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	<title>Sara Armella &#8211; Il Doganalista</title>
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	<description>Rivista giuridico-economica di commercio internazionale</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2026 11:26:16 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Il nuovo CDU: tutte le novità della riforma doganale europea</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Sara Armella and Tatiana Salvi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 11:26:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[autorità doganale europea]]></category>
		<category><![CDATA[centro doganale digitale]]></category>
		<category><![CDATA[commercio elettronico]]></category>
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		<category><![CDATA[responsabilità doganale]]></category>
		<category><![CDATA[riforma del codice doganale]]></category>
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					<description><![CDATA[Le novità della riforma doganale europea: autorità comune, gestione centralizzata dei dati, commercio elettronico, nuovi operatori affidabili e responsabilità degli importatori.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-1"><p><em><strong>Una riforma epocale per il commercio internazionale: il nuovo Codice doganale europeo (Reg. Ue 2026/2108), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 settembre 2026, riscrive le regole del diritto doganale, valorizzando la compliance e istituendo un sistema di controllo integrato tra gli Stati membri e la Commissione europea.</strong></em></p>
<p>La maggior parte delle nuove disposizioni non è immediatamente applicabile, essendo prevista una scansione temporale molto ampia, a partire dal 21 settembre 2027. Il legislatore europeo dovrà adottare, inoltre, i regolamenti delegati e di esecuzione.</p>
<p>Le disposizioni che, invece, entrano in vigore subito, sono quelle relative alla nuova tassa di gestione europea per i piccoli pacchi ordinati da Paesi extra-UE: la nuova <em>fee</em> sarà applicabile entro il 1° novembre 2026, andandosi a sommare al dazio fisso di 3 euro, per ogni tipologia di prodotto importato, già applicabile da luglio. La conferma della <em>handling fee </em>allontana probabilmente la tassa italiana prevista dalla Legge di bilancio, che rischia di sovrapporsi, in maniera poco coordinata, rispetto a queste due iniziative europee.</p>
<p>La <em>handling fee </em>europea sarà formalmente a carico delle piattaforme, ma verosimilmente sarà ribaltata sui consumatori. L’importo esatto della tassa di gestione, che i paesi UE inizieranno a riscuotere entro il 1° novembre 2026, sarà stabilito dalla Commissione europea e rivisto ogni due anni, per mantenerlo proporzionato ai costi effettivi.</p>
<p>Il nuovo Codice doganale dell’Unione introduce anche regole più stringenti per le piattaforme di commercio elettronico dei Paesi terzi: i venditori e le piattaforme e-commerce saranno considerati importatori e, quindi, obbligati al pagamento dei relativi dazi, oltre a rispondere della conformità dei prodotti.</p>
<p>Tra le novità del nuovo CDU si segnalano, inoltre, un’analisi dei rischi comune, un unico sistema informatico di gestione, l’Autorità doganale europea e il rafforzamento dei controlli extra-fiscali.</p>
<p>Attualmente, l’unione doganale e il funzionamento del mercato interno sono in gran parte demandati alle autorità doganali, cui sono affidati anche i compiti di proteggere i cittadini contro i rischi non finanziari connessi all’importazione di merci estere, l’efficace gestione di nuovi modelli di business, quali le vendite a distanza (<em>e-commerce</em>), la digitalizzazione, l’efficienza dei processi doganali e l’applicazione di pratiche uniformi nei diversi Paesi membri.</p>
<p>Proprio in queste aree si è rilevata la debolezza dell’architettura del Codice doganale del 2016 (Reg. Ue 2013/952), causata anche dell’eccessiva frammentazione dovuta ai 111 diversi sistemi informatici applicati dalle 27 autorità doganali nazionali.</p>
<p>A tal fine, il nuovo Codice prevede l’istituzione di una struttura centrale comune, ossia l’Autorità doganale dell’UE (<em>EU Customs Authority</em>, EUCA), con sede a Nizza, operativa a partire dal 2027.</p>
<p>EUCA agirà come un’unica entità, assumendo una funzione centrale nella <em>governance</em> del sistema doganale europeo, esercitando compiti di coordinamento delle attività di controllo, di gestione comune del rischio e di supporto tecnico-operativo alle autorità doganali degli Stati membri. La nuova autorità si occuperà, in particolare, della gestione e della manutenzione del <em>Data hub</em> europeo, l’infrastruttura digitale che costituirà il fulcro del futuro ecosistema informativo doganale dell&#8217;Unione, mediante l’integrazione delle dichiarazioni doganali, dei dati commerciali e delle informazioni rilevanti ai fini dell’analisi dei rischi.</p>
<p>L’Autorità ha il compito di sviluppare e coordinare l’analisi dei rischi in tutto il territorio dell’Unione, grazie ai dati di importazione ed esportazione inseriti nel nuovo <em>Data hub</em> europeo, assicurando un più rapido ed efficiente sdoganamento per gli scambi commerciali a basso rischio, grazie anche a una migliore individuazione delle frodi doganali.</p>
<p>Il nuovo sistema prevede, infatti, che gli scambi informativi, sia con le autorità doganali che con gli altri soggetti che intervengono nella catena di approvvigionamento, avvengano in via elettronica, attraverso questa unica interfaccia multifunzionale.</p>
<p>Il <em>Data hub </em>sarà operativo dal 2028 nel settore dell’e-commerce e dal 2034 diventerà obbligatorio per tutti gli operatori.</p>
<p>Il nuovo Codice doganale si propone, inoltre, di regolamentare la transizione da un sistema integralmente basato sulle dichiarazioni doganali di parte a un sistema basato sulla fornitura di informazioni al <em>Data hub</em> europeo (considerando n. 40 del nuovo CDU). Quando le funzionalità del Centro dati doganali dell’UE saranno disponibili, agli operatori dovrebbe essere data la possibilità di fornire o rendere disponibili informazioni alle autorità doganali tramite il <em>Data hub</em>.</p>
<p>Occorre considerare, inoltre, che, come evidenziato dai “considerando” del nuovo Codice, dal 2016 il ruolo delle autorità doganali si è evoluto, fino a comprendere sempre più una serie di regole di natura non finanziaria riguardanti la sicurezza, la protezione, l’accessibilità per le persone con disabilità, la sostenibilità, la salute e la tutela della vita umana, animale e vegetale, l’ambiente, la protezione dei diritti umani e della proprietà intellettuale, nonché la salvaguardia dei valori dell’Unione e il rispetto degli standard necessari per l’ingresso e la circolazione nel mercato interno.</p>
<p>L’ampliamento delle funzioni doganali comporta, sul versante privato, un nuovo e più ampio perimetro di responsabilità per l’importatore e l’esportatore, non più soltanto responsabili dell’obbligazione doganale, ma anche della conformità delle merci, anche per rischi extra-fiscali, in base alla legislazione specifica dei prodotti.</p>
<p>Parimenti, anche la responsabilità del rappresentante doganale indiretto, che secondo il testo del nuovo Codice “è considerato l’importatore o l’esportatore” si estende a tutti gli obblighi, non solo di carattere fiscale, gravanti su tali soggetti, ma anche a quelli relativi alla <em>compliance</em> del prodotto (art. 134 del nuovo Codice).</p>
<p>La riforma introduce, inoltre, una nuova figura di operatore doganale, che si affiancherà allo status AEO, ossia il <em>Trust and Check Traders </em>(T&amp;C). Rispetto alla proposta di riforma della Commissione europea, pubblicata nel 2023, che inizialmente immaginava una progressiva sostituzione degli operatori AEO con la nuova figura del T&amp;C, il testo approvato dal Consiglio prevede invece entrambe le autorizzazioni.</p>
<p>I criteri e le condizioni per diventare un <em>Trust and Check Trader</em> si basano sui criteri AEO, ma si prevede la necessità che tale soggetto sia “trasparente” per le autorità doganali. Ciò significa che gli operatori dovranno dotarsi di sistemi elettronici che tengano traccia della loro conformità e del movimento dei loro beni e concederne l’accesso alle autorità doganali.</p>
<p>La trasparenza è controbilanciata da significativi vantaggi, che consistono nella riduzione al minimo degli adempimenti e delle formalità doganali. Tra questi figurano la possibilità di svincolare le merci senza l’intervento della dogana e di non presentare una dichiarazione doganale per ogni importazione, assolvendo ai dazi con cadenza periodica e verificando in autonomia la conformità dei prodotti.</p>
<p>La nuova disciplina dedica, inoltre, particolare attenzione alle PMI e alle microimprese. La Commissione europea è chiamata a definire procedure per garantire l’accesso alle autorizzazioni di AEO e T&amp;C meno onerose e parametrare alle risorse finanziarie di cui dispongono.</p>
<p>Anche sul fronte sanzionatorio sono previste importanti novità. Il nuovo Codice prevede, come linea di indirizzo generale, un elenco minimo di infrazioni delle norme doganali (art. 273 ss del nuovo CDU), rimettendo, però, la scelta della misura appropriata agli Stati membri, con monitoraggio da parte della Commissione europea. L’obiettivo è quello di contrastare il fenomeno dello “shopping dei confini” da parte degli operatori che effettuano vendite a distanza. Restano di competenza dei singoli Stati le norme procedurali nazionali riguardanti le sanzioni amministrative, così come la designazione dell’autorità competente a erogare la sanzione.</p>
<p>Una disciplina sanzionatoria <em>ad hoc</em> è prevista in caso di vendite a distanza (art. 276 nuovo CDU). In particolare, nel caso in cui sia accertato un inadempimento sistematico da parte di un soggetto che opera nell’ambito del commercio a distanza, sarà irrogata una sanzione pecuniaria compresa tra l’1% e il 4% del valore totale delle merci importate nell&#8217;UE nei 12 mesi precedenti.</p>
<p>Violazioni sistematiche nell’ambito del commercio a distanza, classificheranno l’operatore tra i soggetti “ad alto rischio” nel <em>Customs Data hub</em>, con rilevanti implicazioni ai fini della definizione dei parametri di rischio e della determinazione dei controlli.</p>
<p>La riforma si presenta, invece, in forte continuità con il CDU 2016 sui principali aspetti sostanziali, quali la disciplina dell’obbligazione doganale, dei soggetti obbligati, le norme su classifica, origine, valore, regimi, cause di estinzione dell’obbligazione, poteri di accertamento, anche a posteriori e termini di prescrizione. Anche gli strumenti di compliance mantengono una disciplina pressocché invariata, a eccezione di quella relativa alle Informazioni vincolanti sul valore, completamente innovata.</p>
<p>Non si segnalano modifiche significative in tema di diritti degli operatori (diritto di ascolto e di impugnare le decisioni dell’Agenzia delle dogane), così come per le regole sulla revisione di parte e in materia di sgravio e rimborso.</p>
</div></div></div></div></div>
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			</item>
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		<title>Compliance doganale rafforzata: ADM valorizza l’adempimento spontaneo</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2026/08/07/compliance-doganale-rafforzata-adm-valorizza-ladempimento-spontaneo/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Sara Armella and Tatiana Salvi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 16:01:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza_26_04]]></category>
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					<description><![CDATA[Potenziato l’adempimento spontaneo in Dogana, con misure premiali per gli operatori, che consentono di ridurre al minimo le conseguenze sanzionatorie, sia dal punto di vista amministrativo che penale. La circolare dell’Agenzia delle dogane 19/06/2026, n. 16/D favorisce la compliance doganale, chiarendo che è sempre possibile correggere eventuali errori, anche per evitare un procedimento penale  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-2 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-2" style="--awb-text-transform:none;"><p>Potenziato l’adempimento spontaneo in Dogana, con misure premiali per gli operatori, che consentono di ridurre al minimo le conseguenze sanzionatorie, sia dal punto di vista amministrativo che penale.</p>
<p>La circolare dell’Agenzia delle dogane 19/06/2026, n. 16/D favorisce la <em>compliance</em> doganale, chiarendo che è sempre possibile correggere eventuali errori, anche per evitare un procedimento penale per contrabbando. Una possibilità che è ammessa anche quando il pagamento della sanzione avvenga in misura ridotta.</p>
<p>La correzione spontanea degli errori diventa così uno strumento premiale che, oltre a ridurre o azzerare le sanzioni, può arrivare fino all’estinzione del reato di contrabbando o alla non punibilità, offrendo in un quadro normativo in evoluzione una lettura organica degli istituti deflattivi e superando le incertezze applicative della prassi.</p>
<p>La Circolare 19 giugno 2026, n. 16/D, rappresenta un contributo di grande utilità pratica per gli operatori del settore doganale. Attraverso una lettura coordinata delle Disposizioni nazionali complementari (allegato I, d.lgs. 141/2024, Dnc) e della disciplina sanzionatoria tributaria (d.lgs., 18 dicembre 1997, nn. 471/472), l’Agenzia delle dogane traccia con chiarezza i confini e le opportunità della revisione della dichiarazione su istanza di parte e del ravvedimento operoso, provando a colmare alcune lacune interpretative.</p>
<p>Il sistema che emerge è coerente con i principi unionali di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni doganali, nonché con la logica premiale che deve permeare il rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente. In questo quadro, la scelta tra revisione su istanza di parte e ravvedimento operoso non è meramente formale, ma incide in modo sostanziale sulla misura delle conseguenze sanzionatorie.</p>
<p>Nell’ambito della revisione dell’accertamento su istanza di parte, la presentazione da parte del contribuente dell’istanza di revisione prima dell’avvio di qualsiasi attività di controllo, consente di correggere la dichiarazione doganale senza applicazione di sanzioni.</p>
<p>La presentazione dell’istanza esclude non soltanto l’applicazione delle sanzioni amministrative (art. 96, c. 13, Dnc), ma evita anche ogni eventuale contestazione penale. Già con la precedente circolare 10/12/2024, n. 25/D, l’Agenzia delle dogane aveva chiarito che in caso di revisione su istanza di parte non vi sono conseguenze penali per gli operatori.</p>
<p>Ciò in quanto, se l’operatore chiede spontaneamente di correggere errori o inesattezze non può esservi contrabbando. La sanzione penale richiede, infatti, l’elemento soggettivo del dolo (ossia dell’intenzionalità): se l’operatore rimedia a un errore doganale non può essere ritenuto penalmente responsabile.</p>
<p>Diversamente, il ravvedimento operoso (art. 13, d.lgs., 18 dicembre 1997, n. 472) presenta un maggiore ambito di operatività, essendo esperibile dal contribuente a partire dal momento in cui emerge l’irregolarità e fino alla notifica dell’avviso di accertamento da parte dell’Ufficio, garantendo una sanzione ridotta in base al momento in cui ci si avvale di tale istituto. Una misura premiale, che consente di ottenere uno sconto sulle sanzioni, garantendo un forte risparmio per gli operatori.</p>
<p>Facendo chiarezza su un aspetto fortemente dibattuto nella prassi applicativa, la circolare chiarisce che il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso non esclude la possibilità di accedere alla causa di estinzione del reato prevista dall’art. 112, primo comma, Dnc.</p>
<p>Al contrario, anche se la norma richiede il pagamento integrale del tributo e il versamento di una sanzione tra il 100 e il 200% dell’importo dei diritti contestati, tale somma può essere versata in misura ridotta.</p>
<p>Ciò in quanto le Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale (art. 104 Dnc) ammettono la possibilità di applicare gli istituti previsti dal d.lgs. 472/1997, tra cui rientra anche il ravvedimento operoso.</p>
<p>Di conseguenza, il pagamento del tributo e della sanzione, anche in misura ridotta, avvalendosi del ravvedimento operoso, comporta, a seconda della fattispecie, l’estinzione del reato o la sua non punibilità, se ricorrono tutti presupposti indicati dall’art. 112 Dnc.</p>
<p>Tale istituto, per produrre effetti, deve essere necessariamente integrale, comprensivo cioè di tributo, sanzioni (in misura anche ridotta) e interessi, se dovuti.</p>
<p>Tale adempimento presuppone, infatti, l’accettazione del risultato del controllo effettuato dalla Dogana, prima o dopo la consegna del verbale di contestazione. Il contribuente, inoltre, ha l’obbligo di comunicare l’avvenuto pagamento all’Agenzia delle dogane, in modo da permettere le opportune verifiche prima dello svincolo.</p>
<p>Una delle novità più rilevanti introdotte riguarda l’applicazione del cumulo giuridico nell’ambito del ravvedimento operoso in presenza di una pluralità di violazioni doganali (art. 12 d.lgs. 472/1997).</p>
<p>In tale ambito, dove l’ipotesi di concorso configurabile è quella del concorso materiale (più violazioni della stessa norma con più azioni od omissioni), il cumulo giuridico è applicabile sia in presenza di una pluralità di dichiarazioni errate (art. 79, Dnc), che in caso di una pluralità di omesse dichiarazioni (art. 78, Dnc).</p>
<p>A seguito della riforma fiscale (d.lgs. 87/2024), per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, l’importatore può calcolare la sanzione attraverso il cumulo giuridico, utilizzando anche il ravvedimento operoso. In tale caso, tuttavia, il cumulo opera soltanto per le violazioni della medesima disposizione commesse all’interno dello stesso periodo di imposta (anno solare). La circolare precisa, inoltre, che la sanzione va calcolata dalla data dell’importazione in cui è stata commessa la prima violazione ricompresa nel cumulo.</p>
<p>La circolare previsa, infine, che l’istituto del ravvedimento operoso incontra un preciso limite temporale nel caso di regolarizzazione a posteriori per tardiva presentazione della dichiarazione. L&#8217;accesso alla misura non è infatti più consentito qualora la dichiarazione doganale di regolarizzazione venga presentata con un ritardo superiore a 90 giorni dalla data di immissione in consumo.</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Origine doganale delle merci: trasformazione sostanziale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Sara Armella]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 15:55:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza_26_04]]></category>
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					<description><![CDATA[La Corte di Cassazione, con la sentenza del 15 giugno 2026, n. 19927, si pronuncia sull’origine doganale dei tubi importati dalla Thailandia, confermando la prevalenza del criterio della lavorazione sostanziale rispetto a quello del cambiamento di voce tariffaria. La sentenza estende i principi espressi dalla Corte di Giustizia europea nei casi Stappert (C-210/22 del  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-3 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-2 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-3" style="--awb-text-transform:none;"><p>La Corte di Cassazione, con la sentenza del 15 giugno 2026, n. 19927, si pronuncia sull’origine doganale dei tubi importati dalla Thailandia, confermando la prevalenza del criterio della lavorazione sostanziale rispetto a quello del cambiamento di voce tariffaria.</p>
<p>La sentenza estende i principi espressi dalla Corte di Giustizia europea nei casi Stappert (C-210/22 del 23 settembre 2023) e Direct Line Inox (C-827/24) anche a casi analoghi, che interessano le lavorazioni effettuate nei Paesi extra-UE sui tubi importati nell’Unione europea.</p>
<p>La Corte di Giustizia europea ha, infatti, espresso un principio chiaro in materia di origine doganale: non è sufficiente un criterio formale, come il cambio di voce tariffaria, ma occorre guardare al Paese in cui il prodotto ha subito l’ultima lavorazione sostanziale.</p>
<p>Cambiano, così, i criteri per stabilire l’origine doganale dei tubi importati: se la lavorazione effettuata in Thailandia rappresenta una trasformazione irreversibile, tale trasformazione è in grado di determinare il cambio di origine doganale.</p>
<p>Un passaggio che supera l’impostazione seguita finora dall’Olaf (Ufficio europeo per la lotta antifrode), da cui erano scaturiti numerosi accertamenti nei confronti di alcune imprese che operano nel settore siderurgico. Secondo l’Agenzia delle dogane, i prodotti importati, dichiarati di origine thailandese, avrebbero avuto invece origine cinese. Ciò in quanto la lavorazione effettuata in Thailandia, sul prodotto di partenza di origine cinese, non avrebbe determinano il passaggio da una voce doganale del Sistema Armonizzato a un’altra voce.</p>
<p>La decisione della Corte di Cassazione ridimensiona la “regola” contenuta nell’Allegato 22‑01 del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446.  I giudici europei hanno chiarito che tale regola ha natura meramente interpretativa e deve in ogni caso rispettare il principio di “lavorazione sostanziale” stabilito dall’art. 60, par. 2, del Codice doganale dell’Unione.</p>
<p>La sentenza ribalta così il dato formale, recepito nel regolamento di esecuzione della Commissione europea sull’origine doganale, per fare spazio a un criterio di natura sostanziale.</p>
<p>I giudici di legittimità, richiamandosi ai numerosi precedenti della Corte di Giustizia europea, hanno chiarito che la tariffa doganale comune è stata concepita in funzione di specifiche esigenze, tra le quali non rientra la determinazione dell’origine delle merci. Ne consegue che il cambiamento di classificazione tariffaria di una merce, pur potendo rappresentare un’indicazione del carattere sostanziale della sua lavorazione, non implica un’automatica esclusione del carattere sostanziale di una lavorazione in mancanza di un cambiamento di classificazione tariffaria.</p>
<p>È quindi possibile che vi sia una lavorazione sostanziale, idonea a determinare l’origine della merce, anche in assenza di un cambiamento di voce tariffaria. Le regole sulla classificazione doganale sono state concepite, infatti, in funzione di esigenze diverse e non al fine di consentire la determinazione dell’origine delle merci.</p>
<p>Nella determinazione dell’origine doganale occorre valutare, pertanto, la sostanza dell’operazione intervenuta sulla merce. Se la lavorazione eseguita nel Paese di esportazione &#8211; nel caso in esame in Thailandia &#8211; è irreversibile, allora il prodotto acquisisce l’origine doganale del Paese dove questa è avvenuta.</p>
<p>A prescindere dalle condizioni imposte dal regolamento delegato, quindi, l’origine deve essere determinata sulla base del criterio dell’ultima trasformazione sostanziale della merce.</p>
<p>È stato, così, ribadito l’ordine gerarchico dei criteri per la determinazione dell’origine doganale delle merci, riconoscendo la prevalenza dell’art. 60 del Cdu rispetto alle regole contenute nell’Allegato 22-01 del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446. Di conseguenza, qualora alla produzione di una merce contribuiscano due o più Paesi o territori, assume rilievo determinante il criterio dell’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo ovvero abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.</p>
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		<title>Origine doganale: la sostanza prevale sulla forma</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2026/06/14/origine-doganale-la-sostanza-prevale-sulla-forma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sara Armella]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 12:27:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[classificazione doganale]]></category>
		<category><![CDATA[Corte di Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[dazi antidumping]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza_26_03]]></category>
		<category><![CDATA[origine doganale]]></category>
		<category><![CDATA[trasformazione sostanziale]]></category>
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					<description><![CDATA[Per la determinazione dell’origine doganale conta la sostanza, non la forma. Con la sentenza n. 10635/2026, Corte di Cassazione segna un’importante svolta nell’interpretazione della normativa doganale europea, chiarendo che la lavorazione a freddo su tubi o condutture di origine cinese rappresenta…]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Per la determinazione dell’origine doganale conta la sostanza, non la forma. Con la sentenza n. 10635/2026, Corte di Cassazione segna un’importante svolta nell’interpretazione della normativa doganale europea, chiarendo che la lavorazione a freddo su tubi o condutture di origine cinese rappresenta una trasformazione sostanziale, in grado di determinare il cambio di origine doganale.</p>
<p>Una decisione destinata a fare scuola, che afferma un principio chiaro in materia di origine doganale: non è sufficiente un criterio formale, come il cambio di voce tariffaria, ma occorre guardare al Paese in cui il prodotto ha subito l’ultima lavorazione sostanziale.</p>
<p>Cambiano, così, i criteri per stabilire l’origine doganale dei tubi di acciaio: la sentenza chiarisce che la lavorazione a freddo su tubi o condutture di origine cinese rappresenta una trasformazione irreversibile, in grado di determinare il cambio di origine doganale.</p>
<p>Un passaggio che supera l’impostazione seguita finora dall’OLAF, da cui erano scaturiti numerosi accertamenti da parte dell’Agenzia delle dogane nei confronti di imprese del settore siderurgico. In particolare, secondo l’Olaf, i prodotti importati, dichiarati di origine indiana, avrebbero avuto invece origine cinese, con conseguente applicazione di un dazio antidumping<em> </em>del 71,9%.</p>
<p>Una delle novità più significative della sentenza è il ribaltamento del dato formale, recepito nel regolamento di esecuzione della Commissione europea sull’origine doganale, per fare spazio a un criterio di natura sostanziale.</p>
<p>Com’è noto, infatti, l’art. 60, par. 2, Cdu, prevede che le merci alla cui produzione contribuiscono due o più Paesi o territori sono considerate originarie del luogo in cui hanno subito l’ultima lavorazione o trasformazione rilevante, da determinarsi sulla base di criteri oggettivi. Gli artt. 32, 33 e 34 del Regolamento UE 2446/2015 (RD) stabiliscono che l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale deve essere: <em>i) </em>economicamente giustificata; <em>ii) </em>effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo; <em>iii) </em>concludersi con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante e irreversibile del processo di fabbricazione e <em>iv) </em>non essere riconducibile alle operazioni minime.</p>
<p>L’allegato 22-01 RD elenca, per alcune classi merceologiche, le operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono alla merce origine non preferenziale.</p>
<p>La decisione della Corte di Cassazione afferma che, anche se la lavorazione non corrisponde alle previsioni dell’allegato 22-01 del Regolamento delegato 2246/2025 della Commissione europea, occorre guardare alla sostanza: le regole sull’origine individuate da tale allegato, devono, in ogni caso, rispettare il principio di acquisizione dell’origine non preferenziale della “lavorazione sostanziale” (art. 60, par. 2, Cdu).</p>
<p>È quindi possibile che vi sia una lavorazione sostanziale, idonea a determinare l’origine della merce, anche in assenza di un cambiamento di voce tariffaria. Le regole sulla classificazione doganale sono state concepite, infatti, in funzione di esigenze diverse e non al fine di consentire la determinazione dell’origine delle merci.</p>
<p>Secondo la Corte di Cassazione, dunque, “non è di per sé solo il “cambiamento di voce tariffaria” che assume una necessaria ma insufficiente valenza formale, ma è il “cambiamento” purché, sul piano della sostanza, “risulti” – ossia sia sorretto o giustificato – da un’effettiva “trasformazione”.</p>
<p>Si tratta di un principio che segue le aperture già espresse dalla Corte di Giustizia nelle sentenze Stappert (C-210/22 del 23/09/2023) e Direct Line Inox (C-827/24 del 2/09/2025), che hanno invalidato la regola di origine definita dalla Commissione europea, stabilendo che nel caso di un tubo trasformato a caldo che subisce una lavorazione a freddo, la merce acquisisce l’origine del Paese di trasformazione.</p>
<p>Ne consegue che, nella determinazione dell’origine doganale, occorre valutare la sostanza dell’operazione intervenuta sulla merce. Se la lavorazione eseguita nel Paese di esportazione &#8211; nel caso in esame in India- è irreversibile, allora il prodotto acquisisce l’origine doganale del Paese dove questa è avvenuta.</p>
<p>A prescindere dalle condizioni imposte dal regolamento delegato, pertanto, l’origine deve in ogni caso essere determinata sulla base del criterio dell’ultima trasformazione sostanziale della merce.</p>
<p>La sentenza in commento è destinata a riflettersi sui numerosi casi di applicazione dei dazi antidumping su tubi di acciaio importati. Come ricordato dalla Corte di Cassazione, infatti, anche la Commissione europea aveva avviato un’inchiesta sulle imprese indiane produttrici di tubi esaminate dall’Olaf, svolgendo una specifica attività di controllo <em>in loco</em> presso gli stabilimenti, per accertare le attività concretamente svolte e il livello di lavorazione del prodotto. A differenza dell’Olaf, che non aveva effettuato ispezioni presso le aziende esportatrici, la Commissione UE, a seguito di un’approfondita e attenta indagine, ha confermato l’origine indiana dei prodotti oggetto di contestazione (Reg. di esecuzione UE n. 2017/2093). Dall’indagine della Commissione è emerso, infatti, che la formatura a freddo effettuata in India ha trasformato sostanzialmente i prodotti interessanti, modificandone in modo irreversibile le caratteristiche essenziali.</p>
<p>Il principio stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione è destinato a trovare applicazione anche in casi analoghi, in ragione della funzione nomofilattica da questa svolta. L’interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione assume, quindi, lo stato di leading case anche per la risoluzione di casi analoghi.</p>
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		<title>Rappresentante indiretto in Dogana: no dazi e Iva se in buona fede</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2026/04/22/rappresentante-indiretto-in-dogana-no-dazi-e-iva-se-in-buona-fede/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Sara Armella]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 13:38:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza_26_02]]></category>
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					<description><![CDATA[Il rappresentante doganale indiretto non è responsabile, in solido con l’importatore, dei dazi e dell’Iva contestati, se ha operato con la massima diligenza. Con la sentenza 18/03/2026, n. 245, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Liguria ha confermato i confini della responsabilità del rappresentante indiretto in dogana, escludendo una sua responsabilità  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-4 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-3 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-4" style="--awb-text-transform:none;"><p>Il rappresentante doganale indiretto non è responsabile, in solido con l’importatore, dei dazi e dell’Iva contestati, se ha operato con la massima diligenza.</p>
<p>Con la sentenza 18/03/2026, n. 245, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Liguria ha confermato i confini della responsabilità del rappresentante indiretto in dogana, escludendo una sua responsabilità oggettiva per i dazi doganali e l’Iva all’importazione. La sentenza valorizza l’esimente prevista dall’art. 119 Cdu e dall’art. 10, Statuto dei diritti del Contribuente, a tutela del legittimo affidamento dell’operatore.</p>
<p>Com’è noto, nel settore doganale, come in quello civile, si distingue tra rappresentanza diretta, in cui il delegato agisce in nome e per conto del proprio cliente, e indiretta, in cui il rappresentante agisce per conto dell’importatore, ma in nome proprio. Il distinguo è fondamentale poiché, nel primo caso, il delegato non è responsabile del pagamento dei maggiori diritti in presenza di un accertamento doganale mentre, se viene utilizzata la rappresentanza indiretta, è prevista, in via generale, una responsabilità solidale del dichiarante con il soggetto per conto del quale è effettuata l’operazione doganale.</p>
<p>Negli ultimi anni, la giurisprudenza ha chiarito che la responsabilità del rappresentante doganale non può essere di tipo “oggettivo”: il rappresentante doganale deve poter dimostrare di aver agito in modo diligente ed accorto, ai sensi dell’articolo 1176 del codice civile, o di aver operato in buona fede, secondo le condizioni previste dal Codice doganale (art. 119 Cdu e previgente art. 220 Cdc)<em>.</em></p>
<p>Di conseguenza, il rappresentante indiretto può essere ritenuto responsabile soltanto se ha violato i propri doveri di diligenza professionale, circostanza che spetta alla Dogana dimostrare (Cass., 24/01/2025, n. 1776).</p>
<p>Secondo la giurisprudenza, la responsabilità del rappresentante doganale indiretto si giustifica esclusivamente in ordine al corretto adempimento di obblighi e attività inerenti la dichiarazione di importazione, ma non può estendersi a fatti e circostanze ulteriori e diversi.</p>
<p>Se è vero che le obbligazioni derivanti dalla liquidazione della dichiarazione doganale al momento dell’immissione in libera pratica gravano anche sullo spedizioniere per contestazioni inerenti la sua attività professionale, tale responsabilità, tuttavia, non è invocabile in caso di accertamento che involga ipotizzate circostanze inerenti l’esportatore, a cui lo spedizioniere è palesemente estraneo e di cui non aveva nessuna conoscenza.</p>
<p>La Corte di Cassazione ha ormai chiarito che lo spedizioniere che agisce in rappresentanza indiretta risponde della maggiore imposta accertata soltanto ove sia dimostrata la sua consapevolezza che quanto dichiarato era errato (Cass., 4/10/2020, n. 16625; Cass., 8/05/2019, n. 12141; Cass., 24/09/2019, n. 23674).</p>
<p>La responsabilità del rappresentante indiretto deve essere valutata rispetto al caso concreto in cui si è trovato ad agire, tenuto conto delle informazioni di cui lo stesso disponeva o di cui doveva, secondo ragione, avere conoscenza, in considerazione dei suoi obblighi contrattuali.</p>
<p>Con la sentenza in esame, la Corte tributaria dà applicazione all’esimente prevista dall’art. 119 Cdu, la quale, recependo il principio stabilito dall’art. 10, l. 212/2000, valorizza il legittimo affidamento, tutelando l’operatore che si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’Amministrazione finanziaria, che abbiano avvalorato la correttezza del suo operato.</p>
<p>Secondo la Corte di Cassazione, infatti, la tutela del legittimo affidamento può venire ad incidere sulla stessa debenza del tributo. Del resto, anche la nuova formulazione dell’art. 10 l. 212/2000, precisa che i tributi unionali non sono dovuti, quando l’operatore abbia riposto un legittimo affidamento sugli orientamenti interpretativi dell&#8217;amministrazione finanziaria, conformi alla giurisprudenza unionale o ad atti delle istituzioni unionali, che sono stati poi successivamente modificati.</p>
<p>Nel caso esaminato dai giudici tributari, la contestazione traeva origine da un errore da parte delle Autorità, che non poteva essere scoperto dal rappresentante doganale, il quale ha rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana e ha operato in assoluta buona fede.</p>
<p>In particolare, il rappresentante doganale aveva correttamente dichiarato l’esenzione dal dazio <em>antidumping</em>, prevista dalla decisione 2006/109/CE, che riconosceva un’agevolazione daziaria al fornitore estero. Soltanto con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale UE della decisione 2010/389/UE, la Commissione europea ha dichiarato di aver erroneamente riconosciuto tale esenzione nei confronti della Società esportatrice, essendo emerse alcune circostanze che evidenziavano la violazione degli impegni assunti da parte del fornitore.</p>
<p>Il rappresentante doganale, tuttavia, non avrebbe potuto essere a conoscenza delle contestazioni attribuite alla società esportatrice, poiché le stesse sono state riscontrate soltanto a seguito di accurate indagini svolte dalla Commissione europea e comunicate agli operatori a distanza di un anno dalle importazioni.</p>
<p>È evidente, pertanto, che non poteva pretendersi dal rappresentante doganale una diligenza o accuratezza maggiore di quella tenuta, dal momento che lo stesso ha dichiarato il dazio nell’esatta misura prescritta dalla normativa vigente al momento dell’importazione.</p>
<p>L’incongruenza, inoltre, non è occasionata dall’errata compilazione della dichiarazione doganale o da altri elementi riscontrabili dal rappresentante indiretto, ma è emersa soltanto a seguito di indagini successive alle importazioni, svolte da un organo dotato di speciali poteri di polizia giudiziaria.</p>
<p>La stessa Agenzia delle dogane, con la nota 12 febbraio 2010 n. 21138 ha riconosciuto che il rappresentante doganale “non può essere chiamato a rispondere per dichiarazioni doganali diligentemente effettuate nel rispetto delle istruzioni ricevute col mandato, quando dalle stesse sia scaturito un’irregolarità riscontrabile con le sole prerogative possedute da un organo di polizia giudiziaria e tributaria” (nello stesso senso, Agenzia delle dogane, circolare 28 dicembre 2015, n. 22/D e circolare 18 dicembre 2013, prot. n. 47763).</p>
<p>Il rappresentante doganale – privo dei poteri di indagine, accesso e controllo di cui dispone la Commissione UE – non avrebbe potuto avvedersi di quanto contestato all’esportatore.</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>E-commerce: addio alla franchigia per le piccole spedizioni</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Sara Armella]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 10:38:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza_26_01]]></category>
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					<description><![CDATA[In arrivo il superamento della franchigia dai dazi doganali per le piccole spedizioni, per contrastare il boom di operazioni e-commerce di basso valore. Secondo le stime della Commissione, il 65% dei piccoli pacchi che entrano nell’Unione europea sono dichiarati con un valore inferiore per evitare i dazi doganali all'importazione. Per questo, il 13 novembre,  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-5 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-4 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-5" style="--awb-text-transform:none;"><p>In arrivo il superamento della franchigia dai dazi doganali per le piccole spedizioni, per contrastare il boom di operazioni e-commerce di basso valore. Secondo le stime della Commissione, il 65% dei piccoli pacchi che entrano nell’Unione europea sono dichiarati con un valore inferiore per evitare i dazi doganali all&#8217;importazione. Per questo, il 13 novembre, il Consiglio Ecofin ha siglato un accordo politico per anticipare il superamento della franchigia, estendendo l’obbligo di pagamento dei dazi anche ai pacchi di valore inferiore a 150 euro già dal 2026.</p>
<p>L’obiettivo è contrastare il <em>fast-fashion</em>, cercando di rispondere alle crescenti necessità di gestione delle importazioni a basso costo e di superare le disparità di trattamento tra commercio tradizionale e piattaforme elettroniche. L’aumento delle spedizioni e-commerce sta mettendo sotto pressione le aziende italiane che si trovano a far fronte a una crescente concorrenza da parte delle grandi piattaforme e-commerce. Ma a essere coinvolte sono anche le autorità doganali, chiamate ad affrontare il notevole volume di merci e dichiarazioni che ogni giorno sono presentate alla frontiera. I numeri sono impressionanti: i pacchi e-commerce hanno superato i 4,6 miliardi nel 2024. Secondo le stime del Consiglio, più del 50% delle importazioni in tutta Europa coinvolge spedizioni di basso valore che sono esenti dai dazi doganali. In Italia, nel 2024 le dichiarazioni doganali per pacchi di valore inferiore a 150 euro sono aumentate del 61,5%, passando da 54,2 milioni a 87,5 milioni. Altro aspetto da considerare è il rischio di evasione: in Europa più del 65% dei piccoli pacchi importati è sottovalutato per non pagare i dazi doganali.</p>
<p>A partire da luglio 2026, sarà applicato un dazio doganale fisso di 3 euro per articolo acquistato dalle grandi piattaforme di e-commerce. Una misura temporanea, in attesa dell’entrata in vigore della riforma del Codice doganale e del <em>data hub</em> europeo, che consente di anticipare il superamento del<em>la franchigia per le importazioni di pacchi di basso valore tramite le piattaforme di e-commerce. Tutte </em>le spedizioni di valore inferiore ai 150 euro, provenienti dalla Cina e da altri Paesi terzi, che attualmente sono esenti dai dazi doganali, saranno ora soggette alla nuova misura tariffaria.</p>
<p>Un vero e proprio dazio fisso che si applicherà su ogni “articolo”: ciò significa che acquistando più pezzi dello stesso prodotto (ad esempio tre magliette), il dazio resta fisso a 3 euro, indipendentemente dal numero di capi. La misura aumenta, invece, se si importano articoli differenti: per esempio, per una maglia e un paio di calzini, l’imposta sarà di 6 euro.</p>
<p>Altro aspetto da considerare è che questo dazio di 3 euro per articolo si applicherà soltanto ai pacchi inviati direttamente ai  consumatori da Paesi terzi, con vendite B2C. Le piattaforme di e-commerce potranno quindi tentare di assorbire questa misura, evitando per esempio la vendita diretta al consumatore dall’estero all’Unione europea.</p>
<p>Accanto a questa misura, la Commissione europea ha già proposto di introdurre una tassa valida in tutta Europa per le merci di basso valore, con l’obiettivo di compensare i crescenti costi sostenuti dalle autorità doganali per supervisionare il flusso significativo di pacchi low cost. A livello europeo, questa tassa di gestione dovrebbe entrare in vigore nel novembre 2026.</p>
<p>Ma alcuni Paesi hanno deciso di anticipare le mosse dell’Unione europea, adottando una <em>fee</em> nazionale: la Romania, per esempio, ha già previsto un’imposta di 5 euro, mentre Belgio e Francia stanno pensando di introdurre uno strumento analogo.</p>
<p>Anche in Italia nel 2026 fare acquisti online da Paesi terzi avrà un costo maggiore: la legge di bilancio ha introdotto un nuovo contributo fisso di 2 euro per ogni spedizione di modico valore, destinato a coprire le spese amministrative legate agli adempimenti doganali (art. 1, commi 126-128).</p>
<p>La manovra parla di un vero e proprio contributo per la copertura delle spese amministrative legate agli adempimenti doganali per le spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Il contributo, pari a 2 euro per ciascuna spedizione, sarà riscosso dalle Dogane all&#8217;atto dell&#8217;importazione definitiva delle merci.</p>
<p>Secondo il Codacons, questa misura peserà sui consumatori europei per 9,2 miliardi di euro l’anno, a meno che le piattaforme non riescano ad assorbirne i costi.</p>
<p>La circolare dell’Agenzia delle dogane 30 dicembre 2025, n. 37/D chiarisce che la nuova tassa si applica a tutte le spedizioni provenienti da Paesi extra UE dichiarate per il vincolo al regime di immissione in libera pratica, a prescindere dalla tipologia di transazione commerciale sottostante alla spedizione, e con valore dichiarato non superiore a 150 euro.</p>
<p>A essere colpite non sono solo le transazioni B2C (business to consumer), ma anche le spedizioni B2B (business to business) e gli scambi tra privati (C2C), anche se privi di finalità commerciale.</p>
<p>Secondo quanto dichiarato dall’Agenzia delle dogane, il contributo sarà riscosso al momento dell’importazione definitiva delle merci e dovrà essere versato dal dichiarante doganale o, in caso di rappresentanza indiretta, dal soggetto per conto del quale viene presentata la dichiarazione.</p>
<p>Restano escluse dalla nuova misura le merci trasportate dai passeggeri e dichiarate verbalmente in dogana, poiché non rientrano nella definizione tecnica di “spedizione” fornita dalla Commissione europea nelle Note esplicative sulle norme Iva per il commercio elettronico del settembre 2020. Il contributo sarà applicato a prescindere dalla modalità di dichiarazione, sia ordinaria che semplificata.</p>
<p>La circolare 7/01/2025 n. 1/D ha dato il via a un nuovo periodo transitorio, in cui sarà possibile di versare periodicamente l’imposta. Due mesi di tempo in cui la nuova tassa non è sospesa, ma sono semplificate le modalità di riscossione. Fino al 28 febbraio 2026, saranno ammessi la contabilizzazione e il pagamento periodico per tutte le importazioni, sia in forma semplificata (H7) che in forma ordinaria (H1).</p>
<p>La circolare mira ad allineare i sistemi informativi degli operatori (corrieri espressi, case di spedizioni che operano nel settore dell’e-commerce) e dell’Agenzia delle dogane al nuovo tributo. I sistemi attuali non consentono, infatti, di operare correttamente l’accertamento e la riscossione della <em>handling fee </em>al momento della presentazione della dichiarazione doganale.</p>
<p>Per le operazioni effettuate fino a fine febbraio sarà necessario, pertanto, presentare una dichiarazione che dovrà essere trasmessa all’Agenzia delle dogane entro il 15 marzo 2026.</p>
<p>Per tutte le spedizioni registrate a partire dal 1° marzo, invece, il contributo dovrà essere liquidato e riscosso al momento dell’importazione, utilizzando un apposito codice tributo nella dichiarazione doganale ordinaria H1 (codice 159). Il pagamento periodico resterà valido, invece, per le importazioni dichiarate in forma semplificata (H1).</p>
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		<title>Nuove soglie  per il contrabbando</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Sara Armella and Massimo Monosi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 15:38:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza_25_02]]></category>
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					<description><![CDATA[A distanza di sei mesi dall’entrata in vigore della riforma, sono in arrivo alcuni importanti correttivi sulla soglia di rilevanza penale delle violazioni doganali. Il tetto passa ora a 100.000 euro per l’Iva all’importazione, mentre resta fermo a 10.000 euro per i dazi contestati. Tra gli attesi correttivi alla riforma, entrata in vigore lo  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-6 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-5 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-6" style="--awb-text-transform:none;"><p>A distanza di sei mesi dall’entrata in vigore della riforma, sono in arrivo alcuni importanti correttivi sulla soglia di rilevanza penale delle violazioni doganali. Il tetto passa ora a 100.000 euro per l’Iva all’importazione, mentre resta fermo a 10.000 euro per i dazi contestati. Tra gli attesi correttivi alla riforma, entrata in vigore lo scorso 4 ottobre, vi sono anche l’ampliamento delle cause di non punibilità che consentono di evitare la sanzione penale e la rideterminazione delle circostanze aggravanti del contrabbando.</p>
<p>La riforma approvata con il d.lgs. 141/2024 ha riscritto completamente le sanzioni doganali, introducendo una netta demarcazione tra violazioni penali e amministrative. Una distinzione che non è più lasciata alla discrezionalità del funzionario dell’Agenzia delle dogane, ma dipende ora da un fattore puramente oggettivo, rappresentato dal superamento di una “soglia” di rilevanza penale. Non è più quindi la compliance dell’azienda o la valutazione operata al momento dei controlli che incide sulla trasmissione della notizia di reato. Le Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione (Dnc, all. 1 al d.lgs. 141/2024) prevedono, infatti, che l’Agenzia delle dogane invii il fascicolo alla Procura europea (EPPO) in tutti i casi in cui l’ammontare dei diritti di confine contestati, distintamente considerati (dazi o Iva), superi i 10.000 euro o, in caso di contrabbando aggravato, anche per contestazioni di valore inferiore. Di conseguenza, ogni volta in cui la Dogana accerti il mancato pagamento dei dazi o dell’Iva all’importazione, per un importo superiore a 10 mila euro, scatta automaticamente la segnalazione alle autorità penali.</p>
<p>Per i dazi, la soglia dei 10.000 euro è imposta da una direttiva dell’Unione europea (c.d. direttiva PIF, n. 2017/1371), che ritiene penalmente rilevanti tutte le violazioni che comportano un’evasione delle risorse proprie dell’Unione europea superiore a tale importo.</p>
<p>L’applicazione della soglia di 10.000 euro per ogni tributo costituente diritto di confine è stata sin da subito oggetto di ampio dibattito, poiché non prevede una diversificazione in considerazione della diversa onerosità che possono assumere.</p>
<p>In particolare, operatori e spedizionieri doganali hanno sollevato grandi preoccupazioni in relazione all’Iva all’importazione: quest’ultima, in ragione dell’aliquota ordinaria del 22%, infatti, supera agevolmente la soglia dei 10.000 euro. Di conseguenza, con una soglia generalizzata sia per i dazi che per l’Iva, la maggior parte delle irregolarità rischierebbe di tradursi in una contestazione penale.</p>
<p>In risposta alle criticità sollevate dalle imprese che operano nel settore del commercio internazionale e dalle associazioni di categoria, l’articolo 12 del decreto correttivo, approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri e che è stato trasmesso alle Camere per i necessari pareri, introduce importanti novità. Prima tra tutte, prevede l’innalzamento della soglia di rilevanza penale delle violazioni doganali a 100.000 euro per l’Iva all’importazione. Una soluzione coerente anche con l’art. 4 D.Lgs. n. 74/2000, che in tema di Iva fissa il discrimine, a cui collegare il disvalore penale, nel maggior valore di 100.000 euro. Rimangono ancorate, invece, al limite dei 10.000 euro, le contestazioni relative ai dazi, come previsto dalla direttiva PIF, in quanto risorse proprie dell’Unione europea.</p>
<p>Insieme al nuovo limite del contrabbando, cambiano anche le circostanze aggravanti, che sono ora riparametrate tenendo conto delle nuove soglie. In caso di contrabbando aggravato, l’operatore rischia la reclusione da tre a cinque anni se l’ammontare dei diritti dovuti supera i 100 mila euro per i dazi o i 500 mila euro per l’Iva. Nel testo della riforma, invece, anche per l’Iva era sufficiente il limite di 100 mila euro per integrare l’aggravante. Prevista, inoltre, la reclusione fino a tre anni se i dazi contestati sono compresi tra 50 e 100 mila euro o se l’Iva all’importazione pretesa è compresa tra 200 e 500 mila euro. Anche in questo caso, i correttivi operano una distinzione tra dazi e Iva, superando la precedente formulazione dell’aggravante che trovava applicazione ogni volta in cui i dazi o l’Iva contestati fossero compresi tra i 50 e i 100 mila euro.</p>
<p>Se si verificano circostanze aggravanti, il reato può essere contestato anche sotto i 10.000 e dei 100.000 euro, come nel caso di operazioni svolte con modalità criminose o in altre situazioni particolarmente gravi.</p>
<p>Va tuttavia ricordato che il superamento della soglia di punibilità o la presenza di circostanze aggravanti non sono da soli sufficienti: per giungere all’applicazione di una sanzione penale occorre anche la presenza del dolo, ossia della volontà (intesa come intenzionalità) di evadere i diritti doganali. Si tratta di un aspetto cruciale, perché in assenza di dolo, l’operatore non può essere responsabile del reato di contrabbando.</p>
<p>Se l’Autorità giudiziaria rileva elementi di dolo, avvia un procedimento per contrabbando. Al contrario, se la violazione è dovuta a colpa, come disattenzione, scarso aggiornamento o leggerezza, l’EPPO restituisce gli atti alle Dogane, che applicheranno una sanzione ridotta, variabile tra l’80% e il 150% dell’impatto.</p>
<p>Altro importante correttivo previsto dal legislatore è il potenziamento delle cause di non punibilità, che consentono di escludere la sanzione penale del contrabbando. Gli operatori che si trovano di fronte a una possibile contestazione possono evitare di incorrere in un procedimento penale attraverso il pagamento dei tributi e delle sanzioni, comprese tra il 100 e il 200% degli importi contestati. Versando i diritti pretesi dall’Agenzia delle dogane, oltre alle sanzioni, il reato si estingue e si evita la sanzione penale.</p>
<p>Si tratta di una vera e propria causa di non punibilità, che trova applicazione per tutte le ipotesi di contrabbando semplice, punibili con la sola multa, ma che viene ora accettata anche in presenza di alcune aggravanti. Il correttivo prevede, infatti, la possibilità di estinguere il reato se l’operatore ha commesso il fatto in connessione con un delitto contro la fede pubblica, o quando i diritti contestati superino i 100 mila euro per i dazi e i 500 mila euro per l’Iva.</p>
<p>Il correttivo potenzia anche l’utilizzo del ravvedimento operoso, che consente di pagare una sanzione in misura ridotta per regolarizzare la propria posizione. Presupposto indispensabile è che il pagamento avvenga prima che l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di un procedimento penale.</p>
<p>Con la circolare 10/12/2024, 25/D, l’Agenzia delle dogane aveva dichiarato che con il pagamento dei tributi e delle sanzioni era possibile ottenere estinguere il reato, ma ciò non escludeva l’applicazione della confisca. Il legislatore, invece, chiarisce ora che, in caso di estinzione del reato, non si procede alla confisca.</p>
<p>Confisca che non si applica neppure nel caso in cui l’impresa decida di rimediare a un errore commesso nella dichiarazione doganale, presentando un’istanza di revisione di parte. Unica condizione necessaria è che l’istanza sia presentata prima dell’avvio di un accertamento o di un procedimento penale.</p>
<p>Nonostante i correttivi proposti dal legislatore, la riscrittura del sistema sanzionatorio doganale rappresenta un cambio radicale, che impone alle aziende e agli intermediari di adeguare le proprie strategie di business e di adottare soluzioni volte a mitigare i rischi di incorrere in una contestazione doganale. L’avvio di un procedimento penale, indipendentemente dal suo esito, può avere conseguenze reputazionali gravi e influire negativamente sul sistema creditizio, oltre a mettere a rischio le autorizzazioni doganali già ottenute. La riforma comporta quindi un impatto significativo, che impone alle aziende una maggiore attenzione alla compliance e alla prevenzione delle violazioni doganali.</p>
<p>È indispensabile, pertanto, l’introduzione o l’aggiornamento di modelli organizzativi, ai sensi del d.lgs. 231/2001, oltre a un’attenta due diligence. L’adozione di strumenti di prevenzione e mitigazione dei rischi è fondamentale anche per dimostrare l’assenza di dolo e derubricare la contestazione penale a illecito amministrativo.</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Indagine Olaf  inutilizzabile come “prova”</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Sara Armella and Massimo Monosi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 17:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza_25_01]]></category>
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					<description><![CDATA[È illegittima la rettifica dell’origine doganale, se l’accertamento dell’Agenzia si fonda su un’indagine europea, apparentemente corposa e ricca di dettagli, ma senza elementi di prova concreti. A stabilirlo è la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Venezia, con la sentenza 6 dicembre 2024, n. 755. La Corte veneta ha chiarito che l’Agenzia  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-7 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-6 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-7" style="--awb-text-transform:none;"><p>È illegittima la rettifica dell’origine doganale, se l’accertamento dell’Agenzia si fonda su un’indagine europea, apparentemente corposa e ricca di dettagli, ma senza elementi di prova concreti. A stabilirlo è la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Venezia, con la sentenza 6 dicembre 2024, n. 755. La Corte veneta ha chiarito che l’Agenzia delle dogane non può basare l’attività di accertamento su indagini condotte dall’Olaf che risultino prive di adeguati riscontri probatori sull’origine beni importati.</p>
<p>Com’è noto, l’Olaf è un organo della Commissione europea che ha la facoltà di svolgere, in piena indipendenza, indagini interne o esterne, nei confronti di altri Paesi terzi. L’obiettivo perseguito dall’Organismo antifrode europeo è quello di individuare eventuali attività illecite come casi di frode e corruzione che rappresentano una minaccia agli interessi finanziari dell’Unione. In ambito doganale, assumono particolare importanza le indagini sull’origine dei prodotti, finalizzate ad accertare possibili elusioni o evasioni dei dazi <em>antidumping</em>.</p>
<p>Per quanto autorevoli, tali indagini possono fondare un accertamento doganale, in base al principio dell’onere della prova, soltanto se si riferiscono alle specifiche operazioni contestate dall’Agenzia delle dogane. È necessario pertanto verificare, caso per caso, se le conclusioni dell’Olaf siano sufficienti a giustificare una rettifica dell’origine dei prodotti importati.</p>
<p>Come già riconosciuto dalla Corte di Cassazione, l’onere probatorio circa la distinta origine non può considerarsi assolto qualora l’Amministrazione doganale si limiti a richiamare un Report Olaf, se tale segnalazione non è supportata da ulteriori elementi che dimostrino l’irregolarità dell’operazione, poiché spetta all’Amministrazione finanziaria, nel quadro dei principi generali che governano l’onere della prova, dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi della maggior pretesa tributaria (Cass., sez. V, 31 luglio 2020, n. 16469; Cass., sez. V, ord. 24 luglio 2020, n. 15864; Cass., sez. V, ord. 29 aprile 2020, n. 8337).</p>
<p>Anche la Corte di Giustizia tributaria di Venezia, con la sentenza in commento, ha concluso che è illegittima la rettifica dell’origine doganale se la riclassificazione come prodotto cinese, e la conseguente applicazione di pesanti dazi antidumping, si fonda su un’indagine Olaf priva di riferimenti al caso concreto.</p>
<p>Il caso esaminato dal Collegio di Venezia ha ad oggetto un report dell’Olaf relativo ai tubi senza saldatura di ferro (derivanti dalla ghisa) o di acciaio (diversi dall’acciaio inossidabile) importati dalla Thailandia. Sulla base delle conclusioni dell’Olaf, secondo la Dogana, i prodotti importati, dichiarati di origine thailandese, avrebbero avuto invece origine cinese, con conseguente applicazione di un dazio antidumping pari al 54,9% del valore della merce.</p>
<p>Come rilevato dalla sentenza in commento, il report Olaf si riferiva a moltissime operazioni e presentava elementi di incertezza, non sufficienti a superare le prove dell’origine fornite invece dall’importatore. I prodotti importati, infatti, erano scortati da validi e regolari certificati di origine, rilasciati dalla Camera di Commercio thailandese, che rappresentano, anche dal punto di vista giuridico, validi elementi di prova.</p>
<p>Secondo i giudici, l’estratto del report Olaf prodotto in giudizio dalla Dogana non conteneva riferimenti specifici alle operazioni di importazione effettuate della società.</p>
<p>L’indagine condotta dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode, sebbene, riferita proprio alla Società thailandese, importatrice delle merci in questione, si fondava su alcune informazioni fornite dal Centro di intelligence doganale thailandese. Quest’ultimo, tuttavia, aveva chiarito che tali informazioni non avrebbero potuto essere utilizzate “come prova in procedimenti penali”.</p>
<p>Il rapporto Olaf, nel caso in oggetto, costituiva l’unico elemento probatorio a fondamento della contestazione dell’origine delle merci importate.</p>
<p>La sentenza in commento ha confermato inoltre che, in forza della normativa unionale, i certificati di origine emessi da autorità competenti di un Paese terzo sono validi elementi di prova dell’origine dichiarata. Nei casi in cui il fornitore abbia regolarmente richiesto, dando piena garanzia dell’origine della merce da esportare, e ottenuto, all’esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente, regolari certificati di origine della merce dalla Camera di Commercio, la pretesa dell’Agenzia delle dogane è stata ritenuta illegittima (Cassazione, sez. V, 29 aprile 2020, n. 8337; Cassazione, sez. V, 28 febbraio2019, nn. 5931, 5932, 5933, 5934; Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, 23 novembre 2022, n. 1361).</p>
<p>È, infatti, compito della Dogana dimostrare l’invalidità del certificato di origine non preferenziale, come chiaramente espresso dalla fondamentale sentenza della Corte di Giustizia 9 marzo 2006, C-293/04, Beemsterboer Coldstore Services BV. Secondo la Corte di Cassazione, l’onere probatorio in merito alla diversa origine non può ritenersi assolto nell’ipotesi in cui l’Amministrazione doganale si limiti a richiamare un report Olaf, se tale segnalazione non è supportata da ulteriori elementi che dimostrino l’irregolarità dell’operazione, poiché spetta all’Agenzia delle dogane dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi della maggior pretesa tributaria (Cassazione, sez. V, 31 luglio 2020, n. 16469; Cassazione, sez. V, ord. 24 luglio 2020, n. 15864; Cassazione, sez. V, ord. 29 aprile 2020, n. 8337).</p>
<p>Secondo la giurisprudenza, pertanto, al fine di contestare l’origine documentata nel certificato estero, la Dogana deve porre in essere una puntuale e completa istruttoria per confutarne la veridicità e per dimostrare la diversa origine dello specifico prodotto oggetto di contestazione.</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>L’export italiano verso una nuova guerra dei dazi con gli USA</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Sara Armella and Tatiana Salvi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2024 13:08:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza_24_06]]></category>
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					<description><![CDATA[Il commercio internazionale riveste un ruolo fondamentale per l’economia italiana. L’Italia è il quarto Paese al mondo per volumi di esportazioni, insieme a Giappone e Corea del Sud ed è il dodicesimo Paese per importazioni, nella classifica degli scambi mondiali. Attualmente l’export italiano vale circa il 40% del PIL nazionale e si conferma come  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-8 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-7 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-8" style="--awb-text-transform:none;"><p>Il commercio internazionale riveste un ruolo fondamentale per l’economia italiana. L’Italia è il quarto Paese al mondo per volumi di esportazioni, insieme a Giappone e Corea del Sud ed è il dodicesimo Paese per importazioni, nella classifica degli scambi mondiali. Attualmente l’export italiano vale circa il 40% del PIL nazionale e si conferma come un decisivo fattore di traino per la nostra economia e la bilancia dei pagamenti: il valore delle esportazioni registra un +3,7% nel 2024, con una crescita attesa del +4,5% nel 2025 e del +4,2% in media nel biennio successivo. L’export italiano supererà i 650 miliardi nel 2024, mentre il prossimo anno raggiungerà i 679 miliardi.</p>
<p>Nell’ultimo triennio, l’export italiano è cresciuto di più rispetto agli altri Paesi europei.</p>
<p>Dal punto di vista numerico, sono 120.876 le imprese esportatrici, mentre 95.774 sono le imprese importatrici. Nonostante questi numeri significativi, però, sono soltanto 1.705 le imprese, in Italia, che hanno ottenuto la certificazione come Operatori economici autorizzati (AEO) dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, un numero inferiore rispetto ad altri Paesi UE, come la Germania, dove sono 6.301 le imprese in possesso di questa importante autorizzazione, rilasciata alle imprese che operano con l’estero, in presenza di particolari standard di affidabilità e di competenza.</p>
<p>Questo gap è dovuto a:</p>
<ul>
<li>la struttura del nostro export, a cui partecipano anche molte medie e piccole imprese, con minore propensione a dotarsi di un’organizzazione interna specializzata;</li>
<li>sottovalutazione della specificità del commercio internazionale, con l’idea di fondo secondo cui vendere all’estero equivale a saper vendere nel mercato nazionale;</li>
<li>carenza di specializzazione nella formazione scolastica e universitaria rispetto a questo settore;</li>
<li>assenza di cultura del commercio internazionale, che non include questi temi dall’elaborazione delle strategie aziendali;</li>
<li>assenza di visione globale all’interno delle imprese, per cui le tematiche spesso ricadono in funzioni aziendali molto diversificate;</li>
<li>percezione dell’assenza di significativi vantaggi derivanti dall’autorizzazione AEO.</li>
</ul>
<p>Il contesto attuale è dominato dalla crescente segmentazione dell’economia internazionale, con nuovi dazi, sanzioni e altre barriere all’entrata.</p>
<p>Di grande impatto è il deterioramento della situazione geopolitica, con la guerra russo-ucraina entrata ormai nel terzo anno e il conflitto in Medio Oriente, con le crescenti tensioni internazionali e i riflessi sulla sicurezza nel Canale di Suez, che modificano le rotte marittime e incrementano tempi e costi degli scambi tra Europa e Asia.</p>
<p>La frammentazione in grandi blocchi di influenza, con il rafforzamento dei Paesi Brics e la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, contribuiscono a incrementare i fattori di incertezza e instabilità e sono tra le cause della crisi del modello multilaterale, fondato sul WTO.</p>
<p>Le misure restrittive del commercio internazionale sono aumentate di 3,5 volte rispetto al periodo pre-pandemico, anche in conseguenza delle sanzioni adottate dai Paesi Nato a seguito dell’invasione dell’Ucraina.</p>
<p>Le misure protezionistiche, nel 2024, sono state 2.808, tra dazi, sanzioni e quote. Un dato significativo, che evidenzia una nuova tendenza alla deglobalizzazione.</p>
<p>A seguito dell’invasione dell’Ucraina, l’Unione europea ha adottato quattordici diversi pacchetti di sanzioni (alla data del 15 novembre 2024) nei confronti della Russia, vietando l’importazione e l’esportazione di numerosi prodotti.</p>
<p>Oltre alle misure restrittive aumentano anche le barriere alla frontiera, a tutela dei mercati interni. Secondo i dati elaborati dal WTO, da ottobre 2023 a maggio 2024 sono state adottate ben 205 misure di difesa commerciale, pari al 43% di tutte le misure commerciali registrate.</p>
<p>L’antidumping continua a essere lo strumento più utilizzato e rappresenta il 70,3% delle misure avviate e il 93,9% di quelle concluse. Le inchieste avviate dai Paesi WTO nel periodo in esame interessano scambi commerciali per 56 miliardi di dollari.</p>
<p>Le crescenti tensioni geopolitiche e le misure protezionistiche in aumento hanno stimolato il friend shoring.</p>
<p>Se è vero che i dati del commercio internazionale in percentuale del PIL mondiale non registrano risultati negativi in termini assoluti, si è tuttavia ridotto il volume degli scambi tra blocchi in competizione tra loro, che è stato compensato da un incremento dei traffici all’interno di blocchi di Paesi “allineati”, come ha rilevato il Fondo monetario internazionale (FMI), nel World Economic Outlook di ottobre 2024.</p>
<p>La guerra commerciale in atto tra Stati Uniti e Cina ha diviso il mondo in due grandi blocchi. L’analisi del FMI prende in considerazione i Paesi alleati di Stati Uniti e Unione europea, quelli orientati verso Cina e Russia e un insieme di Paesi non allineati.</p>
<p>Confrontando le medie dei periodi 2017-2022 e 2022-2024, si osserva che l’interscambio di beni è diminuito di circa 2,5 punti percentuali in più tra blocchi geopoliticamente distanti rispetto a quanto si è registrato negli scambi tra Paesi appartenenti allo stesso gruppo.</p>
<p>Secondo il Fondo monetario internazionale, a partire dalla guerra russo-ucraina, stiamo assistendo a una fase di instabilità del commercio internazionale molto simile a quella registrata nei primi anni della Guerra fredda. Con una differenza significativa: se all&#8217;inizio della Guerra Fredda, il valore del commercio di beni sul PIL era del 16%, ora il rapporto è del 45%. Inoltre, mentre allora i Paesi stavano eliminando le restrizioni commerciali all&#8217;interno dei blocchi, l’economia globale è ora caratterizzata da una fase di crescente protezionismo.</p>
<p>Il Presidente eletto Donald Trump ha previsto nel proprio programma elettorale l’introduzione di nuovi dazi USA sui prodotti europei, tra il 10 e il 20%, in aggiunta ai dazi già esistenti. Nei confronti della Cina, sono stati annunciati nuovi dazi del 60% e del 100% per le auto. Per valutare l’impatto delle annunciate tariffe, occorre tenere conto che gli Stati Uniti rappresentano il primo mercato di destinazione dell’export italiano, per una quota pari al 10,4 % delle nostre esportazioni.</p>
<p>La bilancia commerciale è decisamente a nostro favore: nel primo semestre 2024, il valore delle nostre esportazioni verso gli USA, ha raggiunto i 38,82 miliardi di euro, mentre le importazioni hanno raggiunto il valore di 15,46 miliardi di euro.</p>
<p>Una nuova guerra commerciale penalizzerebbe, quindi, molto di più il nostro export rispetto all’economia USA.  Nel primo mandato dell’amministrazione Trump, a partire dal marzo 2018, sono stati introdotte tariffe aggiuntive su molte eccellenze del nostro export, come vino, olio, pasta, formaggi Made in Italy, oltre ad acciaio e alluminio, a cui l’Europa ha risposto imponendo un incremento delle tariffe su prodotti agricoli, motociclette e bourbon.</p>
<p>L’amministrazione Biden ha mantenuto tutte le barriere all’importazione e ha impresso una spinta al reshoring, con politiche di forti aiuti economici statali alla produzione “made in USA”, attraverso l’Inflaction Reduction Act.</p>
<p>L’esito delle recenti elezioni USA segna una nuova fase di guerra dei dazi.</p>
<p>Il presidente USA Donald Trump, che si insedierà a gennaio 2025, ha già annunciato di voler introdurre nuovi dazi sui prodotti europei, tra il 10 e il 20%, oltre a dazi del 60% sulle importazioni dalla Cina.</p>
<p>Tra i primi studi economici ad aver valutato l’impatto dei dazi preannunciati da Trump, il National Board of Trade svedese ha stimato, per l’Italia, minori esportazioni verso gli USA del 16% e una generale riduzione delle esportazioni europee del 17%, con impatto principalmente nei settori meccanico, farmaceutico e chimico.</p>
<p>Lo studio prevede che le nuove tariffe ridurranno l’interscambio commerciale tra USA e Unione europea, mentre la Cina ridurrà le esportazioni verso gli USA del 66% e incrementerà le esportazioni verso l’Europa del 7%</p>
<p>Secondo le stime condotte da Prometeia, se l’aumento del 10% delle tariffe interesserà soltanto i prodotti già sottoposti a dazio, per l’Italia il costo aggiuntivo del nuovo protezionismo americano supererà i 4 miliardi di dollari. Dal punto di vista settoriale, in questo scenario a essere maggiormente colpito sarà il sistema moda, già oggi insieme all’agroalimentare uno dei più esposti del made in Italy.</p>
<p>Se Trump optasse, invece, per un aumento delle tariffe generalizzato per tutti i beni esportati, i costi per le imprese italiane supererebbero i 9 miliardi, 7 in più rispetto al 2023. Nell’ipotesi di un aumento generalizzato dei dazi USA, sarebbe la meccanica a subire più negativamente le conseguenze del nuovo protezionismo.</p>
<p>Secondo lo studio condotto dalla Grantham Foundation, scomponendo l’export italiano, i settori più colpiti saranno: attrezzature per il trasporto, prodotti chimici, ferro e acciaio e macchinari.</p>
<p>I nuovi dazi USA rappresentano uno degli strumenti più importanti del “<em>Trump reciprocal trade act</em>”, il cui obiettivo è riequilibrare il commercio tra gli Stati Uniti e i suoi partner commerciali. L’introduzione di nuove restrizioni sui prodotti europei potrebbe portare a una nuova guerra commerciale, con analoghe misure di ritorsione da parte dell’Unione europea e conseguenze significative sulle catene di approvvigionamento in tutto il mondo.</p>
<p>Le previsioni per l’export italiano restano, però, positive, grazie alla crescita nei Paesi del Golfo e in Nord America. I dati di ICE evidenziano che gli Stati Uniti restano il primo mercato di destinazione extra-UE, ma l’export offre un ventaglio vastissimo di opportunità, soprattutto per un Paese come il nostro che ha il tasso di differenziazione delle merci che esporta più alto al mondo. Tra i mercati più interessanti per il nostro made in Italy vi sono Emirati Arabi e Arabia Saudita che crescono a doppia cifra, oltre a Turchia, Brasile, India e Messico. Negli ultimi sette mesi, secondo ICE, il tasso di crescita è del +21,9% per gli Emirati Arabi, del +29% per l’Arabia Saudita, + 24,7% per la Turchia,+12,8% per la Corea Sud, +19% per la Serbia, +26% per la Libia, +19% per l’Ucraina, +35% per il Vietnam, +23% per la Malesia, +17% per il Kazakistan. La somma dell’export di questi Paesi è di oltre 25 miliardi di dollari, contro i 35 che esportiamo negli Stati Uniti.</p>
<p>Secondo il direttore di ICE Maurizio Forte, questa dinamica è il risultato della ricerca e della tecnologia applicata: l’Italia è campione di export nei macchinari (101 miliardi di euro nel 2023, pari al 16% del totale). Nel dualismo Stati Uniti-Cina, oggi l’alternativa è rafforzare la capacità di proiezione internazionale dell’Europa, in cui l’Italia può esprimersi da leader (siamo il terzo esportatore europeo), concentrando gli investimenti su promozione commerciale, sostenibilità e innovazione.</p>
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		<title>I report dell’Olaf devono essere documentati</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Sara Armella]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 13:58:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza_24_05]]></category>
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					<description><![CDATA[L’Agenzia delle dogane non può contestare l’origine delle e-bike importate dalla Turchia sulla base di un’indagine Olaf generalizzata, ma priva di dati concreti riferiti alle operazioni contestate. È questo il principio stabilito dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Bari, con le sentenze 12 giugno 2024, n. 1217 e 24 maggio 2024,  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-9 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-8 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-9" style="--awb-text-transform:none;"><p>L’Agenzia delle dogane non può contestare l’origine delle e-bike importate dalla Turchia sulla base di un’indagine Olaf generalizzata, ma priva di dati concreti riferiti alle operazioni contestate. È questo il principio stabilito dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Bari, con le sentenze 12 giugno 2024, n. 1217 e 24 maggio 2024, n. 1068, intervenute su uno dei sempre più frequenti casi interessati dalle indagini internazionali dell’Organismo di indagine.</p>
<p>L’Olaf è un organo indipendente della Commissione europea, che ha il potere di svolgere indagini nei confronti di operatori e autorità anche in Paesi extra-UE, con l’obiettivo di rilevare eventuali casi di frode o di elusione nel corretto assolvimenti dei dazi doganali.</p>
<p>Negli ultimi anni le indagini svolte dall’Ufficio antifrode europeo sono aumentate notevolmente. In particolare, nel 2023 l’Olaf ha concluso 265 investigazioni e ne ha avviate altre 190, formulando raccomandazioni per il recupero di oltre un miliardo di euro a favore del bilancio UE e recuperando oltre 210 milioni di euro da potenziali frodi: di queste nuove indagini, 26 riguardano proprio la materia dei dazi doganali.</p>
<p>In questo settore, assumono particolare rilievo le indagini sull’origine delle merci, finalizzate a rilevare una possibile evasione delle misure di tutela adottate dall’Unione europea, come i dazi antidumping. Sempre più spesso l’attività investigativa dell’Olaf si concentra su fornitori che operano in Paesi extra-UE. Il sospetto è che tali operatori possano realizzare una triangolazione, importando in un Paese terzo prodotti oggetto di dumping, per esempio di origine cinese ed effettuando lavorazioni non idonee all’acquisizione dell’origine doganale, per poi rivenderli nell’Unione europea in evasione dai dazi antidumping.</p>
<p>Uno dei casi recentemente affrontati, riportato anche nel documento di riepilogo dell’attività dell’Olaf del 2023, riguarda l&#8217;importazione di 17.000 biciclette elettriche dalla Turchia all&#8217;Italia. Secondo l’Organismo antifrode europeo, alcune componenti di queste e-bike, originariamente importate dalla Cina e successivamente oggetto di lavorazione in Turchia, sarebbero poi state esportate in Italia come prodotti finiti. Secondo l’Olaf, in Turchia vi sarebbe stato un semplice assemblaggio finalizzato a eludere i dazi antidumping e compensativi applicati alle e-bike di origine cinese, causando una potenziale evasione stimata di circa 4 milioni di euro.</p>
<p>Il caso delle e-bike, tuttavia, è giunto di fronte a diverse Corti di Giustizia tributaria italiane, chiamate a pronunciarsi sulla fondatezza dell’accertamento operato dall’Agenzia delle dogane. In particolare, con le sentenze in commento, i giudici di merito hanno ritenuto non sufficientemente collegate al caso concreto le conclusioni dell’Olaf in relazione alle operazioni doganali contestate (Corte Giust. trib. I grado Bari, 12 giugno 2024, n. 1217 e 24 maggio 2024, n. 1068).</p>
<p>Non sempre, infatti, le conclusioni dell’Ufficio antifrode europeo sono, da sole, sufficienti a provare, in sede processuale, la pretesa di maggiori diritti doganali, in particolare quando l’indagine si riferisce ad alcune transazioni, i cui esiti sono estesi a centinaia o a migliaia di operazioni non direttamente tracciate.</p>
<p>Poiché generalmente le conclusioni dell’Olaf si riferiscono a migliaia di operazioni e a numerosi esportatori, le Corti di giustizia tributaria sono chiamate a verificare, caso per caso, se gli accertamenti eseguiti si riferiscano specificamente a quel fornitore, a quel periodo temporale e a quel determinato prodotto (Cass., 31/07/2020 n. 16469; Corte Giust. trib. I grado Bari 12/06/2024 n. 1217 e 24/05/2024 n. 1068; Comm. trib. prov. Milano 3/12/2021, n. 512 e 9/03/2021, n. 1064).</p>
<p>Tale principio discende dalla necessità che ogni indagine, comprese quelle svolte da organismi internazionali di rilevante prestigio, approdi alla dimostrazione, fondata su dati oggettivi, dei presupposti alla base dell’attività di accertamento.</p>
<p>Molte aziende che operano nel mondo dell’import-export, negli ultimi anni, sono state coinvolte in contestazioni (doganali e talvolta anche penali) scaturite da un’indagine dell’Ente europeo. Per gli operatori è pertanto indispensabile adottare tutte le precauzioni possibili per evitare di incorrere in una contestazione.</p>
<p>In primo luogo, la scelta della propria filiera produttiva non può prescindere da un controllo sul fornitore extra-UE e sulla correttezza dell’origine doganale dichiarata. Di fronte a questo genere di contestazioni, assume fondamentale rilievo il certificato di origine non preferenziale rilasciato dalle autorità competenti del Paese terzo da cui provengono i prodotti, in genere dalla Camera di Commercio. Secondo la giurisprudenza, infatti, al fine di contestare l’origine documentata nel certificato estero, la Dogana deve porre in essere una puntuale e completa istruttoria per confutarne la veridicità e per dimostrare la diversa origine dello specifico prodotto oggetto di contestazione (Cassazione 29/04/2020, n. 8337 e 28/02/2019, nn. 5931, 5932, 5933, 5934). Da tenere presente, inoltre, che la maggiore tutela è riconosciuta agli operatori che avviano una richiesta di informazioni vincolanti sull’origine dei prodotti (IVO), la quale assicura uno scudo rispetto a contestazioni amministrative e penali, prevenendo anche i contenziosi.</p>
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