<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dogane &#8211; Il Doganalista</title>
	<atom:link href="https://www.ildoganalista.it/category/dogane/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ildoganalista.it</link>
	<description>Rivista giuridico-economica di commercio internazionale</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2026 11:24:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>Olio EVO</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2026/10/16/olio-evo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauro Lopizzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 11:24:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[dogane]]></category>
		<category><![CDATA[commercializzazione dell’olio]]></category>
		<category><![CDATA[controlli di conformità]]></category>
		<category><![CDATA[dogane_26_05]]></category>
		<category><![CDATA[etichettatura alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[miscelazione degli oli]]></category>
		<category><![CDATA[olio extravergine di oliva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ildoganalista.it/?p=4939</guid>

					<description><![CDATA[Le indicazioni del MASAF sulla miscelazione di oli extravergini e vergini, con attenzione all’etichettatura, alla destinazione commerciale e alla tracciabilità delle operazioni.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-1"><p style="text-align: center;"><strong><em>L’extravergine miscelato con l’olio di oliva vergine può essere etichettato EVO</em></strong></p>
<p><em>Procedura in linea col modello spagnolo, Real decreto n.760 del 31/08/2021, purché rispetti i requisiti chimico, fisici, ed organolettici di olio di oliva extravergine col vincolo all’esportazione o a un mercato UE, è quanto chiarito dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (</em><strong><em>MASAF</em></strong><em>) in data </em><strong><em>11 agosto 2026</em></strong><em>, con </em><strong><em>prot.0390073</em></strong><em>. </em></p>
<p>La nuova interpretazione del MASAF dirime dubbi interpretativi della precedente nota prot. 0347821 del 16/07/2026, che comunicava: la miscela non poteva essere classificata ed etichettata come “olio extra vergine di oliva”, ma doveva ricadere nella categoria inferiore, ciò che attualmente è applicabile per l’olio destinato sul mercato italiano. La nota riprendeva la Relazione Speciale 01/2026 della Corte dei Conti Europea (European Court of Auditors, ECA) che criticava i controlli alle filiere dell’olio di oliva per carenze sul fronte delle verifiche sui contaminati ed a volte sulla tracciabilità dai Paesi extra UE.</p>
<h2><strong>Regole Unionali e considerazioni della Corte dei Conti </strong></h2>
<p>Il Reg. UE 1308/2013, All. VII, parte VIII ed a seguire i regolamenti UE 2022/2104 e 2022/2105 relativi alle norme di commercializzazione ed ai controlli di conformità dell’olio di oliva non prevedono alcun divieto di miscelare oli di categorie diverse. Non a caso il Reg. 2022/2104, oltre a definire i parametri qualitativi ed organolettici prescrive all’art.6, paragrafo 2, le seguenti etichettature:</p>
<ul>
<li>lett. a, <em>olio extra</em> <em>vergine di oliva</em>, qualificato “olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici”;</li>
<li>lett. b, <em>olio di oliva vergine</em>, qualificato “olio di oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici”.</li>
</ul>
<p><em>Il prodotto miscelato tra oli EVO e vergini può dunque venire commercializzato come “olio extra vergine di oliva”, purché rispetti i parametri chimico-fisici ed organolettici della categoria superiore</em>. Regola confermata da una sentenza pronunciata il 18 ottobre 2023 dal Tribunale ordinario di Perugia, in assenza di un divieto formale di miscelare oli di categorie diverse. Procedura riportata al punto 26, riquadro 3, della relazione speciale 1/2026 della Corte dei Conti Europea, che rileva approcci diversi nei vari Stati membri in merito alla facoltà di miscelare oli vergini e commercializzare tali miscele come olio extra vergine.</p>
<h2><strong>Circolare del MASAF del 16 luglio 2026 </strong></h2>
<p>Nelle more di eventuali chiarimenti da parte della Commissione europea, i tre dipartimenti del MASAF affermavano che la classificazione e commercializzazione della miscela come “<em>olio extra vergine di oliva</em>” deve considerarsi fuorviante per il consumatore e contrasta con le pratiche leali di informazione previste all’art.7, del Reg. UE 1169/2011, pietra angolare del <em>Food Information Regulation</em>, l<em>’extra vergine</em> non tollera la miscela con la <em>semplice verginità </em>e da questa interpretazione derivano le seguenti conseguenze:</p>
<ol>
<li>l’olio ottenuto dalla miscelazione di <em>extra vergine</em> e <em>vergine </em>dovrà essere classificato <em>olio vergine di oliva</em>;</li>
<li>l<em>’olio già confezionato</em> e dichiarato extra vergine prima del 16 luglio 2026 potrà essere commercializzato fino all’esaurimento scorte;</li>
<li>l<em>’olio sfuso </em>dovrà essere riclassificato come <em>olio di oliva vergine</em> entro trenta giorni e, in ogni caso, prima della prima operazione di movimentazione/lavorazione che lo riguardi.</li>
</ol>
<p>La circolare ha confermato l’obbligo della corretta tenuta del registro telematico dell’olio, istituito con i DM 10/11/2010 e DM 23/12/2013 e la possibilità di realizzare miscele composte esclusivamente da oli extra vergini, anche di diverse origini, cultivar e annate, nel rispetto degli obblighi di indicazione dell’origine.</p>
<h2><strong>Circolare MASAF Prot. 0390073 dell’11/08/2026</strong></h2>
<p>In risposta ai quesiti proposti da <strong>Assitol </strong>e<strong> Federolio</strong> il MASAF ha fornito nuove interpretazioni chiarendo che: “<em>La miscelazione di EVO con olio vergine di oliva, può essere etichettato come olio extravergine di oliva, qualora il prodotto sia destinato all’esportazione, sfuso o confezionato, in un paese extra UE o destinato in</em> <em>un</em> <em>paese UE, fermo restando il rispetto dei requisiti chimico, fisici ed organolettici per l’olio di oliva</em> extravergine”. <em>Resta intesto che è necessario garantire la corretta tenuta del registro telematico dell’olio in modo da assicurare la massima trasparenza e rintracciabilità delle predette operazioni, secondo le tempistiche e modalità stabilite per la tenuta del medesimo registro</em>.”</p>
<h2><strong>Aspetti giuridici</strong></h2>
<p>Vista la delicatezza della materia, la prima nota pur adeguandosi alla relazione speciale della Corte dei Conti Europea, essendo atto interno, non è fonte del diritto e non obbligatoria per l’interpretazione della legge. Gli operatori nel rispetto dei Regolamenti unionali, eventuali provvedimenti sanzionatori derivanti da tale circolare avrebbero potuto impugnarli eccependo la sua inidoneità a fondare un divieto. La circolare oltre ad essere priva di efficacia giuridica, non risulta notificata alla Commissione Europea come previsto dalla Direttiva (EU) 2015/1535 e di consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE, esponendo, altresì, il governo al rischio di incorrere in una procedura d’infrazione.</p>
<h2><strong>Conclusioni</strong></h2>
<p>Nel condividere l’idea di migliorare i controlli, la tracciabilità e soprattutto la chiarezza e l’uniformità della norma giuridica sul territorio unionale per salvaguardare l’olio di oliva genuino a tutela del consumatore, il chiarimento fornito dal MASAF con nota prot. 0390073 dell’11/08/2026 dirime dubbi interpretativi con riflessi in materia di concorrenza per le imprese italiane e della filiera olivicolo-olearia.</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La dogana del futuro</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2026/10/16/la-dogana-del-futuro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Pasqui]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 11:23:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[dogane]]></category>
		<category><![CDATA[conformità del commercio internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizzazione doganale]]></category>
		<category><![CDATA[dogane_26_05]]></category>
		<category><![CDATA[gestione dei dati doganali]]></category>
		<category><![CDATA[meccanismo CBAM]]></category>
		<category><![CDATA[regolamento sulla deforestazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ildoganalista.it/?p=4938</guid>

					<description><![CDATA[La riforma doganale sposta l’attenzione dalla singola dichiarazione ai dati e ai processi dell’impresa, ampliando il ruolo del doganalista nella gestione preventiva della conformità.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-2 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-2"><p style="text-align: center;"><strong><em>Una trasformazione destinata a modificare</em> <em>profondamente anche il ruolo del doganalista</em></strong></p>
<p><em>La riforma dell’Unione doganale europea non introduce soltanto nuovi strumenti informatici. Cambia il modo stesso di concepire la dogana: dalla dichiarazione al flusso di dati, dal controllo della singola operazione alla conoscenza della supply chain, dalla frontiera fisica alla compliance preventiva. Una trasformazione destinata a modificare profondamente anche il ruolo del doganalista.</em></p>
<p>Per lungo tempo il momento doganale ha coinciso quasi perfettamente con il momento dello sdoganamento. La merce arrivava al porto, all&#8217;aeroporto, al luogo di sdoganamento o al confine, veniva presentata la dichiarazione, l&#8217;amministrazione effettuava l&#8217;analisi del rischio e, quando necessario, procedeva al controllo prima dello svincolo.</p>
<p>La progressiva digitalizzazione ha modificato gli strumenti utilizzati, senza cambiare radicalmente questa sequenza. Anche una dichiarazione interamente elettronica continua infatti a rappresentare un insieme di informazioni raccolte e presentate in occasione di una determinata operazione.</p>
<p>La riforma doganale europea tende invece a modificare proprio questo rapporto temporale.</p>
<p>La dogana del futuro cercherà sempre meno di conoscere la merce soltanto quando viene dichiarata e sempre più di conoscerla <strong>prima che venga dichiarata</strong>.</p>
<p>È probabilmente questo il cambiamento più importante.</p>
<p>La disponibilità continuativa delle informazioni relative agli operatori, ai prodotti e alle catene logistiche consentirà alle autorità di costruire una conoscenza dell&#8217;operazione che precede il momento materiale dell&#8217;importazione o dell&#8217;esportazione.</p>
<p>In questa prospettiva l&#8217;<strong>EU Customs Data Hub</strong> non rappresenta semplicemente un nuovo sistema informatico nel quale trasferire le informazioni oggi contenute nelle dichiarazioni. Costituisce piuttosto il tentativo di costruire un ambiente nel quale i dati necessari ai controlli possano essere acquisiti, collegati e analizzati lungo l&#8217;intero ciclo dell&#8217;operazione.</p>
<p>Il cambiamento può essere rappresentato schematicamente così:</p>
<p>Sistema tradizionale: merce → dichiarazione → analisi del rischio → eventuale controllo → svincolo<strong>.</strong></p>
<p>Sistema futuro: informazioni sull&#8217;operatore e sulla supply chain → conoscenza preventiva del rischio → arrivo della merce → intervento mirato quando necessario.</p>
<p>La dichiarazione doganale continuerà quindi ad avere un ruolo fondamentale, ma non sarà necessariamente il primo momento nel quale l&#8217;amministrazione viene a conoscenza delle caratteristiche dell&#8217;operazione.</p>
<p>E questo modifica profondamente anche il problema della correttezza delle informazioni.</p>
<p>Nel sistema tradizionale l&#8217;attenzione è concentrata soprattutto sulla singola dichiarazione: codice tariffario corretto, origine corretta, valore corretto, documenti corretti, in un sistema fortemente integrato occorrerà invece risalire un passaggio più indietro.</p>
<p>Se il codice tariffario presente nell&#8217;anagrafica aziendale, l’origine, il valore o ogni altra informazione è errata, il problema non nasce quando viene compilata la dichiarazione doganale. La dichiarazione si limita a riprodurre un errore che esiste già nel sistema dell&#8217;impresa.</p>
<p>L&#8217;automazione rende questo fenomeno ancora più importante perché se un errore umano commesso nella compilazione di una singola dichiarazione può riguardare una spedizione, un errore inserito in un dato master e successivamente utilizzato automaticamente dai sistemi può invece essere replicato su decine o centinaia di operazioni senza che nessuno intervenga materialmente su ciascuna di esse.</p>
<p>La questione centrale diventa quindi non soltanto: «La dichiarazione è corretta?», ma: «Il processo che ha prodotto le informazioni contenute nella dichiarazione è affidabile?»</p>
<p>La compliance doganale tende così a spostarsi dalla verifica dell&#8217;ultimo anello della catena, la dichiarazione, al controllo dell&#8217;intero processo che genera il dato doganale.</p>
<p>È una trasformazione particolarmente importante perché porta la dogana dentro l&#8217;organizzazione dell&#8217;impresa.</p>
<p>Non significa che l&#8217;autorità doganale gestirà direttamente i processi aziendali. Significa però che l&#8217;affidabilità dell&#8217;operatore dipenderà sempre più dalla capacità di dimostrare che le informazioni trasmesse alla dogana derivano da procedure conosciute, documentate, controllate e aggiornate.</p>
<p>Anche l&#8217;analisi del rischio cambia prospettiva.</p>
<p>Una spedizione non dovrà necessariamente presentare, isolatamente considerata, un&#8217;anomalia evidente. Il rischio potrà emergere dalla relazione fra più elementi: prodotto, origine, produttore, valore, itinerario, comportamento dell&#8217;importatore, precedenti operazioni e caratteristiche della supply chain.</p>
<p>La dogana potrà quindi diventare contemporaneamente meno visibile nel momento dello sdoganamento e più presente lungo l&#8217;intero processo commerciale.</p>
<p>Il controllo non scompare.</p>
<p>Semplicemente, può iniziare molto prima che la merce arrivi alla frontiera.</p>
<p>Anche il rapporto con gli operatori affidabili è destinato a cambiare, l’AEO continuerà ad avere un ruolo importante, ma la riforma introduce la figura del Trust &amp; Check, fondata su uno scambio molto preciso: maggiore trasparenza in cambio di maggiore semplificazione. Gli operatori in grado di offrire alla dogana un’elevata visibilità sui propri dati e processi potranno beneficiare di procedure più snelle.</p>
<p>Il controllo si sposterà quindi progressivamente dalla singola spedizione al sistema dell’impresa, alle procedure interne, alla qualità dei dati, alla tracciabilità e all’affidabilità complessiva dell’organizzazione,</p>
<p>È il passaggio dal controllo dell’operazione al controllo del processo e ad una dogana sempre meno soltanto tributaria.</p>
<p>Vi è tuttavia un secondo cambiamento, forse altrettanto importante, la dogana del futuro non sarà semplicemente una dogana più digitale, sarà una dogana chiamata sempre più spesso a presidiare normative che hanno finalità diverse dalla riscossione dei dazi.</p>
<p>Già oggi il momento dell’importazione rappresenta il punto nel quale devono essere verificati o intercettati numerosi obblighi relativi a: sicurezza dei prodotti, tutela del consumatore, ambiente, sostanze chimiche, prodotti sanitari, controlli veterinari e fitosanitari, sanzioni internazionali, beni dual use, proprietà intellettuale, beni culturali, misure di difesa commerciale, sostenibilità delle catene produttive.</p>
<p>La frontiera doganale diventa quindi sempre più anche frontiera regolatoria dell’Unione europea.</p>
<p>Due esempi rendono particolarmente evidente questa trasformazione: CBAM e Regolamento europeo contro la deforestazione.</p>
<p>Il Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM, è probabilmente uno degli esempi più chiari della trasformazione della funzione doganale.</p>
<p>Dal 1° gennaio 2026 il CBAM è entrato nella sua fase definitiva e interessa, in particolare, determinati prodotti dei settori cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno. Il meccanismo prevede obblighi connessi alle emissioni incorporate nelle merci importate e, nei casi previsti, l’acquisto e la restituzione dei relativi certificati CBAM.</p>
<p>L’obiettivo non è doganale in senso tradizionale, non consiste nel determinare quanto dazio debba essere pagato. Consiste nel contrastare il rischio di carbon leakage, evitando che produzioni ad alta intensità di carbonio vengano semplicemente trasferite verso paesi con politiche climatiche meno rigorose.</p>
<p>Eppure il momento doganale diventa decisivo perché per stabilire se un prodotto rientra nel campo di applicazione del CBAM è necessario partire proprio dalla sua classificazione doganale.</p>
<p>Un codice errato non produce quindi soltanto una possibile differenza daziaria, può determinare anche l’errata esclusione o inclusione della merce in un sistema di obblighi ambientali.</p>
<p>Questo semplice esempio dimostra come il codice tariffario stia cambiando funzione, non è più soltanto lo strumento per individuare l’aliquota del dazio, sta diventando una vera chiave di accesso alla regolazione europea del prodotto.</p>
<p>Per il doganalista ciò significa che classificare correttamente una merce avrà conseguenze sempre più ampie.</p>
<p>Alla tradizionale domanda: “Quale dazio si applica?” si affiancheranno domande come: “Questo prodotto rientra nel CBAM? L’importatore è soggetto agli obblighi previsti? Le informazioni sulle emissioni sono disponibili? La supply chain è organizzata per produrre i dati necessari?”</p>
<p>Il confine tra dogana e compliance ambientale diventa così molto più sottile.</p>
<p>Ancora più significativo è il Regolamento (UE) 2023/1115 sulla deforestazione, EUDR. La disciplina riguarda determinate materie prime e prodotti collegati, tra cui quelli riconducibili alle filiere di bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno.</p>
<p>Dopo le modifiche intervenute, l’applicazione è prevista dal 30 dicembre 2026 per gli operatori grandi e medi e dal 30 giugno 2027 per la generalità delle micro e piccole imprese, con specifiche regole transitorie per quelle già interessate dalla precedente disciplina sul legname.</p>
<p>Qui il salto concettuale è ancora più evidente, non è sufficiente conoscere: il prodotto, il valore, il paese di origine, occorre risalire, nei casi previsti, alla provenienza della materia prima e alla relativa catena produttiva, attraverso gli strumenti di due diligence stabiliti dal regolamento.</p>
<p>Il sistema EUDR è inoltre destinato a dialogare direttamente con la dogana, la normativa prevede infatti che il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza sia messo a disposizione delle autorità doganali prima dell’immissione in libera pratica o dell’esportazione dei prodotti interessati. Le autorità doganali effettuano i propri controlli sulle dichiarazioni sulla base dell’analisi del rischio, cooperando con le autorità competenti responsabili dell’applicazione complessiva del regolamento.</p>
<p>Il collegamento con i sistemi doganali avviene attraverso l’ambiente europeo dello <strong>Single Window for Customs</strong>, rafforzando ulteriormente l’integrazione tra normativa doganale e normativa ambientale.</p>
<p>La dogana diventa quindi il punto nel quale una normativa ambientale sulla deforestazione incontra concretamente il movimento internazionale delle merci.</p>
<p>CBAM ed EUDR hanno un elemento in comune particolarmente importante per la professione: entrambi mostrano come la <strong>classificazione tariffaria</strong> sia destinata ad assumere un ruolo ancora più centrale.</p>
<p>Il codice doganale consente infatti sempre più spesso di individuare non soltanto: il dazio, l’antidumping, il contingente, la preferenza tariffaria, ma anche: un obbligo ambientale, una certificazione, una restrizione, una dichiarazione supplementare, un’autorizzazione, un controllo da parte di un’altra amministrazione.</p>
<p>La classificazione diventa quindi il punto nel quale convergono diritto doganale e regolamentazione del prodotto.</p>
<p>Questo modifica anche la responsabilità professionale perché un errore di classificazione può produrre effetti ben più ampi della semplice differenza daziaria, può determinare l’omessa applicazione di una normativa ambientale o di sicurezza.</p>
<p>È proprio questa espansione delle funzioni extra-tributarie a rendere insufficiente una visione tradizionale della professione.</p>
<p>Il doganalista del futuro non potrà conoscere integralmente tutte le normative tecniche, ambientali e di prodotto applicabili alle merci, sarebbe irrealistico, dovrà però essere in grado di svolgere una funzione diversa e fondamentale: riconoscere quando una determinata operazione doganale attiva una normativa ulteriore.</p>
<p><strong>La competenza diventa quindi anche capacità di individuare il problema.</strong></p>
<p>Davanti a una merce il professionista dovrà domandarsi non soltanto: qual è il codice, qual è l’origine, qual è il valore? ma anche: quali conseguenze normative derivano da quel codice, da quell’origine e da quella provenienza?</p>
<p>È il passaggio dal diritto doganale tradizionale alla più ampia trade compliance.</p>
<p>Se i sistemi aziendali dialogheranno direttamente con quelli doganali e se una parte crescente delle informazioni sarà acquisita automaticamente, quale sarà allora il futuro del doganalista?</p>
<p>La risposta dipende da ciò che si ritiene costituisca il vero contenuto della professione.</p>
<p>Se il doganalista viene identificato con colui che trasforma una fattura in una dichiarazione doganale, una parte importante di quel lavoro sarà inevitabilmente automatizzata.</p>
<p>Ma la dichiarazione è soltanto la rappresentazione finale di decisioni prese prima: quale classificazione attribuire, quale origine riconoscere, quale valore dichiarare, quale regime utilizzare, quali prove possedere, quali restrizioni applicare, quali normative extra-tributarie considerare.</p>
<p>L’automazione può compilare più rapidamente una dichiarazione, ma non elimina la necessità di assumere queste decisioni, ne aumenta l’importanza.</p>
<p>Il cambiamento fondamentale è quindi temporale: il doganalista tradizionale interviene spesso quando la merce è già stata acquistata e spedita, il professionista del futuro dovrà intervenire molto prima.</p>
<p>Potrà essere necessario stabilire il trattamento della merce già: nella scelta del fornitore, nella progettazione del prodotto, nella negoziazione del contratto, nella determinazione del prezzo, nella scelta dell’Incoterm, nella costruzione della supply chain. CBAM ed EUDR rendono questo fenomeno particolarmente evidente.</p>
<p>Quando arriva la merce è spesso troppo tardi per domandarsi come ottenere dal produttore i dati sulle emissioni incorporate o come ricostruire la provenienza della materia prima, queste informazioni devono essere organizzate a monte della spedizione. Il vero valore professionale sarà quindi prevenire il problema prima che si trasformi in blocco doganale o non conformità.</p>
<p>La professione tende quindi a spostarsi lungo una linea molto precisa: dalla dichiarazione alla compliance.</p>
<p>Il doganalista sarà sempre meno chiamato soltanto a predisporre la dichiarazione e sempre più a: costruire procedure, effettuare audit, validare classificazioni, verificare origine e preferenze, analizzare il valore, assistere nei regimi speciali, gestire autorizzazioni, organizzare la documentazione, valutare i rischi, supportare AEO e Trust &amp; Check, individuare gli obblighi CBAM, verificare l’interazione con EUDR e altre normative extra-tributarie, formare il personale aziendale.</p>
<p>In altre parole, il professionista non gestirà soltanto ciò che l’impresa dichiara, ma contribuirà a organizzare il modo in cui l’impresa produce e valida le informazioni che saranno utilizzate dalla dogana e dalle altre autorità.</p>
<p>Proprio l’aumento delle normative extra-tributarie può attribuire al professionista una funzione nuova.</p>
<p>Il doganalista non diventerà necessariamente l’esperto ambientale dell’impresa, potrà però diventare il soggetto capace di capire che una determinata importazione coinvolge: dogana, ambiente, compliance di prodotto, supply chain.</p>
<p>In presenza di una merce CBAM potrà essere necessario il dialogo tra: doganalista, ufficio acquisti, produttore estero, responsabile ambientale, amministrazione.</p>
<p>Per una merce EUDR entreranno in gioco: provenienza, produttore, geolocalizzazione, due diligence, sistemi informativi, dichiarazione doganale.</p>
<p>Il doganalista assume così una funzione di cerniera tra competenze diverse.</p>
<p>In un sistema normativo sempre più frammentato, proprio questa capacità di collegare le diverse discipline può diventare uno dei maggiori valori della professione.</p>
<p>Nel nuovo sistema il dato doganale non può più essere considerato un semplice elemento informatico, un codice TARIC non è soltanto una sequenza numerica perché dietro quel codice esiste una decisione giuridica e merceologica.</p>
<p>E quella decisione può oggi determinare: il dazio, un antidumping, l’applicazione del CBAM, l’applicazione dell’EUDR, una restrizione, un’autorizzazione, un controllo. Lo stesso principio vale per origine, valore e identità del produttore.</p>
<p>La tecnologia gestisce il dato, ma è il professionista che deve <strong>governarne il significato</strong>.</p>
<p>Anche il doganalista dovrà probabilmente adottare la stessa filosofia che la riforma applica alla dogana, quindi non controllare soltanto la singola dichiarazione, ma controllare il sistema che genera le dichiarazioni.</p>
<p>Questo apre uno spazio professionale crescente per il <strong>customs audit</strong> e, più in generale, per il <strong>trade compliance audit</strong>.</p>
<p>Potranno, anzi dovranno, essere riesaminati periodicamente i dati da cui derivano le dichiarazioni doganali dall’anagrafica del prodotto alla gestione e conservazione della documentazione con l’obiettivo di individuare gli errori già commessi e le condizioni che potrebbero produrne altri.</p>
<p>L’estensione delle normative extra-tributarie comporta inevitabilmente anche nuove responsabilità.</p>
<p>Il doganalista dovrà distinguere attentamente tra <strong>ciò che rientra nella propria competenza</strong> e <strong>ciò che deve essere certificato o valutato da altri soggetti.</strong></p>
<p>Non gli si può chiedere, ad esempio, di determinare autonomamente le emissioni incorporate di un impianto siderurgico situato in un paese terzo, ma può essere chiamato a riconoscere che la merce rientra nel CBAM, segnalare l’obbligo al cliente e verificare la coerenza delle informazioni necessarie ai fini dell’importazione.</p>
<p>Analogamente non sarà normalmente il doganalista a svolgere materialmente tutta la due diligence sulla deforestazione, ma non potrà ignorare che una determinata voce doganale ricade nel campo di applicazione della normativa e che per lo svincolo devono essere presenti le informazioni previste.</p>
<p>La professionalità consiste quindi anche nel <strong>conoscere i propri confini e saper attivare le competenze necessarie</strong>.</p>
<p>La crescita degli obblighi extra-tributari rende inoltre sempre più importante conoscere il cliente.</p>
<p>Non basta sapere chi importa, occorre comprendere di quali merci tratta, da quali paesi provengono, quali produttori utilizza, come è organizzata la supply chain, quali dati è in grado di ottenere dai fornitori.</p>
<p>La due diligence professionale acquista quindi una funzione nuova, non serve soltanto a valutare il rischio finanziario della rappresentanza indiretta, ma anche a capire se il cliente possiede un’organizzazione adeguata a gestire obblighi sempre più complessi.</p>
<p>Il doganalista non dovrà più dialogare solo con la logistica, ma anche con tutti gli uffici che intervengono nella la formazione e l’origine del prodotto.</p>
<p>Una corretta gestione doganale non serve soltanto a evitare contestazioni e sanzioni, ma utilizzare correttamente norme e agevolazioni può produrre valore e diventare un fattore di competitività.</p>
<p>Anche sul terreno delle nuove normative ambientali la gestione preventiva può diventare un fattore competitivo. Un’impresa capace di ottenere dai propri fornitori dati affidabili su origine, produzione, emissioni e tracciabilità sarà probabilmente molto più preparata ad affrontare il mercato europeo rispetto a un concorrente costretto a ricostruire le informazioni quando la merce è già in viaggio.</p>
<p>La compliance non è soltanto difesa dal rischio, può diventare <strong>organizzazione della competitività</strong>.</p>
<p>Tutto questo richiede anche una riflessione sul modo nel quale il lavoro del doganalista viene valorizzato.</p>
<p>Un sistema economico fondato quasi esclusivamente sul numero delle dichiarazioni rischia di entrare in difficoltà quando la parte materiale della procedura diventa progressivamente automatizzata.</p>
<p>Il valore tenderà invece a spostarsi verso consulenza, audit, procedure, AEO, Trust &amp; Check, CBAM, due diligence, normative extra-tributarie, organizzazione dei dati.</p>
<p>Si passerà da un compenso per quantità ad uno per competenza. Non significa abbandonare l’attività operativa, ma riconoscere che la dichiarazione sarà sempre più il risultato finale di un lavoro professionale svolto molto prima.</p>
<p>Il rischio è una professione a due velocità. Da una parte attività standardizzate, altamente automatizzate e sottoposte a crescente pressione sui costi, dall’altra attività ad alto contenuto professionale, nelle quali sono necessari: interpretazione, responsabilità, conoscenza merceologica, analisi normativa, valutazione del rischio e capacità di coordinare competenze diverse.</p>
<p>Anche l’intelligenza artificiale avrà inevitabilmente un ruolo crescente, potrà confrontare codici tariffari, analizzare documenti, individuare anomalie, monitorare normative e proporre soluzioni.</p>
<p>Ma il problema professionale non sarà ottenere una risposta, ma stabilire: se quella risposta sia corretta, se possa essere applicata alla merce concreta, quali conseguenze produca, se possa essere difesa davanti all’autorità.</p>
<p>La riforma non annuncia quindi la fine del doganalista, segna piuttosto la progressiva fine del doganalista inteso esclusivamente come intermediario tecnico tra documenti commerciali e dichiarazione.</p>
<p>La professione può diventare più ampia, più specializzata e più importante perché in un sistema nel quale aumentano contemporaneamente: dati, automazione, normative e responsabilità cresce anche il bisogno di qualcuno capace di collegarli.</p>
<p>Tradizionalmente l’attività doganale inizia quando la merce arriva al porto, all’aeroporto o al confine. Nella nuova realtà sarà spesso troppo tardi. La nuova dogana europea sarà il luogo, fisico e digitale, nel quale si incontreranno sempre più spesso: fiscalità, sicurezza, ambiente, politica commerciale e controllo delle catene produttive.</p>
<p>Per gli operatori affidabili questo potrà significare minori formalità e maggiore fluidità.</p>
<p>Per il doganalista la sfida è altrettanto chiara, il futuro non appartiene a chi saprà compilare più rapidamente una dichiarazione, ma a chi saprà: comprendere la merce, interpretare le norme, governare i dati, riconoscere un obbligo CBAM o EUDR, valutare il cliente, individuare il rischio e collegare discipline che fino a pochi anni fa sembravano lontane dalla dogana.</p>
<p>La dogana del futuro sarà probabilmente meno visibile nei porti e negli aeroporti, ma molto più presente nelle imprese e il doganalista, da intermediario della dichiarazione, potrà diventare sempre più intermediario della conoscenza e della compliance del commercio internazionale perché la nuova frontiera non sarà soltanto il punto nel quale passa la merce, ma <strong>sarà il punto nel quale si incontrano il dato, la merce e tutte le regole che ne consentono l’ingresso nel mercato europeo.</strong></p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sicurezza dei prodotti</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2026/10/16/sicurezza-dei-prodotti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Leopardi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 11:21:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[dogane]]></category>
		<category><![CDATA[direttiva macchine]]></category>
		<category><![CDATA[dogane_26_05]]></category>
		<category><![CDATA[importazione di escavatori]]></category>
		<category><![CDATA[marcatura CE]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza dei macchinari]]></category>
		<category><![CDATA[strutture di protezione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ildoganalista.it/?p=4937</guid>

					<description><![CDATA[Un confronto tra Direttiva 2006/42/CE e Regolamento (UE) 2023/1230 sui requisiti degli escavatori importati: marcatura, istruzioni, conformità e strutture di protezione.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-3 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-2 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-3"><p style="text-align: center;"><strong><em>Macchine all’importazione – escavatori – breve confronto tra </em> <em>Direttiva 2006/42/CE e Regolamento (UE) 2023/1230</em></strong></p>
<p><em>L’importazione di macchinari da Paesi extra-UE rappresenta un fenomeno di assoluto rilievo per l’economia unionale. Nel 2024, la categoria dei macchinari e mezzi di trasporto ha rappresentato il 32,9% del valore complessivo delle importazioni dell’Unione da Paesi extra-UE, per un valore di circa 801 miliardi di euro. Nello stesso anno, la Cina si è confermata il principale Paese di origine delle importazioni dell’Unione, con 519 miliardi di euro, pari al 21,3% del totale<sup>1</sup>.</em></p>
<p>All’interno del più ampio comparto dei macchinari, assumono particolare rilievo le macchine per il movimento terra e, tra queste, gli escavatori. Nel solo 2024 l’Unione europea ha importato dalla Cina 49.749 macchine con sottovoce HS 842952, relativa alle macchine con sovrastruttura girevole a 360°, per un valore di circa 1,2 miliardi di dollari<sup>2</sup>. Anche il mercato italiano evidenzia dimensioni significative: nello stesso anno sono state importate complessivamente 24.598 macchine appartenenti a tale voce, 9.622 delle quali provenienti dalla Cina<sup>3</sup>.</p>
<p>Con particolare riferimento agli escavatori compatti, la norma EN 474-1:2022, richiamando la definizione di UNI EN ISO 6165:2023, considera “compatte” le macchine movimento terra aventi massa operativa non superiore a 4.500 kg e, nel caso degli escavatori e dei caricatori cingolati, non superiore a 6.000 kg. Il termine commerciale “mini” non coincide, pertanto, con una categoria normativa autonoma.</p>
<p>Ma quali requisiti devono rispettare tali macchinari per poter essere immessi sul mercato dell’Unione europea e, soprattutto, per essere conformi alla normativa di sicurezza dell’Unione? Essi, innanzitutto, sono disciplinati dalla Direttiva 2006/42/CE, c.d. “Direttiva macchine”, la quale, come tutta la normativa di armonizzazione dell’Unione, si applica ai prodotti destinati a essere immessi sul mercato, ovvero a essere messi in servizio, nonché a qualsiasi operazione successiva di messa a disposizione fino a quando il prodotto raggiunge l’utilizzatore finale; inoltre, vale la pena specificare come per la Direttiva macchine anche l’uso personale equivalga a immissione sul mercato, così come riscontrabile nella definizione di “fabbricante” fornita dalla fonte citata<sup>4</sup>.</p>
<p>Scendendo più nel dettaglio, tutte le macchine e, pertanto, anche gli escavatori, devono presentare una marcatura contenente, almeno, le indicazioni di cui al punto 1.7.3 dell’Allegato I della Direttiva: ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, qualora nominato, del suo mandatario; designazione della macchina, intesa come il nome comune della categoria di macchina cui appartiene lo specifico modello; marcatura “CE”; designazione della serie o del tipo, elemento che identifica il modello di macchina; numero di serie, se esistente; anno di costruzione, cioè l’anno in cui si è concluso il processo di fabbricazione.</p>
<p>Alcuni aspetti critici riguardanti la marcatura possono sorgere proprio relativamente alla prima delle indicazioni elencate, quella riguardante l’individuazione del fabbricante. La Direttiva prescrive sulla macchina l’indicazione del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario, senza prevedere nella marcatura l’indicazione dell’importatore. Tuttavia, per le macchine soggette alla Direttiva 2006/42/CE, l’articolo 4 del Regolamento (UE) 2019/1020 impone l’esistenza di un operatore economico stabilito nell’Unione responsabile dei compiti di cui al paragrafo 3 e, ai sensi del paragrafo 4, prescrive che il nome o la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e i dati di contatto, compreso l’indirizzo postale, di tale operatore siano indicati sul prodotto, sul suo imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento. L’operatore economico responsabile può essere, a seconda dei casi, il fabbricante stabilito nell’Unione, l’importatore, il mandatario incaricato per iscritto dei compiti previsti dall’articolo 4, paragrafo 3, oppure, in determinate condizioni, il fornitore di servizi di logistica.</p>
<p>A porre maggiore chiarezza sul precipuo aspetto in argomento sarà il Regolamento (UE) 2023/1230, che abrogherà la Direttiva macchine a decorrere dal 20 gennaio 2027. Il nuovo regolamento prevede, per l’importatore, l’indicazione del nome, della denominazione commerciale registrata o del marchio registrato e dell’indirizzo postale nonché, ove disponibili, dei recapiti digitali, sulla macchina o sul prodotto correlato oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento.</p>
<p>Inoltre, si verifica piuttosto frequentemente che le marcature degli escavatori contengano il solo marchio registrato del fabbricante, senza alcuna indicazione circa la sua denominazione e il suo indirizzo completo.</p>
<p>Altro elemento di assoluto rilievo nell’ambito dell’importazione dei macchinari per il movimento terra in parola è rappresentato dalle istruzioni. Ai sensi del punto 1.7.4 dell’Allegato I della Direttiva macchine, esse devono accompagnare la macchina ed essere redatte nella lingua o nelle lingue ufficiali della Comunità richieste dallo Stato membro nel quale la macchina è immessa sul mercato e/o messa in servizio. Pertanto, per macchine destinate al mercato italiano, devono essere disponibili istruzioni in lingua italiana, secondo quanto previsto dal d.lgs. 17/2010. Inoltre, le istruzioni devono recare la dicitura <em>“Istruzioni originali” </em>ovvero, qualora si tratti di una traduzione di queste ultime, quella <em>“Traduzione delle istruzioni originali”,</em> come previsto dal punto 1.7.4.1 dell’Allegato I alla Direttiva 2006/42/CE.</p>
<p>Giova ricordare che la designazione della macchina riportata sulla marcatura deve corrispondere a quella indicata nelle istruzioni e nella dichiarazione di conformità, in aderenza al punto 1.7.4.2 dell’Allegato I. Quanto alla dichiarazione, la Direttiva richiede che il manuale contenga la dichiarazione CE di conformità oppure un documento che ne riporti il contenuto, con i dati relativi alla macchina, senza che sia necessariamente riportato il numero di serie e la firma.</p>
<p>Un aspetto da prendere in considerazione, e di primaria importanza, è quello dei sistemi di sicurezza passiva, che devono essere installati quando risultino necessari alla luce dei rischi presenti sulla specifica macchina e dei requisiti essenziali applicabili.</p>
<p>In apertura di questa tematica è opportuno specificare che i sistemi di sicurezza citati devono essere presenti quando sussista il rischio corrispondente e il requisito essenziale di sicurezza trovi applicazione alla macchina determinata. In particolare, per il rischio di ribaltamento o rovesciamento laterale, il punto 3.4.3 dell’Allegato I della Direttiva 2006/42/CE stabilisce che, ove vi sia tale rischio nelle macchine semoventi con conducente o operatore a bordo, la macchina deve essere munita di un’adeguata struttura di protezione, salvo che ciò aumenti il rischio.</p>
<p>In particolare, la Direttiva macchine contempla le strutture ROPS (<em>Roll-Over Protective Structure</em>) e FOPS (<em>Falling-Object Protective Structure</em>). Per gli escavatori idraulici, la norma EN 474-5:2022 specifica i requisiti relativi alle strutture ROPS e TOPS (<em>Tip-Over Protective Structure</em>). Per gli escavatori compatti con massa operativa superiore a 1 t e fino a 6 t è previsto il TOPS, struttura di protezione dal rovesciamento laterale, conforme alla EN 13531:2001+A1:2008. Per gli escavatori idraulici di massa superiore a 6 t e fino a 50 t, privi di rialzo della cabina o con rialzo fisso fino a 500 mm, è previsto il ROPS, struttura di protezione dal ribaltamento; per quelli con rialzo fisso superiore a 500 mm o con postazione dell’operatore mobile è previsto il TOPS e, qualora esista un rischio di ribaltamento, anche il ROPS.</p>
<p>ROPS e FOPS sono inclusi nell’Allegato IV della Direttiva 2006/42/CE, il quale contempla quelle categorie di macchine caratterizzate dalla presenza di un grave potenziale rischio intrinseco, come specifiche strutture di protezione, e nell’Allegato V come componenti di sicurezza indicativi. Ciò non significa, tuttavia, che la mera presenza di una struttura ROPS o FOPS renda automaticamente l’intera macchina soggetta a una procedura di valutazione della conformità con necessario coinvolgimento di un organismo notificato. L’articolo 12 della Direttiva distingue infatti le macchine elencate nell’Allegato IV e consente, quando ricorrono le condizioni previste, anche il controllo interno della fabbricazione. Per il nuovo Regolamento (UE) 2023/1230, applicabile dal 20 gennaio 2027, l’Allegato I, il quale sostituisce l’attuale Allegato IV della Direttiva, è suddiviso in due parti e l’articolo 6 prevede che la Commissione possa, mediante atti delegati, aggiungere, eliminare o spostare categorie da una parte all’altra. La classificazione tiene conto, tra gli altri elementi, dei dati relativi agli infortuni e ai danni alla salute. La parte A è riservata alle categorie che presentano un grave potenziale rischio intrinseco e soddisfano almeno una delle condizioni supplementari previste dall’articolo 6, paragrafo 7; le altre categorie con grave potenziale rischio intrinseco rientrano nella parte B. Per le categorie della parte B, inoltre, il coinvolgimento di un organismo notificato non è automatico: il controllo interno della produzione è possibile quando la macchina è fabbricata conformemente alle norme armonizzate o alle specifiche comuni che coprono tutti i pertinenti requisiti; in caso contrario devono essere utilizzate le altre procedure previste dall’articolo 25, paragrafo 3.</p>
<p>Riassumendo, gli escavatori compatti fino a sei tonnellate non sono soggetti, in quanto tali, a un obbligo generalizzato di ROPS previsto dalla EN 474-5:2022: per gli escavatori compatti con massa operativa superiore a 1 t e fino a 6 t la norma prescrive il TOPS. Quanto alla protezione contro la caduta di oggetti, la EN 474-1:2022 contiene un requisito generale relativo alle FOPS, mentre la EN 474-5:2022, per gli escavatori idraulici, disciplina specificamente le protezioni dell’operatore.</p>
<p>La questione dei micro-escavatori, con massa operativa inferiore a 1.000 kg, richiede particolare attenzione. La EN 13531:2001+A1:2008, relativa alle TOPS per escavatori compatti, si applica a macchine con massa operativa da 1.000 kg a 6.000 kg e prevede che le strutture siano identificate attraverso una specifica marcatura applicata alla struttura stessa; la EN 474-5:2022 prescrive il TOPS per gli escavatori compatti con massa superiore a 1 t e fino a 6 t. Per una macchina al di sotto di 1.000 kg, pertanto, non deriva da tali disposizioni un obbligo specifico di installare una struttura TOPS. Ciò non significa, però, che il fabbricante possa ignorare il rischio di ribaltamento o rovesciamento laterale: qualora tale rischio sussista, il punto 3.4.3 dell’Allegato I della Direttiva impone un’adeguata struttura di protezione, salvo che essa aumenti il rischio. La valutazione del rischio e le relative misure di riduzione devono risultare dalla documentazione tecnica, la quale conterrà i rapporti e i risultati delle prove effettuate.</p>
<p>È importante che le macchine provenienti da Paesi terzi rispettino i requisiti di sicurezza applicabili e siano accompagnate dalla documentazione necessaria a dimostrarne la conformità. Per i controlli doganali, la verifica della marcatura, delle istruzioni, della dichiarazione di conformità e, quando pertinenti, delle strutture di protezione e della relativa documentazione tecnica può costituire un elemento essenziale per individuare tempestivamente le non conformità.</p>
<p><em>“le opinioni espresse sono strettamente personali dell’autore” </em></p>
<p><sup>1</sup> Dati contenuti nel report Eurostat sul commercio internazionale dei beni per l’anno 2024.</p>
<p><sup>2</sup> Dati pubblicati da <em>World Integrated Trade Solution (WITS)</em> della <em>World Bank</em>, utilizzando i dati <em>UN Comtrade</em>, per il codice HS 842952<em>.</em></p>
<p><sup>3</sup> Dati pubblicati da <em>World Integrated Trade Solution (WITS)</em> della <em>World Bank, </em>importazioni italiane HS 842952 nel 2024.</p>
<p><sup>4</sup> Articolo 2, lettera f), Direttiva 2006/42/CE: <em>“«fabbricante»: persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva, ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina con la presente direttiva ai fini dell&#8217;immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale. In mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva”.</em></p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Esportatore ed esportatore autorizzato A.TR</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2026/08/07/esportatore-ed-esportatore-autorizzato-atr/</link>
					<comments>https://www.ildoganalista.it/2026/08/07/esportatore-ed-esportatore-autorizzato-atr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Baldi and Lorenzo Ugolini]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 16:15:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[dogane]]></category>
		<category><![CDATA[dogane_26_04]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ildoganalista.it/?p=4859</guid>

					<description><![CDATA[L'art. 1, n. 19, Reg. UE 2446/2015 (RD) descrive il ruolo di "esportatore" distinguendo due figure: il privato e le persone giuridiche La nozione doganale di esportatore Con la circolare 15/2026 l’Agenzia delle dogane torna sulla nozione di esportatore, affermando – in maniera imprecisa – che tale qualifica può essere assunta dai traportatori/vettori/doganalisti/case di spedizione  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-4 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-3 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-4" style="--awb-text-transform:none;"><p style="text-align: center;"><em>L&#8217;art. 1, n. 19, Reg. UE 2446/2015 (RD) descrive il ruolo di &#8220;esportatore&#8221; </em><em>distinguendo due figure: il privato e le persone giuridiche</em></p>
<p><strong>La nozione doganale di esportatore</strong></p>
<p>Con la circolare 15/2026 l’Agenzia delle dogane torna sulla nozione di esportatore, affermando – in maniera imprecisa – che tale qualifica può essere assunta dai traportatori/vettori/doganalisti/case di spedizione soltanto per le esportazioni con condizione di consegna ex works.</p>
<p>Come noto, l&#8217;art. 1, n. 19, Reg. UE 2446/2015 (RD) descrive il ruolo di &#8220;esportatore&#8221;, distinguendo due figure: il privato e le persone giuridiche.</p>
<p>In particolare, il soggetto che deve essere indicato come “esportatore” nelle dichiarazioni doganali è:</p>
<ol>
<li>a) il privato che trasporta le merci che devono uscire dal territorio doganale dell&#8217;Unione se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso;</li>
<li>b) negli altri casi (operatori commerciali), quando a) non si applica:</li>
<li>i) la persona stabilita nel territorio doganale dell&#8217;Unione che ha la facoltà di decidere e ha deciso che le merci devono uscire da tale territorio doganale;</li>
<li>ii) quando i) non si applica, qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell&#8217;Unione che è parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio doganale<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>.</li>
</ol>
<p>Di conseguenza, nel caso di cessioni all&#8217;esportazione effettuate ai sensi dell&#8217;art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72, in cui il trasporto avviene in nome e per conto del cedente nazionale, l&#8217;esportatore ai fini doganali coincide con l&#8217;esportatore ai fini IVA.</p>
<p>Diversamente, nel caso di esportazioni effettuate da un soggetto estero non stabilito nel territorio comunitario (<em>i.e.</em> condizione di consegna ex works ovvero tramite rappresentanza fiscale ex art. 17, co. 3, d.p.r. 633/73 o identificazione fiscale diretta ex art. 35 ter del D.P.R 633/72), l&#8217;esportatore deve essere identificato in una qualsiasi persona stabilita, che è parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire dal territorio doganale dell’UE.</p>
<p>E invero, nelle transazioni commerciali aventi a oggetto merci destinate all&#8217;estero con condizioni di vendita ex works &#8211; in cui il potere di decidere che i beni devono uscite dal territorio comunitario è nelle mani dell&#8217;acquirente stabilito in un Paese terzo (art. 8 co. 1 lett. b) del DPR 633/72), il cessionario extra-UE non può essere qualificato, ai fini doganali, come esportatore<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>.</p>
<p>Analogamente, non può ricoprire tale ruolo nemmeno il rappresentante fiscale, in quanto, ancorché possa disporre della facoltà di decidere che le merci devono uscire dal territorio unionale, non è stabilito nell’UE.</p>
<p>L’Agenzia delle dogane, tuttavia, nella circolare in commento, non prende in considerazione tale seconda ipotesi, ritenendo che gli operatori economici che forniscono servizi logistici non possono assumere la qualifica di esportatore se non nei casi di esportazione ex-works.</p>
<p>In alternativa, l’acquirente estero dovrebbe nominare un rappresentante doganale indiretto stabilito nella UE per la presentazione della dichiarazione di esportazione.</p>
<p>Tale soluzione, tuttavia, contrasta con quanto riportato nella nota 112029/2018, secondo cui “<em>A questo riguardo si evidenzia, inoltre, che la disposizione che consentiva di applicare misure di carattere transitorio non prevede più la possibilità che un soggetto non stabilito nel territorio doganale dell’Unione possa essere indicato nella casella 2 della dichiarazione doganale come speditore a condizione che la dichiarazione doganale sia presentata da un rappresentante stabilito nella UE che agisca in rappresentanza indiretta, assumendo la veste di dichiarante</em>”.</p>
<p>Di conseguenza, allo stato, il venditore stabilito nell&#8217;UE (per le sole cessioni EXW) o anche un altro soggetto come, ad esempio, il vettore, lo spedizioniere, operatori di logistica o altri soggetti analoghi possono assumere la qualifica di esportatore, a condizione che siano parte contratto in virtù del quale le merci devono uscire dal territorio doganale, siano stabiliti nell’Unione e accettino di assumere tale ruolo<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>.</p>
<p>In quest’ultima ipotesi, si ravvisa uno scostamento tra la nozione di esportatore ai fini doganali e quella ai fini IVA, con la conseguenza che, nel campo della dichiarazione doganale dedicato all’esportatore, potrebbe comparire un soggetto diverso (es. il vettore) da colui che ha maturato plafond a seguito della cessione all’esportazione (<em>i.e</em>. il cedente nazionale nelle vendite con consegna <em>ex works</em> o il rappresentante fiscale del soggetto extra-UE).</p>
<p>Al riguardo, l’Agenzia delle dogane, con la nota 16302/2019, che ha chiarito, per le operazioni con resa EXW, di riportare in bolletta gli estremi della fattura non imponibile emessa dal cedente italiano, mentre, “<em>in caso di operazioni realizzate, invece, da una società extra UE per il tramite del proprio rappresentante fiscale il campo 44 potrebbe altresì recare oltre agli estremi della fattura non imponibile emessa dal rappresentante anche l&#8217;indicazione del codice certificato 02YY seguito dalla partita IVA del rappresentante fiscale</em>”.</p>
<p>I soggetti addetti ai servizi di logistica e di assistenza doganale, i trasportatori, i vettori, i doganalisti e le case di spedizione possono, infine, assumere la qualifica di esportatore autorizzato e Rex, essendo superata l’originale preclusione<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>.</p>
<p>In particolare, l’Amministrazione doganale ha evidenziato che “il <em>documento contenente le “Linee guida per gli esportatori autorizzati” della Commissione europea, attualmente in corso di finalizzazione, non prevede una espressa ed esplicita esclusione dei predetti operatori commerciali dalla possibilità di richiedere il rilascio del provvedimento di autorizzazione. A tale riguardo si rileva la posizione di apertura già espressa dalla Commissione, circa la possibilità anche per un soggetto fornitore di servizi logistici di richiedere e ottenere la qualifica di esportatore autorizzato, non potendosi ravvisare una esclusione a priori di tali soggetti, ove dovessero sussistere tutte le garanzie necessarie per poter verificare il carattere originario dei prodotti e l’adempimento dei requisiti richiesti nei singoli protocolli origine. Per questi l’attribuzione dello status di esportatore autorizzato resta comunque subordinata alla sussistenza dei requisiti già indicati ed in particolare sarà onere dell’intermediario presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’Ufficio, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione, analogamente a quanto previsto ai fini del rilascio dei certificati EUR 1. Come rilevato dalla Commissione, ovviamente lo status di un fornitore di servizi logistici non conferisce automaticamente la possibilità di essere esportatore autorizzato, né alla stessa persona può automaticamente rifiutarsi l’autorizzazione</em>”<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>.</p>
<p>Previa verifica delle disposizioni contenute nei singoli Accordi di libero scambio e dei relativi protocolli di origine preferenziale, pertanto, può essere rilasciato lo status di esportatore autorizzato anche agli operatori logistici<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a>.</p>
<p><strong>Le procedure di rilascio del certificato A.TR.</strong></p>
<p>La circolare in commento, dopo aver delineato la figura di esportatore, ricorda la procedura di rilascio dei certificati A.TR. e delinea le modalità applicative della procedura semplificata.</p>
<p>In forza dell’Unione doganale istituita nel 1995<a href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a> tra Ue e Turchia, le merci interamente ottenute o prodotte nell&#8217;Unione doganale o che sono state immesse in libera pratica nella stessa possono circolare liberamente tra le due parti dell’Unione, purché siano accompagnate dalla prova della loro posizione doganale, fornita da un certificato di circolazione A.TR.</p>
<p>Le disposizioni di applicazione della decisione n. 1/95 sono state definite con la decisione n. 1/2006 del 26 settembre 2006, del Comitato di Cooperazione doganale CE-Turchia.</p>
<p>L’art. 7 di tale Decisione disciplina la procedura ordinaria per il rilascio del certificato A.TR., il quale deve essere vistato dalla dogana al momento dell’esportazione.</p>
<p>In deroga a quanto disposto dall’art. 7 della decisione n. 1/2006, l’art. 11 della stessa prevede una procedura semplificata per il rilascio di certificati di circolazione A.TR., che consente di evitare, per ogni spedizione, la presentazione delle merci e la richiesta di certificato all’ufficio doganale, con evidenti benefici in termini di rapidità operativa.</p>
<p><strong>I chiarimenti della circolare ADM 15/2026 sulla qualifica di esportatore autorizzato A.TR.</strong></p>
<p>Con la circolare n. 15/2026, l’Agenzia delle Dogane ha riordinato la disciplina dello status di esportatore autorizzato A.TR., definendo presupposti e modalità applicative della procedura semplificata per il rilascio di tali certificati.</p>
<p>La Circolare chiarisce che tale modalità semplificata è utilizzabile esclusivamente da una figura particolare di esportatore autorizzato, l’esportatore autorizzato A.TR. e che tale status può essere rivestito soltanto da un soggetto che riveste la qualifica di esportatore ai sensi del Codice doganale dell’Unione.</p>
<p>Al riguardo, richiamando le indicazioni fornite con la propria circolare 8/D del 19 aprile 2016 sulla definizione di esportatore riportata all’art. 1, par. 19 del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446, l’Agenzia delle dogane ricorda che deve intendersi per esportatore la “<em>persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione che ha il potere, al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale, di decidere l’invio della merce fuori dal territorio doganale dell’Unione</em>”.</p>
<p>Restano pertanto esclusi, in via generale, i soggetti che materialmente compiono le formalità doganali ovvero forniscono i servizi logistici, di trasporto, di assistenza doganale, ossia a) i vettori, b) gli spedizionieri, c) gli operatori logistici e doganali.</p>
<p>La Circolare specifica, tuttavia, come siano previste delle eccezioni, in cui anche i soggetti appena citati possono rivestire la qualifica di esportatore.</p>
<p>Si tratta, anzitutto, delle esportazioni con condizione di consegna <em>ex works</em> con acquirente situato in un paese terzo: in tal caso, non potendo l’acquirente assumere la veste di esportatore, lo stesso è tenuto a nominare un rappresentante doganale indiretto stabilito nella UE per la presentazione della dichiarazione di esportazione.</p>
<p>Alla luce delle accresciute esigenze dei traffici commerciali, inoltre, nell’ambito degli Accordi di Libero Scambio (ALS), limitatamente all’origine preferenziale, è stata superata l’originaria preclusione allo status di Esportatore Autorizzato per i soggetti addetti a servizi logistici e di assistenza doganale, quali traportatori, vettori, doganalisti e case di spedizione.</p>
<p>Esclusivamente nelle due casistiche sopra menzionate, quindi, potrebbe esser rilasciato lo status di esportatore autorizzato anche soggetti addetti a servizi logistici e di assistenza doganale.</p>
<p>L’autorizzazione è, in ogni caso, subordinata alla presenza congiunta di due requisiti:</p>
<ol>
<li>a) la frequenza delle operazioni che richiedono certificati A.TR., e</li>
<li>b) la disponibilità di garanzie idonee a consentire il controllo sul carattere delle merci e sul rispetto degli obblighi doganali.</li>
</ol>
<p><strong>Il procedimento di rilascio della qualifica</strong></p>
<p>La circolare prevede, nel dettaglio, il procedimento di rilascio dello status di esportatore autorizzato A.TR., disciplinando forma, contenuto, modalità di rilascio e di notifica del provvedimento di conferimento di tale status, codice identificativo del provvedimento, casi di diniego, revoca e cessazione dello status.</p>
<p>La domanda finalizzata all’ottenimento di tale status, in particolare, deve essere redatta secondo il modulo fornito dall’Agenzia, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della società, e presentata, mediante posta elettronica certificata (PEC), all’Ufficio ADM, territorialmente competente in base al luogo in cui è tenuta o accessibile la contabilità principale del richiedente.</p>
<p><strong>La disciplina transitoria</strong></p>
<p>La circolare precisa che, a partire dal 1° luglio 2026, il procedimento di rilascio dello status di Esportatore Autorizzato A.TR. sia regolamentato esclusivamente dalle disposizioni in essa contenuta, superando la prassi intervenuta durante il periodo emergenziale da Covid-19.</p>
<p>Entro il 1° gennaio 2027, gli Uffici dell’Agenzia delle dogane provvederanno ad adeguare i provvedimenti di Esportatore Autorizzato A.TR. rilasciati agli operatori economici in possesso dei requisiti sopra esposti, mentre non saranno più valide le autorizzazioni rilasciate agli operatori economici che non soddisfino tali requisiti.</p>
<p><strong>Lorenzo Ugolini</strong></p>
<p><strong>Valeria Baldi </strong></p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-4860" src="https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2026/08/TU_Dogane_2026g.jpg" alt="" width="234" height="330" srcset="https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2026/08/TU_Dogane_2026g-200x282.jpg 200w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2026/08/TU_Dogane_2026g-213x300.jpg 213w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2026/08/TU_Dogane_2026g.jpg 234w" sizes="(max-width: 234px) 100vw, 234px" />Il Volume, disponibile dal 7 settembre, offre un commento articolo per articolo delle Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione (DNC), aggiornato con la più recente prassi amministrativa nonché con la giurisprudenza nazionale e unionale. Il testo presenta un’analisi approfondita dei temi relativi alla dichiarazione doganale, ai controlli, all’accertamento, alla rappresentanza doganale ed esamina le peculiarità per i regimi di temporanea importazione ed esportazione (maggiori info su<a href="http://www.eutekne.it" target="_blank" rel="noopener"> www.eutekne.it</a>).</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Si ricorda che il soggetto che agisce come esportatore nelle operazioni commerciali deve essere stabilito nella UE, se ondo i criteri previsti dall’art.5, punto 31, del CDU e quindi avere in tale territorio: i) la sede statuaria, ii) l’amministrazione centrale o iii) una stabile organizzazione (art. 5, p. 32, Reg. UE 952/2013, CDU) come una sede</p>
<p>fissa di affari in cui sono presenti in modo permanente le necessarie risorse umane e tecniche e attraverso la quale vengono espletate in tutto o in pare le operazioni doganali di una persona.</p>
<p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Si vedano, nota Agenzia delle Dogane e Monopoli 15.10.2018 n. 112029; Taxud.a.2 Areas 4494380/2018.</p>
<p><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Agenzia delle dogane, nota 181512/2019.</p>
<p><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> TAXUD 2852404/18.</p>
<p><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Agenzia delle dogane, nota prot. n. 91956/2019.</p>
<p><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Agenzia delle dogane, circ. 15/2026.</p>
<p><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Con decisione n. 1/95 (c.d. decisione di base) del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995, concernente l’attuazione della fase finale dell’Unione doganale tra Unione Europea e Turchia.</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.ildoganalista.it/2026/08/07/esportatore-ed-esportatore-autorizzato-atr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contingente Tariffario</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2026/08/07/contingente-tariffario/</link>
					<comments>https://www.ildoganalista.it/2026/08/07/contingente-tariffario/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesca Messina and Aurora Bonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 16:08:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[dogane]]></category>
		<category><![CDATA[dogane_26_04]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ildoganalista.it/?p=4855</guid>

					<description><![CDATA[Esaurimento del contingente – Modifica dichiarazione doganale per beneficiare del contingente – Nozione di “modifica che consente al dichiarante di adempiere ai suoi obblighi riguardanti il vincolo delle merci al regime doganale in questione” – Articolo 173, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 952/2013» (causa T-177/25 – sentenza del 26/01/2026) La sentenza del Tribunale  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-5 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-4 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-5" style="--awb-text-transform:none;"><p><strong>Esaurimento del contingente – Modifica dichiarazione doganale per beneficiare del contingente – Nozione di <em>“modifica che consente al dichiarante di adempiere ai suoi obblighi riguardanti il vincolo delle merci al regime doganale in questione”</em> – Articolo 173, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 952/2013» (causa T-177/25 – sentenza del 26/01/2026)</strong></p>
<p>La sentenza del Tribunale dell’Unione europea nella causa T-177/25, resa dalla Quinta Sezione, offre un’importante precisazione in ordine alla portata dell’art. 173, paragrafo 3, del Codice doganale dell’Unione<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, sottolineando i limiti entro i quali è consentita la modifica della dichiarazione doganale già accettata in dogana con svincolo della merce al fine di beneficiare di un trattamento tariffario più favorevole non richiesto originariamente.</p>
<p>La vicenda trae origine dall’importazione di miele dall’Ucraina da parte di una società polacca. Per questa merce era stato previsto un contingente tariffario a dazio zero ma alla data di entrata in vigore del Regolamento non era stato tecnicamente possibile inserire il codice del contingente nella dichiarazione doganale al momento della presentazione perché il codice non era stato ancora integrato nel sistema europeo TARIC (tariffa integrata dell’Unione europea) e nel sistema polacco ISZTAR (sistema integrato d’informazione sulle tariffe doganali). Tale circostanza aveva indotto diversi operatori a presentare comunque la dichiarazione senza indicare il contingente e a presentare poi una richiesta di rettifica della dichiarazione per l’inserimento del codice dopo la sua integrazione nel sistema, così da beneficiare della priorità cronologica per l’accesso al contingente. La società ricorrente invece aveva presentato una dichiarazione con richiesta di accedere al contingente solo dopo che il codice era stato integrato. La richiesta, però, era stata respinta dalle autorità doganali, che le avevano applicato il dazio <em>erga omnes</em> dopo aver constatato che il contingente era ormai stato esaurito.</p>
<p>La questione sottoposta al Tribunale europeo riguarda, dunque, l’interpretazione dell’art. 173 CDU e, in particolare, la possibilità di utilizzare la revisione della dichiarazione su istanza di parte per ottenere un beneficio tariffario non richiesto originariamente al momento della presentazione della dichiarazione in dogana.</p>
<p>Nell’affrontare la questione, il Tribunale muove da una considerazione di sistema: la dichiarazione doganale costituisce l’atto centrale del meccanismo su cui si fonda il diritto doganale dell’Unione, il quale – come emerge dal Codice doganale dell’Unione – è volto, da un lato, a semplificare le formalità e i controlli e, dall’altro, a garantire l’efficacia della lotta contro frodi e irregolarità. In tale contesto, l’art. 15 CDU impone al dichiarante un preciso obbligo di fornire informazioni accurate, veritiere e complete<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, proprio in ragione della funzione essenziale che la dichiarazione assolve nel sistema.</p>
<p>È in questa cornice che si colloca il principio – ribadito dal Tribunale – della sostanziale irrevocabilità della dichiarazione doganale una volta accettata. La possibilità di modifica prevista dall’art. 173 CDU, in particolare dal suo paragrafo 3, si configura pertanto come un’eccezione a tale principio e, in quanto tale, deve essere interpretata restrittivamente<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.</p>
<p>Ne consegue che la modifica della dichiarazione da parte del dichiarante può essere autorizzata esclusivamente quando si tratti di riallineare il contenuto della dichiarazione alla realtà esistente al momento della sua presentazione<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.Tale facoltà non può invece essere utilizzata per introdurre elementi nuovi che riflettano una diversa volontà o una scelta strategica dell’operatore.</p>
<p>Sulla base di tali premesse, il Tribunale ha evidenziato che “<em>la presentazione di una dichiarazione in dogana non accompagnata da una domanda mirante ad</em> <em>ottenere il beneficio di un contingente tariffario aperto dalla normativa dell’Unione prima dell’integrazione, nei sistemi TARIC e ISZTAR, del numero di tale contingente sembra una scelta volontaria da parte del dichiarante, il che spetta al giudice del rinvio verificare</em>”.</p>
<p>Il Tribunale ha concluso quindi che la modifica della dichiarazione non può consistere nell’aggiunta ex post di un contingente tariffario, perché un simile intervento non sembra integrare una rettifica, bensì una riformulazione della dichiarazione per includere una nuova dichiarazione di volontà, incompatibile con i limiti dell’art. 173 CDU<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.</p>
<p>Tale conclusione, secondo il Tribunale, risulta coerente anche con la disciplina dei contingenti tariffari, che impone la presentazione della relativa domanda contestualmente alla dichiarazione doganale, atteso che la data di accettazione della dichiarazione rileva ai fini dell’ordine cronologico di assegnazione. Ammettere modifiche successive altererebbe, infatti, il meccanismo di gestione dei contingenti, compromettendo i principi di certezza e parità di trattamento tra operatori.</p>
<p>In definitiva, la pronuncia in esame rafforza l’idea per cui la dichiarazione doganale deve essere, sin dall’origine, completa e corretta in tutti i suoi elementi essenziali, non potendo essere successivamente “<em>modificata</em>” per esprimere una volontà diversa o più conveniente, ma solo per eliminare errori involontari che ne abbiano inficiato l’esattezza.</p>
<p><strong><em>Aurora Bonso</em></strong></p>
<p><em>Funzionario ADM</em></p>
<p><strong><em>Francesca Messina</em></strong></p>
<p><em>Funzionario ADM</em></p>
<p><em>Le opinioni espresse in questo documento sono strettamente personali e non impegnano in alcun modo l’Amministrazione di appartenenza.</em></p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Art. 173 CDU: <em>“1. Su sua richiesta, il dichiarante è autorizzato a modificare una o più indicazioni della dichiarazione in dogana dopo l’accettazione di quest’ultima da parte delle autorità doganali. La modifica non può far diventare oggetto della dichiarazione in dogana merci diverse da quelle che ne costituivano l’oggetto iniziale.  2. Tuttavia siffatte rettifiche non possono più essere autorizzate se la richiesta è fatta dopo che le autorità doganali: a) hanno informato il dichiarante che intendono procedere alla visita delle merci; b) hanno stabilito che le indicazioni della dichiarazione in dogana sono inesatte; c) hanno svincolato le merci.  3. Su richiesta del dichiarante, entro tre anni dalla data di accettazione della dichiarazione in dogana, la modifica della stessa può essere autorizzata dopo lo svincolo delle merci per consentire al dichiarante di adempiere ai suoi obblighi riguardanti il vincolo delle merci al regime doganale in questione”</em>.</p>
<p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> <em>Cfr. </em>Corte Giustizia UE – sentenza 9 luglio 2020, Unipack, C-391/19 (p. 22)</p>
<p><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> <em>Cfr. </em>Corte Giustizia UE – sentenza 8 giugno 2023, Zes Zollner Electronic, C-640/21 (p. 43 e 44)</p>
<p><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Per interpretare l’art. 173, paragrafo 3, CDU, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea formatasi rispetto al previgente Codice doganale comunitario. In particolare, il Tribunale ha ricordato che “<em>la Corte ha dichiarato che l’articolo 78, paragrafo 3, del codice doganale comunitario, che prevedeva la possibilità per le autorità doganali di adottare le misure necessarie per ristabilire la situazione sulla base di nuovi elementi, si applicava in particolare in presenza di errori od omissioni non intenzionali e involontarie che viziavano una dichiarazione in dogana (v., in tal senso, sentenze del 20 ottobre 2005, Overland Footwear, C-468/03, EU:C:2005:624, punti 69 e 70, e del 10 luglio 2019, CEVA Freight Holland, C-249/18, EU:C:2019:587, punto 38)</em>.”</p>
<p><a href="#_ftnref5" name="_ftn5"></a></p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.ildoganalista.it/2026/08/07/contingente-tariffario/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Valore in dogana e responsabilità: alcune riflessioni sulla sentenza VÁM4ALL</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2026/08/07/valore-in-dogana-e-responsabilit-alcune-riflessioni-sulla-sentenza-vm4all/</link>
					<comments>https://www.ildoganalista.it/2026/08/07/valore-in-dogana-e-responsabilit-alcune-riflessioni-sulla-sentenza-vm4all/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Cestaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 16:06:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[dogane]]></category>
		<category><![CDATA[dogane_26_04]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ildoganalista.it/?p=4853</guid>

					<description><![CDATA[La sentenza del Tribunale dell’Unione europea nella causa T-224/25, VÁM4ALL, offre l’occasione per tornare su due temi centrali dell’accertamento doganale: la determinazione del valore in dogana e i limiti della responsabilità del rappresentante doganale indiretto. La decisione si colloca nel solco della giurisprudenza unionale che attribuisce al valore doganale una funzione essenziale nel sistema  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-6 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-5 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-6" style="--awb-text-transform:none;"><p>La sentenza del Tribunale dell’Unione europea nella causa T-224/25, <em>VÁM4ALL</em>, offre l’occasione per tornare su due temi centrali dell’accertamento doganale: la determinazione del valore in dogana e i limiti della responsabilità del rappresentante doganale indiretto.</p>
<p>La decisione si colloca nel solco della giurisprudenza unionale che attribuisce al valore doganale una funzione essenziale nel sistema delle risorse proprie dell’Unione e, più in generale, nella corretta applicazione della fiscalità doganale.</p>
<p>Il metodo principale resta quello del valore di transazione, previsto dall’articolo 70 del Codice doganale dell’Unione, ossia il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione, eventualmente rettificato secondo le regole degli articoli 71 e 72 CDU. Solo quando tale metodo non sia applicabile, l’autorità doganale può ricorrere ai metodi secondari previsti dall’articolo 74 CDU, seguendo l’ordine gerarchico stabilito dalla norma e, in ultima istanza, al metodo residuale.</p>
<p>La sentenza <em>VÁM4ALL</em> conferma questo impianto, ma assume particolare interesse perché riguarda una situazione nella quale il valore dichiarato era stato contestato anche per l’assenza della prova dell’effettivo pagamento del prezzo. Nel caso oggetto di giudizio, il rappresentante doganale indiretto aveva presentato dichiarazioni di importazione sulla base di fatture commerciali che prevedevano un pagamento differito. In sede di controllo successivo allo svincolo, l’autorità doganale aveva richiesto ulteriore documentazione, inclusa la prova del pagamento, e, non ritenendo sufficienti gli elementi acquisiti, aveva escluso il valore di transazione, rideterminando il valore mediante il metodo residuale e utilizzando dati estratti da una banca dati doganale nazionale.</p>
<p>Il primo profilo da evidenziare riguarda il rapporto tra valore di transazione e prova del pagamento. È certamente comprensibile che l’autorità doganale, in presenza di valori ritenuti anomali o non adeguatamente documentati, richieda elementi idonei a verificare che il prezzo dichiarato corrisponda a una transazione effettiva e non ad un valore meramente apparente. La prova del pagamento può quindi costituire un elemento rilevante nell’ambito dell’istruttoria doganale.</p>
<p>Tuttavia, il valore di transazione non coincide necessariamente con un prezzo già pagato. La norma fa espresso riferimento al prezzo “pagato o da pagare”, riconoscendo che, nelle operazioni commerciali internazionali, il pagamento può legittimamente avvenire in un momento successivo all’importazione. Il pagamento differito non rappresenta, di per sé, un’anomalia, ma una modalità ordinaria di regolazione dei rapporti commerciali. In tali casi, l’assenza della prova del pagamento al momento dello sdoganamento, o anche in una fase immediatamente successiva, non dovrebbe automaticamente condurre all’inattendibilità del valore dichiarato, ove siano disponibili altri elementi idonei a dimostrare l’esistenza della vendita, la determinabilità del prezzo e la coerenza commerciale dell’operazione.</p>
<p>Proprio su questo punto si innesta il tema, più delicato, della responsabilità del rappresentante doganale indiretto.</p>
<p>Il rappresentante indiretto, agendo in nome proprio ma per conto dell’importatore, assume la qualifica di dichiarante ed è quindi soggetto agli obblighi di collaborazione e conservazione documentale previsti dalla normativa doganale. Questo dato non può essere messo in discussione. La rappresentanza indiretta comporta una responsabilità doganale più ampia rispetto alla rappresentanza diretta e impone al professionista un livello di diligenza qualificata, coerente con la natura tecnica dell’attività svolta.</p>
<p>Tale principio, però, non può essere esteso fino a trasformare il rappresentante indiretto in garante assoluto della transazione commerciale sottostante. Occorre distinguere tra l’obbligo di cooperare con l’autorità doganale e l’obbligo, ben diverso, di essere sempre e comunque in possesso di documenti che appartengono alla sfera commerciale, contabile e bancaria dell’importatore.</p>
<p>Il rappresentante indiretto non è parte della compravendita internazionale. Non partecipa alla negoziazione del prezzo, non dispone dei conti correnti dell’importatore, non ha accesso autonomo ai suoi rapporti bancari e non può imporre al cliente la trasmissione di documenti che quest’ultimo non voglia o non possa fornire. Allo stesso modo, salvo specifiche deleghe o autorizzazioni, non ha titolo per richiedere direttamente alla banca dell’importatore copia dei pagamenti effettuati.</p>
<p>È quindi condivisibile l’impostazione della Corte nella parte in cui valorizza l’obbligo del rappresentante di attivarsi, interpellare il mandante e collaborare con la Dogana. Non sarebbe invece coerente con i principi generali dell’ordinamento trasformare tale obbligo in una responsabilità per fatto altrui o in un dovere di produzione documentale impossibile.</p>
<p>Il principio <em>ad impossibilia nemo tenetur</em> assume, in questa prospettiva, un rilievo concreto. Se il pagamento è previsto contrattualmente dopo lo sdoganamento, il rappresentante indiretto potrebbe legittimamente non essere in possesso della relativa prova. Anche in sede di controllo successivo, una volta richiesta la documentazione all’importatore, egli potrebbe non riceverla, senza disporre di strumenti giuridici per acquisirla autonomamente. In tale ipotesi, l’eventuale mancata produzione della prova bancaria non dovrebbe essere valutata come inadempimento automatico del rappresentante, ma come circostanza da esaminare alla luce della diligenza concretamente prestata.</p>
<p>Il punto centrale non è, quindi, se il rappresentante sia sempre in grado di produrre ogni documento richiesto, ma se abbia agito secondo un criterio di professionalità, prudenza e ragionevolezza. Occorre verificare quali documenti fossero disponibili al momento della dichiarazione, quali elementi di rischio fossero riconoscibili, quali controlli fossero concretamente esigibili, quali richieste siano state rivolte al cliente e quali risposte siano state ottenute.</p>
<p>In questo senso, la sentenza <em>VÁM4ALL</em> non dovrebbe essere letta come fondamento di una responsabilità oggettiva del rappresentante indiretto. Il rappresentante doganale non è un mero esecutore materiale delle istruzioni dell’importatore, ma non può nemmeno essere considerato responsabile di ogni fatto relativo alla transazione commerciale tra importatore e fornitore estero. La sua responsabilità deve essere valutata in concreto, tenendo conto della natura dell’incarico, della documentazione ricevuta, della ricorrenza del rapporto commerciale, dell’eventuale presenza di valori anomali e delle iniziative effettivamente assunte.</p>
<p>Questa impostazione appare coerente anche con l’orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza nazionale, che richiede al rappresentante indiretto una diligenza qualificata, ma non gli impone un obbligo di risultato. L’ordinanza della Corte di Cassazione 22 marzo 2024, n. 7830, ha ribadito che il rappresentante non può limitarsi a invocare genericamente la buona fede o l’affidamento nelle istruzioni ricevute dal cliente. Tale principio, tuttavia, deve essere coordinato con il limite della concreta esigibilità della condotta. La diligenza professionale non implica la disponibilità materiale e giuridica di documenti appartenenti a soggetti terzi.</p>
<p>Da questo punto di vista, il mandato doganale assume una funzione sempre più rilevante. Per i rappresentanti indiretti diventa opportuno prevedere clausole specifiche che impongano all’importatore di fornire tutta la documentazione necessaria alla verifica del valore, inclusa la prova del pagamento ove richiesta dall’autorità doganale, anche successivamente allo svincolo. È inoltre essenziale conservare evidenza delle richieste trasmesse al cliente, delle risposte ricevute e delle eventuali criticità emerse. In caso di contestazione, la prova della diligenza non coincide soltanto con i documenti allegati alla dichiarazione, ma comprende anche la dimostrazione del comportamento tenuto dal professionista.</p>
<p>La seconda questione affrontata dalla sentenza riguarda l’utilizzo delle banche dati doganali. Nel caso esaminato, il Tribunale ha ritenuto ammissibile il ricorso a dati estratti da una banca dati nazionale, relativi a merci provenienti dallo stesso Paese, classificate nello stesso codice TARIC e importate in un arco temporale prossimo alle operazioni contestate.</p>
<p>Anche tale passaggio deve essere letto con cautela. La decisione non legittima un uso automatico dei valori statistici né consente di sostituire ordinariamente il valore di transazione con valori medi ricavati da banche dati. Il sistema del CDU resta fondato su una precisa gerarchia: valore di transazione, metodi secondari e, solo in ultima istanza, metodo residuale. Le banche dati possono rappresentare uno strumento di analisi del rischio, possono fondare dubbi ragionevoli e, in casi specifici, contribuire alla determinazione residuale del valore. Non possono però trasformarsi in valori minimi doganali o in parametri automatici di rettifica.</p>
<p>Il rischio, altrimenti, sarebbe quello di sostituire la verifica della concreta operazione commerciale con una comparazione statistica non sempre adeguata. Lo stesso codice TARIC e il medesimo Paese di origine non garantiscono, da soli, la piena comparabilità delle merci. Possono incidere qualità, quantità, condizioni commerciali, livello della catena distributiva, obsolescenza, stock clearance, rapporti di lungo periodo, difetti commerciali o specifiche pattuizioni contrattuali.</p>
<p>Per questo motivo, quando l’Amministrazione utilizza dati interni o banche dati non direttamente accessibili all’operatore, il contraddittorio assume un ruolo essenziale. L’operatore deve poter conoscere i criteri utilizzati: periodo di riferimento, numero delle operazioni considerate, filtri applicati, elementi di comparabilità, ragioni dell’eventuale esclusione di altri dati e metodo di calcolo del valore assunto a riferimento. Senza tali elementi, la contestazione rischia di fondarsi su un dato non verificabile e quindi difficilmente compatibile con un effettivo diritto di difesa.</p>
<p>La sentenza <em>VÁM4ALL</em> rappresenta dunque un richiamo importante alla corretta documentazione del valore in dogana, ma non può essere interpretata come una compressione indiscriminata delle tutele del rappresentante indiretto. Essa conferma che il rappresentante, in quanto dichiarante, deve collaborare con l’autorità doganale e adottare una condotta professionale adeguata al rischio dell’operazione. Al tempo stesso, non giustifica una responsabilità automatica per documenti che il rappresentante non ha titolo per ottenere autonomamente e che appartengono alla sfera commerciale o bancaria dell’importatore.</p>
<p>Il punto di equilibrio resta quello della diligenza concreta. L’importatore deve essere in grado di documentare il valore dichiarato; il rappresentante deve verificare la coerenza della documentazione ricevuta, segnalare anomalie e attivarsi in caso di richieste dell’autorità; l’Amministrazione deve motivare le proprie rettifiche nel rispetto della gerarchia dei metodi di valutazione e del contraddittorio effettivo.</p>
<p>In questa prospettiva, la sentenza non introduce un principio di responsabilità oggettiva, ma conferma l’esigenza di una governance documentale più rigorosa. Il valore in dogana deve essere presidiato prima dell’importazione, attraverso fascicoli del valore, procedure interne, mandati doganali adeguati e tracciabilità delle verifiche effettuate. Solo così è possibile conciliare l’esigenza di contrastare fenomeni di sottofatturazione con la tutela del rappresentante indiretto diligente, che non può essere chiamato a rispondere per ciò che, giuridicamente e materialmente, non era nella sua disponibilità.</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.ildoganalista.it/2026/08/07/valore-in-dogana-e-responsabilit-alcune-riflessioni-sulla-sentenza-vm4all/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Controlli doganali e intelligenza artificiale</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2026/06/14/controlli-doganali-e-intelligenza-artificiale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Vismara]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 12:26:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[dogane]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmi]]></category>
		<category><![CDATA[analisi del rischio]]></category>
		<category><![CDATA[controlli doganali]]></category>
		<category><![CDATA[dogane_26_03]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[trasparenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ildoganalista.it/?p=4772</guid>

					<description><![CDATA[La materia doganale presenta una particolare propensione al trattamento delle informazioni mediante sistemi di intelligenza artificiale La materia doganale, dato il suo spiccato contenuto tecnico, presenta una particolare propensione al trattamento delle informazioni mediante sistemi di…]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><em>La materia doganale presenta una particolare propensione</em></h2>
<h2><em>al trattamento delle informazioni mediante sistemi di intelligenza artificiale</em></h2>
<p>La materia doganale, dato il suo spiccato contenuto tecnico, presenta una particolare propensione al trattamento delle informazioni mediante sistemi di intelligenza artificiale. Un sistema di regole che recepisce prescrizioni e processi che riflettono dati di carattere merceologico, commerciale, logistico, statistico, costituisce, infatti, un ambiente adatto a forme di elaborazione di algoritmi. La prospettiva dove tale elaborazione può esprimere risultati che possono valorizzare l’efficienza del sistema doganale è quella dei controlli e della connessa valutazione dei rischi.</p>
<p>Il tema trova un aggancio recente nell&#x27;entrata in operatività dell&#x27;applicativo denominato Autentica che, come è noto, permette di verificare l&#x27;origine dei prodotti e di contrastare fenomeni di contraffazione. Tale sistema, nell’ambito e nella prospettiva di una trasformazione in senso digitale dell’attività della pubblica amministrazione, opera mediante l’utilizzo di algoritmi che sono in grado di scrutinare l’origine dei prodotti e intercettare i falsi.</p>
<p>Nel descritto contesto, il ricorso all&#x27;intelligenza artificiale dovrebbe potenziare la capacità dei sistemi di controllo e, conseguentemente, avvalorarne l&#x27;efficienza sia in termini di rispetto della legalità, sia in termini di ricadute sugli operatori.</p>
<p>In una prospettiva più ampia, le aree in cui l&#x27;intelligenza artificiale può esplicare effetti valutabili in termini di efficienza sono, oltre all&#x27;ambito dei controlli, quello dei servizi resi agli operatori (ad esempio, le informazioni vincolanti) e quello, assai delicato, della gestione di alcune dinamiche processuali.</p>
<p>Tale prospettiva non è tuttavia esente da rischi. Si deve considerare, innanzitutto, il tema della qualità dei dati acquisiti dai sistemi di intelligenza artificiale e la relativa metodologia di acquisizione: il livello della prima, infatti, condiziona il livello e l&#x27;impatto dei risultati. Si devono poi considerare i profili di potenziale opacità del ragionamento algoritmico, mentre la trasparenza dell&#x27;iter valutativo costituisce un presidio irrinunciabile per la tutela dell&#x27;operatore e, più in generale, del contribuente.</p>
<p>Si devono poi considerare le situazioni che implicano delicate operazioni di ponderazione tra valori (ad esempio, il giudizio di proporzionalità), che non sembrano poter essere devolute ai risultati di una elaborazione algoritmica.</p>
<p>Le suddette criticità trovano conferma in importanti strumenti internazionali e dell&#x27;Unione europea. Va ricordata la convenzione di Vilnius del 2024 del Consiglio d&#x27;Europa che disciplina l&#x27;utilizzo dell&#x27;intelligenza artificiale nella prospettiva della tutela dei diritti umani, richiedendo trasparenza dei processi, affidabilità, responsabilità e verifica dei risultati.</p>
<p>Va poi ricordato il regolamento dell&#x27;unione europea numero 1689 del 2024 che stabilisce regole armonizzate sull&#x27;intelligenza artificiale e che sarà interamente applicabile a decorrere da agosto 2026. Tale regolamento individua quali principi di fondo dell&#x27;utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale quello della trasparenza, dell&#x27;accuratezza, postulando altresì la necessità di una sempre immanente presenza della sorveglianza umana sui risultati prodotti.</p>
<p>Tutto ciò senza voler menzionare gli ulteriori rilevanti profili legati al rispetto delle regole di <em>privacy</em> con riguardo alla raccolta di dati funzionali ai processi di intelligenza artificiale. Si consideri inoltre che il nuovo codice doganale, di prossima emanazione, valorizza il ricorso all’intelligenza artificiale, rilevandone il significativo impatto sull’attività delle autorità doganali degli Stati membri.</p>
<p>Se dunque la giurisprudenza riconosce la bontà del ragionamento algoritmico in alcune fasi del procedimento amministrativo, occorre tuttavia che resti in ogni caso l&#x27;indispensabile intervento del fattore umano ai fini della valutazione del risultato finale onde assicurare la responsabilità in merito al risultato dell&#x27;algoritmo e alle implicazioni che ne derivano per gli operatori.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Operatore Economico autorizzato concessione dello “status”</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2026/06/14/operatore-economico-autorizzato-concessione-dello-status/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesca Messina and Aurora Bonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 12:24:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[dogane]]></category>
		<category><![CDATA[AEO]]></category>
		<category><![CDATA[autorizzazioni doganali]]></category>
		<category><![CDATA[dogane_26_03]]></category>
		<category><![CDATA[garanzia globale]]></category>
		<category><![CDATA[revoca autorizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[violazioni gravi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ildoganalista.it/?p=4771</guid>

					<description><![CDATA[I concetti di “violazioni gravi o ripetute” e di “reati gravi” con riferimento alla revoca delle autorizzazioni doganali (T.A.R. Friuli-Venezia Giulia – Sentenza n. 216/2025 pubblicata il 24.05.2025) Abstract: nel commentare la sentenza amministrativa intervenuta in materia di revoca delle…]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><em><strong>I concetti di “violazioni gravi o ripetute” e di “reati gravi”</strong></em></h2>
<p><em><strong>con riferimento alla revoca delle autorizzazioni doganali</strong></em></p>
<p><strong>(T.A.R. </strong><strong>Friuli-Venezia Giulia</strong><strong> – Sentenza n. 216/2025 pubblicata il 24.05.2025) </strong></p>
<p><em><strong>Abstract: </strong></em>nel commentare la sentenza amministrativa intervenuta in materia di revoca delle autorizzazioni doganali, il contributo si sofferma sui concetti di <em>“assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale” </em>e di <em>“reati gravi” </em>previsti dall’art. 39, 1° par., lett. a) del Reg. UE 952/2013 (d’ora in avanti anche CDU) quale requisito da valutare, ad esempio, per il rilascio dell’autorizzazione alla costituzione della garanzia globale, per la dilazione di pagamento, per il regime speciale del deposito doganale e per il transito. La norma, inoltre, risulta rilevante anche ai fini della concessione dello <em>status</em> di operatore economico autorizzato.</p>
<p>La qualificazione giuridica di tali concetti – <em>violazioni gravi o ripetute e reati gravi – </em>è, peraltro, stata oggetto anche di recenti interventi di prassi dell’ADM.</p>
<p><em><strong>Francesca Messina</strong></em><em><sup>1</sup></em><em><strong> </strong></em><em>e</em><em><strong> Aurora Bonso</strong></em><em><sup>2</sup></em></p>
<p>Nel citato arresto giurisprudenziale il T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia ha analizzato le disposizioni unionali applicabili al caso concreto fornendo un’interpretazione scrupolosa delle norme che riguardano alcuni istituti agevolativi – a titolo esemplificativo l’autorizzazione a pagare in maniera differita un debito doganale, anziché all’atto di ogni singola operazione di sdoganamento – norme che, in quanto derogatorie del regime ordinario, necessitano di un approccio puntuale e rigoroso.</p>
<h2><strong>Il fatto</strong></h2>
<p>Il caso oggetto della sentenza in esegesi trae origine dal rilascio, da parte dell’Ufficio doganale, nell’ambito delle Customss Decisions<em> – </em>di una serie di autorizzazioni richieste dal Sig. <em>(Tizio),</em> spedizioniere doganale, ed esattamente:</p>
<ol>
<li>autorizzazione alla costituzione di una garanzia globale ai sensi dell’art. 89 paragrafo 5, del Reg. UE n. 952/2013<em>;</em></li>
<li>autorizzazione alla dilazione di pagamento sul conto di debito ai sensi dell’art. 110, lettera b), del Reg. UE n. 952/2013;</li>
<li>autorizzazione alla presentazione delle merci presso un luogo approvato dalle Autorità doganali ai sensi dell’art. 139, paragrafo 1, del Reg. UE n. 952/2013;</li>
<li>autorizzazione alla gestione di strutture di deposito per il deposito doganale delle merci, ai sensi dell’art. 211, paragrafo 1, lettera b), del Reg. UE n. 952/2013;</li>
<li>autorizzazione allo status di speditore autorizzato, che consente di vincolare le merci al regime del transito unionale senza presentarle in dogana e autorizzazione allo status di destinatario autorizzato, che consente di ricevere le merci in circolazione in regime di transito unionale in un luogo autorizzato, ai sensi dell’art. 233, paragrafo 4, lettere a) e b), del Reg. UE n. 952/2013.</li>
</ol>
<p>Il soggetto autorizzato, che dalla data del rilascio delle autorizzazioni fino al 2024 aveva regolarmente adempiuto a tutti i pagamenti nei termini, nel 2024, alle previste scadenze, aveva iniziato a non adempiere più al pagamento degli importi iscritti sul proprio conto di debito, salvo poi, nella maggior parte dei casi, pagare in ritardo i tributi e le sanzioni correlate, in misura ridotta, avvalendosi del ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n.472/1997.</p>
<p>Per le scadenze non adempiute nei termini, neanche in ravvedimento operoso, l’importo dovuto era stato recuperato dall’Ufficio doganale che, quindi, aveva irrogato la sanzione amministrativa nella misura piena.</p>
<p>Ciò posto e considerato che gli inadempimenti/ritardati pagamenti si erano protratti nel tempo, l’Ufficio nel contraddittorio con l’interessato aveva evidenziato che – in conseguenza dei ritardati ed omessi pagamenti – non risultava rispettato il requisito stabilito dall’art. 39, paragrafo 1, lettera a), del Reg. UE n.952/2013 a cui fa rinvio l’art. 95, paragrafo 1, lettera b), del Reg. UE n.952/2013 in materia di garanzia globale, ossia “<em>l’assenza di</em> <em>violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale …”. </em></p>
<p>Dopo la revoca dell’autorizzazione alla costituzione della garanzia globale, l’Ufficio aveva revocato anche tutte le autorizzazioni connesse<em> </em>ed aveva escusso la polizza fideiussoria a prima richiesta emessa a garanzia del conto di debito.</p>
<p>Ed infatti:</p>
<ul>
<li>la dilazione di pagamento può essere concessa solo previa costituzione di una garanzia che nella specie doveva essere globale, in quanto doveva avere ad oggetto l’importo dei diritti doganali relativi a più dichiarazioni presentate dal Sig. <em>Tizio </em>(mandatario/rappresentante in dogana dei clienti per cui prestava l’attività di spedizioniere);</li>
<li>la gestione di strutture di deposito doganale e la presentazione delle merci presso un luogo approvato possono essere autorizzate se il soggetto che richiede la relativa autorizzazione costituisce una garanzia, a norma dell’art. 89 del Reg. UE n.952/2013, per i diritti doganali che possono sorgere e offre tutte le necessarie garanzie di un ordinato svolgimento delle operazioni, non solo garantendo le obbligazioni doganali che possono sorgere per tali operazioni, ma anche pagando tempestivamente le obbligazioni doganali che sorgono;</li>
<li>lo status di speditore autorizzato del transito è rilasciato esclusivamente ai richiedenti già autorizzati a fornire una garanzia globale;</li>
<li>lo status di destinatario autorizzato del transito può essere rilasciato esclusivamente a soggetti che sono già autorizzati alla presentazione delle merci presso un luogo approvato e che, pertanto, hanno già dovuto essere autorizzati a costituire una garanzia.</li>
</ul>
<p>Avverso i provvedimenti di revoca della garanzia globale e di autorizzazione alla dilazione di pagamento sul conto di debito la parte aveva proposto gravame innanzi al giudice tributario, impugnando le altre autorizzazioni avanti al giudice amministrativo<sup>3</sup>.</p>
<p>Nel giudizio tributario il ricorrente aveva anzitutto sostenuto che l’assenza di ripetute o gravi violazioni della normativa doganale e fiscale era un requisito rilevante solo nei confronti di soggetti che possiedono lo status di AEO ai sensi dell’art. 39 CDU<em> </em><sup>4</sup><em>.</em></p>
<p>Aveva comunque contestato che la propria condotta potesse configurare ripetute o gravi violazioni della normativa doganale e fiscale, valorizzando anche il fatto che l’omesso, parziale o ritardato pagamento dei diritti era stato regolarizzato con ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 472/97.</p>
<p>Secondo il ricorrente, inoltre, l’Ufficio avrebbe dovuto applicare l’art. 24 – 2° par. del Reg. di esecuzione UE 2447/2015 (RE)<sup>5</sup>, a norma del quale il criterio di cui all’art. 39, lett. a) del CDU può ritenersi soddisfatto se l’autorità ritiene che l’infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero delle operazioni fatte dalla società e non ha dubbi circa la buona fede del richiedente.</p>
<p>Nel respingere il ricorso, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado<sup>6</sup> – aveva, anzitutto, rilevato che il predetto requisito non riguarda solo gli operatori economici autorizzati (AEO), ma anche l’autorizzazione alla costituzione della garanzia globale da parte di soggetti che non rivestono quello <em>status</em>, ai sensi dell’art. 95, par.1, lett. b), CDU.</p>
<p>La Corte, dunque, valutato che la parte ricorrente non aveva contestato l’esistenza degli omessi, parziali o ritardati pagamenti – con ciò confermando l’esistenza di ripetute violazioni della normativa doganale – aveva ritenuto che tale circostanza fosse già <em>“di per</em><em> sé sufficiente a giustificare i provvedimenti di revoca dell’Autorità doganale”, </em>considerato che l’art. 39, lett. a) del CDU fa chiaro riferimento all’assenza di violazioni <em>“gravi” o “ripetute” </em> e <em>“l’uso della disgiuntiva o” </em>significa che la sussistenza di una sola di tali condotte – nel caso di specie le violazioni indubbiamente ripetute – <em>“è sufficiente per ritenere non più soddisfatto il requisito previsto dalla norma” </em>fermo restando, comunque, <em>“la sussistenza, nella fattispecie in esame, anche del carattere della gravità”</em>, considerato che il mancato pagamento del quantum dovuto, rapportato all’importo della garanzia prestata per la dilazione di pagamento, non poteva certo essere considerato un inadempimento trascurabile.</p>
<p>La Corte aveva poi osservato che l&#x27;avere il ricorrente provveduto al ravvedimento operoso (peraltro per parte e non per tutte le violazioni) non valeva ad escludere il verificarsi dei plurimi ritardi, ma aveva solo comportato, in uno al pagamento del dovuto, la riduzione delle sanzioni ex art. 13 D.lgs. 472/1997.</p>
<p>Con riguardo, infine, alla contestata violazione dell’art. 24 del Regolamento di esecuzione (UE) 2447/2015, il giudice tributario aveva osservato che tale norma non pone in capo all’Amministrazione doganale, <em>“un obbligo di non procedere alla contestazione, ma rimette all’Ufficio la valutazione del rispetto del criterio di cui all’art. 39 lett. a), avuto riguardo all’entità dell’infrazione, al numero ed ampiezza delle operazioni correlate ed alla buona fede del richiedente”,</em> valutazione che, evidentemente, alla luce di tutte le precedenti considerazioni <em>“non ha avuto esito positivo per il richiedente</em>”.</p>
<p>Se questo è l’esito del giudizio tributario, in sede giudiziaria amministrativa la decisione (in commento) del T.A.R. F.V.G., nel richiamare la statuizione tributaria, ha poi evidenziato il rapporto di presupposizione che sussiste tra la revoca dell’autorizzazione alla garanzia globale e le altre autorizzazioni, ritenendo quindi che la legittimità della revoca di queste ultime discendesse dalla revoca della prima.</p>
<p>Il T.A.R. ha anche riconosciuto che lo spedizioniere che non ottempera regolarmente e tempestivamente ai propri obblighi non consente l’ordinato svolgimento delle operazioni doganali<em>, </em>cosa che risulta particolarmente evidente<em> “se l’inadempimento concerne il pagamento delle obbligazioni tributarie annotate sul conto di debito dello spedizioniere: la dogana si trova infatti a dover escutere il fideiussore, che dopo aver pagato avrà diritto ad agire in regresso sia nei confronti dello spedizioniere doganale, sia nei confronti dei suoi clienti che con ogni probabilità gli avevano già fornito, come peraltro nella fattispecie è stato accertato, la provvista necessaria per il pagamento dei diritti doganali”.</em></p>
<h2><strong>Commento</strong></h2>
<p>Nella fattispecie appena descritta vengono in rilievo le norme unionali che disciplinano gli istituti doganali che presuppongono la presentazione di una garanzia, evidenziandone la funzione centrale nell’architettura del sistema doganale.</p>
<p>In tale prospettiva, il CDU ha significativamente innovato la materia, rafforzando l’allineamento delle norme applicabili ai regimi speciali.</p>
<p>In particolare, le disposizioni orizzontali di cui agli artt. 210 e ss. CDU hanno introdotto una cornice normativa comune per profili essenziali quali il rilascio delle autorizzazioni, la prestazione della garanzia e gli obblighi di controllo e tenuta delle scritture.</p>
<p>Tale intervento ha contribuito a rendere più omogeneo il sistema, superando in parte la frammentazione che caratterizzava il previgente assetto normativo, pur lasciando ferme le specificità proprie di ciascun regime.</p>
<p>In questo contesto, la garanzia assume un ruolo centrale e trasversale, configurandosi come strumento imprescindibile di tutela degli interessi finanziari dell’Unione, destinato ad accompagnare l’obbligazione doganale dalla sua insorgenza fino alla sua estinzione.</p>
<p>Rispetto alla costituzione della garanzia, una delle questioni maggiormente controverse attiene alla valutazione dei requisiti e delle condizioni previsti dalla normativa unionale non solo in sede di rilascio dell’autorizzazione ma anche in sede di revoca delle stesse, trattandosi di requisiti che devono persistere anche per il mantenimento dell’autorizzazione.</p>
<p>Il riferimento è, evidentemente, al requisito di cui all’art. 39 lett. a) CDU<sup>7</sup> richiamato dall’art. 95 CDU e cioè all’<em>assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l&#x27;assenza di reati gravi in relazione all&#x27;attività economica del richiedente.</em></p>
<p>Tale disposizione introduce clausole generali dal contenuto indeterminato, la cui applicazione implica necessariamente un margine di apprezzamento da parte dell’Amministrazione.</p>
<p>Sul punto, parte della dottrina ha osservato che i concetti di violazioni gravi o ripetute e anche di reati gravi individuati dalla normativa europea comportano una discrezionalità molto ampia in capo all’Amministrazione doganale, tale da sfociare quasi in una valutazione metagiuridica.</p>
<p><em>Esemplificativamente: </em>quando una violazione è ripetuta? Qual è la base della valutazione?</p>
<p><em>Ed ancora: </em>quando una violazione è “grave”? e quando un reato è grave in relazione all’attività economica?</p>
<p>I dubbi fin qui riportati sono stati affrontati dalla giurisprudenza, che ha contribuito a chiarire alcuni profili, evidenziando, come avvenuto ad esempio nel caso sopra esaminato, che la reiterazione delle violazioni è già di per sé un elemento rilevante per attestare la minore affidabilità del soggetto, anche a prescindere dal ravvedimento operoso.</p>
<p>Molti dubbi sono stati recentemente delimitati anche da ADM, con Circolare n. 9/2024 del 05/04/2024 (che sostituisce la Circolare 36/D del 28 dicembre 2007).</p>
<p>Utili indicazioni interpretative, inoltre, sono fornite anche dagli Orientamenti pubblicati dalla Commissione europea, che, seppur non giuridicamente vincolanti, costituiscono le Linee guida di carattere operativo utilizzate in tutti gli Stati membri<sup>8</sup>.</p>
<p>Nello specifico, la Circolare, a cui si rinvia per una lettura puntuale, ha dettato istruzioni precise in materia di AEO, esaminando, quindi, anche questi concetti. Infatti, anche il riconoscimento dello status di AEO, che comporta l’accesso a molteplici agevolazioni e semplificazioni in ambito doganale, presuppone l’assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l’assenza di reati gravi in relazione all’attività economica.</p>
<p>Nella Circolare vengono richiamati – a supporto della corretta applicazione dell’art. 39, lett. a) CDU – sia l’articolo 24 RE<sup>9</sup> (oggetto di importante modifica introdotta con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1727), sia l’articolo 28 RD<sup>10</sup>.</p>
<p>In particolare, secondo la Circolare, il legislatore unionale all’art. 24 RE ha previsto una più netta distinzione tra le modalità di gestione delle “infrazioni doganali e fiscali” e quelle concernenti i “reati gravi”, chiarendo – sotto il profilo temporale – che mentre per i reati gravi non viene in considerazione alcun limite temporale, con riguardo alle infrazioni doganali e/o fiscali, tale limite è di tre anni, decorrenti dal momento in cui l’illecito è stato commesso.</p>
<p>La Circolare, in ogni caso, evidenzia che sia le infrazioni gravi e/o reiterate della normativa doganale e fiscale sia i reati gravi sono ritenuti rilevanti solo se:</p>
<ul>
<li>sono commessi dai soggetti individuati dalla norma, <em>alias: </em>i) il richiedente; ii) il dipendente o i dipendenti responsabili delle questioni doganali del richiedente; iii) la persona o le persone responsabili del richiedente o che esercitano il controllo sulla sua gestione;</li>
<li>sono correlati all’attività economica del richiedente o ad altre attività economiche nell’ambito delle quali i medesimi soggetti rivestono uno dei ruoli considerati dalla citata norma unionale.</li>
</ul>
<p>Sono, invece, ininfluenti le infrazioni e i reati commessi dalle persone fisiche nella loro sfera privata.</p>
<p>Ed ancora, sono considerate gravi o ripetute “<em>le infrazioni di carattere amministrativo, in materia doganale e/o fiscale che per la loro natura, entità o frequenza, compromettono il rapporto di fiducia con le Amministrazioni fiscali</em>”.</p>
<p>Invece, per quanto riguarda la commissione di reati gravi, da un lato, la Circolare individua alcune ipotesi in cui, nonostante la presenza di una sentenza di condanna irrevocabile, è comunque possibile ritenere soddisfatto il criterio della conformità e procedere, conseguentemente, al rilascio o al mantenimento dell’autorizzazione AEO; dall’altro lato, individua un elenco di reati da considerare gravi, con la precisazione, anche qui, che sono esclusi i reati commessi dalle persone fisiche in relazione alla propria sfera personale.</p>
<p>In ogni caso, il documento di prassi sottolinea che tali ipotesi sono chiaramente suscettibili di continua evoluzione, nel rispetto della legislazione penale vigente, ed invita gli Uffici ad effettuare un approfondimento qualora dall’analisi delle fattispecie concrete emergano degli elementi che inducono a discostarsi dall’elencazione.</p>
<p>In definitiva, l’analisi congiunta della normativa unionale, della prassi amministrativa e della più recente elaborazione giurisprudenziale conferma come i concetti di “violazioni gravi o ripetute” e di “reati gravi” costituiscano elementi centrali nella valutazione di affidabilità dell’operatore economico, assumendo un ruolo decisivo sia nella fase di rilascio sia in quella di mantenimento delle autorizzazioni doganali.</p>
<p>In tale contesto, le disposizioni normative e gli interventi di prassi forniscono una base interpretativa complessivamente solida e idonea ad orientare l’azione amministrativa verso un’applicazione uniforme e non arbitraria. La progressiva sistematizzazione dei criteri valutativi contribuisce, infatti, a delimitare l’ambito di operatività delle clausole generali, favorendo una maggiore coerenza nelle decisioni adottate dagli Uffici.</p>
<p>Le nozioni sopra richiamate, tuttavia, si caratterizzano per una necessaria e intrinseca elasticità che impone una rigorosa valutazione casistica orientata a riscontrare la sussistenza e la permanenza di quei segnali di affidabilità che gli operatori economici devono dimostrare nei rapporti con l’Amministrazione doganale, specialmente quando intendono accedere a benefici e semplificazioni.</p>
<p>Sotto il profilo operativo, dunque, il quadro delineato impone agli operatori economici un approccio particolarmente rigoroso nella gestione degli adempimenti doganali e fiscali: la reiterazione di irregolarità, anche se successivamente sanate con ravvedimento operoso, può, infatti, incidere in modo significativo sulla valutazione complessiva di affidabilità, con possibili effetti pregiudizievoli sulla continuità delle semplificazioni e dei benefici accordati.</p>
<hr>
<p><sup>1</sup> Funzionario ADM. Le opinioni espresse in questo documento sono strettamente personali e non impegnano in alcun modo l’Amministrazione d’appartenenza.</p>
<p><sup>2</sup> Funzionario ADM. Le opinioni espresse in questo documento sono strettamente personali e non impegnano in alcun modo l’Amministrazione d’appartenenza.</p>
<p><sup>3</sup> Ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. n. 546/1992 “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati [&#8230;] le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio”.</p>
<p><sup>4</sup> Art. 39 CDU Concessione dello status (AEO): I criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato sono i seguenti: a) assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l&#x27;assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all&#x27;attività economica del richiedente; b) dimostrazione, da parte del richiedente, di un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali; c) solvibilità finanziaria, che si considera comprovata se il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata; d) con riguardo all&#x27;autorizzazione di cui all&#x27;articolo 38, paragrafo 2, lettera a), il rispetto di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all&#x27;attività svolta; e e) con riguardo all&#x27;autorizzazione di cui all&#x27;articolo 38, paragrafo 2, lettera b), l&#x27;esistenza di adeguati standard di sicurezza, che si considerano rispettati se il richiedente dimostra di disporre di misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento anche per quanto riguarda l&#x27;integrità fisica e i controlli degli accessi, i processi logistici e le manipolazioni di specifici tipi di merci, il personale e l&#x27;individuazione dei partner commerciali.</p>
<p><sup>5</sup> Articolo 24 Reg. (UE) 2447/2015 Conformità [Articolo 39, lettera a), del codice] &#8211; 1. Nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica, il criterio di cui all’articolo 39, lettera a), del codice è considerato soddisfatto se, nel corso degli ultimi tre anni, il richiedente e, se del caso, l’impiegato responsabile delle questioni doganali del richiedente, non hanno commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e non hanno avuto precedenti di reati gravi in relazione alla loro attività economica. Nel caso in cui il richiedente non sia una persona fisica, il criterio di cui all’articolo 39, lettera a), del codice è considerato soddisfatto se, nel corso degli ultimi tre anni, nessuna delle persone di seguito indicate ha commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale o ha avuto precedenti di reati gravi in relazione alla propria attività economica: a) il richiedente; b) la persona responsabile del richiedente o che esercita il controllo sulla sua gestione; c) l’impiegato responsabile delle questioni doganali del richiedente. 2. Tuttavia, il criterio di cui all’articolo 39, lettera a), del codice può essere considerato soddisfatto se l’autorità doganale competente a prendere la decisione ritiene che un’infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero o all’ampiezza delle operazioni doganali correlate e non ha dubbi circa la buona fede del richiedente. 3. Se la persona di cui al paragrafo 1, lettera b), è stabilita o ha la propria residenza in un paese terzo, l’autorità doganale competente a prendere la decisione valuta il rispetto del criterio di cui all’articolo 39, lettera a), del codice sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili. 4. Se il richiedente risulta stabilito per meno di tre anni, l’autorità doganale competente a prendere la decisione valuta il rispetto del criterio di cui all’articolo 39, lettera a), del codice sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.</p>
<p><sup>6</sup> Sentenza Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Gorizia n. 63 del 16.10.2024.</p>
<p><sup>7</sup> Art. 39 CDU Concessione dello status (AEO): I criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato sono i seguenti: a) assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l&#x27;assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all&#x27;attività economica del richiedente.</p>
<p><sup>8</sup> Documento della Commissione Europea TAXUD/B2/047/2011-Rev. 6, 11 marzo 2016.</p>
<p><sup>9</sup> L’art. 24, paragrafo 1, RE stabilisce che: “il criterio di cui all’articolo 39, lettera a), del codice è considerato soddisfatto se: a) non è stata adottata alcuna decisione da parte di un’autorità amministrativa o giudiziaria che concluda che una delle persone di cui alla lettera b) ha commesso nel corso degli ultimi tre anni, violazioni gravi o ripetute della normativa doganale o fiscale in relazione alla propria attività economica; b) nessuna delle seguenti persone ha precedenti di reati gravi in relazione alla propria attività economica compresa, se del caso, l’attività economica del richiedente: i) il richiedente; ii) il dipendente o i dipendenti responsabili delle questioni doganali del richiedente; iii) la persona o le persone responsabili del richiedente o che esercitano il controllo sulla sua gestione.”.</p>
<p><sup>10</sup> Regolamento delegato (UE) 2446/2015. Nello specifico, il paragrafo 2 dell’art. 28 di tale Regolamento prevede che: “se è pendente un procedimento penale che pone in dubbio la capacità del richiedente di soddisfare le condizioni di cui all’art.39, lett. a) del codice, il termine per adottare la decisione è prorogato del tempo necessario per concludere tale procedimento”.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Riduzione accise biocarburanti: criticità operative</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2026/04/22/riduzione-accise-biocarburanti-criticit-operative/</link>
					<comments>https://www.ildoganalista.it/2026/04/22/riduzione-accise-biocarburanti-criticit-operative/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rossana Distefano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 14:39:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[dogane]]></category>
		<category><![CDATA[dogane_26_02]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ildoganalista.it/?p=4699</guid>

					<description><![CDATA[L’ambiente premia i biocarburanti virtuosi attraverso l’amministrazione doganale, il cui ruolo, (CDU Art.3 comma C) è, fra gli altri, anche quello di preservare la sicurezza e la salubrità del sistema che ci circonda. Infatti, a partire dal   D.Lgs. n.43 del 28 marzo 2025 è stata disposta l’applicazione di un’aliquota ridotta sull’accisa relativa ai carburanti  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-7 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-6 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-7" style="--awb-text-transform:none;"><p>L’ambiente premia i biocarburanti virtuosi attraverso l’amministrazione doganale, il cui ruolo, (CDU Art.3 comma C) è, fra gli altri, anche quello di preservare la sicurezza e la salubrità del sistema che ci circonda. Infatti, a partire dal   D.Lgs. n.43 del 28 marzo 2025 è stata disposta l’applicazione di un’aliquota ridotta sull’accisa relativa ai carburanti – biodiesel e gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO)- aventi caratteristiche di spiccata sostenibilità sotto il profilo ambientale. Tali prodotti infatti non sono stati sottoposti all’aumento di euro 632,40 per mille litri di prodotto, come nel caso del gasolio destinato a carburazione ed hanno mantenuto la precedente imposta pari ad euro 617,40. Le condizioni da rispettare per fruire dell’aliquota ridotta si declinano in:</p>
<ul>
<li>Conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 ed ai relativi atti delegati e di esecuzione;</li>
<li>produzione dei prodotti a partire dalle materie prime elencate nell’Allegato IX della citata Direttiva.</li>
</ul>
<p>Pertanto, per favorire l’individuazione del carico di imposta sui biocarburanti, a partire dal fatto generatore, ovvero dal momento della produzione, si rende necessario fornire disposizioni sulla tenuta della contabilità delle materie prime utilizzate nella fabbricazione, secondo la classificazione di cui all’elenco – Allegato IX della citata direttiva -.L’elenco evidenzia, nella parte A o B,  la tipologia di materie prime cosiddette <em>avanzate</em> o <em>double counting</em>, necessarie per la fabbricazione di un prodotto meritevole di aliquota ridotta, che trova applicazione per un quinquennio, a partire da maggio 2025.</p>
<p>Tale variazione ha comportato la necessità di prescrizioni sul regime di  deposito e di circolazione di HVO (NC 2710 1942) e di biodiesel (NC 3826 0010), al fine di garantire l’accertamento alla produzione ed all’importazione, una corretta liquidazione dell’accisa da parte dei depositi autorizzati nel momento dell’immissione in consumo, nonché le disposizioni relative alle miscelazioni con gasoli cosiddetti fossili  &#8211; meno virtuosi -; quanto sopra al fine di redigere un preciso bilancio di materia presso i depositi fiscali di stoccaggio. La circolare ADM 31/2025 del 1° dicembre 2025 ha provveduto a fornire le istruzioni, ammettendo la possibilità – tenuto anche conto del caso di co-lavorazione delle materie prime e della ristrettezza di numero di serbatoi disponibili presso molti depositi fiscali – dello stoccaggio promiscuo dei due biocarburanti.</p>
<p>Ma, mentre il carico di imposta di HVO e biodiesel discende dalla qualificazione giuridica delle materie prime utilizzate e dalla relativa filiera di provenienza, sul piano oggettivo del prodotto finito, non sussiste differenziazione dal punto di vista della classificazione doganale fra le due voci tariffarie   che coincidono sia per il prodotto ad accisa ridotta che per quello ad accisa piena. Da ciò discende l’obbligo, per i depositari autorizzati, della tenuta di una contabilità distinta per le due categorie di prodotto (aliquota ridotta ed aliquota normale), senza peraltro il vincolo di dover richiedere all’UADM competente alcuna modifica nella licenza di esercizio, se non quella derivante dalla aggiunta ex novo o rimozione di questa tipologia di carburanti.</p>
<p>Evidentemente, in assenza di separazione fisica degli stoccaggi, solo la distinzione contabile permette al depositario autorizzato di liquidare correttamente l’imposta dovuta, ovvero di calcolare la garanzia di circolazione impegnata all’atto del trasferimento in sospensione. Pertanto, ai soli fini di stretta competenza dell’Agenzia, sono stati istituiti dei codici addizionali (CADD) che i soggetti obbligati devono utilizzare in combinazione con i relativi codici CPA e NC. Avremo quindi:</p>
<ul>
<li>CPA E430 NC 2710 1942 CADD S182 – HVO aliquota normale</li>
<li>CPA E430 NC 2710 1942 CADD S187 – HVO aliquota ridotta</li>
<li>CPA E910 NC 3826 0010 CADD S182 – biodiesel aliquota normale</li>
<li>CPA E910 NC 3826 0010 CADD S187 – biodiesel aliquota ridotta</li>
</ul>
<p>Il depositario autorizzato può istituire due serie di registri carico/scarico per ciascuna delle aliquote di accisa  oppure può optare per un unico registro di prodotti finiti con due distinte sezioni: al momento dell’ attivazione dei registri, lo stesso ripartirà la giacenza contabile tra biocarburante ad aliquota normale e biocarburante ad aliquota ridotta sulla base del bilancio di materia del proprio impianto, redatto secondo i documenti fiscali di trasporto e le certificazioni a disposizione. Le nuove combinazioni, già attive in ambiente di esercizio, consentono all’esercente la trasmissione dei dati contabili in forma esclusivamente telematica. In caso di miscelazione di HVO o biodiesel con gasolio, il depositario è tenuto ad effettuare due distinte comunicazioni telematiche relative, una al biocarburante ad aliquota ridotta, una al biocarburante ad aliquota normale, riportando i rispettivi quantitativi che andrà a evidenziare nella colonna “scarico” del registro.</p>
<p>In importazione i biocarburanti sono contabilizzati sulla base delle informazioni risultanti dalla dichiarazione doganale – quantità, qualità, valore ed origine – nonché da ogni altra informazione a disposizione del depositario – fatture di acquisto, certificati di sostenibilità. La stessa documentazione – sulla base delle informazioni contenute nelle relative e-AD – è utile alla contabilizzazione dei biocarburanti provenienti da altri depositi autorizzati o da impianti di produzione/raffinazione. Al fine del puntuale adempimento delle prescrizioni indicate, l’esercente del deposito fiscale è tenuto a richiedere ai depositanti che ne utilizzano l’impianto, a seguito dell’atto di assenso reso dal depositario, ogni informazione necessaria sulla sostenibilità del biocarburante di loro proprietà, ovvero la certificazione di sostenibilità, i cui estremi lo stesso depositario autorizzato avrà cura di riportare nell’e-DAS o nell’e-AD al momento dell’estrazione. Qualora detto certificato non fosse fornito, il depositario autorizzato ascriverà il prodotto nella colonna “aliquota normale” della propria contabilità, liquidando l’imposta massima (euro 632,40 per mille litri) nel momento della messa in consumo del quantitativo di prodotto estratto. Le criticità operative emerse nel periodo fanno capo evidentemente alla figura del depositario autorizzato che:</p>
<ul>
<li>è l’unico soggetto giuridicamente obbligato all’imposta ed è il solo responsabile della liquidazione dell’accisa per le immissioni in consumo effettuate dal proprio deposito;</li>
<li>è responsabile della detenzione del certificato di sostenibilità con il fine di esibirlo su richiesta dell’autorità doganale ed a corredo del verbale di estrazione;</li>
<li>è obbligato a registrare nella corretta colonna contabile il biocarburante pervenuto all’impianto in base ai documenti doganali, con riferimento al CADD che vi è riportato;</li>
</ul>
<p>Dagli stessi depositari autorizzati si apprende inoltre che:</p>
<ul>
<li>in caso di prodotto beneficiario di aliquota ridotta, al CADD riportato in dichiarazione, non sempre segue, contestualmente o in tempi utili, il certificato di sostenibilità,</li>
<li>emerge quindi una seria difficoltà operativa ma soprattutto contabile nel coordinare le giacenze di prodotto stoccato ad aliquota normale (poiché non sostenute dalla presenza del certificato) con le estrazioni ad aliquota ridotta in base al CADD presente sul documento di entrata, pretese dal soggetto depositante.</li>
</ul>
<p>Si verifica quindi un contrasto tra la tipologia di biocarburante evidenziata nel documento di circolazione e quella che l’operatore – in mancanza del certificato di sostenibilità – dovrebbe contabilizzare, sulla colonna del registro nella parte del carico. Di tutta evidenza la mancanza di corrispondenza fra giacenza fisica e contabile sulle disponibilità del prodotto ripartito nelle due tassazioni con gravi conseguenze sanzionatorie.</p>
<p>Per quanto esposto l’UNEM (Unione Energie per la Mobilità) ed altre associazioni del comparto raffinazione, logistica e distribuzione dei prodotti petroliferi, si sono attivate, su richiesta degli esercenti depositi autorizzati, per sollecitare all’amministrazione doganale ulteriori precisazioni chiarificatrici, in linea con quanto asserito nell’ultimo paragrafo della stessa circolare 31/2025 “suscettibile di eventuali integrazioni e/o di rivisitazione nelle parti che risultassero incompatibili  con quanto verrà fissato dal decreto interministeriale da adottare “. L’auspicio è che tale impasse venga superata al più presto per non vanificare un’opzione premiante per chi produce e commercializza biocarburanti “puliti” e di chiaro indirizzo verso quello che sarebbe indispensabile per il futuro energetico del nostro pianeta.</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.ildoganalista.it/2026/04/22/riduzione-accise-biocarburanti-criticit-operative/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dazi Antidumping</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2026/04/22/dazi-antidumping/</link>
					<comments>https://www.ildoganalista.it/2026/04/22/dazi-antidumping/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesca Messina and Aurora Bonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 14:34:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[dogane]]></category>
		<category><![CDATA[dogane_26_02]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ildoganalista.it/?p=4695</guid>

					<description><![CDATA[Importazione di parti di bici elettriche. Il rinvio pregiudiziale al Tribunale dell’Unione europea sulla regola 2 a) di interpretazione della classificazione tariffaria (causa T-529/25) In diverse occasioni la prassi doganale e il panorama giudiziario hanno registrato l’utilizzo dell’operazione di assemblaggio quale mezzo per evitare l’applicazione di misure antidumping o compensative previste sui prodotti finiti  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-8 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-7 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-8" style="--awb-text-transform:none;"><p><strong><em>Importazione di parti di bici elettriche. Il rinvio pregiudiziale al Tribunale dell’Unione europea sulla regola 2 a) di interpretazione della classificazione tariffaria (causa T-529/25)</em></strong></p>
<p>In diverse occasioni la prassi doganale e il panorama giudiziario hanno registrato l’utilizzo dell’operazione di assemblaggio quale mezzo per evitare l’applicazione di misure antidumping o compensative previste sui prodotti finiti ed ottenere una posizione tariffaria più favorevole.</p>
<p>La questione accennata ha interessato molti Paesi dell’UE ed in Italia è stata oggetto di accertamento presso diversi uffici doganali a seguito dell’introduzione di dazi antidumping e compensativi sulle importazioni di bici a pedalata assistita dotate di un motore elettrico ausiliario (meglio note come e-bike) di origine cinese.</p>
<p>In diversi casi, infatti, dall’esame della documentazione posta a corredo della dichiarazione doganale, gli Uffici doganali hanno constatato come molte aziende avessero importato in Italia parti di bici elettriche di origine cinese, senza classificarle come bici, limitandosi ad effettuare un mero riassemblaggio sul territorio unionale presso la propria sede o presso terzi.</p>
<p><strong><u>La normativa:</u></strong></p>
<p>Rispetto alle importazioni di biciclette elettriche, la Commissione UE, con il Reg. di esecuzione n. 2018/1012, entrato in vigore il 19.07.2018, ha istituito un dazio antidumping provvisorio – nella misura dell’83,6% – per i prodotti di cui ai codici NC 8711 6010 ed ex 8711 6090 (codice TARIC 8711 690 10) originari della repubblica Popolare cinese (RPC).</p>
<p>La decisione della Commissione Europea, istitutiva del dazio antidumping in narrativa, è stata originata dalla denuncia presentata dall&#8217;Associazione europea dei produttori di biciclette («EBMA») per conto di produttori dell&#8217;Unione, che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell&#8217;Unione di biciclette elettriche. La denuncia conteneva elementi di prova delle pratiche di dumping messe in atto dagli operatori della RPC e del conseguente grave pregiudizio per la produzione europea di biciclette elettriche.</p>
<p>Le conclusioni dell’attività istruttoria hanno quindi portato all’adozione dei seguenti Regolamenti:</p>
<ul>
<li>Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2019/72 del 17 gennaio 2019, istitutivo del dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore elettrico ausiliario, originarie della Repubblica Popolare Cinese, classificate ai codici NC 8711 60 10 ed ex 8711 60 90 (codice TARIC 8711 60 90 10).<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a></li>
<li>Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2019/73 del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese.<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a></li>
</ul>
<p><strong><u>La questione in materia di classificazione e il rinvio al Tribunale europeo</u></strong></p>
<p>A seguito dell’inasprimento del regime tariffario, si è frequentemente posto il problema della corretta classificazione doganale delle parti di e-bike di origine cinese presentate all’importazione.</p>
<p>Infatti, da un lato, la classificazione<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> delle singole componenti come parti distinte rispetto al prodotto finito comporterebbe l’inapplicabilità delle misure antidumping e compensative previste per le biciclette complete; dall’altro lato, le Regole generali di interpretazione della Nomenclatura combinata possono, in presenza di determinate condizioni, condurre a qualificare tali componenti alla stregua di un prodotto completo, con conseguente applicazione dei relativi dazi.</p>
<p>In particolare, assume rilievo la Regola generale di interpretazione 2, lettera a), di cui all’Allegato I del Reg. (CEE) n. 2658/87, secondo cui qualsiasi riferimento ad un oggetto in una determinata voce comprende tale oggetto anche se incompleto o non finito, purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito, nonché quando esso sia presentato smontato o non montato<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.</p>
<p>Ne discende che i componenti di una bicicletta elettrica, importati smontati ma destinati all’assemblaggio, possono essere considerati, in presenza dei presupposti richiesti, quale prodotto completo ai fini della classificazione tariffaria.</p>
<p>In alcuni arresti la Corte di giustizia dell’Unione europea ha precisato che la regola si riferisce alle merci presentate contemporaneamente in dogana<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>, senza che rilevi, di per sé, la circostanza che il dichiarante abbia presentato dichiarazioni distinte, atteso che né il testo delle Regole né le relative note esplicative impongono l’unicità della dichiarazione.<a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a></p>
<p>Nel caso esaminato dalla Corte, il dichiarante aveva presentato nel medesimo giorno e presso lo stesso ufficio doganale più dichiarazioni relative a parti di un prodotto finito, destinate a società diverse ma tra loro collegate. Secondo la Corte, anche in questa situazione trova applicazione la Regola, anche considerato che un’interpretazione diversa consentirebbe agli operatori economici di incidere artificiosamente sulla classificazione delle merci mediante una semplice frammentazione delle dichiarazioni, con evidente pregiudizio per l’effettività delle misure di difesa commerciale. Nell&#8217;interpretazione della regola, dunque, oltre al criterio letterale, di fatto, la Corte ha tenuto conto anche di un’esigenza antielusiva.</p>
<p>Non di rado, tuttavia, le merci vengono importate smontate, come componenti del prodotto, con dichiarazioni distinte presentate in momenti diversi e presso uffici doganali differenti.</p>
<p>In tali ipotesi, parte della giurisprudenza nazionale, anche di legittimità, ha ritenuto che, al ricorrere di determinate condizioni, i componenti possano comunque essere considerati come un prodotto completo. A tal fine, si era fatto riferimento all’art. 5 del D.P.R. n. 723/1965, secondo cui i pezzi di merci che, riuniti, costituiscono un determinato oggetto, anche incompleto, qualora siano presentati insieme allo sdoganamento e compresi nella stessa dichiarazione, ovvero in diverse dichiarazioni intestate alla medesima persona, sono soggetti a tassazione come l’oggetto che sono destinati a formare, anche se contenuti in colli distinti o alla rinfusa.</p>
<p>Secondo la Corte di cassazione<a href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>, infatti, la locuzione “presentati insieme allo sdoganamento” non dovrebbe essere intesa in senso strettamente letterale, quale contemporaneità assoluta, ma potrebbe essere interpretata in chiave teleologica, con riferimento alla complessiva unitarietà dell’operazione commerciale, ancorché non esaurita nel medesimo momento temporale.</p>
<p>Una recente pronuncia di merito ha tuttavia adottato un orientamento più restrittivo e ha ritenuto che la Regola 2, lettera a), trovi applicazione soltanto in presenza di spedizioni unitarie sotto il profilo spaziale e temporale, richiamando quanto affermato dalla CGUE nella causa C-35/93.</p>
<p>La questione è stata recentemente sottoposta all’attenzione del Tribunale dell’Unione europea mediante rinvio pregiudiziale effettuato da una Corte d’appello belga (causa T-529/2025). Nel caso oggetto del rinvio, le parti di biciclette elettriche erano state prodotte da fornitori diversi, trasportate in contenitori distinti e dichiarate dal medesimo dichiarante in nome e per conto dello stesso destinatario, proprietario delle merci al momento dell’immissione in libera pratica. Le dichiarazioni erano state presentate presso il medesimo ufficio doganale nell’arco di un periodo esteso sino a diversi mesi.</p>
<p>Il giudice del rinvio ha chiesto se, in un caso come quello esaminato, la Regola generale 2, lettera a), debba essere interpretata nel senso che le parti di una bicicletta elettrica, destinate, dopo l’immissione in libera pratica, ad essere assemblate in un unico prodotto, debbano essere classificate come biciclette elettriche presentate smontate e ricondotte ad un’unica voce tariffaria, qualora elementi oggettivi dimostrino che tali parti costituiscono un insieme unitario comprendente tutti i componenti essenziali del bene.</p>
<p>La futura pronuncia del Tribunale sarà dunque utile per chiarire la portata applicativa della Regola 2, lettera a) in caso di operazioni di importazione cronologicamente non contestuali. Ciò nondimeno, anche qualora tale regola non fosse ritenuta applicabile ai fini della classificazione della merce, non sembra preclusa la possibilità di contestazioni laddove emergano schemi elusivi, in particolare quando l’assemblaggio sul territorio nazionale risulti privo di una giustificazione</p>
<p><em>Di  <strong>Francesca Messina<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[0]</a> </strong>e<strong>  Aurora Bonso<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[0]</a></strong></em></p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[0]</a> Funzionario ADM. <em>Le opinioni espresse in questo documento sono strettamente personali e non impegnano in alcun modo l’Amministrazione di appartenenza.</em></p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> L&#8217;aliquota del dazio compensativo definitivo è quella prevista nel medesimo regolamento ed è applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell&#8217;U.E.</p>
<p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> L&#8217;aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell&#8217;U.E., per i prodotti descritti nel regolamento è del 62,1 % ma varia, fino ad arrivare al 70,1% per le società che non hanno collaborato all’inchiesta.</p>
<p><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> La classificazione è basata sul Regolamento (CEE) n.2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa comune.</p>
<p><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> La regola corrisponde alla regola 2a) per l’interpretazione del Sistema Armonizzato, che è formulata negli stessi termini. Inoltre, nel punto VII) della nota esplicativa relativa a quest’ultima regola del SA emerge che si deve considerare come oggetto presentato smontato o non montato quello i cui differenti elementi sono destinati ad essere assemblati sia con dispositivi di fissaggio (come viti, bulloni, dadi) sia con ribattini o con saldatura, purché si tratti soltanto di operazioni di montaggio. A tal riguardo, la stessa nota esplicativa specifica che non si deve prendere in considerazione la complessità del metodo di montaggio. Tuttavia, i vari elementi non dovranno subire alcuna operazione di lavorazione tale da completarne la fabbricazione.</p>
<p><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> CGUE sentenza 16 giugno 1994, causa C-35/93.</p>
<p><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> CGUE sentenza 27 aprile 2023, causa C-107/22.</p>
<p><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Cass., nn. 28663/2018 e 14050/2006: “<em>La locuzione &#8220;presentati insieme allo sdoganamento&#8221; non va, pertanto, intesa nel senso rigorosamente letterale di contemporaneità o simultaneità, che escluda quelle situazioni ravvicinate nel tempo e/o inserite in un contesto commerciale unitario, secondo l&#8217;insindacabile apprezzamento di merito, ma può essere (come nella specie) rapportata, secondo una più confacente interpretazione teleologica, alla complessiva unitarietà delle operazioni ancorché non esaurite nello stesso momento temporale</em>&#8221;</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.ildoganalista.it/2026/04/22/dazi-antidumping/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
