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	<title>Gianluca Drommi &#8211; Il Doganalista</title>
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	<description>Rivista giuridico-economica di commercio internazionale</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Oct 2025 18:26:24 +0000</lastBuildDate>
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		<title>“Flash point” gestione del punto di infiammabilità</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Gianluca Drommi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2025 18:24:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[dogane]]></category>
		<category><![CDATA[dogane_25_05]]></category>
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					<description><![CDATA[La tematica del punto di infiammabilità (“flash point”) assume un rilievo cruciale all’interno del comparto della distribuzione carburanti, un settore caratterizzato da una complessa rete di soggetti e processi che necessitano di controlli stringenti per garantire la sicurezza, la conformità normativa e la tutela della qualità del prodotto. Le verifiche effettuate congiuntamente dall’Agenzia delle  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-1" style="--awb-text-transform:none;"><p>La tematica del punto di infiammabilità (“<em>flash point</em>”) assume un rilievo cruciale all’interno del comparto della distribuzione carburanti, un settore caratterizzato da una complessa rete di soggetti e processi che necessitano di controlli stringenti per garantire la sicurezza, la conformità normativa e la tutela della qualità del prodotto. Le verifiche effettuate congiuntamente dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e dalla Guardia di Finanza (GdF) sono divenute nel tempo sempre più approfondite e mirate, con particolare attenzione alle proprietà fisico-chimiche del carburante, tra cui spicca il punto di infiammabilità.</p>
<p><strong>Il punto di infiammabilità: definizione tecnica e importanza pratica</strong></p>
<p>Il punto di infiammabilità rappresenta la temperatura minima alla quale un liquido emette vapori in quantità sufficiente a formare con l’aria una miscela infiammabile che può incendiarsi in presenza di una fonte di ignizione esterna. Tale parametro è fondamentale per la classificazione del rischio associato al carburante durante tutte le fasi della sua movimentazione e utilizzo.</p>
<p>Nel caso del gasolio, il punto di infiammabilità deve essere almeno pari a 55°C, limite stabilito per evitare che il carburante produca vapori infiammabili a temperature ordinarie di stoccaggio o trasporto. Questo requisito non è soltanto una misura di sicurezza, ma rappresenta anche un criterio normativo imprescindibile, allineato con le disposizioni europee sul trasporto di merci pericolose e le normative tecniche EN590, specifica che definisce le caratteristiche del gasolio per uso stradale.</p>
<p><strong>Intensificazione dei controlli e conseguenze della non conformità: profili legali e aziendali</strong></p>
<p>Nel passato, le attività di controllo dell’ADM sugli impianti di distribuzione si focalizzavano prevalentemente sugli aspetti amministrativi, come la regolare tenuta dei registri di carico e scarico e la verifica delle rimanenze contabili. Tuttavia, negli ultimi anni si è assistito a un’evoluzione dei controlli verso una dimensione qualitativa, con particolare riguardo alla verifica del punto di infiammabilità.</p>
<p>Questi controlli si concretizzano nel prelievo di campioni di carburante presso i punti vendita, eseguiti in conformità all’art. 18 del D.lgs. 504/1995, il quale disciplina i poteri e le modalità con la quale i funzionari dell&#8217;amministrazione finanziaria effettuano le verifiche necessarie per assicurare la gestione dei tributi. L’obiettivo è accertare che il carburante erogato rispetti le specifiche tecniche previste dalla legge, assicurando così la sicurezza degli utenti e la regolarità del mercato.</p>
<p>L’eventuale riscontro di una non conformità nel punto di infiammabilità comporta l’attivazione di procedure sanzionatorie di natura penale nei confronti dei legali rappresentanti degli operatori distributivi. Le accuse più comuni includono la frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.) e la detenzione o uso di prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o miscelazioni non autorizzate (art. 40 D.lgs. 504/1995).</p>
<p>Oltre al profilo giudiziario, tali procedure determinano effetti significativi anche sul piano aziendale: la reputazione dell’impresa viene compromessa, si rischia il sequestro immediato delle autocisterne interessate e si generano conseguenze economiche rilevanti dovute alla sospensione delle attività e alle eventuali sanzioni.</p>
<p>È da sottolineare che, a seguito di numerosi accertamenti, le anomalie riscontrate si limitano in genere al solo parametro del punto di infiammabilità, mentre altri indicatori quali contenuto di zolfo, indice di cetano e presenza di aromatici risultano conformi, evidenziando come la problematica sia specifica e circoscritta.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Cause e dinamiche della contaminazione lungo la filiera distributiva</strong></p>
<p>Le cause più frequenti di alterazione del punto di infiammabilità sono legate a contaminazioni accidentali da benzina, che possono verificarsi durante varie fasi della filiera distributiva. Tali contaminazioni sono spesso involontarie e imputabili alla natura complessa e variegata della movimentazione dei carburanti. Ad esempio, i trasferimenti di prodotto dai depositi fiscali a quelli commerciali, nonché il trasporto su strada mediante autobotti, espongono il gasolio a rischi di miscelazione accidentale. Questo perché nella maggior parte dei casi le autobotti e le manichette utilizzate per il travaso non sono dedicate esclusivamente a un singolo tipo di carburante ma sono impiegate in modo promiscuo per benzina, gasolio e talvolta HVO (olio vegetale idrogenato).</p>
<p>La circolare del Ministero delle Finanze n. 160/D dell’11 agosto 2000 definisce chiaramente i limiti di contaminazione consentiti, fissando una soglia massima dello 0,2% di benzina presente nel gasolio. Tale limite rappresenta la quantità minima capace di modificare in modo significativo il punto di infiammabilità, ponendo il carburante fuori norma. La stessa circolare prevede la possibilità di interventi correttivi, come la diluizione del prodotto contaminato, per riportarlo entro i parametri previsti dalla legge. Questa disposizione intende bilanciare la tutela della sicurezza e della qualità con la realtà operativa della filiera, evitando sanzioni penali quando le non conformità sono gestite correttamente e tempestivamente.</p>
<p>Tuttavia, gli operatori della filiera, pur essendo consapevoli di tali criticità, non dispongono di strumenti tecnici o di dati tempestivi per monitorare il punto di infiammabilità ad ogni passaggio, rendendo difficile il controllo preventivo e la gestione delle contaminazioni.</p>
<p><strong>Implicazioni fiscali e qualità del carburante, le richieste del settore per un’evoluzione normativa</strong></p>
<p>Da un punto di vista fiscale, la miscelazione accidentale di benzina nel gasolio non configura necessariamente un illecito, considerato che la benzina è soggetta a un’accisa superiore (€ 713,40 per mille litri contro € 632,40 per mille litri del gasolio).</p>
<p>Proprio per tale ragione il settore distributivo ha più volte evidenziato la necessità di un aggiornamento normativo che tenga conto delle peculiarità e complessità della filiera, chiedendo un approccio più equilibrato alla verifica della qualità del carburante.</p>
<p>Le associazioni di categoria propongono di sostituire l’applicazione immediata di sanzioni penali con misure di natura amministrativa, in grado di supportare gli operatori nel raggiungimento della conformità e di favorire pratiche di autocontrollo più efficaci, senza compromettere la tutela dei consumatori e la sicurezza.</p>
<p><strong>Raccomandazioni per gli operatori</strong></p>
<p>In un contesto caratterizzato da rischi di contaminazione difficilmente eliminabili, gli operatori sono invitati a implementare sistemi di controllo qualità più rigorosi, mediante l’effettuazione di analisi periodiche del punto di infiammabilità e l’adozione di clausole contrattuali che definiscano chiaramente responsabilità e obblighi lungo tutta la filiera.</p>
<p>Tali misure non solo consentono di ridurre l’esposizione a rischi sanzionatori, ma contribuiscono anche a migliorare la gestione operativa e a garantire la qualità del prodotto finale, tutelando al contempo la reputazione aziendale e la sicurezza degli utenti.</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Riforma Accise 2025: novità operative, revisione della fiscalità</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Gianluca Drommi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 08:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[dogane]]></category>
		<category><![CDATA[dogane_25_03]]></category>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-2 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-2" style="--awb-text-transform:none;"><p>Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 28 marzo 2024, n. 43, si avvia ufficialmente la prima fase della riforma del sistema delle accise. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed efficace dal 5 aprile 2024, si inserisce nel quadro più ampio di revisione della fiscalità previsto dalla legge delega e introduce un insieme di interventi mirati sul D.lgs. 504/95 (Testo Unico delle Accise – TUA).</p>
<p>A differenza della riforma doganale, che ha previsto una riscrittura integrale del corpus normativo, questa iniziativa si caratterizza per un approccio selettivo e funzionale: una serie di modifiche puntuali, ma di ampio respiro, orientate alla razionalizzazione, digitalizzazione e aggiornamento del sistema, con l’obiettivo di allinearlo alle esigenze operative degli operatori economici e alle direttive dell’Unione Europea.</p>
<p><strong>Ambiti interessati: energia, gas, prodotti alcolici, nicotina e succedanei.</strong></p>
<p>La riforma incide in maniera trasversale su diversi settori strategici:</p>
<ul>
<li><strong>Energia elettrica</strong> <strong>e gas naturale</strong>: viene abbandonato il modello di tassazione basato su stime previsionali a favore di una determinazione d’imposta fondata sui consumi effettivi. Per il gas naturale, si supera la precedente distinzione tra uso “industriale” e “non industriale”, introducendo una classificazione più intuitiva tra “uso domestico” e “non domestico”;</li>
<li><strong>Imposta di consumo</strong>: gli articoli 61 e seguenti del TUA sono oggetto di una razionalizzazione strutturale, finalizzata a semplificare le dinamiche contabili e a rendere più agevole l’adempimento degli obblighi fiscali;</li>
<li><strong>Prodotti contenenti nicotina e succedanei del tabacco</strong>: la normativa si estende anche a prodotti non da fumo, purché destinati all’assorbimento umano senza combustione, ampliandone le possibilità di commercializzazione.</li>
</ul>
<p><strong>Il SOAC: una nuova figura giuridica per una governance fiscale evoluta<br />
</strong>Elemento cardine della riforma è l’introduzione del <strong>Soggetto Obbligato Accreditato (SOAC)</strong>, previsto dall’articolo 1 del riformato TUA. Si tratta di un operatore economico con sede in Italia, riconosciuto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) quale responsabile del pagamento dell’accisa.</p>
<p>La qualifica di SOAC è declinata in funzione dell’ambito merceologico di riferimento:</p>
<ul>
<li><strong>SOAC-PE</strong>: prodotti energetici (inclusi carbone, lignite e coke);</li>
<li><strong>SOAC-BA</strong>: prodotti alcolici e relativi contrassegni;</li>
<li><strong>SOAC-T</strong>: tabacchi lavorati;</li>
<li><strong>SOAC-GE</strong>: gas naturale ed energia elettrica.</li>
</ul>
<p>L’accesso alla qualifica è riservato agli operatori con almeno cinque anni di operatività nel comparto accise. La validità dell’autorizzazione è quadriennale e articolata su tre livelli di affidabilità (base, medio, avanzato), determinati da ADM mediante una valutazione su scala 0–100, con soglia minima di accesso pari a 60 punti.</p>
<p>Tra i criteri di valutazione figurano:</p>
<ul>
<li><strong>Professionalità: </strong>competenze tecniche interne e qualifiche professionali;</li>
<li><strong>Organizzazione aziendale: </strong>adeguatezza della struttura, dei mezzi tecnici e dei controlli interni;</li>
<li><strong>Solvibilità finanziaria: </strong>analisi degli indici di bilancio e dell’adempimento degli obblighi fiscali;</li>
<li><strong>Filiera di approvvigionamento: </strong>verifica della solidità e affidabilità dei partner commerciali;</li>
<li><strong>Conformità fiscale</strong>: assenza di violazioni gravi e ripetute in materia di accise, IVA e tributi doganali<strong>.</strong></li>
</ul>
<p><strong>Vantaggi operativi e riduzione degli oneri finanziari per i SOAC<br />
</strong>L’accreditamento in qualità di SOAC comporta importanti benefici sia sul fronte economico sia nella gestione delle operazioni. In particolare, sono previste agevolazioni sulle cauzioni per i beni in regime sospensivo, proporzionali al livello di affidabilità:</p>
<ul>
<li><strong>30%</strong> per il livello <strong>base</strong>;</li>
<li><strong>50%</strong> per il livello <strong>medio</strong>;</li>
<li><strong>100%</strong> (esonero totale) per il livello <strong>avanzato</strong>.</li>
</ul>
<p>Tra le ulteriori semplificazioni previste dal Decreto n.43 si rimarcano:</p>
<ul>
<li>gestione semplificata e digitale dei <strong>registri</strong>;</li>
<li>contabilizzazione agevolata dei <strong>contrassegni fiscali</strong> deteriorati;</li>
<li>periodicità flessibile degli <strong>inventari</strong>;</li>
<li>possibilità di <strong>denaturazione</strong> dei prodotti senza vigilanza continua dell’ADM;</li>
<li>estensione fino a <strong>24 mesi</strong> del termine per l’applicazione dei <strong>contrassegni sugli alcolici</strong>;</li>
<li>differimento dei termini per la presentazione delle <strong>dichiarazioni periodiche</strong>;</li>
<li>snellimento della documentazione da presentare nelle <strong>istanze</strong> nei confronti dell’ADM;</li>
<li>semplificazione della <strong>dichiarazione di consumo</strong> per <strong>energia</strong> e <strong>gas</strong>;</li>
<li>agevolazioni nelle operazioni di <strong>miscelazione</strong> di prodotti energetici con codici differenti.</li>
</ul>
<p>Le modalità attuative e le specifiche tecniche saranno definite con un decreto ministeriale in corso di redazione.</p>
<p><strong>Focus alcolici: una disciplina più snella per le attività commerciali<br />
</strong>Il nuovo articolo 29 del TUA introduce rilevanti novità per il settore degli <strong>alcolici</strong>, in particolare per quanto riguarda gli adempimenti per la vendita.</p>
<p>Gli esercizi che intendono commercializzare prodotti alcolici soggetti a contrassegno, o birra, potranno avviare l’attività mediante un’unica comunicazione al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), che provvederà a trasmettere la documentazione all’ADM, eliminando la necessità di una doppia interlocuzione.</p>
<p>È stato inoltre innalzato da 20 a <strong>50 litri</strong> il limite per l’esenzione dalla denuncia obbligatoria in caso di detenzione di modeste quantità di alcolici a fini commerciali. Tuttavia, la denuncia rimane obbligatoria nei seguenti casi:</p>
<ul>
<li>soggetti che effettuano operazioni intra-UE (come speditori o destinatari certificati);</li>
<li>detentori di alcole completamente denaturato in quantità superiori a 300 litri.</li>
</ul>
<p><strong>Dealcolazione: nasce una cornice normativa per un settore in espansione<br />
</strong>Un&#8217;altra innovazione significativa è rappresentata dall&#8217;introduzione <strong>dell&#8217;articolo 33-ter del TUA</strong>, che regolamenta in modo sistematico il processo di dealcolazione, relativo alla produzione di vini a basso o nullo contenuto alcolico, nonché la conseguente produzione di alcole etilico.</p>
<p>Recependo in parte quanto già contenuto nel decreto MASAF del 20 dicembre 2024 (attuativo del Regolamento UE 2021/2117), tali attività potranno essere svolte esclusivamente presso impianti autorizzati, dotati di licenza di deposito fiscale. Gli ambienti destinati a tali lavorazioni dovranno essere separati fisicamente da quelli utilizzati per vini non dealcolati e rispettare precisi standard di tracciabilità, inclusa la comunicazione preventiva all’ADM.<br />
I sottoprodotti ottenuti dai processi di dealcolazione potranno essere reimpiegati per la produzione di distillati o bioetanolo, purché preventivamente denaturati e in conformità alla normativa fiscale vigente.L’attività sarà soggetta a controllo fiscale strutturato, che prevede l’ispezione delle attrezzature e la sigillatura dei contenitori di raccolta da parte dell’ADM.<br />
Le modalità di autorizzazione, la configurazione dei depositi e gli adempimenti semplificati per la registrazione dei sottoprodotti saranno ulteriormente disciplinati da un decreto MEF-MASAF di prossima emanazione.</p>
<p><strong>Conclusioni<br />
</strong>La riforma delle accise segna un passo decisivo verso un sistema tributario più efficiente, digitale e coerente con le esigenze del mercato. L’introduzione della figura del SOAC, l’ammodernamento delle procedure fiscali e l’inquadramento normativo della dealcolazione testimoniano una visione evoluta del rapporto tra fisco e impresa, in linea con gli obiettivi di semplificazione, trasparenza e competitività dell’ordinamento economico nazionale.</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Accise e imposta di consumo: l’importanza nei modelli &#8220;231&#8221;</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Gianluca Drommi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 15:14:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[dogane]]></category>
		<category><![CDATA[dogane_25_02]]></category>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-3 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-2 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-3" style="--awb-text-transform:none;"><p>La modifica dell&#8217;articolo 25-sexiesdecies del Decreto Legislativo n. 231/2001, introdotta dal Decreto Legislativo n. 141/2024 ed entrata in vigore il 4 ottobre 2024, ha integrato le accise tra le tematiche rilevanti per la gestione dei modelli organizzativi ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001. Tale intervento ha comportato anche una modifica al Decreto Legislativo 504/1995 (di seguito &#8220;T.U.A.&#8221;).</p>
<p>L&#8217;inclusione delle accise tra i reati presupposto del Decreto 231 si è resa necessaria per allineare la normativa nazionale a quella europea, considerando le accise come un tema di monitoraggio da parte delle autorità competenti. Di conseguenza, la gestione e il controllo di questa imposta da parte delle aziende riveste un&#8217;importanza cruciale non solo per evitare le sanzioni previste dal T.U.A., ma anche per prevenire le sanzioni pecuniarie stabilite dall&#8217;articolo 25-sexiesdecies del Decreto Legislativo 231/2001. Tali sanzioni possono arrivare fino a 200 quote, oltre alle sanzioni interdittive previste dall&#8217;articolo 9, comma 2, lettere c) (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione), d) (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi) ed e) (divieto di pubblicizzare beni o servizi).</p>
<p>Per quanto concerne il T.U.A., gli articoli relativi ai modelli organizzativi 231 si applicano a tutte le aziende operanti nel settore della produzione e/o commercializzazione di prodotti soggetti alla disciplina delle accise, come i prodotti energetici, gli oli lubrificanti, gli alcolici e i tabacchi. Pertanto, la gestione di tali tematiche riveste un&#8217;importanza strategica per una vasta gamma di settori aziendali.</p>
<p>A titolo esemplificativo, si riporta di seguito un prospetto riepilogativo delle fattispecie di reato in materia di accise, ora rilevanti per l&#8217;elaborazione o l&#8217;aggiornamento dei modelli organizzativi 231.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-4344" src="https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/04/Drommi.webp" alt="" width="1595" height="482" srcset="https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/04/Drommi-200x60.webp 200w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/04/Drommi-300x91.webp 300w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/04/Drommi-400x121.webp 400w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/04/Drommi-600x181.webp 600w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/04/Drommi-768x232.webp 768w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/04/Drommi-800x242.webp 800w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/04/Drommi-1024x309.webp 1024w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/04/Drommi-1200x363.webp 1200w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/04/Drommi-1536x464.webp 1536w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2025/04/Drommi.webp 1595w" sizes="(max-width: 1595px) 100vw, 1595px" /></p>
<p>Come evidenziato nella tabella precedente, tra i reati presupposto nel modello “231” figurano chiaramente i seguenti:</p>
<ul>
<li>Reati relativi alla sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici e sulle bevande alcoliche;</li>
<li>Reati legati alla fabbricazione clandestina di alcol e bevande alcoliche, nonché all’alterazione di congegni, impronte e contrassegni prescritti;</li>
<li>Reati relativi alla sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati.</li>
</ul>
<p>Si segnala, tuttavia, che l’energia elettrica, essendo regolamentata da normative specifiche contenute nel Titolo II, articoli da 52 a 60 del T.U.A, è esclusa dalle modifiche introdotte. Gli aspetti sanzionatori relativi all’evasione o al tentativo di evasione dell’accisa sull’energia elettrica, applicabili ai soggetti obbligati (compresele officine di produzione), sono disciplinati dall&#8217;articolo 59 del T.U.A., che non rientra tra i reati presupposto.</p>
<p><strong>La rilevanza degli oli lubrificanti nel modello 231</strong></p>
<p>Un ulteriore aspetto rilevante nel rinnovato modello “231” riguarda l&#8217;inclusione del settore degli oli lubrificanti e dell&#8217;imposta di consumo applicata a tali prodotti nell&#8217;ambito del controllo previsto dal Decreto Legislativo 231/2001.</p>
<p>È importante sottolineare che l&#8217;articolo 61 del T.U.A., nelle sue disposizioni generali, chiarisce che l&#8217;imposta è dovuta sui prodotti immessi in consumo nel mercato interno ed è esigibile in base all&#8217;aliquota vigente al momento dell&#8217;immissione in consumo. Inoltre, lo stesso articolo stabilisce i soggetti obbligati al pagamento dell&#8217;imposta:</p>
<ul>
<li>Il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio dello Stato;</li>
<li>Il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria;</li>
<li>l&#8217;importatore per i prodotti provenienti da Paesi terzi.</li>
</ul>
<p>Inoltre, è fondamentale precisare, come già evidenziato all&#8217;interno del T.U.A., che ai sensi dell&#8217;articolo 2, comma 8, del Decreto Ministeriale n. 557, sono considerati soggetti obbligati al pagamento dell&#8217;imposta anche i soggetti che effettuano la prima immissione in consumo di oli lubrificanti aventi provenienza comunitaria, sia nella loro forma originaria (art. 61 del T.U.A.) che contenuti in altre merci o prodotti.<br />
In relazione a questa tematica, si segnala un orientamento dell&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che riguarda l’imposta di consumo dovuta sull’olio lubrificante contenuto in merci provenienti dall’estero, con particolare riferimento al contesto delle concessionarie di autoveicoli che acquistano tali prodotti dall&#8217;estero.</p>
<p>Il quadro normativo relativo agli oli lubrificanti si collega direttamente al Decreto Legislativo 231/2001, poiché l&#8217;articolo 61, comma 4, del T.U.A. stabilisce che, per le violazioni relative al pagamento dell&#8217;imposta, si applicano le disposizioni di cui all&#8217;articolo 40, commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo decreto. Pertanto, trattandosi di un chiaro rinvio alle disposizioni sanzionatorie di cui all&#8217;articolo 40, che figura tra i reati presupposto nel modello 231, anche le società operanti nel settore degli oli lubrificanti sono obbligate a svolgere appositi <em>assessment</em> per garantire la conformità alle disposizioni legislative.</p>
<p><strong><em>Call to action</em></strong><strong> per le aziende</strong></p>
<p>Il Decreto Legislativo 141/2024 ha rappresentato un passo significativo per le società operanti nel settore delle accise e delle imposte di consumo, imponendo loro l&#8217;obbligo di adottare pratiche rigorose per garantire che i propri modelli organizzativi siano conformi alle disposizioni del Decreto Legislativo 231/2001.</p>
<p>In particolare, tutte le aziende coinvolte nella produzione e/o commercializzazione di prodotti soggetti ad accise e imposte di consumo, come prodotti energetici, alcolici, tabacchi e oli lubrificanti, dovranno promuovere internamente una maggiore trasparenza e tracciabilità. Ciò dovrà avvenire attraverso l&#8217;implementazione di audit specifici, finalizzati a verificare la necessità di adeguare le proprie operazioni alle nuove disposizioni normative.</p>
<p>Tali misure sono essenziali per garantire la piena conformità alle normative vigenti e per prevenire potenziali violazioni che potrebbero comportare sanzioni pecuniarie e interdittive significative. L&#8217;adozione di un sistema di controllo efficace non solo tutelerà le società dal rischio di incorrere in sanzioni, ma contribuirà anche a consolidare una cultura aziendale orientata alla legalità e alla responsabilità.</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Green Deal deforestazione nuove sfide</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2024/06/24/green-deal-deforestazione-nuove-sfide/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Gianluca Drommi&#160;and&#160;Gianluca Sigismondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 07:38:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[primopiano_24_03]]></category>
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					<description><![CDATA[L'Unione Europea, per rispettare gli impegni dell'Accordo di Parigi del 2015, ha adottato una serie di misure innovative volte a contrastare i cambiamenti climatici. Tra queste, spicca il Green Deal europeo, una strategia di crescita che mira a trasformare l'UE in un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse, competitiva e sostenibile. Questo piano  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-4 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-3 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-4" style="--awb-text-transform:none;"><p>L&#8217;Unione Europea, per rispettare gli impegni dell&#8217;Accordo di Parigi del 2015, ha adottato una serie di misure innovative volte a contrastare i cambiamenti climatici. Tra queste, spicca il Green Deal europeo, una strategia di crescita che mira a trasformare l&#8217;UE in un&#8217;economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse, competitiva e sostenibile. Questo piano ambizioso ha due obiettivi climatici principali: ridurre le emissioni di gas serra del 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030 e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.</p>
<p><strong><em>Contesto e importanza del Green Deal europeo</em></strong></p>
<p>Il Green Deal europeo rappresenta una svolta epocale nella politica ambientale ed economica dell&#8217;Unione Europea. Non solo intende ridurre drasticamente le emissioni di gas serra, ma mira anche a promuovere un&#8217;economia circolare che riduca al minimo gli sprechi e ottimizzi l&#8217;uso delle risorse. Questo approccio integrato considera l&#8217;intero ciclo di vita dei prodotti, dall&#8217;estrazione delle materie prime alla produzione, distribuzione, uso e riciclo, per garantire che ogni fase sia il più sostenibile possibile.</p>
<p><strong><em>Sostenibilità della catena di fornitura</em></strong></p>
<p>La sostenibilità delle catene di fornitura è diventata un elemento centrale nelle politiche dell&#8217;UE. In questo contesto, il Regolamento (UE) 2023/1115, noto come Regolamento EUDR, assume un&#8217;importanza cruciale. Questo regolamento si concentra specificamente su materie prime e prodotti il cui consumo in Europa è strettamente legato alla deforestazione e al degrado forestale globale. Tra queste materie prime figurano olio di palma, soia, legno, carta, cacao, caffè, gomma e bovini. Questi prodotti sono spesso alla base di processi produttivi che hanno un impatto significativo sull&#8217;ambiente, contribuendo alla perdita di biodiversità e all&#8217;aumento delle emissioni di CO₂.</p>
<p><strong><em>Impatti della deforestazione</em></strong></p>
<p>La deforestazione e il degrado forestale sono responsabili di un considerevole aumento delle emissioni di CO₂ a causa degli incendi boschivi e della riduzione della capacità delle foreste di assorbire carbonio. Inoltre, la perdita di foreste comporta un grave impatto sulla biodiversità, mettendo a rischio numerose specie animali e vegetali e alterando gli equilibri degli ecosistemi. La protezione delle foreste è quindi essenziale non solo per mitigare i cambiamenti climatici, ma anche per preservare la biodiversità e sostenere gli ecosistemi vitali per il nostro pianeta.</p>
<p><strong><em>Obiettivi e applicazione del Regolamento EUDR</em></strong></p>
<p>Il Regolamento EUDR mira a promuovere catene di fornitura più sostenibili e certificate, scoraggiando la commercializzazione di materie prime e prodotti legati alla deforestazione. Questo regolamento impone obblighi a vari attori lungo la catena di fornitura, includendo sia gli importatori ed esportatori (c.d. “operatori”) sia i commercianti all&#8217;interno dell&#8217;UE. Gli obblighi del regolamento si applicano a tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni, con scadenze di conformità diverse per grandi, medie e piccole imprese. Le medie e grandi imprese devono conformarsi entro il 30 dicembre 2024, mentre le piccole e microimprese hanno tempo fino al 30 giugno 2025. Per le PMI sono previsti adempimenti semplificati per facilitare la conformità.</p>
<p><strong><em>Dettagli sugli obblighi derivanti dal Regolamento</em></strong></p>
<p>Il Regolamento EUDR consente l&#8217;immissione sul mercato o l&#8217;esportazione solo di prodotti conformi a tre requisiti principali:</p>
<ol>
<li><strong>Zero deforestazione:</strong> il regolamento definisce tale requisito rispetto al fatto che “i terreni da cui derivano i prodotti e/o le materie prime interessate non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020”;</li>
<li><strong>Prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione;</strong></li>
<li><strong>Dichiarazione di dovuta diligenza:</strong> una dichiarazione che attesti la conformità del prodotto deve essere fornita alle autorità competenti tramite un registro elettronico dedicato.</li>
</ol>
<p><strong><em>La dovuta diligenza</em></strong></p>
<p>Gli operatori e i commercianti devono esercitare la dovuta diligenza, la quale si articola in tre fasi: raccolta delle informazioni, valutazione del rischio e misure di attenuazione del rischio.</p>
<ol>
<li><strong><em>Raccolta delle informazioni</em></strong></li>
</ol>
<p>Gli operatori devono raccogliere informazioni dettagliate sui prodotti, come: descrizione, quantitativo, paese di produzione, geolocalizzazione delle fonti delle materie prime, dettagli dei fornitori e dei clienti e prove verificabili di conformità alle normative del paese di produzione. Questa fase è cruciale per garantire la tracciabilità e la trasparenza lungo tutta la catena di fornitura.</p>
<ol>
<li><strong><em>Valutazione del rischio</em></strong></li>
</ol>
<p>Dopo aver raccolto le informazioni, gli operatori devono valutare il rischio che i prodotti non siano conformi ai requisiti del Regolamento. La valutazione del rischio deve considerare diversi parametri legati al paese di origine, inclusi il rating di rischio associato (alto, basso o standard), la presenza di popolazioni indigene e la diffusione della deforestazione e del degrado forestale. La Commissione Europea pubblicherà il rating di rischio entro il 30 dicembre 2024, ma già ora si lavora per rendere questa classificazione più precisa, considerando territori specifici anziché interi paesi.</p>
<ol>
<li><strong><em>Misure di attenuazione del rischio</em></strong></li>
</ol>
<p>Infine, nel caso in cui la fase precedente non dimostri un rischio nullo o trascurabile legato alla deforestazione, gli operatori devono adottare misure aziendali per mitigare il rischio di introdurre sul mercato prodotti non conformi. Queste misure includono audit indipendenti, richieste di documentazione supplementare e implementazione di procedure aziendali adeguate alla realtà specifica dell&#8217;azienda. Le politiche aziendali devono essere proporzionate e mirate a garantire la conformità al Regolamento, considerando le sanzioni potenziali per la non conformità, che possono arrivare fino al 4% del fatturato annuo.</p>
<p><strong><em>Impatti globali e proteste dei Paesi in via di sviluppo</em></strong></p>
<p>Il Regolamento EUDR ha suscitato preoccupazioni tra i Paesi in via di sviluppo, che temono ripercussioni negative in termini di attrattività degli investimenti, blocco dei commerci e maggiori controlli alle frontiere. La rigidità della categorizzazione del rischio può penalizzare paesi interi, anche se solo alcune aree sono effettivamente a rischio di deforestazione. Per affrontare queste preoccupazioni, l&#8217;UE sta lavorando per sviluppare una classificazione del rischio più dettagliata, che tenga conto delle specificità territoriali.</p>
<p><strong><em>Considerazioni conclusive</em></strong></p>
<p>Il Regolamento EUDR rappresenta un passo decisivo verso catene di fornitura più sostenibili e responsabili. Esso richiede alle aziende di adottare pratiche rigorose per garantire la protezione delle foreste e il rispetto delle normative ambientali globali. Attraverso la promozione di una maggiore trasparenza e tracciabilità, il regolamento contribuisce non solo alla lotta contro i cambiamenti climatici, ma anche alla creazione di un mercato più equo e sostenibile, in cui le risorse naturali sono utilizzate in modo responsabile e le foreste sono protette per le generazioni future.</p>
<p>Il Regolamento EUDR, parte integrante del Green Deal europeo, impone alle aziende una nuova sfida: adottare pratiche sostenibili e rispettose dell&#8217;ambiente lungo tutta la catena di fornitura. Questo richiede non solo una gestione accurata delle operazioni doganali, ma anche una raccolta e analisi approfondite dei dati dichiarati in dogana. Solo attraverso una pianificazione attenta e una gestione informatizzata dei processi, le imprese possono garantire la conformità normativa e contribuire agli obiettivi climatici dell&#8217;UE, preservando al contempo la competitività delle loro attività.</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Accise 2023-2024: Analisi delle novità e scenari futuri</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2024/03/06/accise-2023-2024-analisi-delle-novita-e-scenari-futuri/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Gianluca Sigismondi&#160;and&#160;Gianluca Drommi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2024 09:23:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[dogane]]></category>
		<category><![CDATA[dogane_24_01]]></category>
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					<description><![CDATA[Il 2023 è stato un anno di profonde trasformazioni nel panorama delle accise, con novità che hanno scosso le fondamenta della struttura fiscale in essere. L’impeto di queste iniziative non sembra essersi estinto; al contrario, pare aver gettato le basi per un 2024 altrettanto frenetico. Di seguito andremo ad esaminare le principali novità del  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-5 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-4 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-5" style="--awb-text-transform:none;"><p>Il 2023 è stato un anno di profonde trasformazioni nel panorama delle accise, con novità che hanno scosso le fondamenta della struttura fiscale in essere. L’impeto di queste iniziative non sembra essersi estinto; al contrario, pare aver gettato le basi per un 2024 altrettanto frenetico.<br />
Di seguito andremo ad esaminare le principali novità del 2023, anticipando anche le sfide e le opportunità che ci attendono nell’anno corrente.</p>
<h3>Le novità introdotte nel 2023: uno sguardo retrospettivo</h3>
<p>Il 2023 ha segnato un anno di riforme nel campo delle accise, con diverse novità introdotte per aggiornare e potenziare il sistema fiscale. Tra le principali novità spiccano i seguenti cambiamenti che hanno profondamente influenzato diversi aspetti della normativa prima vigente.</p>
<h4>Figure di Speditore e Destinatario certificato</h4>
<p>Una pietra miliare dell’anno fiscale 2023 è stata l’introduzione delle figure di speditore e destinatario certificato, attraverso la Circolare n. 3/2023 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito anche “ADM”). Queste figure sono ora obbligatorie per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa che vengono immessi in consumo in uno Stato membro e successivamente trasportati in un altro Stato membro per scopi commerciali.</p>
<p>L’obbligo di queste nuove figure mira a garantire maggiore tracciabilità e controllo nella catena di distribuzione, contribuendo a prevenire evasioni fiscali e frodi.</p>
<h4>Documento e-DAS unionale</h4>
<p>In parallelo all’introduzione delle figure di speditore e destinatario certificato, è stato istituito l’obbligo di emettere il documento e-DAS unionale per regolare la circolazione dei prodotti. Questo nuovo documento, correlato alle suddette figure, svolge un ruolo chiave nel monitoraggio e nella registrazione dei movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa. L’intento è quello di garantire una gestione più efficiente e trasparente delle transazioni commerciali all’interno dell’Unione Europea, rafforzando le misure di controllo.</p>
<h4>Presentazione telematica dei dati di contabilità</h4>
<p>Attraverso la Determinazione Direttoriale n. 83362 del 10 febbraio 2023, sono state stabilite nuove scadenze per la presentazione esclusivamente telematica dei dati di contabilità.</p>
<p>Questa direttiva impone obblighi specifici a diversi soggetti, tra cui:</p>
<ul>
<li><u>Destinatario registrato, esercente deposito commerciale di prodotti energetici</u>: a partire dal 1° giugno 2023 è scattato l’obbligo di trasmettere i dati con frequenza giornaliera (entro il giorno successivo a quello di riferimento);</li>
<li><u>Deposito commerciale di prodotti energetici, con capacità di stoccaggio di prodotti sfusi o condizionati complessivamente inferiore a 100 metri cubi:</u> a partire dal 10 giugno 2023 è scattato l’obbligo di trasmettere i dati con frequenza mensile, entro il giorno 10 del secondo mese successivo a quello di riferimento;</li>
<li><u>Destinatario registrato che svolge attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra:</u> a partire dall’8 giugno 2023 è scattato l’obbligo di trasmettere i dati con frequenza mensile, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento.</li>
</ul>
<p>L’obiettivo dell’ADM è quello di digitalizzare e ottimizzare la raccolta dei dati contabili, consentendo un controllo più tempestivo e accurato delle attività commerciali soggette ad accisa.</p>
<h4>Aliquote accise e il caso delle società di cremazione dei defunti</h4>
<p>Mediante la Circolare n. 24/2023 l’ADM ha diramato una risposta definitiva in merito alla richiesta di società operanti nell’attività di cremazione dei defunti, concernente l’applicabilità dell’aliquota accisa agevolata sul gas naturale per “usi industriali”. Dopo un’approfondita analisi delle disposizioni vigenti, si è concluso che le attività di cremazione non soddisfano i requisiti per ottenere il riconoscimento di “industrialità” nello svolgimento delle loro funzioni.<br />
Pertanto, le società coinvolte sono tenute ad applicare l’aliquota standard per “usi civili”.</p>
<h4>Il futuro delle accise nel 2024: Anticipazioni e prospettive</h4>
<p>Fatto il bilancio delle principali novità del 2023, è cruciale affacciarsi sul futuro e comprendere le sfide e le opportunità che il 2024 ci riserva. Le anticipazioni sulle accise per l’anno in corso indicano un continuo impegno verso politiche fiscali mirate a promuovere alcune tematiche, tra cui sostenibilità e telematizzazione.</p>
<h4>Nuove aliquote accisa sulla birra: cambiamenti sostanziali a partire dal 1° gennaio 2024</h4>
<p>A partire dal 1° gennaio 2024 significative modifiche hanno caratterizzato il regime impositivo applicato alla birra, come annunciato dalla circolare n.1/2024 dell’ADM. In seguito alla mancata proroga del regime impositivo ridotto previsto per il biennio 2022-2023, l’ADM ha delineato le nuove aliquote accisa, apportando rilevanti cambiamenti al trattamento fiscale della birra.<br />
L’aliquota normale di accisa sulla birra è fissata a 2,99 € per ettolitro e per grado-Plato.<br />
Tuttavia, la circolare introduce una significativa novità: una riduzione del 40% sull’aliquota normale sarà applicata nel caso in cui la birra è immessa in consumo da microbirrifici, caratterizzati da una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri.<br />
Da notare che, per i produttori di birra con volume annuo compreso tra 10.000 e 60.000 ettolitri, l’agevolazione precedentemente concessa è stata revocata. Ciò implica che per questi soggetti rientreranno nel regime di pagamento dell’aliquota accisa normale.</p>
<h4>Presentazione telematica dei dati di contabilità</h4>
<p>Con riferimento alla Determinazione Direttoriale n.83362 del 10 febbraio 2023, a partire dal 31 gennaio 2024 sarà obbligataria la trasmissione telematica annuale dei dati contabili per specifiche categoria di soggetti. In particolare, sono interessati i seguenti depositi:</p>
<ul>
<li>deposito commerciale, opificio di trasformazione o elaborazione e opificio di condizionamento di alcole e di bevande alcoliche di cui all’articolo 29, comma 1, del TUA avente una capacità complessiva inferiore a 100 ettolitri idrati;</li>
<li>deposito commerciale di oli lubrificanti e bitumi di petroli di cui all’articolo 62, comma 7, del TUA, avente una capacità complessiva inferiore a 10 metri cubi.</li>
</ul>
<p>Per questi depositi, la trasmissione telematica dei dati contabili dovrà coprire il periodo dal 1°gennaio 2023.</p>
<h4>Obbligo di emissione in forma esclusivamente telematica dei documenti e-DAS nazionale ed e-AD dal 2024</h4>
<p>A partire dalla seconda metà del 2024, salvo ulteriori rinvii da parte dell’ADM, è previsto l’obbligo di emettere in forma esclusivamente telematica i documenti e-DAS nazionale ed e-AD.<br />
La Determinazione Direttoriale n.130294 del 7 marzo 2023 fornisce dettagli chiari su questa imminente trasformazione normativa, stabilendo le seguenti scadenze:</p>
<ul>
<li>Dal 1° luglio 2024 sarà obbligatorio emettere esclusivamente in forma telematica il documento e-AD, utilizzato per la circolazione in sospensione dei prodotti soggetti ad altre imposizioni indirette previste dal TUA, con particolare riferimento a oli lubrificanti e bitumi.</li>
<li>Dal 1° ottobre 2024 entrerà in vigore l’obbligo di emettere in forma esclusivamente telematica il documento e-DAS nazionale per i trasferimenti nel territorio dello Stato dei prodotti assoggettati ad accisa, diversi da quelli per cui è già in vigore, definiti dalla Determinazione Direttoriale n.285111 del 27 giugno 2022.</li>
</ul>
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