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	<title>dogane 2022 &#8211; 06 &#8211; Il Doganalista</title>
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	<description>Rivista giuridico-economica di commercio internazionale</description>
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		<title>Armonizzazione dei regimi doganali</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Giovanni De Mari]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 15:13:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[dogane 2022 - 06]]></category>
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					<description><![CDATA[Il D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni con la legge 26 aprile 2012 n. 44, ha previsto un sostanziale aumento delle sanzioni previste dall’articolo 303 del TULD. Nel merito l’art. 303 sanziona in via amministrativa “la dichiarazione risultata infedele per negligenza, ignoranza o grossolana malizia nella indicazione della quantità, qualità e  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-1" style="--awb-content-alignment:justify;--awb-text-transform:none;"><p>Il D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni con la legge 26 aprile 2012 n. 44, ha previsto un sostanziale aumento delle sanzioni previste dall’articolo 303 del TULD.</p>
<p>Nel merito l’art. 303 sanziona in via amministrativa <em>“la dichiarazione risultata infedele per negligenza, ignoranza o grossolana malizia nella indicazione della quantità, qualità e valore delle merci”</em> ipotesi cioè in cui il soggetto tenuto al pagamento dei diritti doganali indica erroneamente uno o più degli elementi della dichiarazione per semplice ignoranza, negligenza o, comunque, in modo grossolano e, quindi, facilmente riscontrabile in sede di verifica.</p>
<p>Tale modifica prevede delle sanzioni che violano il principio fondamentale enunciato dalla Convenzione Internazionale per la semplificazione e l’Armonizzazione dei regimi doganali, meglio nota come convenzione riveduta di Kioto: (Standard 23 dell’allegato specifico H, capitolo I) che recita così: <em>la gravità o l’importo delle sanzioni applicate nell’ambito di un regolamento amministrativo di una infrazione doganale dipende dalla gravità o dalla importanza della infrazione doganale commessa e dai precedenti della persona interessata.</em></p>
<p>Le linee guida applicative del suddetto allegato ribadiscono l’obbligo di osservare un criterio di proporzionalità nell’applicazione delle sanzioni legate all’inosservanza della legislazione doganale, che pertanto devono essere commisurate alla entità e gravità delle infrazioni, nonché al grado di colpevolezza del soggetto che le commette.</p>
<p>Inoltre l’accordo OMC sulla facilitazione del commercio introduce un principio di responsabilità “soggettiva”, secondo il quale le sanzioni possono essere comminate solo ai responsabili della violazione, in modo da escludere casi di responsabilità oggettiva.</p>
<p>Alcuni principi sono stati ripresi nella riforma del “sistema sanzionatorio”, attuata con i decreti legislativi 471/472/473 del  18 dicembre 1997 che hanno caratterizzato il passaggio dalla disciplina penale a quella amministrativa, sia pure mutuandone alcuni principi in ordine alla commisurazione della “sanzione amministrativa” ed alla individuazione del soggetto.</p>
<p>L’indirizzo della Commissione europea, coerente con quello della citata convenzione, è stato sintetizzato nell’articolo 42 del codice doganale europeo che recita: <em>“ciascuno Stato membro prevede sanzioni applicabili in caso di violazioni della normativa doganale. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionali e dissuasive”.</em></p>
<p>Il problema delle sanzioni doganali è stato attentamente monitorato dalla Commissione europea  consapevole che, una non uniforme applicazione sia in ordine alla entità, alla configurazione penale  ed alla applicazione più o meno benevola delle esimenti, potesse costituire un fattore di distorsione  dei traffici (vedasi la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio Com (2013) 884 del 13 dicembre 2013).</p>
<p>Dallo schema delle sanzioni allegato appare palese la violazione dei principi enunciati dalle organizzazioni mondiali proposte allo sviluppo del commercio estero e della commissione europea ed appare evidente che la riforma fu ispirata dal legislatore italiano all’incremento del gettito fiscale attraverso le irrogazioni di sanzioni amministrative sproporzionate.</p>
<p>Le organizzazioni di categoria Confcommercio, Confindustria, Confetra e il Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali in una serie di riunioni rappresentarono all’Agenzia delle dogane il proprio disappunto e chiedevano che venissero apportate delle modifiche radicali.</p>
<p>In quelle riunioni emerse chiaramente che l’ostacolo era rappresentato dalla Ragioneria dello Stato,        motivazione che confermava la validità delle impressioni che il provvedimento perseguisse obiettivi di “cassa” e non di equità e giustizia.</p>
<p>L’ADM si adoperò, nei limiti delle sue possibilità, per apportare alcune modifiche che però non permisero il conseguimento degli obiettivi di semplificazione ed applicazione uniforme sul territorio nazionale.</p>
<p>Il mancato coordinamento delle modifiche intervenute nel tempo, l’applicazione non sempre uniforme sul territorio nazionale, l’interpretazione restrittive ed ostative dettate da orientamenti personali e discrezionali, giustificati dai funzionari con timori dei rilievi della Corte dei Conti, che coinvolgessero la loro responsabilità, rende necessario un intervento del legislatore che tenda alla commisurazione delle sanzioni in maniera proporzionale e tenga conto delle responsabilità e dei precedenti dell’obbligato.</p>
<p>Non risulta infatti che i funzionari abbiano mai tenuto conto delle possibilità previste dall’articolo 4 del DL 473/1997 di applicare delle sanzioni con riduzione fino alla metà nei casi previsti, magari con riguardo ai precedenti del soggetto.</p>
<p>Numerosi sono poi i dubbi ed i criteri per l’applicazione del cumulo giuridico previsto dal successivo articolo 12.</p>
<p>Il “ravvedimento operoso” in vigore dal 1° febbraio 2011, prevede una procedura articolata che non viene seguita in maniera uniforme sul territorio nazionale, che spesso ne pretende l’applicazione.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-2655" src="https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2022/12/Art-303-griglia-sanzioni-scaled.jpg" alt="" width="2560" height="2192" srcset="https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2022/12/Art-303-griglia-sanzioni-200x171.jpg 200w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2022/12/Art-303-griglia-sanzioni-300x257.jpg 300w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2022/12/Art-303-griglia-sanzioni-400x343.jpg 400w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2022/12/Art-303-griglia-sanzioni-600x514.jpg 600w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2022/12/Art-303-griglia-sanzioni-768x658.jpg 768w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2022/12/Art-303-griglia-sanzioni-800x685.jpg 800w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2022/12/Art-303-griglia-sanzioni-1024x877.jpg 1024w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2022/12/Art-303-griglia-sanzioni-1200x1028.jpg 1200w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2022/12/Art-303-griglia-sanzioni-1536x1315.jpg 1536w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2022/12/Art-303-griglia-sanzioni-scaled.jpg 2560w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>
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		<title>Decreto Legislativo n. 157/2022</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Domenico De Crescenzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 15:10:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[dogane 2022 - 06]]></category>
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					<description><![CDATA[Il D. Lgs. n.157/2022 adegua la normativa nazionale al Regolamento europeo 2019 / 1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, soggetti alla normativa di armonizzazione dell'UE (Allegato del Reg. 2019/1020). L'obiettivo del Reg. 2019 / 1020 è garantire che nel "mercato dell'Unione siano disponibili soltanto prodotti conformi che soddisfano prescrizioni che  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-2 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-2" style="--awb-content-alignment:justify;--awb-text-transform:none;"><p>Il D. Lgs. n.157/2022 adegua la normativa nazionale al Regolamento europeo 2019 / 1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, soggetti alla normativa di armonizzazione dell&#8217;UE (Allegato del Reg. 2019/1020).</p>
<p>L&#8217;obiettivo del Reg. 2019 / 1020 è garantire che nel &#8220;mercato dell&#8217;Unione siano disponibili soltanto prodotti conformi che soddisfano prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione degli interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la tutela dei consumatori, la protezione dell&#8217;ambiente, della sicurezza.&#8221; [art.1]</p>
<p>Dal Considerando del Reg. 2019/1020: <em>Le disposizioni sulla vigilanza del mercato di cui al presente regolamento dovrebbero riguardare i prodotti che sono soggetti alla normativa di armonizzazione dell&#8217;Unione elencata nell’allegato 1 relativa ai prodotti ottenuti attraverso un processo di fabbricazione diversi da alimenti, mangimi, medicinali per uso umano e veterinario, piante e animali vivi, prodotti di origine umana e prodotti di piante ed animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione. ln questo modo sarà garantito un quadro uniforme per la vigilanza del mercato di tali prodotti a livello di Unione e sarà fornito un contributo per aumentare la fiducia dei consumatori e di altri utilizzatori finali nei prodotti immessi sul mercato dell&#8217;Unione.</em></p>
<p>Ai fini del decreto si applicano le definizioni del Reg. 2019/1020 e deh D. Lgs n. 206/2005 &#8220;Codice del Consumo&#8221;.</p>
<p>Il Decreto distingue tra   le autorità di vigilanza sul mercato a cui sono assegnati ambiti di competenza sui prodotti dettagliati negli Allegati &#8216;-VIII al D. Lgs (ai sensi dell&#8217;Allegato I al Reg. 1020): <em>1) Ministero dello Sviluppo Economico, 2) Ministero della Salute, 3) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 4) Ministero dell&#8217;Interno, 5) Ministero della Transizione Ecologica, 6) Ministero delle Infrastrutture e dello Mobilità Sostenibili, 7) Ministero delle Politiche Agricole, 8) Ente nazionale per l&#8217;Aviazione Civile.</em></p>
<p>Le autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell&#8217;UE = Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza (ai sensi dell&#8217;art. 25 del Reg. 2019/1020).</p>
<p>Art. 25 Reg. &#8220;Controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell&#8217;Unione&#8221; stabilisce, infatti, che <em>&#8220;gli Stati membri designano le autorità doganali, una o più autorità di vigilanza del mercato o qualsiasi altra autorità nei rispettivi territori quali autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell&#8217;Unione.&#8221;</em></p>
<p>N.B. Il riferimento al ruolo della Guardia di Finanza non è espressamente previsto dal Reg. 2019/1020.</p>
<p>Il Decreto individua il Ministero dello Sviluppo Economico come ufficio unico di collegamento (ai sensi dell&#8217;art. 10 del Reg. 2019/2020) che &#8220;convoca appositi tavoli tecnici di coordinamento tra le autorità di vigilanza del mercato congiuntamente alle autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato.&#8221;</p>
<p>Il Decreto definisce, inoltre:</p>
<ul>
<li>il sistema di informazione e comunicazione tra le autorità di vigilanza;</li>
<li>la digitalizzazione delle procedure di controllo e di raccolta dati (da definirsi entro 60 gg. dalle autorità di vigilanza e dalle autorità incaricate del controllo dei prodotti);</li>
<li>l&#8217;obbligo per le autorità di vigilanza di svolgere ricognizione degli impianti e dei laboratori di prova;</li>
<li>le modalità di recupero dei costi delle attività di vigilanza;</li>
<li>il sistema sanzionatorio (sanzioni amministrative a carico dell&#8217;operatore economico che non rispetta le disposizioni del Decreto).</li>
</ul>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Processo tributario nuove regole</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2022/12/30/processo-tributario-nuove-regole/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Domenico Ventresca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 15:07:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[dogane 2022 - 06]]></category>
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					<description><![CDATA[La legge n. 130 del 31 agosto 2022 contiene nuove disposizioni in materia di giustizia e processo tributario, alcune delle quali sono entrate in vigore a partire dal 16 settembre, altre, invece, entreranno in vigore nei prossimi mesi. Dal 16 settembre 2022 sono entrate in vigore le seguenti novità: le Commissioni tributarie provinciali e  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-3 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-2 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-3" style="--awb-content-alignment:justify;--awb-text-transform:none;"><p>La legge n. 130 del 31 agosto 2022 contiene <strong>nuove disposizioni in materia di</strong> <strong>giustizia e processo tributario</strong>, alcune delle quali sono entrate in vigore a partire dal 16 settembre, altre, invece, entreranno in vigore nei prossimi mesi.</p>
<p>Dal <strong>16 settembre 2022</strong> sono entrate in vigore le seguenti novità:</p>
<ul>
<li>le Commissioni tributarie provinciali e regionali diventano <strong>“Corti di giustizia di primo grado”</strong> e <strong>“Corti di giustizia di secondo grado”.</strong> La giurisdizione tributaria verrà esercitata dai nuovi magistrati tributari a tempo pieno, reclutati mediante procedure concorsuali secondo le nuove previsioni normative. Viene previsto lo svolgimento di un tirocinio da parte dei magistrati tributari vincitori di concorso e un apposito regolamento del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria disciplinerà la formazione professionale dei magistrati;</li>
<li>nel reclamo/mediazione, la <strong>condanna al pagamento delle spese di giudizio</strong> può rilevare ai fini dell’eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che immotivatamente ha rigettato il reclamo o non ha accolto la proposta;</li>
<li>viene introdotto il <strong>nuovo comma 5 bis all’art. 7 del D.Lgs. 546/1992</strong> in merito <strong>all’onere della prova</strong>. La novità prevede che l’Amministrazione debba provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice, che deve fondare la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio, procede all’annullamento dell’atto impositivo se manca <strong>la prova della sua fondatezza</strong> o la prova della sua fondatezza risulta <strong>contraddittoria</strong> o comunque <strong>insufficiente</strong> a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni;</li>
<li>si riformula la <strong>sospensione dell’atto impugnato</strong> nel senso che l’udienza cautelare viene fissata nei trenta giorni successivi al relativo deposito, e non più entro la prima camera di consiglio utile.</li>
</ul>
<p>Ai ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 130/2022, vale a dire dal 16 settembre 2022, si applicano le seguenti novità:</p>
<ul>
<li>l’ammissione da parte del giudice tributario della <strong>prova testimoniale</strong> <strong>in forma scritta</strong> se ritenuta necessaria ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti. La prova testimoniale deve essere assunta secondo i contenuti di cui all’articolo 257-bis c.p.c. È la parte che ha richiesto l’assunzione della prova a predisporre il modello di testimonianza e a farlo notificare al testimone; il testimone dovrà rendere la deposizione compilando il modello e fornendo risposta separata a ciascuno dei quesiti, spedendo poi le risposte in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice. Il giudice, una volta esaminate le risposte, può disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato. Si evidenzia, tuttavia, che nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale;</li>
<li>per le <strong>controversie di valore non superiore a 50.000 euro</strong> assoggettate all’istituto del <strong>reclamo/mediazione</strong>, al giudice tributario viene riconosciuta la possibilità di formulare alle parti una <strong>proposta conciliativa</strong>. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale e produce l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;</li>
<li>per quanto concerne le norme vigenti in materia di spese di giudizio a carico della parte soccombente, si prevede una <strong>maggiorazione del 50% </strong>qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall’altra parte senza giustificato motivo. In caso di conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione stessa.</li>
</ul>
<p>Un certo interesse sta riscuotendo la definizione delle controversie tributarie pendenti alla data del <strong>15 luglio 2022</strong> presso la <strong>Corte di Cassazione</strong>. Tali controversie possono essere definite:</p>
<ul>
<li>previo pagamento di un <strong>importo pari al 5% del valore della controversia</strong> nel caso in cui il valore della controversia non sia superiore a <strong>000 euro</strong> e l’Agenzia delle Entrate risulti integralmente soccombente nei precedenti gradi di giudizio;</li>
<li>previo pagamento di un <strong>importo pari al 20% del valore della controversia</strong> nel caso in cui il valore della controversia non sia superiore a <strong>000 euro</strong> e l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito.</li>
</ul>
<p>La domanda deve essere presentata <strong>entro 120 giorni</strong> dalla data di entrata in vigore della L. 130/2022 che cade di sabato, 14 gennaio 2023 ovvero il 16 gennaio, con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.</p>
<p>Il <strong>giudice monocratico</strong> sarà operativo per i ricorsi notificati dal 1° gennaio 2023 e per le liti del valore sino a 3.000 euro. In pratica, il ricorso viene intestato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e verrà assegnato al giudice monocratico ad opera del Presidente della Corte.</p>
</div></div></div></div></div>
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