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	<title>Massimo Monosi &#8211; Il Doganalista</title>
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	<description>Rivista giuridico-economica di commercio internazionale</description>
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		<title>“Made in” Cass. 22/10/2025, n. 28041</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Massimo Monosi&#160;and&#160;Stefano Comisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 16:27:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza_25_06]]></category>
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					<description><![CDATA[Annullata la sanzione sul “Made in” se l’errore è del fornitore estero. La Corte di Cassazione ha chiarito che la società importatrice non incorre nell'illecito amministrativo previsto dall'art. 4, comma 49 bis, della legge n. 350 del 1993 se ha agito con diligenza, specificando che la merce dovesse essere etichettata con "Made in China"  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-1" style="--awb-text-transform:none;"><p>Annullata la sanzione sul “Made in” se l’errore è del fornitore estero. La Corte di Cassazione ha chiarito che la società importatrice non incorre nell&#8217;illecito amministrativo previsto dall&#8217;art. 4, comma 49 bis, della legge n. 350 del 1993 se ha agito con diligenza, specificando che la merce dovesse essere etichettata con &#8220;Made in China&#8221; (Cass., sez. II, 22 ottobre 2025, n. 28041).</p>
<p>Una decisione che segna un punto di svolta nella disciplina sanzionatoria applicabile in materia di tutela del “Made in Italy”. La pronuncia conferma un orientamento volto a valorizzare il comportamento diligente dell’importatore e a circoscrivere la responsabilità solo ai casi in cui sia dimostrabile la colpa dell’operatore, riconoscendo il rilievo dell’errore del fornitore estero (caso fortuito) e del legittimo affidamento nel corretto adempimento da parte dell’esportatore.</p>
<p>Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, la Camera di commercio aveva emesso una sanzione di 22.500 euro nei confronti di una società italiana che aveva importato prodotti privi di una chiara indicazione dell’origine. L’assenza di un’etichetta “Made in China” avrebbe potuto indurre in errore il consumatore sull’effettiva provenienza della merce.</p>
<p>La società importatrice si era opposta alla sanzione, dimostrando di aver richiesto per iscritto al proprio fornitore cinese di apporre la corretta etichettatura sulla merce prima della spedizione, agendo quindi in buona fede e senza colpa.</p>
<p>In primo grado, il Tribunale di Civitavecchia ha rigettato l&#8217;opposizione proposta dalla società, confermando la sanzione irrogata. La Corte d&#8217;Appello di Roma, invece, ha riformato la decisione, rilevando che, l’azienda aveva agito in buona fede e non era nelle condizioni oggettive di verificare la merce prima che venisse sdoganata. Il rapporto commerciale consolidato con il fornitore, inoltre, rendeva legittimo l’affidamento maturato sulla corretta esecuzione dell’ordine.</p>
<p>La Camera di Commercio ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la società importatrice avrebbe potuto e dovuto verificare la merce prima dello sdoganamento, avvalendosi delle procedure doganali esistenti. Ad avviso della Camera di Commercio, sarebbe stato possibile verificare la merce sia prima della partenza dalla Cina che al suo arrivo, prima dello sdoganamento, anche in considerazione della rilevanza dell&#8217;ordine.</p>
<p>La Corte di Cassazione ha però riconosciuto che la società aveva agito con la massima diligenza, avendo chiesto per iscritto al proprio partner commerciale cinese di apporre l’etichetta “Made in China”. Per l’applicazione di una sanzione amministrativa, secondo la Legge n. 689/1981, è necessario che la violazione sia commessa almeno con colpa. Nel caso di specie, la società importatrice aveva dimostrato di aver operato con diligenza fornendo delle istruzioni scritte al fornitore.</p>
<p>I giudici di legittimità precisano che l’importatore non è tenuto a essere presente al momento della spedizione né ad aprire i colli prima dello sdoganamento, poiché l’operazione è eseguita tramite uno spedizioniere doganale. L’errore del fornitore, dunque, rientra nelle ipotesi di caso fortuito, quale evento “imprevisto e imprevedibile”, che esclude l’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo e interrompe il nesso di causalità, facendo venir meno la responsabilità dell’importatore.</p>
<p>La Corte di Cassazione ha sottolineato, inoltre, che le informazioni sull’origine estera del prodotto possono essere fornite anche nella fase di commercializzazione, in conformità alla stessa norma sanzionatoria, la quale consente al titolare o licenziatario del marchio di accompagnare la merce con un’attestazione idonea a chiarire la reale provenienza dei beni.</p>
<p>La normativa richiamata dalla Camera di Commercio (art. 58 del d.P.R. n. 43/1973, vigente all’epoca dei fatti contestati), che consente la verifica delle merci in dogana, è finalizzata a garantire l&#8217;accuratezza della dichiarazione doganale in termini di qualità, quantità e valore, e non a verificare la conformità dell&#8217;etichettatura, la quale è disciplinata per la tutela del consumatore e risponde a un obiettivo diverso, come previsto dall&#8217;art. 4, comma 49-bis, della L. 350/2003.</p>
<p>L&#8217;illecito amministrativo previsto dall&#8217;art. 4, comma 49-bis, della L. n. 350 del 2003 riguarda l&#8217;illecito uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, qualora lo stesso avvenga con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana per l&#8217;assenza di precise indicazioni sulla esatta provenienza o della dichiarazione di impegno a rendere tali informazioni in fase di commercializzazione, a trarre in inganno anche un consumatore esperto sull&#8217;effettiva origine del prodotto. In sostanza, la norma punisce l&#8217;uso di marchi di aziende italiane che potevano indurre in inganno il consumatore su prodotti o merci non originari dell&#8217;Italia senza l&#8217;indicazione precisa, in caratteri evidenti, del Paese o del luogo di fabbricazione o di produzione (Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 06/11/2014, n. 52029).</p>
<p>Nel caso in esame, non c’era l’intento di far passare la merce per &#8220;Made in Italy&#8221;, ma c&#8217;era un&#8217;assenza totale di indicazione sulla provenienza del prodotto. Inoltre, la merce non era ancora stata immessa in commercio, pertanto ai sensi della normativa l’importatore poteva ancora correggere la situazione prima che il prodotto venisse venduto, mediante una dichiarazione riportante le informazioni corrette sull’origine del prodotto.</p>
<p>Con questa ordinanza la Corte di Cassazione fornisce un importante chiarimento per le aziende: è fondamentale operare con diligenza e tutelarsi attraverso una documentazione contrattuale e commerciale ineccepibile, è necessario conservare le prove documentali delle direttive impartite ai fornitori esteri in materia di etichettatura in modo tale da poterlo dimostrare in caso di contenzioso.  In questo modo gli operatori possono provare l’assenza dell’elemento soggettivo della colpa, indispensabile per configurare l’illecito amministrativo.</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Stop ai dubbi sull’origine  dei tessili dal Bangladesh</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Massimo Monosi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 16:25:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza_25_06]]></category>
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					<description><![CDATA[È illegittima la rettifica dell’origine dei prodotti tessili importati dal Bangladesh, in quanto tali beni non possono più considerarsi di origine “sospetta”. Un principio che trova ora conferma anche da parte della Corte di Cassazione, la quale con il decreto 9 luglio 2025, n. 18756 ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle dogane, confermando la  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-2 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-2" style="--awb-text-transform:none;"><p>È illegittima la rettifica dell’origine dei prodotti tessili importati dal Bangladesh, in quanto tali beni non possono più considerarsi di origine “sospetta”. Un principio che trova ora conferma anche da parte della Corte di Cassazione, la quale con il decreto 9 luglio 2025, n. 18756 ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle dogane, confermando la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, 16 settembre 2024, n. 649.</p>
<p>Tale decisione, richiamando un avviso agli operatori della Commissione europea, ha stabilito che non vi è più nessun “fondato dubbio” sulla veridicità delle attestazioni di origine rilasciate dalle autorità del Bangladesh.</p>
<p>Nel caso esaminato dalla Corte di giustizia tributaria della Liguria, l’Agenzia delle dogane aveva contestato l’origine doganale dei prodotti, emettendo un avviso di accertamento con cui escludeva l’applicazione delle agevolazioni daziarie previste per i Paesi aderenti al Sistema delle preferenze generalizzate (Spg) e richiedeva il pagamento di un dazio del 12% a fronte di un’aliquota dello 0%.</p>
<p>Tale provvedimento era stato adottato esclusivamente sulla base dell’“Avviso agli importatori” della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 41 del 15 febbraio 2008. Quest’ultimo, tuttavia, è stato successivamente revocato dalla stessa Commissione con l’Avviso n. 2022/C 166/06 del 20 aprile 2022.<br />
Un ulteriore elemento significativo emerso nel corso del giudizio è che la stessa Agenzia delle dogane, dopo aver ricevuto, seppur con ritardo, conferma dalle autorità del Bangladesh circa la regolarità delle operazioni doganali, aveva provveduto ad annullare in autotutela numerosi altri provvedimenti di rettifica.</p>
<p>Come noto, il Bangladesh è uno dei Paesi in via di sviluppo economico, destinatari di agevolazioni unilaterali riconosciute dall’Unione europea all’interno del Sistema delle preferenze generalizzate (c.d. Spg, disciplinato dal Reg. UE 978/2012). Tale strumento, previsto nell’ambito del principio di cooperazione allo sviluppo (art. 208 Tfue), ha l’obiettivo di garantire un accesso agevolato, tramite riduzioni tariffarie o esenzioni, ai beni originari dei Paesi meno sviluppati, per favorirne la crescita economica e la riduzione della povertà. Tale sistema rappresenta, tra l’altro, la più rilevante eccezione al principio WTO della “nazione più favorita”, nell’ambito della c.d. “<em>enabling clause</em>”, condivisa a livello internazionale</p>
<p>Il sistema Spg costituisce un incentivo non soltanto per lo sviluppo della produzione locale e il rafforzamento del commercio internazionale dei Paesi che ne usufruiscono, ma tende a valorizzare e promuovere un modello virtuoso di crescita economica, politica e sociale. Le agevolazioni, infatti, sono subordinate all’effettiva applicazione di misure a tutela dei diritti dei lavoratori, dell’ambiente, nonché a limitare fenomeni di corruzione. Il sistema delle preferenze generalizzate è, quindi, sottoposto a un continuo monitoraggio, che determina un aggiornamento continuo dei Paesi beneficiari.</p>
<p>Per accedere alle agevolazioni tariffarie previste dal Spg, i beni importati dai Paesi in via di sviluppo devono presentare i presupposti sostanziali stabiliti dall’art. 64, par. 3, Reg. UE 952/2013 (prodotti interamente ottenuti o lavorazioni sufficienti nel Paese beneficiario) ed essere accompagnati da un documento che ne provi l’origine preferenziale (dichiarazione su fattura o certificato di origine).</p>
<p>Nel corso degli ultimi anni, l’Agenzia delle dogane ha notificato a numerose società importatrici diversi avvisi di rettifica, contestando l’origine dei beni tessili prodotti in Bangladesh.</p>
<p>In particolare, nel caso esaminato dalla sentenza in commento, la contestazione dell’Agenzia delle dogane trae origine da un “avviso agli importatori” del 2008 (2008/C 41/06), con il quale la Commissione Ue ha informato le imprese europee dell’esistenza di “fondati sospetti”, in relazione all’origine dei beni classificati nei capitoli 61 e 62 del Sistema Armonizzato (indumenti e accessori d’abbigliamento a maglia e altri capi e accessori di abbigliamento non a maglia). La Commissione Ue aveva ipotizzato che tali prodotti non avessero subito in Bangladesh una lavorazione sufficiente a conferire l’“origine doganale Bangladesh”. Stando a quanto riportato dalla nota agli importatori del 2008, durante una missione di cooperazione unionale, effettuata con l’assistenza delle autorità locali, sarebbe, infatti, emerso che una percentuale consistente di attestazioni di origine “Form A” erano “falsi o rilasciati sulla base di informazioni fraudolente o fuorvianti”.</p>
<p>Occorre sottolineare che l’Unione europea non ha stabilito, chiaramente, che tutti i certificati di origine rilasciati in Bangladesh fossero falsi, ma si è limitata a invitare gli operatori unionali a prestare particolare “attenzione”, al fine di adottare specifiche misure di prevenzione dei rischi di contestazione, sia tramite un’attenta selezione dei fornitori che attraverso apposite clausole contrattuali.</p>
<p>A seguito della pubblicazione di tale avviso, l’Agenzia delle dogane ha dato luogo a numerosi accertamenti relativi all’origine dei beni importati dal Bangladesh, contestando la veridicità delle attestazioni di origine rilasciate dalle autorità straniere competenti.</p>
<p>A partire dal 1° gennaio 2021 in ambito Spg è stato deciso di superare il meccanismo del certificato delle autorità estere d’esportazione competenti, per evolvere verso un sistema di autocertificazione dell’origine preferenziale da parte dell’esportatore registrato al sistema Rex. Gli esportatori appartenenti ai Paesi beneficiari Spg, preventivamente autorizzati dalla Dogana, possono autocertificare l’origine dei prodotti in fattura, indicando il proprio codice Rex. Le autorità governative dei Paesi beneficiari Spg, dunque, non sono più tenute al rilascio di certificati di origine “Form A”.</p>
<p>La revoca dell’Avviso del 2008 e la conferma della validità dei certificati di origine rappresentano un passaggio decisivo per le imprese europee che importano tessili dal Bangladesh.</p>
<p>La decisione della Corte tributaria della Liguria chiarisce definitivamente che, alla luce delle nuove disposizioni europee, non sussistono più fondati dubbi sull’origine preferenziale dei prodotti tessili provenienti dal Paese, con conseguente illegittimità delle rettifiche doganali fondate sul vecchio Avviso del 2008.</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Rappresentanza diretta chiarimenti dell’Agenzia</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Massimo Monosi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2025 18:20:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza_25_05]]></category>
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					<description><![CDATA[Con la circolare n. 22/D del 2 settembre 2025, l’Agenzia delle dogane ha fornito alcuni importanti chiarimenti in materia di rappresentanza doganale, sottolineando l’importanza della formazione e dell’aggiornamento. La circolare 22/D, insieme alla determinazione direttoriale 25 luglio 2025, n. 506849, dà attuazione all’articolo 31 delle Disposizioni nazionali complementari al Codice dell’Unione (Dnc), che ha  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-3 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-2 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-3" style="--awb-text-transform:none;"><p>Con la circolare n. 22/D del 2 settembre 2025, l’Agenzia delle dogane ha fornito alcuni importanti chiarimenti in materia di rappresentanza doganale, sottolineando l’importanza della formazione e dell’aggiornamento.</p>
<p>La circolare 22/D, insieme alla determinazione direttoriale 25 luglio 2025, n. 506849, dà attuazione all’articolo 31 delle Disposizioni nazionali complementari al Codice dell’Unione (Dnc), che ha ampliato il novero di soggetti abilitati all’esercizio della rappresentanza doganale.</p>
<p>Oltre agli spedizionieri, ai Centri di assistenza doganale (Cad) e agli operatori economici autorizzati (AEO), la riforma doganale ha esteso la possibilità di operare in rappresentanza diretta a tutti i soggetti che siano in possesso di particolari requisiti.</p>
<p>Con il d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141 (Dnc) è stato ammesso un ampio ricorso alla rappresentanza diretta, stabilendo specifici standard per i professionisti che assistono le aziende attive nel settore dell’import-export.</p>
<p>Com’è noto, la rappresentanza doganale è disciplinata dall’art. 18 Cdu (Reg. UE 952/2013), che afferma il principio secondo cui chiunque può farsi rappresentare nelle sue relazioni con l’Agenzia delle dogane.</p>
<p>Nella prassi, è raro che un’impresa esegua direttamente una procedura di importazione o di esportazione, ed è più frequente che si faccia supportare da un rappresentante, che gestisce le procedure e si rapporta direttamente con l’Agenzia delle dogane e le altre autorità coinvolte, nell’interesse del proprio mandante. La sua funzione non è circoscritta alla compilazione della dichiarazione doganale, ma attiene anche all’attività di consulenza e assistenza nella liquidazione e nel pagamento dei dazi e della fiscalità doganale, nonché alla fornitura di eventuali servizi accessori.</p>
<p>È essenziale distinguere tra i due tipi rappresentanza: diretta, se il rappresentante agisce in nome e per conto di terzi, o indiretta, se agisce in nome proprio e per conto dell’operatore.</p>
<p>Un aspetto centrale della circolare riguarda le condizioni per ottenere l’abilitazione alla rappresentanza diretta. In particolare, per gli spedizionieri doganali, i centri di assistenza doganale (Cad) e gli operatori economici autorizzati AEO, l&#8217;abilitazione può essere ottenuta contestualmente all’acquisizione della patente di spedizioniere doganale, dell’autorizzazione Cad o dello status AEO, previa presentazione di un’apposita richiesta. L’abilitazione è quindi strettamente legata al mantenimento dei requisiti previsti per ciascuna autorizzazione.</p>
<p>Per tutti gli altri soggetti, invece, il processo di abilitazione è soggetto a un’istruttoria volta a verificare se l’operatore rispetta i requisiti previsti. In particolare, l’Agenzia delle dogane potrà rilasciare l’abilitazione soltanto a seguito di un controllo che include la verifica di eventuali condanne penali o di violazioni della normativa doganale e fiscale, oltre alla sussistenza degli standard minimi di competenza professionale.</p>
<p>Con riferimento a quest’ultima condizione, la circolare ha recepito il contenuto della determinazione direttoriale 25 luglio 2025 n. 506849, stabilendo che vi sono due alternative possibili: dimostrare di essere in possesso di una comprovata esperienza, avendo effettuato almeno 300 dichiarazioni doganali in rappresentanza indiretta negli ultimi tre anni (di cui almeno 100 nell’ultimo anno e il 30% per l’immissione in libera pratica), o aver conseguito una qualifica professionale, consistente in un titolo giuridico o economico, unitamente al conseguimento di un percorso formativo accreditato dall’Agenzia delle dogane per l’ottenimento della certificazione AEO.</p>
<p>Per il mantenimento dell’abilitazione, l’operatore dovrà compiere almeno 100 dichiarazioni ogni anno come rappresentante diretto, oltre a dimostrare di aver frequentato, ogni due anni, un corso di aggiornamento di almeno 30 ore.</p>
<p>In caso di esito negativo dell’istruttoria, l’Ufficio delle dogane dovrà comunicare al richiedente le risultanze del procedimento. I termini di conclusione del procedimento sono sospesi, per un massimo di 30 giorni, al fine di concedere all’operatore la facoltà di produrre osservazioni e/o intraprendere le opportune iniziative atte a risolvere le criticità riscontrate. Decorso tale periodo, salvo istanza presentata dall’interessato, sarà predisposta una relazione conclusiva negativa. Tale relazione, trasmessa per le valutazioni alla sovraordinata Direzione Territoriale, sarà poi inoltrata, corredata di parere, all’Ufficio centrale per gli ulteriori adempimenti di competenza.</p>
<p>Avverso il provvedimento di diniego è ammesso ricorso gerarchico al Direttore della Direzione Dogane o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio, rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla notifica della decisione stessa.</p>
<p>Qualora, invece, il richiedente provveda a porre in essere le necessarie azioni correttive, si procederà secondo le indicazioni già fornite in caso di istruttoria positiva e l’Ufficio centrale, nel rilasciare l’abilitazione, inserirà il soggetto abilitato in un’apposita banca dati con l’attribuzione di un codice identificativo.</p>
<p>La circolare chiarisce, infine, le ipotesi di sospensione e revoca dell’abilitazione alla rappresentanza diretta. L’abilitazione può essere sospesa o revocata qualora vengano riscontrate violazioni gravi o ripetute delle normative doganali, oppure in caso di perdita dei requisiti professionali necessari. Salvo motivi previsti dalla normativa, la sospensione non può superare i sei mesi. La revoca, invece, interviene in caso di violazioni persistenti o di inadempimento degli obblighi professionali.</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Boom di dazi antidumping nel primo semestre del 2025</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Massimo Monosi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 10:52:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza_25_04]]></category>
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					<description><![CDATA[Il 2025 segna una decisa intensificazione delle politiche di difesa commerciale dell'Unione europea, con un aumento significativo di nuove indagini e l'imposizione di dazi antidumping su un'ampia gamma di prodotti, prevalentemente originari della Cina. Negli ultimi mesi, la Commissione europea ha accelerato l'adozione di misure provvisorie e definitive, segnalando una chiara volontà di proteggere  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-4 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-3 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-4" style="--awb-text-transform:none;"><p>Il 2025 segna una decisa intensificazione delle politiche di difesa commerciale dell&#8217;Unione europea, con un aumento significativo di nuove indagini e l&#8217;imposizione di dazi antidumping su un&#8217;ampia gamma di prodotti, prevalentemente originari della Cina. Negli ultimi mesi, la Commissione europea ha accelerato l&#8217;adozione di misure provvisorie e definitive, segnalando una chiara volontà di proteggere il mercato interno da pratiche di concorrenza sleale. Questa tendenza, già in crescita negli anni passati, si consolida ulteriormente, mettendo le imprese importatrici di fronte a nuove sfide e incertezze.</p>
<p>I dazi antidumping, com’è noto, hanno lo scopo di ripristinare una concorrenza leale, neutralizzando i vantaggi di prezzo di cui beneficiano i produttori stranieri quando immettono sul mercato europeo beni venduti a un prezzo inferiore rispetto al loro effettivo valore, pratica nota come “dumping”. Il dazio “antidumping” mira, pertanto, a colmare tale differenza di prezzo, proteggendo l’industria europea da un pregiudizio economico.</p>
<p>Un ulteriore strumento di contrasto a queste pratiche è la registrazione delle importazioni. Si tratta di un provvedimento formale con cui la Commissione europea sottopone a monitoraggio le importazioni di uno specifico prodotto, anche prima di decidere se imporre un dazio. Tale meccanismo serve da avvertimento per gli importatori e crea la base giuridica per applicare retroattivamente eventuali misure definitive. In tal modo, se al termine dell’indagine sarà introdotto un dazio, esso potrà essere riscosso anche sulle merci sdoganate a partire dalla data di registrazione, generando un potenziale rischio finanziario per le imprese, che spesso devono pianificare gli acquisti con largo anticipo.</p>
<p>A inizio 2025, la Commissione europea ha istituito una serie di dazi antidumping provvisori. Tali misure non comportano un pagamento immediato, ma impongono agli importatori di fornire una garanzia pari all’importo del dazio potenziale. La riscossione effettiva avverrà solo se e quando i dazi definitivi saranno formalmente adottati.</p>
<p>Tra i prodotti più rilevanti colpiti da queste misure troviamo la lisina, un additivo per mangimi (codici NC ex 2309 90 31 ed ex 2309 90 96 per il solfato di lisina e con il codice NC 2922 41 00 per la lisina cloridrato e la soluzione acquosa di lisina) e sui pavimenti multistrato in legno (codice NC ex 4418 75 00), sempre di origine cinese. L&#8217;elenco prosegue con le resine epossidiche dalla Cina (codici NC ex 2910 90 00, ex 3824 99 92, ex 3824 99 93 ed ex 3907 30 00), le carte decorative (codici NC ex 4802 54 00, ex 4802 55, ex 4805 91 00 ed ex 4811 60 00), l&#8217;acido gliossilico (codice NC ex 2918 30 00) e le suole interne in acciaio per calzature (codice NC ex 6406 90 50), tutti prodotti cinesi che ora affrontano dazi preliminari in attesa delle conclusioni delle rispettive inchieste.</p>
<p>Tra le misure provvisorie, merita approfondire il dazio antidumping previsto per le viti senza capocchia originarie della Repubblica Popolare Cinese, che erano state oggetto di registrazioni a fine gennaio e da ultimo colpite da un dazio antidumping provvisorio, come stabilito dal Regolamento di esecuzione UE 2025/1189. Tale misura riguarda i prodotti classificati con i codici NC 7318 15 42 e 7318 15 48. Le aliquote dei dazi provvisori riflettono margini di dumping significativi, variabili dal 22,1% all’86,5% a seconda dei singoli esportatori. Tale rapido sviluppo dimostra l’efficacia con cui la Commissione europea può passare dalla fase di monitoraggio all’azione concreta. In particolare, la fase di registrazione si è trasformata in un obbligo immediato per gli importatori, che devono fornire una garanzia pari all’importo del dazio al momento dello sdoganamento.</p>
<p>Sebbene il pagamento effettivo avverrà solo qualora vengano adottate misure definitive, l’impatto sulla liquidità e sulla pianificazione aziendale è immediato. Questa rapidità di intervento lascia poco margine di manovra alle imprese, creando ripercussioni sulle aziende che sono in attesa di ricevere prodotti acquistati mesi prima dalla Cina.</p>
<p>Come evidenziato dal caso delle viti, la registrazione delle importazioni rappresenta spesso un segnale anticipatore di misure restrittive.</p>
<p>Attualmente, la minaccia di dazi retroattivi riguarda altri prodotti sottoposti a registrazione, tra cui la valina (codice NC ex 2922 49 85), il carbonato di bario (codice NC ex 2836 60 00), le bombole di acciaio senza saldatura ad alta pressione, il granturco dolce in granella e l’allumina fusa, tutti provenienti dalla Cina.</p>
<p>Accanto alle misure provvisorie, l’Unione europea ha introdotto anche diversi dazi antidumping definitivi, consolidando in tal mondo la protezione su specifici prodotti. Le attrezzature di accesso mobili (MAE) provenienti dalla Cina (codici NC ex 8427 10 10, ex 8427 20 19, ex 8428 90 90, ex 8431 20 00, ex 8431 39 00) sono attualmente soggette a misure definitive. A tali prodotti si aggiungono, inoltre, i dazi sulle resine ABS originarie di Corea del Sud e Taiwan (codice NC 3903 30 00).</p>
<p>Merita particolare attenzione, inoltre, il dazio definitivo imposto sui prodotti laminati piatti stagnati di ferro o acciaio cinesi, e quello sulla vanillina (codice NC ex 2912 41 00), sempre dalla Cina, che confermano il focus dell&#8217;UE sulle importazioni da questo Paese.</p>
<p>Infine, la Commissione europea ha avviato diverse nuove indagini antidumping, ampliando ulteriormente la gamma di prodotti sotto esame. L’apertura di un’inchiesta rappresenta il primo passo formale di un procedimento che, in un arco temporale tra otto mesi a quindici mesi, può culminare nell’imposizione di dazi.</p>
<p>Tra i casi più recenti figurano gli articoli in ghisa provenienti da Cina e India (codici NC ex 7325 10 00, ex 7325 99 10), i prodotti in fibra di vetro a filamento continuo da Egitto e Bahrain (codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 14 00, 7019 15 00) e il compensato di legno tenero importato dal Brasile (codice NC ex 4412 33 00). La Cina resta al centro dell’attenzione con indagini su acido fosforoso (codice NC ex 2811 19 80), acido adipico (codice NC ex 2917 12 00) e pneumatici nuovi per autovetture con indice di carico fino a 121 (codici NC ex 4011 10 00, 4011 20 10). Altri procedimenti riguardano il polietilene tereftalato (PET) dal Vietnam (codice NC 3907 61 00) e l’1,4-butandiolo dagli Stati Uniti e da Taiwan (codice NC ex 2905 39 25).</p>
<p>È importante sottolineare che i codici NC riportati in questa fase sono indicativi e corrispondono a quelli dichiarati dai denuncianti, ossia imprese o associazioni di produttori che segnalano presunte pratiche di dumping. Tali codici servono come riferimento preliminare, ma non sono vincolanti. Durante l’indagine la Commissione può verificare e, se necessario, modificare la classificazione doganale del prodotto sulla base delle caratteristiche effettive e delle prove raccolte. La classificazione finale potrebbe, quindi, differire da quella iniziale. È consigliabile per le imprese che importano questi prodotti seguire con attenzione l’evoluzione di queste inchieste, poiché nei prossimi mesi potrebbero entrare in vigore nuove misure daziarie.</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Origine doganale: l’indagine Olaf  non basta come “prova”</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Massimo Monosi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 08:27:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza_25_03]]></category>
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					<description><![CDATA[È illegittima la rettifica dell’origine doganale se fondata esclusivamente su un’indagine europea, priva di dati concreti riferiti alle operazioni contestate.  Lo ha stabilito la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna con la sentenza n. 343 del 9 aprile 2025, precisando che l’Agenzia delle dogane non può fondare l’accertamento della nazionalità doganale  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-5 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-4 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-5" style="--awb-text-transform:none;"><p>È illegittima la rettifica dell’origine doganale se fondata esclusivamente su un’indagine europea, priva di dati concreti riferiti alle operazioni contestate.  Lo ha stabilito la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna con la sentenza n. 343 del 9 aprile 2025, precisando che l’Agenzia delle dogane non può fondare l’accertamento della nazionalità doganale delle merci importate unicamente sulle conclusioni dell’Olaf (Autorità europea antifrode), se queste, per quanto articolate, non sono supportate da prove puntuali e riferibili direttamente alla merce oggetto di contestazione.</p>
<p>Il caso esaminato dalla sentenza in commento trae origine dall’importazione di alcune biciclette elettriche originarie della Thailandia. Secondo l’Ufficio, i beni, acquistati dalla Società nel 2019, non avrebbero subito una lavorazione sostanziale in Thailandia, ma sarebbero stati di origine cinese. La Dogana ha contestato, pertanto, l’applicazione del dazio antidumping e del dazio compensativo.</p>
<p>La contestazione dell’Agenzia delle dogane si fonda unicamente su un’indagine condotta dall’Olaf che ha avuto chiara conoscibilità solo alla fine del 2021.</p>
<p>L’Olaf, com’è noto, è un organo indipendente della Commissione europea, che ha il potere di svolgere indagini nei confronti di operatori e autorità anche in Paesi extra-UE, con l’obiettivo di rilevare eventuali casi di frode o di elusione nel corretto assolvimenti dei dazi doganali. In ambito doganale, sono molto frequenti le indagini sull’origine delle merci, finalizzate a rilevare una possibile evasione delle misure di tutela adottate dall’Unione europea, come i dazi antidumping. L’attività investigativa dell’Olaf si concentra su fornitori che operano in Paesi extra-UE, sospettati di realizzare una triangolazione, importando in un Paese terzo prodotti oggetto di dumping, per esempio di origine cinese ed effettuando lavorazioni non idonee all’acquisizione dell’origine doganale, per poi rivenderli nell’Unione europea in evasione dai dazi antidumping.</p>
<p>Non sempre, però, le conclusioni dell’Ufficio antifrode europeo sono, da sole, sufficienti a provare, in sede processuale, la pretesa di maggiori diritti doganali, in particolare quando l’indagine si riferisce ad alcune transazioni, i cui esiti sono estesi a centinaia o a migliaia di operazioni non direttamente tracciate.</p>
<p>Poiché generalmente le conclusioni dell’Olaf si riferiscono a migliaia di operazioni e a numerosi esportatori, le Corti di giustizia tributaria sono chiamate a verificare, caso per caso, se gli accertamenti eseguiti si riferiscano specificamente a quel fornitore, a quel periodo temporale e a quel determinato prodotto (Cass., 31/07/2020 n. 16469; Corte Giust. trib. I grado Bari 12/06/2024 n. 1217 e 24/05/2024 n. 1068; Comm. trib. prov. Milano 3/12/2021, n. 512 e 9/03/2021, n. 1064).</p>
<p>Tale principio discende dalla necessità che ogni indagine, comprese quelle svolte da organismi internazionali di rilevante prestigio, approdi alla dimostrazione, fondata su dati oggettivi, dei presupposti alla base dell’attività di accertamento .</p>
<p>Tale interpretazione trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18124/2023, aveva già affermato l’inidoneità delle sole risultanze OLAF a fondare un’accusa di elusione dell’origine, in mancanza di riscontri concreti che dimostrino in modo certo la provenienza cinese delle merci.</p>
<p>Nel caso di specie, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna ha accertato che il report Olaf non si riferiva ai beni oggetto della controversia. Secondo la Corte, inoltre, la società importatrice aveva posto in essere tutte le misure necessarie per selezionare un fornitore affidabile.</p>
<p>I prodotti importati erano scortati, infatti, da validi certificati di origine non preferenziale, rilasciati dalla Camera di Commercio thailandese.</p>
<p>Con la sentenza in commento, la Corte di Giustizia Tributaria ha ritenuto decisiva la documentazione ufficiale rilasciata dalle autorità thailandesi, ossia la certificazione di origine delle merci. Un elemento che, secondo i giudici, ha avuto un peso determinante nella scelta dell’azienda italiana di concludere l’acquisto e ha fondato un legittimo affidamento sulla regolarità dell’operazione.</p>
<p>I giudici hanno valorizzato anche l’assoluta diligenza da parte della Società importatrice, ritenendo che al momento dell’importazione, avvenuta nel 2019, l’impresa non potesse essere a conoscenza dei rischi esaminati dall’Olaf soltanto alla fine del 2021. Infine, la Corte ha sottolineato che, date le tempistiche ristrette delle operazioni commerciali, non era esigibile un controllo capillare su ciascun componente: un simile onere avrebbe compromesso la possibilità di concludere l’affare in tempi compatibili con le esigenze del mercato.</p>
<p>Come confermato dalla Corte dell’Emilia Romagna, pertanto, al fine di contestare l’origine documentata nel certificato estero, la Dogana deve porre in essere una puntuale e completa istruttoria per confutarne la veridicità e per dimostrare la diversa origine dello specifico prodotto oggetto di contestazione.</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Nuove soglie  per il contrabbando</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Sara Armella&#160;and&#160;Massimo Monosi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 15:38:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza_25_02]]></category>
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					<description><![CDATA[A distanza di sei mesi dall’entrata in vigore della riforma, sono in arrivo alcuni importanti correttivi sulla soglia di rilevanza penale delle violazioni doganali. Il tetto passa ora a 100.000 euro per l’Iva all’importazione, mentre resta fermo a 10.000 euro per i dazi contestati. Tra gli attesi correttivi alla riforma, entrata in vigore lo  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-6 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-5 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-6" style="--awb-text-transform:none;"><p>A distanza di sei mesi dall’entrata in vigore della riforma, sono in arrivo alcuni importanti correttivi sulla soglia di rilevanza penale delle violazioni doganali. Il tetto passa ora a 100.000 euro per l’Iva all’importazione, mentre resta fermo a 10.000 euro per i dazi contestati. Tra gli attesi correttivi alla riforma, entrata in vigore lo scorso 4 ottobre, vi sono anche l’ampliamento delle cause di non punibilità che consentono di evitare la sanzione penale e la rideterminazione delle circostanze aggravanti del contrabbando.</p>
<p>La riforma approvata con il d.lgs. 141/2024 ha riscritto completamente le sanzioni doganali, introducendo una netta demarcazione tra violazioni penali e amministrative. Una distinzione che non è più lasciata alla discrezionalità del funzionario dell’Agenzia delle dogane, ma dipende ora da un fattore puramente oggettivo, rappresentato dal superamento di una “soglia” di rilevanza penale. Non è più quindi la compliance dell’azienda o la valutazione operata al momento dei controlli che incide sulla trasmissione della notizia di reato. Le Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione (Dnc, all. 1 al d.lgs. 141/2024) prevedono, infatti, che l’Agenzia delle dogane invii il fascicolo alla Procura europea (EPPO) in tutti i casi in cui l’ammontare dei diritti di confine contestati, distintamente considerati (dazi o Iva), superi i 10.000 euro o, in caso di contrabbando aggravato, anche per contestazioni di valore inferiore. Di conseguenza, ogni volta in cui la Dogana accerti il mancato pagamento dei dazi o dell’Iva all’importazione, per un importo superiore a 10 mila euro, scatta automaticamente la segnalazione alle autorità penali.</p>
<p>Per i dazi, la soglia dei 10.000 euro è imposta da una direttiva dell’Unione europea (c.d. direttiva PIF, n. 2017/1371), che ritiene penalmente rilevanti tutte le violazioni che comportano un’evasione delle risorse proprie dell’Unione europea superiore a tale importo.</p>
<p>L’applicazione della soglia di 10.000 euro per ogni tributo costituente diritto di confine è stata sin da subito oggetto di ampio dibattito, poiché non prevede una diversificazione in considerazione della diversa onerosità che possono assumere.</p>
<p>In particolare, operatori e spedizionieri doganali hanno sollevato grandi preoccupazioni in relazione all’Iva all’importazione: quest’ultima, in ragione dell’aliquota ordinaria del 22%, infatti, supera agevolmente la soglia dei 10.000 euro. Di conseguenza, con una soglia generalizzata sia per i dazi che per l’Iva, la maggior parte delle irregolarità rischierebbe di tradursi in una contestazione penale.</p>
<p>In risposta alle criticità sollevate dalle imprese che operano nel settore del commercio internazionale e dalle associazioni di categoria, l’articolo 12 del decreto correttivo, approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri e che è stato trasmesso alle Camere per i necessari pareri, introduce importanti novità. Prima tra tutte, prevede l’innalzamento della soglia di rilevanza penale delle violazioni doganali a 100.000 euro per l’Iva all’importazione. Una soluzione coerente anche con l’art. 4 D.Lgs. n. 74/2000, che in tema di Iva fissa il discrimine, a cui collegare il disvalore penale, nel maggior valore di 100.000 euro. Rimangono ancorate, invece, al limite dei 10.000 euro, le contestazioni relative ai dazi, come previsto dalla direttiva PIF, in quanto risorse proprie dell’Unione europea.</p>
<p>Insieme al nuovo limite del contrabbando, cambiano anche le circostanze aggravanti, che sono ora riparametrate tenendo conto delle nuove soglie. In caso di contrabbando aggravato, l’operatore rischia la reclusione da tre a cinque anni se l’ammontare dei diritti dovuti supera i 100 mila euro per i dazi o i 500 mila euro per l’Iva. Nel testo della riforma, invece, anche per l’Iva era sufficiente il limite di 100 mila euro per integrare l’aggravante. Prevista, inoltre, la reclusione fino a tre anni se i dazi contestati sono compresi tra 50 e 100 mila euro o se l’Iva all’importazione pretesa è compresa tra 200 e 500 mila euro. Anche in questo caso, i correttivi operano una distinzione tra dazi e Iva, superando la precedente formulazione dell’aggravante che trovava applicazione ogni volta in cui i dazi o l’Iva contestati fossero compresi tra i 50 e i 100 mila euro.</p>
<p>Se si verificano circostanze aggravanti, il reato può essere contestato anche sotto i 10.000 e dei 100.000 euro, come nel caso di operazioni svolte con modalità criminose o in altre situazioni particolarmente gravi.</p>
<p>Va tuttavia ricordato che il superamento della soglia di punibilità o la presenza di circostanze aggravanti non sono da soli sufficienti: per giungere all’applicazione di una sanzione penale occorre anche la presenza del dolo, ossia della volontà (intesa come intenzionalità) di evadere i diritti doganali. Si tratta di un aspetto cruciale, perché in assenza di dolo, l’operatore non può essere responsabile del reato di contrabbando.</p>
<p>Se l’Autorità giudiziaria rileva elementi di dolo, avvia un procedimento per contrabbando. Al contrario, se la violazione è dovuta a colpa, come disattenzione, scarso aggiornamento o leggerezza, l’EPPO restituisce gli atti alle Dogane, che applicheranno una sanzione ridotta, variabile tra l’80% e il 150% dell’impatto.</p>
<p>Altro importante correttivo previsto dal legislatore è il potenziamento delle cause di non punibilità, che consentono di escludere la sanzione penale del contrabbando. Gli operatori che si trovano di fronte a una possibile contestazione possono evitare di incorrere in un procedimento penale attraverso il pagamento dei tributi e delle sanzioni, comprese tra il 100 e il 200% degli importi contestati. Versando i diritti pretesi dall’Agenzia delle dogane, oltre alle sanzioni, il reato si estingue e si evita la sanzione penale.</p>
<p>Si tratta di una vera e propria causa di non punibilità, che trova applicazione per tutte le ipotesi di contrabbando semplice, punibili con la sola multa, ma che viene ora accettata anche in presenza di alcune aggravanti. Il correttivo prevede, infatti, la possibilità di estinguere il reato se l’operatore ha commesso il fatto in connessione con un delitto contro la fede pubblica, o quando i diritti contestati superino i 100 mila euro per i dazi e i 500 mila euro per l’Iva.</p>
<p>Il correttivo potenzia anche l’utilizzo del ravvedimento operoso, che consente di pagare una sanzione in misura ridotta per regolarizzare la propria posizione. Presupposto indispensabile è che il pagamento avvenga prima che l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di un procedimento penale.</p>
<p>Con la circolare 10/12/2024, 25/D, l’Agenzia delle dogane aveva dichiarato che con il pagamento dei tributi e delle sanzioni era possibile ottenere estinguere il reato, ma ciò non escludeva l’applicazione della confisca. Il legislatore, invece, chiarisce ora che, in caso di estinzione del reato, non si procede alla confisca.</p>
<p>Confisca che non si applica neppure nel caso in cui l’impresa decida di rimediare a un errore commesso nella dichiarazione doganale, presentando un’istanza di revisione di parte. Unica condizione necessaria è che l’istanza sia presentata prima dell’avvio di un accertamento o di un procedimento penale.</p>
<p>Nonostante i correttivi proposti dal legislatore, la riscrittura del sistema sanzionatorio doganale rappresenta un cambio radicale, che impone alle aziende e agli intermediari di adeguare le proprie strategie di business e di adottare soluzioni volte a mitigare i rischi di incorrere in una contestazione doganale. L’avvio di un procedimento penale, indipendentemente dal suo esito, può avere conseguenze reputazionali gravi e influire negativamente sul sistema creditizio, oltre a mettere a rischio le autorizzazioni doganali già ottenute. La riforma comporta quindi un impatto significativo, che impone alle aziende una maggiore attenzione alla compliance e alla prevenzione delle violazioni doganali.</p>
<p>È indispensabile, pertanto, l’introduzione o l’aggiornamento di modelli organizzativi, ai sensi del d.lgs. 231/2001, oltre a un’attenta due diligence. L’adozione di strumenti di prevenzione e mitigazione dei rischi è fondamentale anche per dimostrare l’assenza di dolo e derubricare la contestazione penale a illecito amministrativo.</p>
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		<title>Indagine Olaf  inutilizzabile come “prova”</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Sara Armella&#160;and&#160;Massimo Monosi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 17:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza_25_01]]></category>
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					<description><![CDATA[È illegittima la rettifica dell’origine doganale, se l’accertamento dell’Agenzia si fonda su un’indagine europea, apparentemente corposa e ricca di dettagli, ma senza elementi di prova concreti. A stabilirlo è la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Venezia, con la sentenza 6 dicembre 2024, n. 755. La Corte veneta ha chiarito che l’Agenzia  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-7 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-6 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-7" style="--awb-text-transform:none;"><p>È illegittima la rettifica dell’origine doganale, se l’accertamento dell’Agenzia si fonda su un’indagine europea, apparentemente corposa e ricca di dettagli, ma senza elementi di prova concreti. A stabilirlo è la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Venezia, con la sentenza 6 dicembre 2024, n. 755. La Corte veneta ha chiarito che l’Agenzia delle dogane non può basare l’attività di accertamento su indagini condotte dall’Olaf che risultino prive di adeguati riscontri probatori sull’origine beni importati.</p>
<p>Com’è noto, l’Olaf è un organo della Commissione europea che ha la facoltà di svolgere, in piena indipendenza, indagini interne o esterne, nei confronti di altri Paesi terzi. L’obiettivo perseguito dall’Organismo antifrode europeo è quello di individuare eventuali attività illecite come casi di frode e corruzione che rappresentano una minaccia agli interessi finanziari dell’Unione. In ambito doganale, assumono particolare importanza le indagini sull’origine dei prodotti, finalizzate ad accertare possibili elusioni o evasioni dei dazi <em>antidumping</em>.</p>
<p>Per quanto autorevoli, tali indagini possono fondare un accertamento doganale, in base al principio dell’onere della prova, soltanto se si riferiscono alle specifiche operazioni contestate dall’Agenzia delle dogane. È necessario pertanto verificare, caso per caso, se le conclusioni dell’Olaf siano sufficienti a giustificare una rettifica dell’origine dei prodotti importati.</p>
<p>Come già riconosciuto dalla Corte di Cassazione, l’onere probatorio circa la distinta origine non può considerarsi assolto qualora l’Amministrazione doganale si limiti a richiamare un Report Olaf, se tale segnalazione non è supportata da ulteriori elementi che dimostrino l’irregolarità dell’operazione, poiché spetta all’Amministrazione finanziaria, nel quadro dei principi generali che governano l’onere della prova, dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi della maggior pretesa tributaria (Cass., sez. V, 31 luglio 2020, n. 16469; Cass., sez. V, ord. 24 luglio 2020, n. 15864; Cass., sez. V, ord. 29 aprile 2020, n. 8337).</p>
<p>Anche la Corte di Giustizia tributaria di Venezia, con la sentenza in commento, ha concluso che è illegittima la rettifica dell’origine doganale se la riclassificazione come prodotto cinese, e la conseguente applicazione di pesanti dazi antidumping, si fonda su un’indagine Olaf priva di riferimenti al caso concreto.</p>
<p>Il caso esaminato dal Collegio di Venezia ha ad oggetto un report dell’Olaf relativo ai tubi senza saldatura di ferro (derivanti dalla ghisa) o di acciaio (diversi dall’acciaio inossidabile) importati dalla Thailandia. Sulla base delle conclusioni dell’Olaf, secondo la Dogana, i prodotti importati, dichiarati di origine thailandese, avrebbero avuto invece origine cinese, con conseguente applicazione di un dazio antidumping pari al 54,9% del valore della merce.</p>
<p>Come rilevato dalla sentenza in commento, il report Olaf si riferiva a moltissime operazioni e presentava elementi di incertezza, non sufficienti a superare le prove dell’origine fornite invece dall’importatore. I prodotti importati, infatti, erano scortati da validi e regolari certificati di origine, rilasciati dalla Camera di Commercio thailandese, che rappresentano, anche dal punto di vista giuridico, validi elementi di prova.</p>
<p>Secondo i giudici, l’estratto del report Olaf prodotto in giudizio dalla Dogana non conteneva riferimenti specifici alle operazioni di importazione effettuate della società.</p>
<p>L’indagine condotta dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode, sebbene, riferita proprio alla Società thailandese, importatrice delle merci in questione, si fondava su alcune informazioni fornite dal Centro di intelligence doganale thailandese. Quest’ultimo, tuttavia, aveva chiarito che tali informazioni non avrebbero potuto essere utilizzate “come prova in procedimenti penali”.</p>
<p>Il rapporto Olaf, nel caso in oggetto, costituiva l’unico elemento probatorio a fondamento della contestazione dell’origine delle merci importate.</p>
<p>La sentenza in commento ha confermato inoltre che, in forza della normativa unionale, i certificati di origine emessi da autorità competenti di un Paese terzo sono validi elementi di prova dell’origine dichiarata. Nei casi in cui il fornitore abbia regolarmente richiesto, dando piena garanzia dell’origine della merce da esportare, e ottenuto, all’esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente, regolari certificati di origine della merce dalla Camera di Commercio, la pretesa dell’Agenzia delle dogane è stata ritenuta illegittima (Cassazione, sez. V, 29 aprile 2020, n. 8337; Cassazione, sez. V, 28 febbraio2019, nn. 5931, 5932, 5933, 5934; Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, 23 novembre 2022, n. 1361).</p>
<p>È, infatti, compito della Dogana dimostrare l’invalidità del certificato di origine non preferenziale, come chiaramente espresso dalla fondamentale sentenza della Corte di Giustizia 9 marzo 2006, C-293/04, Beemsterboer Coldstore Services BV. Secondo la Corte di Cassazione, l’onere probatorio in merito alla diversa origine non può ritenersi assolto nell’ipotesi in cui l’Amministrazione doganale si limiti a richiamare un report Olaf, se tale segnalazione non è supportata da ulteriori elementi che dimostrino l’irregolarità dell’operazione, poiché spetta all’Agenzia delle dogane dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi della maggior pretesa tributaria (Cassazione, sez. V, 31 luglio 2020, n. 16469; Cassazione, sez. V, ord. 24 luglio 2020, n. 15864; Cassazione, sez. V, ord. 29 aprile 2020, n. 8337).</p>
<p>Secondo la giurisprudenza, pertanto, al fine di contestare l’origine documentata nel certificato estero, la Dogana deve porre in essere una puntuale e completa istruttoria per confutarne la veridicità e per dimostrare la diversa origine dello specifico prodotto oggetto di contestazione.</p>
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		<title>Circolare 6/11/2024 n. 24/D informazioni tariffarie vincolanti</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Massimo Monosi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2024 13:19:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza_24_06]]></category>
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					<description><![CDATA[Con la circolare 6 novembre 2024 n. 24/D, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è intervenuta chiarendo alcuni aspetti sulla procedura di richiesta e rilascio delle Informazioni tariffarie vincolanti (ITV), evidenziando il valore essenziale di questo strumento per la compliance doganale. Per le imprese attive nel commercio internazionale, è fondamentale essere in grado di  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-8 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-7 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-8" style="--awb-text-transform:none;"><p>Con la circolare 6 novembre 2024 n. 24/D, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è intervenuta chiarendo alcuni aspetti sulla procedura di richiesta e rilascio delle Informazioni tariffarie vincolanti (ITV), evidenziando il valore essenziale di questo strumento per la compliance doganale.</p>
<p>Per le imprese attive nel commercio internazionale, è fondamentale essere in grado di determinare con precisione la classificazione doganale dei propri prodotti. Ciascun bene, pertanto, è individuato tramite un codice numerico distintivo che considera le sue peculiarità fondamentali e la sua funzione (Corte di Giustizia, 17 luglio 2014, C-472/12, <em>Panasonic</em>; Corte di Giustizia, 20 ottobre 2005, C-468/03,<em> Overland Footwear</em>).</p>
<p>L&#8217;assegnazione e la catalogazione delle merci secondo una nomenclatura predefinita consentono di monitorare i flussi di beni attraverso le frontiere e di identificare i relativi adempimenti. La classificazione doganale assume un ruolo centrale nel favorire la fluidità degli scambi commerciali e nell&#8217;assicurare un&#8217;applicazione uniforme della normativa doganale in tutta l&#8217;Unione europea.</p>
<p>La corretta classificazione doganale di un prodotto, inoltre, consente di garantire la conformità normativa e di evitare il rischio di sanzioni, tanto amministrative quanto penali.</p>
<p>Per prevenire eventuali contestazioni derivanti da errori nella classificazione merceologica, gli operatori possono richiedere all&#8217;Autorità doganale un parere preventivo e vincolante sulla corretta classificazione doganale del prodotto, noto come Informazione tariffaria vincolante (ITV, artt. 33 e ss., Reg. UE 952/2013).</p>
<p>Le ITV, rilasciate su richiesta degli operatori economici, vincolano non solo l’autorità doganale che le ha emanate, ma anche tutte le amministrazioni doganali dei Paesi membri. Per l’operatore, l’ITV assume carattere vincolante: è obbligatorio riportare il numero identificativo dell’Informazione in ogni dichiarazione doganale relativa alla merce interessata dalla decisione.</p>
<p>Il parere di classifica emesso dall&#8217;Autorità doganale ha un’ampia portata applicativa ed è rilevante anche per altri operatori che importano o esportano prodotti simili. A tale proposito, in due vertenze, la Corte di Giustizia (sentenza <em>“Sony Supply Chain Solution”</em>, 7 aprile 2011, C-153/10) e la Corte di Cassazione (sentenza 19 luglio 2023, n. 21306) hanno affermato che le ITV, rilasciate da uno Stato membro a un soggetto terzo (come un’altra società del medesimo gruppo) possono essere utilizzate come mezzo di prova in tutti i Paesi membri, ove sia ammessa in giudizio tale forma di prova.</p>
<p>La richiesta di ITV può essere proposta dall’operatore economico o da un rappresentante debitamente incaricato, presso l’Autorità doganale competente dello Stato membro in cui il richiedente risulta stabilito o dove tali decisioni sono destinate a trovare applicazione.</p>
<p>La circolare 24/D dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli rimarca il valore cruciale di tale strumento di <em>compliance</em>.</p>
<p>Il documento di prassi chiarisce, inoltre, che le domande di ITV devono essere corredate da una descrizione completa e approfondita del prodotto, articolata su elementi essenziali quali la natura della merce, la funzione e modalità d’uso, la descrizione fisica – incluse dimensioni, colore e imballaggio – e la composizione dei beni, con particolare riguardo ai materiali e, ove necessario, al processo di fabbricazione.</p>
<p>Per quanto attiene ai gruppi di articoli simili, la circolare specifica che questi possono essere inclusi in un&#8217;unica domanda solo se le differenze tra i prodotti non influenzano la loro classificazione tariffaria. Di conseguenza, articoli simili, che presentano minime varianti di dimensione o di colore, possono essere inclusi in una sola richiesta, a condizione che tali differenze non siano rilevanti per la determinazione del codice tariffario.</p>
<p>All’istanza devono essere allegate, oltre a una descrizione chiara e dettagliata del prodotto, foto, schede tecniche e la documentazione commerciale necessaria in funzione dell’operazione da svolgere.</p>
<p>Un altro importante chiarimento fornito con la circolare n. 24/2024 è l’obbligatorietà, di gestire tutte le fasi procedurali inerenti alle richieste di ITV- ivi comprese l’accettazione, il diniego, la revoca, l’annullamento e la gestione del diritto al contraddittorio &#8211; esclusivamente mediante il Generic Trader Portal (GTP).</p>
<p>Attraverso il portale GPT, gli operatori ricevono una notifica automatica per ogni aggiornamento concernente lo stato delle istanze, incluse richieste integrative, decisioni definitive e provvedimenti di revoca o annullamento. Tale sistema non solo facilita le comunicazioni tra l’Autorità doganale e i soggetti interessati, ma consente altresì a questi ultimi di accedere agevolmente agli atti relativi alla propria istanza.</p>
<p>L’operatore, dopo aver inoltrato la domanda, riceve la conferma di ricezione e il numero identificativo dell’ITV. La domanda, se completa, è accettata a sistema entro 30 giorni dalla sua registrazione. Dal momento dell’accettazione, l’Agenzia ha 120 giorni di tempo (più eventuali 30 giorni), per il rilascio dell’ITV. L’Agenzia può, inoltre, sospendere il rilascio per un tempo utile a esperire apposite indagini o valutazioni.</p>
<p>La circolare prevede, inoltre, che in caso di contrasti tra le ITV rilasciate da diversi Stati membri, le Autorità doganali interessate debbano intraprendere una consultazione diretta, finalizzata a risolvere la discordanza entro un termine massimo di 90 giorni. L’obiettivo è prevenire classificazioni difformi per merci identiche, riducendo così l’alea di eventuali trattamenti difformi nei confronti degli operatori economici nei diversi Stati UE.</p>
<p>Qualora, al termine dei 90 giorni, non si sia giunti a una definizione, la questione deve essere deferita alla Commissione europea. L&#8217;organo esecutivo dell&#8217;UE, cui è attribuita la facoltà di armonizzare le decisioni a livello sovranazionale, può disporre la sospensione dell’emissione di nuove decisioni ITV relative alle merci in oggetto, al fine di prevenire interpretazioni contrastanti. La sospensione ha una durata massima di 10 mesi, prorogabile in via eccezionale per ulteriori 5 mesi, ed è finalizzata a concedere alle autorità competenti il tempo necessario per definire una soluzione condivisa e uniformemente applicabile.</p>
<p>Per quanto concerne, invece, il rinnovo di un’ITV al termine del triennio, la circolare precisa che gli operatori devono presentare l&#8217;istanza tra i 150 e i 120 giorni antecedenti alla scadenza della decisione originaria. Tale prassi è volta a garantire la continuità degli effetti della decisione, evitando che l’ITV scada prima del completamento del rinnovo, scongiurando così il rischio di incertezze operative o interruzioni nelle procedure doganali per l’operatore economico.</p>
<p>Con la circolare in esame, l’Agenzia ha chiarito che le istanze di rinnovo saranno sottoposte a un’istruttoria completa, finalizzata a verificare la permanenza delle caratteristiche del prodotto e l&#8217;assenza di modifiche significative nella normativa tariffaria.</p>
<p>Anche l&#8217;istituto del c.d. “uso esteso” (o periodo di grazia) per le ITV revocate è stato oggetto di precisazioni da parte della circolare. A differenza della disciplina precedente, il nuovo documento di prassi stabilisce che l’operatore economico può continuare a utilizzare l&#8217;ITV revocata limitatamente ai contratti vincolanti che sono stati conclusi dal titolare in base alla decisione e prima della sua revoca o cessazione di validità.</p>
<p>L’effetto della revoca è, di norma, retroattivo, comportando la cessazione della validità della classificazione sin dall&#8217;inizio. Tuttavia, per attenuare le conseguenze di tale effetto nell’ipotesi in cui vi siano operazioni già formalizzate, l’uso esteso consente agli operatori di portare a termine le transazioni pianificate, riducendo l’impatto della revoca su rapporti giuridici ormai consolidati.</p>
<p>Il titolare dell’ITV deve presentare, per accedere al c.d. periodo di “grazia”, un’apposita domanda entro 30 giorni dalla notifica della revoca, allegando documentazione che dimostri la validità dei contratti conclusi in precedenza. La durata dell&#8217;uso esteso viene rigorosamente circoscritta al periodo necessario per completare le operazioni pianificate, e le Autorità doganali hanno facoltà di monitorare i quantitativi dichiarati per evitare un uso improprio o eccessivo dell’ITV revocata.</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Informazioni Tariffarie Vincolanti impugnabili dal giudice tributario</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Massimo Monosi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 14:02:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza_24_05]]></category>
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					<description><![CDATA[Le Informazioni tariffarie vincolanti sono autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario. È questo il principio espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione 1° agosto 2024, n. 21757, che sottolinea l’importanza delle ITV in materia di classificazione doganale. L’operatore economico può impugnare in via autonoma l’informazione tariffaria vincolante rilasciata dalle autorità doganali, senza che sia  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-9 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-8 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-9" style="--awb-text-transform:none;"><p>Le Informazioni tariffarie vincolanti sono autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario. È questo il principio espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione 1° agosto 2024, n. 21757, che sottolinea l’importanza delle ITV in materia di classificazione doganale.</p>
<p>L’operatore economico può impugnare in via autonoma l’informazione tariffaria vincolante rilasciata dalle autorità doganali, senza che sia necessario l’utilizzo della stessa nell’ambito di un’operazione doganale, poiché tale atto amministrativo porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria precisamente individuata.</p>
<p>Le informazioni tariffarie vincolanti (ITV) sono uno strumento, previsto e disciplinato dal Codice doganale dell’Unione (art. 33, Reg. UE 952/2013 Cdu), a disposizione degli operatori economici, il cui obiettivo è fornire un “parere tariffario” preventivo sulla corretta classificazione di un prodotto. In questo modo, le imprese ricevono un atto giuridicamente vincolante, annullando il rischio, i costi e le incertezze di un potenziale accertamento doganale.</p>
<p>La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che le ITV rilasciate dalle autorità di uno Stato membro a un’altra società rappresentino comunque mezzi di prova, utilizzabili in tutti i Paesi è permessa la produzione in giudizio di prove documentali (Cass., Sez. V, 19 luglio 2023, n. 21306; Cass., Sez. V, 16 luglio 2024, n. 19500; Corte di Giustizia, 7 aprile 2011, C-153/10, Sony Supply Chain Solution).</p>
<p>Le ITV sono, dunque, decisioni amministrative di rilievo unionale in ordine all’applicazione della normativa doganale e hanno efficacia vincolante non soltanto nei confronti dell’Autorità doganale emittente, ma anche di tutte le altre Dogane europee.</p>
<p>La relativa disciplina prevede inoltre che le ITV siano vincolanti per il destinatario delle stesse, ossia il soggetto richiedente, nei confronti delle autorità doganali (art. 33, par. 2, Cdu).</p>
<p>Si tratta, pertanto, di decisioni dotate di piena efficacia giuridica su tutto il territorio dell’Unione, che vincolano il destinatario a utilizzare la classifica ivi indicata, a decorrere dalla data in cui ha ricevuto l’ITV, ma anche le Autorità doganali dell’UE a riconoscere al richiedente il codice tariffario indicato per la merce per cui la decisione è stata rilasciata.</p>
<p>L’operatore economico pertanto deve attenersi alla classificazione doganale indicata nell’ITV, l’eventuale discostamento, infatti, lo espone al rischio di una rettifica da parte della Dogana.</p>
<p>Il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (disposizioni sul processo tributario) reca l’elenco degli atti impugnabili davanti al giudice tributario all’art. 19. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che l’elencazione degli atti impugnabili deve essere interpretata in maniera estensiva (Cass., Sez. V, 11 febbraio 2015, n. 2616; Cass., Sez. V, 11 maggio 2012, n. 7344; Cass., Sez. V, 25 febbraio 2009, n. 4513).</p>
<p>La giurisdizione tributaria, infatti, con l’art. 12 della l. 28 dicembre 2001, n. 448, ha assunto carattere generale, pertanto devono ritenersi devolute al giudice tributario tutte le controversie in materia di tributi di qualunque genere e specie, essendo la relativa giurisdizione radicata in base alla materia, indipendentemente dalla specie di atto impugnato.</p>
<p>Tali considerazioni hanno condotto la giurisprudenza della Corte di Cassazione a un’interpretazione estensiva dell’elencazione dell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, alla luce dei principi di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost) e di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost). Tale lettura costituzionalmente orientata della norma impone di ritenere come impugnabile ogni atto dell’ente impositore, che espliciti le concrete ragioni (in fatto e diritto) che sorreggono l’atto stesso e che porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ben individuata. Di conseguenza, non è necessario che la pretesa venga poi riversata in un atto avente natura autoritativa, di cui all’elenco dell’art. 19 citato, in quanto già al momento della conoscenza dell’esistenza di una pretesa nei suoi confronti, nasce nel contribuente l’interesse, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., a chiarire la propria posizione (Cass. Sez. V, 8 ottobre, n. 21045).</p>
<p>La Suprema Corte, con l’ordinanza 1° agosto 2024, n. 21757, in applicazione dei principi sopra riportati, ha confermato che le ITV sono immediatamente impugnabili. La Corte ha accolto le ragioni di un operatore economico avverso quattro sentenze, che avevano negato l’ammissibilità dei ricorsi avverso un’ITV per carenza di interesse ad agire e sostenevano che la parte poteva vantare solo un interesse ad avvalersi in futuro di tale ITV. La Cassazione ha cassato le sentenze impugnate, dando continuità a un precedente orientamento (Cass., sez. V, 24 luglio 2019, n. 19998) per cui le ITV sono autonomamente impugnabili dal contribuente, anche se non rientrano nell’elenco di cui all’art. 19, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.</p>
<p>La Corte ha sottolineato che tali decisioni amministrative recano la volontà della Dogana in relazione all’aliquota daziaria applicabile ad una determinata merce e, pertanto, manifestano una precisa pretesa tributaria.</p>
<p>La sentenza in commento richiama anche l’art. 44 del Codice doganale dell’Unione, il quale statuisce il diritto di ogni persona a ricorrere avverso a una decisione dell’autorità, che la riguardi individualmente, in materia di applicazione della normativa doganale.</p>
<p>La Cassazione ha affermato che il contribuente aveva un interesse qualificato ad agire e impugnare l’ITV, proprio in ragione del suo carattere vincolante e dell’effetto direttamente lesivo del diritto dell’operatore economico. L’ITV, infatti, può incidere su tutte le operazioni successive al suo rilascio, con riferimento alla stessa merce per cui la decisione è stata emanata.</p>
<p>È irrilevante, secondo la Suprema Corte, la circostanza che le ITV siano o meno utilizzate in specifiche operazioni, non esistendo altro strumento a disposizione del contribuente, diverso dal ricorso al giudice tributario, per eliminare la decisione a lui negativa.</p>
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		<title>Corte Costituzionale mancato pagamento dell’Iva</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Massimo Monosi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 09:47:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-10 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-9 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-10" style="--awb-text-transform:none;"><p>Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno rinviato alla Corte Costituzionale una questione di legittimità costituzionale in merito all’applicabilità della confisca doganale in caso di contrabbando per omesso versamento dell’Iva all’importazione, riaprendo così l’accesa questione sulla natura di tale tributo.</p>
<p>La confisca, infatti, non è mai prevista per l’Iva interna nel caso di condotte sanzionate solo in via amministrativa, mentre, con riferimento all’Iva all’importazione, la confisca si cumula alle sanzioni amministrative.</p>
<p>Nello specifico, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno rilevato il possibile contrasto dell’art. 70, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, con i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza e hanno, pertanto, disposto il rinvio della questione alla Corte Costituzionale.</p>
<p>Le pronunce in commento (Cass. 4 luglio 2024, n. 18284 e n. 18286) hanno ad oggetto il mancato pagamento, rispettivamente, dell’Iva su un quadro illegittimamente importato in Italia dalla Svizzera, e di Iva e dazi per l’importazione non autorizzata di un’autovettura.</p>
<p>Un tema di frequente approfondimento da parte della giurisprudenza, sia unionale che nazionale, riguarda il rapporto intercorrente tra reato di contrabbando e omesso versamento dell’Iva all’importazione. I dubbi sorgono, in primis, dall’art. 70 del c.d. decreto Iva (d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633) il quale, in materia di violazione dell’Iva all’importazione, rinvia alle norme doganali relative ai diritti di confine e, quindi, anche all’art. 301 TULD.</p>
<p>Sul punto, le Sezioni Unite ripercorrono il dibattito sulla natura dell’Iva all’importazione, riaprendo una questione da tempo oggetto di discussione. I dubbi sorgono, infatti, in quanto l’Iva all’importazione, pur non essendo ricompresa tra i diritti di confine al pari degli altri dazi doganali, è per sua natura incardinata nel sistema dell’Iva nazionale, per il fatto di trovare origine dall’importazione in territorio unionale.</p>
<p>In merito si possono segnalare due tesi contrapposte. Secondo un orientamento minoritario, nella contestazione del reato di contrabbando potrebbe essere ricompresa l’Iva all’importazione, sull’assunto che quest’ultima rientri tra i “diritti di confine”: di conseguenza, la sua evasione integrerebbe il reato di contrabbando.</p>
<p>Secondo la tesi maggioritaria sostenuta dalla dottrina, dalla giurisprudenza nazionale ed europea, invece, l’Iva all’importazione, sebbene sia caratterizzata da specificità procedimentali e sanzionatorie rispetto all’Iva interna, non rappresenterebbe un dazio doganale, benché con essi abbia in comune l’origine dal circuito economico degli Stati membri.</p>
<p>Spesso, tuttavia, il rinvio di cui dall’art. 70, decreto Iva, ha sollevato problematiche a livello operativo, in quanto l’applicazione delle stesse procedure e sanzioni previste per i diritti di confine comporterebbe, di fatto, una sovrapposizione normativa. Di conseguenza, in caso di mancato pagamento dell’Iva all’importazione, può essere comminata la misura sanzionatoria della confisca di cui all’art. 301, d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle leggi doganali, TULD).</p>
<p>Ai sensi di tale norma, il giudice procedente per il delitto di contrabbando deve sempre ordinare la confisca dei beni utilizzati per commettere il reato e le cose che ne costituiscono l’oggetto, il prodotto o il profitto. A parere della giurisprudenza prevalente della Corte di Cassazione, la previsione di cui all’art. 301, comma 1, TULD rappresenterebbe una deroga alla disciplina generale del codice penale, in quanto rende obbligatoria l’applicazione della confisca sia all’imputato che sia stato dichiarato colpevole, che all’imputato assolto o prosciolto per cause non concernenti la materialità del fatto (Cass. pen., sez. III, 11 gennaio 2012, n. 429; Cass. pen., sez. III, 7 luglio 2010, n. 25887; Cass. pen., sez. III, 19 ottobre 2007, n. 38724).</p>
<p>A seguito della depenalizzazione intervenuta nel 2016 (d.lgs. 8/2016), però, tutti i reati doganali puniti con la sola sanzione della multa o dell’ammenda erano stati trasformati in illeciti amministrativi: tra questi, anche il contrabbando semplice, che ricorre in caso di mancata osservanza di disposizioni doganali, senza, tuttavia, la presenza di circostanze aggravanti di cui all’art. 295 TULD.</p>
<p>Le Sezioni Unite, dunque, sono state chiamate a valutare se la depenalizzazione del contrabbando faccia venir meno l’obbligo di procedere alla confisca.</p>
<p>Nella prima vicenda esaminata dalla Corte, l’autore dell’illecito, avente ad oggetto un quadro di un noto pittore, pur avendo illegittimamente importato tale bene dalla Svizzera senza il pagamento dell’Iva dovuta, era stato assolto nel corso del giudizio penale, a causa dell’avvenuta depenalizzazione del reato di contrabbando semplice. L’Agenzia delle dogane ha comunque disposto la confisca del bene, della quale i ricorrenti hanno chiesto l’inapplicabilità. In ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione ha ritenuto opportuno sottoporre la questione di valutare l’eventuale abrogazione della confisca, a seguito del procedimento di depenalizzazione, all’esame delle Sezioni Unite.</p>
<p>Analogamente, la seconda vicenda riguardava l’importazione non autorizzata, e relativa confisca, di un’autovettura di lusso concessa in leasing a una società svizzera, di cui veniva contestato il mancato pagamento di dazi e Iva all’importazione. La pronuncia di appello, che ha affermato la legittimità della confisca in base all&#8217;articolo 301 TULD, nonostante la depenalizzazione del contrabbando semplice, è stata successivamente confermata dalla Suprema Corte, la quale, anche in questa sede, ha comunque valutato l’opportunità di una analisi più puntuale della questione da parte delle Sezioni Unite.</p>
<p>Nelle pronunce in commento, viene sottolineata la fondamentale funzione della sanzione della confisca, avente natura di misura di sicurezza patrimoniale, con finalità special-preventiva.</p>
<p>Nello specifico, la confisca, tramite l’ablazione del bene, è finalizzata, da un lato, a neutralizzare l’attrattiva alla realizzazione dell’illecito ove lo stesso fosse lasciato nella disponibilità del contravventore, dall’altro a recuperare all’erario, nella misura più celere, il tributo dovuto.</p>
<p>Tale sanzione è sempre obbligatoria in caso di contrabbando, sia per i dazi che per l&#8217;omesso versamento dell&#8217;Iva all&#8217;importazione.</p>
<p>Quest’ultima, in particolare, pur essendo distinta dai dazi, è comunque soggetta alle disposizioni procedurali e sanzionatorie dettate per i diritti di confine, per il rinvio operato dall’art. 70 del citato decreto Iva.</p>
<p>Se, dunque, la confisca non è mai prevista per l’Iva interna nel caso di condotte sanzionate in via amministrativa, con riferimento all’Iva all’importazione, invece, la confisca si cumula alle sanzioni amministrative.</p>
<p>Il rischio temuto è, pertanto, quello di imporre un rigore sanzionatorio del tutto sproporzionato rispetto al fine ultimo di proteggere gli interessi finanziari unionali e la regolarità delle operazioni doganali.</p>
<p>Un possibile rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea non appare supportato da sufficienti presupposti.</p>
<p>Tuttavia, i giudici dubitano della compatibilità dell’art. 70, d.p.r. 633/1972, con i principi di proporzionalità e ragionevolezza dell&#8217;articolo 3 della Costituzione, nonché dell&#8217;art. 49 Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione Europea, ritenendo eccessivo comminare la misura della confisca a prescindere dalla reale condotta del soggetto agente.</p>
<p>Trattandosi, infatti, di una misura unica e fissa, che si pone come obiettivo, non solo, quello di prevenire la reiterazione del reato, attraverso la sottrazione del bene, ma anche quello di recuperare l’importo del tributo dovuto e non versato, la confisca non permette un adattamento sanzionatorio a seconda delle circostanze del caso concreto, dovendosi, invece, mantenere un costante equilibrio tra la sanzione e la gravità dell’infrazione.</p>
<p>Secondo i giudici, la discrezionalità nella scelta del regime sanzionatorio incontra i limiti che derivano, da un lato, dal rispetto del diritto dell’Unione e, dunque, del principio di proporzionalità, posto che le misure repressive “consentite da una normativa nazionale non devono eccedere i limiti di ciò che è necessario al conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti da tale normativa né essere sproporzionate rispetto ai medesimi scopi” (ex multis Corte di giustizia, 4 marzo 2020, Teritorialna direktsia “Severna morska” kam Agentsia Mitnitsi, C-655/18; Corte di giustizia, 22 marzo 2017, Euro-Team e Spiràl-Gép, C-497/15 e C-498/15) e, dall’altro, dalla conformità della disciplina ai principi costituzionali di proporzionalità e ragionevolezza ex articolo 3 Cost., che pure permeano la disciplina sanzionatoria.</p>
<p>Alla luce di tali evidenze, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto necessario sollevare questione di legittimità costituzionale in merito all’applicabilità della confisca doganale ai beni importati senza il pagamento dell’Iva all’importazione.</p>
<p>Attesa l’autorevole pronuncia della Corte costituzionale anche con riguardo alla natura stessa dell’Iva all’importazione: sebbene, infatti, la via seguita dal legislatore con la riforma doganale, approvata in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 26 marzo, ora all&#8217;esame delle commissioni parlamentari, sia quella di ricomprendere l’Iva all’importazione tra i diritti di confine, resta da sciogliere il nodo sulla questione se sia legittima una disparità di trattamento tra Iva interna e Iva all’importazione.</p>
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