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	<title>Fabrizio Vismara &#8211; Il Doganalista</title>
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	<description>Rivista giuridico-economica di commercio internazionale</description>
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		<title>La rilevanza dei principi di diritto in materia doganale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Vismara]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2025 18:23:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza_25_05]]></category>
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					<description><![CDATA[La recente evoluzione giurisprudenziale ha messo in luce la rilevanza e il significativo impatto che i principi di diritto assumono nell’ambito della normativa doganale. Il più recente esempio è il noto intervento della Corte costituzionale di cui alla sentenza 93/2025 sull’applicazione del principio di proporzionalità con riguardo alla confisca in materia di violazioni sull’IVA  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-1" style="--awb-text-transform:none;"><p>La recente evoluzione giurisprudenziale ha messo in luce la rilevanza e il significativo impatto che i principi di diritto assumono nell’ambito della normativa doganale. Il più recente esempio è il noto intervento della Corte costituzionale di cui alla sentenza 93/2025 sull’applicazione del principio di proporzionalità con riguardo alla confisca in materia di violazioni sull’IVA all’importazione.</p>
<p>Relativamente recente e temporaneamente di significativo impatto è stato altresì l’intervento della Corte di giustizia nella pronuncia del 12 maggio 2022, C‑714/20 fondata sul principio di certezza del diritto: la Corte ha statuito che il rappresentante doganale indiretto è debitore unicamente dei dazi doganali dovuti per le merci che ha dichiarato in dogana e non anche dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione per le stesse merci. Gli effetti di tale pronuncia, come è noto, sono stati tuttavia superati dalle previsioni contenute negli artt. 27 e 30 dell’allegato 1 al d.lg.s. 141 del 2024.</p>
<p>Usualmente si tende a considerare il riferimento ai principi del diritto come un esercizio teorico, privo di effettivo impatto pratico. Tuttavia, i principi del diritto possono assumere valore di regole, precetti giuridici vincolanti, che le Amministrazioni pubbliche degli Stati membri sono tenute ad applicare.</p>
<p>In particolare, i principi del diritto UE cui ci riferiamo sono elaborati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, che assume sotto questo profilo una funzione produttiva del diritto. Alcuni di questi principi risultano poi riprodotti in specifiche norme: si pensi, ad esempio, al principio del contraddittorio anticipato, elaborato dalla Corte di giustizia sin dagli anni Sessanta del secolo scorso e riprodotto nel vigente codice doganale: in casi come questo, la norma codificata rappresenta una norma di principio, che riflette, cioè, nel suo specifico ambito di applicazione, un principio generale.</p>
<p>Si consideri inoltre il principio di certezza del diritto, in forza del quale la disciplina che impone oneri, anche di carattere fiscale, ad un determinato destinatario deve essere chiara e precisa affinché il soggetto passivo del relativo obbligo possa conoscerne senza ambiguità la relativa portata e possa agire in modo adeguato.</p>
<p>Va ricordato, inoltre, il principio del legittimo affidamento che assume rilevanza ai fini di limitare la revocabilità di atti da parte della pubblica autorità: la revoca di un atto è consentita solo entro un termine ragionevole e se l’istituzione da cui emana ha adeguatamente tenuto conto della misura in cui il destinatario dell’atto ha potuto eventualmente fare affidamento.</p>
<p>I principi di diritto rivestono altresì il ruolo di norme primarie dell’ordinamento UE e assumono efficacia diretta negli ordinamenti degli Stati membri. Il coerente sviluppo di tale premessa è che le autorità degli Stati membri ne devono dare diretta applicazione e non attendere che sia l’interessato ad invocarne l’applicabilità. Questa implicazione è fondamentale alla luce di altro principio contenuto nei trattati UE, ovvero il principio di leale cooperazione.</p>
<p>Se però l’applicazione dei principi deve attendere l’intervento del Giudice nazionale, allora parte sostanziale della loro rilevanza risulta irragionevolmente sminuita.</p>
<p>La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha costantemente statuito che tutti gli organi nazionali, inclusi gli organi amministrativi, sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con il diritto unionale (cfr. Corte di giustizia, 22 giugno 1989, causa C-103/88 e più recentemente Corte di giustizia, 20 aprile 2023, causa C-348/22).</p>
<p>Lo stesso principio vale ed è ugualmente vincolante per le autorità amministrative: anche recentemente, il Consiglio di Stato ha ribadito che l&#8217;obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali contrarie alle regole UE incombe alle autorità amministrative, senza che ciò possa essere condizionato o impedito da interventi del legislatore (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, Sent., 20/05/2024, n. 4481).</p>
<p>Alla luce dell’obbligo di diretta applicazione del diritto unionale è necessario che l’autorità amministrativa, qualora ne ricorrano le condizioni, dia autonoma e diretta attuazione ai principi del diritto UE senza dover attendere che sia il contribuente a eccepire di volersene avvalere, evitando i costi e le incongruenze derivanti da un’applicazione della normativa nazionale inconsistente rispetto all’ordinamento dell’Union europea.</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Riflessioni in tema di dolo nel contrabbando</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Vismara]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 17:30:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[primopiano_25_01]]></category>
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					<description><![CDATA[Uno degli aspetti più critici della riforma del diritto doganale introdotta mediante il d.lg.s 141 del 2024 attiene alla rilevanza del dolo. Ci riferiamo all’ipotesi in cui la condotta del dichiarante configuri una forma di contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 Allegato 1, d.lgs. 141 del 2024): l’art. 96, comma 14, di tale Allegato  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-2 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-2" style="--awb-text-transform:none;"><p>Uno degli aspetti più critici della riforma del diritto doganale introdotta mediante il d.lg.s 141 del 2024 attiene alla rilevanza del dolo. Ci riferiamo all’ipotesi in cui la condotta del dichiarante configuri una forma di contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 Allegato 1, d.lgs. 141 del 2024): l’art. 96, comma 14, di tale Allegato 1 prescrive che l&#8217;autore sia punito con la sanzione amministrativa se l&#8217;autorità giudiziaria non ravvisi una condotta dolosa.</p>
<p>La sussistenza del dolo è quindi dirimente per distinguere, nell’ipotesi indicata, tra responsabilità di carattere penale e responsabilità di carattere amministrativo.</p>
<p>Come è noto, per aversi dolo occorre la compresenza di due elementi: la rappresentazione e la volontà del fatto. Vi è rappresentazione quando chi agisce abbia conoscenza di tutti gli elementi del reato (condotta, evento); vi è la volontà quando chi agisce ha la determinazione di realizzare il fatto di reato, così come rappresentato. È altresì noto che il dolo può assumere varie forme. In particolare, sussiste dolo generico quando chi agisce ha la volontà dell’evento. Sussiste invece il dolo specifico quando chi agisce persegue un fine ulteriore e determinato.</p>
<p>Nel caso del contrabbando per dichiarazione infedele, il dolo può ritenersi sussistente quando l’operatore doganale presenti la dichiarazione avendo effettiva consapevolezza della non corrispondenza al vero dei dati dichiarati (qualità, quantità, origine, ecc.) relativi all’applicazione della tariffa e alla liquidazione dei diritti.</p>
<p>In questa prospettiva, il dubbio sugli elementi del fatto di reato può escludere l’elemento soggettivo del dolo e qualificare la condotta come colposa. Tuttavia, il dolo nel contrabbando può sussistere anche nella forma di “dolo eventuale” quando chi agisce, pur non avendo effettiva volontà o interesse alla presentazione di una dichiarazione infedele, accetti tuttavia il rischio che i dati dichiarati siano falsi (in altri termini, quando chi agisce avrebbe presentato comunque la dichiarazione anche se avesse avuto la certezza, e non il semplice dubbio, della falsità dei dati dichiarati).</p>
<p>Il tema centrale è quindi quello della prova del dolo. Poiché vale la presunzione d’innocenza o di non colpevolezza (Art. 27, secondo comma, della Costituzione), spetta all’accusa la dimostrazione del dolo. In caso di dubbio sul dolo o sull’intenzionalità della condotta, si dovrà escludere la responsabilità penale per difetto dell’elemento soggettivo. Tale dimostrazione può derivare da riscontri diretti, quali le dichiarazioni dell’autore del fatto di reato, o indirettamente attraverso un percorso logico stringente e suffragato dagli elementi fattuali.</p>
<p>La giurisprudenza della Corte di cassazione, anche in tempi recenti, ha rilevato che la prova dell&#8217;elemento soggettivo del reato (dolo) può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell&#8217;azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, sia possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato (Cass. pen, 4 settembre 2024, n. 33658).</p>
<p>Sulla base di tali premesse, la circostanza per cui il dichiarante doganale, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del mandante, abbia inserito nella dichiarazione dati non veri, dovrebbe essere trattata attenendosi alla prescrizione dell’art. 48 c.p., secondo cui, se l’errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall’altrui inganno, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l&#8217;ha determinata a commetterlo. Si tratta di previsione normativa che trova il suo speculare riferimento, sul piano sanzionatorio amministrativo, nella nota disciplina dell’autore mediato, contenuta nell’art. 10 d.lgs. 472 del 1997.</p>
<p>Sul piano della responsabilità penale, varrà a confermare il ricorso all’art. 48 c.p., la presenza di chiare istruzioni del mandante, a cui il dichiarante si sia attenuto e l’assenza di riscontri documentali in possesso del dichiarante idonei a palesare la non conformità al vero dei dati e dei documenti ricevuti nello svolgimento del suo incarico.</p>
<p>Vale pertanto ricordare che l’adozione di validate procedure interne che assicurino la corretta gestione delle operazioni doganali può essere dirimente per ridurre sostanzialmente il rischio di coinvolgimenti in fatti di penale responsabilità.</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Circolare 14/2024: auspicabili sviluppi</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Vismara]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2024 10:32:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[primopiano_24_06]]></category>
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					<description><![CDATA[La Circolare 14/2024 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rappresenta un passo di rilievo per la valorizzazione degli Spedizionieri doganali e dei Centri di Assistenza Doganale come interlocutori qualificati dell’Autorità doganale. Essa, com’è noto, realizza a livello nazionale le basi operative per dare attuazione alla previsione contenuta nell’art. 29, comma 3, del regolamento di  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-3 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-2 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-3" style="--awb-text-transform:none;"><p>La Circolare 14/2024 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rappresenta un passo di rilievo per la valorizzazione degli Spedizionieri doganali e dei Centri di Assistenza Doganale come interlocutori qualificati dell’Autorità doganale. Essa, com’è noto, realizza a livello nazionale le basi operative per dare attuazione alla previsione contenuta nell’art. 29, comma 3, del regolamento di esecuzione 2015/2447, secondo cui “al fine di accertare se i criteri di cui all’articolo 39, lettere b), c) ed e), del codice sono soddisfatti, le autorità doganali possono tener conto delle conclusioni degli esperti fornite dal richiedente”. Si tratta tuttavia di un primo rilevante conseguimento che richiede però un ulteriore intervento chiarificatore.</p>
<p>Occorre, infatti, introdurre i criteri per la predisposizione delle suddette “conclusioni” onde consentire agli Spedizionieri doganali di fruire a tal fine di linee-guida condivise e uniformi. Ciò nell’interesse sia dell’Autorità doganale, in quanto la valutazione di “conclusioni” che seguano un modello prestabilito è funzionale ad una maggiore speditezza ed efficienza dell’attività istruttoria, sia degli Spedizionieri doganali che possono garantire ai richiedenti autorizzazione un supporto qualificato che abbia una elevata probabilità di essere acquisito tale e quale in sede istruttoria proprio perché modellato sulle indicazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.</p>
<p>Ciò che occorre ora, e la cui adozione è auspicabile in tempi ragionevoli, è il dettaglio operativo dei principi enunciati dalla Circolare 14/2024. Qui di seguito, senza pretesa di esaustività, se ne suggeriscono alcune possibili declinazioni, benché le indicazioni contenute nel Manuale AEO possano già fornire per alcuni aspetti una guida utile al riguardo.</p>
<p>Innanzitutto, le “conclusioni” dovrebbero contenere alcune premesse. Esse dovrebbero indicare l’oggetto e le finalità dell’incarico, la tipologia di autorizzazione cui si riferiscono i requisiti oggetto di valutazione e la dichiarazione, alla luce dell’art. 127 del regolamento di esecuzione, di assenza di legami tra esperto e richiedente.</p>
<p>Le “conclusioni” dovrebbero contenere, sempre nella parte introduttiva, una descrizione dell’attività del richiedente autorizzazione, oltre ai principali dati legali di riferimento, nonché un elenco di dettaglio della documentazione e dei dati acquisiti ai fini della formulazione delle conclusioni stesse con l’indicazione della relativa fonte di acquisizione.</p>
<p>Le “conclusioni” dovrebbero poi consistere di una parte descrittiva (es. descrizione del sistema contabile, con indicazione dell’accessibilità dei dati) e di una parte valutativa (es. giudizio sull’idoneità del sistema logistico ai fini dell’identificazione della posizione doganale delle merci). A questo riguardo, le linee guida da emanare dovrebbero precisare se sia suggerito un giudizio sintetico di idoneità (ovvero un giudizio che presuppone una valutazione analitica, ma che non dettaglia i passaggi o le fonti dimostrative della sostenibilità del percorso motivazionale) o se tale giudizio debba essere in certa misura analitico, se del caso accompagnato da verifiche a campione i cui dettagli siano riportati nelle premesse alle conclusioni.</p>
<p>Quanto ai contenuti, occorrerebbe che le linee guida da emanarsi precisassero, sulla scorta delle previsioni di cui agli artt. 25 e ss. del regolamento di esecuzione, per ciascuna area di riferimento (in particolare, lettere b, c ed e dell’art. 39 CDU) i principali elementi, documentali e fattuali, da assumere come base per formulare le “conclusioni”. A titolo di esempio, per l’area sub b) dell’art. 39 CDU (alto livello di controllo sulle operazioni e sul flusso di merci) l’esperto dovrebbe dettagliare la documentazione di riferimento e descrivere, se del caso anche con supporto fotografico e di immagini, i processi aziendali.</p>
<p>L’esperto (anche a propria tutela) dovrebbe inoltre acquisire una dichiarazione del richiedente autorizzazione in merito alla correttezza e completezza dei dati forniti dal medesimo richiedente, se del caso da allegare alle “conclusioni”.</p>
<p>Da precisare se l’esperto debba segnalare, ove in concreto rilevate, le eventuali criticità pregresse emerse dall’analisi effettuata e le misure apprestate dal richiedente autorizzazione per superare tali criticità, nonché un giudizio sull’efficacia di tali misure.</p>
<p>In conclusione, pare in certa misura imprescindibile, nell’interesse all’efficiente svolgimento dell’attività istruttoria finalizzata al rilascio delle autorizzazioni doganali, che si definiscano a livello centrale, mediante un atto dell’Autorità doganale, le modalità operative per rendere uniformemente fruibile da parte di Spedizionieri doganali e Centri di assistenza doganale le opportunità delineate dalla Circolare 14/2024.</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Spedizioniere doganale  e diligenza qualificata</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Vismara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 10:01:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[primopiano_24_04]]></category>
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					<description><![CDATA[Come è noto, il tema della diligenza qualificata nell’attività dello Spedizioniere doganale risulta centrale nella determinazione dei limiti alla sua responsabilità. Il referente normativo, a livello civilistico, è l’art. 1176 c.c. in tema di adempimento delle obbligazioni, che delinea la distinzione tra diligenza ordinaria o del buon padre di famiglia e diligenza qualificata, esigibile  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-4 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-3 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-4" style="--awb-text-transform:none;"><p>Come è noto, il tema della diligenza qualificata nell’attività dello Spedizioniere doganale risulta centrale nella determinazione dei limiti alla sua responsabilità. Il referente normativo, a livello civilistico, è l’art. 1176 c.c. in tema di adempimento delle obbligazioni, che delinea la distinzione tra diligenza ordinaria o del buon padre di famiglia e diligenza qualificata, esigibile in capo a chi esercita un’attività professionale: entrambe costituiscono parametri di valutazione del comportamento del debitore e di apprezzamento dell&#8217;esattezza della prestazione dovuta. La diligenza del buon padre di famiglia, già nota nel diritto romano (<em>diligentia in quam suis</em>), consiste nell&#8217;atteggiamento di normale cautela che è proprio di un uomo medio, mentre la diligenza qualificata è quella specifica del professionista in relazione alla natura dell&#8217;attività esercitata.</p>
<p>La definizione di diligenza qualificata opera, pertanto, come una formula aperta, quale rinvio alla diligenza esigibile in relazione alla specifica categoria a cui appartiene l’operatore e alle regole tecniche che presidiano la corretta esecuzione delle prestazioni proprie della stessa categoria: esiste pertanto la diligenza qualificata del medico, del notaio, dell’agente, dell’avvocato, ecc.</p>
<p>L’impatto della valutazione della diligenza qualificata sulla responsabilità dello Spedizioniere doganale si misura nella disciplina delle sanzioni amministrative tributarie. La giurisprudenza rileva che la responsabilità del rappresentante indiretto dell&#8217;importatore implica per il rappresentante l&#8217;obbligo di vigilare, con la diligenza qualificata da confrontare con la natura dell&#8217;attività esercitata, sull&#8217;esattezza delle informazioni fornite dal mandante. Essendo richiesta la diligenza qualificata secondo lo specifico parametro dell&#8217;art. 1176, comma 2, c.c., la negligenza del comportamento sanzionabile (es. l&#8217;erroneità della dichiarazione) non deve derivare da colpa.</p>
<p>Come è noto, nella prassi (circolare 22/D, del 2015) si ritiene configurabile l’errore incolpevole del rappresentante doganale in tutte quelle ipotesi nelle quali lo spedizioniere doganale o l’intermediario presentino dichiarazioni doganali contenenti elementi rivelatisi successivamente errati forniti dal proprietario delle merci e la cui inesattezza non poteva emergere dalla valutazione professionale operata, secondo i parametri di cui all’art.1176, 2 comma c.c. Anche in tempi recenti (cfr. Cass., 2703 del 2024) si è ritenuto che lo spedizioniere rappresentante indiretto risponda delle obbligazioni doganali in solido con l&#8217;importatore per il fatto di aver reso la dichiarazione in proprio, ancorché per conto di quest&#8217;ultimo: si è al riguardo osservato che la responsabilità del rappresentante indiretto non è qualificabile come responsabilità oggettiva in quanto egli è abilitato ad esimersi, in tutto o in parte, da essa fornendo la prova di aver agito nella scrupolosa osservanza dei doveri, segnatamente d&#8217;informazione, derivante dalla diligenza qualificata. A questo ultimo riguardo, l’inversione dell’onere della prova rileva anche sul piano sanzionatorio amministrativo: l’art. 11, comma 2, d.lgs. 472 del 1997 prevede, infatti, che, fino a prova contraria, si presuma autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.</p>
<p>La diligenza qualificata è insita nell’attività del professionista che fa corretta applicazione delle regole proprie del settore di appartenenza. Sotto questo profilo essa implica un obbligo d&#8217;informazione: il rappresentante doganale deve acquisire dal cliente tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni doganali di cui è incaricato. Va ricordato che l’art. 15 del Codice doganale dell’Unione prescrive che il rappresentante doganale, nel presentare una dichiarazione, si impegna per quanto riguarda: a) l&#8217;accuratezza e completezza delle informazioni riportate nella dichiarazione, notifica o domanda; b) l&#8217;autenticità, l&#8217;accuratezza e la validità dei documenti a sostegno della dichiarazione, notifica o domanda; e c) se del caso, l&#8217;osservanza di tutti gli obblighi relativi al vincolo delle merci in questione al regime doganale interessato o allo svolgimento delle operazioni autorizzate.</p>
<p>Secondo la giurisprudenza, la diligenza qualificata dal rappresentante indiretto quale autore della dichiarazione doganale non può essere circoscritta alla sola verifica della corretta rispondenza dei dati risultanti dalla documentazione consegnatagli dall&#8217;importatore per l&#8217;espletamento del mandato professionale, ma deve necessariamente estendersi all&#8217;autenticità della documentazione. Rientra nella diligenza qualificata la verifica della correttezza, sul piano normativo, dell’operazione doganale. Tanto si ricava dall’art. 15 CDU che, come sopra ricordato, impone al rappresentante doganale l’osservanza di tutti gli obblighi relativi al vincolo delle merci al regime doganale interessato o allo svolgimento delle operazioni autorizzate.</p>
<p>La diligenza qualificata implica la verifica dei dati ottenuti dal mandante. Non essendo munito di poteri autoritativi, lo Spedizioniere doganale non può e<em>x lege </em>accedere ai documenti e alle scritture contabili del soggetto per conto del quale opera in dogana (importatore o esportatore) al fine di effettuare riscontri sull’esattezza dei dati forniti: il giudizio relativo alla sussistenza della diligenza qualificata deve operarsi sulla base delle informazioni possedute o quelle ulteriormente richieste e ricevute.</p>
<p>La Corte di giustizia ha precisato che, per quanto riguarda la diligenza dell&#8217;operatore in dogana, questi, qualora abbia dubbi sull&#8217;esattezza della classificazione doganale delle merci di cui trattasi, deve informarsi e chiedere tutti i chiarimenti possibili per verificare se i dubbi siano o meno giustificati (1 aprile 1993, C-250/91).</p>
<p>Pertanto, se lo Spedizioniere doganale nutra dubbi sulla correttezza dei dati ricevuti, deve tempestivamente chiedere chiarimenti al cliente ed è bene che tenga traccia di tali richieste e delle relative risposte. A questo proposito la prassi richiama l’opportunità per lo Spedizioniere doganale di dimostrare di avere adottato ogni utile accorgimento “soprattutto in quelle ipotesi nelle quali nutrano dubbi circa l’esattezza di date informazioni, chiedendo tutti i chiarimenti possibili al soggetto che rappresentano” e ciò fornendo “la prova delle richieste di chiarimento inviate ai propri clienti unitamente alle risposte pervenute, in modo da poter dimostrare all’ufficio doganale, in caso di contestazioni, di avere esercitato al meglio lo sforzo di diligenza richiesto dal loro ruolo” (cfr. Circolare 22/D del 2015).</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-full wp-image-4035 aligncenter" src="https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2024/08/E-DAS.png" alt="" width="296" height="250" srcset="https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2024/08/E-DAS-200x169.png 200w, https://www.ildoganalista.it/wp-content/uploads/2024/08/E-DAS.png 296w" sizes="(max-width: 296px) 100vw, 296px" /></p>
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		<title>Prove per la patente di&#8230;</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Vismara]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2023 08:03:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[professione]]></category>
		<category><![CDATA[professione_23_05]]></category>
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					<description><![CDATA[Si approssimano gli esami per il conseguimento della patente di Spedizioniere doganale, come da Determinazione direttoriale del 19 dicembre 2022. Come è noto, sono previste tre prove oggettivamente impegnative, ovvero uno scritto di carattere teorico-pratico, una prova pratica con relazione scritta e un colloquio. Le materie di riferimento sono plurime, tutte di spiccata complessità.  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-5 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-4 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-5" style="--awb-text-transform:none;"><p>Si approssimano gli esami per il conseguimento della patente di Spedizioniere doganale, come da Determinazione direttoriale del 19 dicembre 2022. Come è noto, sono previste tre prove oggettivamente impegnative, ovvero uno scritto di carattere teorico-pratico, una prova pratica con relazione scritta e un colloquio. Le materie di riferimento sono plurime, tutte di spiccata complessità.</p>
<p>La prova scritta attiene alle istituzioni di diritto privato; ai principi di scienza delle finanze e alle nozioni di diritto tributario.</p>
<p>La prova pratica riguarda la soluzione di un quesito in merito alla compilazione di dichiarazioni doganali: si richiede a tal fine la redazione di una relazione scritta sintetica sugli adempimenti connessi con le singole operazioni.</p>
<p>La prova orale, la terza prevista, riguarda, oltre alle materie che formano oggetto delle prove scritta e pratica, anche le nozioni di diritto amministrativo, le nozioni di diritto della navigazione (marittima e aerea), le nozioni di merceologia, di geografia economica e commerciale, di statistica generale ed economica, le disposizioni di carattere economico e valutario concernenti gli scambi con l&#8217;estero; tale prova riguarda altresì i cenni generali sui trattati e sugli accordi doganali, commerciali e di navigazione, con particolare riguardo ai trattati istitutivi delle Comunità europee, il diritto unionale e nazionale in materia doganale, le nozioni di contabilità di Stato, le risorse proprie, il sistema sanzionatorio e contenzioso in materia doganale.</p>
<p>Per i tre quesiti di carattere teorico, che concretano la prova scritta, quanto si richiede al candidato è di sinteticamente illustrare i contenuti della risposta. I quesiti potrebbero essere di natura generale o specifica, riguardare cioè ambiti di principio (es. la nozione di “contratto”) o profili attinenti a determinate fattispecie in diritto (es. le “obbligazioni a carico del mandatario”). Il candidato dovrebbe in entrambe i casi cercare di esporre in modo organico, procedendo dal generale al particolare e non viceversa (es. definire il contratto, e poi riferirne gli elementi essenziali e quelli accidentali). Nella stesura della prova scritta, le esemplificazioni, rispettando il richiesto requisito della sinteticità espositiva, possono risultare utili, ma dovrebbero essere elaborate in subordine rispetto alla enucleazione dei concetti fondamentali.</p>
<p>Se la sostanza della risposta è importante, non lo è meno la forma: l’utilizzo di termini giuridici imprecisi non giova alla bontà del prodotto finale. Come sempre, il candidato dovrà attentamente rileggere il testo del suo elaborato, prestando attenzione anche ai profili formali. A questo riguardo, bene si farebbe se, nel prepararsi a sostenere l’esame, si ritagliasse un po&#8217; di tempo alla redazione di risposte scritte, rileggendo più volte il testo prodotto al fine di migliorarne la qualità anche sotto il profilo logico e puramente grammaticale.</p>
<p>Quanto alla prova orale, il discorso diventa in certa misura più complesso. Le materie richieste sono molte, eterogenee e oggettivamente complesse. Il che riflette la complessità sul piano professionale dell’attività richiesta allo Spedizioniere: tale rilievo richiama al lettore il noto art. 9, comma 1, l. 212 del 2000 che definisce gli Spedizionieri doganali iscritti negli albi professionali come esperti nelle materie e negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali e l’altrettanto noto art. 1 l. 1612 del 1960, secondo cui l&#8217;attività degli Spedizionieri doganali viene riconosciuta quale professione qualificata avente per oggetto la materia fiscale, merceologica, valutaria, e quant&#8217;altro si riferisce al campo doganale. Data la variegata complessità delle diverse materie richieste per la prova orale, giova il riferimento al termine “nozioni” (che peraltro non vale per le istituzioni di diritto privato), o “cenni” o ancora “principi”. Si tratta di focalizzare lo studio sugli aspetti istituzionali e fondanti, privilegiando i concetti generali e le definizioni. In tale prospettiva, ai fini della preparazione all’esame, sono da privilegiare i testi di carattere istituzionale, che affrontano la materia muovendo dalle nozioni di base (peraltro mai scontate) e dalle principali regole di riferimento. Il candidato dovrebbe quindi prestare particolare attenzione all’apprendimento delle nozioni di principio. Un aiuto alla memorizzazione dei concetti è la preliminare ricognizione della distribuzione della materia in macrocategorie, all’interno delle quali memorizzare le singole nozioni (es., nel diritto tributario, parte generale e principi, disciplina dei tributi, aspetti procedurali, sanzioni, ecc.).</p>
<p>Va avvertito che il riferimento a “nozioni” o “cenni” relativi ad una determinata materia (es. nozioni di diritto della navigazione) non dovrebbe generare fraintendimenti: i testi e la manualistica di riferimento non sempre distinguono in modo facilmente accessibile le nozioni di base dalle regole di dettaglio: è solo attraverso la lettura sistematica, sempre avendo a riferimento, tramite gli indici-sommario, la “mappa” della materia, che lo studente comprende se e in quale misura quanto viene trattato esprime regole fondanti o principi, o piuttosto rappresenta un’articolazione, nella disciplina di dettaglio, di tali regole fondanti o principi. Anche qui il consiglio è di affidarsi a manuali istituzionali tra quelli comunemente adottati nei corsi universitari, la cui vocazione è appunto quella di condurre lo studente alla comprensione della materia muovendo dal generale al particolare.</p>
<p>In generale, per buona prassi, le prove in sede di concorso pubblico dovrebbero essere indirizzate anche a verificare le capacità dei candidati di applicare le conoscenze possedute a specifiche situazioni o casi problematici, di ordine teorico o pratico. In questo senso, la prova pratica richiesta è emblematica: accanto alla compilazione di una dichiarazione doganale, il candidato dovrà descrivere gli adempimenti connessi alle singole operazioni, il che presuppone il corretto inquadramento giuridico della fattispecie e il coordinamento tra regole e istituti concretamente applicabili. La prova pratica, sempre per buona prassi, dovrebbe consistere sia nella verifica della conoscenza delle regole, ma anche nella capacità del candidato di effettuare rilevanti collegamenti tra le varie materie e di risolvere problemi. Nella prova pratica, in altri termini, il candidato si trova a misurarsi con situazioni nelle quali, una volta abilitato, si troverà ad operare nello svolgimento della professione</p>
<p>Quanto, infine, al diritto doganale in senso stretto, che include la disciplina dei dazi, dell’IVA all’importazione e delle accise, esso rileva sia ai fini della prova pratica, sia ai fini della prova orale o colloquio, che peraltro include diverse e ulteriori materie, tutte di rilievo per lo svolgimento della professione di Spedizioniere doganale. Più in generale, la prova orale risulta volta a verificare non solo le conoscenze, ma anche le capacità del candidato di utilizzare le nozioni acquisite nell’ambito professionale in cui sarà chiamato a responsabilmente operare.</p>
<p><strong>Fabrizio Vismara</strong></p>
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		<title>Valore in dogana e banche dati</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Vismara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 10:13:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[dogane 2022 – 01]]></category>
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					<description><![CDATA[Nel complesso e articolato sistema di regole relative alla determinazione del valore in dogana una particolare attenzione va prestata, per le potenziali implicazioni sul piano della rettifica delle dichiarazioni doganali, all’art. 140 del regolamento di esecuzione (Regolamento UE 2015/2447) secondo cui “nei casi in cui le autorità doganali abbiano fondati dubbi sul fatto che  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-6 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-5 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-6" style="--awb-text-transform:none;"><p>Nel complesso e articolato sistema di regole relative alla determinazione del valore in dogana una particolare attenzione va prestata, per le potenziali implicazioni sul piano della rettifica delle dichiarazioni doganali, all’art. 140 del regolamento di esecuzione (Regolamento UE 2015/2447) secondo cui “nei casi in cui le autorità doganali abbiano fondati dubbi sul fatto che il valore di transazione dichiarato rappresenti l’importo totale pagato o da pagare di cui all’articolo 70, paragrafo 1, del codice, esse possono chiedere al dichiarante di fornire informazioni supplementari. Se i dubbi non sono dissipati, le autorità doganali possono decidere che il valore delle merci non può essere determinato a norma dell’articolo 70, paragrafo 1, del codice”.</p>
<p>Si tratta, come si ricava dalla norma, di una forma di presunzione relativa di non corrispondenza del valore dichiarato al valore reale, sicché, in presenza di fondati dubbi, il dichiarante è onerato di fornire all’autorità doganale elementi sufficienti per suffragare la correttezza della dichiarazione.</p>
<p>In proposito è noto l’orientamento assunto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (C-291/15), peraltro con riferimento al già vigente art. 181 bis DAC, secondo cui la normativa doganale non osta a una prassi delle autorità doganali in forza della quale il valore in dogana delle merci importate sia determinato con riferimento al valore di transazione di merci similari confrontato con la media statistica dei prezzi di acquisto riscontrati nell’importazione di merci similari, qualora risulti che il valore della transazione dichiarato a fini doganali sia anormalmente basso. Nello specifico, la Corte di giustizia ha osservato che il valore di transazione dichiarato delle merci importate sia da ritenere eccezionalmente basso rispetto al valore statistico medio per l’importazione di merci comparabili qualora il prezzo dichiarato sia inferiore al prezzo medio statistico di più del 50%.</p>
<p>La Corte ha inoltre ritenuto che ai fini dell’applicazione della previsione suddetta e della configurabilità dei “fondati dubbi”,  l’autenticità dei documenti che dimostrano il valore di transazione delle merci importate non è l’elemento determinante, ma costituisce uno dei fattori di cui le autorità doganali devono tenere conto, sicché, nonostante l’autenticità di tali documenti, tali autorità possono nutrire dubbi quanto alla veridicità del valore in dogana delle merci importate (cfr. C 263/06).</p>
<p>Nel contesto normativo descritto, qualora a sostegno dell’atto impositivo l’ufficio delle dogane deduca di aver estrapolato e analizzato mediante l’utilizzo di banche dati nazionali e unionali i valori delle importazioni di merci similari, ossia classificate alla stessa nomenclatura combinata, in relazione ad un periodo che includa la data delle importazioni oggetto di controllo e provenienti dal medesimo paese di origine, tenendo altresì in considerazione i termini di resa in funzione della determinazione del valore in dogana, occorrerà che il confronto tra il valore della merce dichiarata e i valori medi ottenuti evidenzi una sostanziale incongruità dei valori dichiarati.</p>
<p>Il ricorso a valori statistici dovrebbe tuttavia ammettersi in presenza di alcune cautele. I parametri adottati dall’ufficio delle dogane per scrutinare la congruità del valore dichiarato con la media ricavata dalle banca dati dovrebbero essere compatibili con le caratteristiche essenziali dell’operazione doganale oggetto di controllo e successiva revisione. Così, l’ufficio delle dogane dovrà utilizzare la corrispondente classificazione doganale utilizzata dal dichiarante (ove non contestata), collocare temporalmente l’indagine nel medesimo periodo di riferimento rispetto alla presentazione della dichiarazione, avere riguardo a merce della medesima origine e riferirsi ad operazioni che comportino l’impiego dei medesimi termini di resa: di tutto ciò, inoltre, l’ufficio delle dogane dovrebbe dare conto nella motivazione dell’atto di accertamento.</p>
<p>Peraltro, se così non fosse, il rischio è di risolvere l’accertamento doganale in termini contraddittori rispetto agli artt. 69 e 70 del Regolamento UE 952/2013, in forza dei quali la base primaria per il valore in dogana delle merci è il valore di tran­sa­zio­ne, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l&#8217;esportazione verso il territorio doganale dell&#8217;Unione, eventualmente adeguato.</p>
<p>Al fine di fornire la dimostrazione in senso contrario alla posizione dell’ufficio, rilevanza diretta può assumere la documentazione contrattuale, mail, ordini e listini prezzi, che confermino la correttezza dei prezzi indicati nelle fatture che scortano le dichiarazioni di importazione revisionate (CTP di Como, 218/2021). Rilevanza indiretta può invece attribuirsi al fatto che l’importatore non abbia versato ai venditori/esportatori importi ulteriori rispetto a quelli indicati nel sovrastante prospetto, tanto potendosi ricavare dagli estratti conto integrali dell’importatrice nelle annualità relative alle dichiarazioni oggetti di revisione. Così come rilevanza indiretta può assumere il fatto che i prezzi di cui alle dichiarazioni doganali revisionate risultano coerenti con i prezzi di rivendita della stessa merce da parte dell’importatore.</p>
<p><strong>Fabrizio Vismara</strong></p>
</div></div></div></div></div>
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