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	<title>Mattia Carbognani &#8211; Il Doganalista</title>
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	<description>Rivista giuridico-economica di commercio internazionale</description>
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		<title>Regolamento EUDR: profili applicativi</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Mattia Carbognani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 10:24:15 +0000</pubDate>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1331.2px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-1" style="--awb-text-transform:none;"><p>Il Regolamento (UE) 2023/1115 ha introdotto un sistema di dovuta diligenza finalizzato a impedire l’immissione sul mercato dell’Unione e l’esportazione di prodotti associati a deforestazione o degrado forestale. La disciplina, sin dalla sua adozione, ha evidenziato una forte interconnessione con le procedure doganali, ponendo questioni rilevanti in termini di individuazione dei soggetti obbligati, gestione documentale e coordinamento con le dichiarazioni doganali.</p>
<p>Con l’adozione del Regolamento (UE) 2025/2650, nel dicembre 2025, il legislatore europeo è intervenuto in modo mirato sull’impianto originario, fornendo chiarimenti interpretativi destinati ad avere un impatto diretto sull’operatività. Le modifiche non incidono sugli obiettivi ambientali della normativa, ma contribuiscono a rendere il quadro applicativo più definito e maggiormente coerente con le logiche doganali, riducendo il rischio di duplicazioni e incertezze lungo la filiera.</p>
<p><strong>Ambito di applicazione e centralità della classificazione doganale</strong></p>
<p>L’EUDR si applica a determinate materie prime e ai prodotti derivati individuati nell’Allegato I del Regolamento. Tale allegato è strutturato esclusivamente sulla base delle voci della Nomenclatura Combinata, con la conseguenza che la classificazione doganale rappresenta il primo elemento di verifica dell’assoggettabilità di un prodotto alla disciplina.</p>
<p>In questo contesto, la classificazione doganale non svolge più un ruolo limitato alla determinazione dei dazi o delle misure di politica commerciale, ma diviene un presupposto giuridico per l’applicazione degli obblighi EUDR. Un’errata classificazione può determinare l’attivazione indebita di procedure di dovuta diligenza su prodotti esclusi oppure, al contrario, l’omessa applicazione di obblighi su prodotti rilevanti, con conseguenti profili di responsabilità amministrativa.</p>
<p>Per gli spedizionieri doganali, ciò implica una crescente attenzione alla corretta qualificazione merceologica, che assume valore strategico anche ai fini della sostenibilità della filiera e della conformità normativa.</p>
<p><strong>Nuove categorie soggettive e semplificazione degli obblighi</strong></p>
<p>Il Regolamento (UE) 2025/2650 interviene sull’articolazione soggettiva della disciplina, introducendo formalmente la figura dell’operatore a valle (downstream operator) accanto a quella dell’operatore e del commerciante.</p>
<p>L’operatore a valle è definito come il soggetto che immette sul mercato o esporta prodotti realizzati utilizzando beni già coperti da una Dichiarazione di Dovuta Diligenza. In tali ipotesi, il Regolamento chiarisce che non è richiesto di ripetere integralmente la due diligence già effettuata a monte, ma di garantire la coerenza delle informazioni e la corretta referenziazione delle dichiarazioni esistenti.</p>
<p>Questo chiarimento produce un effetto di semplificazione sostanziale, poiché consente di concentrare l’attività di due diligence nel punto corretto della filiera, evitando duplicazioni di adempimenti e sovrapposizioni di responsabilità. Dal punto di vista doganale, la distinzione assume rilievo operativo, in quanto consente di collegare l’obbligo di DDS non alla singola spedizione, ma alla funzione giuridica svolta dal soggetto rispetto al prodotto.</p>
<p><strong>DDS e dichiarazioni doganali</strong></p>
<p>Un ulteriore profilo di interesse riguarda il rapporto tra Dichiarazione di Dovuta Diligenza e dichiarazioni doganali. Il Regolamento, anche alla luce delle modifiche introdotte nel dicembre 2025, chiarisce che la DDS è connessa alla prima immissione sul mercato dell’Unione o all’esportazione rilevante e non coincide necessariamente con ogni singola operazione di sdoganamento.</p>
<p>Questo principio consente una gestione più razionale degli obblighi EUDR, basata su prodotti, codici doganali e filiere omogenee, piuttosto che su singoli movimenti logistici. Per gli spedizionieri doganali, ciò significa poter integrare la disciplina EUDR nei processi dichiarativi esistenti, riducendo il rischio di rallentamenti operativi dovuti a interpretazioni eccessivamente formalistiche o a richieste documentali non proporzionate.</p>
<p><strong>Controlli e ruolo dello spedizioniere doganale</strong></p>
<p>Le autorità competenti degli Stati membri, coordinate dalla Commissione europea, dispongono di ampi poteri di controllo, che possono includere verifiche documentali, controlli fisici e analisi incrociate tra dati doganali, dichiarazioni di dovuta diligenza e informazioni relative all’origine delle materie prime.</p>
<p>In tale contesto, lo spedizioniere doganale assume un ruolo centrale quale soggetto tecnico di presidio, chiamato a supportare l’operatore economico nella corretta impostazione delle dichiarazioni, nella gestione coerente della documentazione e nell’interlocuzione con le autorità. La conoscenza approfondita delle regole di classificazione e delle dinamiche EUDR diventa pertanto un elemento distintivo dell’attività professionale.</p>
<p>Le modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2025/2650 segnano un’evoluzione dell’EUDR verso un impianto più definito e meglio integrato con le procedure doganali. Pur restando una normativa esigente sotto il profilo della responsabilità degli operatori, la disciplina risulta oggi più leggibile e maggiormente governabile, anche grazie alla valorizzazione di strumenti tipicamente doganali quali la classificazione e la tracciabilità documentale.</p>
<p>Per il settore delle spedizioni doganali, l’EUDR non si configura più come un ambito estraneo, ma come una disciplina destinata a incidere stabilmente sulle attività di sdoganamento e consulenza, rafforzando il ruolo dello spedizioniere quale presidio tecnico e operativo della conformità normativa.</p>
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