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	<title>Commissioni &#8211; Il Doganalista</title>
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	<description>Rivista giuridico-economica di commercio internazionale</description>
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		<title>Russia: lo Status quo sanzioni e restrizioni</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Commissioni di studio CNSD]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 13:14:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[commissioni 2023 - 04]]></category>
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					<description><![CDATA[In seguito alla destabilizzazione e l’invasione di alcuni territori dell’Ucraina, l’Unione Europea ha introdotto dal 31 luglio 2014 nei confronti della Federazione Russa un intervento normativo di  sanzioni economiche e finanziarie, con il Reg.to UE n. 833/2014 e il Reg.to UE 269/2014, di concerto con il Reg. UE 208/2014. Il 24 febbraio 2022, seguito  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-1" style="--awb-text-transform:none;"><p>In seguito alla destabilizzazione e l’invasione di alcuni territori dell’Ucraina, l’Unione Europea ha introdotto dal 31 luglio 2014 nei confronti della Federazione Russa un intervento normativo di  sanzioni economiche e finanziarie, con il Reg.to UE n. 833/2014 e il Reg.to UE 269/2014, di concerto con il Reg. UE 208/2014.</p>
<p>Il 24 febbraio 2022, seguito invasione della Russia nel territorio ucraino, il Consiglio Europeo in riunione straordinaria ha concordato un primo pacchetto di nuove sanzioni in coordinamento con altri Paesi Partner.</p>
<p>Qui di seguito uno schema dell’evoluzione del regime restrittivo sanzionatorio connesso alle azioni  di destabilizzazione dell’Ucraina da parte della UE, da febbraio 2022 ad oggi.<img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-3064" src="https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2023/08/Immagine-2023-08-22-15639.jpg" alt="" width="924" height="1284" srcset="https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2023/08/Immagine-2023-08-22-15639-200x278.jpg 200w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2023/08/Immagine-2023-08-22-15639-216x300.jpg 216w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2023/08/Immagine-2023-08-22-15639-400x556.jpg 400w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2023/08/Immagine-2023-08-22-15639-600x834.jpg 600w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2023/08/Immagine-2023-08-22-15639-737x1024.jpg 737w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2023/08/Immagine-2023-08-22-15639-768x1067.jpg 768w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2023/08/Immagine-2023-08-22-15639-800x1112.jpg 800w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2023/08/Immagine-2023-08-22-15639.jpg 924w" sizes="(max-width: 924px) 100vw, 924px" /></p>
<p><strong><u>FOCUS XI PACCHETTO RUSSIA</u></strong></p>
<p>opo undici tranche sanzionatorie, le misure ad oggi in vigore, si assestano su un valore di 48 miliardi di euro, sul fronte delle restrizioni all&#8217;esportazione di beni e tecnologie. Con l’ultima tornata sanzionatoria del giugno 2023, di fatto l&#8217;Unione europea può affermare di colpire in totale oltre la metà (per la precisione il 54%) delle sue esportazioni verso la Russia rispetto ai valori del 2021. Allo stesso tempo risulta interessato dalle sanzioni UE circa il 58% del volume delle importazioni, pari a un valore di oltre 912 miliardi di euro.</p>
<p><strong>L’XI pacchetto</strong></p>
<p>Il divieto di esportazione di beni industriali dall&#8217;Unione europea alla Russia è stato esteso, includendo nelle liste beni nonché specifici settori merceologici come componenti elettronici, materiali semiconduttori, apparecchiature di fabbricazione e di prova per circuiti integrati elettronici e schede di circuiti stampati, precursori di materiali energetici e precursori di armi chimiche, componenti ottici, strumenti di navigazione, metalli impiegati nel settore della difesa. Inoltre, sono state inserite nell&#8217;elenco delle società e soggetti colpiti da sanzioni europee ulteriori 87 entità associate al complesso militare-industriale russo, tra cui – per la prima volta &#8211; entità registrate in <strong>Cina</strong>, <strong>Uzbekistan</strong>, <strong>Emirati Arabi Uniti</strong>, <strong>Siria</strong> e <strong>Armenia</strong> portando a 593 il totale degli utenti finali militari inseriti nell&#8217;elenco unionale (All. IV – Reg. UE 833/2014). Infine, le misure di Bruxelles hanno colpito il segmento dei macchinari industriali, nel settore delle macchine per l’elaborazione dell’informazione e vedono un inasprimento delle restrizioni sulle importazioni di prodotti siderurgici. Nel dettaglio le sanzioni introdotte si sono delineate nell’XI pacchetto in 2 ambiti specifici, come di seguito.</p>
<p><strong>1. Sanzioni mirate (designazioni)</strong></p>
<p>Un asset di misure di tipo soggettivo che ha visto oltre 104 designazioni, 71 persone fisiche e 33 entità, includendo, tra le altre, società informatiche russe e banche che operano con le forze armate russe. Le due banche di nuova designazione sono <strong>MRB Bank</strong> e <strong>CMR Bank</strong>. Di particolare rilevanza, il criterio di designazione per elusione è stato applicato per la prima volta contro SPS CJSC, un&#8217;entità con sede in Russia per essere stata accusata di  essere &#8220;<em>coinvolta in transazioni attraverso la sua partnership con un&#8217;entità con sede nell&#8217;UE, vale a dire Woerd-Tech BV, con sede nei Paesi Bassi</em>&#8220;.</p>
<p>Va sottolineata anche la portata di un nuovo <strong>strumento antielusivo, orientato a limitare i casi di diversione</strong>: attraverso il <em>neo</em> allegato XXXIII, per tramite dell’articolo 12 <em>septies </em>(Reg. UE 833/2014). Questo consentirà all&#8217;UE di limitare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l&#8217;esportazione di determinati beni e tecnologie sanzionati, anche non originari dell’unione, a determinati <strong>paesi terzi</strong> le cui giurisdizioni sono considerate in via continuativa particolarmente ad alto rischio di elusione. I paesi e i prodotti coinvolti da tale misura all’atto dell’emissione dell’XI pacchetto non risultano ancora identificati ma sarà opportuno verificarne l’evoluzione da parte degli operatori, stante il carattere di potenziale <em>extraterritorialità</em> che tale misura introduce.</p>
<p><strong>Complessivamente, pertanto, le misure restrittive dell&#8217;UE si applicano ad oggi a un totale di 1544 persone e 238 entità.</strong></p>
<p><strong>2. Misure di controllo del commercio previste dal Reg. 833/2014</strong></p>
<p>Con l’ultimo pacchetto si è assistito anche ad una riveduta portata dei divieti di transito per talune merci sensibili (ad esempio tecnologie avanzate, materiali connessi all&#8217;aviazione) esportate dall&#8217;UE verso paesi terzi, attraverso la Russia [Allegati VII, XI e XX]. Il regolamento (UE) 2023/1214 del Consiglio rafforza le restrizioni applicabili ai prodotti militari, ai prodotti a duplice uso, alle tecnologie avanzate, alle armi da fuoco, all&#8217;industria aerospaziale, al carburante per aerei e agli additivi per carburanti e ai beni di lusso e apporta modifiche significative all&#8217;elenco dei beni che potrebbero contribuire al miglioramento delle capacità industriali russe, prevedendo nel contempo nuove esenzioni e deroghe.</p>
<p>In ambito di <strong>esportazione, </strong>a titolo di sintesi<strong>,</strong> l’elenco di articoli soggetti a restrizioni è stato esteso in relazione alle tecnologie avanzate [allegato VII], sia sulla base delle specifiche tecniche come circuiti stampati, <em>marine boilers</em>, leghe di tungsteno, laminatori a rulli, tubi e valvole, relè, ecc., sia basato sulla classificazione doganale come dispositivi a semiconduttore, talune apparecchiature elettroniche di fabbricazione e di prova, componenti ottici ed elettrici/magnetici, materiali energetici e precursori e dispositivi, nonché moduli e assiemi.</p>
<p>Si segnala inoltre un ampliamento della portata restrittiva dei prodotti listati, tra i quali numerosi articoli migrati dall’elenco dei beni di lusso (allegato XVIII del regolamento 833/2014) all&#8217;allegato XXIII, il quale non risulta prevedere l’esenzione per particolari soglie di valore.</p>
<p>In tale frangente vengono altresì riorganizzate le merci che possono contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe [allegato XXIII], eliminando le suddivisioni in “Parti A/B/C” con definizioni di prodotti più ampie per articoli che erano già elencati, ad esempio identificati ora per intere voci doganali in luogo dei codici a 6-<em>digits</em>, nonché per beni introdotti ex-novo che estendono significativamente l&#8217;elenco degli articoli controllati. In tale frangente si denota un ulteriore periodo di <em>wind-down</em> (deroga) per beni specifici e di nuova listatura, per l&#8217;esecuzione fino al 25 settembre 2023 di contratti conclusi prima del 24 giugno 2023 e relativi contratti accessori.</p>
<p>Parimenti in <strong>Importazione</strong> l’elenco degli articoli che rientrano nei divieti è stato ampliato con un intervento sui beni che generano entrate significative per la Russia [Allegato XXI]). Si denota altresì un inasprimento delle restrizioni alle importazioni di <strong>prodotti siderurgici, </strong>imponendo agli importatori di tali prodotti sanzionati, che sono stati trasformati in un paese terzo, di dimostrare che i fattori produttivi di ferro e acciaio utilizzati non provengono dalla Russia.</p>
<p>Questo potrà risultare di particolare rilevanza stante <strong>l’obbligo di provare l&#8217;origine dei prodotti</strong> siderurgici elencati <strong>nell&#8217;allegato XVII</strong> del regolamento (UE) n. 833/2014, a partire dal <u>30 settembre 2023</u>, dal 1° aprile 2024 o dal 1° ottobre 2024, <u>a seconda della classificazione doganale</u>.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Misure sui Trasporti</strong></p>
<p>Particolare attenzione si può porre in ultima battuta sulle nuove misure, in ottica logistica, con una espansione del divieto di trasporto di merci su strada all&#8217;interno dell&#8217;UE oltre alle imprese di trasporto su strada stabilite in Russia. Di fatto il divieto di trasportare merci su strada all&#8217;interno dell&#8217;UE (compreso il transito) si applica ora alle imprese di trasporto su strada che utilizzano <strong>rimorchi o semirimorchi</strong> immatricolati in Russia, anche se questi sono trainati da autocarri immatricolati in altri paesi. In aggiunta vige ora un divieto di accesso ai porti dell&#8217;UE per le navi che effettuano trasferimenti da nave a nave, o che manipolano o disattivano il loro sistema di localizzazione della navigazione durante il trasporto, sospettate di violare il divieto russo di importazione di petrolio o il massimale di prezzo della coalizione G7.</p>
<p><strong>RUSSIA: Lo status quo dopo 18 mesi di sanzioni</strong></p>
<p>Lo scenario complessivo che si è venuto a creare pertanto delinea la designazione di <strong>quasi 1800 entità</strong>, tra individui, aziende, banche e assicurazioni con misure restrittive di varia natura, dal divieto di viaggio, al congelamento dei beni sino al divieto di fornire e mettere a disposizioni fondi e risorse economiche.</p>
<p>L’asset sanzionatorio dislocato dal Reg. UE 833/2014 nel corso di un anno e mezzo dall’avvio del conflitto Russo-Ucraino ha coinvolto, implementando e modificando, numerose misure <strong>all’Esportazione</strong>, primariamente in ambito di:</p>
<ul>
<li>Beni Dual-Use (Art. 2),  di cui <strong>all’Allegato I</strong> del Reg. (UE) 2021/821. Tuttavia le Autorità possono autorizzare, ai sensi della procedura ex Reg. (UE) 2021/821, per un uso non militare e per utenti finali non militari, per specifiche finalità (es. scopi umanitari o cooperazione intergovernativa, effetti personali) [Art. 2, par. 3, 4 e 5)]</li>
<li>Beni considerati ad Alta Tecnologia (Art. 2-bis), elencati Beni all’ <strong>Allegato VII</strong>, suddivisi in 10 categorie e 2 PARTI, ovvero:
<ul>
<li>PARTE A &#8211; Materiali elettronici; Calcolatori; Telecomunicazioni e Sicurezza dell&#8217;informazione; Sensori e laser; Materiale avionico e di navigazione; Materiale navale; Materiale aerospaziale e propulsione, “Varie” (inclusi i Beni di Repressione); Materiali speciali e relative apparecchiature (incluse le Sostanze Chimiche); Trattamento e lavorazione dei materiali.</li>
<li>Parte B (new – HS Code) &#8211; Dispositivi a semiconduttore, Circuiti Integrati elettronici, Apparecchi Fotografici, Altri Componenti Elettrici/Magneti oltre a componenti elettronici, materiali semiconduttori, apparecchiature di fabbricazione e di prova per circuiti integrati elettronici e schede di circuiti stampati, precursori di materiali energetici e precursori di armi chimiche, componenti ottici, strumenti di navigazione, metalli impiegati nel settore della difesa ed equipaggiamento marittimo (Aggiunti con l’XI Pacchetto).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Va ricordato come per questi non viga il principio dell’”Elemento principale” come per i beni duali.</p>
<ul>
<li>Beni per prospezione di petrolio e gas: elencati nell&#8217;<strong>Allegato II</strong> del reg. (UE) 833/2014.</li>
<li>Beni per raffinazione del petrolio e la liquefazione del gas naturale: elencati nell&#8217;<strong>allegato X.</strong></li>
<li>Beni dei settori avionico e spaziale (Art. 3-quater), elencati nell&#8217;<strong>allegato XI</strong> e carboturbi e gli additivi per carburanti (Art. 3-quater), elencati nell’<strong>All. XX</strong>.</li>
<li>Beni del settore navigazione marittima elencati nell&#8217;<strong>allegato XVI</strong>.</li>
<li>Beni di lusso (Art. 3-nonies): elencati nell&#8217;<strong>allegato XVIII</strong>.</li>
<li>Beni   di    alto    contributo   al    rafforzamento   delle    capacità industriali della Russia (Art. 3-duodecies) elencati nell&#8217;<strong>allegato XXIII</strong>, questi ampiamente estesi con l’XI pacchetto tramite un’unificazione delle precedenti suddivisioni, la migrazione di numerosi <em>items</em> listati precedentemente nell’allegato VII, oltre a una integrazione della portata delle voci coinvolte.</li>
<li>Armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni elencate nell’All. I del Reg. (UE) 258/2012, anche non originari.</li>
<li>Divieto di Transito per i beni afferenti agli Allegati VII, XI, XX (Aggiunti con l’XI Pacchetto), oltre ai beni a duplice uso (salvo deroghe, ex Art. 2 p. 1bis) nonché alle armi (Art. 2 bis bis).</li>
</ul>
<p>Parimenti, l’assetto sanzionatorio adottato si declina <strong>all’importazione</strong> tramite una serie di misure atte a colpire, tra gli altri, i prodotti siderurgici (Art. 3-octies), beni che generano introiti significativi per la Russia (Art. 3-decies), oro e gioielleria, nonché l’inclusione in quest’ultimo, di carbone e combustibili fossili solidi (originariamente inclusi nel soppresso Art. 3-undecies).</p>
<p>Si ricorda infine che l&#8217;articolo 5-quindecies del Regolamento (EU) 833/2014 vieta la <strong>fornitura di servizi</strong> di <em>contabilità, revisione contabile, consulenza fiscale, consulenza aziendale e gestionale, pubbliche relazioni, architettura, ingegneria, consulenza legale, consulenza informatica, ricerche di mercato, sondaggi di opinione, collaudi tecnici e servizi di analisi e pubblicità</em> a entità russe. Da segnalare come il Regolamento 2023/1214 del Consiglio introduca ad ogni buon conto una nuova deroga al riguardo della rimozione delle barriere di controllo.<u></u></p>
<p><strong><u>LA <em>DUE DILIGENCE</em> OGGETTIVA.</u></strong></p>
<p>Una volta fissato il contesto normativo (importanza della conoscenza della norma) e secondariamente identificati gli aggiornamenti all’undicesimo pacchetto (importanza dell’aggiornamento), risulta opportuno porre l’attenzione sulle attività di <em>due diligence</em> oggettiva da attivare per essere <em>compliant</em> al regime restrittivo unionale ed una migliore gestione del rischio.</p>
<p>È necessario considerare diversi approcci nella <em>due diligence</em> oggettiva, ossia nell’attività di controllo delle restrizioni o divieti relativamente a ciascun <em>item, </em>in considerazione:</p>
<ul>
<li><strong>delle caratteristiche tecniche di ogni <em>item</em>;</strong></li>
<li><strong>delle descrizioni e voci doganali di ogni <em>item</em>;</strong></li>
<li><strong>della tipologia di operazione soggetta a restrizione; </strong></li>
<li><strong>del settore finale o comunque legato alla fornitura e/o utilizzazione finale.</strong></li>
<li><strong>Controllo delle restrizioni in considerazione delle <u>caratteristiche tecniche di ogni <em>item</em></u>.</strong></li>
</ul>
<p>Tale controllo presuppone la conoscenza:</p>
<ul>
<li>delle caratteristiche tecniche dell’<em>item</em> e della sua funzione,</li>
<li>del regime unionale di controllo dei beni a duplice uso cui al Reg UE 2021/821 richiamato dall’art 2 del Reg UE n. 833/2014 e ss. mm., e</li>
<li>del regime unionale verso la Russia di cui al Reg UE 833/2014, nei precetti relativi alle tecnologie quasi duali cui all’art. 2 <em>bis</em> e ss.mm. che richiama l’Allegato VII e ai beni e tecnologie per la navigazione marittima cui all’art. 3 <em>septies</em> che richiama l’Allegato XVI.</li>
<li><strong>Controllo delle restrizioni in considerazione delle <u>descrizioni e voci doganali di ogni <em>item</em></u><em>.</em></strong></li>
</ul>
<p>Tale controllo presuppone:</p>
<ul>
<li><u>la correttezza della voce doganale</u> attribuita all’item. Tutti gli Allegati del Reg UE n. 833/2014 e ss mm ad esclusione di quanto richiamato al punto 1) richiamano voci doganali.</li>
<li>In tale frangente diventa fondamentale una verifica accurata della classificazione doganale di ciascun <em>item</em> e una valutazione su eventuale domanda di <u>Informazione Tariffaria Vincolante </u>laddove ci siano dei dubbi o, comunque, si voglia avere una certezza a fronte di una decisione vincolante di ADM.</li>
<li><strong>Controllo in considerazione della <u>tipologia di operazione</u> soggetta a restrizione.</strong></li>
</ul>
<p>Tale controllo presuppone <u>la conoscenza delle operazioni oggetto di restrizioni:</u></p>
<ul>
<li>vendite, forniture, trasferimenti, esportazioni dirette ed indirette;</li>
<li>acquisti, importazioni, trasferimenti diretti o indiretti;</li>
<li>vendite e trasferimenti intangibili, ossia che non presuppongono una dichiarazione doganale di esportazione e una spedizione fisica;</li>
<li>servizi di assistenza tecnica, intermediazione e altri connessi alla fornitura, fabbricazione, manutenzione, uso dei beni, nonché all’utilizzo di licenze e proprietà intellettuali;</li>
<li>altri servizi, di trasporto e stoccaggio, finanziari, d’investimento, di assicurazione, di consulenza, di contabilità, di analisi, di collaudo, ecc.</li>
<li><strong>Controllo in considerazione del <u>settore finale o comunque legato alla fornitura e/o utilizzazione finale.</u></strong></li>
</ul>
<p>Tale controllo presuppone già in fase di trattativa, se non addirittura antecedentemente, di conoscere la controparte per gli adeguati controlli (<em>due diligence</em> soggettiva) e il settore e/o utilizzo finale, al fine di presidiare i seguenti utilizzi/settori finali:</p>
<ul>
<li><u>applicazioni esplosive militari o nucleari</u>, in impianti per attività nucleari civili non coperte da clausola di salvaguardia A.I.E.A. (Agenzia Internazionale per l&#8217;Energia Atomica) o in applicazioni relative allo sviluppo e/o alla produzione di armi chimiche e armi di distruzione di massa e missili utilizzabili come tali vettori di armi;</li>
</ul>
<ul>
<li><u>applicazione militare</u>, ossia: incorporazione in articoli militari elencati nell&#8217;elenco militare degli Stati membri, apparecchiature di produzione, collaudo e analisi e relativi componenti, per lo sviluppo, la produzione oppure la manutenzione di articoli militari, oppure impiego di eventuali semilavorati in uno stabilimento per la produzione o la manutenzione di articoli militari di cui al precedente elenco;</li>
<li><u>settore degli armamenti</u> legato di divieti di cui all’art. 2 <em>bis bis</em>, divieto di transito attraverso il territorio russo e all’art. 4, divieto di servizi di assistenza tecnica, finanziaria, intermediazione e altri servizi connessi;</li>
<li><u>settore petrolifero e del gas </u></li>
</ul>
<p>progetto relativo all&#8217;esplorazione e produzione di petrolio in acque profonde, esplorazione e produzione di petrolio nell&#8217;Artico o progetti di petrolio di scisto in Russia (settore sensibile a cui sono collegati per gli items di cui all’art 3 e all’Allegato II), fornitura/acquisto di petrolio greggio e prodotti petroliferi a cui è legato il divieto di cui all’art. 3 <em>quaterdecies</em> e l’Allegato XXV, raffinazione del petrolio o liquefazione del gas naturale, settore sensibile a cui è collegato l’art 3 <em>ter </em>e all’Allegato X;</p>
<ul>
<li><u>settore dell’energia e settore chimico</u>, in particolare relativo a carboturbi e additivi per carburanti a cui sono collegati gli items di cui all’art. 3 <em>quater</em> e all’Allegato XX e all’art. 3 <em>decies</em> che si riferisce anche all’acquisto di carbone e altri combustibili fossili;</li>
<li><u>settori di aviazione, industria spaziale, navigazione marittima</u>, settori sensibili a cui sono collegati gli items di cui agli art.li 3 <em>quater</em>, 3 <em>septies</em>, agli Allegati XI, XVI;</li>
<li>settore legato alla fornitura/acquisto di <u>prodotti siderurgici</u> richiamato dall’art. 3 <em>octies</em> e dall’Allegato XVII.</li>
</ul>
<p>La conoscenza del settore e dell’utilizzo finale permette anche una più accurata verifica delle deroghe alle restrizioni.</p>
<p><strong><u>EFFETTI SANZIONATORI</u></strong></p>
<p>Le misure adottate dall’Unione e di volta in volta prorogate, coinvolgono una serie di settori strategici, quali import &#8211; export, trasporti, aviazione, informazione.</p>
<p>I numerosi emendamenti adottati subito dopo l’attacco russo all’Ucraina hanno ampliato la portata delle sanzioni originariamente previste dalla normativa UE del 2014 (Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014; Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, Regolamento (UE) n. 692/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014) che ora comprendono, <em>inter alia</em>, il<strong> divieto di esportazione di beni a duplice uso</strong>, restrizioni all’<strong>esportazione e alla fornitura di assistenza finanziaria </strong>in relazione a determinati beni e attrezzature nel settore petrolifero, <strong>restrizioni finanziarie sulle transazioni </strong>con alcuni soggetti russi e restrizioni– per alcune banche e società russe nei settori militare ed energetico – <strong>all’accesso ai mercati dei capitali</strong>, e altre sanzioni relative ai settori del petrolio e del gas, economico e finanziario.</p>
<p>Tali sanzioni sono uno strumento di natura diplomatica o economica che intende determinare un cambiamento di attività o politiche, come le violazioni del diritto e della sicurezza internazionale, dei diritti umani, dello stato di diritto o dei principi democratici. Esse sono dirette contro governi di Paesi terzi, nonché contro entità non statali e persone fisiche o giuridiche.</p>
<p>Benché i Regolamenti UE adottati siano, per loro natura, direttamente applicabili in tutti gli Stati Membri dell’UE, a questi ultimi è affidato il compito di determinare le conseguenze delle violazioni di tali misure restrittive, attraverso l’adozione di un impianto sanzionatorio di diritto interno. Vale a dire in sostanza che, ad oggi, mentre tutti i cittadini dell’Unione Europea sono tenuti al rispetto delle medesime misure restrittive nei confronti della Russia, le conseguenze di eventuali violazioni variano di Paese in Paese (esiste, comunque, una proposta di direttiva mira ad armonizzare le normative degli Stati membri).</p>
<p>In Italia la normativa di riferimento è il D.L. n. 221/2017 (<em>“Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all’esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell’applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti</em>”), emanata in risposta ai regolamenti europei sui prodotti a duplice uso, alle misure restrittive dell’UE e agli embarghi commerciali. Essa contiene un rimando non soltanto ai regolamenti europei emanati nel 2014, ma anche al <strong>Regolamento n. 428/2009.</strong> Ad oggi essa non risulta essere stata specificamente aggiornata in seguito agli ultimi interventi dell’Unione in materia, tuttavia è necessario che le disposizioni ivi contenute siano interpretate come implicitamente riferite anche ai Regolamenti n. 833/2014, n. 692/2014 e n. 269/2014 <strong>nelle loro versioni aggiornate al 2022</strong>, includendo così le nuove “<em>misure restrittive</em>” introdotte dai recenti provvedimenti adottati dal Consiglio nel febbraio e marzo 2022.</p>
<p>Tale normativa pone sotto il controllo statale le operazioni di import – export, ma anche trasferimento intermediazione, transito, assistenza tecnica e le altre attività per le quali sono imposti divieti o autorizzazioni preventive. L’art. 18 del D.lgs. n. 221/2017 stabilisce che chiunque svolga operazioni senza la relativa autorizzazione, ovvero in difformità dagli obblighi prescritti dalla stessa, sia punito con la <strong>reclusione fino a 6 anni</strong> e con una <strong>multa fino a 250.000 euro</strong>, nonché con la <strong>confisca dei beni</strong> destinati a commettere il reato.</p>
<p>Una sanzione amministrativa fino a 90.000 euro colpisce invece esportatore o l’intermediario &#8211; come specifica la norma &#8211; che ometta di comunicare all’autorità competente le variazioni di informazioni e di dati rilevanti, ovvero che non adempia agli obblighi di conservazione della documentazione previsti.</p>
<p>Ciò che appare singolare è che non <strong>sembrano essere state pubblicate negli ultimi anni decisioni di Tribunali italiani basate sulle sanzioni previste dal D.lgs. n. 221/2017</strong>.</p>
<p>In ordine ai chiarimenti resisi necessari dopo l’emanazione delle recenti norme europee, si è mossa l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Con il Provvedimento n. 99410 del 2 marzo 2022, l’Agenzia ha definito nuove regole per gli scambi con le zone di guerra di Russia e Ucraina, specificando in quali casi scattano i divieti e le restrizioni previste in base alle sanzioni UE inflitte alla Russia. La nuova normativa europea, infatti, specifica merci e casistiche per i quali si applicano le nuove misure e aggiorna anche le regole per importazione ed esportazione di merci a rischio, con i relativi obblighi per gli operatori economici.</p>
<p>Con successivo avviso del 9 giugno 2022 (in occasione di chiarimenti in seguito all’emanazione del sesto pacchetto di sanzioni UE, ed in particolare al divieto di importazione ed esportazione di prodotti petroliferi), l’Agenzia ha sottolineato che per l’attuazione delle deroghe, la Commissione ha creato, nella banca dati TARIC, dei codici documento che l’operatore deve dichiarare nel campo di testo libero della dichiarazione doganale di importazione.</p>
<p>Concludendo, il regime della UE verso la Russia è indubbiamente il regime sanzionatorio più pensante che abbiamo mai potuto affrontare. E&#8217; necessario rimanere aggiornati al fine di evitare di incorrere in gravi sanzioni e danni reputazionali. Sarà cura della nostra Commissione fornirvi un focus anche sulla due diligence soggettiva, elemento fondamentale della compliance in caso di operazioni verso questo Paese&#8221;.</p>
<p>Significative novità sono state  introdotte dal recente <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/06/13/23G00080/SG" target="_blank" rel="noopener">decreto-legge n. 69/2023</a>, recante &#8220;<em>Disposizioni urgenti per l&#8217;attuazione di obblighi derivanti da atti dell&#8217;Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano</em>&#8220;, che ha modificato il decreto legislativo n. 221/2017, ampliando il campo di applicazione delle sanzioni sia per le operazioni di esportazione che di importazione.</p>
<p>Le principali modifiche introdotte, possono essere sintetizzate in alcune macroaree:</p>
<p><strong>Violazione delle misure restrittive dell’UE:</strong></p>
<p>Viene inasprita la pena per l’esportazione e l’importazione di prodotti precedentemente non regolamentati: trattasi di pena detentiva fino a sei anni invece di “due a sei anni” (viene meno, quindi, la specifica circa una pena minima).</p>
<p>Nello  specifico, l’’art. 18, comma 1 del “nuovo” dl 221/2017, punisce  con la reclusione <strong>fino a sei anni</strong> e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000, chiunque effettui operazioni di esportazione di prodotti a duplice uso listati (<strong>un ambito, quest’ultimo, che prima non era regolamentato) </strong>o di prodotti a duplice uso non listati, anche in forma intangibile, di transito o di trasferimento all&#8217;interno dell&#8217;Unione europea, ovvero presti servizi di intermediazione o assistenza tecnica concernenti i prodotti medesimi, senza la relativa autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta mediante dichiarazioni o documentazione false. Il secondo comma, punisce con una pena detentiva <strong>fino a 4 anni</strong> (oltre sanzione pecuniaria da 15.000,00 a 150.000,00 €) chi effettui le medesime operazioni in difformità della citata autorizzazione.</p>
<p>L’art. 20, comma 1, a sua volta, sanziona con la reclusione <strong>fino a sei anni</strong> chiunque, in violazione dei divieti contenuti nei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive,  effettui operazioni di esportazione o importazione di prodotti <strong>listati</strong> per effetto di misure restrittive unionali, presti servizi di qualsiasi natura soggetti a misure restrittive unionali, ovvero partecipi, a qualsiasi titolo, a procedure per l&#8217;affidamento di contratti di appalto pubblico o di concessione soggetti a misure restrittive unionali.</p>
<p><strong>Violazione della normativa sui beni a duplice uso:</strong></p>
<p>L’ art. 20, comma 2, del novellato Dl. 221/2017, prevede una pena detentiva fino a sei anni e multe da 25.000 a 250.000 euro per chiunque, senza autorizzazione o con dichiarazioni o documentazioni false:</p>
<ol>
<li>a) effettui un’operazione di esportazione, transito, trasferimento all’interno dell’Unione Europea, ovvero</li>
<li>b) presti un servizio di intermediazione o assistenza tecnica circa prodotti a duplice uso listati o non listati.</li>
</ol>
<p>L’effettuazione di operazioni o la prestazione di servizi in violazione degli obblighi prescritti dall’autorizzazione è punita con reclusione fino a quattro anni e multe da 15.000 a 150.000 euro.</p>
<p>In tutti i casi, non viene specificata una pena minima e viene introdotta la possibilità di applicare sanzioni amministrative in parallelo alle sanzioni penali.</p>
<p>Inoltre, sono previste sanzioni amministrative (comma 3 bis) da 15.000 a 90.000 euro per omissioni come la mancata comunicazione delle variazioni dei dati e delle informazioni, la mancata conservazione della documentazione richiesta o la mancata presentazione dei documenti richiesti dall’Autorità competente.</p>
<p><strong>Novità in tema di clausola “catch all” </strong></p>
<p>ll decreto-legge n. 69/2023 introduce anche sanzioni specifiche nel caso di violazione delle clausole onnicomprensive mirate (catch-all, di cui all’art. 9) previste dal Regolamento UE 821/2021, per le quali sono ora previste pene detentive fino a due anni e multe da 15.000 a 90.000 euro.</p>
<p>Aumenta pertanto il controllo su tutti quei prodotti non tassativamente elencati nel medesimo Regolamento. La clausola, com’è noto, consente di vietare o sottoporre ad autorizzazione l’esportazione di beni non elencati nell’Allegato I, qualora gli Stati membri siano venuti a conoscenza o siano stati informati, anche dallo stesso esportatore, dell’uso di tali beni per scopi militari o per la produzione di armi di distruzione di massa o in violazione dei diritti umani.</p>
<p><strong>Confisca</strong></p>
<p>È stato infine aggiunto un nuovo articolo, il 21-bis, che prevede, nel caso di condanna, la confisca di quanto è servito o è stato destinato a commettere i reati, nonché delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca, il giudice procede per equivalente.</p>
<p>La confisca per equivalente, è legittima anche quando riguardi beni dei quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.</p>
<p style="text-align: left;"><em>Commissione di Studio </em><em>Export controlli, Dual Use, Embargo</em></p>
<p><strong>Carlotta Bugamelli, Marco Sella, </strong><strong>Lucia Umile, Massimiliano Mercurio, </strong><strong>Manuel Venuti, Lorena Del Gobbo </strong></p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>17 Maggio 2023: proposte per la riforma dell’UE</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Commissioni di studio CNSD]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 13:10:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[commissioni 2023 - 04]]></category>
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					<description><![CDATA[“È giunto il momento di portare l'unione doganale al livello successivo, dotandola di un quadro più solido che ci consentirà di proteggere meglio i nostri cittadini e il nostro mercato unico. Proporrò un pacchetto coraggioso per un approccio europeo integrato per rafforzare la gestione del rischio doganale e sostenere controlli efficaci da parte degli Stati membri”.   [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-2 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-2" style="--awb-text-transform:none;"><p><em>“È giunto il momento di portare l&#8217;unione doganale al livello successivo, dotandola di un quadro più solido che ci consentirà di proteggere meglio i nostri cittadini e il nostro mercato unico. Proporrò un pacchetto coraggioso per un approccio europeo integrato per rafforzare la gestione del rischio doganale e sostenere controlli efficaci da parte degli Stati membri”. </em></p>
<p>Così affermava Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, nel luglio 2019 (Linee guida politiche della Commissione europea 2019-2024).</p>
<p>Il 17 maggio 2023 la Commissione ha presentato proposte per la riforma più ambiziosa e completa dell&#8217;unione doganale dell&#8217;UE dalla sua istituzione nel 1968.</p>
<p>Nella comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, diramata il 17.5.2023, la Commissione europea ha affermato di voler “portare l&#8217;unione doganale al livello successivo”,  perseguendo due obiettivi:</p>
<ol>
<li>Ridurre i costi di <em>compilance</em>per amministrazioni e imprese attraverso procedure semplificate e modernizzate;</li>
<li>Consentire alle dogane dell&#8217;UE di proteggere meglio gli interessi finanziari e non finanziari dell&#8217;UE e dei suoi Stati membri, nonché del mercato unico, sulla base di una gestione del rischio comune a livello dell&#8217;UE e di controlli più armonizzati.</li>
</ol>
<p>La riforma prende atto della transizione verde e digitale, che richiedono anche all’autorità doganale di adeguarsi per rispettare standard ambientali, di sicurezza, sociali e digitali. Il commercio elettronico, che negli ultimi anni ha avuto una diffusione esponenziale ed ha esposto le dogane a spostamenti di merci di basso valore di portata notevolmente aumentata, ha indubbiamente modificato gli assetti del commercio internazionale. Merce di basso valore che non prevede il pagamento di dazi e facilita frode e evasione, non solo crea enormi danni economici alle casse europee, ma fa circolare merce non sicura e causa un grosso danno di credibilità alle autorità doganali. La riforma presentata lo scorso 17 maggio in Commissione europea risponde a tutte queste esigenze: rafforza la capacità delle dogane di vigilanza e controllo delle operazioni e rappresenta una decisione strategica a lungo termine, volta ad adattarsi in modo flessibile ai cambiamenti nelle catene di approvvigionamento, a difendere meglio gli interessi finanziari della UE e dei suoi Stati membri, nonché la sicurezza, l’incolumità e gli interessi pubblici unionali, attraverso quella centralizzazione della gestione del rischio e della disponibilità dei dati prefigurata da tutti gli osservatori istituzionali.</p>
<p><strong>I tre pilastri della riforma doganale dell&#8217;UE</strong></p>
<p><strong>Una nuova partnership con le imprese</strong></p>
<p>Nell&#8217;Unione doganale dell&#8217;UE riformata, le imprese che vogliono portare merci nell&#8217;UE potranno registrare tutte le informazioni sui loro prodotti e sulle catene di approvvigionamento in un unico ambiente online: il nuovo <strong>hub di dati doganali dell&#8217;UE</strong> . Questa tecnologia all&#8217;avanguardia raccoglierà i dati forniti dalle imprese e, tramite l&#8217;apprendimento automatico, l&#8217;intelligenza artificiale e l&#8217;intervento umano, fornirà alle autorità una panoramica a 360 gradi delle catene di approvvigionamento e della circolazione delle merci.</p>
<p>Allo stesso tempo, le aziende dovranno interagire con un solo portale quando inviano le loro informazioni doganali e dovranno inviare i dati una sola volta per più spedizioni. In alcuni casi in cui i processi aziendali e le catene di approvvigionamento sono completamente trasparenti, i commercianti più fidati (<strong>commercianti &#8220;Trust and Check&#8221;</strong>) saranno in grado di immettere le loro merci in circolazione nell&#8217;UE senza alcun intervento doganale attivo. La categoria Trust &amp; Check rafforza il già esistente programma Operatori Economici Autorizzati (AEO) per operatori fidati.</p>
<p>Questa nuova <em>partnership</em> con le imprese è una prima mondiale. Si tratta di un nuovo potente strumento per sostenere le imprese e il commercio dell&#8217;UE e l&#8217;autonomia strategica aperta dell&#8217;UE. L&#8217;hub di dati doganali dell&#8217;UE consentirà l&#8217;importazione di merci nell&#8217;UE con un intervento doganale minimo, senza compromettere i requisiti di sicurezza, protezione o antifrode.</p>
<p>La presenza dell’EU Customs  Data HUB, che limita di molto l’intervento delle singole dogane, ha il vantaggio di garantire la parità assoluta di trattamento fra operatori economici, nello svolgimento delle pratiche connesse all’introduzione delle merci nel territorio dell’Unione.</p>
<p>Secondo le proposte, il Data Hub aprirà per le spedizioni di e-commerce nel 2028, seguito (su base volontaria) da altri importatori nel 2032, portando a vantaggi e semplificazioni immediati. Gli operatori Trust &amp; Check potranno inoltre sdoganare tutte le loro importazioni presso le autorità doganali dello Stato membro in cui hanno sede, indipendentemente da dove le merci entrano nell&#8217;UE. Una revisione nel 2035 valuterà se questa possibilità può essere estesa a tutti i trader quando l&#8217;Hub diventerà obbligatorio a partire dal 2038.</p>
<p><strong>Un approccio più intelligente ai controlli doganali</strong></p>
<p>Il nuovo sistema proposto offrirà alle autorità doganali una panoramica delle catene di approvvigionamento e dei processi di produzione delle merci che entrano nell&#8217;UE. Tutti gli Stati membri avranno accesso ai dati in tempo reale e saranno in grado di mettere in comune le informazioni per rispondere in modo più rapido, coerente ed efficace ai rischi.</p>
<p>L&#8217;intelligenza artificiale sarà utilizzata per analizzare e monitorare i dati e per prevedere i problemi prima ancora che le merci abbiano iniziato il loro viaggio verso l&#8217;UE. Ciò consentirà alle autorità doganali dell&#8217;UE di concentrare i propri sforzi e le proprie risorse laddove sono maggiormente necessari: impedire l&#8217;ingresso nell&#8217;Unione di merci non sicure o illegali e sostenere il numero crescente di leggi dell&#8217;UE che vietano determinate merci contrarie ai valori comuni dell&#8217;UE, ad esempio nel campo del cambiamento climatico, della deforestazione, del lavoro forzato, per fare solo alcuni esempi. Contribuirà inoltre a garantire un&#8217;adeguata riscossione di dazi e tasse, a vantaggio dei bilanci nazionali e dell&#8217;UE.</p>
<p>Per aiutare gli Stati membri a stabilire l&#8217;ordine di priorità dei rischi giusti e a coordinare i controlli e le ispezioni, in particolare durante i periodi di crisi, le informazioni e le competenze saranno messe in comune e valutate a livello dell&#8217;UE tramite la nuova autorità doganale dell&#8217;UE, che agirà sulla base dei dati forniti attraverso l&#8217;hub di dati doganale <strong>dell&#8217;UE</strong> . Il nuovo regime migliorerà sostanzialmente la cooperazione tra le autorità doganali e di vigilanza del mercato e le autorità di contrasto a livello dell&#8217;UE e nazionale, anche attraverso la condivisione delle informazioni tramite il hub di dati doganali.</p>
<p><strong>Un approccio più moderno all&#8217;e-commerce</strong></p>
<p>La riforma odierna renderà le piattaforme online attori fondamentali per garantire che le merci vendute online nell&#8217;UE rispettino tutti gli obblighi doganali. Si tratta di un importante allontanamento dall&#8217;attuale sistema doganale, che attribuisce la responsabilità al singolo consumatore e ai vettori. Le piattaforme saranno responsabili di garantire che i dazi doganali e l&#8217;IVA siano pagati all&#8217;acquisto, quindi i consumatori non saranno più colpiti da costi nascosti o scartoffie impreviste all&#8217;arrivo del pacco. Con le piattaforme online come importatori ufficiali, i consumatori dell&#8217;UE possono essere rassicurati sul fatto che tutti i dazi sono stati pagati e che i loro acquisti sono sicuri e in linea con gli standard ambientali, di sicurezza ed etici dell&#8217;UE.</p>
<p>Allo stesso tempo, la riforma abolisce l&#8217;attuale soglia in base alla quale le merci di valore inferiore a 150 euro sono esenti da dazio doganale, che è pesantemente sfruttato dai truffatori. Fino al 65% di tali pacchi che entrano nell&#8217;UE sono attualmente sottovalutati, per evitare i dazi doganali all&#8217;importazione.</p>
<p>La riforma semplifica inoltre il calcolo dei dazi doganali per le merci di basso valore più comuni acquistate al di fuori dell&#8217;UE, riducendo le migliaia di possibili categorie di dazi doganali a sole quattro. Ciò renderà molto più semplice il calcolo dei dazi doganali per i piccoli pacchi, aiutando sia le piattaforme che le autorità doganali a gestire meglio il miliardo di acquisti di e-commerce che entrano nell&#8217;UE ogni anno. Rimuoverà anche il potenziale di frode. Si prevede che il nuovo regime di commercio elettronico su misura apporterà entrate doganali aggiuntive per un importo di 1 miliardo di euro all&#8217;anno.</p>
<p><em>Commissione di studio </em><em>Regimi e Contenzioso</em></p>
<p><strong>Lucia Umile, Mattia Salvi, </strong><strong>Albatri Patrizia, Berardi Giuseppe, </strong><strong>Composta Claudia, Del Gobbo Lorena, </strong><strong>Erriu Cristiano, Severino Domenico, </strong><strong>Pellegrino Francesco,  Rigato Stefano, </strong><strong>Battaglia Davide, Genovese Marco, </strong><strong>Lopizzo Giuseppe, Parmigiani Stefano, </strong><strong>Polidori Monica</strong></p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Sentenza “Harley Davidson / Commissione Europea”</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Commissioni di studio CNSD]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 12:54:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[commissioni 2023 - 04]]></category>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-3 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-2 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-3" style="--awb-text-transform:none;"><p>Il Tribunale dell’Unione europea, con sentenza del 1 marzo 2023, ha respinto un&#8217;azione legale intentata dal produttore degli iconici motocicli Harley Davidson contro una decisione della Commissione UE relativa alla determinazione dell&#8217;origine non preferenziale. La decisione, che segna uno sviluppo significativo nel dibattito in corso sui criteri da seguire per la definizione dell&#8217;origine non preferenziale e sulle sue implicazioni che questa può avere nel commercio internazionale, è destinata a diventare una pietra miliare nell’interpretazione del concetto di lavorazione “economicamente giustificata”.</p>
<p>Da cosa nasce questa sentenza?</p>
<p>Nel 2018 gli Stati Uniti d’America hanno introdotto dazi supplementari sulle importazioni di acciaio e alluminio dall’Unione europea. Per rispondere a questa imposizione l’UE, con il Regolamento di Esecuzione 2018/886, ha istituito a sua volta dazi supplementari (25% a decorrere da giugno 2018 con un ulteriore 25% a decorrere dal giugno 2021) per le importazioni dagli Stati Uniti d’America di motocicli di cilindrata superiore a 800 cm3 (nomenclatura 87115000), che si vanno a sommare al dazio convenzionale previsto del 6%.</p>
<p>Harley Davidson ha prontamente informato gli azionisti che l’applicazione di questi dazi avrebbe avuto un impatto sui costi di produzione per un valore pari almeno a US$ 2.200 per ogni motocicletta esportata dagli Stati Uniti verso l’Unione europea.</p>
<p>Presa coscienza di questo aumento dei costi, l’azienda americana ha compiuto  un’azione che si rivelerà cruciale nella successiva evoluzione della questione: ha presentato alla Security and Exchange Commission (SEC) una relazione ufficiale, su modulo 8-K,  con la quale ha dichiarato ufficialmente l’intenzione di trasferire la produzione di taluni motocicli, destinati al mercato europeo, dagli Stati Uniti verso i suoi impianti internazionali situati in un altro paese (nel caso specifico Thailandia), al fine di <em>“evitare le misure della politica commerciale dell’Unione”.</em></p>
<p>Per dare corso in modo sicuro all’operazione l’Azienda, tramite un intermediario con sede in Belgio, ha presentato all’autorità doganale UE domande formali di decisioni IVO.</p>
<p>Le autorità doganali belghe, prima di esprimersi, hanno partecipato ad una riunione con la Commissione per valutare tali richieste che avrebbero trovato successiva applicazione nell’importazione nell’Unione di due famiglie di motocicli costruite nella fabbrica della Harley Davidson in Thailandia. Al termine di tale riunione la Commissione ha emesso un parere informale secondo il quale il criterio della giustificazione economica, ai sensi dell’art. 33 Regolamento UE 2015/2446, non sarebbe stato soddisfatto nel caso in esame proprio in ragione delle informazioni contenute nel modello 8-K.</p>
<p>Le autorità belghe hanno comunque dato corso al rilascio di due decisioni IVO (a cui poi ne sono seguite altre tre) riconoscendo l’origine Thailandia alle motociclette prodotte in tale paese.</p>
<p>La Commissione europea, ritenendo  l&#8217;operazione posta in essere dalla Harley Davidson lesiva dei suoi principi e “non economicamente giustificata” ai sensi dell&#8217;art. 33 (<em>«Un’operazione di trasformazione o lavorazione effettuata in un altro paese o territorio non è considerata economicamente giustificata se, sulla base degli elementi disponibili, risulta che lo scopo di tale operazione era quello di evitare l’applicazione delle misure di cui all’articolo 59 del codice”), </em>ha informato l’autorità belga dell’intenzione di  chiedere la revoca delle informazioni vincolanti emesse e, con Decisione del 31 marzo 2021 pubblicata nella GU UE, ha chiesto ufficialmente  alle autorità di revocare le IVO.</p>
<p>Harley Davidson ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale UE avverso la decisione della Commissione, sostenendo che, oltre ad essere scorretta, questa avrebbe avuto effetti negativi sugli scambi commerciali, imponendo potenziali ostacoli e costi aggiuntivi.</p>
<p>L&#8217;argomento principale di Harley Davidson era incentrato sull&#8217;interpretazione dei regolamenti applicabili che disciplinano la determinazione dell&#8217;origine non preferenziale. La società ha affermato che la decisione si discosta dai principi giuridici stabiliti ed ha interpretato erroneamente le norme pertinenti.</p>
<p>Il Tribunale ha invece sposato pienamente la tesi della Commissione, respingendo il ricorso di Harley Davidson.</p>
<p>In particolare è stato sottolineato come l’art. 33 del Regolamento Delegato debba essere letto ed interpretato anche alla luce del considerando n. 21, sempre del medesimo Regolamento che prevede “<em>al fine di evitare manipolazioni dell’origine di merci importate allo scopo di eludere l’applicazione di misure di politica commerciale, in taluni casi l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale dovrebbe essere considerata non economicamente giustificata”</em>.</p>
<p>Inoltre questa lettura, unita al progetto consolidato di atto delegato presentato dalla Commissione prima dell’adozione del Regolamento Delegato del CDU, permette di dimostrare che l’art. 33 deve trovare applicazione in particolare nel momento in cui l’Unione europea adotta misure di politica commerciale.</p>
<p>L’art. 33 mira infatti a garantire la piena attuazione delle misure di politica commerciale dell’Unione europea impedendo che le merci, oggetto di tali misure, possano ottenere un’origine diversa qualora lo scopo di un’operazione di delocalizzazione sia quello di eludere l’applicazione delle suddette misure. Tali operazioni non possono pertanto ritenersi economicamente giustificate.</p>
<p>Il Tribunale specifica che spetta all’operatore economico interessato fornire la prova che lo scopo principale di un’operazione di delocalizzazione non può essere, nel momento in cui la decisione interviene, quello di evitare l’applicazione di misure di politica commerciale dell’Unione. Alla luce della sequenza temporale dei fatti la ricorrente non ha potuto dimostrare che lo scopo della delocalizzazione non fosse solo quanto dichiarato nel modello 8-K, né che tale decisione fosse stata presa prima dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2018/886 nell’ambito di una strategia globale volta alla delocalizzazione della produzione.</p>
<p>Si legge infatti nella sentenza che <em>“la ricorrente non ha prodotto innanzi al Tribunale elementi concreti idonei a dimostrare che la delocalizzazione di cui trattasi sarebbe stata giustificata principalmente da considerazioni estranee all’introduzione dei dazi doganali supplementari.”</em> Dalla lettura di tutta la documentazione prodotta negli atti del processo e soprattutto del modello 8 -K risulta evidente che l’istituzione dei dazi supplementari sia stato il “fatto generatore” della decisione di delocalizzare in Thailandia la produzione delle motociclette.</p>
<p>La sentenza sottolinea l&#8217;importanza del rispetto non solo della norma ma anche della motivazione per la quale tale regola è stata pensata.</p>
<p>In particolare riteniamo che l’analisi del concetto di “economicamente giustificato” debba essere condotta sia in accordo con il considerando 21 del Regolamento (UE) 2015/2446 ma anche insieme al progetto dell’atto delegato prodotto dalla Commissione, per capire in modo più puntuale che cosa il legislatore unionale volesse realmente intendere con la definizione di lavorazione “economicamente giustificata”.</p>
<p>Ancora una volta l’esegesi della norma dovrebbe partire da lontano e non dalla sua analisi letterale che spesso può portarci a effettuare valutazioni interpretative superficiali.</p>
<p><em>Commissione di studio origine e lotta alla contraffazione:</em></p>
<p><strong>Marica Mestieri, Alessandro Cestaro, Lucia Umile, Samuela Mestieri, Andreatta Giorgio, Carlo Annessa, Edoardo Barbero, Emanuele Bucchi, Giuliano Ceccardi, Simone del Nevo, Alberto Galardi, Valerio Jean, Giuseppe Lo Pizzo, Pierluigi Moltedo, Davide Morganti, Monica Polidori, Righetti Chiara, Righetti Elena, Alessio Tecilla</strong></p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Valore delle sentenze della Corte di giustizia</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Commissioni di studio CNSD]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 07:52:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[commissioni 2023 - 03]]></category>
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					<description><![CDATA[La Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) è l’istituzione dell’Ue preposta a garantire che tutti gli Stati membri osservino correttamente quanto stabilito nei Trattati fondativi. Venne istituita nel 1951, congiuntamente alla nascita della Comunità europea, e la sede sua ufficiale è in Lussemburgo. Essa è l’organo giurisdizionale dell’Ue, interpreta il diritto comunitario e dirime le controversie  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-4 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-3 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-4" style="--awb-text-transform:none;"><p>La Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) è l’istituzione dell’Ue preposta a garantire che tutti gli Stati membri osservino correttamente quanto stabilito nei Trattati fondativi. Venne istituita nel 1951, congiuntamente alla nascita della Comunità europea, e la sede sua ufficiale è in Lussemburgo. Essa è l’organo giurisdizionale dell’Ue, interpreta il diritto comunitario e dirime le controversie giuridiche che sorgono tra i governi nazionali e le istituzioni europee.</p>
<p>La Corte ha essenzialmente tre funzioni. In primo luogo, essa giudica sui ricorsi per la violazione dei <a href="https://www.treccani.it/enciclopedia/trattati" target="_blank" rel="noopener">Trattati</a> comunitari, proposti dalla <a href="https://www.treccani.it/enciclopedia/commissione-europea" target="_blank" rel="noopener">Commissione europea o</a> da uno Stato membro. In secondo luogo, essa effettua il controllo di legittimità sugli atti normativi adottati dalle istituzioni dell’UE. Infine, essa ha <a href="https://www.treccani.it/enciclopedia/competenza" target="_blank" rel="noopener">competenza</a> in tema di “questioni pregiudiziali” sollevate dai giudici nazionali degli Stati membri. Il <a href="https://www.treccani.it/enciclopedia/rinvio" target="_blank" rel="noopener">rinvio</a> pregiudiziale dà al <a href="https://www.treccani.it/enciclopedia/giudice" target="_blank" rel="noopener">giudice</a> nazionale facoltà di chiedere alla Corte una pronuncia sull’interpretazione o sulla validità di una norma comunitaria, quando siffatta pronuncia sia necessaria per risolvere la controversia di cui il giudice nazionale è investito.</p>
<p>Il valore delle sentenze della Corte è cogente, vincolante, come ripetutamente stabilito anche dalla Corte costituzionale che, nell’applicare il diritto dell’Unione così come interpretato dalla Corte di giustizia, si esprime in termini di «efficacia diretta» o di «immediata operatività». Si ricordi Corte costituzionale n. 284 del 2007: «Le statuizioni della Corte di giustizia delle Comunità europee hanno, al pari delle norme dell’Unione direttamente applicabili cui ineriscono, operatività immediata negli ordinamenti interni»; ancora, nella sentenza n. 227 del 2010, la Consulta ribadisce che: «Le sentenze della Corte di giustizia vincolano il giudice nazionale all’interpretazione da essa fornita, sia in sede di rinvio pregiudiziale, che in sede di procedura d’infrazione».</p>
<p>Dal canto suo, anche la nostra Corte di Cassazione ha sempre più spesso riconosciuto “valore normativo” (così, testualmente, Cass. 30 dicembre 2003, n. 19842) alle sentenze della Corte europea.</p>
<p>Ebbene, questo tipo di terminologia, a ben vedere, è la stessa che la nostra giurisprudenza utilizza per riconoscere l’efficacia diretta e il primato alle fonti legislative dell’Unione (trattati, regolamenti e direttive). Si entra dunque in una logica analoga a quella appartenente ai Paesi di <em>Common Law</em>, ove l’impianto normativo è costituito più dai precedenti giurisprudenziali che dai codici.</p>
<p>Come sappiamo, in linea generale, una sentenza non può essere mai direttamente e generalmente applicabile, in quanto costituisce una decisione resa rispetto ad un “caso concreto”: l’enucleazione di una regola o di un principio non può mai prescindere dalla esatta individuazione del caso che ne è all’origine. Non è così per le pronunce della CGUE, che hanno efficacia retroattiva e valore <em>erga omnes</em>: ciò in quanto ad esse si affida, più che una semplice statuizione sul caso concreto, una interpretazione autentica del diritto dell’Unione: poiché la Corte precisa e chiarisce l’esatto significato e la portata della norma sovranazionale, quale avrebbe dovuto essere intesa o applicata sin dal momento della sua entrata in vigore, la sentenza assume valore generale – svicolato, cioè, dal caso concreto – e produce i suoi effetti <em>ex tunc</em> (v’è da dire che la giustizia comunitaria ha comunque sempre riconosciuto una particolare tutela ai cosiddetti “rapporti esauriti”, ossia quelli già passati in giudicato ovvero definitivi per lo spirare del termine di decadenza o di prescrizione).</p>
<p>Le sentenze della Corte sono definitive e soggette a revisione solo in casi eccezionali: hanno efficacia vincolante per le parti in causa e forza esecutiva negli Stati membri <em>ex</em> art. 256 TCE.</p>
<p>Dalla portata generale delle pronunce della CGUE e dal valore cogente che esse hanno, quali garanti dell’interpretazione autentica del diritto unionale, discende un preciso obbligo, per il giudice nazionale, di interpretazione conforme delle leggi nazionali e di disapplicazione delle norme in disaccordo con le statuizioni della Corte. D’altra parte, è noto che il rifiuto, per una giurisdizione nazionale, di tener conto di una sentenza pregiudiziale della Corte, comporta l’apertura di una procedura d’infrazione, andando a sfociare nel ricorso di inadempimento stabilito dall’art. 258 TFUE.</p>
<p>La stessa CGU (ved. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM:I14552), richiamandosi all’Art 267 TFUE ed all’art. 19 Trattato UE, detta le linee di condotta per i giudici nazionali che abbiano richiesto una pronuncia pregiudiziale, specificando che il proprio intervento <em>“è utile quando in una causa dinanzi a un giudice nazionale si presenta una questione in materia di interpretazione che ha carattere di novità ed è di interesse generale per l&#8217;applicazione del diritto dell&#8217;Unione o quando la giurisprudenza esistente non sembra fornire gli orientamenti necessari per affrontare una nuova situazione giuridica”</em>. E’ chiaro già da qui che la Corte si riconosce non come mero interprete di un diritto già esistente, o come organo che si limiti a fornire un orientamento che abbia il carattere di consiglio, ma come soggetto attivamente partecipante alla formazione del diritto in tutti quei casi in cui sussista un vuoto normativo o un’incertezza sull’esatto significato della legge. D’altra parte, se vi fossero dubbi in merito a tale aspetto, essi sarebbero fugati dalla locuzione che segue: &lt;&lt;<strong><em>Le pronunce pregiudiziali sono vincolanti sia per il giudice del rinvio sia per tutti i giudici degli Stati membri</em></strong>&gt;&gt; (vedasi, sempre, il sito della CGUE al link indicato): è la Corte stessa a rimarcare il valore assolutamente cogente delle proprie statuizioni, <u>per tutti i tribunali siti sul territorio dell’Unione, non solo per il giudice del caso concreto</u>.</p>
<p>Non solo. Il “valore di legge” delle suddette pronunce comporta l’invocabilità di esse da parte dei singoli non solo dinanzi ai giudici nazionali, ma anche alle autorità amministrative, compresi gli enti territoriali, a loro volta gravati di un onere di disapplicazione diretta delle norme nazioni non conformi, senza attendere una pronuncia giurisdizionale nazionale. Tale ultimo dovere è deducibile dalla circostanza che segue: è noto che i singoli cittadini possano adire il tribunale nazionale, onde ottenere la censura delle disposizioni della P.A. che si pongano in contrasto con la normativa unionale. Posto il valore cogente delle pronunce della Corte, ossia il loro essere a tutti gli effetti fonti del diritto sovranazionale, allo stesso modo delle norme propriamente dette (regolamenti, direttive), come si può pensare che gli enti pubblici non siano tenuti a direttamente disapplicare una disposizione nazionale in contrasto con esse, se ai cittadini viene concesso di ricorrere al giudice quando la norma nazionale contrastante viene invece applicata?</p>
<p>In caso contrario, se cioè l’amministrazione nazionale si ostinasse ad operare in senso conforme alle disposizioni ordinarie confliggenti con la normativa unionale (e dunque anche con una sentenza della CGUE, che di detta normativa dà l’interpretazione autentica, con effetti <em>erga omnes</em>), verosimilmente il Paese membro potrebbe incorrere nel procedimento d’infrazione previsto dall’art. 258 TFUE, ed essere sanzionato.</p>
<p>Vero è che non appare sufficiente affidare alle circolari amministrative la questione dell’incompatibilità della legge statale con quella europea: occorrerà sempre procedere all’abrogazione della disposizione confliggente, in nome della tutela del cittadino relativamente alla certezza del diritto. Tuttavia, facendo l’ipotesi di un caso concreto che si presentasse ad un organo amministrativo nel lasso temporale intercorrente tra la pronuncia della sentenza unionale e l’intervento abrogativo dello Stato, è imprescindibile che l’ente provveda alla disapplicazione diretta ed autonoma della legge nazionale non conforme alla statuizione della Corte.</p>
<p>Posta dunque l’inequivocabile opponibilità agli organi della P.A., le pronunce della Corte assumono valore cogente anche in dogana: l’agenzia delle dogane e dei monopoli è un ente pubblico.</p>
<p>Ed infatti, è lo stesso ente che, in qualche modo, riconosce la necessità di seguire gli orientamenti dettati dalla CGUE, nei casi caratterizzati da una certa complessità nell’individuazione del codice di nomenclatura combinata delle merci: sul sito dell’Agenzia è, infatti, presente una specifica sezione, ad uso degli operatori di dogana, così denominata: “<em>Sentenze emesse dalla corte di giustizia della comunità Europea che <strong>hanno un particolare impatto al fine dell&#8217;esatta individuazione del codice di nomenclatura combinata</strong> per talune merci di complessa classificazione <strong>nonché della corretta applicazione della normativa generale relativa alla validità e al rilascio delle informazioni tariffarie vincolanti</strong>”. </em>Segue una sorta di banca dati, ove le sentenze sono ricercabili in base all’anno di emissione: vedasi il sito dell’Agenzia delle Dogane, al seguente link:  https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/classificazione-delle-merci/sentenze-corte-di-giustizia-classificazione-tariffaria).</p>
<p>Molte volte, infatti, la Corte è intervenuta in materia doganale, determinando, ad esempio, con esattezza il codice di nomenclatura combinata delle merci di complessa classificazione, o il valore delle <em>royalties</em>, o i parametri per la corretta applicazione della normativa generale relativa alla validità e al rilascio delle informazioni; e non ultimo in materia di sanzioni.</p>
<p>Se l’Agenzia delle Dogane fa esplicito riferimento solo al settore relativo alla classificazione delle merci, ciò non significa che il valore cogente delle pronunce pregiudiziali della Corte non sia implicitamente riconosciuto anche in altri settori, se non per altro, quanto meno per un fattore, per così dire, “analogico”: per quale motivo, infatti, la pubblica amministrazione dovrebbe affermare la cogenza di una fonte normativa (tale è la pronuncia pregiudiziale) in un settore, e non in un altro? La ragione della sola menzione delle sentenze intervenute sulla classificazione delle merci è da ricercare, semplicemente, nel fatto che l’esatta individuazione del codice di nomenclatura combinata è una delle questioni più difficoltose e dibattute in dogana – soprattutto quando il caso è particolarmente complesso od il codice non è immediatamente identificabile; da ciò, l’utilità di una banca dati sul sito, che agevoli gli operatori del diritto in dogana e che possa sollevare le aziende di <em>import-export</em> dal rischio concreto di pesanti sanzioni, applicabili in caso di attribuzione di un codice erroneo.</p>
<p><strong>Commissione contenzioso</strong></p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Corte di Giustizia sentenza del 09/06/2022</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Commissioni di studio CNSD]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2023 10:03:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commissioni]]></category>
		<category><![CDATA[commissioni 2023 - 01]]></category>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-5 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-4 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-5" style="--awb-text-transform:none;"><p>Come ben noto, la base primaria per determinare e dichiarare il valore in dogana della merce ai sensi dell’art. 70.1 del CDU (Reg. UE 952/2013) è costituita dal “valore di transazione”, cioè dal prezzo pagato o da pagare per l’acquisto di merci vendute per l’esportazione verso il territorio dell’Unione europea, eventualmente adeguato con le integrazioni o le esclusioni di cui, rispettivamente, agli artt. 71 e 72 del CDU.</p>
<p>Per “valore di transazione” la norma citata si riferisce pertanto al <em>quantum</em> totale dovuto dall’acquirente per la conclusione della vendita, che non si limita solamente al prezzo o valore di fattura. Certo la fattura di vendita, ai sensi dell’art. 145 del Regolamento Esecutivo (Reg.UE 2447/2015), è richiesta come documento giustificativo della dichiarazione doganale, ma essa in taluni casi, con riferimento alla particolare condizione della transazione che riflette, potrebbe non essere sufficiente a soddisfare la dogana in merito alla giustificazione di ogni particolare del valore dichiarato. In altre parole per passare dal “valore di fattura” al “valore in dogana” dobbiamo tenere conto anche di altre indicazioni, in quanto questo prezzo, a seconda delle condizioni alle quali si è conclusa la transazione, potrebbe dover essere integrato o depurato di alcuni elementi.</p>
<p>Tra le quattro condizioni necessariamente da rispettare dettate all’art. 70.3 del CDU affinché si possa applicare il valore di transazione così inteso, la let. d) impone che “<em>il compratore e il venditore non siano collegati o la loro relazione non abbia influenzato il prezzo</em>”.</p>
<p>Tale concetto di “legame” viene poi chiarito dagli artt. 127 RE che indica quando due persone sono da considerarsi “legate” e art. 134 RE che dispone riguardo al caso in cui tale legame esista e alla possibilità del dichiarante di dimostrare se esso abbia influenzato o meno il prezzo.</p>
<p>La Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata recentemente (il 9 giugno 2022) nell’ambito della causa C-599/20 Baltic Master.</p>
<p>La controversia verteva sulla contestazione da parte della dogana della Repubblica di Lituania del valore in dogana di talune merci, parti di macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria, importate nell’ Unione europea dalla Baltic Master (compratore) acquistate dal fornitore malese Gus Group (venditore).</p>
<p>La dogana lituana aveva in particolare contestato il valore in dogana dichiarato dalla Baltic Master che aveva riportato il prezzo delle fatture di acquisto, in considerazione del fatto che la natura dei rapporti esistenti tra la summenzionata e il venditore malese facessero risultare l’esistenza di un “legame” tra le parti ai sensi dell’art. 29.1 let d) del Codice Doganale Comunitario, ad oggi sostituito dallo speculare art. 70.3 let d) del Codice Doganale dell’Unione Europea.</p>
<p>La Corte di Giustizia europea è stata quindi investita da parte della Corte amministrativa suprema di Lituania, a seguito delle pronunce emesse nei primi tre gradi di giudizio nell’ambito dei quali sono stati respinti i ricorsi della Baltic Master, a pronunciarsi in via pregiudiziale nel merito dell’interpretazione degli articoli che definiscono il “legame” tra venditore e compratore.</p>
<p>In particolare se tale legame esista qualora non sia dimostrabile da alcun documento, ma sia dimostrabile da soli elementi oggettivi di fatto quali, ad esempio nel caso di specie, le circostanze inerenti la conclusione delle transazioni siano caratterizzate non dello svolgimento delle attività economiche in condizioni normali, ma piuttosto vi siano rapporti d’affari particolarmente stretti basati su un alto livello di fiducia reciproca tra le parti, oppure se ai fini del legame debba essere dimostrato per via documentale un vero e proprio controllo esercitato da una parte della transazione su l&#8217;altra o da una terza parte su entrambe.</p>
<p>La Corte di Giustizia distingue tra due tipologie di questo controllo: di diritto e di fatto. Il controllo di diritto è un controllo di tipo giuridico risultante da documenti; il controllo di fatto si sostanzia invece nella capacità di una parte di costringere ad attuare dei comportamenti o imporre degli orientamenti sull’altra.</p>
<p>Nel caso di specie la Corte non ravvisa l’esistenza nè di un controllo di diritto, poiché non esiste alcun documento che consenta di accertare un siffatto legame, né di fatto, in quanto lo stretto legame fiduciario seppur esistente tra venditore e compratore non consente di essere considerato come un controllo di fatto e pertanto il legame tra le parti non è ravvisabile.</p>
</div></div></div></div></div>
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