<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Francesco Tonini &#8211; Il Doganalista</title>
	<atom:link href="https://www.ildoganalista.it/author/francesco-tonini/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ildoganalista.it</link>
	<description>Rivista giuridico-economica di commercio internazionale</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Sep 2023 11:09:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
	<item>
		<title>AIDA Reingegnerizzazione per l’export e i transiti</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2022/11/03/aida-reingegnerizzazione-per-lexport-e-i-transiti/</link>
					<comments>https://www.ildoganalista.it/2022/11/03/aida-reingegnerizzazione-per-lexport-e-i-transiti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Tonini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2022 14:33:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[dogane 2022 - 05]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ildoganalista.it/2022/11/03/nautica-da-diporto-operazioni-di-refit-repair-copy/</guid>

					<description><![CDATA[Nuove procedure e nuove opportunità: tra sdoganamento centralizzato e dogana in-house Nella visione del Legislatore unionale secondo cui tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l'archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale debbano essere effettuati mediante procedimenti informatici, nel  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-1" style="--awb-content-alignment:justify;--awb-text-transform:none;"><p><strong><em>Nuove procedure e nuove opportunità: tra sdoganamento centralizzato e dogana in-house</em></strong></p>
<p>Nella visione del Legislatore unionale secondo cui <em>tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l&#8217;archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale debbano essere effettuati mediante procedimenti informatici</em>, nel progetto di reingegnerizzazione di AIDA, già in atto per la gestione delle <em>Customs Decision</em> e dei processi doganali di MMA, MMP, TC e importazione, con la <strong>Nota Prot.: 370606/RU del 9 agosto 2022</strong>, l’ADM ha fornito istruzioni operative per la sperimentazione in ambiente di addestramento, nonché una <strong><em>road map</em></strong> di adesione alle fasi funzionali dei sistemi, con riferimento alle operazioni di <strong>esportazione</strong> e di <strong>transito</strong>.</p>
<p>Dal 18 gennaio 2023 al 28 gennaio 2023 gli operatori <strong>possono</strong> aderire, in ambiente reale, alle nuove fasi funzionali dei servizi export e transito mente la <em>deadline</em> entro cui gli operatori economici <strong>devono</strong> aderire ai nuovi sistemi è stata fissata al <strong>1° marzo 2023</strong>.</p>
<p>Tali sistemi si declinano, per le operazioni di esportazione, nel <strong>progetto unionale AES</strong> (<em>Automated Export System</em>) <strong>fase 1</strong>, che ha sostituito il progetto ECS (<em>Export Control System</em>) fase 2 e, per le operazioni di transito unionale/comune/TIR, nel <strong>progetto NCTS fase funzionale 5</strong>, che ha sostituito la precedente fase funzionale 4.</p>
<p>Seguendo la linea tenuta per le operazioni di importazione, l’evoluzione funzionale dei due progetti in argomento è stata realizzata dall’ADM effettuando la reingegnerizzazione delle applicazioni per la <strong>gestione informatizzata</strong> delle dichiarazioni di esportazione (servizio export) e di transito (servizio transito) nonché delle nuove <strong>modalità di accesso</strong> a tali servizi.</p>
<p>Nello stesso senso, per entrambi i servizi, le applicazioni reingegnerizzate prevedono: nuove modalità di colloquio con i dichiaranti basate sui più recenti standard internazionali (scambio di messaggi in formato <strong>XML</strong> tramite <em>web services</em>); l’invio di messaggi firmati digitalmente con certificato di firma digitale qualificata rilasciato da una delle <em>Certification Authorities</em> accreditate ai sensi della normativa eIDAS e il riconoscimento degli utenti tramite SPID, CNS o CIE.</p>
<p>Alla data della Nota citata in premessa, le applicazioni e le modalità di accesso reingegnerizzate sono state rese operative nell’ambiente di addestramento di AIDA 2.0 affinché gli operatori economici possano adeguare e testare i propri sistemi aziendali per il corretto dialogo con i servizi export e transito, attraverso la “<strong>Piattaforma di accoglienza</strong>”.</p>
<p><strong><em><u>Novità applicative comuni</u></em></strong></p>
<p>Alcune delle principali caratteristiche delle applicazioni reingegnerizzate comuni sia per l’esportazione che per il transito sono le seguenti:</p>
<ul>
<li><strong><em>operazioni disponibili </em></strong>
<ul>
<li>l’acquisizione</li>
<li>la rettifica</li>
<li>l’annullamento</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>di una dichiarazione attraverso un protocollo di colloquio, completamente digitalizzato, tra l’ufficio doganale ed il dichiarante;</p>
<ul>
<li><strong><em>modalità di invio della dichiarazione</em></strong></li>
</ul>
<p>la dichiarazione può essere inviata</p>
<ul>
<li>in modalità “parcellizzata” (in più <em>step</em>, attraverso invii progressivi e parziali. In tale ipotesi, ciascun invio parziale è sottoposto ai controlli di congruità e coerenza dei dati in esso presenti; al completamento dell’invio della dichiarazione, essa è sottoposta a controlli finali che verificano la congruità dei dati nel loro complesso); oppure</li>
<li>in modalità “completa” (invio di tutti i dati in un&#8217;unica soluzione);</li>
</ul>
<ul>
<li><strong><em>tipologie di dichiarazioni disponibili </em></strong></li>
<li>dichiarazione standard;</li>
<li>pre-dichiarazione;</li>
<li>dichiarazione semplificata;</li>
<li>dichiarazione complementare;</li>
<li><strong><em>superamento del limite dei 40 articoli per dichiarazione</em></strong></li>
</ul>
<p>con l’avvio delle nuove fasi funzionali si potranno inviare dichiarazioni con 9999 articoli per dichiarazione.</p>
<p><strong><em><u>Il servizio “Export”</u></em></strong></p>
<p>I tracciati interessati dalla sperimentazione sono i seguenti:</p>
<ul>
<li>Tracciato B1: dichiarazione di esportazione e dichiarazione di riesportazione</li>
<li>Tracciato B2: regime speciale – trasformazione – dichiarazione per il perfezionamento passivo</li>
<li>Tracciato B4: dichiarazione per la spedizione di merci nell’ambito degli scambi con territori fiscali speciali</li>
<li>Tracciato C1: dichiarazione semplificata di esportazione</li>
<li>Tracciato C2: notifica di presentazione delle merci in relazione alla pre-dichiarazione</li>
</ul>
<p>Tra le nuove caratteristiche delle applicazioni reingegnerizzate, merita particolare attenzione lo “<strong>sdoganamento centralizzato</strong>”, che permetterebbe agli operatori (autorizzati in tal senso) di presentare, presso un ufficio doganale competente del luogo in cui è stabilito, una dichiarazione in dogana per le merci presentate in dogana presso un altro ufficio doganale (alle condizioni previste dalla normativa) situato nello stesso Stato membro o in uno Stato membro diverso.</p>
<p>Infine, la Nota dispone che le applicazioni reingegnerizzate non consentono più le operazioni di esportazione a “<strong>groupage</strong>” e l’invio di dichiarazioni di <strong>esportazione abbinate a transito</strong>.</p>
<p><strong><em><u>Il servizio “Transito”</u></em></strong></p>
<p>I tracciati interessati dalla sperimentazione sono i seguenti:</p>
<ul>
<li>Tracciato D1: regime speciale &#8211; dichiarazione di transito</li>
<li>Tracciato D2: regime speciale &#8211; dichiarazione di transito con requisiti in materia di dati ridotti (trasporto ferroviario, aereo e marittimo)</li>
<li>Tracciato D4: notifica di presentazione della merce in relazione alla pre-dichiarazione di transito</li>
</ul>
<p>La Nota precisa che, con l’avvio della nuova fase funzionale NCTS, il processo di comunicazione tra il <strong>destinatario autorizzato</strong> e l’ufficio di destinazione rimane invariato.</p>
<p>Tuttavia, la struttura dei relativi messaggi e le informazioni ivi contenute subiranno delle modifiche dovute anche alla diversa struttura della dichiarazione doganale. Al riguardo, l’applicazione “<strong>Desktop dogane</strong>” non sarà più operativa.</p>
<p>Pertanto, gli operatori economici, in possesso dell’autorizzazione “destinatario autorizzato”, dovranno dotarsi di un apposito software o adeguare quello in uso per implementare il suddetto processo di comunicazione.</p>
<p><strong>Francesco Tonini &#8211; </strong><strong>Gianluca Sigismondi</strong></p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.ildoganalista.it/2022/11/03/aida-reingegnerizzazione-per-lexport-e-i-transiti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Importazioni: nuovi modelli dichiarativi e adempimenti contabili</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2022/08/21/importazioni-nuovi-modelli-dichiarativi-e-adempimenti-contabili/</link>
					<comments>https://www.ildoganalista.it/2022/08/21/importazioni-nuovi-modelli-dichiarativi-e-adempimenti-contabili/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Tonini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2022 15:19:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[dogane 2022 - 04]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ildoganalista.it/2022/08/21/nautica-da-diporto-operazioni-di-refit-repair-copy/</guid>

					<description><![CDATA[Con la Circolare 22/2022 del 6 giugno, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) ha fornito chiarimenti non solo in merito alla nuova “forma” delle bollette doganali, ma anche in relazione a diversi aspetti del nuovo “modello” dichiarativo nel contesto del processo di reingegnerizzazione di AIDA. Tra le altre cose, è stato definitivamente chiarito  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-2 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-2" style="--awb-text-transform:none;"><p>Con la <a href="https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/28944274/20220606-235684RU+Circolare+22-2022+H1+H5+prot.235684.pdf/04a8ec26-865c-7b35-7683-91d98de915a4?version=1.1&amp;t=1654523919998" target="_blank" rel="noopener">Circolare 22/2022</a> del 6 giugno, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) ha fornito chiarimenti non solo in merito alla nuova “forma” delle <strong>bollette doganali</strong>, ma anche in relazione a diversi aspetti del <strong>nuovo “modello” dichiarativo</strong> nel contesto del processo di reingegnerizzazione di AIDA.</p>
<p>Tra le altre cose, è stato definitivamente chiarito che le “nuove” dichiarazioni H1-H5 e H7 sono identificate univocamente dal <strong>MRN</strong> (<em>Master Reference Number</em>), in luogo degli estremi di identificazione (codice ufficio – registro – numero dichiarazione – CIN – data) utilizzati dal precedente sistema; cessa di conseguenza la validità della suddivisione in registri 4, 5 e 6.</p>
<p>Facendo poi seguito alla Circolare, il 7 giugno la ADM è intervenuta (cfr. <a href="https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6323589/ADM.ADMUC.REGISTRO+UFFICIALE.0238445.07-06-2022-U.pdf/11aee7c3-619f-185c-5054-404d72e87056?version=1.2&amp;t=1654617940736" target="_blank" rel="noopener">Nota</a>) comunicando il <strong>graduale percorso di dismissione del messaggio “IM”</strong> con i nuovi tracciati “H” in relazione ai vari regimi doganali di importazione.</p>
<p>A titolo di esempio, resta fermo il termine del 9 giugno per il regime “standard” per <strong>l’importazione “definitiva”</strong> (40 00) mentre viene fissato al 16 giugno quello per le operazioni di importazione con introduzione in <strong>deposito IVA </strong>(45 00).</p>
<p>Sempre in via esemplificativa, per le operazioni di introduzione in <strong>deposito doganale</strong> (71 00) il nuovo messaggio “H2” è obbligatorio a partire dal 23 giugno mentre per le importazioni in regime di <strong>perfezionamento attivo</strong> (51 00), il termine di dismissione del messaggio “IM” viene addirittura posticipato al 30 giugno.</p>
<p><strong>NOVITÀ PROCEDURALI</strong></p>
<p>Il nuovo modello comporta diverse <strong>novità procedurali</strong> lungo tutto il flusso dichiarativo doganale in importazione e la Circolare affronta nel dettaglio tali tematiche: dalla modalità di <strong>compilazione</strong> dei nuovi tracciati “H” (ex “IM”) alla gestione delle <strong>rettifiche</strong> delle dichiarazioni a seguito di controllo; dalla liquidazione e pagamento dei <strong>diritti doganali</strong> alla gestione dei <strong>documenti</strong>.</p>
<p>Nel dettaglio, la Circolare ha fornito le indicazioni procedurali per la gestione dei seguenti elementi:</p>
<ul>
<li>possibilità di trasmettere una dichiarazione <strong>prima</strong> della presentazione delle merci in dogana;</li>
<li>modalità di <strong>compilazione</strong> dei tracciati “H”;</li>
<li>dichiarazione di vincolo al regime di <strong>deposito doganale</strong>;</li>
<li><strong>DV1</strong> e valore in dogana;</li>
<li><strong>svincolo</strong> della dichiarazione;</li>
<li>liquidazione e pagamento dei <strong>diritti doganali</strong>;</li>
<li><strong>rettifiche</strong> delle dichiarazioni a seguito di controllo;</li>
<li><strong>regime sanzionatorio</strong>;</li>
<li>gestione <strong>documenti</strong> – dichiarazioni doganali;</li>
<li>procedura di <strong><em>fall back</em></strong>.</li>
</ul>
<p><strong>NUOVI ADEMPIMENTI DOCUMENTALI E CONTABILI</strong></p>
<p>Con particolare riferimento alla dibattuta questione relativa alle <strong>conseguenze contabili</strong> nel contesto dell’art. 25 DPR 633/1972 derivanti dall’assenza del formulario DAU, né per la presentazione della dichiarazione di importazione né per la stampa della “<strong>bolletta doganale</strong>”, l’ADM ha prima di tutto confermato che le dichiarazioni doganali di importazione trasmesse al Sistema informativo dell’Agenzia e munite di firma digitale, così come acquisite e registrate dal Sistema informativo dell’Agenzia, assumono piena efficacia soddisfacendo ai requisiti di autenticità, integrità e non ripudio previsti dal “Codice dell’Amministrazione digitale”, approvato con D.lgs. 82/2005.</p>
<p>In aggiunta, al fine di permettere agli operatori economici di assolvere agli obblighi di natura contabile e fiscale previsti dalla normativa IVA connessi alla registrazione delle “bollette” di importazione e quindi consentire ai medesimi di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA pagata all’importazione, una volta conclusa la fase di svincolo delle merci, sarà generato da AIDA un “<strong>Prospetto di riepilogo ai fini contabili</strong>” della dichiarazione doganale, il cui modello è stato condiviso con l’Agenzia delle Entrate e definito con la <a href="https://www.adm.gov.it/portale/-/-234367-del-03/06/2022-approvazione-del-prospetto-contabile-delle-dichiarazioni-con-tracciati-h" target="_blank" rel="noopener">Determinazione Direttoriale n. 234367 del 3 giugno 2022</a>, che riporta in particolare i dati relativi al pagamento dei diritti doganali (dazio, IVA e altri tributi), suddivisi per aliquote.</p>
<p>Oltre a tale “Prospetto di riepilogo ai fini contabili” sono messi a disposizione degli operatori altri <strong>due documenti</strong>:</p>
<ul>
<li>il “<strong>Prospetto sintetico della dichiarazione</strong>”, disponibile al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale e contenente un riepilogo dei dati salienti (dati soggettivi, quantitativi e qualitativi, di scarico, informazioni sullo svincolo, n. A93, n. quietanza, ecc.); e</li>
<li>il “<strong>Prospetto di svincolo</strong>” finalizzato a consentire le attività di riscontro al varco condotte dalla Guardia di Finanza, finalizzate all’apposizione del visto uscire.</li>
</ul>
<p>Tale ultimo prospetto riporta, tra gli altri dati, il MRN, il numero degli articoli, il numero identificativo del container, il numero di targa del mezzo di trasporto e, per ogni articolo, la massa lorda e il codice di svincolo con la relativa data.</p>
<p>L’ADM ha raccomandato di consegnare il prospetto di svincolo ai trasportatori, in quanto lo stesso potrà costituire prova dell’assolvimento delle formalità doganali nel caso di controlli in itinere da parte degli organi preposti, al fine di assicurare la fluidità del traffico commerciale, anche successivamente all’uscita delle merci dagli spazi doganali.</p>
<p><strong>ACCESSO AI SERVIZI PER LA CONSULTAZIONE DEI TRE PROSPETTI</strong></p>
<p>Facendo seguito alla Circolare in argomento, L’ADM ha poi rappresentato, con una <a href="https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6323589/ADM.ADMUC.REGISTRO+UFFICIALE.0238463.07-06-2022-U.pdf/d5056af5-21e1-2ac4-aef5-0434af92c148?version=1.1&amp;t=1654696899795" target="_blank" rel="noopener">Comunicazione</a> del 8 giugno 2022, che il Prospetto di riepilogo ai fini contabili, il Prospetto sintetico della dichiarazione e il Prospetto di svincolo sono disponibili tramite il servizio “<strong>Gestione documenti – dichiarazioni doganali</strong>”, sul Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM).</p>
<p>L’ADM ha chiarito che l’accesso a tale servizio è già possibile per gli operatori economici in possesso dell’autorizzazione <strong><em>dlr_consulta_dich_fe</em></strong> (cfr. Circolare n. 18/2021) e che i soggetti importatori possono accedere al servizio “Gestione documenti – dichiarazioni doganali”, in sola consultazione, per visualizzare il Prospetto di riepilogo ai fini contabili e il Prospetto sintetico della dichiarazione, limitatamente a quanto di propria competenza.</p>
<p>A tal fine, mediante il Modello Autorizzativo Unico (MAU) di ADM, l’importatore deve ottenere l’autorizzazione <strong><em>dlr_fe_dog_lettore</em></strong> ed eventualmente delegarla alle persone fisiche incaricate ad accedere a tale servizio.</p>
<p><strong>Francesco Tonini</strong></p>
<p><strong>Gianluca Sigismondi</strong></p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.ildoganalista.it/2022/08/21/importazioni-nuovi-modelli-dichiarativi-e-adempimenti-contabili/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nautica da diporto: operazioni di refit &#038; repair</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2022/08/21/nautica-da-diporto-operazioni-di-refit-repair/</link>
					<comments>https://www.ildoganalista.it/2022/08/21/nautica-da-diporto-operazioni-di-refit-repair/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Tonini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2022 15:16:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[dogane 2022 - 04]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ildoganalista.it/2022/08/21/regolamenti-di-classifica-conseguenze-pratiche-copy/</guid>

					<description><![CDATA[L’ADM ha dato avvio, fino al 31 dicembre 2022, ad una procedura sperimentale con evidenti benefici amministrativi ed economico-finanziari per gli attori della cantieristica da diporto. Con la Circolare n. 20/2022 del 27 maggio 2022, Prot. 224622/RU, perseguendo l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi per la cantieristica nazionale, dovuti soprattutto agli elevati importi da  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-3 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-2 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-3" style="--awb-text-transform:none;"><p>L’ADM ha dato avvio, fino al 31 dicembre 2022, ad una procedura sperimentale con evidenti benefici amministrativi ed economico-finanziari per gli attori della cantieristica da diporto.</p>
<p>Con la Circolare n. 20/2022 del 27 maggio 2022, Prot. 224622/RU, perseguendo l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi per la cantieristica nazionale, dovuti soprattutto agli elevati importi da garantire per le lavorazioni svolte in regime di perfezionamento attivo, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha fornito direttive e chiarimenti in merito alle procedure doganali per i regimi di <strong>ammissione temporanea</strong> e di <strong>perfezionamento attivo</strong> relativamente alle imbarcazioni da diporto che vengono introdotte in acque unionali nell’ambito di tali regimi doganali.</p>
<p>Oltre a definire gli <strong>adempimenti procedurali</strong> che devono essere adottati dagli operatori al fine di beneficiare delle semplificazioni amministrative ed economico-finanziarie, il Documento di prassi ha individuato le lavorazioni di manutenzione che possono essere svolte in regime di <strong>ammissione temporanea</strong>, con <strong>formalità ridotte e senza la prestazione di garanzia</strong>, distinguendole da quelle che devono essere effettuate in regime di <strong>perfezionamento attivo</strong>, in quanto più complesse o che comportano una <strong>modifica strutturale del bene</strong>.</p>
<p>Tra le attività di manutenzione che possono essere effettuate sull’imbarcazione in <strong>ammissione temporanea</strong> senza l’obbligo di prestazione di una garanzia doganale, secondo quanto disposto dall’art. 204 Reg. UE 2446/2016 (Regolamento Delegato o RD), rientrano le operazioni di manutenzione finalizzare a conservare il bene e a mantenerne l’utilizzo previsto quali, a titolo esemplificativo:</p>
<ul>
<li>i lavori di manutenzione dello scafo, compresi carene e ponti (trattamenti, verniciatura, lucidatura, <em>wrapping</em> e falegnameria);</li>
<li>la manutenzione, riparazione ed eventuale sostituzione di impianti e apparati dell’unità, sistemi propulsivi e apparati delle sale macchine;</li>
<li>la manutenzione e riparazione di interni.</li>
</ul>
<p>Per quanto attiene al vincolo delle imbarcazioni al regime di ammissione temporanea, è stato chiarito che, in applicazione degli artt. 212 e 141, par. 1, lett. d) RD, i mezzi di trasporto immatricolati in un Paese extra-UE, di proprietà e utilizzati in territorio UE da un soggetto non stabilito nell’UE, usufruiscono di una particolare forma di semplificazione in base alla quale il semplice <strong>passaggio della frontiera</strong>, ossia, l’ingresso in acque territoriali – 12 miglia nautiche dalle linee di base – del Paese UE è, in linea di principio, sufficiente a vincolare il bene a tale regime.</p>
<p>In ogni caso, per il soggetto interessato è fatta salva la possibilità di presentare il formulario di cui all’<strong>allegato 71-01 RD</strong> nell’ambito di una dichiarazione doganale verbale ex art. 165 RD per attestare la data di arrivo dell’imbarcazione nel territorio UE ai fini del rispetto dei termini massimi per l’appuramento del regime (ai sensi dell’art. 217 RD, i mezzi di trasporto marittimi e fluviali ad uso privato possono rimanere in acque unionali per un periodo massimo di 18 mesi).</p>
<p>Fuori dall’ambito del regime di ammissione temporanea devono essere svolti in regime di <strong>perfezionamento attivo</strong> quegli interventi strutturali (<em>refitting</em>) che consistono in attività che apportano delle migliorie di carattere sostanziale al bene, quali, ad esempio:</p>
<ul>
<li>il rifacimento degli interni dell’imbarcazione;</li>
<li>la variazione della compartimentazione interna della nave;</li>
<li>l’estensione o modifica dello scafo;</li>
<li>l’allungamento della carena o dei ponti;</li>
<li>la sostituzione integrale degli apparati motori;</li>
<li>la sostituzione o installazione di impianti con soluzioni più efficienti e innovative.</li>
</ul>
<p>Sotto il profilo economico-finanziario, la novità più determinante contenuta nella Circolare è data dal fatto che, per la definizione della garanzia necessaria ai fini dell’autorizzazione al perfezionamento attivo per le operazioni di <em>refitting</em>, la procedura sperimentale in argomento <strong>estende anche alla fiscalità nazionale (IVA) l’applicazione della disciplina unionale contenuta nel Reg. UE 952/2013 (CDU) e nel Reg. UE 2447/2015 (RE) in materia di riduzione o esonero della garanzia sui dazi</strong>, superando, limitatamente alla fattispecie in argomento, la normativa nazionale rappresentata dall’art. 90 del TULD.</p>
<p>Pertanto, per le attività di lavorazione in regime di perfezionamento attivo sono state introdotte notevoli <strong>riduzioni degli importi</strong> (fino ad un tetto massimo del 50% o 30% dell’importo di riferimento della garanzia ai fini IVA) da garantire per l’utilizzo del regime di perfezionamento attivo.</p>
<p>In presenza, invece, di cantieri italiani in possesso di autorizzazione <strong>AEO</strong> per le semplificazioni doganali (AEO-C o AEO-F), potrà essere valutata l’opportunità di autorizzare un esonero dell’importo da garantire fino al tetto massimo del 100%.</p>
<p>Infine, sulla base dell’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate, l’ADM ha chiarito che sia le lavorazioni svolte in ammissione temporanea che quelle effettuate in regime di perfezionamento attivo possono usufruire della <strong>non imponibilità IVA</strong>, ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 9 del DPR. n. 633/1972.</p>
<p><strong>Francesco Tonini</strong></p>
<p><strong>Gianluca Sigismondi</strong></p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.ildoganalista.it/2022/08/21/nautica-da-diporto-operazioni-di-refit-repair/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
