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	<title>Danilo Desiderio &#8211; Il Doganalista</title>
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	<description>Rivista giuridico-economica di commercio internazionale</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Dec 2023 08:53:54 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Compliance e  pianificazione doganale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Danilo Desiderio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2023 09:09:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[primopiano_23_06]]></category>
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					<description><![CDATA[Chiunque effettua operazioni di commercio internazionale conosce l’importanza della ‘compliance doganale’. Nonostante si tenda oggi a fare abuso di questo termine, pochi tuttavia sanno esattamente cosa esso significhi e soprattutto quali siano le finalità del processo che mira ad assicurarla, ossia la cd. ‘pianificazione doganale’, con i rischi che esso mira a scongiurare. Questo  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-1" style="--awb-text-transform:none;"><table style="height: 95px;" width="1131">
<tbody>
<tr>
<td width="601"><em>Chiunque effettua operazioni di commercio internazionale conosce l’importanza della ‘compliance doganale’. Nonostante si tenda oggi a fare abuso di questo termine, pochi tuttavia sanno esattamente cosa esso significhi e soprattutto quali siano le finalità del processo che mira ad assicurarla, ossia la cd. ‘pianificazione doganale’, con i rischi che esso mira a scongiurare. Questo articolo mira a gettare luce su questi due aspetti.</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>In una prima approssimazione, per compliance (o conformità) doganale si intende il fatto che le proprie spedizioni di merci sono conformi alle norme che ne regolano il trasferimento da e verso l&#8217;estero. La compliance doganale è il risultato di un processo logico-analitico che consiste nell’esecuzione di una serie di operazioni, condotte <em>ex ante </em>(ossia prima ancora dell’avvio dell’operazione di commercio internazionale), aventi per oggetto l’analisi delle normative, delle procedure e dei requisiti documentali applicabili nel paese o territorio doganale di esportazione, di importazione e, a volte, anche in quello di transito. Questo processo, nel suo insieme, è detto di ‘pianificazione doganale’. La relazione tra pianificazione doganale e compliance è pertanto un rapporto processo-risultato.</p>
<p>Navigare nelle procedure doganali di diversi paesi è tuttavia un’attività complessa che richiede tempo e competenze tecniche specialistiche. Ragion per cui il più delle volte si preferisce affidarne l’esecuzione ad un professionista esterno all’azienda, soprattutto quando quest’ultima non dispone di personale interno qualificato in grado di condurre tale analisi internamente.</p>
<p>Mentre la conformità doganale è un obbligo normativo, la pianificazione doganale è un’attività la cui conduzione rimane nella discrezione dell’operatore economico, ma che ciononostante costituisce la chiave di volta per un&#8217;esperienza di spedizione internazionale fluida, efficiente e con rischi ridotti al minimo.</p>
<p>Mantenere una posizione rigorosa nella conduzione delle attività di pianificazione doganale significa dunque elevare una barriera protettiva contro potenziali ostacoli alle spedizioni.</p>
<p>Le difficoltà nell’eseguire una corretta pianificazione doganale sono legate essenzialmente al fatto che ogni paese o territorio doganale presenta una propria serie di regole di importazione ed esportazione, misure tariffarie e requisiti di documentazione che differiscono gli uni dagli altri. Trascurare o fare un passo falso nell’interpretazione di una sola di queste regole può innescare una reazione a catena di ritardi od interruzioni nelle catene di approvvigionamento, con l’applicazione di possibili sanzioni od addirittura il sequestro delle merci, esponendo l’azienda a perdite di fatturato e possibili danni di reputazione.</p>
<p>In estrema sintesi, è possibile classificare come segue i rischi che una adeguata pianificazione doganale tende a scongiurare:</p>
<p><strong>Rischio finanziario</strong>: La mancata conformità alle normative sul commercio internazionale può gettare un&#8217;ombra sull&#8217;intera attività dell’azienda, causando contraccolpi finanziari in grado di impattare negativamente sul suo fatturato o di danneggiarne la reputazione. Tra questi rischi rientra innanzitutto quello dell’applicazione di sanzioni pecuniarie, ed a volte anche penali, che possono nel primo caso essere addirittura retrodatate per compensare, ad esempio, il mancato pagamento dei dazi dovuti ad una certa data. I governi e le agenzie governative dei vari Paesi impongono la conformità doganale attraverso sanzioni che possono aumentare sensibilmente a seconda della gravità della violazione. Tali sanzioni possono comportare la necessità per l’azienda di compensare la perdita sottraendo fondi inizialmente destinati ad altri settori, come la comunicazione, il marketing o iniziative di crescita o di sviluppo dei dipendenti (es. attività formative).</p>
<p><strong>Ritardi e interruzioni:</strong> Ritardi e interruzioni rappresentano un altro rischio critico derivante dalla non-conformità. Le dogane ed altri organismi di controllo alle frontiere hanno il potere di sospendere o bloccare lo svincolo delle merci per condurre ispezioni o verifiche documentali. Le spedizioni non conformi sono soggette a tempi di sdoganamento mediamente più lunghi, con conseguenti ritardi che possono ripercuotersi lungo tutta la catena di approvvigionamento. Di conseguenza, i programmi di produzione industriale possono risultarne sconvolti, innescando un effetto domino sui processi a valle che nei casi più gravi possono condurre ad annullamento degli ordini da parte dei clienti.</p>
<p><strong>Confisca delle merci:</strong> La confisca delle merci è un rischio che grava soprattutto a carico di quelle aziende che trascurano o eludono deliberatamente le norme che presidiano le attività di commercio internazionale. Le autorità doganali hanno il potere di sequestrare e detenere le merci che non rispettano tali norme. Questo può condurre ad effetti finanziariamente disastrosi per l&#8217;azienda, in quanto quest’ultima non solo perde il valore delle merci confiscate, ma sarà costretta a sostenere costi aggiuntivi associati a spese di custodia e di recupero della merce, inclusi i relativi procedimenti legali e costi dei difensori. Ció può avere anche un impatto sulle relazioni con i fornitori.</p>
<p><strong>Perdita di accesso ai mercati:</strong> in alcuni casi la non-conformità può innescare restrizioni, divieti o perdita di privilegi commerciali nei mercati dove la violazione è stata commessa. Questo può rappresentare un duro colpo per quegli operatori che fanno particolare affidamento su accordi commerciali preferenziali (e dunque tariffe preferenziali) per accedere a tali mercati e rimanere competitivi.</p>
<p><strong>Reputazione:</strong> i consumatori sono sempre più sensibili alle caratteristiche etiche delle imprese dalle quali acquistano. Essi maturano aspettative non solo nei confronti della qualità dei prodotti, ma valorizzano anche fattori etici e di equità integrati nella loro produzione, come il rispetto di standard ambientali, dei diritti umani e dei lavoratori, e così via. Addirittura, alcuni accordi preferenziali di commercio condizionano l’accesso ai benefici tariffari che introducono, al rispetto di standard di principi di democrazia, sviluppo sostenibile, di tutela dell’ambiente e dei lavoratori o di buon governo, spesso incardinati nella struttura stessa di tali accordi. È il caso ad esempio del sotto-regime SPG+ del Sistema di Preferenze Generalizzate o degli Accordi di Partenariato Economico (APE) dell&#8217;Unione Europea. Le aziende che danno priorità alla conformità doganale sono in genere percepite come maggiormente attente a tali principi e particolarmente responsabili, il che favorisce la fedeltà dei consumatori al marchio ed i prodotti che quest’ultimo contraddistingue.</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>REX e sistema di autocertificazione  dell’origine negli EPA</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Danilo Desiderio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 07:19:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[primo piano 2023 - 03]]></category>
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					<description><![CDATA[Introdotto a partire dal 1° gennaio 2017 al fine di eliminare i certificati Form A utilizzati per provare l’origine preferenziale delle merci esportate dei Paesi e territori che beneficiano del Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG) dell’UE, il REX è attualmente in fase di estensione ad alcuni Accordi di Libero Scambio conclusi dall'Unione Europea. Tra  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-2 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-2" style="--awb-text-transform:none;"><p><em>Introdotto a partire dal 1° gennaio 2017 al fine di eliminare i certificati Form A utilizzati per provare l’origine preferenziale delle merci esportate dei Paesi e territori che beneficiano del Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG) dell’UE, il REX è attualmente in fase di estensione ad alcuni Accordi di Libero Scambio conclusi dall&#8217;Unione Europea. Tra tali Accordi rientrano anche alcuni degli Accordi di Partenariato Economici (EPA, acronimo di Economic Partnership Agreement) conclusi dall’UE con singoli stati o gruppi di stati delle regioni Africa, Caraibi e Pacifico (ACP). Si tratta in particolare degli EPA attualmente in vigore con la Costa d’Avorio, il Ghana e con i Paesi dell’Africa Orientale e Meridionale.</em></p>
<p>A luglio 2014 l’Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD) pubblicava le Linee Guida sulla Certificazione dell’Origine (successivamente aggiornate nel 2018). Tale documento invitava le dogane a facilitare le procedure di prova dell’origine preferenziale nell’ambito dei vari accordi di libero scambio esistenti, tramite l’introduzione di sistemi di certificazione basati sul principio dell’auto-dichiarazione dell’origine da parte degli stessi operatori economici.</p>
<p>Il documento dell’OMD in primo luogo osservava che l’attuale prassi consistente nel vincolare i benefici tariffari introdotti dai vari accordi di libero scambio alla presentazione alle dogane del paese di importazione di un certificato di origine preferenziale, è una pratica che aumenta notevolmente i costi ed i tempi delle operazioni commerciali. Tale sistema prevede infatti che l’esportatore compili un certificato di origine preferenziale, ne ottenga l’approvazione dalle dogane nel proprio paese di stabilimento e che lo trasmetta all’importatore nel paese di destinazione delle merci. Una volta ricevuto il certificato, l’importatore lo deve esibire alle proprie dogane come presupposto per ottenere l’esonero o la riduzione dei dazi prevista dal relativo accordo di libero scambio o sistema di concessioni tariffarie (es. l’SPG) di riferimento. A parte i diritti che vengono normalmente richiesti dalle dogane per il rilascio di tali certificati, il loro rilascio a volte richiede tempi di approvazione che possono essere alquanto lunghi. Richiamando un principio di semplificazione degli oneri degli operatori economici contenuto nella Convenzione riveduta di Kyoto (1999), il documento dell’OMD conclude pertanto affermando che <em>&#8220;l&#8217;autocertificazione andrebbe riconosciuta come criterio primario per facilitare le procedure relative all&#8217;origine&#8221;</em>, ed osservano ancora che poiché nessuno meglio del produttore conosce l&#8217;origine dei suoi prodotti e dei materiali utilizzati nella loro fabbricazione, appare perfettamente logico che sia quest’ultimo a doverne auto-certificare l’origine, non le dogane.</p>
<p>Il REX si colloca entro questo scenario. Forma contratta di “Registered Exporter” (Esportatore Registrato), si tratta di un sistema di autocertificazione dell&#8217;origine che consente agli esportatori di rilasciare delle cosiddette “dichiarazioni di origine” su fatture o altri documenti commerciali (es. lista colli) al di sopra della soglia di 6.000 euro, senza passare dalle dogane. In sostanza, tale sistema evita agli esportatori di dover richiedere di volta in volta alle dogane un certificato di origine preferenziale per ogni invio commerciale. Dopo aver completato la registrazione nel sistema, basterà infatti che l’esportatore citi il proprio numero REX (attribuito dal sistema) nella fattura od altro documento commerciale, incorporandolo nel testo di un’autodichiarazione dove lo stesso attesta che la merce è originaria del proprio paese. L’importatore nell’UE potrà di conseguenza fondare la propria richiesta di esonero dal pagamento dei dazi doganali su tale autodichiarazione.</p>
<p>La condizione necessaria per poter emettere autodichiarazioni al di sopra della soglia di 6.000 euro, è tuttavia che l’esportatore del paese terzo sia recensito in un database sviluppato dalla Commissione europea (DG TAXUD). La registrazione viene effettuata dallo stesso esportatore compilando un modulo di pre-domanda online, riportato nella figura seguente.</p>
<p>Al termine del processo di registrazione, il sistema genera un modulo (denominato AREX) che l’esportatore dovrà firmare e trasmettere alle autorità doganali competenti del suo paese di stabilimento per la relativa convalida. Tale convalida avviene dopo che la dogana ha verificato la corretta compilazione delle informazioni all’interno del REX, le quali comprendono l’elenco dei prodotti che l’esportatore esporta (od intende esportare) a titolo preferenziale verso l’UE, indicati secondo la loro denominazione commerciale ed il codice SA a quattro cifre nel quale sono classificati. Va tuttavia precisato che il fatto che un esportatore utilizzi un’autodichiarazione di origine per l’invio nell’UE di merce non elencata all’interno del REX, non comporta il rifiuto del trattamento preferenziale in relazione a tale merce da parte delle dogane del paese di importazione. Tuttavia, la dogana ha il diritto di attivare dei controlli a posteriori avvalendosi delle procedure di mutua assistenza amministrativa regolate dall’Accordo di Libero Scambio entro il quale l’autodichiarazione di origine è stata effettuata.</p>
<p>Al momento, il sistema REX è utilizzato per la prova dell’origine preferenziale dai paesi beneficiari dell’SPG, ovvero il sistema di preferenze tariffarie unilaterali che l’UE accorda ad alcuni paesi configurati come Paesi a reddito basso o medio. Tuttavia, alcuni paesi beneficiari dell’SPG, soprattutto africani, sono ancora in ritardo nel processo di totale transizione al REX, che avrebbe dovuto essere completato entro il 1° gennaio 2020. Pertanto tali paesi, in via di eccezione, continuano attualmente ad emettere i certificati FORM A. Lo stesso sistema é utilizzato anche da Norvegia, Svizzera e Turchia per autocertificare l’origine dei prodotti importati nell’ambito dei loro rispettivi SPG.</p>
<p>Ciò invece che non molti importatori europei sanno è che il REX viene utilizzato anche nell’ambito delle importazioni da tre paesi che hanno in vigore un Accordo di Partenariato Economico con l’UE. Si tratta precisamente dello Zimbabwe (a partire dal 1° luglio 2021), della Costa d’Avorio (dal 2 dicembre 2022) e del Madagascar (dal 1° gennaio 2023). Inoltre, la Repubblica delle Seychelles ha notificato alla Commissione europea di volersi avvalere del REX come sistema di autocertificazione dell’origine a partire del 1° luglio 2023. Un altro paese che si sta apprestando ad adottare il REX è il Ghana, in quanto il Protocollo Origine dell’Accordo di Partenariato Economico UE-Ghana prevede come data limite per l’attivazione di tale sistema il 20 agosto 2023.</p>
<p>Per poter attivare l’uso del REX, i paesi terzi interessati devono inviare una notifica alla Commissione europea tramite la propria ambasciata a Bruxelles dove indicano, fra l’altro, i nominativi di uno o più punti di contatto locali REX ai quali la Commissione rilascerà le credenziali per entrare nel sistema con diritti di amministratore. Ciò permetterà a tali funzionari di gestire le domande di registrazione e di revoca delle registrazioni nel REX con riferimento agli esportatori del loro paese.</p>
<p>La Commissione pubblica ciascuna notifica ricevuta sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE nella sezione C sotto forma di specifici avvisi relativi alla “valida prova di origine per le importazioni nell’Unione Europea”. Una volta pubblicata la notifica, i certificati EUR.1 inviati dagli esportatori localizzati in uno dei quattro paesi sopra indicati (incluse le Seychelles), non sono più accettati dalle dogane degli Stati membri dell’UE. Ciò in quanto, a partire dalla data indicata (da ciascun paese) di attivazione del sistema, l’unica prova dell’origine possibile diviene l’autocertificazione dell’esportatore su fattura o altro documento commerciale previa sua registrazione nel REX.</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>AfCFTA Servizi logistici e doganali in Africa</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Danilo Desiderio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2023 08:57:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[primo piano 2023- 01]]></category>
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					<description><![CDATA[Durante il quinto Africa Business Forum tenutosi il 7 febbraio 2022, la Commissione Economica per l'Africa delle Nazioni Unite (UNECA) ha reso noto un rapporto dal titolo "Implicazioni dell'area di libero scambio continentale africana per la domanda di infrastrutture e servizi di trasporto", il quale sostiene che l’attuazione dell’Area Continentale di libero Scambio Africana  [Leggi tutto...]]]></description>
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<tbody>
<tr>
<td width="601"><em>Durante il quinto Africa Business Forum tenutosi il 7 febbraio 2022, la Commissione Economica per l&#8217;Africa delle Nazioni Unite (UNECA) ha reso noto un rapporto dal titolo &#8220;Implicazioni dell&#8217;area di libero scambio continentale africana per la domanda di infrastrutture e servizi di trasporto&#8221;, il quale sostiene che l’attuazione dell’Area Continentale di libero Scambio Africana (AfCFTA) porterà ad un aumento della domanda di servizi di trasporto merci in Africa di circa 50 volte. Per far fronte a ciò, sarà necessario non solo espandere ed ammodernare le infrastrutture e piattaforme logistiche continentali, ma anche ampliare l’offerta di servizi di trasporto. Un’opportunità si offre dunque nel vecchio continente a coloro che si proporranno per primi nell’offerta di servizi logistici ed altre attività accessorie, in specie quelle di consulenza doganale.</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><em> </em></p>
<p>Attualmente, il 76,6% del commercio intra-africano si muove su strada, contro il 22,1% del trasporto marittimo, lo 0,9% del trasporto aereo e lo 0,3% ferroviario. Secondo il rapporto dell’UNECA, a seguito della piena entrata a regime dell’AfCFTA, il trasporto su strada continuerà ad essere utilizzato come modalità prevalente di trasporto merci nel continente, con una tendenza addirittura alla crescita. Ad una conclusione simile è pervenuto anche il World Economic Forum (WEF) durante il suo ultimo meeting annuale, svoltosi dal 16 al 20 gennaio 2023, il quale ha individuato il settore dei trasporti e della logistica tra i comparti dell’economia che presentano le maggiori opportunità per le aziende che vogliono investire in Africa, insieme all&#8217;industria automobilistica, l&#8217;agricoltura e la trasformazione agroalimentare ed i prodotti farmaceutici. Di conseguenza, opportunità enormi si apriranno per quelle case produttrici di camion ed altri veicoli di trasporto, nonché per quelle che si muoveranno per prime in Africa per proporre soluzioni logistiche e di trasporto innovative, efficaci ed efficienti, approfittando dell’attuale scarsità dell’offerta di collegamenti di trasporto intra-continentali. Opportunità che ovviamente includono l’offerta di attività accessorie, in specie quelle di consulenza doganale.</p>
<p>Secondo gli indicatori di sviluppo della Banca Mondiale, l&#8217;Africa ha il più basso indice di performance logistica complessiva a livello mondiale, pari a 2,46 su una scala da 1 a 5, rispetto al 3,5% dell&#8217;Unione Europea e del Nord America. Questo significa che le ditte di trasporto africane sono tra le più inefficienti e meno competitive al mondo, con tempi di consegna delle merci che sono mediamente più lunghi, rispetto ad altri contesti regionali. Un rapporto congiunto pubblicato nel 2020 dall&#8217;International Finance Corporation (IFC) e da Google indica che i costi di trasporto, in Africa, aumentano mediamente il prezzo finale delle merci al consumatore finale in una misura variabile dal 40% al 60%.</p>
<p>Un esempio di lungimiranza nel settore della logistica in Africa è offerto dal Gruppo MSC, che nel 2022 ha completato l’acquisizione di Bolloré Africa Logistics, uno dei giganti del trasporto in Africa, che conta attualmente una rete di 250 filiali e circa 21.000 dipendenti in 47 paesi all’interno del continente.</p>
<p>Sarebbe tuttavia sbagliato credere che le potenzialità offerte dal settore dei trasporti in Africa sono riservate ai grandi gruppi, in quanto anche i più piccoli possono sviluppare strategie efficaci per installarsi stabilmente nel continente, sia in maniera diretta (attraverso l’apertura di filiali), che attraverso la creazione di <em>joint ventures</em> con ditte di trasporto locali o di piattaforme di coordinamento dei servizi di trasporto offerti da fornitori locali. Occorre infatti tenere in considerazione il fatto che un problema essenziale del settore dei trasporti e della logistica in Africa è costituito dal fatto che la maggior parte delle ditte di trasporto opera all’interno di un comparto specifico della catena dei trasporti, offrendo servizi limitati ad un’unica modalità (es. ferroviaria, aerea, fluviale, marittima o stradale), laddove invece una gestione integrata delle differenti modalità di trasporto è il più delle volte mancante. Ciò offre ulteriori opportunità per sviluppare soluzioni di architettura multimodale, al momento ancora poco diffuse in Africa, soprattutto per l’integrazione dei servizi combinati strada-ferrovia.</p>
<p>Ulteriori opportunità sono inoltre offerte dallo sviluppo di soluzioni di logistica digitale (e-logistics). Questi servizi stanno infatti riscontrando una forte crescita nel continente, data la loro capacità di migliorare i costi di trasporto, contribuendo a risolvere il problema dello squilibrio dei flussi commerciali tra porti e l’entroterra che affligge il commercio africano. È infatti noto che i movimenti dei carichi dai porti africani verso destinazioni interne è molto superiore alla domanda di trasporto in senso contrario (talvolta raggiungendo un rapporto 5:1), data la forte dipendenza dall’import delle economie africane. Accade così che una volta che un carico arrivato ad un porto viene consegnato a destinazione, magari in uno Stato diverso da quello costiero di arrivo, il trasportatore deve trovare una spedizione di ritorno da muovere verso il porto per evitare di tornare indietro a vuoto e addebitare il relativo costo all&#8217;importatore che ha beneficiato del trasporto nel primo segmento stradale. Nel caso di carichi containerizzati il problema è ancora più complicato in quanto il container va restituito appena possibile al terminal o al deposito dove è stato prelevato il carico, onde evitare il pagamento di costi proibitivi di noleggio alla compagnia di navigazione che lo ha fornito. Di solito, per incoraggiare i trasportatori a restituire rapidamente i container, le compagnie di navigazione fissano un periodo di grazia entro il quale i container possono essere riconsegnati senza alcun costo, addebitando spese di detenzione per ogni giorno aggiuntivo che eccede tale periodo. Di conseguenza, l&#8217;identificazione dei carichi di ritorno per le aziende di logistica è un&#8217;operazione particolarmente importante in Africa, che deve essere pianificata accuratamente e in anticipo al fine ridurre i costi di trasporto.</p>
<p>Le soluzioni di e-logistics sono oggi sempre più utilizzate dagli operatori di trasporto per ottimizzare l&#8217;utilizzo delle proprie flotte, distribuendole in modo più efficiente sul territorio cosí da permettere la riduzione dei viaggi a vuoto. Esse permettono infatti di facilitare l&#8217;incontro tra la domanda e l&#8217;offerta di trasporto aggregando le richieste di movimentazioni di merci provenienti dagli importatori, in modo da consentire alle ditte di trasporto di accedere ai carichi in maniera tempestiva e diretta, ossia senza intermediazioni. Oltre a eliminare i costi di intermediazione, queste soluzioni consentono ai trasportatori di pianificare meglio l&#8217;uso delle strade o i tempi di trasporto del carico.</p>
<p>Fra i fornitori di soluzioni di e-logistics che sono attualmente disponibili in Africa possono essere citati TAI+ e Sendy, attivi in Kenya; Lori Systems, una piattaforma cloud lanciata in Kenya e Uganda e ora utilizzata in altri 8 Paesi africani; Truckr in Ghana; Kobo360 in Nigeria e Cloud-Fret in Nord Africa. Tutte queste piattaforme consentono alle ditte di logistica di ricevere richieste di trasporto (a volte tramite un&#8217;app da installare sul telefono dei loro trasportatori) e di selezionare il carico da trasportare in base alla sua natura, al volume, al peso e in base alla vicinanza dei propri veicoli ai luoghi di ritiro e di consegna delle merci.</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Risvolti finanziari della rappresentanza in dogana</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Danilo Desiderio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2022 13:38:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[primo piano 2022 – 05]]></category>
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					<description><![CDATA[In base all'articolo 18 del Codice doganale dell'Unione (CDU), il rappresentante doganale può espletare le formalità doganali per conto dei suoi clienti mediante due modalità: la rappresentanza diretta o indiretta. Indipendentemente dal tipo di rappresentanza che gli è stata conferita, il contratto di rappresentanza rimane sostanzialmente un contratto di mandato il quale, nel caso della  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-4 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-3 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-4" style="--awb-content-alignment:justify;--awb-text-transform:none;"><p><em>In base all&#8217;articolo 18 del Codice doganale dell&#8217;Unione (CDU), il rappresentante doganale può espletare le formalità doganali per conto dei suoi clienti mediante due modalità: la rappresentanza diretta o indiretta. Indipendentemente dal tipo di rappresentanza che gli è stata conferita, il contratto di rappresentanza rimane sostanzialmente un contratto di mandato il quale, nel caso della rappresentanza diretta, integra una procura all’intermediario doganale che lo autorizza ad agire spendendo il nome dell’importatore..</em></p>
</div><div class="fusion-text fusion-text-5" style="--awb-content-alignment:justify;"><p>La spendita da parte del rappresentante doganale del nome del committente nell’attività dichiarativa in dogana svolta per conto di quest’ultimo ha dei riflessi pratici in tema di responsabilità per l’adempimento dell’obbligazione doganale. Nel caso del rappresentante diretto, nonostante i suoi estremi figurino sempre all’interno della dichiarazione doganale (nelle caselle 14 e 54 del DAU), tale soggetto non è mai suscettibile di essere qualificato come “dichiarante”, ossia come persona che si considera aver presentato la dichiarazione in dogana (in base all’art. 5, punto 15 CDU) e che ai sensi dell’art. 77.3 CDU è debitrice dell’obbligazione doganale. Il fatto di essersi qualificato come rappresentante diretto all’interno della dichiarazione doganale, determina pertanto la conseguenza che gli effetti giuridici dell’attività dichiarativa da egli svolta si produrranno direttamente all’interno della sfera giuridica del committente che gli ha conferito l’incarico. Quest’ultimo, pertanto, verrà ad assumere le vesti di “dichiarante”, divenendo l’unico soggetto responsabile dell’adempimento dell’obbligazione doganale.</p>
<p>Esiste tuttavia un’eccezione importante che può determinare la chiamata in causa nella responsabilità per l’obbligazione doganale anche del rappresentante diretto. Essendo infatti il rappresentante doganale essenzialmente un mandatario, egli è soggetto all’art. 1710 cod. civ., il quale lo obbliga ad eseguire l&#8217;incarico conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia e nell’interesse del committente. La diligenza del buon padre di famiglia è un criterio di commisurazione dell’adempimento che <em>“riassume in sé quel complesso di cure e cautele che ogni debitore deve normalmente impiegare nel soddisfare la propria obbligazione, avuto riguardo alla natura del particolare rapporto e a tutte le circostanze di fatto che concorrono a determinarlo”,</em> come precisato nella relazione accompagnatoria al codice civile. Tale complesso di cure e cautele si giustifica innanzitutto per la natura onerosa che solitamente connota la prestazione del mandatario (tanto è vero che lo stesso art. 1710 cod.civ. precisa che qualora il mandato é gratuito, la responsabilità per colpa del mandatario va valutata con minor rigore), ma riferito al caso specifico del rappresentante doganale si traduce nell’obbligo di assumere un atteggiamento vigile nei confronti dell’operazione affidatagli, tale da eliminare qualsiasi errore evitabile durante l’effettuazione della stessa che possa determinare una mancata riscossione totale o parziale dei dazi all&#8217;importazione da parte delle dogane. Di conseguenza, tale soggetto dovrà operare con la necessaria cautela nell’adempimento delle formalità dichiarative per conto dei suoi clienti, valutando sia l’affidabilità che l’adeguatezza delle istruzioni e della documentazione fornitegli rispetto alle operazioni che deve effettuare. Ciò del resto è conforme alla dinamica del rapporto di rappresentanza in dogana, dato che il motivo per cui, il più delle volte, l’operatore commerciale si rivolge a tali intermediari è proprio quello di interporre una figura fiduciaria capace e particolarmente esperta nell’assolvimento delle formalità dichiarative in dogana che gli consenta di evitare errori e inesattezze in grado di determinare l’applicazione di sanzioni amministrative od anche penali da parte dell’amministrazione. La logica che soggiace a tale concetto è che il rappresentante doganale, in quanto mandatario, non va considerato un mero esecutore delle istruzioni fornite dal committente, ma come figura alle cui competenza e/o esperienza quest’ultimo si rimette per lo svolgimento dell’attività delegata. Ciò si evince dalla lettura dell’art. 1711 ult. comma, cod. civ., il quale attribuisce al mandatario un margine di discrezionalità nell’esecuzione dell’incarico conferitogli, che prevede addirittura la facoltà di eseguirlo discostandosi dalle istruzioni ricevute, sebbene tale possibilità venga circoscritta al solo caso in cui si sono verificate circostanze ignote al mandante e che per motivi di urgenza non potevano essergli comunicate in tempo. Questa disposizione suggerisce dunque l’opportunità che il rappresentante doganale, in quanto mandatario, informi sempre il proprio committente di ogni discrepanza rilevata tra le istruzioni fornitegli e la documentazione ricevuta che possa dare luogo ad una incorrettezza dichiarativa, salvo tali discrepanze non possano essergli comunicate in tempo, nel qual caso egli dovrà agire in base al proprio diligente giudizio, “forzando” le istruzioni nell’interesse del corretto espletamento dell’attività dichiarativa.</p>
<p>Nel caso della rappresentanza indiretta, viceversa, il rappresentante doganale opera senza la spendita del nome del suo cliente, sebbene agendo pur sempre per conto e nell’interesse di quest’ultimo. Questa circostanza lo rende di conseguenza qualificabile agli occhi della dogana come la persona che ha presentato la dichiarazione in dogana: il dichiarante, appunto, in quanto tale obbligato principale dell’obbligazione doganale. L’art. 5, punto 15 del CDU precisa infatti che il dichiarante è <em>“la persona che presenta una dichiarazione in dogana… a nome proprio”. </em>Ora, le sole figure che possono presentare una dichiarazione “a nome proprio” sono l’importatore che trasmette la dichiarazione alle dogane senza avvalersi di alcun intermediario, o l’intermediario che presenta tale dichiarazione nel proprio nome, ossia a titolo di rappresentanza indiretta. Quest’ultimo soggetto, non agendo a nome del suo committente (come invece avviene nel caso del rappresentante diretto), vedrà pertanto ricadere le conseguenze della sua attività direttamente all’interno della propria sfera giuridica, divenendo obbligato principale dell’obbligazione doganale. A eliminare ogni dubbio è l’ultima parte dell’art. 5, punto 15 CDU, la quale precisa che in aggiunta all’importatore che presenta direttamente alle dogane la propria dichiarazione, va considerata dichiarante anche la persona “<em>in nome della quale</em>” la presentazione della dichiarazione doganale è effettuata.</p>
<p>Se dunque, come abbiamo osservato più sopra, il rappresentante diretto spende sempre il nome del committente nell’attività dichiarativa compiuta, in tale forma di rappresentanza il dichiarante rimarrà sempre il committente, in quanto persona “in nome della quale” il rappresentante diretto ha agito.</p>
<p>Al contrario, nel caso della rappresentanza indiretta, il fatto che l’intermediario effettui la dichiarazione a suo nome proprio (non avendo ricevuto la procura del cliente alla spendita del nome di quest’ultimo), comporta che sia la persona che esegue materialmente l’attività dichiarativa e quella “in nome della quale” questa è effettuata vengono a coincidere in un unico soggetto. Con la conseguenza che le dogane potranno rivolgersi al rappresentante indiretto come obbligato principale per il pagamento dei dazi doganali, visto che egli è dichiarante e che ai sensi dell’art. 77.3 CDU il debitore dell’obbligazione doganale è il dichiarante. L’art. 77, paragrafo 3 CDU, nell’ultimo capoverso, aggiunge che la parte che ha fornito al rappresentante i dati che hanno portato alla stesura di una dichiarazione errata e che era, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere, a conoscenza della loro erroneità, entra in causa nella responsabilità per l’adempimento dell’obbligazione doganale, diventando <em>“anch&#8217;essa”</em> debitrice. Tale disposizione, pur non facendo riferimento ad un tipo specifico di rappresentanza, deve intendersi riferita unicamente alla rappresentanza indiretta. Se infatti nella rappresentanza diretta, come abbiamo visto, il rappresentante non è mai dichiarante, e quindi non risponde dell’obbligazione doganale (salvo, ai sensi del diritto interno, abbia mancato di esercitare la necessaria diligenza di cui all’’art. 1710 cod. civ.), nel caso della rappresentanza indiretta, tale figura finisce con l’identificarsi con quella del dichiarante. La possibilità che alla sua responsabilità venga ad aggiungersi quella del committente (che secondo la locuzione utilizzata nell’art. 77.3 CDU diviene parte “anch&#8217;essa” – ossia in aggiunta al dichiarante – debitrice dell’obbligazione doganale) scaturisce unicamente dal fatto che tale soggetto ha fornito dati errati al rappresentante per la stesura della dichiarazione. Inoltre, la norma precisa che il fatto che il committente lamenti di non aver avuto conoscenza di tale erroneità, non funge da esimente della sua responsabilità se questi avrebbe potuto avvedersi della stessa utilizzando un astratto criterio di ragionevolezza che spetta solo al giudice di merito di valutare. In sostanza, l’onere della prova appare invertito nelle due ipotesi: nella rappresentanza diretta è il rappresentante, al fine di sottrarsi alla responsabilità per il pagamento dei dazi sull’operazione di importazione, a dover provare di aver posto in atto uno sforzo di diligenza astrattamente idoneo ad evitare qualsiasi colpa nella produzione dell’errore dichiarativo, nonostante questo si sia prodotto lo stesso. Nella rappresentanza indiretta, è invece il committente che – a seguito dell’azione di rivalsa esercitata dal rappresentante indiretto/dichiarante &#8211; deve provare che l‘erroneità dei dati forniti per la stesura della dichiarazione è stata incolpevole, ossia non dolosa e tale non poter essere “ragionevolmente” riscontrata ponendo in atto la necessaria diligenza. Una disposizione questa di non facile applicazione nella prassi, dato che il committente, in quanto proprietario delle merci, dovrebbe presumibilmente essere sempre a conoscenza dei dati esatti da dichiarare.</p>
<p>La scelta della modalità di rappresentanza assume particolare rilevanza con riferimento a quei casi in cui l&#8217;importatore si comporta in maniera illecita facendo perdere le proprie tracce (es. chiudendo la propria attività e sparendo dalla circolazione) o divenendo insolvente (ad es., a causa dell’apertura di una procedura fallimentare nei suoi confronti). In tali ipotesi, le dogane vengono di fatto a trovarsi come unico referente il rappresentante doganale, essendo il committente venuto meno o caduto in stato di dissesto finanziario. Se tuttavia il rappresentante doganale ha agito in rappresentanza diretta, non avendo assunto le vesti di dichiarante, la dogana non potrà richiedergli il pagamento dei dazi. Tuttavia l’amministrazione potrà sempre contestargli il fatto di aver omesso di esercitare una vigilanza diligente sul committente al fine di saggiare l’affidabilità e la genuinità dell’operazione affidatagli. In questo senso, esiste una tendenza oramai in atto da tempo a livello internazionale a considerare gli spedizionieri doganali responsabili per le operazioni doganali effettuate per conto di importatori falsi o agenti come prestanome di organizzazioni criminali. Già affermatasi negli Stati Uniti, tale tendenza è stata recentemente recepita dalla sezione di Bombay del Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal indiano, il CESTAT, che nella decisione A/85489 del 20 maggio 2022 ha affermato che qualora lo spedizioniere doganale ometta di condurre una due diligence adeguata sui suoi clienti in grado da scongiurare il rischio che falsi importatori operino sul mercato, tale negligenza comporta la revoca della licenza. La motivazione addotta dalla Corte è che la ragion d’essere della professione di spedizioniere doganale non è solo quella di facilitare l’espletamento delle operazioni di commercio estero, ma anche quella di offrire alle dogane un intermediario in grado di salvaguardarne gli interessi, a fronte di un bacino di imprese che non sempre operano correttamente e con scrupolo.</p>
<p>Diverso è il caso del rappresentante indiretto, che si vedrà richiedere il pagamento dei dazi doganali da parte dell’amministrazione in virtù del suo legame di solidarietà con il committente sancito dall’art. 77.3 CDU. Per quanto riguarda l&#8217;IVA all’importazione, tale responsabilità invece non è affatto scontata. Una recente decisione della Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea (sentenza del 12 maggio 2022, pronunciata nella causa C-714/20), chiarisce che la solidarietà del rappresentante indiretto con il committente in materia di IVA all’importazione scaturisce solo se espressamente prevista dalle norme interne dello Stato. La vicenda esaminata, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia, riguardava il caso un rappresentante doganale italiano che aveva agito in qualità di rappresentante indiretto di alcuni importatori (uno dei quali successivamente assoggettato a procedura fallimentare), che si era visto recapitare due avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in rettifica di diverse dichiarazioni di importazione facenti capo ai suddetti importatori. Secondo la tesi dell’Agenzia, l’intermediario in questione, avendo agito in rappresentanza indiretta, andava considerato responsabile in solido con gli importatori &#8211; oltre che del pagamento dei dazi doganali &#8211; anche dell’IVA all’importazione. Di diverso parere invece era la difesa del rappresentante doganale, la quale sosteneva che non essendovi nella normativa doganale europea alcuna norma che prevede tale estensione di responsabilità con riferimento all’IVA all’importazione, occorreva ricercare l’esistenza, nell’ordinamento giuridico italiano, di eventuali disposizioni che prevedevano espressamente la responsabilità del rappresentante indiretto anche con riferimento al pagamento dell’IVA all’importazione. Disposizioni che a suo avviso non esistono. A tale proposito veniva citato l’art. 201 della direttiva 2006/112/CE sul sistema comune IVA, la quale attribuisce agli Stati membri il compito di designare o riconoscere <em>“la persona o le persone”</em> debitrici dell’IVA all’importazione.</p>
<p>La Corte di giustizia, nell’accogliere la tesi del rappresentante indiretto, ha rilanciato la palla al giudice del rinvio, stabilendo che spetta a quest’ultimo, e non ad essa, il compito di accertare se tale responsabilità è prevista dall’ordinamento italiano, non potendo questa essere dedotta dall’esame della normativa doganale europea. Di conseguenza, la responsabilità solidale del rappresentante doganale indiretto con l’importatore per il pagamento dell’IVA all’importazione può variare da Stato membro a Stato membro, in quanto ciascun paese dell’UE è libero di stabilirla o meno. A fronte del <em>vacuum legis </em>del diritto doganale dell’UE, va dunque condotta una ricerca negli ordinamenti dei singoli Stati membri, mediante una ricostruzione sistematica del loro diritto interno, sull’eventuale esistenza di disposizioni integrative a livello nazionale inequivocabili, ossia sufficientemente chiare e precise, che stabiliscono tale legame di solidarietà anche in caso di IVA all’importazione.</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>OMC: accesso alle statistiche e alle misure di commercio</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Danilo Desiderio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2022 14:25:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[primo piano 2022 – 04]]></category>
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					<description><![CDATA[L'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) ha lanciato a fine maggio un nuovo portale dati che consente di accedere da un unico punto a un'ampia gamma di sistemi e banche dati che offrono statistiche commerciali e informazioni sulle misure commerciali di tutti i suoi membri, comprese le tariffe, misure sanitarie e fitosanitarie, le barriere non tariffarie  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-5 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-4 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-6" style="--awb-content-alignment:justify;--awb-text-transform:none;"><p><em>L&#8217;Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) ha lanciato a fine maggio un nuovo portale dati che consente di accedere da un unico punto a un&#8217;ampia gamma di sistemi e banche dati che offrono statistiche commerciali e informazioni sulle misure commerciali di tutti i suoi membri, comprese le tariffe, misure sanitarie e fitosanitarie, le barriere non tariffarie e le regole di origine.</em></p>
<p>Sin dalla sua nascita, l’OMC ha visto progressivamente estendere le sue aree di competenza a settori non direttamente correlati al commercio di beni e servizi, che rappresentano a tutt’oggi le due <em>“core competencies”</em> dell’Organizzazione.</p>
<p>Dopo un iniziale allargamento ai diritti di proprietà intellettuale ed all’agricoltura, le nuove aree di azione dell’OMC ricomprendono ora la protezione dell’ambiente, i sussidi alla pesca, le rinunce ai diritti di proprietà intellettuale per la fabbricazione dei vaccini COVID-19 e la sicurezza alimentare, solo per citarne alcune.</p>
<p>In parallelo a tale processo, numerosissimi sono i sistemi online che sono stati creati nel corso del tempo dall’Organizzazione per offrire un accesso al lavoro svolto in tutte queste aree. In totale, si contano ben 46 sistemi, alcuni dei quali sviluppati in collaborazione con altre istituzioni internazionali, quali l’Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD), il Centro per il Commercio Internazionale (ITC), o la Banca Mondiale.</p>
<p>Per mettere ordine a tutte queste risorse di informazione, l’OMC ha creato un portale che consente di accedere ad esse tramite un&#8217;unica interfaccia. Alcuni di tali sistemi costituiscono uno strumento di lavoro imprescindibile per le imprese che operano nel settore del commercio internazionale (inclusi loro agenti o consulenti), la cui conoscenza è fondamentale per orientarsi in una materia la cui complessità sembra crescere nel tempo. Basti pensare al Rules of Origin Facilitator (<a href="http://www.findrulesoforigin.org" target="_blank" rel="noopener">www.findrulesoforigin.org</a>), piattaforma sviluppata in sinergia con l’OMD e l’ITC conosciuta purtroppo ancora oggi da pochi, la quale rappresenta attualmente la raccolta più completa al mondo su tariffe ed accordi commerciali, con le regole di origine ad essi connesse.</p>
<p>Il portale unico dati dell’OMC, disponibile all’indirizzo web <a href="http://www.data.wto.org" target="_blank" rel="noopener">www.data.wto.org</a>, offre un accesso ai sistemi elencati nella tabella sottostante che indica, oltre al loro oggetto, quali di essi possono essere utilizzati liberamente o previa registrazione.</p>
</div><div class="fusion-text fusion-text-7"><table width="99%">
<thead>
<tr>
<td width="7%"><strong>N.</strong></td>
<td width="17%"><strong>Sistema</strong></td>
<td width="52%"><strong>Oggetto e principali contenuti</strong></td>
<td width="22%"><strong>Accesso</strong></td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td width="7%">1</td>
<td width="17%">Sito web dell&#8217;OMC</p>
<p>(www.wto.org)</td>
<td width="52%">Notizie, materiale esplicativo, informazioni di base, link a documenti ed ai vari sistemi sviluppati dall’Organizzazione.</td>
<td width="22%">Accesso pubblico. Alcuni contenuti tuttavia, sono riservati ed accessibili su creazione di un apposito account nella sezione “myWTO”.</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%">2</td>
<td width="17%">Documents Online</td>
<td width="52%">Il sistema “Documents Online” consente di accedere alla documentazione ufficiale dell&#8217;OMC organizzata per argomento o per paese di riferimento.</td>
<td width="22%">Accesso pubblico. Alcuni contenuti sono riservati ai membri dell’Organizzazione.</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%">3</td>
<td width="17%">Accession Commitments Database (ACDB)</td>
<td width="52%">Accesso ai Protocolli di Adesione dei membri dell’OMC, inclusi i rapporti dei Working Parties incaricati di esaminare le domande di adesione all&#8217;Organizzazione.</td>
<td width="22%">Accesso pubblico</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%">4</td>
<td width="17%">Agriculture Information Management System (AGIMS)</td>
<td width="52%">Fornisce l&#8217;accesso alle notifiche sull&#8217;agricoltura e ai registri delle discussioni della Commissione OMC per l&#8217;Agricoltura a partire dal 1995.</td>
<td width="22%">Accesso pubblico</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%">5</td>
<td width="17%">Air Service Agreements Projector (ASAP)</td>
<td width="52%">Strumento analitico che consente di visualizzare gli elementi dell&#8217;approccio QUASAR (Quantitative Air Services Agreements Review) elaborato dal Segretariato dell&#8217;OMC.</td>
<td width="22%">Accesso pubblico</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%">6</td>
<td width="17%">Cotton Portal</td>
<td width="52%">Punto di accesso unico per tutte le informazioni specifiche sul cotone disponibili nei database dell&#8217;OMC e dell&#8217;ITC sull&#8217;accesso al mercato, sulle statistiche commerciali, sui contatti commerciali e sull&#8217;assistenza allo sviluppo.</td>
<td width="22%">Accesso previa registrazione</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%">7</td>
<td width="17%">COVID-19: Trade and trade-related measures</td>
<td width="52%">Compilato dal Segretariato dell&#8217;OMC, raccoglie informazioni in merito alle misure misure di sostegno all’economia e quelle restrittive del commercio adottate nel contesto della crisi COVID-19, queste ultime raggruppate a secondo del loro oggetto (es. beni, servizi, prodotti agricoli, misure relative alla proprietà intellettuale)</td>
<td width="22%">Accesso pubblico</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%">8</td>
<td width="17%">Documents For Meetings</td>
<td width="52%">Permette di accedere ai documenti prodotti nell’ambito delle riunioni delle varie Commissioni e Gruppi di Lavoro dell’OMC.</td>
<td width="22%">Accesso pubblico. Alcuni contenuti tuttavia, sono riservati ai membri dell’Organizzazione</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%">9</td>
<td width="17%">E-learning</td>
<td width="52%">Database dei corsi di formazione online dell’OMC</td>
<td width="22%">Accesso previa registrazione</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%">10</td>
<td width="17%">Enhanced Integrated Framework (EIF)</td>
<td width="52%">Partenariato multilaterale dedicato esclusivamente ad assistere i Paesi meno sviluppati (PMS) nell&#8217;utilizzo del commercio come motore di crescita, sviluppo sostenibile e riduzione della povertà.</td>
<td width="22%">Accesso pubblico</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%">11</td>
<td width="17%">Environmental Database (EDB)</td>
<td width="52%">Contiene tutte le notifiche relative all&#8217;ambiente presentate dai membri dell&#8217;OMC, nonché le misure e le politiche ambientali menzionate nelle revisioni delle politiche commerciali dei membri dell&#8217;OMC.</td>
<td width="22%">Accesso pubblico</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%">12</td>
<td width="17%">ePing SPS &amp; TBT Notification Alert System</td>
<td width="52%">Il sistema di allerta per le notifiche sanitarie e fitosanitarie (SPS) e sulle barriere tecniche al commercio (TBT) &#8220;ePing&#8221; consente di tenere traccia delle notifiche di tali misure effettuate dai membri dell’OMC all’Organizzazione.</td>
<td width="22%">Accesso pubblico. La registrazione sulla piattaforma  consente di ricevere avvisi via e-mail relativi alle notifiche ricevute dall’OMC con riferimento a determinati prodotti e/o mercati di interesse</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%">13</td>
<td width="17%">E-recruitment</td>
<td width="52%">Elenco delle offerte di lavoro dell&#8217;OMC e candidatura online</td>
<td width="22%">Accesso previa registrazione</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%">14</td>
<td width="17%">e-TRIPS Gateway</td>
<td width="52%">Punto di accesso per le informazioni relative al TRIPS (Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale), comprese le notifiche, rapporti, relazioni ed altri documenti del Consiglio TRIPS.</td>
<td width="22%">Accesso pubblico</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%">15</td>
<td width="17%">GATT Disputes: 1948-1995</td>
<td width="52%">Database che raccoglie informazioni sulle decisioni e sulle procedure di risoluzione delle controversie del GATT, compresi i documenti principali come le richieste di consultazione, i rapporti, gli atti di nomina degli arbitri, le parti in causa, richieste, difese ed altro.</td>
<td width="22%">Accesso pubblico</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%">16</td>
<td width="17%">General Council ePortal (GCeP)</td>
<td width="52%">Fornisce accesso a tutte le questioni trattate nelle riunioni del Consiglio Generale dell’OMC a partire dal 1995, inclusi i documenti e le decisioni adottate con i verbali delle riunioni.</td>
<td width="22%">Accesso pubblico</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%">17</td>
<td width="17%">Global Trade-Related Technical Assistance Database (GTAD)</td>
<td width="52%">Contiene informazioni sulle attività di assistenza tecnica fornite dall’OMC ai suoi membri fino alla fine del 2018. A partire da tale data infatti è stato sostituito dal Sistema di gestione dell&#8217;assistenza tecnica (TAMS).</td>
<td width="22%">Accesso pubblico</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%">18</td>
<td width="17%">Goods Schedules e-library</td>
<td width="52%">Piattaforma online che facilita l&#8217;accesso a tutti gli strumenti giuridici che incorporano gli elenchi di concessioni dell&#8217;OMC, compresi gli elenchi dell&#8217;Uruguay Round, i risultati dei negoziati tariffari plurilaterali ed altro.</td>
<td width="22%">Accesso pubblico</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%">19</td>
<td width="17%">Import Licensing Procedures Website</td>
<td width="52%">Informazioni sulle leggi/regolamenti in materia di licenze d&#8217;importazione, con I dettagli procedurali di ciascun membro in base alle notifiche e le informazioni sul Comitato OMC per le Licenze d&#8217;Importazione.</td>
<td width="22%">Accesso pubblico</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%">20</td>
<td width="17%">Integrated Government Procurement Market Access Information (e-GPA)</td>
<td width="52%">Fornisce informazioni sull&#8217;accesso ai mercati ai sensi dell&#8217;Accordo OMC riveduto sugli Appalti Pubblici (GPA), insieme ad altre informazioni che le Parti del GPA si sono impegnate a fornire.</td>
<td width="22%">Accesso pubblico</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%">21</td>
<td width="17%">WTO Stats Dashboard</td>
<td width="52%">Strumento di visualizzazione dei dati che integra il portale statistico dell&#8217;OMC con presentazioni grafiche dei dati sul commercio di merci, sul commercio di servizi e sull&#8217;accesso al mercato.</td>
<td width="22%">Accesso pubblico</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%">22</td>
<td width="17%">I-TIP Goods</td>
<td width="52%">Fornisce informazioni complete sulle Misure Non Tariffarie (NTM) applicate dai membri dell&#8217;OMC negli scambi di merci. Sono incluse le notifiche dei membri sulle misure non tariffarie, come gli ostacoli tecnici al commercio, le misure sanitarie e fitosanitarie, le misure antidumping e compensative, nonché le informazioni sulle &#8220;preoccupazioni commerciali specifiche&#8221; sollevate nelle riunioni del comitato dell&#8217;OMC.</td>
<td width="22%">Accesso pubblico</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%">23</td>
<td width="17%">I-TIP Services</td>
<td width="52%">Si tratta di un sistema sviluppato congiuntamente con la Banca Mondiale che contiene informazioni sugli impegni assunti dai membri nell&#8217;ambito dell&#8217;Accordo Generale sul Commercio dei Servizi (GATS) dell&#8217;OMC, sugli impegni relativi ai servizi negli accordi commerciali regionali, sulle misure applicate e sulle statistiche relative ai servizi.</td>
<td width="22%">Accesso pubblico</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%">24</td>
<td width="17%">Notifications</td>
<td width="52%">Modulo sviluppato all’interno del sistema “Documents Online” che consente la ricerca di tutte le notifiche effettuate dai membri dell&#8217;OMC raccolte nel Registro Centrale delle Notifiche (CRN) dell’Organizzazione.</td>
<td width="22%">Accesso pubblico</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%">25</td>
<td width="17%">Output of the Economic Research and Statistics Division</td>
<td width="52%">Elenca tutti i lavori di ricerca della Divisione di Ricerca Economica e Statistica dell&#8217;OMC, compresi i documenti di lavoro, le pubblicazioni ed altri documenti.</td>
<td width="22%">Accesso pubblico</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%">26</td>
<td width="17%">PTA database</td>
<td width="52%">Informazioni sugli accordi commerciali preferenziali (PTA) attuati dai membri dell&#8217;OMC.</td>
<td width="22%">Accesso pubblico</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%">27</td>
<td width="17%">Regional Trade Agreements Database (RTA)</td>
<td width="52%">Archivio dei testi giuridici e degli allegati di tutti gli Accordi Commerciali Regionali notificati all&#8217;OMC, dei dati tariffari e commerciali preferenziali forniti dalle parti di tali Accordi e di altri documenti correlati.</td>
<td width="22%">Accesso pubblico</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%">28</td>
<td width="17%">Research Database on Trade and Gender</td>
<td width="52%">Questo database raccoglie studi e documenti di ricerca sul rapporto tra il commercio e le questioni relative al genere (parità maschile/femminile) negli Accordi commerciali internazionali.</td>
<td width="22%">Accesso pubblico</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%">29</td>
<td width="17%">Rules of Origin Facilitator</td>
<td width="52%">Risorsa online su tariffe, accordi commerciali e regole di origine pensata per le PMI. Lo strumento consente di visualizzare i dazi all&#8217;importazione nei mercati esteri applicabili ai prodotti, esenzioni e riduzioni daziarie, le regole di origine dettagliate e le procedure di certificazione.</td>
<td width="22%">Accesso pubblico</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%">30</td>
<td width="17%">SPS Information Management System (SPS IMS)</td>
<td width="52%">Il sistema di gestione delle informazioni SPS (Sanitarie e Fitosanitarie) è un database completo che contiene informazioni specializzate e dettagliate sulle notifiche SPS, sulle preoccupazioni specifiche per il commercio (STC), sulle autorità nazionali di notifica/sui punti di informazione nazionali e su altri documenti SPS.</p>
<p>Consente ricerche avanzate di notifiche SPS e STC e facilita la creazione di rapporti e grafici personalizzati.</td>
<td width="22%">Accesso pubblico</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%">31</td>
<td width="17%">Standards and Trade Development Facility</td>
<td width="52%">Partenariato globale per aiutare i Paesi in via di sviluppo a migliorare le proprie capacità in materia di sicurezza alimentare, salute animale e vegetale, garantendo che le importazioni e le esportazioni soddisfino i requisiti SPS per il commercio, sulla base di standard internazionali.</td>
<td width="22%">Accesso pubblico</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%">32</td>
<td width="17%">Tariff Analysis Online</td>
<td width="52%">Permette di accedere alla banca dati integrata dell&#8217;OMC (IDB) e alle tabelle tariffarie consolidate (CTS) on-line.</td>
<td width="22%">Accesso previa registrazione</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%">33</td>
<td width="17%">Tariff Download Facility</td>
<td width="52%">Informazioni complete sulle tariffe applicate e consolidate della nazione più favorita (MFN) ai codici standard del sistema armonizzato (HS) per tutti i membri dell&#8217;OMC.</td>
<td width="22%">Accesso pubblico</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%">34</td>
<td width="17%">TBT Information Management System (TBT IMS)</td>
<td width="52%">Il sistema di gestione delle informazioni sul TBT (TBT-IMS) è un database che consente agli utenti di cercare tutte le notifiche TBT (barriere tecniche al commercio) presentate dai membri e tutte le preoccupazioni commerciali specifiche sollevate in seno al Comitato TBT dell’OMC.</td>
<td width="22%">Accesso pubblico</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%">35</td>
<td width="17%">Technical Assistance Management System (TAMS)</td>
<td width="52%">Catalogo delle attività di assistenza tecnica programmate dall’OMC.</td>
<td width="22%">Accesso pubblico. Alcuni contenuti sono riservati ai membri dell’Organizzazione</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%">36</td>
<td width="17%">Trade Cost Index</td>
<td width="52%">L&#8217;Indice dei costi del commercio fornisce statistiche sui costi del commercio, come le tariffe medie o il numero di misure non tariffarie. L&#8217;obiettivo è quello di dare un&#8217;idea del grado di restrittività di alcune di queste misure, di misurare come le barriere alla politiche commerciali si confrontano con altri costi commerciali e di indicare chi sostiene questi costi.</td>
<td width="22%">Accesso pubblico</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%">37</td>
<td width="17%">Trade Facilitation Agreement Database</td>
<td width="52%">La banca dati TFA è una piattaforma online che consente di monitorare e analizzare gli impegni assunti dai membri dell&#8217;OMC nell&#8217;ambito dell&#8217;Accordo sulla facilitazione degli scambi.</p>
<p>Fornisce accesso a tutte le notifiche, alle relative analisi statistiche, ai profili dei membri, con una pagina dedicata al Comitato OMC per la Facilitazione degli Scambi.</td>
<td width="22%">Accesso pubblico. Alcuni contenuti limitati per uso interno all&#8217;OMC</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%">38</td>
<td width="17%">Trade Facilitation Agreement Facility</td>
<td width="52%">Informazioni sullo stato di implementazione dell’Accordo sulla Facilitazione del Commercio (AFC) dell’OMC da parte dei suoi membri</td>
<td width="22%">Accesso pubblico. Alcuni contenuti limitati per uso interno all&#8217;OMC</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%">39</td>
<td width="17%">Trade for Development News</td>
<td width="52%">Informazioni su cambiamenti delle politiche commerciali, innovazioni nel commercio e sostegno allo sviluppo nei Paesi meno sviluppati.</td>
<td width="22%">Accesso pubblico</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%">40</td>
<td width="17%">Trade Monitoring Database</td>
<td width="52%">Fornisce informazioni sulle misure commerciali attuate dai membri e dagli osservatori dell&#8217;OMC a partire da ottobre 2008. I dati sono tratti dai rapporti periodici di monitoraggio del commercio redatti dal Segretariato dell&#8217;OMC.</td>
<td width="22%">Accesso pubblico</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%">41</td>
<td width="17%">WTO Chairs Programme e-Platform</td>
<td width="52%">Collegamento in rete tra le istituzioni accademiche e i responsabili politici dei Paesi in via di sviluppo per il miglioramento della conoscenza e la comprensione del sistema commerciale attraverso lo sviluppo di programmi di studio, ricerca ed attività di sensibilizzazione da parte di università e istituti di ricerca.</td>
<td width="22%">Accesso previa registrazione</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%">42</td>
<td width="17%">WTO Data</td>
<td width="52%">Questo portale dà accesso a una selezione di banche dati chiave che offrono statistiche e informazioni sulle diverse misure commerciali dei membri dell’OMC.</td>
<td width="22%">Accesso pubblico</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%">43</td>
<td width="17%">WTO members’ notifications on COVID-19</td>
<td width="52%">Notifiche su COVID-19 ordinate per membro, data o tipo.</td>
<td width="22%">Accesso pubblico</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%">44</td>
<td width="17%">WTO members’ proposals on COVID-19</td>
<td width="52%">Raccoglie le comunicazioni e le dichiarazioni dei membri dell&#8217;OMC sul COVID-19 e sul commercio mondiale.</td>
<td width="22%">Accesso pubblico</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%">45</td>
<td width="17%">WTO Stats</td>
<td width="52%">Contiene indicatori statistici relativi alle varie questioni trattate dall&#8217;OMC. Le serie temporali disponibili riguardano le statistiche sul commercio di beni e servizi, gli indicatori di accesso al mercato (tariffe consolidate, applicate e preferenziali), le informazioni non tariffarie ed altri indicatori.</td>
<td width="22%">Accesso pubblico</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%">46</td>
<td width="17%">WTO online bookshop</td>
<td width="52%">Portale per l’acquisto delle pubblicazioni dell&#8217;OMC</td>
<td width="22%">Accesso pubblico. La registrazione è tuttavia richiesta per l’acquisto delle pubblicazioni</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div></div></div></div></div>
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			</item>
		<item>
		<title>Shopping doganale, contraddizioni dell’EUCU</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2022/07/06/shopping-doganale-contraddizioni-delleucu/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Danilo Desiderio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2022 08:46:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[primo piano 2022 – 03]]></category>
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					<description><![CDATA[Il Wise Persons Group (WPG), un gruppo indipendente di riflessione di alto livello composto da rappresentanti del mondo della politica, dell'industria, del commercio ed accademico presieduto dall’ex Ministro degli Affari Esteri spagnolo Arancha González Laya, ha recentemente pubblicato un rapporto sul futuro dell’Unione doganale che analizza, su richiesta della Commissione Europea, le sfide che  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-6 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-5 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-8" style="--awb-content-alignment:justify;--awb-text-transform:none;"><p><em>Il Wise Persons Group (WPG), un gruppo indipendente di riflessione di alto livello composto da rappresentanti del mondo della politica, dell&#8217;industria, del commercio ed accademico presieduto dall’ex Ministro degli Affari Esteri spagnolo Arancha González Laya, ha recentemente pubblicato un rapporto sul futuro dell’Unione doganale che analizza, su richiesta della Commissione Europea, le sfide che le dogane dell&#8217;UE dovranno affrontare negli anni a venire, con le regole, procedure e modelli di governance attualmente applicati ed una serie di consigli su come migliorarli. Le raccomandazioni del WPG confluiranno nel pacchetto di misure di riforma doganale che la Commissione prevede di presentare entro la fine di quest&#8217;anno per ammodernare la sua unione doganale.</em></p>
<p style="text-align: center;">*****</p>
<p>Il rapporto del WPG, pubblicato a fine marzo 2022, evidenzia come le dogane europee funzionino tutt’altro che &#8220;all&#8217;unisono&#8221; e come i servizi doganali degli Stati membri sono applicati in modo difforme secondo procedure e standard che variano profondamente da Stato membro a Stato membro. La relazione sembra riecheggiare una vecchia controversia sollevata dagli Stati Uniti dinanzi all&#8217;Organo di Risoluzione delle Controversie dell&#8217;OMC (caso WT/DS315/AB/R del 13 novembre 2006), in cui la allora Comunità Europea veniva accusata di amministrare il diritto doganale dell&#8217;UE in maniera non coerente, in violazione dell&#8217;articolo X:3(a) del GATT 1994, che richiede alle parti contraenti di gestire in modo uniforme, imparziale e ragionevole tutte le leggi, i regolamenti, e le decisioni &#8211; sia amministrative che giudiziali &#8211; relativi alla classificazione o alla valutazione dei prodotti ai fini doganali; alle aliquote di dazi, tasse o altri oneri; ai requisiti, restrizioni o divieti all&#8217;importazione o all&#8217;esportazione od al trasferimento dei relativi pagamenti; e che incidono sulla vendita, distribuzione, trasporto, assicurazione, ispezione in magazzino, esposizione, lavorazione, miscelazione dei prodotti o altri usi.</p>
<p>Il rapporto sul futuro dell’Unione doganale cita inoltre la Relazione Speciale n. 4/2021 della Corte dei Conti europea, che denuncia la mancanza di uniformità nell&#8217;applicazione dei controlli doganali, rilevando come gli Stati membri dell&#8217;UE adottino tutt’oggi pratiche diverse di gestione dei rischi e dei relativi indicatori, con informazioni sugli operatori a rischio che non sono condivise sistematicamente fra di loro.</p>
<p>In particolare, il rapporto del WPG nota come la stragrande maggioranza (se non la quasi totalità) delle parti intervistate in occasione della redazione dello studio abbia lamentato la mancanza di un’applicazione armonizzata delle misure doganali nell’ambito del territorio doganale europeo, scandita da diverse pratiche e priorità di controllo ai punti di arrivo e partenza delle merci nei vari Stati membri e differenti capacità investigative delle amministrazioni doganali ed altri organismi con competenze di controllo sui flussi delle merci. A completare questo circolo vizioso, il rapporto sottolinea la nota questione dell’assenza di armonizzazione delle sanzioni doganali in ambito europeo. Infatti, come a suo tempo evidenziato da un gruppo di progetto istituito dalla Commissione europea nel 2013, la legislazione doganale europea, sebbene largamente armonizzata, rimane ancora incardinata per quanto riguarda i suoi profili applicativi nel diritto nazionale degli Stati membri, risultando in 27 diversi insiemi di norme giuridiche ed altrettante diverse tradizioni amministrative e giuridiche che portano a differenze sostanziali, da Stato membro a Stato membro, nell’applicazione delle sanzioni doganali.</p>
<p>Queste divergenze nell’applicazione della regolamentazione doganale UE alimenterebbero, secondo il WPG, il fenomeno dello “shopping doganale”, ovvero la pratica seguita attualmente dagli operatori economici europei a convogliare i propri flussi commerciali verso quelle frontiere esterne (porti marittimi, aeroporti e valichi di frontiera terrestri), dove i controlli sono meno severi e le sanzioni ricollegate alle violazioni della regolamentazione doganale sono meno stringenti. Questa situazione, osserva il rapporto, offre agli operatori economici opportunità di commettere abusi, dando loro l’opportunità di instradare i propri traffici in quegli Stati membri meno solerti nell’esecuzione delle loro funzioni di vigilanza nei confronti dei movimenti internazionali di merci. Tutto ciò, fra l’altro, mina la credibilità dell&#8217;UE rispetto ai suoi partner commerciali.</p>
<p>È pertanto urgente, conclude il rapporto, un cambiamento sistematico per garantire che l&#8217;unione doganale europea venga resa adatta allo scopo per la quale è stata costituita. A tal fine, vengono proposte una serie di misure da attuare entro il 2030, fra le quali spicca la proposta di istituire un&#8217;Agenzia delle Dogane Europea per integrare il ruolo della Commissione Europea e supportare il lavoro degli Stati membri dell&#8217;UE.</p>
<p>Ulteriori raccomandazioni che emergono dal rapporto sono le seguenti:</p>
<ul>
<li>sviluppare un nuovo approccio ai dati sulle transazioni commerciali che prescinda dalla presentazione di una formale dichiarazione doganale. Sullo sfondo, si legge una proposta di abbandono del Documento Amministrativo Unico (DAU) in favore di un sistema di trasmissione delle informazioni sulle transazioni doganali fornite dalle imprese per il tramite di un unico punto di inserimento di dati, con la possibilità che tali informazioni possano essere incrociate, per finalità di verifica, con dati di qualità ottenuti dalle dogane direttamente dalle varie fonti commerciali;</li>
<li>riformare e ampliare il regime degli Operatori Economici Autorizzati (AEO);</li>
<li>eliminare la soglia di esenzione doganale di 150€ per l&#8217;e-commerce, unitamente all’adozione di tariffe semplificate per le spedizioni di basso valore;</li>
<li>adottare un quadro più efficace di cooperazione tra dogane, autorità di vigilanza del mercato, forze dell&#8217;ordine ed autorità fiscali che consenta una migliore condivisione dei dati in tutta l&#8217;unione doganale;</li>
<li>sviluppare un pacchetto di misure per rendere ecologiche le dogane dell&#8217;UE, con ulteriore digitalizzazione delle procedure al fine di garantire, fra l’altro, che i divieti e le restrizioni siano uniformemente attuati sui prodotti importati nell’UE;</li>
<li>riformare la nomenclatura del Sistema Armonizzato per consentire una corretta classificazione dei prodotti rispettosi dell&#8217;ambiente che l&#8217;UE intende promuovere nel commercio internazionale;</li>
<li>adottare un pacchetto di riforme relative a processi, responsabilità e governance dell&#8217;unione doganale con attribuzione di risorse e dotazioni adeguate delle amministrazioni doganali per garantire la capacità di svolgere al pieno la loro missione;</li>
<li>analisi annuali sul divario nella riscossione delle entrate doganali fra gli Stati membri per identificare eventuali fenomeni di lassismo nell’applicazione delle regole doganali.</li>
</ul>
<p>Le suddette raccomandazioni saranno prossimamente oggetto di discussione con il Parlamento Europeo e gli Stati membri dell&#8217;UE, dopodiché la Commissione europea istituirà un gruppo per discuterle e renderle operative. Sulla base dei risultati di tali consultazioni, la Commissione presenterà un pacchetto di riforme doganali entro la fine dell&#8217;anno.</p>
</div></div></div></div></div>
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			</item>
		<item>
		<title>Corsie verdi e ritardi alle frontiere: il sistema eBT polacco</title>
		<link>https://www.ildoganalista.it/2022/02/28/corsie-verdi-e-ritardi-alle-frontiere-il-sistema-ebt-polacco/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Danilo Desiderio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 10:09:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[primo piano 2022 – 01]]></category>
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					<description><![CDATA[Durante la pandemia Covid, per ovviare alle interruzioni della catena di approvvigionamento causate dall’incremento dei controlli Covid sui conducenti degli automezzi per il trasporto delle merci, la Commissione europea ha sviluppato il sistema delle "corsie verdi", ossia valichi di frontiera aperti a tutti i veicoli che trasportano merci, dove qualsiasi controllo o screening sanitario  [Leggi tutto...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-7 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-6 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-9" style="--awb-text-transform:none;"><p><em>Durante la pandemia Covid, per ovviare alle interruzioni della catena di approvvigionamento causate dall’incremento dei controlli Co</em><em>vid sui conducenti degli automezzi per il trasporto delle merci, la Commissione europea ha sviluppato il sistema delle &#8220;corsie verdi&#8221;, ossia valichi di frontiera aperti a tutti i veicoli che trasportano merci, dove qualsiasi controllo o screening sanitario dovrebbe richiedere, in linea di principio, non più di 15 minuti.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Gli Stati membri sono stati di conseguenza invitati a ridurre al minimo le procedure legate all’attraversamento di tali valichi attraverso l‘implementazione di alcune regole, in primis quella secondo cui le verifiche e i controlli devono essere effettuati senza che i conducenti debbano lasciare i loro veicoli, e quella secondo cui ai conducenti dei veicoli di trasporto merci non deve essere chiesto di esibire alcun documento, oltre alla patente di guida ed altro documento d’identità e, se necessario, una lettera del datore di lavoro (con la possibilità di presentarli elettronicamente).</p>
<p>Tale sistema è stato accompagnato dalla creazione di un portale (https://live.sixfold.com) che consente di monitorare i tempi medi di attraversamento delle frontiere (sia interne all’UE che con i paesi terzi), con una panoramica dei valichi di frontiera dove i ritardi sono più significativi, come mostrato nella figura sopra riportata.</p>
<p><i> </i></p>
<p>In un periodo caratterizzato da forti ritardi nell’ottenimento delle merci e lunghe code alle frontiere dovute alle strette misure di contenimento contro il Covid, le dogane polacche hanno lanciato già prima della diffusione della pandemia un sistema per ridurre a zero i tempi di attesa alle frontiere terrestri grazie alla possibilità offerta agli operatori economici di prenotare elettronicamente &#8211; attraverso internet &#8211; le visite delle proprie merci alla frontiera.</p>
<p>Denominato &#8216;&#8221;e-booking TRUCK”, in breve eBT, il servizio in questione si rivolge agli imprenditori che operano nel commercio con i paesi terzi, in particolare alle imprese di logistica che si occupano del trasporto internazionale su strada verso paesi terzi.</p>
<p>Sperimentato nel 2015 come progetto pilota ai confini con la Bielorussia e con l’enclave russa di Kaliningrad, situata tra Polonia e Lituania, il sistema in questione rappresenta un’evoluzione della piattaforma e-Booking BUS, creata nel 2012 dalle dogane polacche per consentire la prenotazione delle visite degli autobus e minibus che varcavano le frontiere polacche per effettuare trasporti di passeggeri nei paesi extra-UE confinanti con la Polonia.</p>
<p>Prima della sua introduzione, fu condotto un sondaggio su 913 potenziali clienti del sistema (principalmente spedizionieri e ditte di trasporto), dove circa l&#8217;85% degli intervistati si dichiarò interessato ad utilizzare questo sistema di prenotazione elettronica dello sdoganamento.</p>
<p>Lo scopo dell’eBT è quello di ridurre i tempi di accesso ai valichi di frontiera, permettendo agli autisti ed alle ditte di trasporto di scegliere la data e l&#8217;ora della visita da parte delle dogane agli automezzi e i carichi trasportati.</p>
<p>Questa soluzione, che la Polonia ha fortemente sostenuto durante la crisi Covid, attraverso l’intensificazione delle azioni di promozione e informazione (incontri con le ditte di trasporto, pubblicazioni nei media, newsletters, video informativi, guide virtuali sui valichi di frontiera), mira a consentire una distribuzione equilibrata del traffico merci fra punti di passaggio con i paesi terzi adiacenti evitando le code alle frontiere polacche.</p>
<p>Ciò è stato reso possibile grazie al fatto che il sistema consente di visualizzare le date e gli orari in cui il personale delle dogane di stanza presso i vari valichi di frontiera ha maggiore disponibilità per effettuare le verifiche.</p>
<p>L’e-BT tuttavia è attualmente possibile esclusivamente per la prenotazione delle operazioni di sdoganamento all’esportazione (uscita dei mezzi di trasporto merci dal territorio polacco) e non anche all’importazione.</p>
<p>L&#8217;uso completo della gamma di funzionalità di e-BT richiede la creazione di un account all&#8217;interno della piattaforma PUESC (Piattaforma di Informazione sui Servizi Doganali e Fiscali, accessibile all’indirizzo www.puesc.gov.pl), dopodiché viene richiesta la registrazione del conducente incaricato del trasporto delle merci, la trasmissione della procura che lo investe della responsabilità di presenziare alla visita e l’indicazione del valico di frontiera che intende attraversare, con data ed orario stimato di arrivo. Una volta trasmessa la richiesta alle dogane, una conferma viene inviata all&#8217;indirizzo e-mail del richiedente con all’interno un codice di prenotazione. Anche dopo la trasmissione, la richiesta può essere modificata o cancellata in ogni momento.</p>
<p>Qualora il conducente arrivi al valico selezionato prima dell’ora della prenotazione, questo ha la possibilità di chiedere un’anticipazione della visita tramite appositi chioschi elettronici che la dogana polacca ha provveduto ad installare presso le aree di attesa nei valichi di frontiera dove è possibile inoltrare le richieste. Nell&#8217;infokiosk è anche possibile controllare la posizione attuale nella coda e il tempo rimanente stimato per lo sdoganamento.</p>
<p>Innovativa ed allo stesso tempo semplice, la soluzione in questione si caratterizza per la sua efficacia nel migliorare la capacità dei valichi di frontiera e ridurre le code di automezzi.</p>
<p>Ciò, dal lato degli operatori, migliora la prevedibilità del processo di sdoganamento con chiari benefici alle aziende di trasporto, sia in termini organizzativi che finanziari. L’iniziativa è dunque degna di nota e meriterebbe di estere estesa ad altri paesi europei, soprattutto in un periodo come quello attuale, dove il problema della congestione dei valichi di frontiera e dei porti è divenuto oramai cronico a causa della continua escalation dei casi di Covid.</p>
<p><strong>Danilo Desiderio</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
</div></div></div></div></div>
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