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	<title>attualità 2022 &#8211; 06 &#8211; Il Doganalista</title>
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	<description>Rivista giuridico-economica di commercio internazionale</description>
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		<title>Ottavo round di sanzioni  verso la Federazione Russa</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Gianluca Sigismondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 11:38:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[attualità 2022 - 06]]></category>
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					<description><![CDATA[A seguito dell’invasione russa dell’Ucraina del 24 febbraio scorso, l’Unione europea ha adottato molteplici misure sanzionatorie che - integrando le misure già adottate nel 2014 - limitano fortemente gli scambi commerciali con la Federazione Russa. Il più recente intervento sanzionatorio è stato adottato dalle autorità europee per condannare fermamente i "referendum" di annessione, ritenuti  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-1" style="--awb-text-transform:none;"><p>A seguito dell’invasione russa dell’Ucraina del 24 febbraio scorso, l’Unione europea ha adottato molteplici misure sanzionatorie che &#8211; integrando le misure già adottate nel 2014 &#8211; limitano fortemente gli scambi commerciali con la Federazione Russa.</p>
<p>Il più recente intervento sanzionatorio è stato adottato dalle autorità europee per condannare fermamente i &#8220;referendum&#8221; di annessione, ritenuti illegali, indetti nelle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk Kherson, e Zaporizhzhia.</p>
<p>In particolare, <strong>giovedì 6 ottobre</strong> sono stati pubblicati &#8211; sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione &#8211; i Regolamenti europei aventi ad oggetto l’<strong>ottavo pacchetto</strong> di sanzioni verso la Federazione Russa, ovvero, il <strong>Reg. (UE) 2022/1904</strong> (riguardante le misure merceologiche) che modifica il Reg. (UE) 833/2014 ed il <strong>Reg. (UE) 2022/1095</strong> (relativo alle misure soggettive) che modifica il Reg. (UE) 269/2014. Detti regolamenti sono in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta ufficiale, ovvero da <strong>venerdì 7 ottobre 2022</strong>.</p>
<ul>
<li><strong> (UE) 2022/1904</strong></li>
</ul>
<p>Il Reg. (UE) 2022/1904 modifica il Reg. (UE) 833/2014 &#8211; concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Ucraina &#8211; e istituisce nuove restrizioni commerciali di carattere merceologico, sia all’importazione che all’esportazione, nonché restrizioni alla prestazione di particolari servizi anche riguardanti i trasporti.</p>
<p><strong>Restrizioni all’import</strong></p>
<p>L’ottavo pacchetto di sanzioni amplia la portata delle<strong> restrizioni commerciali all’import</strong>, estendendole a ulteriori <strong>prodotti siderurgici</strong> e semilavorati russi elencati <strong>nell’allegato XVII</strong> del Reg. (UE) 833/2014.</p>
<p>In forza dell’art. 3 <em>octies</em> del Regolamento, è stato inoltre previsto un divieto di importare o acquistare – a far data dal 30 settembre 2023 (fatto salvo per alcuni specifici codici doganali) &#8211; i prodotti elencati nell’allegato XVII, sottoposti a trasformazione in un paese terzo, che incorporano prodotti siderurgici originari della Russia. Per alcuni semiprodotti di ferro o di acciai non legati sono state previste deroghe, per specifiche quantità determinate in base al sistema dei contingenti tariffari. <strong>Detta previsione comporterà un onere importante per gli operatori economici, che saranno tenuti a verificare l’origine del materiale siderurgico contenuto nei prodotti finiti acquistati da Paesi terzi.</strong></p>
<p><strong>L’allegato XXI</strong> del Reg. (UE) 833/2014, riguardante i beni che generano introiti significativi per la Russia, è stato inoltre ampliato, prevedendo altri prodotti interessati dai divieti all’importazioni quali, per esempio, <strong>macchinari ed elettrodomestici</strong>, <strong>plastica, veicoli, tessili, calzature, cuoio, ceramica, prodotti di bellezza, tubi e accessori, imballaggi ed alcuni prodotti chimici</strong>.</p>
<p><strong>Restrizioni all’export</strong></p>
<p>Le <strong>nuove restrizioni all&#8217;esportazione</strong> colpiscono diversi settori, tra cui quello militare, industriale o tecnologico, ampliando il divieto di esportazione ad ulteriori prodotti.</p>
<p><strong>L’allegato VII</strong> del Reg. (UE) 833/2014 &#8211; che indentifica, con voci di controllo, i <strong>beni c.d. quasi duali vietandone la vendita e l’esportazione</strong> in quanto considerati beni strategici per il rafforzamento militare e tecnologico della Federazione Russa &#8211; è stato <strong>ampliato con l’inclusione di armi e dispositivi antisommossa e di autodifesa </strong>(tra cui teaser e spray urticanti)<strong>, di prodotti utilizzabili per l’esecuzione di esseri umani </strong>nonché di alcuni composti chimici in concentrazioni uguali o superiori al 90% del peso (tra cui il mercurio e acido solforico). Detto allegato è stato, inoltre, integrato con una Parte B che prevede restrizioni per <strong>taluni prodotti elettronici,</strong> quali dispositivi a semiconduttore, circuiti integrati elettronici e apparecchi fotografici (Capitoli 85 e 90).</p>
<p>Altre integrazioni hanno riguardato:</p>
<ul>
<li><strong>l’allegato XI</strong> del Regolamento (UE) 833/2014, con particolare riferimento al <strong>settore dei veicoli di navigazioni aerea o spaziale</strong> (Capitolo 88), e di altri <strong>beni funzionali al settore energetico russo</strong>, come guarnizioni per freni, antenne e riflettori, pneumatici per veicoli aerei e strumenti di misurazione della pressione; e</li>
<li><strong>l’allegato XXIII</strong> del Regolamento (UE) 833/2014, riguardante i beni atti a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe tra i quali per esempio carboni fossili e ligniti.</li>
</ul>
<p><strong>Restrizioni sulla prestazione di servizi </strong></p>
<p>Con l’ottavo pacchetto le <strong>restrizioni riguardanti la prestazione di servizi al governo russo o alle persone giuridiche stabilite in Russia</strong>, sono state estese anche <strong>ai servizi di consulenza informatica</strong>, di <strong>consulenza legale</strong>, di <strong>architettura e ingegneria </strong>con la previsione di alcune specifiche esclusioni. Si rimanda alla versione consolidata delle FAQ della Commissione europea per le definizioni dei servizi sopra riportati.</p>
<p><strong>Restrizioni sul petrolio greggio russo</strong></p>
<p>Sino all’introduzione dell’ottavo pacchetto, risultavano vietati i servizi connessi al trasporto verso Paesi terzi dei prodotti petroliferi di cui all’allegato XXV. Con il nuovo pacchetto di sanzioni, l&#8217;articolo 3 <em>quindecies,</em> comma 4 ha posto le basi per vietare <strong>il trasporto verso paesi terzi</strong>, anche mediante trasbordo da nave a nave, dei prodotti <strong>originari della Russia o esportati dalla Russia</strong> elencati nell&#8217;allegato XXV. Il divieto menzionato entrerà in vigore solo a seguito dell’adozione da parte del Consiglio di un <strong>meccanismo di fissazione di un tetto al prezzo del petrolio russo trasportato via mare</strong> (c.d. <em>price cap)</em> attraverso la modifica all&#8217;allegato XI della decisione 2014/512.</p>
<p>Sono, inoltre, state introdotte alcune esclusioni specifiche ai divieti trasporto e di fornitura di servizi relativi al trasporto, tra le quali quelle riguardanti prodotti in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l&#8217;origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi e quelle relative al trasporto di prodotti petroliferi quando il prezzo di acquisto al barile non superi il prezzo che sarà fissato nell&#8217;allegato XXVIII, che conterrà la tabella dei prodotti con codici NC e prezzi corrispondenti concordati dalla coalizione per il tetto dei prezzi.</p>
<ul>
<li><strong> (UE) 2022/1905:</strong></li>
</ul>
<p>Il Reg. (UE) 2022/1905 modifica il Reg. (UE) 269/2014 , il quale identifica nell’allegato I le persone fisiche, giuridiche, ed entità sottoposte a sanzioni di carattere soggettivo, ovvero a congelamento dei fondi e delle risorse economiche e a divieto di messa a disposizione di fondi e/o risorse economiche a favore di soggetti designati ed entità da questi possedute e/o controllate.</p>
<p>L’ottavo pacchetto ha <strong>ampliato la lista dei soggetti ed entità di cui all’allegato I del Regolamento (UE) n. 269 del 2014</strong>, sanzionando ulteriori individui ed enti. Il nuovo allegato include la designazione di <strong>ulteriori 30 individui</strong> e <strong>7 entità coinvolti</strong> nell’organizzazione dei referendum nelle regioni ucraine occupate, soggetti attivi nel settore della difesa e responsabili della propaganda del Cremlino.</p>
<p>Si segnala inoltre la previsione inserita all’art. 3, lett. h) del Reg. (UE) 269/2014 , che consente al legislatore europeo di includere nella lista di cui all’allegato I menzionata i soggetti <strong>(anche non russi) che facilitano l’aggiramento delle disposizioni dei regolamenti che istituiscono le sanzioni contro la Federazione Russa</strong>.</p>
<p>In considerazione delle significative restrizioni adottate con l’ottavo pacchetto di sanzioni verso la Russia e del rischio di diversione sempre più alto, il suggerimento per gli operatori attivi in tale area geografica è di <strong>aggiornare le analisi svolte al fine di verificare la conformità delle proprie attività con la normativa sanzionatoria unionale</strong>.</p>
<p>Si segnala che, in data 28 novembre, il Consiglio dell’UE ha adottato la Decisione (UE) 2022/2332, la quale aggiunge la violazione delle misure restrittive all&#8217;elenco dei &#8220;reati dell&#8217;UE&#8221; incluso nel trattato sul funzionamento dell&#8217;UE. La Commissione europea ha emesso il 2 dicembre un comunicato stampa in cui presenta una proposta per armonizzare i reati penali e le sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell&#8217;UE. Infine, Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, mentre si trovava in Finlandia, ha confermato i lavori in corso a Bruxelles sul nono pacchetto di sanzioni.</p>
<p><strong>Gianluca Sigismondi</strong></p>
<p><strong>Riccardo Cima</strong></p>
</div></div></div></div></div>
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