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	<title>Giovanni Gargano &#8211; Il Doganalista</title>
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	<description>Rivista giuridico-economica di commercio internazionale</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2026 12:36:01 +0000</lastBuildDate>
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		<title>È la rotta che influenza il trattamento fiscale</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2026/06/14/e-la-rotta-che-influenza-il-trattamento-fiscale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Gargano&#160;and&#160;Vincenzo Guastella]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 12:36:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazioni doganali]]></category>
		<category><![CDATA[dotazioni di bordo]]></category>
		<category><![CDATA[fisco_26_03]]></category>
		<category><![CDATA[navigazione alto mare]]></category>
		<category><![CDATA[non imponibilità IVA]]></category>
		<category><![CDATA[provviste di bordo]]></category>
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					<description><![CDATA[La disciplina delle provviste di bordo, e quindi, sia la loro esportazione sia la loro riesportazione vale sia per le navi battenti bandiera italiana che per quelle battenti bandiera estera. Quello che rileva, come si vedrà appresso, è il viaggio della nave (in generale) e il diritto del soggetto…]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La disciplina delle provviste di bordo, e quindi, sia la loro esportazione sia la loro riesportazione vale sia per le navi battenti bandiera italiana che per quelle battenti bandiera estera.</p>
<p>Quello che rileva, come si vedrà appresso, è il viaggio della nave (in generale) e il diritto del soggetto italiano, proprietario delle merci, a vedersi riconosciuto il diritto alla non imponibilità IVA ai sensi dell’art. 8 bis attualmente vigente.</p>
<p>La non imponibilità è riconosciuta sia alle provviste nazionali esportate, sia a quelle riesportate se ne hanno diritto ai fini della normativa doganale.</p>
<p>Giova premettere che agli effetti doganali, si considerano &quot;provviste di bordo&quot;, i generi di consumo occorrenti a bordo per la manutenzione e la riparazione della nave e &quot;dotazioni di bordo&quot; i prodotti, i macchinari ed i materiali esteri e nazionali che vengono installati a bordo quali dotazioni della nave stessa.</p>
<p>Dal punto di vista doganale le provviste e le dotazioni imbarcate o trasbordate sulle navi in partenza dai porti dello Stato (navi mercantili) si considerano, usciti in esportazione definitiva se nazionali o nazionalizzati ovvero usciti in riesportazione o transito se estere.</p>
<p>Per le dotazioni la presunzione di esportazione definitiva, riesportazione o transito opera anche nel caso di installazione a bordo nei porti dello Stato (senza intervento di cantiere o altro operatore specializzato) su navi di stazza netta superiore a 50 tonnellate.</p>
<p>L’Agenzia delle Entrate e la Legge n. 178 del 30/12/2020 (Legge di Bilancio 2021) hanno affrontato l’argomento come segue:</p>
<ul>
<li>con Provvedimento direttoriale n. 151377/21 del 15 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate ha commentato e dato attuazione alle previsioni contenute nell’art. 1 commi da 708 a 712 della citata Legge di Bilancio 2021;</li>
<li>con successiva risoluzione n. 54 del 06/08/2021 avente ad oggetto: <em>“Dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità, ai sensi degli artt. 7-sexies e 8 bis del DPR 26/10/1972 n. 633, in attuazione delle disposizioni di ci all’art. 1, commi da 708 a 712 della Legge n. 178 del 30/12/2020 – Primi chiarimenti”</em></li>
</ul>
<p>La Legge di Bilancio ha integrato sia l’art. 8 bis, sia il D.Lgs 471/97, estendendo la responsabilità solidale alle parti contraenti.</p>
<p>Si veda:</p>
<p>l’ art. 1, comma 708 Legge n. 178 del 30/12/2020 ove, “<em>All&#x27;</em><em>articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</em><em>, è aggiunto, in fine, il seguente comma:</em></p>
<p><em>«Ai fini dell&#x27;applicazione del primo comma, una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell&#x27;anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell&#x27;anno in corso un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento. Per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale è superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita. I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell&#x27;imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione. La dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell&#x27;Agenzia delle entrate e deve essere trasmessa telematicamente all&#x27;Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere riportati dall&#x27;importatore nella dichiarazione doganale. I soggetti che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell&#x27;uso previsto della nave, verificano, a conclusione dell&#x27;anno solare, la sussistenza della condizione dell&#x27;effettiva navigazione in alto mare».</em></p>
<p>Mentre il successivo comma 709 della stessa Legge n. 178 del 30/12/2020, affronta il tema delle sanzioni previste dall’art. 7 del D.Lgs. 471/1997:</p>
<p>“<em>All&#x27;</em><em>articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471</em><em>, sono apportate le seguenti modificazioni:</em></p>
<p><em>a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:</em></p>
<p><em>«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo si applicano anche a chi effettua operazioni senza addebito d&#x27;imposta in mancanza della dichiarazione di cui all&#x27;</em><em>articolo 8-bis, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</em><em>, nonché&#x27; al cessionario, committente o importatore che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge.</em></p>
<p><em>3-ter. </em><em>E&#x27;</em><em> punito con la sanzione prevista al comma 3 chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all&#x27;altro contraente o in dogana la sussistenza della condizione dell&#x27;effettiva navigazione in alto mare relativa all&#x27;anno solare precedente, ai sensi dell&#x27;</em><em>articolo 8-bis, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26</em></p>
<p><em>ottobre 1972, n. 633</em><em>»;</em></p>
<p><em>b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:</em></p>
<p><em>«4-ter. È punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni di cui all&#x27;</em><em>articolo 8-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</em><em>, senza avere prima riscontrato per via telematica l&#x27;avvenuta presentazione all&#x27;Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all&#x27;</em><em>articolo 8-bis, terzo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972</em><em>».</em></p>
<p>Sempre in tema di non imponibilità IVA art. 8 bis del DPR 633/72 per le navi adibite alla navigazione in alto mare assume rilievo la Risoluzione n. 2/E del 12/01/2017 dell’Agenzia delle Entrate riguardante la corretta interpretazione della nozione di &quot;<em>navi adibite alla navigazione in alto mare</em>&quot;.</p>
<p>Al riguardo, tenuto conto della pertinente giurisprudenza della Corte di Giustizia, si osserva quanto segue.</p>
<p>Per beneficiare del regime di non imponibilità, la condizione per cui la nave deve essere &quot;adibita alla navigazione in alto mare&quot; si riferisce alle navi che effettuano trasporto a pagamento di passeggeri o sono impiegate in attività commerciali, industriali e della pesca, ma non si riferisce alle navi impiegate in operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e alle navi adibite alla pesca costiera (CGUE, <em>Elmeka</em>, cause riunite C-181/04 e C-183/04).</p>
<p>Ai fini IVA, per &quot;alto mare&quot; deve intendersi quella parte di mare che eccede il limite massimo di 12 miglia nautiche misurate a partire dalle linee di base previste dal diritto internazionale del mare (articolo 3 della Convenzione sui diritti del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e ratificata con <a href="https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1994-12-02;689" target="_blank" rel="noopener">legge n. 689, 2 dicembre 1994</a>).</p>
<p>Per garantire che il regime di non imponibilità di cui al citato articolo 8-<em>bis</em> sia applicato nei soli casi in cui è previsto, ovvero, relativamente alle navi che effettuano concretamente e in misura prevalente navigazione in alto mare, gli Stati membri non possono basarsi esclusivamente su criteri oggettivi quali la lunghezza o la stazza delle navi (CGUE, Commissione/Francia, C-197/12).</p>
<p>Per questa ragione, si ritiene che una nave possa considerarsi &quot;adibita alla navigazione in alto mare&quot; se, con riferimento all&#x27;anno precedente, ha effettuato in misura superiore al 70 per cento viaggi in alto mare (ovvero, oltre le 12 miglia marine). Tale condizione deve essere verificata per ciascun periodo d&#x27;imposta sulla base di documentazione ufficiale.</p>
<p>Con riferimento agli acquisti relativi a una nave in fase di costruzione &#8211; ovvero, di una nave che non ha effettuato alcun viaggio in mare &#8211; il regime di non imponibilità può applicarsi in via anticipata sulla base di una dichiarazione dell&#x27;armatore dalla quale risulti che, una volta ultimata, la nave sarà adibita alla navigazione in alto mare. Tuttavia, relativamente a tali acquisti, la condizione dell&#x27;effettiva navigazione della nave in alto mare oltre il 70 per cento dei viaggi deve essere verificata entro l&#x27;anno successivo al varo della nave in mare, salvo variazioni dell&#x27;imposta ai sensi dell&#x27;<a href="https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1972;633_art26" target="_blank" rel="noopener">art. 26 del DPR 633/72</a>.</p>
<p>Infine si rappresenta che qualora si tratti di imbarco di prodotti petroliferi occorre l’emissione del documento di circolazione E AD debitamente munito della presa in carico del comandante della nave, ma non del visto uscire (servizio di riscontro) da parte della Guardia di Finanza che è stato abolito da diversi anni.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trasporti relativi a beni in esportazione e importazione</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2023/03/16/trasporti-relativi-a-beni-in-esportazione-e-importazione/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Gargano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2023 09:02:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[fisco 2023 - 01]]></category>
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					<description><![CDATA[Mi viene di scrivere la mia sulle novità introdotte all’art. 9 del Decreto IVA dall’art. 5 septies della Legge n. 215/2021, di conversione del Decreto Legge 21/10/2021 n. 146. La vera novità è posta al terzo comma dell’art. 9 in commento ove viene chiaramente indicato che costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-1" style="--awb-text-transform:none;"><p>Mi viene di scrivere la mia sulle novità introdotte all’art. 9 del Decreto IVA dall’art. 5 septies della Legge n. 215/2021, di conversione del Decreto Legge 21/10/2021 n. 146.</p>
<p>La vera novità è posta al terzo comma dell’art. 9 in commento ove viene chiaramente indicato che costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili:</p>
<p>i trasporti relativi: a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché ai trasporti relativi a beni in importazione resi direttamente all’esportatore, al titolare del regime di transito, all’importatore, al destinatario dei beni o al prestatore di servizi di cui al numero 4 del primo comma dello stesso art. 9.</p>
<p>Sono quindi possibili e, perciò, non imponibili ai sensi dell’art. 9 in commento, le prestazioni di trasporto rese anche ai soggetti che rendono i servizi relativi alle operazioni doganali (quali, ad esempio, gli spedizionieri doganali in rappresentanza diretta o indiretta, i soggetti aventi la qualifica di A.E.O.).</p>
<p>La non imponibilità è però subordinata alla condizione che i corrispettivi dei trasporti, se relativi a beni in importazione, siano inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma dell’art. 69 del DPR 633/72 che ricomprende nel valore dei beni importati anche l’ammontare delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione all’interno del territorio della Comunità.</p>
<p>Giova a tal punto ripercorrere alcuni concetti fondamentali (vedi <a href="http://www.giannigargano.it" target="_blank" rel="noopener">www.giannigargano.it</a> – articolo del 10/02/2010)</p>
<p>L’attività degli spedizionieri doganali (e quella delle case di spedizione) viene svolta proprio in virtù di un contratto di mandato.</p>
<p>Il contratto di mandato è disciplinato dall’art. 1703 c.c. che definisce il mandato come il contratto con il quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere una o più atti giuridici per conto dell’altra (mandante).</p>
<p>Sono parti nel contratto il cliente mandante e lo spedizioniere mandatario.</p>
<p>Il mandato può essere conferito con e senza rappresentanza:</p>
<ul>
<li>nel mandato con rappresentanza il mandatario agisce in nome e per conto del mandante, per cui gli effetti dei negozi giuridici compiuti si producono direttamente nella sfera giuridica del mandante (art. 1704 c.c.);</li>
<li>nel mandato senza rappresentanza il mandatario agisce in nome proprio, anche se per conto del mandante, per cui gli effetti dei negozi giuridici compiuti si producono nella sfera giuridica del mandatario, ed è necessario un successivo atto per ritrasmetterli al mandante (art. 1705 c.c.).</li>
</ul>
<p>Lo spedizioniere solitamente esborsa per conto dei propri clienti:</p>
<ul>
<li>diritti doganali;</li>
<li>diritti sanitari e portuali;</li>
<li>noli;</li>
<li>spese di sbarco ed imbarco;</li>
<li>spese per magazzinaggi;</li>
<li>assicurazioni merci;</li>
</ul>
<p>Tali esborsi possono essere sia anticipati in nome e per conto del cliente (mandato con rappresentanza), sia sostenuti dallo spedizioniere mandatario in nome proprio ma per conto del cliente (mandato senza rappresentanza).</p>
<p><strong>Rimborso delle spese in caso di mandato con rappresentanza.</strong></p>
<p>Nell’ipotesi di mandato con rappresentanza le anticipazioni sono effettuate dallo spedizioniere mandatario in nome e per conto del cliente mandante, per cui tutta la documentazione relativa a tali spese, sarà intestata al cliente stesso, al quale perciò dovrà essere trasmessa in originale e sul quale incombono tutti gli obblighi contabili e fiscali relativi.</p>
<p>Dal punto di vista dell’imposta sul valore aggiunto tali anticipazioni sono considerate escluse dal computo della base imponibile ai sensi dell’articolo 15 della stessa legge che al punto 3) esplicitamente stabilisce che non concorrono a formare la base imponibile “le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate”</p>
<p>Dal punto di vista dell’imposta sul reddito l’anticipazione ed il rimborso delle spese per conto del cliente sono da considerarsi di natura esclusivamente finanziaria, di interesse, quindi, solo patrimoniale e senza alcuna rilevanza sulla formazione del reddito.</p>
<p><strong>Rimborso delle spese in caso di mandato senza rappresentanza.</strong></p>
<p>Nell’ipotesi di mandato senza rappresentanza le spese sono sostenute dallo spedizioniere mandatario in nome proprio ma per conto del cliente mandante.</p>
<p>Egli assume in prima persona tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal mandato.</p>
<p>Il contratto viene, perciò, considerato diviso in due distinte prestazioni che generano dal punto di vista economico, entrambe costi e ricavi:</p>
<ul>
<li>la prima tra il fornitore del servizio che dà luogo alla spesa (noli, THC, magazzinaggi ecc. ) e lo spedizioniere doganale;</li>
<li>l’altra tra lo spedizioniere doganale stesso ed il proprio cliente mandante.</li>
</ul>
<p>Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 3 terzo comma del D.P.R. 633/72 <em>“le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario”</em>.</p>
<p>Tale disposizione fa chiaramente rientrare nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto le prestazioni derivanti dal rapporto tra mandante e mandatario, ma non chiarisce, invece, se le somme addebitate dal mandatario per spese sostenute in suo nome ma per conto del mandante rappresentano un semplice rimborso generico di spese (da assoggettare ad IVA) o se le stesse conservano la natura delle prestazioni ricevute dal mandatario (quindi imponibili, non imponibili o esenti).</p>
<p>A fugare ogni dubbio circa la natura di tali prestazioni l’Agenzia delle Entrate ha emanato una serie di risoluzioni in risposta a quesiti posti dai contribuenti sull’argomento.</p>
<p>Tali interpretazioni hanno definitivamente chiarito che le prestazioni rese dal mandatario spedizioniere al mandante cliente hanno, ai fini IVA, oggettivamente la stessa natura di quelle ricevute dal mandatario dai propri fornitori e pertanto dovranno essere trattate ai fini IVA nella stessa maniera.</p>
<p>Infatti, con riferimento al comma 3 dell’articolo 3 della Legge IVA che considera prestazioni di servizi anche nei rapporti tra mandante (cliente) e mandatario (spedizioniere) quelle ricevute dai mandatari senza rappresentanza, il Ministero ha precisato che questa norma realizza la più complessa finalità di dare un assetto fiscale, agli effetti IVA, ai rapporti tra mandante e mandatario imperniato su una &#8220;fictio iuris&#8221; che omologa totalmente ai servizi resi o ricevuti dal mandatario, quelli da lui resi al mandante. “<strong>L’omologazione riguarda anche la natura delle prestazioni rese dal mandatario senza rappresentanza al mandante, che non possono essere ricondotte, ai fini IVA, ad una semplice attività di sostituzione personale nello svolgimento di attività giuridica, ma rivestono lo stesso carattere di quelle rese o ricevute dal mandatario per conto del mandante”</strong>. (si vedano al riguardo le RR.MM. 6/E del 11/02/1998; 146/E del 27/09/1999; 170/E del 27/12/1999; 250/E del 30/07/2002; 261/E del 02/08/2002; 145/E del 15/05/2002; 10/E del 28/01/2005).</p>
<p>Concludendo, le prestazioni rese dagli spedizionieri doganali, nell’ipotesi in cui agiscano in virtù di un mandato senza rappresentanza:</p>
<ol>
<li>ai fini del corretto assoggettamento all’IVA del riaddebito ai propri clienti delle spese sostenute in nome proprio ma per loro conto, bisognerà tenere conto della natura originaria delle prestazioni da essi ricevute. Quindi ad esempio tali prestazioni saranno:
<ol>
<li>non imponibili ai sensi dell’ art. 9 del DPR 633/72 (es. THC, soste, se rese nei porti autoporti ecc.)</li>
<li>esenti art. 10 DPR 633/72 (es. assicurazioni);</li>
<li>imponibili (es. trasporti nazionali se non già assoggettati ad IVA in dogana; rimborso generico di spese).</li>
</ol>
</li>
<li>l’equiparazione dal punto di vista oggettivo delle prestazioni rese dagli spedizionieri mandatari ai clienti mandanti a quelle ricevute dagli spedizionieri dai propri fornitori, comporta che tali prestazioni conserveranno la loro originaria natura anche nel caso in cui lo spedizioniere riaddebiti un importo maggiore di quello ricevuto dai propri fornitori (ad esempio soste acquistate per € 100,00 soste vendute per € 120,00). Ciò in quanto, come illustrato e come chiarito dal Ministero (si veda la Ris. 6/E del 11/02/1998), il servizio reso mantiene sempre la natura oggettiva della prestazione sottostante non rivestendo prestazione autonoma quella resa dallo spedizioniere al cliente.</li>
</ol>
<p>Per quanto riguarda i trasporti e la loro non imponibilità i principi sin qui espressi sono di fatto ribaditi dalle nuove disposizioni contenute nella nuova versione dell’art. 9 del DPR 633/72.</p>
<p>Per cui, relativamente ai trasporti relativi a beni in importazione, i cui corrispettivi devono essere ricompresi nel valore in dogana:</p>
<ol start="9">
<li>se resi da uno spedizioniere doganale intermediario, nel senso che li acquista per poi riaddebitarli all’importatore, si tratterà di due operazioni entrambe non imponibili ai sensi dell’art. 9 del Decreto Iva. In particolare la prima fattura, quella emessa dal trasportatore sullo spedizioniere, sarà non imponibile art. 9. La seconda, quella emessa dallo spedizioniere sull’importatore per il riaddebito del trasporto, sarà non imponibile ai sensi dell’art. 9, primo comma, n. 2, alla condizione che sia ricompreso nel valore in Dogana. In tal caso sarà opportuno che l’intermediario ottenga la prova dell’avvenuto computo nella base imponibile del trasporto fatturato all’importatore acquisendo copia della dichiarazione di importazione ove questa circostanza risulti verificata.</li>
</ol>
<p>Diverso il caso di un trasportatore che fatturi ad un sub vettore e questi ancora a vettori successivi i quali, per non aver fatturato direttamente allo spedizioniere doganale, dovranno essere assoggettate ad imposta.</p>
<p>Qualora si tratti invece di trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, i cui corrispettivi non sono da ricomprendere nelle rispettive dichiarazioni doganali;</p>
<p>se resi ad un soggetto non spedizioniere doganale dovranno, invece, essere assoggettati ad IVA, mentre quelli successivamente rifatturati all’importatore saranno non imponibili ai sensi dell’art. 9, primo comma, n. 2, alle stesse condizioni indicate alla lettera sub a)</p>
</div></div></div></div></div>
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			</item>
		<item>
		<title>Mi interrogo e rispondo</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2022/12/30/mi-interrogo-e-rispondo/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Gargano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 11:46:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[fisco 2022 - 06]]></category>
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					<description><![CDATA[Primo quesito: Imbarco di provviste e/o dotazioni da parte di locatario titolare di altrettanti contratti di leasing. Chi non è proprietario delle dotazioni, può cederle alla “nave”?Qualora chi imbarca dotazioni non ne sia il proprietario, non può cederle alla nave.Il provveditore, titolare di un contratto di leasing, finanziario od operativo che sia, per poter  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-2 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-2" style="--awb-content-alignment:justify;--awb-text-transform:none;"><ol>
<li><strong>Primo quesito: Imbarco di provviste e/o dotazioni da parte di locatario titolare di altrettanti contratti di leasing. Chi non è proprietario delle dotazioni, può cederle alla “nave”?</strong>Qualora chi imbarca dotazioni non ne sia il proprietario, non può cederle alla nave.Il provveditore, titolare di un contratto di leasing, finanziario od operativo che sia, per poter imbarcare le dotazioni su una nave di terzi, deve ricevere una specifica autorizzazione dalla società di leasing, a meno che non lo consenta lo stesso contratto di leasing.Il comportamento contabile sarà il seguente:
<ul>
<li>Il provveditore annoterà nella sua contabilità, anche a mezzo di conti d’ordine, che i beni costituenti dotazione non sono nella sua disponibilità, ma sono posti a bordo della nave che li riceve e che li detiene per il tempo previsto. La messa a bordo da provveditore a società di navigazione avverrà con fattura pro forma indicante tutti gli elementi, compreso il valore, utili a identificare la dotazione. L’operazione è fuori del campo di applicazione dell’IVA.</li>
<li>La Compagnia di navigazione, allo stesso modo, ricevute le dotazioni, ne farà annotazione nella sua contabilità quali beni di terzi che detiene temporaneamente.</li>
</ul>
<p><strong>Secondo quesito: Imbarco di dotazioni su nave noleggiata dalla Compagnia di navigazione a terzi.</strong></p>
<p>Premesso:</p>
<ul>
<li>che è prevista la dichiarazione di utilizzo di locazione anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare ai fini della non imponibilità, ai sensi degli artt. 7 sexies e 8 bis del DPR 26/10/1972 n. 633;</li>
<li>che le provviste di bordo esulano dal quesito in esame, in quanto restano sempre non imponibili ai sensi dell’art. 8 bis del DPR 633/72, anche se acquistate dal noleggiatore, in quanto necessarie al normale funzionamento della nave e, quindi, suscettibili di immediata utilizzazione,</li>
</ul>
<p>si discorrerà soltanto delle dotazioni poste sulla nave noleggiata dalla Compagnia di navigazione a terzi.</p>
<p>In questo caso si possono prevedere le seguenti due ipotesi:</p>
<ul>
<li>La <u>dotazione acquisita dalla nave noleggiata non resta stabilmente su quella nave</u>, in quanto il relativo contratto con il provveditore ne prevede la restituzione dopo un certo periodo di tempo. In tal caso, fermo restando l’autorizzazione della Compagnia di navigazione all’installazione della dotazione, non vi sarà nessuna cessione di beni e l’operazione verrà trattata contabilmente con il “<em>sistema dei beni di terzi</em>” senza avere alcuna rilevanza ai fini IVA.</li>
<li>La <u>dotazione della nave noleggiata resta stabilmente a bordo</u>. In tal caso il noleggiatore procederà all’acquisto della dotazione con il consenso della Compagnia di navigazione. Resta da stabilire, contrattualmente, nell’ipotesi che la Compagnia di navigazione dia il consenso e che quindi, terminato il noleggio, la nave le verrà restituita munita della dotazione in questione, chi paga la dotazione e a chi, quindi, la relativa cessione dovrà essere fatturata in regime di non imponibilità ex art. 8 bis.</li>
</ul>
<p>La questione relativa a chi momentaneamente detiene il bene, durante il periodo di noleggio, sarà anche questa volta regolata contabilmente con il “<em>sistema dei beni di terzi</em>”.</li>
</ol>
<p><strong>Giovanni Gargano</strong></p>
<p><strong>Vincenzo Guastella</strong></p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Da quando esiste il mondo esiste la dogana</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Gargano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 09:53:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[fisco 2022 – 01]]></category>
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					<description><![CDATA[Il suo funzionamento, in nuce, è rimasto identico nel tempo. Sì. Sono intervenute modifiche necessarie, ma nelle sue manifestazioni meno importanti, quali la trasmissione elettronica del fascicolo, o la recente digitalizzazione. Ma la sostanza no! La Dogana è dogana e resterà sempre tale. Chi volesse accertarsene lo può fare leggendo il Regolamento del 1896,  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-3 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-2 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-3" style="--awb-text-transform:none;"><p>Il suo funzionamento, in nuce, è rimasto identico nel tempo.</p>
<p>Sì. Sono intervenute modifiche necessarie, ma nelle sue manifestazioni meno importanti, quali la trasmissione elettronica del fascicolo, o la recente digitalizzazione.</p>
<p>Ma la sostanza no!</p>
<p>La Dogana è dogana e resterà sempre tale.</p>
<p>Chi volesse accertarsene lo può fare leggendo il Regolamento del 1896, dove, in perfetto italiano, del tutto comprensibile, ne viene indicato il funzionamento.</p>
<p>I tempi nostri hanno visto la decentralizzazione delle funzioni alle Direzioni Interregionali che spesso crea disparità di interpretazioni delle norme da Regione a Regione.</p>
<p>Sarebbe opportuno che le circolari avessero soltanto la funzione di diffondere le norme, senza eccessi interpretativi che comportano incertezze e disparità.</p>
<p>Esse dovrebbero essere emesse e firmate dal Direttore Centrale o da funzionario all’uopo delegato, lasciando alle Direzioni Interregionali la loro ulteriore diramazione.</p>
<p>La norma già è chiara e le circolari eventualmente emesse ne devono consentire soltanto la diffusione.</p>
<p>Per quanto riguarda nello specifico l’accertamento doganale e riferendoci soltanto all’elemento valore, nel tempo si è passati dall’accertamento del valore venale della merce a quello del prezzo effettivamente pagato o da pagare.</p>
<p>Il valore venale era da accertarsi in sede di visita e, quindi, era di competenza del funzionario delegato.</p>
<p>In qualche dogana, benché non previsto, fu istituito un apposito Ufficio valori, al quale inviare un campione, poi restituito, che ne valutasse la congruità.</p>
<p>Il prezzo pagato o da pagare, invece, che, tutto sommato, prevede anch’esso l’accertamento che quel prezzo sia congruo e in linea con i prezzi di mercato, comporta che l’accertamento riguardi tutta la fase di vendita della merce dall’estero fino al luogo di immissione in consumo, analizzando i documenti di trasporto, le fatture estere, le modalità di pagamento; tutti elementi indiziari che, paragonati al risultato delle banche dati in uso dell’Amministrazione, confermano o meno che quel prezzo era effettivamente quello pagato per la merce importata.</p>
<p>L’esperienza ci insegna che le banche dati, in uso dell’Amministrazione, possono essere considerati un supporto all’accertamento del valore, il quale resta comunque quello effettivamente pagato dall’operatore corretto.</p>
<p>Il loro uso ha creato a volte delle vere e proprie incongruenze nell’interpretazione dei valori da esse espunti.</p>
<p>Valga, ad esempio, l’interpretazione che qualcuno ritiene di poter dare alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 16/06/2016 nella Causa C-291/15, che, in sintesi, fissa il principio della esistenza del fondato dubbio quando il valor dichiarato in Dogana risulti inferiore di oltre il 50% di quello accertato.</p>
<p>Travisando questo principio talora la Dogana conclude l’accertamento individuando motu proprio, senza averne alcuna facoltà e senza che alcuna norma nazionale e/o comunitaria glielo consenta, né tantomeno alcun decreto, nota o risoluzione ministeriale, determinando il maggior valore nella misura pari al 50% dei valori medi risultanti dalla banca dati; accordando, cioè un vero e proprio “sconto” del 50%.</p>
<p>I dubbi eventuali sulla realtà del valore dichiarato in dogana possono essere facilmente risolti delegando l’OLAF a svolgere un’indagine sul valore. L’OLAF, infatti, conclude le indagini in pochissimo tempo e le risultanze acquistano valore di “notizia di reato”, circostanza, quest’ultima, che indurrebbe ad una maggiore attenzione degli operatori sull’accertamento del valore.</p>
<p>Così come è importante dirimere la questione della sanzione di cui all’art. 303 del TULD qualora siano dovuti dazio ed IVA, qualora la dichiarazione riguardi più singoli ovvero qualora pur dichiarando un unico singolo si applichino due sanzioni.</p>
<p>Tutto questo renderebbe necessario un Testo Unico.</p>
<p>Altrimenti risultano comportamenti contrastanti tra le varie dogane.</p>
<p>La speranza c’è.</p>
<p><strong>Giovanni Gargano</strong></p>
<p><strong>Vincenzo Guastella</strong></p>
</div></div></div></div></div>
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