uno solo, la cessione sarà da considerare imponibile ai fini IVA secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (“Decreto IVA”).</p>
<p>Nella circolare è stato affrontato il tema della prova dell’effettiva movimentazione dei beni dall’Italia ad un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione fossero avvenuti a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.</p>
<p>In quella circostanza – che traeva spunto, come la risoluzione n. 477/E del 2008, da un caso relativo alle cessioni c.d. “franco fabbrica” – è stato chiarito che, per le cessioni intracomunitarie, il CMR elettronico (la lettera di vettura internazionale regolata dalla “Convention des Marchandises par Route”), recante lo stesso contenuto di quello cartaceo, costituisce un mezzo di prova idoneo a dimostrare l’uscita della merce dal territorio nazionale.</p>
<p>Inoltre, è stato riconosciuto, quale mezzo di prova equivalente al CMR cartaceo, un insieme di documenti dal quale si possano ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso CMR cartaceo, nonché le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario).</p>
<p>Tale documentazione, dalla quale deve risultare che è avvenuta la movimentazione fisica della merce e che quest’ultima abbia raggiunto un altro Stato membro, ha valore solo se conservata unitamente alle fatture di vendita, alla documentazione bancaria attestante le somme riscosse per le predette cessioni e alla documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti nonché agli elenchi Intrastat. Se il trasporto viene effettuato dall’acquirente oppure da un terzo per suo conto, l’acquirente stesso deve fornire al venditore, <u>entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione</u>, una dichiarazione scritta dalla quale dovranno risultare la data del rilascio, il nome e l’indirizzo dell’acquirente, la quantità e la natura dei beni ceduti, la data e il luogo del loro arrivo, Ci viene in aiuto l’articolo 45 bis ……..una dichiarazione scritta dall&#8217;acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall&#8217;acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni; tale dichiarazione scritta indica la data di rilascio; il nome e l&#8217;indirizzo; la quantità e la natura dei beni; la data e il luogo di arrivo dei beni; nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto; nonché l&#8217;identificazione della persona che accetta i beni per conto dell&#8217;acquirente;</p>
<ol>
<li>ii) almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l&#8217;una dall&#8217;altra, dal venditore e dall&#8217;acquirente, o uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l&#8217;una dall&#8217;altra, dal venditore e dall&#8217;acquirente.</li>
</ol>
<p>L&#8217;acquirente deve fornire al venditore la dichiarazione scritta di cui alla lettera b), punto i), entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.</p>
<ol start="2">
<li>Un&#8217;autorità fiscale può refutare la presunzione di cui al paragrafo 1. 3.</li>
</ol>
<p>Ai fini del paragrafo 1, sono accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto:</p>
<ol>
<li>a) i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere;</li>
<li>b) i documenti seguenti: i) una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni; SANZIONI STATISTICHE Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n.158 Articolo 15.</li>
</ol>
<p>L&#8217;omessa presentazione degli elenchi di cui all&#8217;articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, convertito, con modificazioni, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da euro 500 a euro 1.000 per ciascuno di essi, ridotta alla meta&#8217; in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo.</p>
<p>La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta. Considerato quanto indicato nel presente articolo, non mi resta che consigliare ai colleghi e alle aziende di farsi inviare dal destinatario, specialmente per le merci resa EXW, una prova di arrivo merci a destino.</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Attenzione a recarsi in un paese terzo con i propri gioielli</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Andrea Toscano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 08:31:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[filo diretto]]></category>
		<category><![CDATA[filodiretto_25_03]]></category>
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					<description><![CDATA[E’ risaputo che le nostre signore vogliono mostrare, durante i viaggi, tutti i gioielli ricevuti in regalo nei tempi, ma, purtroppo, devono fare i conti con la dogana. Infatti le recenti disposizioni, con particolare riferimento alla carta Doganale del viaggiatore, precisano che gli effetti personali di valore (quali, ad esempio, apparecchiature fotografiche, videocamere, personal  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-6 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-5 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-6" style="--awb-text-transform:none;"><p>E’ risaputo che le nostre signore vogliono mostrare, durante i viaggi, tutti i gioielli ricevuti in regalo nei tempi, ma, purtroppo, devono fare i conti con la dogana. Infatti le recenti disposizioni, con particolare riferimento alla carta Doganale del viaggiatore, precisano che gli effetti personali di valore (quali, ad esempio, apparecchiature fotografiche, videocamere, personal computers, orologi, gioielli vari) portati dal viaggiatore in partenza verso Paesi extra-UE, necessitano di una documentazione (ricevuta di acquisto, certificato di garanzia o bolletta d’importazione) che dimostri, in caso di controllo al momento del rientro, il loro regolare acquisto o la loro regolare importazione in Italia.</p>
<p>In mancanza di tali documenti, <strong>si consiglia al viaggiatore di produrre,</strong> <strong>presso l’ufficio doganale di partenza, una dichiarazione di possesso da</strong> <strong>esibire al rientro. </strong></p>
<p>Per gli acquisti all’estero è opportuno precisare che sono esenti dai diritti doganali i beni che il viaggiatore, in arrivo da un Paese non facente parte dell’Unione Europea, porta con sé nel proprio bagaglio personale, purché tali importazioni abbiano <strong>carattere occasionale</strong> <strong>e i beni siano destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore e purché il loro valore non superi complessivamente 300 euro per viaggiatore; detto importo è aumentato a 430 euro nel caso di arrivo in aereo o via mare</strong>.</p>
<p>Se il valore del bene supera i citati importi, il viaggiatore è tenuto al pagamento dei diritti doganali afferenti all’intero valore del bene acquistato. Il limite dei 300 euro e dei 430 euro si riduce a 150 euro per i viaggiatori minori di 15 anni, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato, che vale per il totale dei beni importati, <strong>inclusi gioielli</strong>.</p>
<p>Giunge quindi il momento di presentarsi all’imbarco e, considerato che è sconsigliabile indossarli per non fare suonare il metal detector ed è altresì sconsigliato riporli nella valigia da imbarcare, non resta che tenerli custoditi nel bagaglio a mano, preferibilmente se riposti in una bustina di plastica o in un contenitore adibito allo scopo.</p>
<p>Non va infatti dimenticato che i gioielli vanno poi riposti nell’apposita vaschetta prima del passaggio al metal detector.</p>
<p>E’ appena il caso di ricordare che la normativa valutaria prevede, per il <strong>denaro contante</strong> di importo pari o superiore a 10.000 euro, l’obbligatorietà della dichiarazione alle autorità doganali. <strong>I farmaci </strong>possono essere importati, a seguito del passeggero, qualora il quantitativo sia compatibile con il soggiorno previsto in Italia e vi sia, <strong>almeno in lingua inglese</strong>, una regolare prescrizione medica, laddove prevista dalla normativa, che ne indichi preferibilmente la posologia, da esibire alle autorità sanitarie e doganali in caso di richiesta.</p>
<p>I viaggiatori non possono introdurre o esportare nel/dal territorio nazionale merci contraffatte.</p>
<p>Tale attività è punita secondo le norme previste dal Codice penale. Ogni viaggiatore è quindi tenuto ad accertare che le merci che introduce in Italia o che porta all’estero non violino diritti di proprietà intellettuale.</p>
<p>Non mi resta che un commento in considerazione del valore di tutti i regali che abbiamo fatto alle nostre mogli, compagne o amanti negli anni: il massimo dei 430 euro risulta eccessivamente basso, considerata l’impossibilità di provare il valore dei gioielli con la documentazione richiesta.</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Certificato di origine</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2025/04/17/certificato-di-origine-2/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Andrea Toscano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 15:32:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[filo diretto]]></category>
		<category><![CDATA[filodiretto_25_02]]></category>
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					<description><![CDATA[Deve essere richiesto alla Camera di Commercio di competenza territoriale, esclusivamente tramite la procedura telematica   Il Certificato d'Origine è un documento che attesta l'origine della merce, cioè il luogo in cui la merce è stata prodotta o ha subito l'ultima trasformazione sostanziale come previsto dalle disposizioni doganali. Deve essere richiesto alla Camera di  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-7 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-6 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-7" style="--awb-text-transform:none;"><p><em>Deve essere richiesto alla Camera di Commercio di competenza territoriale, esclusivamente tramite la procedura telematica</em></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Il Certificato d&#8217;Origine è un documento che attesta l&#8217;origine della merce, cioè il luogo in cui la merce è stata prodotta o ha subito l&#8217;ultima trasformazione sostanziale come previsto dalle disposizioni doganali.</p>
<p>Deve essere richiesto alla Camera di Commercio di competenza territoriale,  esclusivamente tramite la procedura telematica, utilizzando la <a href="https://commercioestero.camcom.it/" target="_blank" rel="noopener">nuova piattaforma Commercio Estero</a> con le credenziali Telemaco, Spid, CIE, CNS.</p>
<p>Per aderire al servizio telematico si può procedere autonomamente alla registrazione collegandosi al sito <strong>http://www.registroimprese.it</strong>/ attraverso la sezione &#8220;registrati&#8221;. L&#8217;utente è informato dello stato di avanzamento della pratica via email e direttamente sul portale nella sezione &#8220;Inviate&#8221; o, se da correggere, nella sezione &#8220;Da rettificare&#8221;.</p>
<p>Il documento sarà pronto per il ritiro allo sportello una volta che l&#8217;utente avrà ricevuto una mail con l&#8217;indicazione &#8220;istruttoria chiusa con esito positivo&#8221; (sul portale, nella sezione &#8220;inviate&#8221; apparirà in &#8220;stato istruttoria&#8221; la dicitura &#8220;Chiusa&#8221;).</p>
<p>Pre-requisito indispensabile per l’accesso alla piattaforma è la registrazione sul sito <strong>http://www.registroimprese.it/registrazione/</strong> selezionando l’opzione “trasmissione di pratiche telematiche”.</p>
<p>Per firmare digitalmente il certificato è indispensabile inoltre essere in possesso di un dispositivo di firma digitale installato sul proprio computer. Il software di firma è scaricabile dal sito <strong>https://id.infocamere.it/download_software.html</strong>) o altro compatibile.</p>
<p>Per richiedere un dispositivo di firma digitale presso la Camera di Commercio occorre effettuare la prenotazione online dalla pagina &#8220;Prenotazione appuntamenti&#8221;. Una volta effettuata la registrazione, per accedere alla nuova piattaforma, il richiedente dovrà collegarsi al sito web <a href="https://commercioe"><strong>https://commercioe</strong></a><strong> stero.camcom.it</strong> con user + password (credenziali Telemaco, SPID, CNS ecc. servizio &#8220;stampa in azienda&#8221; dei certificati d’origine. Il servizio permette all&#8217;impresa di stampare presso la propria sede il certificato di origine senza necessità di recarsi allo sportello. Per aderire al servizio occorre trasmettere via PEC all&#8217;indirizzo <a href="mailto:cciaa@pec.ptpo.camcom.it"><strong>cciaa@pec.ptpo.camcom.it</strong></a><strong>, </strong> il<a href="https://www.ptpo.camcom.it/doc/rimprese/estero/certOrig-stampa-azienda.pdf" target="_blank" rel="noopener"> modulo</a> di adesione al “servizio stampa in azienda”, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell&#8217;impresa.</p>
<p>L&#8217;impresa riceverà conferma via PEC dell&#8217;accettazione della richiesta e dovrà recarsi preventivamente allo sportello a ritirare i moduli di certificato di origine da utilizzare per la stampa. Per richiedere il certificato di origine con modalità “stampa in azienda” occorre seguire la procedura per il rilascio standard con le seguenti precisazioni:</p>
<p>1) dovrà essere inserito, nella sezione &#8220;annotazioni&#8221;, il numero del modulo di certificato di origine sul quale si andrà a stampare;</p>
<p>2) in fase di invio della pratica dovrà essere inserita la spunta sull&#8217;opzione &#8220;Richiesta stampa in azienda&#8221;.</p>
<p>L&#8217;impresa riceverà sulla propria PEC, una volta che l&#8217;ufficio avrà completato l&#8217;istruttoria, il file contenente il certificato di origine che dovrà stampare sul modulo indicato in fase di richiesta. La Banca Dati Nazionale dei Certificati di Origine è la piattaforma online per la verifica dei certificati di origine emessi dalle Camere di Commercio d&#8217;Italia che consente un riscontro immediato circa la corrispondenza tra quanto riportato sul certificato e quanto presente negli archivi centrali camerali.</p>
<p>Nella casella 8 del formulario sono presenti, in basso a sinistra: un QR Code, un codice di sicurezza (codice alfanumerico generato in automatico dal sistema centrale) e il link del <a href="http://co.camcom.infocamere.it/" target="_blank" rel="noopener">portale della Banca Dati Nazionale dei Certificati di Origine</a> sul quale dovranno essere digitati l&#8217;identificativo del  certificato e il codice di sicurezza presente nella casella 8 del formulario.</p>
<p>Per ogni certificato richiesto dovranno essere corrisposti diritti di segreteria pari a € 5,00. Il pagamento dei diritti di segreteria viene effettuato esclusivamente in maniera telematica, previa costituzione di un fondo prepagato (voce &#8220;diritti e bolli&#8221;) all&#8217;interno del portale <a href="http://www.registroimprese.it/" target="_blank" rel="noopener"><strong>registroimprese.it</strong></a><strong>.</strong></p>
<p>Il certificato di origine viene rilasciato entro il secondo giorno lavorativo successivo alla richiesta completa della documentazione necessaria. Eventuali richieste di &#8220;evasione urgente&#8221; inerenti l&#8217;emissione dei certificati d&#8217;origine e dei documenti per l&#8217;estero saranno prese in considerazione limitatamente alle merci deperibili (ad esempio piante vive), tenuto conto delle esigenze organizzative dell&#8217;ufficio.</p>
<p>La richiesta, con la relativa motivazione, dovrà essere inserita nel campo &#8220;note&#8221; dell&#8217;applicativo. Certamente. considerato quanto sopra indicato, devo ammettere che andava meglio con il vecchio sistema cartaceo perché non è solamente un problema di possesso del PC ma è anche indispensabile conoscere a fondo l’informatica.  Meno male che Bruxelles ha attivato numerosi accordi con Paesi associati evitando di dover emettere i certificati di origine, sostituiti dai certificati di circolazione merci.</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Rimborso Dazio prodotti siderurgici</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Andrea Toscano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 17:11:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[filo diretto]]></category>
		<category><![CDATA[filodiretto_25_01]]></category>
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					<description><![CDATA[Legge 639 del 5 luglio 1964 Con il valido aiuto del collega Tauro Stella, che ringrazio pubblicamente, ho pensato di fare chiarezza sul rimborso siderurgici, denominato dai doganalisti  RIMBORSO DAZIO .La Legge 639 del 5 luglio 1964 (Restituzione dei diritti doganali per alcuni  prodotti industriali esportati", comunemente conosciuta dagli addetti ai lavori come ”  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-8 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-7 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-8" style="--awb-text-transform:none;"><p><em>Legge 639 del 5 luglio 1964</em></p>
<p>Con il valido aiuto del collega Tauro Stella, che ringrazio pubblicamente, ho pensato di fare chiarezza sul rimborso siderurgici, denominato dai doganalisti  RIMBORSO DAZIO .La Legge 639 del 5 luglio 1964 (Restituzione dei diritti doganali per alcuni  prodotti industriali esportati&#8221;, comunemente conosciuta dagli addetti ai lavori come ” Rimborso siderurgico&#8221; è stata ripristinata e  quindi si prevede la possibilità di richiedere il rimborso, determinato per ogni chilogrammo netto di merce esportate. La legge è nata, purtroppo, in contrasto con il Trattato di Roma, per sostenere le imprese esportatrici italiane per prodotti fabbricati in ferro, ghisa ed acciaio, di origine italiana, è stata vista con sospetto dalle istituzioni comunitarie, perciò, dato che l&#8217;Italia si è impegnata ad eliminare citata legge, ritengo sia il caso di restare aggiornati. Permane dunque attualmente la possibilità di richiedere le restituzioni di cui sopra per i prodotti industriali coperti dalla legge 639/64. Requisito per beneficiare del rimborso è che l&#8217;esportazione riguardi beni nuovi, fabbricati prevalentemente con ghisa, ferro ed acciaio. Il rimborso viene determinato per ogni chilogrammo netto di merce esportata, in base alla specifica categoria di prodotto e secondo la relativa aliquota prevista dalla legge medesima e le relative istanze possono essere presentate entro il termine di due anni.</p>
<p>E’ opportuno ricordare la Circolare n. 49/D del 16 settembre 2004, che ha  introdotto l’obbligo di allegare a tutte le istanze di restituzione la prova dell’espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo dei prodotti nel paese terzo di destinazione costituita dal documento doganale in originale o da una sua copia certificata conforme dalla stessa autorità emittente o da altra autorità del paese terzo abilitata a tale certificazione o da un servizio ufficiale italiano stabilito nel paese terzo stesso.</p>
<p>In considerazione di quanto più volte rappresentato dagli operatori circa le difficoltà incontrate nella acquisizione della citata prova dell’avvenuto espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo e circa i costi, spesso superiori agli importi delle restituzioni, sono state introdotte alcune semplificazioni. <strong>Per la richiesta di rimborso dazio con i nuovi tracciati, è necessario inserire il codice 16YY nel campo 44, ed indicare la descrizione (che già solitamente viene indicata) all’interno della dichiarazione doganale</strong> Si chiede rimborso dazio ai sensi legge 639/1964. Aliquota euro XXXX; Kg netti: XXXXX; imposta che si chiede di restituire: euro XXXXXX; l’inserimento del codice documento 16YY nel data group dei “Supporting document” 12 03 000 000.</p>
<p>Questo chiarimento mi è stato fornito dal collega Tauro Stella Bologna, che caldamente ringrazio.</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Origine preferenziale e non preferenziale, nuova e interessante circolare</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Andrea Toscano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2024 13:37:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[filo diretto]]></category>
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					<description><![CDATA[E’ una circolare ben fatta e chiunque, prima di presentare l’istanza, deve  leggerla attentamente. Questa nuova circolare sostituisce le precedenti istruzioni della Circolare n. 8/Ddel 2013 e le istruzioni integrative prot.7273/RU del 2016. Le IVO sono decisioni vincolanti sull'origine dei prodotti, rilasciate dalle Autorità doganali unionali ai sensi del Regolamento, (UE) n. 952/2013 (Codice  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-9 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-8 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-9" style="--awb-text-transform:none;"><p>E’ una circolare ben fatta e chiunque, prima di presentare l’istanza, deve  leggerla attentamente. Questa nuova circolare sostituisce le precedenti istruzioni della Circolare n. 8/Ddel 2013 e le istruzioni integrative prot.7273/RU del 2016. Le IVO sono decisioni vincolanti sull&#8217;origine dei prodotti, rilasciate dalle Autorità doganali unionali ai sensi del Regolamento, (UE) n. 952/2013 (Codice Doganale dell’Unione – CDU). Questa interessantissima circolare, ha dettato le nuove regole per ottenere una IVO (informazione vincolante origine ).. Attraverso le IVO, gli, operatori possono richiedere una determinazione vincolante dell&#8217;origine (preferenziale o non) di un prodotto, con decisioni che vincolano sia l&#8217;Amministrazione che il richiedente. A partire dal 1° ottobre 2024, le richieste di IVO dovranno essere presentate all&#8217;Ufficio Origine e Valore della Direzione Dogane, e non più agli Uffici territoriali. Le istanze dovranno essere presentate tramite un modulo specifico, disponibile sul sito delle dogane. Il modulo, compilato secondo le istruzioni della circolare e firmato digitalmente, dovrà essere inviato all&#8217;indirizzo e-mail <strong>dir.dogane.origine@adm.gov.com</strong>, insieme a un documento di identità. In alternativa, il modulo scansionato con firma autografa e il documento di identità potranno essere inviati all&#8217;indirizzo di posta certificata <a href="mailto:dir.dogane@pec.adm.gov.it"><strong>dir.dogane@pec.adm.gov.it</strong></a>. Una volta presentata l’istanza, entro 30 giorni l’Ufficio Origine e Valore effettuerà una prima valutazione della ricevibilità. Se l’istanza è formalmente corretta, sarà accettata e le Autorità doganali rilasceranno l’IVO entro 120 giorni. Per gli operatori economici autorizzati (AEO), il termine per il rilascio è ridotto a 60 giorni. Le decisioni IVO, una volta concesse, sono vincolanti per l&#8217;operatore e per l&#8217;amministrazione doganale, hanno una validità di tre anni e sono efficaci dal momento in cui l&#8217;operatore riceve il provvedimento. Non saranno accettate domande prive della firma autografa o digitale del richiedente, compilate parzialmente o contenenti informazioni incomplete: al verificarsi di tali fattispecie, l’Ufficio Origine e Valore non accetterà la domanda dandone comunicazione alla Società</p>
<p>Il ricorso potrà essere presentato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con le modalità di cui all’art. 20 del D.Lgs. 546/92 e notificato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Dogane – Via Mario Carucci 71, 00143 Roma entro il termine perentorio di 60 gg dalla notifica della decisione IVO. Il ricorrente, entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 546/92, dovrà provvedere al deposito del medesimo presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria adita, a pena di inammissibilità. Una decisione in materia di origine ha efficacia a decorrere dalla data in cui il richiedente riceve il provvedimento o si ritiene l&#8217;abbia ricevuto il titolare è tenuto ad utilizzarla ogni volta che effettua un&#8217;operazione di importazione o di esportazione della merce riportando nella dichiarazione doganale il codice C627 e l&#8217;identificativo del numero IVO. Tale codice indicativo permetterà agli Uffici delle Dogane ed all&#8217;Ufficio Origine e Valore di effettuare il monitoraggio dell&#8217;utilizzo delle IVO. Gli Uffici doganali devono sempre verificare che le merci oggetto della dichiarazione doganale siano identiche a quelle per le quali risulta rilasciata la IVO.</p>
</div></div></div></div></div>
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