<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dogane 2023 &#8211; 03 &#8211; Il Doganalista</title>
	<atom:link href="https://www.ildoganalista.it/category/dogane/dogane-2023-03/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ildoganalista.it</link>
	<description>Rivista giuridico-economica di commercio internazionale</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Dec 2023 09:57:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Reati di contrabbando gestione di beni oggetto di confisca</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2023/07/13/reati-di-contrabbando-gestione-di-beni-oggetto-di-confisca/</link>
					<comments>https://www.ildoganalista.it/2023/07/13/reati-di-contrabbando-gestione-di-beni-oggetto-di-confisca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cecilia Macchia&nbsp;and&nbsp;Maria Laura Meleti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 07:39:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[dogane 2023 - 03]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ildoganalista.it/2023/07/13/la-doppia-efficacia-informazione-tariffaria-vincolante-copy/</guid>

					<description><![CDATA[Con la circolare n. 12/2023, emanata lo scorso 11 maggio, A.D.M. ha inteso fornire ai propri Uffici le necessarie indicazioni in merito alla gestione dei mezzi di trasporto confiscati per reati di contrabbando ai sensi dell’articolo 301 del T.U.L.D., nonché per l’eventuale affidamento/assegnazione nelle ipotesi di sequestro e di confisca di tali beni ai  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-1" style="--awb-text-transform:none;"><p>Con la circolare n. 12/2023, emanata lo scorso 11 maggio, A.D.M. ha inteso fornire ai propri Uffici le necessarie indicazioni in merito alla gestione dei mezzi di trasporto confiscati per reati di contrabbando ai sensi dell’articolo 301 del T.U.L.D., nonché per l’eventuale affidamento/assegnazione nelle ipotesi di sequestro e di confisca di tali beni ai sensi dell’articolo 301-bis del citato Testo Unico.</p>
<p>Come noto il contrabbando, normativamente previsto agli artt 282 e ss del DPR 43/1973 consiste nella sottrazione del pagamento dei diritti di confine delle merci estere, anche tentata; in tali casi, in virtù del richiamato art. 301 T.U.L.D., è sempre prevista la confisca dei beni che servirono o furono destinati a commettere il reato, nonché delle cose che ne sono l&#8217;oggetto ovvero il prodotto o il profitto.</p>
<p>L’art 301 bis T.U.L.D., per suo conto, prevede la possibilità che l’Autorità Giudiziaria affidi in custodia giudiziale i beni mobili sequestrati nel corso di operazioni c.d. “anticontrabbando” a determinati organi od enti pubblici, per altrettanto specifiche finalità.</p>
<p>In particolare, l’art. 301 bis T.U.L.D. delinea due presupposti fondamentali della richiesta di affidamento o di assegnazione dei beni mobili sequestrati, ovverosia i soggetti legittimati a presentarla e le destinazioni d’uso dei mezzi di trasporto da affidare. La valutazione ed analisi di tali elementi risulta particolarmente importante, in quanto dovranno essere specificamente riportate nel parere accompagnatorio della richiesta di affidamento temporaneo o di assegnazione definitiva da sottoporre alla Magistratura competente.</p>
<p>Sul punto, la norma dispone che l’affidamento possa avvenire in favore degli “<em>organi di polizia che ne facciano richiesta per l&#8217;impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale</em>”. In merito la circolare emanata dalla A.D.M. ha adottato un’interpretazione estensiva dei concetti sopra richiamati, chiarendo che per “<em>organi di polizia</em>” e “<em>attività di polizia</em>” si intendono non solo le forze di polizia come individuate dall’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia penitenziaria), ma tutti gli enti il cui personale rivesta la qualifica di agente/ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 56 e ss. del codice di procedura penale. Per quanto riguarda gli altri soggetti, gli stessi sono da individuarsi nelle amministrazioni pubbliche elencate dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra i cui compiti istituzionali rientrino la giustizia, la protezione civile e la tutela ambientale.</p>
<p>Oltre alla valutazione circa il soggetto richiedente e la destinazione d’uso, l’Ufficio dovrà altresì verificare, nel caso di affidamento di autovetture, che il mezzo rispetti le normative vigenti; infatti, si rammenti che l’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito in legge, con modificazioni, dall&#8217;articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111) prevede il limite di 1600 cc di cilindrata per le auto di servizio. Tuttavia, la circolare in oggetto specifica che in caso di veicolo con cilindrata superiore a 1600 c.c., l’assegnazione possa avvenire in favore degli Organi competenti in materia di tutela dell’ordine, di sicurezza pubblica e sicurezza stradale o ad altri Organi dello Stato o ad altri enti pubblici, per finalità di giustizia, protezione civile o tutela ambientale.</p>
<p>Quanto alla gestione dei mezzi oggetto di sequestro penale, gli Uffici dovranno attenersi alla procedura prevista dal decreto 23 novembre 2005, n. 295.</p>
<p>Pertanto, entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello in cui è stato preso in custodia il bene sequestrato, l’ufficio responsabile del contesto in cui è stato effettuato il sequestro dovrà inviare una scheda informativa del mezzo di trasporto all’ufficio centrale competente dell’Agenzia. Tale scheda sarà poi pubblicata sul portale predisposto dal Ministero dell’Economia e Finanze.</p>
<p>La richiesta di affidamento temporaneo, correttamente inviata dal soggetto legittimato all’Ufficio dell’Agenzia competente per la custodia, entro 10 giorni dal ricevimento dovrà poi essere inoltrata da quest’ultima alla Magistratura competente, completa del parere sui requisiti relativi alla legittimazione del richiedente, alla destinazione e all’idoneità del veicolo sopra descritti. L’Autorità Giudiziaria, a questo punto, deciderà se autorizzare l’affidamento, il quale è comunque subordinato all’espletamento, nel caso in cui il mezzo di trasporto si trovi in posizione doganale non unionale, delle formalità doganali d’importazione, nonché al pagamento dei relativi dazi all’importazione da parte del soggetto cui è affidato il mezzo di trasporto.</p>
<p>È importante evidenziare che anche tali adempimenti dovranno essere riportati nel parere che l’Ufficio deve inviare all’Autorità Giudiziaria competente.</p>
<p>Una volta ottenuta l’autorizzazione, il ritiro e ogni altro onere connesso alla gestione e all’utilizzo del mezzo saranno a carico del beneficiario.</p>
<p>Nel caso di mancanza di istanza di affidamento o di richiesta di assegnazione definitiva, in luogo della distruzione e se economicamente vantaggiosa, gli Uffici potranno richiedere la vendita all’asta dei beni sequestrati tramite gli Istituti di Vendite Giudiziarie (I.V.G.); la distruzione dei beni dovrà comunque essere disposta nel caso in cui i tentativi di vendita dovessero risultare infruttuosi.</p>
<p>Per quanto riguarda, poi, i mezzi di trasporto oggetto di sequestro amministrativo con confisca definitiva, in linea generale l’art. 295-bis, comma 3, del T.U.L.D. estende l’applicabilità degli articoli 301 e 301-bis anche alle fattispecie in esame, ma le decisioni dovranno essere assunte dal Dirigente dell’Ufficio nel cui territorio è stata accertata la violazione.</p>
<p>Va peraltro rimarcato che il trasgressore in questo caso può richiedere all’Amministrazione il riscatto del mezzo, previo pagamento del suo valore e della sanzione amministrativa; pertanto, nell’ottica della miglior tutela dell’Erario, in primo luogo l’Ufficio che gestisce il contesto di contrabbando amministrativo dovrà vagliare la presenza di siffatta richiesta ed eventualmente privilegiarne l’accoglimento. Ciò detto in linea generale, la circolare specifica tuttavia che, al contrario, laddove il mezzo di trasporto sia stato confiscato in quanto utilizzato per commettere l’illecito di contrabbando, l’Ufficio non darà seguito positivo all’istanza di riscatto.</p>
<p>In mancanza di richiesta oppure di pagamento del prezzo di riscatto, il mezzo potrà essere oggetto di assegnazione definitiva ad uno dei soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 301-bis T.U.L.D. e del decreto n. 295/2005, secondo le modalità previste per i mezzi di trasporto con sequestro penale.</p>
<p>La circolare precisa che, oltre ai presupposti sopra descritti (legittimazione del richiedente, destinazione d’uso e idoneità del mezzo), l’Ufficio è tenuto a valutare anche se l’opzione dell’utilizzo sia maggiormente conveniente rispetto alla vendita del bene, ed indica altresì gli elementi fondamentali che debbono guidare tale valutazione. In linea generale, si può ritenere che sia maggiormente conveniente l’acquisizione rispetto alla vendita in due casi:</p>
<ul>
<li>&#8211;  qualora il valore commerciale del mezzo di trasporto confiscato risulti inferiore almeno al 30% del prezzo di mercato dello stesso bene nuovo o di un bene nuovo con analoghe caratteristiche tecniche,</li>
<li>&#8211;  qualora il mezzo di trasporto abbia caratteristiche tecniche specifiche che ne limitino o impediscano la destinazione ad uso civile (muletti, motrici, rimorchi, escavatori, ecc.).</li>
</ul>
<p>Si noti che l’Ufficio è tenuto a determinare il valore commerciale del bene in base alle indicazioni contenute nel prospetto allegato alla circolare.</p>
<p>Pertanto, una volta trasmessa la scheda informativa e valutate la legittimazione dell’ente richiedente nonché la convenienza economica dell’utilizzo del mezzo di trasporto rispetto all’ipotesi di vendita all’asta, l’assegnazione definitiva deve avvenire mediante provvedimento motivato.</p>
<p>Come detto, in caso di assenza di richieste di assegnazione definitiva nei termini previsti dal decreto n. 295/2005, l’Ufficio procederà alla vendita all’asta del mezzo di trasporto confiscato tramite l’Istituto di Vendita Giudiziaria (I.V.G.) autorizzato, salvo che quest’ultimo ritenga che la vendita non sia utile sotto il profilo economico; in tal caso, l’Ufficio potrà procedere alla distruzione del mezzo di trasporto.</p>
<p>La circolare opera, infine, un utile approfondimento in merito al caso di primo tentativo di vendita all’asta rimasto infruttuoso. Come noto, infatti, l’art 301 T.U.L.D., al IV comma, prevede che <em>“nel caso di vendita all&#8217;asta di mezzi di trasporto confiscati per il delitto di contrabbando, qualora l’aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l&#8217;asta non può essere ripetuta e i mezzi esecutati vengono acquisiti al patrimonio dello Stato”. </em></p>
<p>Anche in virtù del parere dell’Avvocatura dello Stato intervenuto sul punto, l’Agenzia chiarisce che tale norma debba essere interpretata nel senso che il divieto riguardi la sola fase della vendita giudiziaria, la quale si conclude con l’acquisizione del bene in favore del patrimonio dello Stato; a questo punto quest’ultimo ha il pieno diritto di goderne e disporne, quindi anche di vendere il mezzo in sede amministrativa.</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.ildoganalista.it/2023/07/13/reati-di-contrabbando-gestione-di-beni-oggetto-di-confisca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La “doppia efficacia” Informazione Tariffaria Vincolante</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2023/07/13/la-doppia-efficacia-informazione-tariffaria-vincolante/</link>
					<comments>https://www.ildoganalista.it/2023/07/13/la-doppia-efficacia-informazione-tariffaria-vincolante/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giulia Cicheri]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 07:35:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[dogane 2023 - 03]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ildoganalista.it/2023/07/13/articolo-303-tuld-nel-mirino-del-ddl-per-la-riforma-fiscale-copy/</guid>

					<description><![CDATA[L’Informazione Tariffaria Vincolante rappresenta un importante espediente deflattivo, volto a rassicurare l’operatore economico per un dato periodo di tempo sulla esattezza della classificazione di una merce nella nomenclatura doganale e quindi sulla individuazione del suo corretto trattamento tariffario. Si configura, in buona sostanza, come un parere vincolante adottato dall’autorità doganale sulla base di una  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-2 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-2" style="--awb-text-transform:none;"><p>L’Informazione Tariffaria Vincolante rappresenta un importante espediente deflattivo, volto a rassicurare l’operatore economico per un dato periodo di tempo sulla esattezza della classificazione di una merce nella nomenclatura doganale e quindi sulla individuazione del suo corretto trattamento tariffario.</p>
<p>Si configura, in buona sostanza, come un parere vincolante adottato dall’autorità doganale sulla base di una istanza presentata <em>a nome</em> dell’operatore economico (o di un suo rappresentante <em>indiretto</em>) in conformità con l’art. 14 del CDU: deve essere cioè necessariamente relazionata ad una operazione relativa agli scambi internazionali concreta e realmente prevista.</p>
<p>Sui confini di tale efficacia vincolante l’art. 33 del CDU lascia poco margine ai dubbi: essa si esprime soltanto per quanto riguarda la classificazione tariffaria ed entro i seguenti limiti:</p>
<ol>
<li>per le autorità doganali, nei confronti del destinatario della decisione, soltanto in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono espletate <em>dopo</em> la data a decorrere dalla quale la decisione ha efficacia;</li>
</ol>
<ol>
<li>per il destinatario della decisione, nei confronti delle autorità doganali, soltanto a decorrere dalla data in cui riceve o si ritiene che abbia ricevuto notifica della decisione.</li>
</ol>
<p>Queste caratteristiche fanno delle ITV un utilissimo strumento di <em>compliance preventiva</em> sul quale la stessa autorità doganale ripone affidamento a tal punto da emanare una apposita circolare [la n° 11 del 31 marzo 2023] che riassume (senza aggiungere nulla di nuovo ma sottolineandone i tratti fondamentali) gli “Orientamenti amministrativi sul processo di rilascio delle informazioni tariffarie vincolanti” della Commissione europea. Quasi a voler ricordare a tutti che questo strumento esiste, è messo gratuitamente a disposizione degli operatori economici ed è opportuno incentivarne il ricorso.</p>
<p>Ma al di là della efficacia vincolante e deflattiva (che deve necessariamente <em>precedere</em> il compimento delle formalità doganali per le quali si esprime) può essere riconosciuta alle ITV anche una valenza come strumento di compliance <em>successiva</em>? In altre parole può un interpello sulla classificazione delle merci rilasciato <em>dopo</em> il compimento delle operazioni doganali avere una qualche utilità pratica per l’operatore economico che la richiede?</p>
<p>La risposta è affermativa ed opera sul <em>piano probatorio</em>: una informazione vincolante rilasciata a posteriori può essere impiegata come mezzo di prova della correttezza di una classificazione tariffaria, sia nei confronti dell’autorità doganale che, eventualmente, in giudizio. Ma a quali condizioni?</p>
<p>La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la valenza probatoria di una ITV rilasciata dopo le operazioni di importazione contestate, sul presupposto della dimostrazione della <em>identità</em> dei beni oggetto di verifica (Cass. 19 aprile 2019 n. 11052). Qualora invece non sia possibile provare con ragionevole certezza che la merce per la quale è stata rilasciata l’informazione tariffaria vincolante abbia le medesime caratteristiche di quella precedentemente importata, l’ITV non può essere utilmente invocata a supporto dell’operatore economico (Cass. 18 settembre 2020 n. 19452).</p>
<p>Riconoscere capacità probatoria all’interpello successivo sulla classificazione della merce si pone in linea con l’essenziale obiettivo di garantire una interpretazione uniforme e coerente della normativa doganale, oltre che con il riconoscimento del diritto della parte interessata a presentare istanza per ottenere la revisione della dichiarazione doganale in caso di errori – compresi quelli riferiti alla classificazione – che abbiano portato alla riscossione di un dazio diverso da quello riferibile alle caratteristiche oggettive del bene.</p>
<p>Prendiamo ad esempio il caso un produttore unionale di <em>devices</em> per l’automazione industriale che per anni ha importato il medesimo dissipatore passivo della CPU in rame dalla Cina (utilizzato per raffreddare il processore), classificandolo come “altri lavori di rame” (VD 7419): dazio WTO previsto del 3%. Da una analisi del doganalista incaricato emerge come il prodotto in questione andrebbe correttamente classificato alla VD 8473 come “parti destinate principalmente a macchine della voce 8471, non assemblate a circuito elettronico (insieme)”, per la quale il dazio previsto è dello 0%. Si decide dunque di richiedere una ITV relativa alla merce oggetto di indagine che confermi la correttezza delle valutazioni del consulente. Una volta ottenuta, essa non solo ha permesso all’operatore economico unionale di porsi al riparo da future contestazioni in ordine all’esatto trattamento tariffario, ma è stata anche impiegata a supporto dell’istanza di revisione delle dichiarazioni presentate nei 3 anni precedenti, con conseguente richiesta di restituzione del dazio indebitamente versato. Il tutto a fronte della presentazione di prove idonee a dimostrare che le caratteristiche del dissipatore oggetto dell’ITV erano le stesse dei dissipatori precedentemente importati (ad esempio attraverso schede tecniche, ordini di acquisto, analisi delle giacenze di magazzino).</p>
<p>Non si tratta in questo caso di una efficacia vincolante retroattiva, che farebbe sorgere un <em>obbligo</em> in capo all’autorità doganale (efficacia che può essere riconosciuta, in via eccezionale ed entro determinati limiti, solo ai <em>regolamenti di classifica</em>). Si tratta piuttosto di una efficacia probatoria, spendibile anche in giudizio in termini di prova documentale (nei sistemi in cui tale mezzo di prova risulti allegabile).</p>
<p>L’invito dunque è quello promuovere il ricorso a questo strumento sia in una ottica <em>preventiva</em> che, con la dovuta attenzione ed una opportuna valutazione dei presupposti, anche <em>successiva</em> alla esecuzione delle formalità doganali.</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.ildoganalista.it/2023/07/13/la-doppia-efficacia-informazione-tariffaria-vincolante/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Articolo 303 TULD nel mirino del Ddl per la riforma Fiscale</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2023/07/13/articolo-303-tuld-nel-mirino-del-ddl-per-la-riforma-fiscale/</link>
					<comments>https://www.ildoganalista.it/2023/07/13/articolo-303-tuld-nel-mirino-del-ddl-per-la-riforma-fiscale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martino Giuseppe Ormesani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 07:33:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[dogane 2023 - 03]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ildoganalista.it/2023/07/13/aida-al-via-il-nuovo-sistema-per-le-esportazioni-copy/</guid>

					<description><![CDATA[La riforma fiscale 2023 potrebbe segnare la fine dell’attuale versione del tanto dibattuto e contestato articolo 303 del D.P.R. 43/1973 (Testo Unico Leggi Doganali, in sigla anche detto TULD) che determina le sanzioni dovute in caso di constatazione su accertamento d’iniziativa delle autorità doganali per differenze relative alla qualità, alla quantità ed al valore  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-3 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-2 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-3" style="--awb-text-transform:none;"><p>La riforma fiscale 2023 potrebbe segnare la fine dell’attuale versione del tanto dibattuto e contestato articolo 303 del D.P.R. 43/1973 (Testo Unico Leggi Doganali, in sigla anche detto TULD) che determina le sanzioni dovute in caso di constatazione su accertamento d’iniziativa delle autorità doganali per differenze relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci  destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana, rispetto a quanto indicato nella dichiarazione doganale.</p>
<p>Fino al 28 aprile 2012, il terzo comma dell’articolo 303 del TULD prevedeva che, qualora i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l’accertamento fossero stati maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza superava il cinque per cento, l&#8217;ammenda era applicata in misura non minore dell&#8217;intero ammontare della differenza stessa e non maggiore del decuplo di essa.</p>
<p>Lo stesso comma nel proseguo del testo prevedeva inoltre un’attenuante per casi di errori evidentemente commessi in buona fede e segnatamente prescriveva che, qualora il dichiarante avesse fornito tutti gli elementi necessari per l&#8217;accertamento, se la differenza tributaria accertata dipendeva da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione ovvero da inesatta indicazione del valore, la sanzione amministrativa da applicare doveva essere non minore del decimo e non maggiore dell&#8217;intero ammontare della differenza stessa.</p>
<p>Un approccio, quindi, tanto proporzionale quanto dissuasivo ed efficace, in linea con le indicazioni europee non ancora recepite nel Codice Doganale Comunitario allora vigente come da Regolamento (CE) 2913 del 1992 ma già previste nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea in ambito penale; indicazioni che, a partire dallo stesso anno, sono state inserite dal legislatore europeo nel testo di ogni nuova direttiva e regolamento. Da allora, il trinomio che prescrive come tutte le sanzioni della UE debbano essere <em>effettive, proporzionate e dissuasive</em> è stato diffusamente ripreso ed applicato in ogni contesto e ad oggi è rinvenibile in oltre quattromila documenti di legislazione europea fra cui, in ambito doganale, hanno trovato menzione all’art. 42 del Codice Doganale dell’Unione di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU)</p>
<p>Malauguratamente, con Decreto-legge n. 16/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n.44/2012 con l&#8217;art. 11 comma 4 è stata disposta la modifica a partire dal 29 aprile 2012 – tutt’ora vigente – dell&#8217;art. 303. Un testo normativo, quello varato dall’allora governo Monti, sul quale sono stati spesi fiumi di inchiostro per argomentare, denunciare e dibattere sugli aspetti controversi e su come il nuovo testo fosse stato scritto con un elevata componente di ambiguità per molteplici aspetti, fatta eccezione per gli scaglioni sanzionatori di cui al comma 3 che furono da subito chiaramente valorizzati quanto evidentemente sproporzionati.</p>
<p>L’attuale comma 3 dell’art. 303 del TULD prevede infatti che la sanzione amministrativa applicabile arrivi ad essere – lettera e) – per differenze pari o superiori a €4.000, un importo che va da un minimo di €30.000 a un massimo di dieci volte l&#8217;importo dei diritti doganali. Laddove però la differenza dei diritti fosse inferiore di un solo centesimo di euro (€3.999,99) lo scaglione precedente – lettera d) – consentirebbe l’applicazione di una sanzione anche dimezzata, che andrebbe da un minimo di €15.000 a un massimo di €30.000.</p>
<p>Durante questi undici anni di vigenza il legislatore nazionale ha introdotto ulteriori previsioni normative utili ad inserire nuovi strumenti deflattivi come, ad esempio, il ravvedimento operoso in dogana (introdotto con la Legge n. 190/14, articolo 1, comma 637, che ha modificato l’articolo 13 del d.lgs. 472/97) e numerose sono state le sentenze che hanno disapplicato la portata del comma 3 (C.T.P Genova n. 557/2019) dichiarandone l’incompatibilità in tema di proporzionalità con i principi dell’Unione europea (Ordinanza Cassazione n. 14908/2022), pronunce emesse anche sul solco di quanto determinato dalla Corte di Giustizia europea con la sentenza Equoland (C‑272/13).</p>
<p>Oggi, finalmente, grazie al disegno di legge delega al Governo per la riforma fiscale 2023, esiste una prospettiva di cambiamento e rinnovo del testo in vigore. Oltre ad alcune previsioni legate alla revisione della disciplina doganale, contenute all’articolo 11, al successivo articolo 18 il Ddl è infatti entrato nel merito delle sanzioni in dogana, prevedendo la necessità, fra l’altro, di riordinare la disciplina sanzionatoria del TULD contenuta nel Titolo VII (Violazioni Doganali) Capo II (Contravvenzioni ed illeciti amministrativi) prevedendo in caso di revisione, l’introduzione di soglie di punibilità, di sanzioni minime oppure di sanzioni fissate in misura proporzionale all’ammontare del tributo evaso in relazione alla gravità della condotta; passaggio questo, che richiama quanto appena ribadito dal testo in esame alla lettera precedente in materia di riordino della disciplina sanzionatoria contenuta nel Titolo VII, Capo I prevedendo <em>la</em> <em>revisione delle sanzioni di natura amministrativa per adeguarle ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività stabiliti dall’articolo 42 del Codice Doganale dell’Unione di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, anche in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea;</em></p>
<p>Il forte auspicio che tale revisione sia evasa con ogni consentita urgenza sta nell’importanza di comprendere che non si tratta di una mera necessità di giustezza della legge nazionale e dell’adeguamento di questa a uno dei principi fondamentali dell’Unione europea. Nel contesto si insinua infatti l’annosa questione del mercato comune europeo che, se da un lato consente il diritto alla libera circolazione delle merci originarie degli Stati membri e delle merci provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri (come sancito all’art 28 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea), dall’altro prevede che i quadri sanzionatori siano stabiliti ed applicati da previsioni normative emanate dai singoli Stati membri. Tale discrezionalità interpretativa ed applicativa ha dovuto subire diverse influenze dipese anche dall’eterogeneità dei Paesi e delle culture unite sotto il cappello della UE, dando luogo a scenari sanzionatori molto diversi fra loro e differentemente impattanti sui mercati influenzando, inevitabilmente, anche l’instradamento dei traffici a livello logistico.</p>
<p>Un passo verso la giusta direzione, che potrebbe contribuire a riportare in Italia traffici persi ormai da anni: l’aspetto legato alla distorsione dei traffici generato nel periodo di vigenza dell’attuale art 303 de TULD è stato ancora troppo poco approfondito e studiato, mentre dovrebbe essere tema importante da analizzare per riequilibrare i flussi logistici europei anche in funzione di norme sanzionatorie nazionali omogenee.</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.ildoganalista.it/2023/07/13/articolo-303-tuld-nel-mirino-del-ddl-per-la-riforma-fiscale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AIDA al via il nuovo sistema per le esportazioni</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2023/07/13/aida-al-via-il-nuovo-sistema-per-le-esportazioni/</link>
					<comments>https://www.ildoganalista.it/2023/07/13/aida-al-via-il-nuovo-sistema-per-le-esportazioni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gianluca Sigismondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 07:30:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[dogane 2023 - 03]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ildoganalista.it/2023/07/13/classificazione-doganale-ruolo-strategico-delle-itv-copy/</guid>

					<description><![CDATA[Con l’Informativa Prot.: 297845/RU dell'8 giugno 2023, l’Agenzia delle Dogane ha fornito importanti istruzioni operative per la fase di avvio del nuovo sistema di esportazione, in linea con l’operazione di reingegnerizzazione dei sistemi informatici di esportazione e transito attualmente in corso. L’adesione a tale nuovo sistema, mediante il quale è consentita agli operatori economici  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-4 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-3 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-4" style="--awb-text-transform:none;"><p>Con l’<a href="https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6323589/Informativa+avvio+esportazione+8+giugno+2023.pdf/fdc49415-37f6-06cc-82b2-0f799b56d1b4?version=1.0&amp;t=1686224453575" target="_blank" rel="noopener"><strong>Informativa Prot.: 297845/RU</strong></a> dell&#8217;8 giugno 2023, l’Agenzia delle Dogane ha fornito importanti istruzioni operative per la fase di avvio del nuovo <strong>sistema di esportazione</strong>, in linea con l’operazione di reingegnerizzazione dei sistemi informatici di esportazione e transito attualmente in corso.</p>
<p>L’adesione a tale nuovo sistema, mediante il quale è consentita agli operatori economici la presentazione delle dichiarazioni doganali mediante i nuovi tracciati, è prevista in via facoltativa fino al <strong>6 settembre 2023</strong>, salvo modifiche al <em>Work Programme</em> (come indicato nell’<a href="https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6323589/informativa+exp+tr+posticipo.pdf/4d326f71-1323-8eba-f506-a677cb777c6d?version=1.0&amp;t=1677745518349" target="_blank" rel="noopener"><strong>Informativa prot. 117651/RU del 1° marzo 2023</strong></a>).</p>
<p>Durante il <strong>periodo transitorio</strong>, è comunque prevista la possibilità di invio delle dichiarazioni doganali mediante i nuovi tracciati, limitatamente ad alcuni casi, o il messaggio ET. Al termine di tale fase, gli operatori economici saranno invece tenuti all’invio delle dichiarazioni doganali di esportazione e transito <strong>esclusivamente</strong> attraverso i nuovi tracciati.</p>
<p>Con specifico riferimento al nuovo sistema di esportazione, si evidenzia che, a far data dall’<strong>8 giugno 2023</strong>, gli operatori economici possono aderire (in ambiente esercizio/produzione), alle nuove fasi funzionali dei servizi di esportazione e successivamente procedere con la modalità <em>system-to-system</em>, all’invio del messaggio per la presentazione di una dichiarazione doganale nonché per la rettifica o l’annullamento della stessa.</p>
<p>L’invio della dichiarazione è previsto sia in modalità c.d. “<strong>parcellizzata</strong>” (mediante invii progressivi e parziali), sia in modalità “<strong>completa</strong>” (con l’invio di tutti i dati in un&#8217;unica soluzione). In questa fase non sarà quindi possibile presentare una dichiarazione in dogana prima della presentazione delle merci ai sensi dell&#8217;articolo 171 del Regolamento (UE) n. 952/2013 (“Codice Doganale dell’Unione europea” o “CDU”).</p>
<p>Le operazioni Il nuovo sistema di esportazione permette la gestione delle seguenti operazioni:</p>
<ul>
<li>delle partite di custodia temporanea e di partite franche,</li>
<li>dei certificati P2,</li>
<li>dei titoli Agrex,</li>
<li>delle autorizzazioni per l’utilizzo del regime di perfezionamento passivo (OPO),</li>
<li>delle interazioni con il nuovo sistema di Presentazione Merci e Importazione.</li>
</ul>
<p>Risultano invece esclusi dalla gestione del suddetto sistema (in questa <strong>prima fase di avvio “controllato”</strong>): <strong>(i)</strong> i certificati EUR1/ATR/EURMED/EUR1 Full Digital; <strong>(ii) </strong>le operazioni di esportazione di prodotti sottoposti ad accise, <strong>(iii) </strong>le esportazioni con l’indicazione di autorizzazioni Customs Decisions diverse da OPO, <strong>(iv) </strong>le rettifiche con cambio di modalità di pagamento, <strong>(v) </strong>i tributi non facenti parte della code list CL098 (es. nazionali, portuali …), <strong>(vi) </strong>l’esportazione abbinata a transito (non più previste nel sistema reingegnerizzato), <strong>(vii)</strong> l’esportazione seguita da transito, fino al rilascio del nuovo sistema di transito (NCTS fase 5), <strong>(viii)</strong> l’esportazione di prodotti con restituzione daziaria, <strong>(ix) </strong>l’interazione tra le nuove dichiarazioni doganali di esportazione e<strong> (x) </strong>le dichiarazioni presentate con i messaggi non reingegnerizzati (es. IM, ET …)”.</p>
<p>Per quanto attiene alle dichiarazioni doganali di esportazione indirizzate dal circuito doganale di controllo a CD, CS o VM è prevista la gestione del fascicolo elettronico mediante l’apposito servizio di Gestione documenti già attualmente in uso per l’ambito importazione.</p>
<p>Infine, l’Informativa in parola chiarisce che il <strong>DAE</strong> (in formato PDF) può essere reperito dagli operatori economici tramite il servizio “Gestione Documenti”; mentre il <strong>Messaggio</strong> <strong>Ivisto</strong> (IE599), contenente l’esito dell’operazione di esportazione, è reso disponibile agli operatori economici mediante il servizio “ExportService” con l’operazione “richiestaIvisto”, nell’ottica di un colloquio digitalizzato e di una gestione informatizzata delle operazioni di <em>export</em>, come previsto dall’attuale processo di reingegnerizzazione attuato dall’Agenzia delle Dogane.</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.ildoganalista.it/2023/07/13/aida-al-via-il-nuovo-sistema-per-le-esportazioni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Classificazione doganale ruolo strategico delle ITV</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2023/07/13/classificazione-doganale-ruolo-strategico-delle-itv/</link>
					<comments>https://www.ildoganalista.it/2023/07/13/classificazione-doganale-ruolo-strategico-delle-itv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gianluca Sigismondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 07:27:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[dogane 2023 - 03]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ildoganalista.it/2023/07/13/ultimissime-dal-cnsd-copy/</guid>

					<description><![CDATA[Con la circolare n. 11 del 31 marzo 2023, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) pone in evidenza l’importante ruolo esercitato dalla corretta classificazione delle merci al fine di garantire il rispetto delle misure tributarie ed extra-tributarie, la fluidità dei traffici commerciali ed una applicazione uniforme della normativa in tutta l'Unione europea. Il  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-5 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-4 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-5" style="--awb-text-transform:none;"><p>Con la <strong>circolare n. 11 del 31 marzo 2023</strong>, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) pone in evidenza l’importante ruolo esercitato dalla corretta classificazione delle merci al fine di garantire il rispetto delle misure tributarie ed extra-tributarie, la fluidità dei traffici commerciali ed una applicazione uniforme della normativa in tutta l&#8217;Unione europea.</p>
<p>Il quadro normativo delineato con la suddetta circolare, riguarda, anzitutto, gli artt. 33 e ss. del Regolamento (UE) n. 952/2013 (il quale istituisce il “<strong>Codice Doganale dell&#8217;Unione</strong>”, anche “<strong>CDU</strong>”), e le disposizioni di cui ai Regolamenti attuativi e integrativi (c.d. <strong>Pacchetto CDU</strong>).</p>
<p>Ai sensi dell’ordinamento unionale così illustrato, le ITV possono definirsi quali decisioni amministrative adottate dalle Autorità doganali degli Stati membri, su istanza degli interessati, e finalizzate all’attribuzione della classificazione doganale ad una determinata tipologia di merce. Tali decisioni, comportano l’assegnazione del relativo codice di classificazione doganale (“<strong>Nomenclatura combinata</strong>” o “<strong>Tariffa doganale d&#8217;uso integrata</strong>”), il quale dovrà essere utilizzato nelle successive operazioni doganali da parte del titolare destinatario dell’ITV.</p>
<p>Secondo quanto previsto dall’art. 33 CDU, le ITV godono di piena efficacia giuridica sul territorio unionale e sono vincolanti <strong>(i)</strong> sia per le autorità doganali, in relazione alle merci oggetto delle operazioni doganali espletate a seguito del rilascio della suddetta decisione, <strong>(ii)</strong> sia per il titolare della decisione. A riguardo, l’Agenzia precisa che il titolare è tenuto ad utilizzare l’ITV rilasciata, indicando il relativo numero identificativo, in corrispondenza del codice “<strong>C626</strong>”, tra i documenti allegati alla dichiarazione doganale.</p>
<p>Si segnala, infatti, come la mancata indicazione dell’ITV, ovvero l’utilizzo di una classificazione doganale diversa da quella riportata per la merce oggetto dell’ITV rilasciata, integra una violazione della normativa unionale.</p>
<p>Tali decisioni amministrative svolgono, pertanto, la funzione di facilitare l&#8217;applicazione della normativa doganale e di incrementare il livello di <em>compliance</em> degli operatori economici. L’operatore interessato ad ottenere una ITV è tenuto a procedere con la presentazione di un’istanza mediante la compilazione del formulario elettronico appositamente reso disponibile sul <em>Generic Trader Portal</em>.</p>
<p>L’accesso a tale portale richiede il possesso di un <strong>codice EORI</strong> valido e delle credenziali per l’accesso ai servizi digitali disponibili sul “<strong>Portale Unico Dogane e Monopoli</strong>” (anche, &#8220;<strong>PUDM</strong>&#8220;), oltre alle autorizzazioni ai servizi UE richieste preventivamente tramite il Modello Autorizzativo Unico (MAU).</p>
<p>Per quanto riguarda la competenza, si segnala che la struttura deputata alla ricezione, trattazione, decisione finale e gestione della ITV, è l&#8217;“Ufficio Tariffa e Classificazione” della Direzione centrale ADM.</p>
<p>Inoltre, con particolare riferimento alla fase istruttoria, assume importante rilievo il ruolo ricoperto dall&#8217;Ufficio territorialmente competente (individuato in base alla sede legale dell&#8217;istante), il quale si occupa della trasmissione all&#8217;Ufficio centrale ed all&#8217;Ufficio Affari Generali della Direzione Territoriale sovraordinata, di una relazione contenente i seguenti elementi:</p>
<ul>
<li><em>«</em>il proprio parere in merito alla classificazione della merce oggetto della ITV (di particolare importanza sono le informazioni specifiche relative alla merce qualora l’Ufficio abbia già avuto modo di esaminarla durante le ordinarie attività);</li>
<li>l’esistenza di eventuali contenziosi pendenti o definiti in capo al richiedente, vertenti sulla classificazione della merce oggetto della domanda ITV;</li>
<li>ogni altro elemento conoscitivo ritenuto utile nell’ambito della procedura di rilascio delle ITV».</li>
</ul>
<p>Ulteriore tema affrontato da parte dell’Agenzia, riguarda il c.d. “<strong>uso esteso</strong>” (o anche detto, “<strong>periodo di grazia</strong>”), disciplinato dall’art. 34, comma 9, CDU.</p>
<p>Tale norma è posta a tutela del legittimo affidamento degli operatori e prevede la possibilità di utilizzare l&#8217;ITV revocata limitatamente ai contratti vincolanti conclusi dal titolare &#8211; in base alla decisione &#8211; prima della sua revoca o cessazione di validità.</p>
<p>A riguardo, l’Agenzia ha precisato che l’istituto del c.d. “uso esteso” può essere concesso, su istanza di parte, soltanto nei casi in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:</p>
<ul>
<li>«l’operatore ha stipulato contratti vincolanti basati sulla decisione che ha cessato di essere valida o è stata revocata e i predetti contratti sono stati conclusi prima di tale data (quella di cui al menzionato articolo 34, paragrafo 7, lettera a);</li>
<li>il periodo di uso esteso viene richiesto all’Autorità doganale che ha originariamente emesso la decisione entro 30 giorni dalla data in cui la decisione ITV cessa di essere valida viene revocata, come da notifica sul <em>Generic Trader Portal</em>;</li>
<li>la misura che ha portato a invalidare o a revocare la decisione ITV non esclude la concessione di un periodo di uso esteso (articolo 34, paragrafo 9, e articolo 57, paragrafo 4, del CDU);</li>
</ul>
<p>sono espressamente indicati, nella domanda di concessione dell’uso esteso, le quantità e i luoghi nei quali le merci saranno “sdoganate” nel periodo di uso esteso, unitamente ai contratti vincolanti in virtù dei quali saranno realizzate tali operazioni»</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.ildoganalista.it/2023/07/13/classificazione-doganale-ruolo-strategico-delle-itv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
