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	<title>Stefano Comisi &#8211; Il Doganalista</title>
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	<description>Rivista giuridico-economica di commercio internazionale</description>
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		<title>Accordo commerciale UE-India: nuove opportunità per l’export</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Stefano Comisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 13:41:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza_26_02]]></category>
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					<description><![CDATA[Il 27 gennaio 2026 l’Unione europea e l’India hanno definitivamente concluso i negoziati per l’introduzione di un nuovo accordo di libero scambio. L’intesa prevede un crescente aumento di esportazioni di beni dell’UE verso l’India, entro il 2032, prevedendo l’eliminazione e la riduzione del 96,6% delle tariffe sulle esportazioni europee, con un risparmio di circa  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-1" style="--awb-text-transform:none;"><p><em>Il 27 gennaio 2026 l’Unione europea e l’India hanno definitivamente concluso i negoziati per l’introduzione di un nuovo accordo di libero scambio. L’intesa prevede un crescente aumento di esportazioni di beni dell’UE verso l’India, entro il 2032, prevedendo l’eliminazione e la riduzione del 96,6% delle tariffe sulle esportazioni europee, con un risparmio di circa 4 miliardi di euro all’anno di dazi doganali. L’apertura alle importazioni provenienti dall’India non sarà indiscriminata, in quanto l’Unione europea mira a preservare la leale concorrenza tra le imprese e a mantenere elevati standard di sicurezza ambientale e alimentare.</em></p>
<p><em> </em><strong>Il nuovo Accordo commerciale</strong></p>
<p>L&#8217;Unione Europea e l’India hanno concluso i negoziati, iniziati nel 2007, per un accordo di libero scambio storico, ambizioso e di grande rilevanza commerciale. La nuova area di libero scambio darà vita a un mercato integrato di circa 25 mila miliardi di dollari, e 2 miliardi di persone, rispettivamente circa un quarto del PIL mondiale e della popolazione globale.</p>
<p>L’UE è il principale partner commerciale dell’India, con scambi di merci per un valore di 120 miliardi di euro nel 2024, pari all’11,5% del commercio indiano totale. L’India, invece, è attualmente il nono partner commerciale dell’UE e registra scambi commerciali che rappresentano il 2,4% del commercio totale di merci dell’UE nel 2024, numeri che saranno destinati a crescere nei prossimi anni.</p>
<p>L’accordo aprirà alle imprese europee un canale di accesso privilegiato alla quarta potenza economica mondiale. Si prevede che l’accordo raddoppierà le esportazioni di beni dell’UE verso l’India entro il 2032, nonostante l’interscambio tra i due blocchi superi già un valore di 180 miliardi di euro l’anno, grazie all’eliminazione e la riduzione del 96,6% delle tariffe sulle esportazioni di beni dell’UE verso l’India, generando un risparmio di circa 4 miliardi di euro all’anno di dazi doganali e un aumento delle esportazioni delle merci europee verso l’India del 107,6% entro il 2032. Importanti semplificazioni sono previste anche per le procedure doganali, volte a semplificare e rendere più rapide le pratiche per l’esportazione.</p>
<p>La gestione dell’accordo sarà affidata a un “Comitato Congiunto”, composto da rappresentanti di entrambe le parti, il quale ne monitorerà l’attuazione, risolverà questioni di interpretazione e formulerà proposte per rendere più efficiente la cooperazione commerciale.</p>
<p>L’entrata in vigore dell’accordo è prevista per il 2026, ma il Parlamento europeo potrebbe ritardarne la ratifica.</p>
<p><strong>I settori interessati</strong></p>
<p>L’intesa raggiunta tra le due potenze economiche prevede l’abbattimento di misure tariffarie significative su molti beni, producendo nuove opportunità per le imprese europee. Centrale è stata la decisione di una diminuzione graduale dei dazi sulle automobili provenienti dall’India fino al 10%, oggi pari al 110% del valore della merce, mentre quelli relativi alle componenti saranno aboliti gradualmente entro 5-10 anni. Sarà previsto, inoltre, un significativo abbattimento e contestuale azzeramento dei dazi doganali sui macchinari (attualmente fino al 44%), sui prodotti chimici (22%) e su quelli farmaceutici (11%).</p>
<p>L’Accordo, inoltre, mira a ridisegnare il sistema tariffario relativo ai prodotti agroalimentari, i cui scambi risultano penalizzati da una tariffa media superiore al 36% per tale categoria merceologica. Il piano, come per il settore automobilistico, è quello di una graduale riduzione dei dazi: per i vini scenderanno dal 150% al 75% al momento dell’entrata in vigore dell’intesa, per poi stabilizzarsi fino al 20%. Invece, per l’olio d’oliva e alimenti trasformati (tra cui pane, pasta, dolci) è prevista l’abolizione di qualunque misura tariffaria entro i prossimi 5 anni.</p>
<p>Parallelamente, Unione europea e India stanno negoziando un accordo autonomo riguardante le indicazioni geografiche (IG), volto a tutelare i prodotti agricoli tradizionali europei sul mercato indiano e a contrastare la concorrenza sleale.</p>
<p><strong>La tutela della Proprietà</strong> <strong>intellettuale</strong></p>
<p>L’accordo prevede, infine, un intero capitolo dedicato alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, includendo il diritto d’autore, i marchi, i disegni, i modelli e i segreti commerciali. Basandosi sui principali trattati internazionali in materia, l’intesa contribuirà ad avvicinare i sistemi normativi dell’Unione europea e dell’India in tema di proprietà intellettuale, semplificando le attività di scambio e di investimento per le imprese che fanno affidamento su tali diritti nei rispettivi mercati. Gli obiettivi sono quelli di promuovere innovazione e creatività, facilitare il commercio di beni e servizi innovativi e ridurre le barriere agli scambi, incentivando investimenti inclusivi e di lungo periodo.</p>
<p>L’accordo, tuttavia, non prevede il mutuo riconoscimento di tali diritti: per esempio, un marchio o un brevetto registrato in Europa non saranno automaticamente validi anche in India.</p>
<p><strong>Tutela della salute e sicurezza alimentare</strong></p>
<p>L’accordo non prevede un’apertura indiscriminata alle importazioni provenienti dall’India. l’Unione europea, infatti, intende continuare a tutelare alcune categorie merceologiche ritenute “sensibili”, come carne bovina, zucchero, riso, carne di pollo, latte in polvere, miele, banane, frumento tenero, aglio ed etanolo, per i quali, attualmente, è previsto ancora il mantenimento dei dazi vigenti. Alcune categorie, invece, saranno soggette a limitazioni in import, come le carni ovine e caprine, granturco dolce e uve.</p>
<p>L’obiettivo è quello di garantire la leale concorrenza tra imprese interne e indiane e, contemporaneamente, tutelare la salute e la sicurezza alimentare dei cittadini. A tal fine è stato previsto un meccanismo di salvaguardia bilaterale, attivabile qualora le importazioni dovessero evidenziare criticità e l’aumento dei controlli alle frontiere sui generi alimentari e i prodotti di origine animale e vegetale. La Commissione europea, inoltre, potenzierà la sua attività di audit, implementando il monitoraggio delle importazioni di beni “sensibili”.</p>
<p>Il testo attuale dell’accordo, tuttavia, non presenta alcun riferimento al <em>Carbon Border Adjustment Mechanism</em> (CBAM). L’assenza di qualunque riferimento, probabilmente, suggerisce che le merci CBAM (ferro, acciaio, cemento, energia elettrica) saranno soggette alla disciplina prevista dal regolamento 2023/956, senza alcuna deroga prevista a favore dell’India terzo Paese al mondo per emissioni di CO2.</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Export di rottami metallici: cambiano le modalità di notifica</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Stefano Comisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 10:51:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza_26_01]]></category>
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					<description><![CDATA[Nuove modalità di notifica per le aziende che esportano rottami metallici. Con un avviso del 1° dicembre 2025, l’Agenzia delle dogane ha pubblicato la circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), del 25 novembre 2025, che semplifica le modalità  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-2 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-2" style="--awb-text-transform:none;"><p>Nuove modalità di notifica per le aziende che esportano rottami metallici. Con un avviso del 1° dicembre 2025, l’Agenzia delle dogane ha pubblicato la circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), del 25 novembre 2025, che semplifica le modalità di notifica previste dall’art. 30 d.l. 21 marzo 2022, n. 21 (convertito con modifiche dalla legge 20 marzo 2022, n. 51).</p>
<p>La circolare introduce una nuova piattaforma informatica attraverso cui dovrà essere adempiuto l’obbligo di notifica per le esportazioni di rottami metallici, anche non originari dell’Italia, classificati ai codici doganali 7204, 7404, 7602 e 7902 della Nomenclatura Combinata.</p>
<p>I soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale, direttamente o indirettamente, fuori dall’Unione europea tali rottami devono notificare, almeno sessanta giorni prima della data di esportazione, un’informativa completa dell’operazione al MIMIT e al MAECI.</p>
<p>L’obbligo di notifica scatta in due casi: per le singole esportazioni che superano la quantità di 250 tonnellate e in caso di più esportazioni, nell’arco di un mese solare, che cumulate superino le 500 tonnellate. In quest’ultimo caso, la notifica dovrà avvenire in concomitanza all’operazione che comporta il superamento della suddetta soglia. La circolare specifica che per “operazioni effettuate nell’arco di ciascun mese solare” si intendono le esportazioni effettuate con separate dichiarazioni doganali. L’operatore deve effettuare una notifica per ciascuna operazione.</p>
<p>L’obbligo di notificazione deve essere adempiuto in maniera puntuale: eventuali errori possono dar luogo all’avvio di procedure di accertamento piuttosto gravoso. In caso di comunicazione assente o incompleta – salvo che il fatto non costituisca reato –, è prevista di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell’operazione e, comunque, non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione (art. 30, comma 3, d.l. 21/2022).</p>
<p>La circolare prevede un periodo transitorio dal 15 dicembre 2025, data di attivazione del sistema, al 15 marzo 2026, durante il quale è ancora possibile procedere alla notifica via pec. A partire dal 16 marzo 2026, la piattaforma rappresenterà l’unico canale di riferimento per la trasmissione delle notifiche sia al Ministero delle imprese e del Made in Italy che al Ministero degli affari esteri.</p>
<p>Alla piattaforma potranno accedere: il rappresentante legale dell’impresa esportatrice e altri soggetti delegati da quest’ultimo, previo caricamento della delega firmata digitalmente.</p>
<p>L’accesso al sistema deve essere eseguito tramite il sistema pubblico di identità digitale (per esempio SPID o CIE) dal rappresentante legale dell’impresa esportatrice o altri soggetti delegati da quest’ultimo, previo caricamento della delega firmata digitalmente.</p>
<p>Dopo aver effettuato l’accesso, l’utente dovrà inserire all’interno della piattaforma una serie di informazioni tra cui: la partita Iva e la ragione sociale dell’esportatore; il Paese di destinazione finale dell’esportazione; la ragione sociale del destinatario; il codice doganale dei rottami esportati (TARIC); il loro peso netto complessivo in chilogrammi e non in tonnellate; il valore in euro dei rottami alla data di notifica; la data presunta di presentazione della dichiarazione di esportazione; la qualifica del rottame esportato; l’Ufficio doganale presso il quale viene operata l’esportazione; eventuali note.</p>
<p>Entro 30 giorni dalla data presunta di presentazione della dichiarazione di esportazione, gli operatori devono procedere alla notifica, assicurando la coerenza e la completezza dei dati comunicati in sede di notifica rispetto alle informazioni registrate in ambito doganale.</p>
<p>È possibile rettificare alcune delle informazioni precedentemente dichiarate sul portale digitale (per esempio, il Paese di destinazione, la ragione sociale del destinatario, il valore in euro dei rottami alla data di notifica). Invece, non potrà essere modificato il codice TARIC delle merci esportate precedentemente dichiarato.</p>
<p>Resta valido, per il peso netto, il margine di variazione massimo del 5% in eccesso tra quanto notificato e quanto effettivamente rilevato dall’ufficio doganale al momento dell’esportazione, come indicato dal MIMIT nella circolare 23 novembre 2022.</p>
<p>A conclusione delle attività di notifica e delle eventuali rettifiche, sarà possibile scaricare dalla piattaforma un documento riepilogativo in formato PDF, firmato digitalmente e protocollato, e un file in formato Excel contenente i dati della notifica.</p>
<p>La circolare, inoltre, richiama l’obbligo per le imprese di fornire dati quanto più possibile precisi, al fine di garantire il corretto ed effettivo espletamento dell’attività di monitoraggio da parte del Tavolo permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche, istituito presso il MAECI, che svolge anche la funzione di valutare e promuovere azioni di salvaguardia compatibili con l’ordinamento europeo e internazionale (art. 30, comma 3-bis d.l. 21/2022).</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>CBAM: nuova soglia di esenzione a 50 tonnellate</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Stefano Comisi&#160;and&#160;Giovanni Belotti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 16:34:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza_25_06]]></category>
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					<description><![CDATA[Il 17 ottobre 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale UE l’attesa modifica del regolamento che ha istituito il Meccanismo europeo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM). La nuova disciplina semplifica il sistema e introduce una soglia di esenzione ampia per gli operatori che importano beni CBAM in quantità inferiore a 50 tonnellate  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-3 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-2 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-3" style="--awb-text-transform:none;"><p>Il 17 ottobre 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale UE l’attesa modifica del regolamento che ha istituito il Meccanismo europeo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM). La nuova disciplina semplifica il sistema e introduce una soglia di esenzione ampia per gli operatori che importano beni CBAM in quantità inferiore a 50 tonnellate annue. La riforma prevede anche un metodo di monitoraggio per il contrasto alle frodi, con sanzioni proporzionate in base alla gravità delle violazioni, oltre a confermare il rinvio dell’obbligo di acquisto dei certificati al 1° gennaio 2027.</p>
<p>Con il Regolamento UE 2025/2083, il sistema CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) ha subito una significativa modifica. È stata, inoltre, attribuita una maggiore rilevanza al ruolo del dichiarante CBAM autorizzato, una figura cruciale che, a partire dal 1° gennaio 2026, sarà l’unico soggetto abilitato alla compilazione e trasmissione delle dichiarazioni periodiche, oltre a costituire il soggetto che, a partire dal 2027, dovrà gestire gli adempimenti relativi all’acquisto e alla restituzione dei certificati CBAM.</p>
<p>La novità più significativa riguarda la previsione di una soglia di esenzione elevata, che dovrebbe escludere circa il 90% degli importatori dagli obblighi del meccanismo, e il rafforzamento dei controlli per contrastare le pratiche elusive, con sanzioni salatissime previste in caso di difformità. Tali disposizioni, attese ormai da mesi, entreranno in vigore il 1° gennaio 2026, e introdurranno cambiamenti significativi nelle modalità di applicazione del meccanismo.</p>
<p>A differenza del primo regolamento CBAM (Reg. UE 2023/956), che stabiliva una soglia di esenzione fondata sul valore doganale delle merci importate, ossia per importi inferiori a 150 euro, il nuovo pacchetto di misure introduce un parametro basato sulla quantità di merce importata. Con tale modifica, infatti, gli importatori che, durante l&#8217;anno civile, importano meno di 50 tonnellate di beni soggetti al CBAM, non dovranno adempiere agli obblighi di rendicontazione delle emissioni di carbonio, né saranno obbligati acquistare i certificati relativi alle emissioni. I soggetti che, invece, superano o prevedono di superare tale soglia entro la fine di ogni anno, saranno tenuti ad accreditarsi come dichiaranti CBAM autorizzati e a presentare una dichiarazione entro il 30 settembre di ogni anno.</p>
<p>Tale previsione richiederà un particolare sforzo per tutte quelle imprese che importano prodotti CBAM per quantità appena inferiori alla soglia di esenzione. In tale contesto, sarà fondamentale prevedere dei meccanismi di monitoraggio interni, per verificare costantemente che le quantità di merce importate dall’azienda risultino inferiori al parametro di esenzione.</p>
<p>Il nuovo regolamento prevede, infatti, sanzioni comprese tra 300 e 500 euro per ogni tonnellata di emissioni dichiarata in esenzione, pur avendo superato la soglia minima.</p>
<p>Per assicurare un’applicazione efficace della soglia, la Commissione UE ha stabilito che tutte le importazioni di merci soggette al CBAM dovranno essere conteggiate ai fini della sua determinazione, indipendentemente dal fatto che siano state dichiarate direttamente dall’importatore o tramite un rappresentante doganale indiretto.</p>
<p>Ulteriore novità introdotta dalle modifiche al Regolamento 956/2023 è l’istituzione di un periodo transitorio per tutti gli operatori e i rappresentanti doganali indiretti che devono qualificarsi come dichiaranti CBAM autorizzati. L’obbligo di ottenere tale qualifica, infatti, potrebbe comportare un numero elevato di domande all&#8217;inizio del 2026.</p>
<p>Per agevolare l’implementazione del regolamento e prevenire possibili disagi nelle importazioni dopo il periodo transitorio, è stato stabilito che gli importatori e i rappresentanti doganali indiretti, che presentino la domanda di autorizzazione entro il 31 marzo 2026, possano continuare a importare le merci nel corso dell&#8217;anno, anche qualora superino la soglia di massa, fino alla decisione finale in merito al rilascio dell’autorizzazione.</p>
<p>Al fine di prevenire eventuali elusioni del regolamento, è stato tuttavia previsto che, in caso di rigetto della domanda di autorizzazione, gli importatori e i rappresentanti doganali indiretti siano soggetti a sanzioni. In particolare, il regolamento prevede una sanzione di 100 euro per ogni tonnellata di emissioni, nei confronti dei richiedenti a cui l’autorizzazione sia stata successivamente negata.</p>
<p>Il regolamento di modifica del CBAM ha, inoltre, introdotto un meccanismo di monitoraggio per garantire il rispetto del nuovo parametro di esenzione, consentendo alla Commissione europea di verificare se un importatore rischi di superare il limite, anche mediante pratiche elusive. L&#8217;Autorità competente, in Italia il Ministero dell&#8217;Ambiente, avrà la facoltà di richiedere all&#8217;importatore la documentazione necessaria per accertare l’eventuale superamento della soglia.</p>
<p>Qualora l’Autorità ritenga che l’operatore non rientri tra i soggetti esentati, dovrà informarlo dell’obbligo di registrarsi come dichiarante CBAM autorizzato. Il regolamento introduce anche un sistema antifrode volto a individuare gli operatori che ricorrano ad accordi commerciali “non genuini”, ossia stipulati con il solo scopo di eludere la soglia unica basata sulla massa. Se l’Autorità dovesse accertare l’esistenza di tali pratiche, l’importatore sarà considerato autore di una grave violazione del regolamento CBAM.</p>
<p>Il nuovo regolamento, inoltre, ha sospeso l’obbligo di rendicontazione trimestrale delle emissioni di carbonio incorporate nelle merci CBAM. Per tutto il 2026, infatti, gli operatori non dovranno presentare nessuna dichiarazione, nemmeno annuale.</p>
<p>Tale meccanismo di rendicontazione periodica delle emissioni riprenderà soltanto a partire dal 2027, insieme all’obbligo di acquisto dei certificati CBAM.</p>
<p>Ulteriore novità significativa è, infine, il rinvio al 2027 dell’obbligo di acquisto dei certificati CBAM. Inizialmente, tale onere sarebbe dovuto entrare in vigore dal 1° gennaio 2026, ma la Commissione UE ha ritenuto di concedere un tempo ragionevole agli operatori CBAM per conformarsi alle modifiche apportare al regolamento, spostando di un anno la scadenza per l’acquisto dei certificati, il cui prezzo dovrebbe rispecchiare il valore delle quote di emissione EU ETS nel 2026.</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>“Made in” Cass. 22/10/2025, n. 28041</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Massimo Monosi&#160;and&#160;Stefano Comisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 16:27:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza_25_06]]></category>
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					<description><![CDATA[Annullata la sanzione sul “Made in” se l’errore è del fornitore estero. La Corte di Cassazione ha chiarito che la società importatrice non incorre nell'illecito amministrativo previsto dall'art. 4, comma 49 bis, della legge n. 350 del 1993 se ha agito con diligenza, specificando che la merce dovesse essere etichettata con "Made in China"  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-4 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-3 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-4" style="--awb-text-transform:none;"><p>Annullata la sanzione sul “Made in” se l’errore è del fornitore estero. La Corte di Cassazione ha chiarito che la società importatrice non incorre nell&#8217;illecito amministrativo previsto dall&#8217;art. 4, comma 49 bis, della legge n. 350 del 1993 se ha agito con diligenza, specificando che la merce dovesse essere etichettata con &#8220;Made in China&#8221; (Cass., sez. II, 22 ottobre 2025, n. 28041).</p>
<p>Una decisione che segna un punto di svolta nella disciplina sanzionatoria applicabile in materia di tutela del “Made in Italy”. La pronuncia conferma un orientamento volto a valorizzare il comportamento diligente dell’importatore e a circoscrivere la responsabilità solo ai casi in cui sia dimostrabile la colpa dell’operatore, riconoscendo il rilievo dell’errore del fornitore estero (caso fortuito) e del legittimo affidamento nel corretto adempimento da parte dell’esportatore.</p>
<p>Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, la Camera di commercio aveva emesso una sanzione di 22.500 euro nei confronti di una società italiana che aveva importato prodotti privi di una chiara indicazione dell’origine. L’assenza di un’etichetta “Made in China” avrebbe potuto indurre in errore il consumatore sull’effettiva provenienza della merce.</p>
<p>La società importatrice si era opposta alla sanzione, dimostrando di aver richiesto per iscritto al proprio fornitore cinese di apporre la corretta etichettatura sulla merce prima della spedizione, agendo quindi in buona fede e senza colpa.</p>
<p>In primo grado, il Tribunale di Civitavecchia ha rigettato l&#8217;opposizione proposta dalla società, confermando la sanzione irrogata. La Corte d&#8217;Appello di Roma, invece, ha riformato la decisione, rilevando che, l’azienda aveva agito in buona fede e non era nelle condizioni oggettive di verificare la merce prima che venisse sdoganata. Il rapporto commerciale consolidato con il fornitore, inoltre, rendeva legittimo l’affidamento maturato sulla corretta esecuzione dell’ordine.</p>
<p>La Camera di Commercio ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la società importatrice avrebbe potuto e dovuto verificare la merce prima dello sdoganamento, avvalendosi delle procedure doganali esistenti. Ad avviso della Camera di Commercio, sarebbe stato possibile verificare la merce sia prima della partenza dalla Cina che al suo arrivo, prima dello sdoganamento, anche in considerazione della rilevanza dell&#8217;ordine.</p>
<p>La Corte di Cassazione ha però riconosciuto che la società aveva agito con la massima diligenza, avendo chiesto per iscritto al proprio partner commerciale cinese di apporre l’etichetta “Made in China”. Per l’applicazione di una sanzione amministrativa, secondo la Legge n. 689/1981, è necessario che la violazione sia commessa almeno con colpa. Nel caso di specie, la società importatrice aveva dimostrato di aver operato con diligenza fornendo delle istruzioni scritte al fornitore.</p>
<p>I giudici di legittimità precisano che l’importatore non è tenuto a essere presente al momento della spedizione né ad aprire i colli prima dello sdoganamento, poiché l’operazione è eseguita tramite uno spedizioniere doganale. L’errore del fornitore, dunque, rientra nelle ipotesi di caso fortuito, quale evento “imprevisto e imprevedibile”, che esclude l’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo e interrompe il nesso di causalità, facendo venir meno la responsabilità dell’importatore.</p>
<p>La Corte di Cassazione ha sottolineato, inoltre, che le informazioni sull’origine estera del prodotto possono essere fornite anche nella fase di commercializzazione, in conformità alla stessa norma sanzionatoria, la quale consente al titolare o licenziatario del marchio di accompagnare la merce con un’attestazione idonea a chiarire la reale provenienza dei beni.</p>
<p>La normativa richiamata dalla Camera di Commercio (art. 58 del d.P.R. n. 43/1973, vigente all’epoca dei fatti contestati), che consente la verifica delle merci in dogana, è finalizzata a garantire l&#8217;accuratezza della dichiarazione doganale in termini di qualità, quantità e valore, e non a verificare la conformità dell&#8217;etichettatura, la quale è disciplinata per la tutela del consumatore e risponde a un obiettivo diverso, come previsto dall&#8217;art. 4, comma 49-bis, della L. 350/2003.</p>
<p>L&#8217;illecito amministrativo previsto dall&#8217;art. 4, comma 49-bis, della L. n. 350 del 2003 riguarda l&#8217;illecito uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, qualora lo stesso avvenga con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana per l&#8217;assenza di precise indicazioni sulla esatta provenienza o della dichiarazione di impegno a rendere tali informazioni in fase di commercializzazione, a trarre in inganno anche un consumatore esperto sull&#8217;effettiva origine del prodotto. In sostanza, la norma punisce l&#8217;uso di marchi di aziende italiane che potevano indurre in inganno il consumatore su prodotti o merci non originari dell&#8217;Italia senza l&#8217;indicazione precisa, in caratteri evidenti, del Paese o del luogo di fabbricazione o di produzione (Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 06/11/2014, n. 52029).</p>
<p>Nel caso in esame, non c’era l’intento di far passare la merce per &#8220;Made in Italy&#8221;, ma c&#8217;era un&#8217;assenza totale di indicazione sulla provenienza del prodotto. Inoltre, la merce non era ancora stata immessa in commercio, pertanto ai sensi della normativa l’importatore poteva ancora correggere la situazione prima che il prodotto venisse venduto, mediante una dichiarazione riportante le informazioni corrette sull’origine del prodotto.</p>
<p>Con questa ordinanza la Corte di Cassazione fornisce un importante chiarimento per le aziende: è fondamentale operare con diligenza e tutelarsi attraverso una documentazione contrattuale e commerciale ineccepibile, è necessario conservare le prove documentali delle direttive impartite ai fornitori esteri in materia di etichettatura in modo tale da poterlo dimostrare in caso di contenzioso.  In questo modo gli operatori possono provare l’assenza dell’elemento soggettivo della colpa, indispensabile per configurare l’illecito amministrativo.</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Accordo Unione Europea-USA tregua temporanea sui dazi</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Stefano Comisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2025 18:19:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza_25_05]]></category>
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					<description><![CDATA[L’Unione europea e gli Stati Uniti hanno raggiunto (temporaneamente) una tregua sui dazi, concludendo un Accordo che assicura ai prodotti europei un dazio massimo del 15%. L’intesa, giunta dopo lunghe trattative il 27 luglio 2025, si è concretizzata il 21 agosto con la pubblicazione di una Dichiarazione congiunta con gli USA. Si tratta di  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-5 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-4 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-5" style="--awb-text-transform:none;"><p>L’Unione europea e gli Stati Uniti hanno raggiunto (temporaneamente) una tregua sui dazi, concludendo un Accordo che assicura ai prodotti europei un dazio massimo del 15%. L’intesa, giunta dopo lunghe trattative il 27 luglio 2025, si è concretizzata il 21 agosto con la pubblicazione di una Dichiarazione congiunta con gli USA.</p>
<p>Si tratta di un’intesa “quadro” che non può essere assimilata a un accordo di libero scambio (<em>Free Trade Agreement, FTA</em>), come definito ai sensi dell’art. XXIV, paragrafo 8 b) dell’Accordo GATT 1994. Un accordo implicherebbe una progressiva e completa riduzione o eliminazione dei dazi e delle barriere commerciali tra Paesi firmatari. La tregua stipulata tra UE e USA, diversamente, è un accordo asimmetrico che non dispone un progressivo smantellamento del regime daziario, ma al contrario, contempla un dazio generale statunitense, più elevato di quello antecedente al c.d. <em>Liberation day</em> (2 aprile 2025) e, soltanto sul versante europeo, l’azzeramento delle tariffe sui prodotti industriali. Si tratta, dunque di un “<em>Framework Agreement</em>”, ossia un documento che sancisce un’intesa politica iniziale, lasciando aperta la definizione futura per approfondire e ampliare gli impegni delle parti.</p>
<p>Ma in quale pregresso di inserisce questa tregua?</p>
<p>Unione europea e Stati Uniti vantano la più importante relazione bilaterale commerciale e di investimento e la relazione economica più integrata al mondo, rappresentando quasi il 30% degli scambi mondiali di beni e servizi e il 43% del PIL globale. Per tale motivo, raggiungere un’intesa era indispensabile.</p>
<p>A differenza degli accordi conclusi dagli Stati Uniti con altri partener, l’aliquota del 15% è omnicomprensiva, si tratta di un dazio globale che non si somma a quelle già esistenti. In particolare, il dazio sui beni UE non si cumula con eventuali dazi già previsti per le importazioni negli Stati Uniti (cosiddetti dazi MFN), ma assorbe tali misure, sostituendole integralmente. I dazi MFN continueranno ad applicarsi soltanto se superiori al 15%, senza ulteriori aggravi.</p>
<p>La tregua dovrebbe assicurare un dazio zero per i farmaci generici europei a partire dal 25 settembre, estesa anche ai relativi ingredienti e precursori chimici. Per tali prodotti non trova applicazione neppure il dazio MFN, in linea con l’Accordo dell’Uruguay Round del 1995. Gli altri prodotti farmaceutici, tuttavia, restano sottoposti a un’indagine avviata dall’Amministrazione Trump. Nell’’Accordo quadro le parti avevano previsto un limite massimo: anche qualora l’inchiesta avesse portato all’introduzione di misure tariffarie, i dazi non avrebbero dovuto superare il 15%, a fronte di un’aliquota del 200% minacciata a luglio 2025 e di un’aliquota del 100% annunciata da Trump con un post nella notte del 26 settembre scorso, con decorrenza dal 1° ottobre. Trump potrebbe in tal modo già violare la tregua.</p>
<p>Tra i beni UE maggiormente esportati negli USA e più colpiti dalla guerra commerciale figurano anche le automobili. Nella dichiarazione congiunta, Unione europea e Stati Uniti hanno previsto la riduzione dell’imposta doganale del 27,5% (2,5% dazio MFN + 25% dazio previsto dal Proclama n. 10908, 26 marzo 2025). In particolare, per il settore automotive con un dazio MFN superiore al 15%, continuerà ad applicarsi esclusivamente tale aliquota, mentre per quelle soggette a una tariffa MFN inferiore al 15%, sarà applicata un’aliquota combinata tra dazio MFN e quello previsto dalla normativa USA, per un tetto massimo del 15%. A seguito delle proposte della Commissione europea per l’eliminazione dei dazi sui prodotti industriali statunitensi e all’accesso preferenziale per prodotti ittici e agricoli non sensibili, gli USA, con l’Avviso pubblicato sul Federal Register il 25 settembre 2025, hanno dato attuazione alla riduzione del dazio sulle auto con effetto retroattivo dal 1° agosto 2025, garantendo alle case automobilistiche europee un risparmio stimato di circa 500 milioni di euro.</p>
<p>Nel settore agrifood, nei primi mesi del 2025 le esportazioni agroalimentari UE negli USA hanno raggiunto un valore di 7,9 miliardi di euro, pari al 13% del totale delle esportazioni di tali beni europei, in aumento dell’11% rispetto al 2024. Tra i prodotti di maggior interesse spiccano il vino e gli alcolici.</p>
<p>Nonostante il ruolo di primo piano del vino nell’export agroalimentare, tuttavia, il settore vinicolo italiano è rimasto escluso dalle esenzioni tariffarie concordate. Tali prodotti erano tradizionalmente soggetti a imposte doganali molto contenute, circa 19 centesimi per litro, ma con l’esclusione dall’Accordo quadro si ritrovano ora gravati da un regime impositivo più gravoso che li assoggetta al tetto massimo tariffario del 15%, con un sensibile aggravio di costi per tutti i prodotti di alto valore.</p>
<p>L’Unione europea ha annunciato, però, di aver rinnovato le trattative con gli USA, affinché anche il vino possa rientrare tra le categorie esonerate dalle nuove misure daziarie.</p>
<p>Tra i beni esclusi dall’aliquota del 15% figurano anche i prodotti in acciaio e alluminio, insieme ai loro derivati, che attualmente scontano un dazio del 50%. L’Accordo, tuttavia, è un primo passo nella definizione dei negoziati tra i due blocchi commerciali, con l’obiettivo di introdurre in futuro un sistema di quote, attraverso la previsione di contingenti daziari.</p>
<p>La tregua include anche l’impegno congiunto di UE e Stati Uniti a ridurre le barriere non tariffarie. In particolare, è previsto il reciproco riconoscimento degli standard automobilistici, la semplificazione dei certificati sanitari per carne suina e latticini, nonché un intervento sull’EUDR per creare un regime specifico destinato agli esportatori statunitensi. Sul fronte ambientale, la Commissione europea ha, inoltre, promesso maggiore flessibilità nell’attuazione del CBAM, per attenuare l’impatto sulle PMI e sui flussi commerciali.</p>
<p>Dal lato europeo la Commissione europea si è impegnata ad azzerare i dazi su tutti i prodotti industriali provenienti dagli Stati Uniti, inclusi macchinari, componentistica, legno e pasta di legno, carta e cartone, ceramica, cuoio e automobili, che passeranno dall’attuale 10% allo 0%. È, inoltre, previsto un accesso preferenziale al mercato per un’ampia gamma di prodotti agricoli e ittici “non sensibili” tramite 20 contingenti tariffari a dazio zero, tra questi figurano frutti di mare, merluzzo dell’Alaska, frutta a guscio, cereali, latticini, carne suina e di bisonte. Alcuni ortaggi, pomodori e arance godranno anch’essi di un regime daziario pari a zero, pur restando soggetti a dazi specifici calcolati in base a peso o volume. Restano, invece, esclusi i prodotti considerati “sensibili”, quali carne bovina, pollame, riso ed etanolo.</p>
<p>Un’ulteriore misura riguarda la proroga del regime di esenzione del dazio per l’aragosta statunitense, ora estesa anche ai prodotti trasformati. Tutte le concessioni si applicheranno esclusivamente ai beni di origine statunitense, ossia a prodotti sottoposti a una sostanziale lavorazione negli Stati Uniti.</p>
<p>L’Unione europea ha, inoltre, assunto impegni strategici nei confronti di Washington: garantirà l’acquisto di chip per l’intelligenza artificiale per un valore di circa 40 miliardi di dollari (circa 34 miliardi di euro), importerà gas naturale liquefatto (GNL) statunitense per un totale di 750 miliardi di dollari (644 miliardi di euro) entro il 2027 e destinerà almeno 600 miliardi di dollari (oltre 515 miliardi di euro) a investimenti nei principali settori dell’economia americana entro il 2029.</p>
<p>Le proposte legislative della Commissione europea prevedono che le concessioni abbiano, in linea di principio, una durata illimitata, ma includono un’importante clausola di salvaguardia per cui l’UE si riserva la possibilità di sospendere le misure in caso di mancato rispetto degli impegni assunti dagli Stati Uniti nella Dichiarazione congiunta. L’UE si riserva, infine, la possibilità di adottare ulteriori misure di salvaguardia qualora le importazioni statunitensi minaccino di causare un grave pregiudizio all’industria europea.</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Circolare n.13/2025: come diventare SOAC</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Stefano Comisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 10:50:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza_25_04]]></category>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-6 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-5 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-6" style="--awb-text-transform:none;"><p>La circolare 13 giugno 2025 n. 13/D fornisce i primi chiarimenti operativi in merito alla riforma della disciplina delle accise di cui al D.Lgs. 43/2025. Tra le principali novità vi è l&#8217;introduzione dei SOAC (Soggetti obbligati accreditati), figura innovativa chiaramente ispirata a quella dell’Operatore economico autorizzato (Aeo). Si tratterà di soggetti che operano in settori soggetti ad accise, ai quali l&#8217;Agenzia delle dogane riconoscerà una particolare affidabilità e professionalità, oltre all&#8217;esonero, totale o parziale, di prestare una cauzione sulle merci introdotte in deposito accise.</p>
<p>La certificazione attesterà la competenza e la serietà dell’azienda, incentivando la compliance con l’Agenzia delle dogane e monopoli e incrementando la competitività e il rating, anche nei confronti dei clienti. Gli operatori SOAC potranno avvalersi di specifici vantaggi fiscali, sia diretti che indiretti. L’agevolazione è finalizzata a ridurre gli oneri burocratici ed economici, oltre ad accrescere la competitività tra gli operatori del settore.</p>
<p>L&#8217;Agenzia delle dogane chiarisce che, mentre per le restanti disposizioni il decreto legislativo di revisione della materia delle accise ha previsto l&#8217;attuazione definitiva al 1° gennaio 2026, per la disciplina dei SOAC occorrerà attendere la pubblicazione di un Decreto ministeriale attuativo, che fornirà le modalità operative di presentazione della domanda di dell&#8217;accreditamento, oltre a stabilire gli standard e i criteri di assegnazione dei punteggi per il riconoscimento e l&#8217;attribuzione della qualifica.</p>
<p>I chiarimenti della circolare mirano, in particolare, a definire i requisiti soggettivi e oggettivi che i richiedenti devono dimostrare di possedere per poter essere ammessi alla procedura di riconoscimento della qualifica di SOAC. La sussistenza di tali requisiti di accreditamento è particolarmente rilevante, in quanto la mancata conformità anche a uno solo di questi criteri, comporta l&#8217;automatica inammissibilità all&#8217;iter procedimentale per il riconoscimento dell&#8217;accreditamento.</p>
<p>L&#8217;Agenzia rende noto che la qualifica di SOAC non potrà essere attribuita a tutti gli operatori del settore delle accise. A richiedere l’accreditamento potranno essere soltanto gli operatori specificatamente individuati dal Testo unico accise (Tua, d.lgs. 504/1995). In particolare, potranno ottenere la qualifica di SOAC: gli esercenti un deposito fiscale nell&#8217;ambito dei prodotti energetici, alcolici e dei tabacchi lavorati; le Società registrate o i soggetti autorizzati a sostituirla che operano nell&#8217;ambito del carbone, della lignite e del c.d. coke, nonché i venditori e coloro che procedono alla fatturazione ai consumatori finali di energia elettrica e gas naturale. La circolare dell&#8217;Agenzia delle dogane focalizza l&#8217;attenzione anche sui requisiti oggettivi previsti per l&#8217;ottenimento dell&#8217;accreditamento, volti a comprovare la propria conformità e professionalità rispetto alla normativa accise. Per accedere alle semplificazioni previste per i SOAC, gli operatori dovranno dimostrare di:</p>
<ul>
<li>operare in uno dei settori accise interessati (prodotti energetici, alcolici, tabacchi, gas naturale, energia elettrica, carbone, lignite e coke) da almeno cinque anni continuativi;</li>
<li>non aver riportato condanne penali per reati tributari, finanziari o fallimentari, o per delitti non colposi con pena detentiva, né essere sottoposti a procedimenti concorsuali o violazioni gravi e ripetute delle normative fiscali e doganali, nel quinquennio precedente alla richiesta;</li>
<li>non essere destinatari, nel quinquennio antecedente alla richiesta, di sentenze, anche non definitive, di condanna oppure di patteggiamento;</li>
<li>non essere soggetti a strumenti di regolazione della crisi e dell&#8217;insolvenza o a procedure di insolvenza nel quinquennio antecedente alla richiesta;</li>
<li>in caso di persona giuridica richiedente, non essere incorsa, nel quinquennio antecedente la richiesta, in provvedimenti sanzionatori pecuniari o interdittivi ai sensi del D.Lgs. 231/2001.</li>
</ul>
<p>L’Agenzia specifica che, eccetto nel caso di sanzioni 231, i requisiti oggettivi di ammissibilità per l’accreditamento dovranno essere soddisfatti dai soggetti apicali, ossia da chi ha funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’impresa, nonché da chi gestisce o controlla effettivamente l’azienda. In merito alle sanzioni amministrative nel settore accise, l’Agenzia chiarisce che queste non influenzeranno l’ammissibilità all’accreditamento, ma saranno prese in considerazione per valutare l’affidabilità del richiedente.</p>
<p>Oltre ai criteri ostativi, che incidono sulla possibilità di presentare o meno l&#8217;istanza di accreditamento, l&#8217;affidabilità e la professionalità degli operatori dovrà essere valutata con riferimento a una serie di requisiti. La piena conformità ai criteri fissati per il riconoscimento della qualifica potrebbe consentire al richiedente di ricevere un esonero totale dall&#8217;obbligo di prestare una cauzione sull&#8217;accisa gravante sulle merci in deposito. Diversamente, se il soggetto dovesse risultare soltanto in parte conforme a tali requisiti, potrà ottenere un punteggio inferiore e, dunque, potrà essergli riconosciuto un esonero parziale e proporzionale dalla cauzione.</p>
<p>Sono previste anche una serie di condizioni necessarie che saranno oggetto di valutazione, al fine di attribuire un determinato grado di affidabilità dell’azienda. Tali requisiti attengono all’esistenza di una struttura organizzativa efficiente ed efficace. L&#8217;Agenzia delle dogane rileva che sarà il Decreto ministeriale di attuazione della disciplina SOAC a fissare concretamente i precetti per l&#8217;assegnazione di questo punteggio. Tuttavia, la circolare riconosce la presenza già nota di alcuni importanti profili di affidabilità che dovranno essere rispettati dal richiedente l&#8217;accreditamento.</p>
<p>L&#8217;Amministrazione finanziaria dovrà soprattutto analizzare e valutare:</p>
<ul>
<li>la professionalità del richiedente, con particolare riguardo al possesso di capacità tecniche adeguate al livello di operazioni svolte nell&#8217;esercizio degli impianti di prodotti sottoposti ad accisa;</li>
<li>l&#8217;organizzazione aziendale, tra cui la funzionalità dell&#8217;impianto, la struttura logistica per la movimentazione delle merci, la dotazione di strumenti elettronici per il colloquio telematico con l&#8217;Agenzia e la contabilizzazione dei beni;</li>
<li>la solvibilità finanziaria, rapportata allo specifico settore di attività del richiedente;</li>
<li>la filiera di approvvigionamento, con specifico riferimento all&#8217;affidabilità fiscale della catena dei fornitori dei prodotti.</li>
</ul>
<p>La circolare stabilisce che la valutazione dei criteri di affidabilità dovrà essere fatta tenendo conto del periodo che va dal quinquennio precedente la presentazione dell’istanza fino alla conclusione dell’istruttoria. In altre parole, l’Agenzia delle dogane considererà solo gli ultimi cinque anni di attività del richiedente, escludendo situazioni precedenti.</p>
<p>Per accertare la sussistenza di tali requisiti, infine, l&#8217;Amministrazione finanziaria potrà avvalersi di numerosi strumenti di monitoraggio e verifica, tra cui anche la possibilità di accedere presso i locali del richiedente ed effettuare sopralluoghi presso gli stabilimenti di svolgimento dell&#8217;attività d&#8217;impresa.</p>
<p>La durata dell&#8217;accreditamento, una volta ottenuto, avrà validità quadriennale. L&#8217;Agenzia delle dogane monitorerà costantemente i presupposti per il mantenimento della posizione privilegiata dell&#8217;operatore. Se dovessero emergere delle circostanze che potranno compromettere l&#8217;affidabilità e la professionalità dell&#8217;operatore SOAC, l&#8217;Agenzia delle dogane potrà modificare o revocare l&#8217;autorizzazione del soggetto accreditato.</p>
<p>In tal caso, la circolare chiarisce che l&#8217;operatore interessato, che beneficiava di un esonero cauzionale, seppur solo parziale, sarà tenuto entro quindici giorni, in caso di revoca, o entro trenta giorni, in caso di riforma o revisione dell&#8217;autorizzazione, a prestare o adeguare la cauzione dovuta sulle merci presenti nel deposito accise.</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Semplificazioni CBAM:  nuova soglia di esenzione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Stefano Comisi&#160;and&#160;Giovanni Belotti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 10:48:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza_25_04]]></category>
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					<description><![CDATA[Si attende l’approvazione formale da parte di Parlamento UE e Consiglio della modifica alle norme del Meccanismo europeo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM). I vertici dell’Unione europea hanno raggiunto un’intesa volta a semplificare notevolmente le funzioni e l’applicabilità del meccanismo, riconoscendo un’esenzione per la maggior parte degli importatori dagli obblighi del CBAM,  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-7 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-6 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-7" style="--awb-text-transform:none;"><p>Si attende l’approvazione formale da parte di Parlamento UE e Consiglio della modifica alle norme del Meccanismo europeo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM). I vertici dell’Unione europea hanno raggiunto un’intesa volta a semplificare notevolmente le funzioni e l’applicabilità del meccanismo, riconoscendo un’esenzione per la maggior parte degli importatori dagli obblighi del CBAM, soprattutto le PMI e i privati, ma garantendo ugualmente un’ampia copertura delle emissioni di gas a effetto serra.</p>
<p>Il CBAM è uno strumento che, a partire da ottobre del 2023, richiede gli sforzi di molte aziende europee per la rendicontazione e la tracciatura delle emissioni di carbonio generate nei processi produttivi di alcune categorie merceologiche come ferro, acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno.</p>
<p>Tra le novità più significative della riforma vi è l’introduzione di una nuova soglia di esenzione, che dovrebbe escludere oltre il 90% degli importatori dagli oneri previsti dal meccanismo. Attualmente, il regolamento CBAM (Reg. UE 2023/956) prevede un parametro di esenzione estremamente limitato, nei soli confronti di quelle importazioni ritenute di valore “trascurabile”, ossia inferiori a 150 euro. La Commissione europea riconosce che l’attuale meccanismo può avere un enorme impatto sulle piccole e medie imprese dell’UE che importano merci CBAM soltanto occasionalmente. L’attuale soglia, inoltre, essendo espressa in valore monetario, rischia di non rispecchiare il reale obiettivo del CBAM, che sarebbe quello di ridurre al minimo la delocalizzazione delle emissioni di CO2, imponendo un prezzo sul carbonio per le merci importate da Paesi con norme ambientali meno rigorose. Per tale ragione, la proposta di regolamento prevede l’introduzione di una soglia di esenzione pari a 50 tonnellate di massa netta di merce l’anno. In questo modo, gli operatori che nel corso dell’anno solare importano quantità di prodotti CBAM al di sotto di tale parametro, saranno considerati “importatori occasionali” e, pertanto, non dovranno ottemperare agli obblighi dichiarativi e di acquisto dei certificati. La Commissione europea, tuttavia, si riserva il diritto di monitorare lo stato delle importazioni di ciascun operatore, poiché in caso di superamento della soglia questi ultimi saranno tenuti ad accreditarsi e a rispettare gli adempimenti del meccanismo.</p>
<p>Nonostante l’introduzione del nuovo parametro di esenzione, l’Unione Europea intende preservare la copertura complessiva delle emissioni di CO2 prevista dal regolamento CBAM. La soglia delle 50 tonnellate annue di massa netta, infatti, non rappresenterà un limite fisso, ma un dato variabile suscettibile di modifica, in funzione delle esigenze di garanzia e di controllo ambientale. Secondo le stime della Commissione, sono attualmente circa 182 mila gli importatori che si trovano al di sotto di tale soglia, i quali tuttavia rappresentano meno dell’1% delle emissioni complessivamente coinvolte dal meccanismo. Di conseguenza, il parametro delle 50 tonnellate l’anno potrà aumentare o diminuire, al fine di garantire un livello di copertura elevato, stimato tra il 95% e il 99% delle emissioni totali interessate dal CBAM.</p>
<p>Il nuovo regolamento prevede anche la concessione di più tempo alle imprese che rientrano nell’ambito di applicazione del meccanismo, facendo slittare al 2027 l’obbligo di acquisto dei certificati CBAM. La fase definitiva del meccanismo inizierà il 1° gennaio 2026 e gli importatori, a partire da tale data, avrebbero dovuto cominciare ad acquistare un numero di certificati corrispondente alla quantità di gas serra impiegati nei processi produttivi. La Commissione UE, tuttavia, tiene conto delle numerose istanze formulate dai rappresentanti delle imprese UE e prende atto delle significative criticità che presenta il meccanismo. Uno dei principali problemi riscontrati nel corso del periodo transitorio, infatti, è relativo alle difficoltà per gli operatori nell’acquisire dati e informazioni sulle emissioni legate ai prodotti importati direttamente dalle imprese estere. L’atteggiamento dei fornitori spesso impedisce od ostacola l’adempimento dichiarativo degli importatori europei. Con tali nuove previsioni la Commissione compie, dunque, un netto dietrofront rispetto ai piani iniziali, dando precedenza alla necessità di minimizzare i costi per le imprese europee.</p>
<p>Le modifiche, ora in attesa della ratifica formale da parte del Legislatore UE, prevedono anche una generale revisione dell’impianto sanzionatorio CBAM, che attualmente stabilisce misure pecuniarie pari a 100 euro per ciascun certificato che il dichiarante autorizzato non restituisce entro il 31 maggio di ogni anno. Tali disposizioni, peraltro, risultano particolarmente rigide e gravose, considerato che non prevedono nessuna forma di riduzione o modulazione della sanzione in base alle circostanze specifiche del caso o alla personalità dell’agente. Per tale motivo, la Commissione UE ha stabilito un sistema flessibile, che consenta di limitare l’importo della sanzione, tenendo conto di diversi elementi, tra cui la quantità di informazioni omesse, il grado di cooperazione e tempestività del dichiarante nel rispondere alle richieste, l’eventuale involontarietà della condotta e l’eventuale presenza di precedenti. Tale previsione potrebbe ridimensionare notevolmente il meccanismo sanzionatorio del CBAM, che sarebbe ora adeguato ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività.</p>
<p>Tra le modifiche in fase di approvazione definitiva figurano anche norme sugli adempimenti dei dichiaranti CBAM autorizzati, ossia le uniche figure accreditate che, a partire dal 1° gennaio 2026, potranno importare merci soggette al CBAM e ottemperare agli obblighi di dichiarazione e acquisto dei certificati relativi al meccanismo. Nell’ottica di accelerare i tempi di accreditamento, la Commissione UE propone la facoltatività della “procedura di consultazione”, un’attività prodromica e attualmente necessaria, che l’Autorità deve avviare con il richiedente ai fini dell’ottenimento della certificazione di dichiarante CBAM autorizzato. Le modifiche, inoltre, prevedono l’introduzione di un “rappresentante CBAM”, ossia un soggetto qualificato (per esempio, uno spedizioniere o un consulente esperto in materia doganale), che potrà presentare la dichiarazione annuale per conto del dichiarante CBAM autorizzato. L’esecutivo UE intende, altresì, semplificare gli adempimenti relativi alla raccolta dei dati presso i fornitori extra-UE, proponendo l’utilizzo dei valori predefiniti anche nella fase definitiva.</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Riforma 2025: novità e implicazioni</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Stefano Comisi&#160;and&#160;Tatiana Salvi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 08:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza_25_03]]></category>
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					<description><![CDATA[Introduzione dei Soggetti Obbligati Accreditati (SOAC) È stato pubblicato in data 4 aprile 2025 sulla Gazzetta Ufficiale il D. lgs. 28 marzo 2025, n. 43 che riforma il sistema nazionale accise, introducendo diverse interessanti novità. La riforma si propone di rendere più efficienti e veloci le procedure e di adattare il sistema alle nuove esigenze del  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-8 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-7 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-8" style="--awb-text-transform:none;"><p><strong>Introduzione dei Soggetti Obbligati Accreditati (SOAC)</strong></p>
<p>È stato pubblicato in data 4 aprile 2025 sulla Gazzetta Ufficiale il D. lgs. 28 marzo 2025, n. 43 che riforma il sistema nazionale accise, introducendo diverse interessanti novità. La riforma si propone di rendere più efficienti e veloci le procedure e di adattare il sistema alle nuove esigenze del mercato e del commercio internazionale.</p>
<p>All’art. 9 ter e seguenti del D.lgs. 504/1995 (testo unico accise, TUA) introduce i cosiddetti “Soggetti Obbligati Accreditati” (SOAC). Si tratta di figure accreditate dall&#8217;Agenzia delle dogane al versamento delle imposte e meritevoli di un alto livello di affidabilità fiscale.</p>
<p>Questa nuova certificazione prende spunto evidentemente dalla figura dell’AEO e segna un nuovo step nell’evoluzione della collaborazione tra dogane e operatori.</p>
<p>Il controllo delle Dogane per conferire tale accreditamento si baserà su diversi requisiti, tra cui professionalità, organizzazione aziendale, solvibilità finanziaria, correttezza delle fonti di approvvigionamento e comprovata conformità alle prescrizioni normative e fiscali. Occorre, pertanto, prepararsi ad audit molto approfonditi con un’attenta due diligence.</p>
<p>I soggetti SOAC potranno beneficiare di un’esenzione, totale o parziale, dall’obbligo di prestare cauzione per l’introduzione delle merci nei depositi accise. A tal fine, sono previsti tre livelli di affidabilità, ciascuno dotato di una validità di quattro anni. La valutazione sull’affidabilità sarà espressa attraverso un punteggio da 1 a 100, con un minimo di 60 punti necessario per ottenere la certificazione. L’Amministrazione doganale potrà revocare l’agevolazione qualora vengano meno i requisiti richiesti.</p>
<p>I soggetti accreditati saranno tenuti a fornire, entro cinque giorni dalla richiesta dell’Agenzia, tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per verificare la permanenza dei requisiti di affidabilità.</p>
<p>Gli operatori SOAC potranno, inoltre, beneficiare di agevolazioni fiscali, volte a ridurre gli oneri burocratici e ad accrescere la competitività tra gli operatori.</p>
<p>È prevista anche una disciplina transitoria per chi già godeva di un esonero cauzionale, con lo scopo di evitare vuoti di tutela, prima del definitivo passaggio al nuovo sistema.</p>
<p>Al momento si attendono i decreti attuativi per determinare l’entrata in vigore della nuova certificazione, nonché delle ulteriori istruzioni relative alla procedura di accreditamento.</p>
<p><strong>Gas naturale ed energia elettrica: nuove modalità di pagamento e dichiarative</strong></p>
<p>La riforma introduce agli articoli 26 e seguenti del TUA importanti cambiamenti anche per quanto riguarda le accise su gas naturale ed energia elettrica. In particolare, viene superato il sistema dell’acconto “storico”, che prevedeva il versamento di rate mensili calcolate sui consumi dell’anno precedente. Al suo posto è stato adottato un nuovo modello di pagamento mensile, basato sui quantitativi di gas naturale ed energia elettrica effettivamente ceduti ai consumatori e regolarmente fatturati. A integrazione del nuovo sistema, saranno introdotte dichiarazioni semestrali, in sostituzione di quelle annuali, contenenti tutte le informazioni necessarie per la liquidazione dell’imposta. L’obiettivo è rendere gli adempimenti fiscali più proporzionati ai consumi effettivi e rafforzare la prevenzione delle frodi. I SOAC con livello di affidabilità avanzato potranno comunque scegliere di continuare a presentare la dichiarazione in forma annuale.</p>
<p>Sempre con riferimento al settore del gas naturale, sono stati sostituiti i termini “usi civili” e “usi industriali” con “usi domestici” e “usi non domestici” (art. 26 TUA), al fine di riflettere in modo più preciso la reale distinzione tra gas ed elettricità. Rientra nella prima categoria il gas naturale utilizzato nelle unità immobiliari a scopo abitativo, quello destinato alla produzione di energia elettrica per la cessione a terzi per uso residenziale, nonché il gas distribuito per il rifornimento di serbatoi di autoveicoli. In via residuale, tutto il gas naturale non rientrante in queste categorie sarà considerato destinato a “usi non domestici”.</p>
<p>Per tali disposizioni l’entrata in vigore è posticipata al 1° gennaio 2026.</p>
<p><strong>Novità per il settore vitivinicolo: produzione e commercializzazione di vino dealcolato</strong></p>
<p>Il decreto accise introduce rilevanti novità anche per il settore vitivinicolo. Le cantine e i produttori di alcolici avranno la possibilità di ottenere alcol etilico attraverso il processo di dealcolazione del vino, con una semplificazione degli adempimenti e una maggiore possibilità di diversificare l’offerta. Il nuovo articolo 33-ter TUA richiama le disposizioni dell’articolo 18 del medesimo testo unico accise, estendendo la facoltà di produrre vino dealcolato anche ai titolari di depositi fiscali autorizzati alla produzione di vino o di prodotti alcolici intermedi. La nuova normativa semplifica e armonizza le procedure, consentendo ai suddetti impianti di ottenere alcol etilico direttamente dal processo di dealcolazione. L&#8217;alcol ottenuto dovrà confluire in un recipiente sigillato dal personale finanziario.</p>
<p>Un successivo decreto definirà le condizioni di autorizzazione alla produzione e le procedure semplificate per l&#8217;accertamento e la contabilizzazione dell&#8217;alcol etilico prodotto.</p>
<p>Il Ministero dell&#8217;Agricoltura ha chiarito che la produzione dovrà avvenire in stabilimenti muniti di licenza di deposito fiscale. Prima dell&#8217;avvio della produzione, sarà necessario trasmettere una PEC alla sede ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari) competente, indicando la categoria e la quantità di vino da dealcolare. Se il grado alcolico risulterà inferiore allo 0,5%, il prodotto sarà etichettato come “dealcolato”; se superiore, verrà definito “parzialmente dealcolato”.</p>
<p>La classificazione doganale del vino dealcolato potrebbe costituire un vantaggio strategico, consentendo di aggirare eventuali restrizioni daziarie future, dato anche il complicato attuale scenario internazionale.</p>
<p>Anche per tali disposizioni l’entrata in vigore è posticipata al 1° gennaio 2026</p>
<p><strong>Riallineamento dell’aliquota del gasolio e altre misure fiscali: impatti e semplificazioni</strong></p>
<p>Tra le misure confermate dalla riforma accise rispetto al disegno di legge iniziale, resta il piano di riallineamento graduale dell&#8217;aliquota del gasolio a quella della benzina, con alcune eccezioni per utilizzi specifici, come il gasolio agricolo, il cosiddetto “gasolio commerciale” destinato ai trasporti e i biocarburanti impiegati tal quali. L&#8217;obiettivo è ridurre i sussidi ambientalmente dannosi (SAD), garantendo un&#8217;attuazione che attenui l&#8217;impatto delle modifiche sul mercato.</p>
<p>È confermata l’abolizione dell’obbligo di presentare denuncia e ottenere la licenza fiscale per la vendita di prodotti alcolici, sostituita da una semplice comunicazione da inoltrare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). La riforma prevede inoltre l’estensione della durata delle autorizzazioni per la vendita di tabacchi e prodotti liquidi da inalazione tramite patentino, con applicazione automatica anche alle licenze già esistenti. Resta comunque fermo il potere di revoca qualora vengano meno i requisiti originariamente previsti.</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Dichiarante CBAM autorizzato: nuova certificazione per gli importatori</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2025/04/17/dichiarante-cbam-autorizzato-nuova-certificazione-per-gli-importatori/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Stefano Comisi&#160;and&#160;Serena Adamo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 15:40:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza_25_02]]></category>
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					<description><![CDATA[Dal 28 marzo 2025 è possibile diventare dichiaranti CBAM autorizzati. L’Unione europea ha, infatti, pubblicato, in data 18 febbraio 2025, il Regolamento di esecuzione UE 2025/486, che ha reso possibile ottenere la nuova certificazione per le imprese importatrici delle c.d. “merci CBAM” (cemento, acciaio, ferro, alluminio, energia elettrica, fertilizzanti e idrogeno).  A partire da  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-9 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-8 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-9" style="--awb-text-transform:none;"><p>Dal 28 marzo 2025 è possibile diventare dichiaranti CBAM autorizzati.</p>
<p>L’Unione europea ha, infatti, pubblicato, in data 18 febbraio 2025, il Regolamento di esecuzione UE 2025/486, che ha reso possibile ottenere la nuova certificazione per le imprese importatrici delle c.d. “merci CBAM” (cemento, acciaio, ferro, alluminio, energia elettrica, fertilizzanti e idrogeno).  A partire da fine marzo, pertanto, importatori e rappresentanti doganali indiretti possono attivarsi per presentare la propria richiesta di ottenimento del nuovo status.</p>
<p>Avviata nell&#8217;ottobre 2023, la prima fase di implementazione del CBAM resterà in vigore fino al 31 dicembre 2025. Durante tale periodo, gli operatori possono importare beni soggetti al CBAM nel territorio europeo senza necessità di qualifiche specifiche, purché presentino in Dogana una dichiarazione di immissione in libera pratica.</p>
<p>La qualifica di dichiarante autorizzato CBAM sarà, invece, obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2026, nonostante la recente proposta di rinvio della seconda fase del meccanismo al 31 gennaio 2027 da parte della Commissione europea.</p>
<p>Il dichiarante autorizzato dovrà essere stabilito in uno Stato membro dell’Unione europea e garantire l’accuratezza e la veridicità dei valori sulle emissioni di gas a effetto serra da comunicare all’Autorità competente.</p>
<p>A partire dal 28 marzo scorso, tuttavia, importatori e rappresentanti doganali sottoposti agli adempimenti dichiarativi del CBAM, possono già presentare le loro domande trasmettendo apposita richiesta mediante il registro CBAM, ossia la stessa piattaforma attraverso cui comunicano i dati delle emissioni di gas a effetto serra contenute nei beni CBAM che importano.</p>
<p>La richiesta di autorizzazione deve contenere le informazioni del richiedente, con precisa indicazione di: generalità (nome, cognome e indirizzo); codice EORI;  principale attività svolta nell’Unione europea, nonché una dichiarazione attestante la non soggezione del richiedente a debiti fiscali nazionali; l’assenza di gravi violazioni, per almeno cinque anni, della norma doganale unionale; informazioni necessarie a dimostrare la capacità finanziaria e operativa del richiedente; una stima del valore monetario e del volume di importazioni di merci nel territorio UE e, infine, l’eventuale indicazione dei soggetti per conto dei quali il dichiarante agisce.</p>
<p>Ai sensi dell’articolo 4 Reg. UE 2025/486 l’Autorità nazionale ha a disposizione 120 giorni di tempo dalla data di acquisizione della richiesta per poter rilasciare l’autorizzazione al richiedente.</p>
<p>Sono 180, tuttavia, i giorni a disposizione per poter decidere sul rilascio delle autorizzazioni presentate prima del 15 giugno 2025.</p>
<p>Al fine di concedere l’autorizzazione, l’Autorità è tenuta ad aprire una procedura di consultazione con il soggetto richiedente. Il contraddittorio è avviato in modalità telematica attraverso il portale CBAM, coinvolgendo tutte le parti interessate, e deve svolgersi entro 45 giorni dalla presentazione della domanda. Nel corso della consultazione, il richiedente deve confermare di non essere già titolare dello status di dichiarante CBAM autorizzato e di non aver già presentato una domanda in un altro Stato membro UE. Se il parere dell’Autorità sulla richiesta di certificazione ha esito negativo, il richiedente ha 30 giorni di tempo per presentare osservazioni. Decorso tale termine, la decisione di rigetto diventa definitiva. Al contrario, se l&#8217;Autorità decide di concedere lo status di dichiarante CBAM autorizzato, tale certificazione è registrata direttamente nel portale CBAM e avrà effetto a partire dal giorno successivo alla data di registrazione. È assegnato un numero identificativo in relazione al conto CBAM del dichiarante e dovrà essere indicato, inoltre, lo Stato membro UE e l’Autorità competente che l’ha rilasciata.</p>
<p>L’articolo 17, par. 2, Reg. UE 2023/956 si occupa di stabilire quali sono i criteri che l’Autorità nazionale competente deve tenere in considerazione per decidere sul rilascio dell’autorizzazione di dichiarante CBAM. Per ottenere lo status, ai sensi dell’articolo 9 Reg. UE 2025/486, l’operatore non deve aver commesso gravi e ripetute violazioni della normativa doganale e fiscale nei tre anni precedenti alla richiesta e, in particolare, non deve aver riportato nessuna condanna definitiva per reati connessi alla sua attività nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda.</p>
<p>Il richiedente deve, inoltre, dimostrare di possedere una capacità economica e finanziaria sufficiente per adempiere agli obblighi dichiarativi del CBAM, essere stabilito in uno Stato membro UE e disporre di un numero EORI.</p>
<p>Nel valutare la sussistenza di tali requisiti, le Autorità possono prendere in considerazione anche i pareri o le conclusioni di esperti e di terzi, eventualmente, avvalendosi dei risultati di audit svolti in collaborazione con lo stesso richiedente, così come disciplinato dall’articolo 4 Reg. UE 2025/486.</p>
<p>Una volta ottenuta, l’autorizzazione di dichiarante CBAM autorizzato è valida a partire dal giorno stesso della registrazione nel portale CBAM. Alla certificazione è assegnato un numero identificativo in relazione al conto CBAM del dichiarante e deve essere indicato, inoltre, lo Stato membro dell’Autorità competente che l’ha rilasciata. Per il mantenimento dello status di dichiarante CBAM autorizzato, l’articolo 22, par. 2 Reg. UE 2023/956 stabilisce l’obbligo di dimostrare, entro la fine di ogni trimestre dell’anno solare, di possedere sul proprio conto CBAM un numero di certificati sufficiente a coprire almeno l’80% delle emissioni incorporate nelle merci importate dall’inizio dell’anno. Se questo requisito non viene rispettato, l’Autorità nazionale ha il potere di revocare l’autorizzazione, impedendo così al dichiarante di continuare a operare nell’ambito del meccanismo CBAM.</p>
<p>Qualora l’Autorità competente intenda revocare l’autorizzazione del dichiarante non deve tenere in conto soltanto il suddetto requisito relativo alla capienza dei certificati, ma valutare, altresì, altri aspetti fondamentali come, per esempio, la condotta passata dell’interessato, il dolo o la negligenza, oppure la volontà del dichiarante di porre rimedio alle violazioni poste in essere, dimostrando un’adeguata diligenza.</p>
<p>In ogni caso, il dichiarante ha il diritto di essere ascoltato e di presentare le proprie osservazioni nel termine di 15 giorni dalla notifica della decisione di revoca dell’autorizzazione. Durante tale periodo, può fornire nuove informazioni a sostegno della propria difesa oppure integrare la documentazione già trasmessa con ulteriori elementi rilevanti. Al termine della fase di consultazione, l’Autorità nazionale competente valuta le osservazioni ricevute e decide se confermare la revoca dell’autorizzazione o, in alternativa annullare la procedura e consentire al dichiarante di mantenere il proprio status. Il soggetto destinatario della revoca, tuttavia, può presentare una nuova domanda di concessione dello status in qualsiasi momento, a condizione che trasmetta all’Autorità una dichiarazione CBAM in relazione alle merci importate prima della sopravvenuta decisione di revoca.</p>
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		<title>No Iva e dazi sui dispositivi medici importati durante il Covid</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Stefano Comisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 17:02:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza_25_01]]></category>
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					<description><![CDATA[Sono esenti da dazi e Iva i dispositivi di protezione individuale (DPI) importati durante la pandemia da Covid-19. La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano, con la sentenza 21 ottobre 2024, n. 41, ha annullato l’avviso di accertamento e l’atto di irrogazione delle sanzioni emessi dall’Agenzia delle dogane, confermando che i  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-10 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-9 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-10" style="--awb-text-transform:none;"><p>Sono esenti da dazi e Iva i dispositivi di protezione individuale (DPI) importati durante la pandemia da Covid-19. La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano, con la sentenza 21 ottobre 2024, n. 41, ha annullato l’avviso di accertamento e l’atto di irrogazione delle sanzioni emessi dall’Agenzia delle dogane, confermando che i dispositivi medici importati, consistenti in tute protettive monouso e altri strumenti di protezione individuale per la lotta alla pandemia, rientrano nella franchigia doganale prevista dall’Unione europea e, pertanto, non devono scontare dazi e Iva all’importazione.</p>
<p>Com’è noto, la franchigia doganale è un regime speciale che consente l’esenzione dal pagamento dei diritti di confine in relazione a determinati beni, al ricorrere di determinate circostanze. In particolare, l&#8217;art. 74 Reg. CE 1186/2009 autorizza gli Enti pubblici, quelli a carattere caritativo e le unità di pronto soccorso, a importare in esenzione dai dazi tutti i beni destinati gratuitamente alle vittime di catastrofi. Analoghe disposizioni sono previste anche per l’Iva all’importazione, che può essere momentaneamente sospesa alle stesse condizioni e per le medesime finalità (art. 1, direttiva UE 2009/132).</p>
<p>L&#8217;art. 76 Reg. CE 1186/2009, inoltre, subordina la concessione di tale agevolazione all’adozione di una Decisione della Commissione europea, ossia un provvedimento adottato su richiesta di uno o più Stati membri UE, che consente di sospendere l’applicazione dei dazi all&#8217;importazione soltanto se ricorrono determinate circostanze di urgenza o necessità.</p>
<p>Il regime della franchigia doganale, dunque, risponde alla necessità di agevolare gli scambi internazionali in presenza di una situazione particolare.</p>
<p>Durante la pandemia da Covid-19 la Commissione UE, con la decisione 2020/491, ha stabilito l’esenzione dai dazi e dall’Iva per le importazioni da Paesi terzi di mascherine, guanti, tute di protezione e altre strumentazioni mediche, come i ventilatori polmonari. Tale provvedimento autorizzava a importare in franchigia una serie di prodotti per conto di Enti statali, organizzazioni pubbliche, enti caritativi o filantropici e unità di pronto soccorso, impegnati nel contrasto alla pandemia.</p>
<p>L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la determinazione 3 aprile 2020, n. 10742, ha recepito la Decisione della Commissione UE, confermando l’esenzione dai dazi e dall’Iva all’importazione per i DPI utilizzati dalle Autorità sanitarie impiegate nella lotta alla pandemia da Covid-19.</p>
<p>Tale esenzione, pertanto, era dovuta in via automatica, senza nessun tipo di autorizzazione preventiva da presentare all’Autorità preposta.</p>
<p>Nel caso in esame, l’Agenzia delle dogane ha contestato maggiori dazi e Iva per un’importazione di dispositivi medici, rappresentati, nello specifico, da tute protettive e mascherine chirurgiche tipo “KN95”. L’Ufficio riteneva che tali merci, non fossero idonee a essere distribuite presso gli ospedali locali e non potessero, dunque, beneficiare del regime di franchigia doganale.</p>
<p>L’Agenzia delle dogane, inoltre, riteneva che l’importazione effettuata dall’Azienda sanitaria dovesse essere previamente autorizzata da un Ente pubblico (nel caso di specie, l’Inail) per poter beneficiare del regime di esenzione dai tributi di confine. La Asl aveva effettivamente interpellato l’Inail, ottenendo un provvedimento che certificava soltanto in parte l’idoneità delle merci importate a contrastare l’epidemia: nello specifico, il diniego riguardava le mascherine KN95, ritenute mascherine “generiche”, e le tute protettive monouso (Dpi), considerate merci “non sicure” dal Comitato tecnico scientifico. Di conseguenza, l’accertamento della Dogana era riferito soltanto ai maggiori dazi e Iva in relazione alle merci ritenute non idonee a realizzare il fine o il risultato per il quale erano state importate dall’Azienda sanitaria.</p>
<p>La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano ha confermato l’illegittimità della pretesa avanzata dall’Agenzia delle dogane, ribadendo che la Asl non era in nessun modo tenuta a richiedere un’autorizzazione preventiva da parte dell’Inail.</p>
<p>Nel caso di specie, infatti, l’importazione dei DPI era necessaria a soddisfare, con carattere di urgenza, le esigenze sanitarie delle unità di pronto soccorso, e non già finalità commerciali.</p>
<p>L’approvazione preventiva da parte dell’Inail doveva essere richiesta unicamente per le importazioni di prodotti sanitari sprovvisti della marcatura CE effettuate da privati. Per le importazioni degli Enti ospedalieri, a causa della situazione emergenziale, la franchigia doganale, invece, non poteva ritenersi esclusa. Secondo la decisione 2020/491 della Commissione europea, le agevolazioni doganali e fiscali erano espressamente estese a tutte le merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia, senza rinviare o richiamare nessun elenco tassativo di prodotti. Anche le mascherine KN95, se del caso, potevano essere utilizzate dal personale sanitario degli ospedali nazionali o da parte di altri operatori non sanitari, per esempio, dalla Protezione civile o da altri soggetti pubblici impegnati nel contrasto dell’emergenza sanitaria.</p>
<p>La franchigia doganale, infatti, poteva essere concessa non solo per le merci destinate all’uso ospedaliero, bensì a tutti i DPI utilizzati dalle strutture territoriali della Protezione civile per l’allestimento dei posti letto riservati ai soggetti affetti da Covid-19 (Consiglio di Stato, sez. III, 10 novembre 2021, n. 7504).</p>
<p>L’Agenzia delle dogane sosteneva, inoltre, che la Asl non potesse rientrare tra gli Enti pubblici ammessi al beneficio del regime di esenzione dai tributi, in quanto i DPI importati non erano destinati alla distribuzione presso le unità di pronto soccorso e ospedaliere.</p>
<p>L’art. 78, comma 2, Reg. UE 1186/2009 e l’art. 55, comma 2, direttiva UE 132/2009, tuttavia, prevedono che si possa ugualmente beneficiare del regime di franchigia anche se i DPI sono utilizzati da un altro Ente pubblico a titolo di prestito, locazione o cessione, purché tali prodotti siano destinati a uno degli scopi che danno diritto alla concessione di tale esenzione. L’Azienda sanitaria, dunque, avrebbe potuto ragionevolmente cedere i DPI importati ad altri soggetti pubblici, senza incorrere nel rischio di revoca della franchigia doganale e dell’esenzione Iva.</p>
<p>Secondo la decisione n. 2020/491 della Commissione UE, l’esenzione dai dazi e dall’Iva all’importazione doveva essere integrale e priva di eccezioni nei confronti delle Amministrazioni ospedaliere e sanitarie, tanto più che i DPI sdoganati in franchigia sarebbero serviti per soddisfare le esigenze del servizio sanitario nazionale e non per scopi commerciali o di lucro.</p>
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